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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
Verbale di udienza della causa n. 2036/2024 r.g.a.
Oggi 17 luglio 2025 ad ore 12:20 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo
Sono comparsi: per l'appellante l'avv. Luigi Matteo
per gli appellati l'avv. Michela Pasqual in sostituzione dell'avv. Davide Balasso
Le parti richiamano le conclusioni già precisate con il deposito di note scritte.
La Corte invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12:30.
1 Alle ore 14:30 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa da:
(c.f. ), difesa dall'avv. Luigi Matteo (c.f. Parte_1 C.F._1
) del foro di Roma, domiciliata in Roma presso lo studio del C.F._2
difensore
(appellante) nei confronti di
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 CP_2
), difesi dall'avv. Davide Balasso (c.f.: C.F._4
) del foro di Vicenza, domiciliati in NÈ (Vi) presso lo C.F._5
studio del difensore
(appellati)
2 sulle seguenti conclusioni: per l'appellante:
Nel merito in riforma dell'impugnata sentenza :
1) dichiarare inefficace il sequestro giudiziario
2) rigettare la domanda proposta dalla dr.ssa per i motivi di cui al CP_1
gravame.
3) In via subordinata accertare che la somma da restituire alla dr.ssa CP_1
è quella anticipata sino alla emanazione della sentenza di 1 grado.
[...]
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado del giudizio.
per gli appellati:
1. dichiararsi inammissibile l'appello proposto da ai sensi dell'art. Parte_1
348 bis c.p.c.;
2. in subordine, rigettarsi l'appello in quanto infondato;
3. confermare integralmente la sentenza di primo grado;
4. condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione allo scrivente procuratore ex art. 93 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2022, e CP_1 CP_2
convenivano, davanti al Tribunale di Vicenza,
[...] Parte_1
affinché fosse condannata alla restituzione delle quote sociali di Farmacia alle due Sirene a lei intestate fiduciariamente, Controparte_3
3 ma di proprietà per il 31,335% di e per il 31,335% di CP_1 CP_2
.
[...]
Gli attori narravano che l'intestazione era stata compiuta a nome di all'epoca compagna di e pure lei farmacista, poiché PT CP_2
e si trovavano in una situazione d'incompatibilità, CP_1 Parte_2
essendo già titolari di una farmacia.
Si costituiva in giudizio eccependo che l'accordo fiduciario Parte_1
riguardava solamente le quote di ed era stato concluso in CP_1
violazione dell'art.112, co. 2, r.d. 27 luglio 1934 n.1265
(“L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”).
La convenuta aggiungeva che alla risoluzione dell'accordo non poteva conseguire la restituzione delle quote, poiché “il rimedio risarcitorio non può consistere nella condanna alla restituzione/trasferimento delle quote”. chiedeva il rigetto delle domande degli attori. Parte_1
Con sentenza n. 1809/2024 (depositata il 25 ottobre 2024), il Tribunale di
Vicenza condannava a restituire la quota sociale del Parte_1
31,335% a , mentre rigettava la domanda proposta da CP_1 CP_2
.
[...]
Il Tribunale rilevava che l'obbligo di ritrasferire le quote sociali era stato assunto da con la scrittura 30 marzo 2017, nei soli confronti di PT
. CP_1
4 Quanto alla domanda di , il Tribunale così motivava: “L'attore CP_2
ha chiesto prove testimoniali per dimostrare che l'obbligo di ritrasferimento assunto da PT
era anche verso , (capitoli 5-7 della seconda memoria istruttoria) ma tali
[...] CP_2 testimonianze sono inammissibili ex art. 2722 c.c. vertendo su patto aggiunto al contenuto di documento, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata contemporanea. Va anzi rilevato che in calce alla predetta Convenzione datata 30.3.2017 vi è una annotazione manoscritta e sottoscritta dal : “Io nel caso la sig.ra risulti CP_2 CP_2 Parte_1 inadempiente nei confronti di mia sorella rispondo io” . Quindi egli si è costituito CP_1 fideiussore nei confronti della sorella e in favore della , garantendo personalmente Parte_1 nel caso di inadempimento di quest'ultima. In relazione alla posizione dell'attore, la convenuta ha infatti allegato sussistere ragioni familiari visto che aveva avuto dal una figlia, e aveva CP_1 chiesto l'interrogatorio formale dell'attore sui seguenti capitoli: 4) Vero che da tale unione il
16.07.2003 è nata la figlia;
5) Vero che dal 1999 al 2009 la dr.ssa Persona_1 Parte_1 ha prestato la propria attività lavorativa presso la Farmacia Santa Chiara;
6) Vero che nel luglio
2002 il dr. e la dr.ssa costituirono un'associazione in partecipazione CP_2 Parte_1 per la gestione della farmacia Santa Chiara;
7) Vero che stante il mancato rispetto da parte del dr. degli obblighi previsti da tale accordo (mancato pagamento del 50% degli utili e CP_2 dell'acconto pari ad €.30.000,00) il dr. e la dr.ssa si accordarono che CP_2 Parte_1
a quest'ultima fosse attribuita – a parziale compensazione del credito maturato - la quota della farmacia oggetto di controversia rimanendo, invece, a carico esclusivo del dr. il CP_2 pagamento della cessione;
8) Vero che in esecuzione di tale accordo il dr. in data 31 CP_2 luglio 2020 ha chiesto alla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola che il mutuo acceso per il pagamento della cessione delle quote gravasse esclusivamente sullo stesso. Nella terza memoria ex art. 183 cpc l'attore si è “opposto all'interrogatorio formale” ritenendo le circostanze sopra capitolate “del tutto irrilevanti e/o estranee al giudizio (nn. 2-3-4), contrarie e/o incompatibili tra loro (5-6)”. Quindi egli non ha contestato che dalla convivenza con la convenuta era nata una figlia, e ha affermato che il rapporto della dott. con la farmacia dell'attore era solo di PT lavoro subordinato, come da propri documenti 22 e 22 bis. Al proposito, inoltre, l'attore ha disconosciuto il documento 3 – associazione in partecipazione- del quale la parte convenuta non ha chiesto la verificazione. Tuttavia anche in assenza di tale documento appare chiaro che la fittizia intestazione della restante quota alla e il pagamento del mutuo da parte del PT CP_2
si inquadravano in una prospettiva di regolazione complessiva dei rapporti economici lato
[...] sensu familiari, intercorrenti tra conviventi”.
5 Con atto di citazione notificato il 28 novembre 2024, Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, ribadendo che l'accordo fiduciario era in frode alla legge, poiché inteso ad eludere il divieto dell'art. 112, 2° co., r.d. n. 1965/1934.
Con altro motivo d'impugnazione, sosteneva che la condanna PT
restitutoria era inammissibile poiché “Come è noto alla risoluzione dell'accordo accede il risarcimento del danno che l'avversa difesa formula in via di subordine ma solo per l'ipotesi di impossibilità della restituzione e/o del trasferimento (?). Risulta evidente pertanto che tale domanda così come formulata non poteva trovare ingresso in quanto il rimedio risarcitorio non può consistere nella condanna alla restituzione/trasferimento delle quote, tanto è vero che per giurisprudenza del Tribunale delle Imprese tale domanda deve essere svolta ai sensi dell'art.2932 del codice civile”. Infine, l'appellante si lamentava che il Tribunale non si fosse pronunciato sulla domanda di accertamento dell'inefficacia del sequestro giudiziario delle quote sociali richiesto da (concesso con ordinanza 3 aprile 2023, ma - a CP_1
suo dire - non eseguito dall'ufficiale giudiziario).
L'appellante domandava che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata l'inefficacia del sequestro giudiziario e rigettata la domanda proposta da e, in via subordinata, che fosse accertato che la CP_1
somma da restituire a era “quella anticipata sino alla CP_1
emanazione della sentenza di 1 grado”.
Si costituivano in giudizio e , chiedendo il CP_1 CP_2
rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
6 Gli appellati sostenevano che non vi erano cause d'incompatibilità al ritrasferimento delle quote sociali, in quanto l'autorizzazione all'esercizio della farmacia faceva direttamente capo alla società e non CP_1
era “a sua volta intestataria di alcuna autorizzazione”.
Gli appellati aggiungevano che il sequestro era stato eseguito per ben due volte e comunque il provvedimento era superato dalla pronuncia della sentenza.
Con ordinanza del 30 maggio 2025 era respinta l'istanza dell'appellante di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.
Le conclusioni erano precisate con note scritte depositate nel termine fissato con l'ordinanza suddetta.
All'udienza odierna le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
L'appello non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 1809/2024 è divenuta definitiva quanto al rigetto della domanda proposta da , il CP_2
quale non ha inteso impugnare la decisione.
2. Con il primo motivo d'impugnazione, afferma che il Parte_1
negozio fiduciario fosse in frode alla legge. Le quote della farmacia le erano state fiduciariamente intestate perché e CP_1 CP_2
si trovavano in una situazione d'incompatibilità, in quanto già titolari di farmacia ( non lo era più, ma al momento della scrittura 30 CP_1
marzo 2017 era titolare della “Farmacia Pretto di Pretto dr.ssa ”). CP_1
L'appellante nulla aggiunge.
7 Ora, anche volendo ipotizzare che l'accordo fiduciario fosse nullo per violazione di norma imperativa, non spiega come potrebbe PT
conservare la titolarità della quota di 31,335% della Farmacia alle due
Sirene che non le appartiene. Controparte_3
Se il negozio fiduciario fosse nullo, cadrebbe anche l'intestazione fiduciaria, che tale negozio ha disposto, con la conseguenza che la quota di 31,335% non potrebbe essere trattenuta da che non l'ha Parte_1
acquistata. dovrebbe comunque restituire quanto possiede senza PT
titolo.
Invero, la violazione del divieto di essere titolari di più di una farmacia non comporta la nullità del negozio fiduciario, atteso che l'ordinamento già appresta una specifica sanzione, consistente nella decadenza dalla prima autorizzazione amministrativa (v. 3° co. dell'art. 112 del r.d. 27 luglio 1994, n. 1265, che per l'appunto dispone la decadenza dalla prima autorizzazione qualora non si rinunzi alla seconda entro il termine di giorni dieci dalla sua acquisizione).
Si ricorda che l'art. 1418, 1° co., c.c. non trova applicazione quando la norma imperativa prevede rimedi diversi dalla nullità (v., ad esempio,
Cass. civ., ord., 15 gennaio 2020, n. 525: “in tema di cd. nullità virtuale, la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti stabilito dalla legge. Pertanto, questo esito va escluso sia quando risulti indicata una differente forma di invalidità (ad esempio,
l'annullabilità) sia ove la legge assicuri l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi”).
8 3. Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante afferma che alla risoluzione dell'accordo potrebbe conseguire il risarcimento del danno, che tuttavia la controparte “formula in via di subordine” ossia solo “per
l'ipotesi di impossibilità della restituzione e/o del trasferimento”.
Aggiunge l'appellante che “tale domanda così come formulata non poteva trovare ingresso in quanto il rimedio risarcitorio non può consistere nella condanna alla restituzione/trasferimento delle quote, tanto è vero che per giurisprudenza del Tribunale delle Imprese tale domanda deve essere svolta ai sensi dell'art.2932 del codice civile” (sic a pag. 11 dell'atto di citazione in appello).
Il motivo d'impugnazione è manifestamente infondato.
A seguito della risoluzione del negozio giuridico può essere senz'altro richiesta la restituzione di quanto trasferito con il contratto risolto, senza necessità di proporre domande risarcitorie.
Il Tribunale di Vicenza non ha comunque risolto il negozio fiduciario, ma, accertata l'intestazione fiduciaria (provata dalla scrittura 30 marzo
2017), ha condannato a restituire le quote, cioè ad adempiere PT
l'obbligazione di ritrasferire quanto ricevuto, sorta dallo stesso accordo fiduciario.
4. Con un ultimo motivo l'appellante si lamenta che il giudice non si sia pronunciato sulla domanda d'inefficacia del sequestro giudiziario richiesto da in corso di causa. CP_1
Il motivo d'impugnazione è inammissibile per una pluralità di ragioni.
9 In primo luogo, se fosse vero quanto sostiene l'appellante, ossia che l'ufficiale giudiziario non diede esecuzione al provvedimento autorizzativo, non vi sarebbe un sequestro da dichiarare inefficace.
Inoltre, il motivo è privo di specificità, poiché l'appellante si limita ad affermare che il provvedimento cautelare è stato notificato “in modalità irrituale il 28 aprile 2023 alla società”, senza spiegare in cosa consisterebbe il vizio di notifica.
Il motivo non è comunque suscettibile di portare a una diversa decisione della controversia e, in forza dell'esecutorietà della sentenza, è PT
immediatamente tenuta alla restituzione cui è stata condannata.
5. È infine inammissibile la richiesta subordinata dell'appellante (“In via subordinata accertare che la somma da restituire alla dr.ssa CP_1
è quella anticipata sino alla emanazione della sentenza di 1
[...]
grado”), poiché non è comprensibile a cosa si riferisca. Di essa non si discorre nell'atto di citazione in appello. È appena il caso di aggiungere che la condanna restitutoria ha ad oggetto la quota della società e non una somma di denaro.
6. Per le ragioni sopra esposte la sentenza n. 1809/2024, pronunciata dal
Tribunale di Vicenza, dev'essere interamente confermata.
7. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi (attesa la bassa complessità del giudizio) previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 520.001 ed Euro 1.000.000 (valore dichiarato dall'appellante in atto di citazione), escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
10 8. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 2036/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di e Parte_1 CP_1
(appellati), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, CP_2
così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1809/2024 pronunciata dal Tribunale di Vicenza;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese processuali del grado, che liquida in Euro 9.256,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge, che distrae a favore del difensore antistatario avv. Davide Balasso;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 17 luglio 2025
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
11 Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
12
Prima Sezione civile
Verbale di udienza della causa n. 2036/2024 r.g.a.
Oggi 17 luglio 2025 ad ore 12:20 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo
Sono comparsi: per l'appellante l'avv. Luigi Matteo
per gli appellati l'avv. Michela Pasqual in sostituzione dell'avv. Davide Balasso
Le parti richiamano le conclusioni già precisate con il deposito di note scritte.
La Corte invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12:30.
1 Alle ore 14:30 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa da:
(c.f. ), difesa dall'avv. Luigi Matteo (c.f. Parte_1 C.F._1
) del foro di Roma, domiciliata in Roma presso lo studio del C.F._2
difensore
(appellante) nei confronti di
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 CP_2
), difesi dall'avv. Davide Balasso (c.f.: C.F._4
) del foro di Vicenza, domiciliati in NÈ (Vi) presso lo C.F._5
studio del difensore
(appellati)
2 sulle seguenti conclusioni: per l'appellante:
Nel merito in riforma dell'impugnata sentenza :
1) dichiarare inefficace il sequestro giudiziario
2) rigettare la domanda proposta dalla dr.ssa per i motivi di cui al CP_1
gravame.
3) In via subordinata accertare che la somma da restituire alla dr.ssa CP_1
è quella anticipata sino alla emanazione della sentenza di 1 grado.
[...]
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado del giudizio.
per gli appellati:
1. dichiararsi inammissibile l'appello proposto da ai sensi dell'art. Parte_1
348 bis c.p.c.;
2. in subordine, rigettarsi l'appello in quanto infondato;
3. confermare integralmente la sentenza di primo grado;
4. condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione allo scrivente procuratore ex art. 93 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2022, e CP_1 CP_2
convenivano, davanti al Tribunale di Vicenza,
[...] Parte_1
affinché fosse condannata alla restituzione delle quote sociali di Farmacia alle due Sirene a lei intestate fiduciariamente, Controparte_3
3 ma di proprietà per il 31,335% di e per il 31,335% di CP_1 CP_2
.
[...]
Gli attori narravano che l'intestazione era stata compiuta a nome di all'epoca compagna di e pure lei farmacista, poiché PT CP_2
e si trovavano in una situazione d'incompatibilità, CP_1 Parte_2
essendo già titolari di una farmacia.
Si costituiva in giudizio eccependo che l'accordo fiduciario Parte_1
riguardava solamente le quote di ed era stato concluso in CP_1
violazione dell'art.112, co. 2, r.d. 27 luglio 1934 n.1265
(“L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”).
La convenuta aggiungeva che alla risoluzione dell'accordo non poteva conseguire la restituzione delle quote, poiché “il rimedio risarcitorio non può consistere nella condanna alla restituzione/trasferimento delle quote”. chiedeva il rigetto delle domande degli attori. Parte_1
Con sentenza n. 1809/2024 (depositata il 25 ottobre 2024), il Tribunale di
Vicenza condannava a restituire la quota sociale del Parte_1
31,335% a , mentre rigettava la domanda proposta da CP_1 CP_2
.
[...]
Il Tribunale rilevava che l'obbligo di ritrasferire le quote sociali era stato assunto da con la scrittura 30 marzo 2017, nei soli confronti di PT
. CP_1
4 Quanto alla domanda di , il Tribunale così motivava: “L'attore CP_2
ha chiesto prove testimoniali per dimostrare che l'obbligo di ritrasferimento assunto da PT
era anche verso , (capitoli 5-7 della seconda memoria istruttoria) ma tali
[...] CP_2 testimonianze sono inammissibili ex art. 2722 c.c. vertendo su patto aggiunto al contenuto di documento, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata contemporanea. Va anzi rilevato che in calce alla predetta Convenzione datata 30.3.2017 vi è una annotazione manoscritta e sottoscritta dal : “Io nel caso la sig.ra risulti CP_2 CP_2 Parte_1 inadempiente nei confronti di mia sorella rispondo io” . Quindi egli si è costituito CP_1 fideiussore nei confronti della sorella e in favore della , garantendo personalmente Parte_1 nel caso di inadempimento di quest'ultima. In relazione alla posizione dell'attore, la convenuta ha infatti allegato sussistere ragioni familiari visto che aveva avuto dal una figlia, e aveva CP_1 chiesto l'interrogatorio formale dell'attore sui seguenti capitoli: 4) Vero che da tale unione il
16.07.2003 è nata la figlia;
5) Vero che dal 1999 al 2009 la dr.ssa Persona_1 Parte_1 ha prestato la propria attività lavorativa presso la Farmacia Santa Chiara;
6) Vero che nel luglio
2002 il dr. e la dr.ssa costituirono un'associazione in partecipazione CP_2 Parte_1 per la gestione della farmacia Santa Chiara;
7) Vero che stante il mancato rispetto da parte del dr. degli obblighi previsti da tale accordo (mancato pagamento del 50% degli utili e CP_2 dell'acconto pari ad €.30.000,00) il dr. e la dr.ssa si accordarono che CP_2 Parte_1
a quest'ultima fosse attribuita – a parziale compensazione del credito maturato - la quota della farmacia oggetto di controversia rimanendo, invece, a carico esclusivo del dr. il CP_2 pagamento della cessione;
8) Vero che in esecuzione di tale accordo il dr. in data 31 CP_2 luglio 2020 ha chiesto alla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola che il mutuo acceso per il pagamento della cessione delle quote gravasse esclusivamente sullo stesso. Nella terza memoria ex art. 183 cpc l'attore si è “opposto all'interrogatorio formale” ritenendo le circostanze sopra capitolate “del tutto irrilevanti e/o estranee al giudizio (nn. 2-3-4), contrarie e/o incompatibili tra loro (5-6)”. Quindi egli non ha contestato che dalla convivenza con la convenuta era nata una figlia, e ha affermato che il rapporto della dott. con la farmacia dell'attore era solo di PT lavoro subordinato, come da propri documenti 22 e 22 bis. Al proposito, inoltre, l'attore ha disconosciuto il documento 3 – associazione in partecipazione- del quale la parte convenuta non ha chiesto la verificazione. Tuttavia anche in assenza di tale documento appare chiaro che la fittizia intestazione della restante quota alla e il pagamento del mutuo da parte del PT CP_2
si inquadravano in una prospettiva di regolazione complessiva dei rapporti economici lato
[...] sensu familiari, intercorrenti tra conviventi”.
5 Con atto di citazione notificato il 28 novembre 2024, Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, ribadendo che l'accordo fiduciario era in frode alla legge, poiché inteso ad eludere il divieto dell'art. 112, 2° co., r.d. n. 1965/1934.
Con altro motivo d'impugnazione, sosteneva che la condanna PT
restitutoria era inammissibile poiché “Come è noto alla risoluzione dell'accordo accede il risarcimento del danno che l'avversa difesa formula in via di subordine ma solo per l'ipotesi di impossibilità della restituzione e/o del trasferimento (?). Risulta evidente pertanto che tale domanda così come formulata non poteva trovare ingresso in quanto il rimedio risarcitorio non può consistere nella condanna alla restituzione/trasferimento delle quote, tanto è vero che per giurisprudenza del Tribunale delle Imprese tale domanda deve essere svolta ai sensi dell'art.2932 del codice civile”. Infine, l'appellante si lamentava che il Tribunale non si fosse pronunciato sulla domanda di accertamento dell'inefficacia del sequestro giudiziario delle quote sociali richiesto da (concesso con ordinanza 3 aprile 2023, ma - a CP_1
suo dire - non eseguito dall'ufficiale giudiziario).
L'appellante domandava che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata l'inefficacia del sequestro giudiziario e rigettata la domanda proposta da e, in via subordinata, che fosse accertato che la CP_1
somma da restituire a era “quella anticipata sino alla CP_1
emanazione della sentenza di 1 grado”.
Si costituivano in giudizio e , chiedendo il CP_1 CP_2
rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
6 Gli appellati sostenevano che non vi erano cause d'incompatibilità al ritrasferimento delle quote sociali, in quanto l'autorizzazione all'esercizio della farmacia faceva direttamente capo alla società e non CP_1
era “a sua volta intestataria di alcuna autorizzazione”.
Gli appellati aggiungevano che il sequestro era stato eseguito per ben due volte e comunque il provvedimento era superato dalla pronuncia della sentenza.
Con ordinanza del 30 maggio 2025 era respinta l'istanza dell'appellante di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.
Le conclusioni erano precisate con note scritte depositate nel termine fissato con l'ordinanza suddetta.
All'udienza odierna le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
L'appello non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 1809/2024 è divenuta definitiva quanto al rigetto della domanda proposta da , il CP_2
quale non ha inteso impugnare la decisione.
2. Con il primo motivo d'impugnazione, afferma che il Parte_1
negozio fiduciario fosse in frode alla legge. Le quote della farmacia le erano state fiduciariamente intestate perché e CP_1 CP_2
si trovavano in una situazione d'incompatibilità, in quanto già titolari di farmacia ( non lo era più, ma al momento della scrittura 30 CP_1
marzo 2017 era titolare della “Farmacia Pretto di Pretto dr.ssa ”). CP_1
L'appellante nulla aggiunge.
7 Ora, anche volendo ipotizzare che l'accordo fiduciario fosse nullo per violazione di norma imperativa, non spiega come potrebbe PT
conservare la titolarità della quota di 31,335% della Farmacia alle due
Sirene che non le appartiene. Controparte_3
Se il negozio fiduciario fosse nullo, cadrebbe anche l'intestazione fiduciaria, che tale negozio ha disposto, con la conseguenza che la quota di 31,335% non potrebbe essere trattenuta da che non l'ha Parte_1
acquistata. dovrebbe comunque restituire quanto possiede senza PT
titolo.
Invero, la violazione del divieto di essere titolari di più di una farmacia non comporta la nullità del negozio fiduciario, atteso che l'ordinamento già appresta una specifica sanzione, consistente nella decadenza dalla prima autorizzazione amministrativa (v. 3° co. dell'art. 112 del r.d. 27 luglio 1994, n. 1265, che per l'appunto dispone la decadenza dalla prima autorizzazione qualora non si rinunzi alla seconda entro il termine di giorni dieci dalla sua acquisizione).
Si ricorda che l'art. 1418, 1° co., c.c. non trova applicazione quando la norma imperativa prevede rimedi diversi dalla nullità (v., ad esempio,
Cass. civ., ord., 15 gennaio 2020, n. 525: “in tema di cd. nullità virtuale, la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti stabilito dalla legge. Pertanto, questo esito va escluso sia quando risulti indicata una differente forma di invalidità (ad esempio,
l'annullabilità) sia ove la legge assicuri l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi”).
8 3. Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante afferma che alla risoluzione dell'accordo potrebbe conseguire il risarcimento del danno, che tuttavia la controparte “formula in via di subordine” ossia solo “per
l'ipotesi di impossibilità della restituzione e/o del trasferimento”.
Aggiunge l'appellante che “tale domanda così come formulata non poteva trovare ingresso in quanto il rimedio risarcitorio non può consistere nella condanna alla restituzione/trasferimento delle quote, tanto è vero che per giurisprudenza del Tribunale delle Imprese tale domanda deve essere svolta ai sensi dell'art.2932 del codice civile” (sic a pag. 11 dell'atto di citazione in appello).
Il motivo d'impugnazione è manifestamente infondato.
A seguito della risoluzione del negozio giuridico può essere senz'altro richiesta la restituzione di quanto trasferito con il contratto risolto, senza necessità di proporre domande risarcitorie.
Il Tribunale di Vicenza non ha comunque risolto il negozio fiduciario, ma, accertata l'intestazione fiduciaria (provata dalla scrittura 30 marzo
2017), ha condannato a restituire le quote, cioè ad adempiere PT
l'obbligazione di ritrasferire quanto ricevuto, sorta dallo stesso accordo fiduciario.
4. Con un ultimo motivo l'appellante si lamenta che il giudice non si sia pronunciato sulla domanda d'inefficacia del sequestro giudiziario richiesto da in corso di causa. CP_1
Il motivo d'impugnazione è inammissibile per una pluralità di ragioni.
9 In primo luogo, se fosse vero quanto sostiene l'appellante, ossia che l'ufficiale giudiziario non diede esecuzione al provvedimento autorizzativo, non vi sarebbe un sequestro da dichiarare inefficace.
Inoltre, il motivo è privo di specificità, poiché l'appellante si limita ad affermare che il provvedimento cautelare è stato notificato “in modalità irrituale il 28 aprile 2023 alla società”, senza spiegare in cosa consisterebbe il vizio di notifica.
Il motivo non è comunque suscettibile di portare a una diversa decisione della controversia e, in forza dell'esecutorietà della sentenza, è PT
immediatamente tenuta alla restituzione cui è stata condannata.
5. È infine inammissibile la richiesta subordinata dell'appellante (“In via subordinata accertare che la somma da restituire alla dr.ssa CP_1
è quella anticipata sino alla emanazione della sentenza di 1
[...]
grado”), poiché non è comprensibile a cosa si riferisca. Di essa non si discorre nell'atto di citazione in appello. È appena il caso di aggiungere che la condanna restitutoria ha ad oggetto la quota della società e non una somma di denaro.
6. Per le ragioni sopra esposte la sentenza n. 1809/2024, pronunciata dal
Tribunale di Vicenza, dev'essere interamente confermata.
7. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi (attesa la bassa complessità del giudizio) previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 520.001 ed Euro 1.000.000 (valore dichiarato dall'appellante in atto di citazione), escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
10 8. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 2036/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di e Parte_1 CP_1
(appellati), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, CP_2
così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1809/2024 pronunciata dal Tribunale di Vicenza;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese processuali del grado, che liquida in Euro 9.256,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge, che distrae a favore del difensore antistatario avv. Davide Balasso;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 17 luglio 2025
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
11 Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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