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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2824/2023 depositato il 14/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 29820239001388928 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 14.11.2023 Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 29820239001388928 notificata in data 13.06.2023 e relativa alle cartelle di pagamento nn. 29820160020138770, 29820170010956926, 29820190007461001, ed all'avviso di accertamento n. 000000024025, 29820130018728562, tutti presuntivamente notificati tra il 2017 ed il
2020, con riferimento a Ici anno 2010-2011, Imu anno 2013, Tasi anno 2015, per un importo complessivo di € 2.619,61, comprensivo di sanzioni ed interessi.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'intimazione impugnata per le seguenti motivazioni:1) Inesistenza/ invalidità radicale della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata poiché effettuata con posta privata
Posta_1; 2) Difetto e/o omessa Motivazione;
3) Omessa notifica della cartella di pagamento;
4) Intervenuta prescrizione e decadenza del credito;
5) In Subordine, rideterminazione delle sanzioni irrogate.
Chiedeva pertanto, in via principale, l'annullamento e/o nullità dell'atto impositivo per le motivazioni esposte;
-
In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione principale: la caducazione e/
o la rideterminazione delle sanzioni.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 23.04.2024 chiedendo di rigettare la domanda della ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto e di confermare la legittimità dell'intimazione, con condanna alla refusione delle spese di lite, oltre onorari, IVA e CPA.
Con ordinanza n. 850/2025 questa Corte, visto che ricorrono i presupposti di legge fumus boni iuris e periculum in mora, accoglieva la sospensiva e fissava il merito venerdì 21 novembre 2025 ore 9.00. Spese al merito.
Il ricorrente depositava in data 12.06.2025 e 06.11.2025 memorie illustrative.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia parzialmente fondato con riferimento al terzo e quarto motivo di ricorso e debba essere conseguentemente parzialmente accolto.
1.Il primo motivo di ricorso, afferente alla dedotta inesistenza/invalidità radicale della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata poiché effettuata con posta privata Posta_1, risulta infondato.
Trattandosi di notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo di posta privata (Società Consorzio_1) giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Il testo del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 riservava al fornitore del servizio universale, con ampia dizione,
"gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie".
Con la direttiva n. 2008/6/CE il legislatore dell'Unione, mutando prospettiva rispetto a quanto legiferato in precedenza, ha stabilito che "Gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione e la fornitura di servizi postali..." (art.7 della direttiva n.97/67/CE, radicalmente novellato). Il legislatore italiano tuttavia ha dato attuazione con ritardo alla normativa dell'Unione.
Nel dettare i principi e i criteri generali per il recepimento della direttiva n. 2008/6/CE, il legislatore delegante ha stabilito che, nel contesto di piena apertura al mercato, "...a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali" (art. 37, comma 2, lett. a), della Legge delega 4 giugno 2010, n. 96, pur facendo salvo l'art. 8 della direttiva n. 97/67).
Tuttavia il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, come novellato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, ha stabilito che per esigenze di ordine pubblico fossero riservati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, ossia a Poste italiane (alle quali il servizio è stato nuovamente affidato per quindici anni a decorrere dal 30 aprile
2011, giusta il D.Lgs. n.58 del 2011, art. 1, comma 18), tra l'altro, i servizi concernenti le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari.
Soltanto la L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, ha comportato l'abrogazione del suddetto art. 4 a decorrere dal 10 settembre 2017.
Nel contesto così delineato la giurisprudenza della Cassazione sottolinea che, nel regime precedente alla novella del 2017, l'operatore di posta privata non rivestiva, a differenza del fornitore del servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, sicché gli atti da lui redatti non godevano di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (Cass. n. 2035/2014).
Successivamente, la sez. VI (6/8/2020, n.16798) della Cassazione civile è tornata a pronunciarsi sulla questione della notificazione degli atti giudiziari mediante raccomandata recapitata tramite posta privata, richiamando la sentenza delle Sezioni unite n. 299 del 2020, secondo la quale: "in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017", con conseguente applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Poste tali premesse generali, riferite all'evoluzione normativa della problematica, e considerato che la fattispecie si colloca dopo la novella del 2017, occorre ulteriormente sottolineare come nel caso della raccomandata inoltrata con il mezzo del servizio postale non venga in rilievo la notifica di un atto giudiziario, sicchè sia da escludere che l'agente postale sia un pubblico ufficiale come è altrettanto da escludere conseguentemente la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Corte Giustizia Trib. II grado Liguria, Sez.I di Genova, 25/11/2022, n.887)
"Occorre infatti distinguere l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, soggetta esclusivamente al regolamento postale, dall'invio di atti giudiziari. Il Decreto 9 aprile 2001 recante le condizioni generali del servizio postale distingue all'art. 18 gli invii raccomandati attinenti le procedure giudiziarie e i procedimenti amministrativi di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890 (notifiche a mezzo ufficiale giudiziario), precisando che agli stessi non si applica il regolamento postale poiché si applicano le regole della legge 890/1982".
L'art. 7 della legge 890/1982 prevede a tal fine rigide formalità: "L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo".
Solo in questo caso l'organo notificatore redige un documento pubblico che può considerarsi fidefacente,e quindi atto pubblico agli effetti degli artt. 2699 ss. c.c. e ciò in quanto la legge attribuisce al soggetto abilitato alla notificazione una specifica funzione certificativa e con ciò stesso la capacità di essere fonte di produzione di pubbliche certezze.
Nel caso di notifica di avvisi di accertamento, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della legge n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l'avviso.
Esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della citata legge n. 890 del 1982, art. l, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o negligenza dell'agente postale (v. Cass. Ordinanza n. 9980 del 27 aprile
2010Cass. nn. 10506/2006, 24852/2006, oltre che SS.UU. n. 627/2008).
Ciò posto, la giurisprudenza ha chiarito che le notificazioni degli atti amministrativi, anche tributari, effettuate a mezzo raccomandata dalle agenzie private sono legittime a partire dal 30 aprile 2011, avendo il D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, riservato a Poste italiane solo la notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, pur comunque rimanendo fermo il principio generale in base al quale, avendo l'atto raggiunto lo scopo, si sarebbe, comunque, determinata la sanatoria della notificazione (tra le tante, Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XI di Roma, 30/09/2022, n.4193).
Nel caso in questione, l'Ente si è avvalso della facoltà di provvedere ad inoltrare l'intimazione di pagamento tramite raccomandata, così come prevede la L. n. 296/06; infine, comunque l'atto ha raggiunto lo scopo, avendo la stessa parte indicato la data di ricevimento del plico, per cui si è, comunque, determinata la sanatoria della notificazione che come tale non è annullabile ai sensi dell'art. 156 cpc. Come noto, infatti, la sanatoria delle nullità degli atti per raggiungimento dello scopo costituisce espressione di un principio di ordine generale applicabile sia con riferimento agli atti processuali per i quali è stato codificato, sia, in mancanza di impedimenti di carattere normativo o logico-sistematico, per quegli atti di natura sostanziale che, come gli atti di imposizione fiscale, per avere efficacia e consentire all'interessato l'impugnazione devono essere notificati, secondo un principio che trova applicazione sia che la nullità attenga alla notificazione dell'atto, sia che la nullità discenda dalla mancata o insufficiente indicazione del soggetto che lo ha emesso o del suo destinatario ( Cass., sez. trib., 12.4.2005, sent. n. 7498 ).
La censura risulta dunque infondata.
2.Il secondo motivo di ricorso, concernente il dedotto difetto e/o omessa motivazione, non appare meritevole di accoglimento.
Invero nell'atto impugnato sono ben riportate le ragioni della pretesa tributaria, discendente dal mancato pagamento delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento con riferimento a Ici anno 2010-2011,
Imu anno 2013 e Tasi anno 2015, per un importo complessivo di € 2.619,61, comprensivo di sanzioni ed interessi.
Tali indicazioni hanno in concreto consentito alla parte ricorrente di avere una chiara rappresentazione sia dell'an che del quantum debeatur e l'utile esercizio del diritto di difesa.
3.Il terzo motivo di ricorso, relativo all'eccepita omessa notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti, risulta parzialmente fondato con riferimento all'avviso di accertamento n. 000000024025.
La ricorrente afferma di non rammentare di aver ricevuto alcuna notifica delle cartelle di pagamento nn.2982016002038770 (asseritamente notificata in data 12.01.2017), 29820170010956926 (asseritamente notificata in data 26.03.2018), 29820190007461001 (asseritamente notificata in data 02.12.2019) e dell'avviso di accertamento n. 000000024025 (asseritamente notificato in data 23.11.2020).
La resistente AdER ha prodotto in giudizio la documentazione, neppure contestata dalla ricorrente, concernente la notifica delle presupposte cartelle di pagamento (doc. 10, 12 e 13 all. alle controdeduzioni).
Non risulta invece agli atti alcuna prova della notifica dell'avviso di accertamento n. 000000024025 emesso dal Comune di Siracusa, neppure costituito in giudizio nonostante la chiamata in causa della resistente AdER.
4.Il quarto motivo di ricorso, relativo all'eccepita intervenuta prescrizione e decadenza del credito, risulta parzialmente fondato con riferimento ad una delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione impugnata.
In particolare per la cartella di pagamento nn.2982016002038770, notificata in data 12.01.2017, pur applicando la proroga di 85 gg. dei termini di prescrizione disposta dall'art. 67 del D.L. 18/2020 per l'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19, sussiste l'eccepita decadenza, essendo stata notificata l'intimazione impugnata in data 13.06.2023.
Per le altre due cartelle di pagamento, notificate in data 26.03.2018 e 01.12.2019, non si è verificata alcuna decadenza o prescrizione del potere impositivo dell'agente della riscossione, anche alla luce della proroga dei termini di decadenza e prescrizione nella fase di riscossione coattiva disposta dalla normativa per l'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 (v. in particolare art. 67 del D.L. n. 18/2020 e ss. mm.ii.).
Si applica infatti la proroga di 85 gg. dei termini di prescrizione disposta dall'art. 67 del D.L. 18/2020, che così dispone: “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Il comma 4 dello stesso art. 67 ha previsto che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, L. 27.07.2000 n. 212, l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, il quale a sua volta dispone che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori […]”.
Con ordinanza n. 960 del 15/01/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “occorre…interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della L. 27.07.2000 n. 212”.
Al caso di specie non risultano invece applicabili le ulteriori proroghe dei termini di decadenza e prescrizione nella fase di riscossione coattiva disposte dalla normativa per l'emergenza epidemiologica causata dal virus
COVID-19, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente.
5.Il quinto motivo di ricorso, afferente alla rideterminazione delle sanzioni irrogate, non risulta fondato.
La ricorrente chiede la rideterminazione delle sanzioni a suo tempo irrogate, secondo il principio del favor rei, in ossequio alla circolare n. 4/E del 04.03.2016 emessa dall'Agenzia delle Entrate.
Tale censura appare inammissibile in quanto rivolta ad atti propedeutici a quello impugnato (cartelle di pagamento) regolarmente notificati e non impugnati (v. precedente punto 3), con conseguente cristallizzazione della relativa pretesa tributaria.
In conseguenza di quanto sopra l'atto impugnato va annullato limitatamente alle pretese tributarie concernenti l'avviso di accertamento n. 000000024025 emesso dal Comune di Siracusa e la cartella di pagamento n.2982016002038770.
Sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, derivanti dalla reciproca soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, incluse quelle della fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione quarta –in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso, annulla l'atto impugnato nei limiti di cui in motivazione, lo rigetta nel resto e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Siracusa in data 21.11.2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2824/2023 depositato il 14/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 29820239001388928 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 14.11.2023 Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 29820239001388928 notificata in data 13.06.2023 e relativa alle cartelle di pagamento nn. 29820160020138770, 29820170010956926, 29820190007461001, ed all'avviso di accertamento n. 000000024025, 29820130018728562, tutti presuntivamente notificati tra il 2017 ed il
2020, con riferimento a Ici anno 2010-2011, Imu anno 2013, Tasi anno 2015, per un importo complessivo di € 2.619,61, comprensivo di sanzioni ed interessi.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'intimazione impugnata per le seguenti motivazioni:1) Inesistenza/ invalidità radicale della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata poiché effettuata con posta privata
Posta_1; 2) Difetto e/o omessa Motivazione;
3) Omessa notifica della cartella di pagamento;
4) Intervenuta prescrizione e decadenza del credito;
5) In Subordine, rideterminazione delle sanzioni irrogate.
Chiedeva pertanto, in via principale, l'annullamento e/o nullità dell'atto impositivo per le motivazioni esposte;
-
In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione principale: la caducazione e/
o la rideterminazione delle sanzioni.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 23.04.2024 chiedendo di rigettare la domanda della ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto e di confermare la legittimità dell'intimazione, con condanna alla refusione delle spese di lite, oltre onorari, IVA e CPA.
Con ordinanza n. 850/2025 questa Corte, visto che ricorrono i presupposti di legge fumus boni iuris e periculum in mora, accoglieva la sospensiva e fissava il merito venerdì 21 novembre 2025 ore 9.00. Spese al merito.
Il ricorrente depositava in data 12.06.2025 e 06.11.2025 memorie illustrative.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia parzialmente fondato con riferimento al terzo e quarto motivo di ricorso e debba essere conseguentemente parzialmente accolto.
1.Il primo motivo di ricorso, afferente alla dedotta inesistenza/invalidità radicale della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata poiché effettuata con posta privata Posta_1, risulta infondato.
Trattandosi di notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo di posta privata (Società Consorzio_1) giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Il testo del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 riservava al fornitore del servizio universale, con ampia dizione,
"gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie".
Con la direttiva n. 2008/6/CE il legislatore dell'Unione, mutando prospettiva rispetto a quanto legiferato in precedenza, ha stabilito che "Gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione e la fornitura di servizi postali..." (art.7 della direttiva n.97/67/CE, radicalmente novellato). Il legislatore italiano tuttavia ha dato attuazione con ritardo alla normativa dell'Unione.
Nel dettare i principi e i criteri generali per il recepimento della direttiva n. 2008/6/CE, il legislatore delegante ha stabilito che, nel contesto di piena apertura al mercato, "...a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali" (art. 37, comma 2, lett. a), della Legge delega 4 giugno 2010, n. 96, pur facendo salvo l'art. 8 della direttiva n. 97/67).
Tuttavia il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, come novellato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, ha stabilito che per esigenze di ordine pubblico fossero riservati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, ossia a Poste italiane (alle quali il servizio è stato nuovamente affidato per quindici anni a decorrere dal 30 aprile
2011, giusta il D.Lgs. n.58 del 2011, art. 1, comma 18), tra l'altro, i servizi concernenti le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari.
Soltanto la L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, ha comportato l'abrogazione del suddetto art. 4 a decorrere dal 10 settembre 2017.
Nel contesto così delineato la giurisprudenza della Cassazione sottolinea che, nel regime precedente alla novella del 2017, l'operatore di posta privata non rivestiva, a differenza del fornitore del servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, sicché gli atti da lui redatti non godevano di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (Cass. n. 2035/2014).
Successivamente, la sez. VI (6/8/2020, n.16798) della Cassazione civile è tornata a pronunciarsi sulla questione della notificazione degli atti giudiziari mediante raccomandata recapitata tramite posta privata, richiamando la sentenza delle Sezioni unite n. 299 del 2020, secondo la quale: "in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017", con conseguente applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Poste tali premesse generali, riferite all'evoluzione normativa della problematica, e considerato che la fattispecie si colloca dopo la novella del 2017, occorre ulteriormente sottolineare come nel caso della raccomandata inoltrata con il mezzo del servizio postale non venga in rilievo la notifica di un atto giudiziario, sicchè sia da escludere che l'agente postale sia un pubblico ufficiale come è altrettanto da escludere conseguentemente la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Corte Giustizia Trib. II grado Liguria, Sez.I di Genova, 25/11/2022, n.887)
"Occorre infatti distinguere l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, soggetta esclusivamente al regolamento postale, dall'invio di atti giudiziari. Il Decreto 9 aprile 2001 recante le condizioni generali del servizio postale distingue all'art. 18 gli invii raccomandati attinenti le procedure giudiziarie e i procedimenti amministrativi di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890 (notifiche a mezzo ufficiale giudiziario), precisando che agli stessi non si applica il regolamento postale poiché si applicano le regole della legge 890/1982".
L'art. 7 della legge 890/1982 prevede a tal fine rigide formalità: "L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo".
Solo in questo caso l'organo notificatore redige un documento pubblico che può considerarsi fidefacente,e quindi atto pubblico agli effetti degli artt. 2699 ss. c.c. e ciò in quanto la legge attribuisce al soggetto abilitato alla notificazione una specifica funzione certificativa e con ciò stesso la capacità di essere fonte di produzione di pubbliche certezze.
Nel caso di notifica di avvisi di accertamento, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della legge n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l'avviso.
Esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della citata legge n. 890 del 1982, art. l, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o negligenza dell'agente postale (v. Cass. Ordinanza n. 9980 del 27 aprile
2010Cass. nn. 10506/2006, 24852/2006, oltre che SS.UU. n. 627/2008).
Ciò posto, la giurisprudenza ha chiarito che le notificazioni degli atti amministrativi, anche tributari, effettuate a mezzo raccomandata dalle agenzie private sono legittime a partire dal 30 aprile 2011, avendo il D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, riservato a Poste italiane solo la notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, pur comunque rimanendo fermo il principio generale in base al quale, avendo l'atto raggiunto lo scopo, si sarebbe, comunque, determinata la sanatoria della notificazione (tra le tante, Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XI di Roma, 30/09/2022, n.4193).
Nel caso in questione, l'Ente si è avvalso della facoltà di provvedere ad inoltrare l'intimazione di pagamento tramite raccomandata, così come prevede la L. n. 296/06; infine, comunque l'atto ha raggiunto lo scopo, avendo la stessa parte indicato la data di ricevimento del plico, per cui si è, comunque, determinata la sanatoria della notificazione che come tale non è annullabile ai sensi dell'art. 156 cpc. Come noto, infatti, la sanatoria delle nullità degli atti per raggiungimento dello scopo costituisce espressione di un principio di ordine generale applicabile sia con riferimento agli atti processuali per i quali è stato codificato, sia, in mancanza di impedimenti di carattere normativo o logico-sistematico, per quegli atti di natura sostanziale che, come gli atti di imposizione fiscale, per avere efficacia e consentire all'interessato l'impugnazione devono essere notificati, secondo un principio che trova applicazione sia che la nullità attenga alla notificazione dell'atto, sia che la nullità discenda dalla mancata o insufficiente indicazione del soggetto che lo ha emesso o del suo destinatario ( Cass., sez. trib., 12.4.2005, sent. n. 7498 ).
La censura risulta dunque infondata.
2.Il secondo motivo di ricorso, concernente il dedotto difetto e/o omessa motivazione, non appare meritevole di accoglimento.
Invero nell'atto impugnato sono ben riportate le ragioni della pretesa tributaria, discendente dal mancato pagamento delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento con riferimento a Ici anno 2010-2011,
Imu anno 2013 e Tasi anno 2015, per un importo complessivo di € 2.619,61, comprensivo di sanzioni ed interessi.
Tali indicazioni hanno in concreto consentito alla parte ricorrente di avere una chiara rappresentazione sia dell'an che del quantum debeatur e l'utile esercizio del diritto di difesa.
3.Il terzo motivo di ricorso, relativo all'eccepita omessa notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti, risulta parzialmente fondato con riferimento all'avviso di accertamento n. 000000024025.
La ricorrente afferma di non rammentare di aver ricevuto alcuna notifica delle cartelle di pagamento nn.2982016002038770 (asseritamente notificata in data 12.01.2017), 29820170010956926 (asseritamente notificata in data 26.03.2018), 29820190007461001 (asseritamente notificata in data 02.12.2019) e dell'avviso di accertamento n. 000000024025 (asseritamente notificato in data 23.11.2020).
La resistente AdER ha prodotto in giudizio la documentazione, neppure contestata dalla ricorrente, concernente la notifica delle presupposte cartelle di pagamento (doc. 10, 12 e 13 all. alle controdeduzioni).
Non risulta invece agli atti alcuna prova della notifica dell'avviso di accertamento n. 000000024025 emesso dal Comune di Siracusa, neppure costituito in giudizio nonostante la chiamata in causa della resistente AdER.
4.Il quarto motivo di ricorso, relativo all'eccepita intervenuta prescrizione e decadenza del credito, risulta parzialmente fondato con riferimento ad una delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione impugnata.
In particolare per la cartella di pagamento nn.2982016002038770, notificata in data 12.01.2017, pur applicando la proroga di 85 gg. dei termini di prescrizione disposta dall'art. 67 del D.L. 18/2020 per l'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19, sussiste l'eccepita decadenza, essendo stata notificata l'intimazione impugnata in data 13.06.2023.
Per le altre due cartelle di pagamento, notificate in data 26.03.2018 e 01.12.2019, non si è verificata alcuna decadenza o prescrizione del potere impositivo dell'agente della riscossione, anche alla luce della proroga dei termini di decadenza e prescrizione nella fase di riscossione coattiva disposta dalla normativa per l'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 (v. in particolare art. 67 del D.L. n. 18/2020 e ss. mm.ii.).
Si applica infatti la proroga di 85 gg. dei termini di prescrizione disposta dall'art. 67 del D.L. 18/2020, che così dispone: “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Il comma 4 dello stesso art. 67 ha previsto che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, L. 27.07.2000 n. 212, l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, il quale a sua volta dispone che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori […]”.
Con ordinanza n. 960 del 15/01/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “occorre…interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della L. 27.07.2000 n. 212”.
Al caso di specie non risultano invece applicabili le ulteriori proroghe dei termini di decadenza e prescrizione nella fase di riscossione coattiva disposte dalla normativa per l'emergenza epidemiologica causata dal virus
COVID-19, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente.
5.Il quinto motivo di ricorso, afferente alla rideterminazione delle sanzioni irrogate, non risulta fondato.
La ricorrente chiede la rideterminazione delle sanzioni a suo tempo irrogate, secondo il principio del favor rei, in ossequio alla circolare n. 4/E del 04.03.2016 emessa dall'Agenzia delle Entrate.
Tale censura appare inammissibile in quanto rivolta ad atti propedeutici a quello impugnato (cartelle di pagamento) regolarmente notificati e non impugnati (v. precedente punto 3), con conseguente cristallizzazione della relativa pretesa tributaria.
In conseguenza di quanto sopra l'atto impugnato va annullato limitatamente alle pretese tributarie concernenti l'avviso di accertamento n. 000000024025 emesso dal Comune di Siracusa e la cartella di pagamento n.2982016002038770.
Sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, derivanti dalla reciproca soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, incluse quelle della fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione quarta –in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso, annulla l'atto impugnato nei limiti di cui in motivazione, lo rigetta nel resto e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Siracusa in data 21.11.2025