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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
629/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. assistita Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv.to Roberta Tadiello del foro di Reggio Emilia opponente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Vinicio Sacchetti opposto
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni
Per l'opponente: “In via principale - Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09520229004463735000, emessa da Controparte_2
- Sede di Reggio Emilia - in data 17/06/2022 e notificata il 10/05/2024 per intervenuta
[...]
prescrizione del credito dedotto, in difetto di notifica della cartella di pagamento sottesa n.
09520090027315391000 e/o di atti interruttivi successivi. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per l' :” - in via principale, rigettare la domanda proposta da parte ricorrente in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, disporsi la compensazione dei compensi e delle spese di lite per le ragioni esposte in narrativa…” MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' , per fare accertare che nulla è Parte_1 CP_1
dovuto in relazione ad una cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento notificatale il
10/05/2024 (doc. 1 ric.) .
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica della cartella di pagamento, specificando di non averla mai ricevuta e la prescrizione dei crediti ex art. 3 L. 335/1995.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, stante l'avvenuta notifica della cartella di CP_1
pagamento e di atti utili ad interrompere la prescrizione.
Tanto premesso, la causa viene oggi decisa all'esito della discussione.
L'opposizione va respinta.
A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24
D.lgs. n. 46/1999. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi e tale azione va proposta nel termine perentorio di
40 giorni dalla notifica dell'intimazione. (cfr. Cass. ord. n. 18256/2020).
Nel caso di specie si discute della cartella di pagamento n. 09520090027315391000 di € 6.141,92, relativa a premi assicurativi accessori degli anni 2007 e 2008, notificata tramite CP_3
raccomandata a.r. il 20/11/2009 (doc. 3 ). CP_1
Tale cartella è stata oggetto di intimazione di pagamento nel 2016 e nel 2018 (entrambe correttamente notificate da Equitalia s.p.a. per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - doc.
8 e 9 ) e dell'intimazione qui opposta. CP_1
Va ricordato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale: “… questa Corte (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile
a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio
Pag. 2 di 3 tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01).” (Cass Sez. L -, Sentenza n. 7156 del
10/03/2023 (Rv. 667182 - 01).
La eccepita prescrizione era già maturata al momento delle notifiche delle intimazioni del 2016 e del 2018 in relazione alle quali nessuna opposizione è stata proposta.
Quanto al termine di prescrizione, dall'intimazione di pagamento del 2018 alla notifica dell'intimazione qui opposta del 2024, il termine quinquennale non è decorso dovendosi considerare la sospensione determinata dall'emergenza pandemica.
Per quanto argomentato l'opposizione va respinta.
Le spese possono essere compensate per la controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Nella causa n. 629/2024 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Rigetta l'opposizione proposta da contro l' ; Parte_1 CP_1
2) Compensa le spese di causa.
Reggio Emilia così deciso il 13/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. assistita Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv.to Roberta Tadiello del foro di Reggio Emilia opponente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Vinicio Sacchetti opposto
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni
Per l'opponente: “In via principale - Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09520229004463735000, emessa da Controparte_2
- Sede di Reggio Emilia - in data 17/06/2022 e notificata il 10/05/2024 per intervenuta
[...]
prescrizione del credito dedotto, in difetto di notifica della cartella di pagamento sottesa n.
09520090027315391000 e/o di atti interruttivi successivi. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per l' :” - in via principale, rigettare la domanda proposta da parte ricorrente in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, disporsi la compensazione dei compensi e delle spese di lite per le ragioni esposte in narrativa…” MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' , per fare accertare che nulla è Parte_1 CP_1
dovuto in relazione ad una cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento notificatale il
10/05/2024 (doc. 1 ric.) .
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica della cartella di pagamento, specificando di non averla mai ricevuta e la prescrizione dei crediti ex art. 3 L. 335/1995.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, stante l'avvenuta notifica della cartella di CP_1
pagamento e di atti utili ad interrompere la prescrizione.
Tanto premesso, la causa viene oggi decisa all'esito della discussione.
L'opposizione va respinta.
A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24
D.lgs. n. 46/1999. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi e tale azione va proposta nel termine perentorio di
40 giorni dalla notifica dell'intimazione. (cfr. Cass. ord. n. 18256/2020).
Nel caso di specie si discute della cartella di pagamento n. 09520090027315391000 di € 6.141,92, relativa a premi assicurativi accessori degli anni 2007 e 2008, notificata tramite CP_3
raccomandata a.r. il 20/11/2009 (doc. 3 ). CP_1
Tale cartella è stata oggetto di intimazione di pagamento nel 2016 e nel 2018 (entrambe correttamente notificate da Equitalia s.p.a. per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - doc.
8 e 9 ) e dell'intimazione qui opposta. CP_1
Va ricordato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale: “… questa Corte (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile
a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio
Pag. 2 di 3 tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01).” (Cass Sez. L -, Sentenza n. 7156 del
10/03/2023 (Rv. 667182 - 01).
La eccepita prescrizione era già maturata al momento delle notifiche delle intimazioni del 2016 e del 2018 in relazione alle quali nessuna opposizione è stata proposta.
Quanto al termine di prescrizione, dall'intimazione di pagamento del 2018 alla notifica dell'intimazione qui opposta del 2024, il termine quinquennale non è decorso dovendosi considerare la sospensione determinata dall'emergenza pandemica.
Per quanto argomentato l'opposizione va respinta.
Le spese possono essere compensate per la controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Nella causa n. 629/2024 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Rigetta l'opposizione proposta da contro l' ; Parte_1 CP_1
2) Compensa le spese di causa.
Reggio Emilia così deciso il 13/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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