Sentenza breve 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 03/03/2026, n. 3987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3987 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03987/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10670/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10670 del 2025, proposto da
Calogero Ingrilli', rappresentato e difeso dall'avvocato Calogero Ingrilli', con domicilio eletto presso il suo studio in Capo D'Orlando, via A. Volta, 34;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del TAR Lazio – Roma, sezione I, 23 dicembre 2024, n. 23294.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. GE FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. Calogero Ingrillì ha adìto questo Tribunale per ottenere l’ottemperanza della sentenza della Sezione 23 dicembre 2024, n. 23294, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso iscritto al RG 4126/2024 relativo, quest’ultimo, al risarcimento dei danni conseguenti all’adozione dei provvedimenti annullati dalla sentenza del TAR Lazio – Roma del 12 dicembre 2023, n. 18812.
Segnatamente, con la sentenza oggetto di ottemperanza è stata “ accolta la domanda di risarcimento dei “danni patrimoniali consistiti nel mancato introito delle indennità di udienza e di quelle relative allo svolgimento delle attività requirenti d’ufficio ”, che il ricorrente ha puntualmente – cioè sulla base di attendibili riferimenti prospettici – quantificato in €. 59.028,00, soggetti ad interessi legali e rivalutazione ”; sono state, invece, “ respinte, nei termini proposti, le domande di risarcimento del danno morale, biologico e di immagine ”; è stata, infine, disposta la rifusione al ricorrente delle spese processuali, nella misura di €. 2.500,00, oltre accessori, a carico del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura, in solido tra loro.
Né il Ministero della Giustizia, né il CSM si sono costituiti in giudizio.
All’udienza in Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025 il Collegio ha evidenziato che non fosse decorso il termine di 120 gg. per l'esecuzione della sentenza, disponendo il rinvio della trattazione alla Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026, prima della quale il ricorrente ha depositato una memoria (23.1.2026) nella quale ha fatto presente che è decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1 DL 669/1996 e, pertanto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso va accolto, sussistendone i requisiti, ai sensi degli artt. 112 e seguenti del c.p.a. in quanto la sentenza n. 23294/2024 è passata in giudicato (come da certificazione ai sensi dell’art. 124 c.p.c.) ed è stata ritualmente notificata il 3.7.2025; ed inoltre, tra la data di notifica e la data di notifica del ricorso in ottemperanza (20.9.2025) sono trascorsi più di 120 giorni, come richiesto dall’art. 14 del DL 669/1996.
Da precisare che il decorso di tale termine non era, inizialmente, avvenuto, come rilevato dalla Sezione all’udienza camerale del 10 dicembre 2025, ma è, di contro, decorso in vista dell’udienza camerale del 25 febbraio 2026: circostanza che non osta all’accoglimento, tenuto conto che la giurisprudenza è univoca nel senso che il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, DL 669/1996, convertito con legge 30/1997, “ integra non una condizione di ammissibilità della domanda, bensì una condizione di procedibilità, cosicché il ricorso che sia stato proposto prima della scadenza di tale termine non può essere deciso salvo che detta condizione intervenga in corso di giudizio (cfr. Cons. Stato sez. II, 7 giugno 2023, n. 5597; sez. II 3 aprile 2023, n. 3439; sez. IV ord. 27 novembre 2024, n. 9549) ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 3 giugno 2025, n. 4797).
Alla luce di quanto rilevato il ricorso per ottemperanza deve essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 23294/2024, e ciò nel termine di giorni 60 dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente sentenza.
Il Collegio si riserva la nomina del commissario ad acta a successiva istanza di parte, laddove l’Amministrazione dovesse perdurare nell’inadempimento.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT TI, Presidente
GE FA, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE FA | RT TI |
IL SEGRETARIO