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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 02/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VELLETTI MONICA, Giudice monocratico in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10037/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 20200013617213501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossioni ed alla Regione Lazio ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 20200013617213501 notificata in data 20.04.2024 (con comunicazioni a mezzo A/R n. 673914470334) , con le quale Agenzia delle Entrate –
Riscossione, ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di Euro 1.307,58. La ricorrente ha precisato di aver ricevuto la notifica della cartella di causa in qualità di erede dell'autrice del presunto omesso/parziale pagamento, puntualizzando altresì che riferendosi la cartella sia alla richiesta di pagamento per sanzioni amministrative, sia al mancato pagamento di tassa automobilistica per anno 2017 (per importo complessivo di euro 193,63) il ricorso proposto è limitato a contestare la pretesa tributaria rientrante nella competenza dell'adita Corte di Giustizia.
La ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
-Decadenza in riferimento alla cartella di pagamento, per lo spirare del termine entro il quale la cartella di pagamento deve essere notificata per la prima volta, dopo l'iscrizione delle somme a ruolo. Nel caso di specie, per le somme di cui è stato intimato il pagamento in riferimento a Tasse automobilistiche per l'annualità
2017, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) è regolato dall'articolo 163, primo comma, della Legge n.
296/2006 (Legge finanziaria per il 2007), ai sensi del quale il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nel caso di specie, stante l'anno di iscrizione a ruolo delle suddette cartelle, il termine di decadenza in discussione sarebbe decorso, alla data di notifica degli atti impugnati.
-Prescrizione della somma di cui alla cartella di pagamento. La tale pretesa creditoria portata nella cartella di causa, risulterebbe ampiamente prescritta alla data 20/04/2024 di notifica della cartella, in quanto ai sensi dell'art. 3, del D.L. n. 2 del 6 gennaio del 1986, l'azione dell'Amministrazione finanziaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte;
-Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi poiché anche per il bollo auto gli eredi devono pagare gli importi a suo tempo non versati dal proprietario dell'auto deceduto, ma non sono tenuti a pagare le sanzioni. Nel caso di specie il decesso della Signora Nominativo_1, proprietaria dell'automobile è avvenuto in data 16/06/2021, come da certificato di morte allegato, e quindi in data successiva al periodi di riferimento non corrisposto, pertanto non sono trasmissibili le sanzioni, in quanto personali (articolo 8 del Dlgs 472/1997).
Tanto premesso la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“- in via principale, accertata la nullità, illegittimità e/o inesistenza della cartella di pagamento 097
20200013617213501, annullare predetto atto e le iscrizioni a ruolo in questo contenute, stante la decorrenza del termine prescrizionale e di decadenza alla data di notifica dell'atto opposto;
- in via subordinata, annullare l'atto impugnato per tutti i motivi indicati nel ricorso introduttivo, per quanto di competenza;
- in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dalla ricorrente la minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
Si è costituita la Regione Lazio eccependo innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 18 comma 4, dell'art. 22, dell'art.16 comma 2 del D. Lgs. 546/1992, poiché il ricorso non risulterebbe firmato non dalla ricorrente nei cui confronti la cartella di pagamento impugnata è stata emessa, ma dal difensore,
e al ricorso notificato alla Regione Lazio, risultava allegata, su foglio a parte, una delega/procura con l'elezione di domicilio, senza data, senza indicazione dell'autorità giudiziaria alla quale è stato presentato il ricorso e degli atti per la cui impugnazione è stata conferita la procura. Inoltre la Regione Lazio ha eccepito la presenza come allegati al ricorso di due cartelle di pagamento che non risultano impugnate con il ricorso, mentre la cartella impugnata darebbe mancante di alcune pagine.
Nel merito la Regione Lazio ha evidenziato di avere reso esecutivo il ruolo n. 2019/0015060 in data
19.11.2019. La citata cartella è stata emessa ai sensi della L.R. n.12/2011 art.1, comma 85, che ha disposto, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento, rilevando di aver correttamente adempiuto agli oneri gravanti sull'ente impositore eccependo il proprio difetto di legittimazione con riferimento all'attività propria dell'ADER
Per quanto attiene all'eccepita non debenza delle sanzioni, la Regione Lazio ha evidenziato che nella prima pagina della cartella di pagamento n. 09720200013617213501 depositata in giudizio è scritto entro un riquadro “ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 l'obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria non si trasmette agli eredi”, e che nell'estratto contro della cartella di pagamento n.
09720200013617213501 le sanzioni non sarebbero presenti, sottolineando inoltre come dalla visura PRA risulterebbe che il veicolo targato Targa_1 è sia ancora intestato alla de cuius Nominativo_1 con decorrenza dal 22/01/2009, non risultando annotata l'avvenuta apertura della successione. Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, ha concluso chiedendo al dichiarazione di inammissibilità del ricorso ed, in mancanza il rigetto nel merito con vittoria di spese
Si è costituita l'Agenzia Entrate Riscossione eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato da soggetto privo di legittimazione, risultando la procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio senza data, senza indicazione dell'autorità giudiziaria alla quale è stato presentato il ricorso e degli atti per la cui impugnazione è stata conferita. Inoltre la stessa procura risulta allegata ad una pec contenente tre diversi ricorsi avverso tre distinte cartelle di pagamento senza che possa evincersi a quale dovrebbe fare riferimento. L'Ader ha inoltre contestato la procura successivamente depositata poiché asseritamente rilasciata per il presente giudizio, e pur riportando la data del 21.05.2024 risulterebbe essere stata sottoscritta digitalmente dal legale solo alla data del 27.05.2025, con conseguente prova del suo successivamente alla instaurazione del giudizio. Nel merito ha rilevato l'infondatezza della eccezione di prescrizione e decadenza, riferendosi la cartella di causa al mancato pagamento del bollo auto relativo all'annualità 2017, dovendo essere applicata la caso di specie la normativa emessa per il contrasto all'epidemia COVID, con conseguente mancata maturazione di prescrizioni e decadenze ex art. 68, commi
1, 2, 2-bis e 4-bis del d.l. 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015 in tema di sospensione del Con riferimento al motivo di ricorso relativo non debenza delle sanzioni, l'Ader ha rappresentato che nella prima pagina della cartella di pagamento n. 09720200013617213501 è scritto entro un riquadro 8 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 l'obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria non si trasmette agli eredI2 e nell'estratto contro della cartella di pagamento n. 09720200013617213501 le sanzioni non sarebbero. Tanto premesso l'Ader ha chiesto il rigetto del ricorso e in via subordinata accertare e dichiarare che l'importo dovuto dalla ricorrente a titolo di mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2017, oggetto di contestazione con il presente giudizio, è pari a € 150,18, già dedotto l'importo pari a € 43,35 a titoli di sanzioni.
3. In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la nullità parziale della cartella di pagamento impugnata nella sola parte relativa al solo importo impugnato. Con vittoria di spese.
La ricorrente con memorie illustrative ha contestato le eccezioni delle controparti rilevando il raggiungimento dello scopo con la notifica effettuata, ed offrendo di regolarizzare la procura e di depositare la cartella di causa completa delle parti mancanti.
All'udienza preso atto delle eccezioni preliminari formulate dalla parte resistenti è stata emessa ordinanza disponendo il deposito di procura contenente le parti mancanti e il deposito della cartella oggetto di giudizio depositata insieme con il ricorso introduttivo priva di alcune pagine.
Nel termine assegnato la ricorrente ha depositato la procura e copia della cartella di causa in tutte le sue componenti, chiarendo che la firma della parte sulla procura è stata apposta digitalmente in data 21.5.2024
(antecedente al deposito del ricorso) ed è stata autenticata in data 25.7.2025.
All'esito dell'udienza la decisione è stata riservata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente quanto agli eccepiti vizi formali della procura l'intervenuto deposito di procura che contiene preciso riferimento al procedimento di causa con sottoscrizione delle parte ricorrente apposta in data antecedente alla presentazione del ricorso fa ritenere sanati i vizi rilevati dalle controparti.
Parimenti, risulta adeguatamente identificato l'oggetto del giudizio circoscritto nel ricorso introduttivo alla richiesta di pagamento del bollo auto per il 2017, avendo la parte ricorrente espressamente escluso che oggetto del presente procedimento sia la richiesta i pagamento di sanzioni amministrative, atto che non rientra nelle competenze della intestata Corte di Giustizia.
Nel merito il ricorso è solo parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati.
Non possono essere accolti i motivi di ricorso inerenti la intervenuta prescrizione/decadenza dal diritto alla riscossione della “tassa automobilistica” e/o comunque alla prescrizione del diritto, fondati sul rilievo che la cartella oggetto di causa è riferita a tassa automobilistica dovuta per il 2017, e la notifica è avvenuta in data il 20.4.2024, asseritamente oltre il termine triennale di prescrizione e i termini di decadenza.
In adesione alle difese della ADER, deve essere rilevato che con il D.L. 18/2020, art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis, è stato sospeso il decorso del termine prescrizionale dall'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) al 31 agosto 2021.
Tali previsioni vanno lette in combinato disposto con le norme di cui all'art.12 D. Lgs 159/2015 (richiamato dal suddetto art.68) in materia di sospensione dei termini di versamento nonché di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, in caso di eventi eccezionali. Orbene, l'art. 12, D.Lgs. 159/2015 , dispone espressamente : Al comma 1: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….” Al comma 2: “ I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il termine per la prescrizione e decadenza del credito oggetto del presente giudizio non era maturato, venendo i termini di decadenza e prescrizione in applicazione del periodo di sospensione a scadere in data successiva a quella di notifica della cartella di causa.
Deve al contrario essere accolto il motivo di ricorso relativo alla non debenza delle sanzioni in applicazione dell'art. 8 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, ai sensi del quale l'obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria non si trasmette agli eredi. Nella specie la ricorrente è chiamata a rispondere di imposizione tributaria dovuta dalla defunta proprietaria del veicolo e pertanto le sanzioni non possono essere applicate.
La difesa delle parti resistenti secondo la quale tali sanzioni non sarebbero dovute poiché nella prima pagina della cartella di causa si legge: “ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 l'obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria non si trasmette agli eredi” non è condivisibile, poiché dall'esame della cartella di causa nella parte relativa al dettaglio dei pagamenti, le sanzioni sono computate e non è prevista alcuna espressa indicazione in merito alla non debenza di tali somme. Una generica frase riportata nella parte generale della cartella, che finisce per essere una mera clausola di stile, non può legittimare la parte a non corrispondere le sanzioni espressamente richieste nel dettaglio della carella relativo ai pagamenti da effettuare.
Per quanto esposto il ricorso deve essere solo parzialmente accolto prevedendo che sia dovuto il bollo auto e gli interessi mentre non saranno dovute dalla ricorrente le sanzioni indicate nella cartella di causa.
Le ragioni della decisione e le oscillazioni giurisprudenziali nella applicazione della normativa emessa a seguito dell'emergenza da Covid-19 giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria in composizione monocratica rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso addì 23.9.2025
Giudice Dr.ssa Monica Velletti
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VELLETTI MONICA, Giudice monocratico in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10037/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 20200013617213501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossioni ed alla Regione Lazio ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 20200013617213501 notificata in data 20.04.2024 (con comunicazioni a mezzo A/R n. 673914470334) , con le quale Agenzia delle Entrate –
Riscossione, ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di Euro 1.307,58. La ricorrente ha precisato di aver ricevuto la notifica della cartella di causa in qualità di erede dell'autrice del presunto omesso/parziale pagamento, puntualizzando altresì che riferendosi la cartella sia alla richiesta di pagamento per sanzioni amministrative, sia al mancato pagamento di tassa automobilistica per anno 2017 (per importo complessivo di euro 193,63) il ricorso proposto è limitato a contestare la pretesa tributaria rientrante nella competenza dell'adita Corte di Giustizia.
La ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
-Decadenza in riferimento alla cartella di pagamento, per lo spirare del termine entro il quale la cartella di pagamento deve essere notificata per la prima volta, dopo l'iscrizione delle somme a ruolo. Nel caso di specie, per le somme di cui è stato intimato il pagamento in riferimento a Tasse automobilistiche per l'annualità
2017, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) è regolato dall'articolo 163, primo comma, della Legge n.
296/2006 (Legge finanziaria per il 2007), ai sensi del quale il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nel caso di specie, stante l'anno di iscrizione a ruolo delle suddette cartelle, il termine di decadenza in discussione sarebbe decorso, alla data di notifica degli atti impugnati.
-Prescrizione della somma di cui alla cartella di pagamento. La tale pretesa creditoria portata nella cartella di causa, risulterebbe ampiamente prescritta alla data 20/04/2024 di notifica della cartella, in quanto ai sensi dell'art. 3, del D.L. n. 2 del 6 gennaio del 1986, l'azione dell'Amministrazione finanziaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte;
-Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi poiché anche per il bollo auto gli eredi devono pagare gli importi a suo tempo non versati dal proprietario dell'auto deceduto, ma non sono tenuti a pagare le sanzioni. Nel caso di specie il decesso della Signora Nominativo_1, proprietaria dell'automobile è avvenuto in data 16/06/2021, come da certificato di morte allegato, e quindi in data successiva al periodi di riferimento non corrisposto, pertanto non sono trasmissibili le sanzioni, in quanto personali (articolo 8 del Dlgs 472/1997).
Tanto premesso la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“- in via principale, accertata la nullità, illegittimità e/o inesistenza della cartella di pagamento 097
20200013617213501, annullare predetto atto e le iscrizioni a ruolo in questo contenute, stante la decorrenza del termine prescrizionale e di decadenza alla data di notifica dell'atto opposto;
- in via subordinata, annullare l'atto impugnato per tutti i motivi indicati nel ricorso introduttivo, per quanto di competenza;
- in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dalla ricorrente la minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
Si è costituita la Regione Lazio eccependo innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 18 comma 4, dell'art. 22, dell'art.16 comma 2 del D. Lgs. 546/1992, poiché il ricorso non risulterebbe firmato non dalla ricorrente nei cui confronti la cartella di pagamento impugnata è stata emessa, ma dal difensore,
e al ricorso notificato alla Regione Lazio, risultava allegata, su foglio a parte, una delega/procura con l'elezione di domicilio, senza data, senza indicazione dell'autorità giudiziaria alla quale è stato presentato il ricorso e degli atti per la cui impugnazione è stata conferita la procura. Inoltre la Regione Lazio ha eccepito la presenza come allegati al ricorso di due cartelle di pagamento che non risultano impugnate con il ricorso, mentre la cartella impugnata darebbe mancante di alcune pagine.
Nel merito la Regione Lazio ha evidenziato di avere reso esecutivo il ruolo n. 2019/0015060 in data
19.11.2019. La citata cartella è stata emessa ai sensi della L.R. n.12/2011 art.1, comma 85, che ha disposto, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento, rilevando di aver correttamente adempiuto agli oneri gravanti sull'ente impositore eccependo il proprio difetto di legittimazione con riferimento all'attività propria dell'ADER
Per quanto attiene all'eccepita non debenza delle sanzioni, la Regione Lazio ha evidenziato che nella prima pagina della cartella di pagamento n. 09720200013617213501 depositata in giudizio è scritto entro un riquadro “ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 l'obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria non si trasmette agli eredi”, e che nell'estratto contro della cartella di pagamento n.
09720200013617213501 le sanzioni non sarebbero presenti, sottolineando inoltre come dalla visura PRA risulterebbe che il veicolo targato Targa_1 è sia ancora intestato alla de cuius Nominativo_1 con decorrenza dal 22/01/2009, non risultando annotata l'avvenuta apertura della successione. Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, ha concluso chiedendo al dichiarazione di inammissibilità del ricorso ed, in mancanza il rigetto nel merito con vittoria di spese
Si è costituita l'Agenzia Entrate Riscossione eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato da soggetto privo di legittimazione, risultando la procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio senza data, senza indicazione dell'autorità giudiziaria alla quale è stato presentato il ricorso e degli atti per la cui impugnazione è stata conferita. Inoltre la stessa procura risulta allegata ad una pec contenente tre diversi ricorsi avverso tre distinte cartelle di pagamento senza che possa evincersi a quale dovrebbe fare riferimento. L'Ader ha inoltre contestato la procura successivamente depositata poiché asseritamente rilasciata per il presente giudizio, e pur riportando la data del 21.05.2024 risulterebbe essere stata sottoscritta digitalmente dal legale solo alla data del 27.05.2025, con conseguente prova del suo successivamente alla instaurazione del giudizio. Nel merito ha rilevato l'infondatezza della eccezione di prescrizione e decadenza, riferendosi la cartella di causa al mancato pagamento del bollo auto relativo all'annualità 2017, dovendo essere applicata la caso di specie la normativa emessa per il contrasto all'epidemia COVID, con conseguente mancata maturazione di prescrizioni e decadenze ex art. 68, commi
1, 2, 2-bis e 4-bis del d.l. 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015 in tema di sospensione del Con riferimento al motivo di ricorso relativo non debenza delle sanzioni, l'Ader ha rappresentato che nella prima pagina della cartella di pagamento n. 09720200013617213501 è scritto entro un riquadro 8 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 l'obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria non si trasmette agli eredI2 e nell'estratto contro della cartella di pagamento n. 09720200013617213501 le sanzioni non sarebbero. Tanto premesso l'Ader ha chiesto il rigetto del ricorso e in via subordinata accertare e dichiarare che l'importo dovuto dalla ricorrente a titolo di mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2017, oggetto di contestazione con il presente giudizio, è pari a € 150,18, già dedotto l'importo pari a € 43,35 a titoli di sanzioni.
3. In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la nullità parziale della cartella di pagamento impugnata nella sola parte relativa al solo importo impugnato. Con vittoria di spese.
La ricorrente con memorie illustrative ha contestato le eccezioni delle controparti rilevando il raggiungimento dello scopo con la notifica effettuata, ed offrendo di regolarizzare la procura e di depositare la cartella di causa completa delle parti mancanti.
All'udienza preso atto delle eccezioni preliminari formulate dalla parte resistenti è stata emessa ordinanza disponendo il deposito di procura contenente le parti mancanti e il deposito della cartella oggetto di giudizio depositata insieme con il ricorso introduttivo priva di alcune pagine.
Nel termine assegnato la ricorrente ha depositato la procura e copia della cartella di causa in tutte le sue componenti, chiarendo che la firma della parte sulla procura è stata apposta digitalmente in data 21.5.2024
(antecedente al deposito del ricorso) ed è stata autenticata in data 25.7.2025.
All'esito dell'udienza la decisione è stata riservata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente quanto agli eccepiti vizi formali della procura l'intervenuto deposito di procura che contiene preciso riferimento al procedimento di causa con sottoscrizione delle parte ricorrente apposta in data antecedente alla presentazione del ricorso fa ritenere sanati i vizi rilevati dalle controparti.
Parimenti, risulta adeguatamente identificato l'oggetto del giudizio circoscritto nel ricorso introduttivo alla richiesta di pagamento del bollo auto per il 2017, avendo la parte ricorrente espressamente escluso che oggetto del presente procedimento sia la richiesta i pagamento di sanzioni amministrative, atto che non rientra nelle competenze della intestata Corte di Giustizia.
Nel merito il ricorso è solo parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati.
Non possono essere accolti i motivi di ricorso inerenti la intervenuta prescrizione/decadenza dal diritto alla riscossione della “tassa automobilistica” e/o comunque alla prescrizione del diritto, fondati sul rilievo che la cartella oggetto di causa è riferita a tassa automobilistica dovuta per il 2017, e la notifica è avvenuta in data il 20.4.2024, asseritamente oltre il termine triennale di prescrizione e i termini di decadenza.
In adesione alle difese della ADER, deve essere rilevato che con il D.L. 18/2020, art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis, è stato sospeso il decorso del termine prescrizionale dall'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) al 31 agosto 2021.
Tali previsioni vanno lette in combinato disposto con le norme di cui all'art.12 D. Lgs 159/2015 (richiamato dal suddetto art.68) in materia di sospensione dei termini di versamento nonché di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, in caso di eventi eccezionali. Orbene, l'art. 12, D.Lgs. 159/2015 , dispone espressamente : Al comma 1: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….” Al comma 2: “ I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il termine per la prescrizione e decadenza del credito oggetto del presente giudizio non era maturato, venendo i termini di decadenza e prescrizione in applicazione del periodo di sospensione a scadere in data successiva a quella di notifica della cartella di causa.
Deve al contrario essere accolto il motivo di ricorso relativo alla non debenza delle sanzioni in applicazione dell'art. 8 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, ai sensi del quale l'obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria non si trasmette agli eredi. Nella specie la ricorrente è chiamata a rispondere di imposizione tributaria dovuta dalla defunta proprietaria del veicolo e pertanto le sanzioni non possono essere applicate.
La difesa delle parti resistenti secondo la quale tali sanzioni non sarebbero dovute poiché nella prima pagina della cartella di causa si legge: “ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 l'obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria non si trasmette agli eredi” non è condivisibile, poiché dall'esame della cartella di causa nella parte relativa al dettaglio dei pagamenti, le sanzioni sono computate e non è prevista alcuna espressa indicazione in merito alla non debenza di tali somme. Una generica frase riportata nella parte generale della cartella, che finisce per essere una mera clausola di stile, non può legittimare la parte a non corrispondere le sanzioni espressamente richieste nel dettaglio della carella relativo ai pagamenti da effettuare.
Per quanto esposto il ricorso deve essere solo parzialmente accolto prevedendo che sia dovuto il bollo auto e gli interessi mentre non saranno dovute dalla ricorrente le sanzioni indicate nella cartella di causa.
Le ragioni della decisione e le oscillazioni giurisprudenziali nella applicazione della normativa emessa a seguito dell'emergenza da Covid-19 giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria in composizione monocratica rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso addì 23.9.2025
Giudice Dr.ssa Monica Velletti