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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7665/2025R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.6.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina di nazionalità italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gabriella Passaro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Bollate (MI) il 26/10/1973 cittadino di nazionalità Italiana: Cod. Fisc. C.F._2 residente in con l'Avv. Gabriella Passaro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 12/07/2003. Il matrimonio è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di AT (MB) con atto n. 34 P.2 S A In separazione dei beni.
pagina 1 di 6 con i seguenti figli:
nato in data [...], a [...] Persona_1
C.f.: , residente in [...]comune di PA C.F._3
GN (MI) alla Via Nigra N. 4, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, cittadinanza italiana;
nato in data [...] a [...] C.f.: Parte_3
, residente in [...]comune di PA C.F._4
GN (MI) alla Via Nigra N. 4, minore di età e non economicamente autosufficiente, cittadinanza italiana;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di AT (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 34 P.2S A anno 2003.
• le spese del presente giudizio sono integralmente a carico del sig. Controparte_1
[...] le seguenti condizioni della separazione
[...]
1) Il figlio minore rimarrà a vivere presso l'abitazione familiare insieme alla madre ed al fratello maggiorenne.
2) La casa familiare sita a PA GN (MI) alla Via Nigra N. 4, verrà ceduta alla sig.ra Pt_1 senza alcun corrispettivo, il sig. rinuncia al suo 50% della casa familiare, e la sig.ra Parte_2 Pt_1 continuerà ad abitare nella medesima abitazione insieme ai figli.
3) il sig. verserà euro 650,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_2 minore somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di Parte_3 Pt_1 ogni mese, a decorrere dal mese di luglio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, mentre pagina 2 di 6 non verserà alcunché al figlio maggiorenne ed autosufficiente. A seguito della vendita dei beni immobili al medesimo intestati, il sig. provvederà ad integrare il contributo al mantenimento Pt_4 per il figlio minore in base alle proprie esigenze economiche.
4) Regolamentare la frequentazione padre-figlio nei termini che seguono: il figlio minorenne potrà vedere il padre in qualsiasi giorno della settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi paterni con la permanenza presso il padre i fine settimana alternati, in ogni caso, i genitori si impegnano a modificare tale ripartizione in base alle esigenze che si porranno e, comunque, nell'esclusivo interesse del minore e delle sue esigenze scolastiche, sportive e ludiche, per garantire la maggiore serenità dello stesso;
- il minore trascorrerà tutte le festività ed annessi ponti previsti dal calendario scolastico
(Ognissanti, vacanze di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) con entrambi i Per_2 genitori dividendo metà del tempo con il padre e metà con la madre quando possibile;
Con riferimento alle vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, la Vigilia con un genitore e il 25 dicembre con l'altro. Le ulteriori vacanze natalizie verranno suddivise tra i genitori in due periodi, 26 - 30 dicembre e 2– 7 gennaio, che il minore trascorrerà con la mamma o il papà in via alternata di anno in anno.
Durante le vacanze pasquali trascorrerà, sempre ad anni alterni, la domenica di Pasqua Pt_3 con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ripartendo equamente i restanti giorni di vacanza.
Per quanto riguarda le vacanze estive, i genitori seguiranno il regime infrasettimanale adottato per il restante periodo dell'anno e ognuno dei due genitori potrà trascorrere due settimane consecutive con il figlio minore, comunicando le proprie disponibilità estive all'altro genitore, in base alle esigenze lavorative, con un preavviso di 1 mese, impegnandosi a comunicare all'altro il luogo e il periodo di destinazione di eventuali mete estive, con i relativi recapiti, con congruo preavviso.
4) il sig. terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli Parte_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 3 di 6 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) come summenzionato, il sig. vista la presente situazione, cede alla sig. senza alcun Parte_2 Pt_1 corrispettivo il suo 50% della casa familiare sita in PA GN (MI) alla Via Nigra n. 4 con annesso box e cantina.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. pagina 4 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 12/07/2003 presso il Comune di AT (MB)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti (SE PREVISTE)
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Prende atto delle determinazioni delle parti in ordine alle spese del giudizio;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT (MB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 10.9.2015
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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