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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2024, n. 34676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34676 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
v(1.1," 40 SENTENZA sul ricorso proposto da: AT MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'IN che ha concluso chiedendo .tY ucktó krdifensore oUjj Penale Sent. Sez. 5 Num. 34676 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 24/05/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 2 ottobre 2023, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato confermando nel resto la sentenza resa dal Tribunale della medesima città che ha condannato il ricorrente per il delitto di minaccia grave. Secondo la prospettazione accusatoria l'imputato, assistente capo della polizia di stato, nel corso di un litigio per futili motivi con IV NT e YU NT, dopo aver ricevuto da quest'ultimo, accorso in difesa del proprio padre, un colpo sul viso, una volta allontanatosi dai due, li aveva minacciati estraendo la pistola di servizio, togliendo le sicure ed esplodendo un colpo. 2. Il difensore dell'imputato affida il proprio ricorso a due motivi, ampiamente articolati e qui riportati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti di quanto strettamente necessario alla motivazione. 2.1. Con il primo motivo deduce l' inosservanza della legge penale e processuale nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di individuazione dell'elemento psicologico. Lamenta che le sentenze di merito hanno ravvisato il dolo nonostante, attesa la dinamica dei fatti, l'accidentalità dello sparo dovuta alla perdita di equilibrio. La volontarietà sarebbe da escludersi anche ove si ponga mente al fatto che il colpo era partito quando le persone si erano allontanate e avevano raggiunto la rampa di ingresso del garage, lontani dalla visuale e dalla direzione di tiro del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza della legge penale e processuale in ordine al diniego dell'attenuante di aver agito in stato di ira avendo egli reagito al pugno ricevuto sul naso. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è reiterativo delle medesime doglianze svolte con il ricorso in appello e non si confronta con la motivazione della Corte distrettuale che, conformemente a quanto già ritenuto dal Tribunale, ha evidenziato, in modo lineare e completo e non manifestamente illogico, le ragioni per cui ha ritenuto la condotta dell'imputato supportata dal dolo ossia dalla volontà cosciente di minacciare ad altri un ingiusto danno e diretta a provocare l'intimidazione del soggetto passivo. Ed invero, costituisce ius receptum il rilievo che, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, la prova del dolo ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro inequivoca potenzialità offensiva, sono i più idonei a esprimere il fine perseguito dall'agente. Orbene, la Corte d'appello, dopo aver esaminato le risultanze istruttorie e valutata la dinamica dei fatti, pur dando atto della legittimità della detenzione della pistola da parte dell'imputato — in quanto poliziotto — anche in un contesto estraneo all'attività di ufficio, ha escluso, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, la natura meramente accidentale dell'esplosione del colpo ritenendo incontestabile la sussistenza della volontà della condotta intimidatoria in considerazione non solo della sicura esperienza dell'imputato nell'utilizzo dell'arma di ordinanza, «che ne fa presumere una qualche abilità nella sua gestione e controllo», ma anche del rilievo che la pistola, già carica all'uso, era stata impugnata dall'imputato subito dopo aver subito l'aggressione da parte delle persone offese, il che, come evidenziato nella sentenza impugnata, rendeva ragionevole il fatto che l'arma fosse stata utilizzata al fine di intimidire le persone offese e indurle ad allontanarsi dal garage. A fronte dell'adeguatezza di siffatte considerazioni, è precluso a questa Corte di legittimità operare una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (ex multís, Sez. 2, n. 7380 dell'11/1/2007, Messina, Rv. 235716). 3.2 Anche il secondo motivo di impugnazione è manifestamente infondato, ove si consideri che la motivazione addotta dai giudici di appello per escludere la configurabilità dell'invocata attenuante di cui alli art. 62, n. 2, cod. pen. è del tutto conforme ai principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte regolatrice e pienamente aderenti alla fattispecie di cui trattasi, secondo cui «pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione fra le opposte condotte elemento caratterizzante l'attenuante della provocazione di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., tuttavia la medesima va negata ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere uno o più degli elementi propri dell'attenuante medesima, come lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira» (in termini, Sez. 1, n. 1305 del 15/11/1993, Marras, Rv. 197245). Va poi considerato che la configurazione dell'attenuante di che trattasi richiede il concorso sia di un elemento soggettivo, che consiste nello stato d'ira, ossia nella situazione caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi, sia di un elemento oggettivo, costituito dal "fatto ingiusto altrui" (che induce lo stato d'ira) per il quale si intende, non solo un comportamento antigiuridico in senso stretto, bensì, anche, l'inosservanza di norme sociali o di costume, ossia di quelle che regolano la ordinaria, civile, convivenza. L'efficacia e la potenzialità offensiva e provocatoria non possono essere predeterminati in assoluto, dovendo essere apprezzate in concreto, Il Presidente R a ZU t.(,7 L,91., CORTE D SAZIONE V ZT LE tenendo conto, cioè, delle qualità morali, intellettuali, sociali e politiche del provocato e del provocatore, nonché dei loro rapporti anteriori e delle circostanze di tempo, di luogo e di persona nel cui ambito il fatto ebbe a verificarsi. Si richiede, inoltre, l'esistenza di un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse. Nella specie, i Giudici di merito hanno valorizzato, nell'escludere la configurabilità dell'attenuante in questione, le circostanze in cui si sono verificati i fatti e, in particolare, «l'atteggiamento aggressivo del TT riportato da NI YU a giustificazione del pugno sferrato quale reazione istintiva e irrazionale a tutela del padre nonché della già dedotta idoneità della telefonata al 113 rispetto alla cessazione della situazione di pericolo percepita che rende la minaccia aggravata dall'uso dell'arma e dall'esplosione di un colpo eccessiva o comunque non giustificata nel caso di specie». Tali considerazioni consentono di ritenere che nessuna violazione delle norme penali e processuali sia ravvisabile nell'impugnata sentenza che è del tutto rispettosa dei suddetti principi reiteratamente espressi da questa Corte di legittimità. 4. Alla luce della ritenuta inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inàmmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 24 maggio 2024 igliere es ensore nna Ma r 04...—
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'IN che ha concluso chiedendo .tY ucktó krdifensore oUjj Penale Sent. Sez. 5 Num. 34676 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 24/05/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 2 ottobre 2023, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato confermando nel resto la sentenza resa dal Tribunale della medesima città che ha condannato il ricorrente per il delitto di minaccia grave. Secondo la prospettazione accusatoria l'imputato, assistente capo della polizia di stato, nel corso di un litigio per futili motivi con IV NT e YU NT, dopo aver ricevuto da quest'ultimo, accorso in difesa del proprio padre, un colpo sul viso, una volta allontanatosi dai due, li aveva minacciati estraendo la pistola di servizio, togliendo le sicure ed esplodendo un colpo. 2. Il difensore dell'imputato affida il proprio ricorso a due motivi, ampiamente articolati e qui riportati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti di quanto strettamente necessario alla motivazione. 2.1. Con il primo motivo deduce l' inosservanza della legge penale e processuale nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di individuazione dell'elemento psicologico. Lamenta che le sentenze di merito hanno ravvisato il dolo nonostante, attesa la dinamica dei fatti, l'accidentalità dello sparo dovuta alla perdita di equilibrio. La volontarietà sarebbe da escludersi anche ove si ponga mente al fatto che il colpo era partito quando le persone si erano allontanate e avevano raggiunto la rampa di ingresso del garage, lontani dalla visuale e dalla direzione di tiro del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza della legge penale e processuale in ordine al diniego dell'attenuante di aver agito in stato di ira avendo egli reagito al pugno ricevuto sul naso. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è reiterativo delle medesime doglianze svolte con il ricorso in appello e non si confronta con la motivazione della Corte distrettuale che, conformemente a quanto già ritenuto dal Tribunale, ha evidenziato, in modo lineare e completo e non manifestamente illogico, le ragioni per cui ha ritenuto la condotta dell'imputato supportata dal dolo ossia dalla volontà cosciente di minacciare ad altri un ingiusto danno e diretta a provocare l'intimidazione del soggetto passivo. Ed invero, costituisce ius receptum il rilievo che, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, la prova del dolo ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro inequivoca potenzialità offensiva, sono i più idonei a esprimere il fine perseguito dall'agente. Orbene, la Corte d'appello, dopo aver esaminato le risultanze istruttorie e valutata la dinamica dei fatti, pur dando atto della legittimità della detenzione della pistola da parte dell'imputato — in quanto poliziotto — anche in un contesto estraneo all'attività di ufficio, ha escluso, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, la natura meramente accidentale dell'esplosione del colpo ritenendo incontestabile la sussistenza della volontà della condotta intimidatoria in considerazione non solo della sicura esperienza dell'imputato nell'utilizzo dell'arma di ordinanza, «che ne fa presumere una qualche abilità nella sua gestione e controllo», ma anche del rilievo che la pistola, già carica all'uso, era stata impugnata dall'imputato subito dopo aver subito l'aggressione da parte delle persone offese, il che, come evidenziato nella sentenza impugnata, rendeva ragionevole il fatto che l'arma fosse stata utilizzata al fine di intimidire le persone offese e indurle ad allontanarsi dal garage. A fronte dell'adeguatezza di siffatte considerazioni, è precluso a questa Corte di legittimità operare una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (ex multís, Sez. 2, n. 7380 dell'11/1/2007, Messina, Rv. 235716). 3.2 Anche il secondo motivo di impugnazione è manifestamente infondato, ove si consideri che la motivazione addotta dai giudici di appello per escludere la configurabilità dell'invocata attenuante di cui alli art. 62, n. 2, cod. pen. è del tutto conforme ai principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte regolatrice e pienamente aderenti alla fattispecie di cui trattasi, secondo cui «pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione fra le opposte condotte elemento caratterizzante l'attenuante della provocazione di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., tuttavia la medesima va negata ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere uno o più degli elementi propri dell'attenuante medesima, come lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira» (in termini, Sez. 1, n. 1305 del 15/11/1993, Marras, Rv. 197245). Va poi considerato che la configurazione dell'attenuante di che trattasi richiede il concorso sia di un elemento soggettivo, che consiste nello stato d'ira, ossia nella situazione caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi, sia di un elemento oggettivo, costituito dal "fatto ingiusto altrui" (che induce lo stato d'ira) per il quale si intende, non solo un comportamento antigiuridico in senso stretto, bensì, anche, l'inosservanza di norme sociali o di costume, ossia di quelle che regolano la ordinaria, civile, convivenza. L'efficacia e la potenzialità offensiva e provocatoria non possono essere predeterminati in assoluto, dovendo essere apprezzate in concreto, Il Presidente R a ZU t.(,7 L,91., CORTE D SAZIONE V ZT LE tenendo conto, cioè, delle qualità morali, intellettuali, sociali e politiche del provocato e del provocatore, nonché dei loro rapporti anteriori e delle circostanze di tempo, di luogo e di persona nel cui ambito il fatto ebbe a verificarsi. Si richiede, inoltre, l'esistenza di un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse. Nella specie, i Giudici di merito hanno valorizzato, nell'escludere la configurabilità dell'attenuante in questione, le circostanze in cui si sono verificati i fatti e, in particolare, «l'atteggiamento aggressivo del TT riportato da NI YU a giustificazione del pugno sferrato quale reazione istintiva e irrazionale a tutela del padre nonché della già dedotta idoneità della telefonata al 113 rispetto alla cessazione della situazione di pericolo percepita che rende la minaccia aggravata dall'uso dell'arma e dall'esplosione di un colpo eccessiva o comunque non giustificata nel caso di specie». Tali considerazioni consentono di ritenere che nessuna violazione delle norme penali e processuali sia ravvisabile nell'impugnata sentenza che è del tutto rispettosa dei suddetti principi reiteratamente espressi da questa Corte di legittimità. 4. Alla luce della ritenuta inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inàmmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 24 maggio 2024 igliere es ensore nna Ma r 04...—