Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 02/01/2026, n. 47
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza del termine per la notifica della cartella di pagamento

    Il giudice ha ritenuto che i termini di decadenza fossero sospesi a causa della normativa emergenziale COVID-19 (D.L. 18/2020 e D.Lgs. 159/2015), pertanto il termine non era scaduto alla data di notifica della cartella.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa creditoria

    Il giudice ha ritenuto che i termini di prescrizione fossero sospesi a causa della normativa emergenziale COVID-19 (D.L. 18/2020 e D.Lgs. 159/2015), pertanto il termine non era scaduto alla data di notifica della cartella.

  • Accolto
    Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi

    Il giudice ha accolto il motivo, ritenendo che le sanzioni non siano trasmissibili agli eredi ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 472/1997, nonostante la presenza di una dicitura generica nella cartella. Le sanzioni sono state computate nel dettaglio dei pagamenti.

  • Accolto
    Nullità parziale della cartella per illegittima applicazione delle sanzioni

    Il ricorso è stato parzialmente accolto limitatamente alla non debenza delle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 02/01/2026, n. 47
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 47
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo