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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/07/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Valeria Di Stefano Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 690/2022 R.G. promosso
DA
Parte_1
(c. f. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catania presso gli uffici dell'Avvocatura Inail,
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sicuso
1 Appellante
CONTRO
(cf. ) elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in Palagonia presso lo studio dell'avv. Santina Campisi giusta procura in atti;
Appellato
OGGETTO: infortunio sul lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.3.2021 , bracciante agricolo, Parte_2
esponeva: che a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi il 14.3.2020
riportava una lesione all'arto inferiore dx che l' refertava come “danno Pt_1
anatomico da frattura scomposta bimalleolare caviglia dx;
deficit funzionale
caviglia dx;
MdS in situ;
cicatrici chirurgiche caviglia dx;
grado complessivo
accertato 10%”; che avverso tale provvedimento presentava ricorso amministrativo al fine di ottenere il riconoscimento di un danno permanente nella misura del 18% come accertato con consulenza medica di parte;
che,
respinta la richiesta dall' il ricorrente adiva il Tribunale di Caltagirone Pt_1
per chiedere il riconoscimento del diritto di percepire la rendita mensile da infortunio sul lavoro, ex D.Lgs n.38/2000 e succ. modifiche, a decorrere dal mese di settembre 2020, nella misura rapportata all'esatta percentuale di inabilità al lavoro, da accertarsi previa CTU.
2 Instaurato il contraddittorio con l' ed espletata consulenza medica Pt_1
legale, il Tribunale accoglieva le conclusioni del perito configurando un periodo di danno biologico temporaneo assoluto di giorni 8, corrispondente ai giorni di ricovero presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale
di Paternò ASP CT;
- un periodo di danno biologico temporaneo parziale al
75% di giorni 30, corrispondente all'immobilizzazione con apparecchio gessato dell'arto inferiore destro;
- un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 50% di giorni 30, corrispondente al progressivo svezzamento con stecca gessata, con inizio della terapia riabilitativa;
- un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 25% di giorni 20, corrispondente al completamento della terapia riabilitativa.
Considerato che
la malattia professionale da cui era derivato il danno era tale da impedire temporaneamente lo svolgimento dell'attività lavorativa specifica che, nel caso di specie era quella di bracciante agricolo, il decidente riteneva che l'inabilità
temporanea assoluta, alla quale rapportare l'indennità giornaliera, si fosse protratta per complessivi 88 giorni, fino al momento in cui era terminata la terapia riabilitativa. Il Tribunale, pertanto, condannava l' a Pt_1
corrispondere in favore del ricorrente le prestazioni previste dal d.lgs. 23
febbraio 2000 n. 38 e dal T.U. n. 1124/1965 per infortunio sul lavoro in ragione di postumi invalidanti permanenti pari al 18%, detratto quanto già
versato allo stesso a titolo di indennizzo capitale, con decorrenza dal giorno
3 successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, ovvero dopo 88 giorni dalla data del 14.3.2020; il tutto, oltre interessi legali a decorrere da ogni singola scadenza al saldo.
Veniva invece respinta l'ulteriore domanda di condanna ad erogare l'indennità per inabilità tenendo conto della circostanza per cui alla data del
14.09.2020 il ricorrente non era ancora in grado di riprendere l'attività
lavorativa essendo ancora affetto da postumi invalidanti a causa dell'infortunio.
Avverso la sentenza n.402/2022, notificata il 17.7.2022, proponeva appello l' con ricorso depositato l'1.8.2022. Al gravame resisteva l'appellato. Pt_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 19 giugno 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con un unico motivo di gravame l' si duole che il Tribunale Pt_1
abbia accolto acriticamente le conclusioni cui era pervenuto il CTU in ordine alla percentuale invalidante del 18%. Specificamente l'appellante rileva che la valutazione effettuata dal perito d'ufficio non coincide con quelle del CP_2
.
[...]
4 1.2 Osserva inoltre che la tutela indennitaria è circoscritta alla temporanea inabilità assoluta, per cui, stando alla relazione peritale, i giorni di temporanea inabilità assoluta indennizzabili sono solo 8.
1.3 L'appellante poi contesta la “plus valutazione” effettuata dal CTU
in merito all'incidenza sulla capacità lavorativa specifica del danno subito dal lavoratore (“… Tali postumi hanno carattere specifico in relazione alla
tipologia dell'attività lavorativa”), non sussistendo alcuna norma del
T.U.1124/63 che preveda alcuna forma risarcitoria per l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica del danno subito dal lavoratore.
2. Con il secondo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza anche in riferimento al regime delle spese processuali da porsi a carico del lavoratore, attesa l'infondatezza della domanda.
3.L'appello non è meritevole di accoglimento.
Va preliminarmente evidenziato che non è oggetto di contestazione il nesso di derivazione causale tra l'evento e il danno, ma solo la quantificazione della percentuale invalidante.
Sul punto si incentra la prima critica dell'appellante che ritiene non conforme la relazione peritale al giudizio espresso al sanitario dell Pt_1
(“CAVIGLIA DX: aumentata di volume con edema diffuso, cicatrici
chirurgiche ai margini laterale lunga cm.15 e mediale di cm.5, articolarità
Pa limitata in flessione dorsale di 1/4 e di 1/3 della . Ipotrofia ed ipostenia del
5 tricipite surale (scala MRC 4/5). Difficoltosa la deambulazione sulle punte.
Riferito dolore al carico e alla deambulazione (scala VAS 6/10).
Deambulazione possibile senza appoggio con alterato schema del passo
(zoppia di fuga a destra) e limitata autonomia di marcia”), senza tuttavia specificare sotto quale aspetto il perito del Tribunale avrebbe errato nell'accertamento medico legale.
A fronte, infatti dell'affermazione del CTU secondo la quale “La frattura
trimalleolare della caviglia destra, accertata strumentalmente in data
14/03/2020, presso il P.S. dell'Ospedale di Paternò, e trattata con osteosintesi
chirurgica e successiva terapia riabilitativa, ha determinato postumi
invalidanti a carattere permanenti, rappresentati da: - Esiti di osteosintesi
chirurgica con mezzi di sintesi di frattura ossea trimalleolare;
- Esiti
cicatriziali iatrogeni (esito cicatriziale ipocromico con fondo ipercromico,
lineare, di circa 10 cm di lunghezza, in regione malleolare laterale e di esito
cicatriziale ipercromico, lineare, di circa 6 cm di lunghezza, in regione
malleolare mediale); - deficit algico-funzionale di circa 1/2 dei movimenti
articolari di flesso-estensione e di circa ¼ dei movimenti articolari di
abduzione della caviglia destra, con plus circonferenziale di 2 cm al livello
bimalleolare; valutabili complessivamente nella misura del 18% (diciotto
percento) di danno biologico permanente (Tabelle del danno biologico
permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le
6 malattie professionali previste dal D.M. 12 luglio 2000 – Codice 292. Esiti di
fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con
disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale fino a 8;
Codice 293. Anchilosi della caviglia in posizione favorevole 12%; Codice 36.
Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche
fino a 5)” , l'appellante non ha contrapposto una tesi diretta a dimostrare l'erroneità della valutazione effettuata dal perito del Tribunale che, invece,
appare analitica e dettagliata.
Poiché la censura è del tutto generica e inidonea a privare di valore la perizia d'ufficio, deve essere disattesa.
3.1 Altrettanto infondata è la contestazione relativa alla presunta indennizzabilità dell'inabilità temporanea parziale.
Giova al riguardo sottolineare che il Tribunale, pur condividendo la determinazione del CTU delle percentuali di invalidità temporanea parziale
(un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75% di giorni 30,
corrispondente all'immobilizzazione con apparecchio gessato dell'arto inferiore destro;
- un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 50%
di giorni 30, corrispondente al progressivo svezzamento con stecca gessata,
con inizio della terapia riabilitativa;
- un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 25% di giorni 20, corrispondente al completamento della terapia riabilitativa) ha comunque ritenuto che per il complessivo
7 periodo di 88 giorni si sia protratta l'inabilità temporanea assoluta, atteso l'impedimento assoluto e fino al completamento della terapia riabilitativa allo svolgimento dell'attività di bracciante agricolo.
Al riguardo va richiamato l'art. 68 del Dpr n. 1124/1965 che prevede la corresponsione all'infortunato di un'indennità giornaliera a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è
manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro. La
norma pertanto collega la corresponsione dell'indennità per inabilità
temporanea alla durata dell'inabilità assoluta, ovvero tale da impedire all'infortunato di svolgere di fatto l'attività lavorativa.
Il giudice di primo grado non ha riconosciuto una indennità per inabilità
temporanea parziale – come assume l'appellante - ma soltanto l'indennità per inabilità temporanea assoluta, ritenendo, tuttavia che questa si sia protratta fino alla fine della terapia riabilitativa, atteso che fino a tale momento Pt_2
era in una condizione di inabilità che gli impediva totalmente di fatto lo svolgimento dell'attività lavorativa. Tale statuizione non è stata specificamente censurata.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del procuratore distrattario.
5. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
8
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado che liquida in € 4.996,00, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA disponendone la distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Valeria Di Stefano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Valeria Di Stefano Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 690/2022 R.G. promosso
DA
Parte_1
(c. f. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catania presso gli uffici dell'Avvocatura Inail,
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sicuso
1 Appellante
CONTRO
(cf. ) elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in Palagonia presso lo studio dell'avv. Santina Campisi giusta procura in atti;
Appellato
OGGETTO: infortunio sul lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.3.2021 , bracciante agricolo, Parte_2
esponeva: che a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi il 14.3.2020
riportava una lesione all'arto inferiore dx che l' refertava come “danno Pt_1
anatomico da frattura scomposta bimalleolare caviglia dx;
deficit funzionale
caviglia dx;
MdS in situ;
cicatrici chirurgiche caviglia dx;
grado complessivo
accertato 10%”; che avverso tale provvedimento presentava ricorso amministrativo al fine di ottenere il riconoscimento di un danno permanente nella misura del 18% come accertato con consulenza medica di parte;
che,
respinta la richiesta dall' il ricorrente adiva il Tribunale di Caltagirone Pt_1
per chiedere il riconoscimento del diritto di percepire la rendita mensile da infortunio sul lavoro, ex D.Lgs n.38/2000 e succ. modifiche, a decorrere dal mese di settembre 2020, nella misura rapportata all'esatta percentuale di inabilità al lavoro, da accertarsi previa CTU.
2 Instaurato il contraddittorio con l' ed espletata consulenza medica Pt_1
legale, il Tribunale accoglieva le conclusioni del perito configurando un periodo di danno biologico temporaneo assoluto di giorni 8, corrispondente ai giorni di ricovero presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale
di Paternò ASP CT;
- un periodo di danno biologico temporaneo parziale al
75% di giorni 30, corrispondente all'immobilizzazione con apparecchio gessato dell'arto inferiore destro;
- un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 50% di giorni 30, corrispondente al progressivo svezzamento con stecca gessata, con inizio della terapia riabilitativa;
- un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 25% di giorni 20, corrispondente al completamento della terapia riabilitativa.
Considerato che
la malattia professionale da cui era derivato il danno era tale da impedire temporaneamente lo svolgimento dell'attività lavorativa specifica che, nel caso di specie era quella di bracciante agricolo, il decidente riteneva che l'inabilità
temporanea assoluta, alla quale rapportare l'indennità giornaliera, si fosse protratta per complessivi 88 giorni, fino al momento in cui era terminata la terapia riabilitativa. Il Tribunale, pertanto, condannava l' a Pt_1
corrispondere in favore del ricorrente le prestazioni previste dal d.lgs. 23
febbraio 2000 n. 38 e dal T.U. n. 1124/1965 per infortunio sul lavoro in ragione di postumi invalidanti permanenti pari al 18%, detratto quanto già
versato allo stesso a titolo di indennizzo capitale, con decorrenza dal giorno
3 successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, ovvero dopo 88 giorni dalla data del 14.3.2020; il tutto, oltre interessi legali a decorrere da ogni singola scadenza al saldo.
Veniva invece respinta l'ulteriore domanda di condanna ad erogare l'indennità per inabilità tenendo conto della circostanza per cui alla data del
14.09.2020 il ricorrente non era ancora in grado di riprendere l'attività
lavorativa essendo ancora affetto da postumi invalidanti a causa dell'infortunio.
Avverso la sentenza n.402/2022, notificata il 17.7.2022, proponeva appello l' con ricorso depositato l'1.8.2022. Al gravame resisteva l'appellato. Pt_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 19 giugno 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con un unico motivo di gravame l' si duole che il Tribunale Pt_1
abbia accolto acriticamente le conclusioni cui era pervenuto il CTU in ordine alla percentuale invalidante del 18%. Specificamente l'appellante rileva che la valutazione effettuata dal perito d'ufficio non coincide con quelle del CP_2
.
[...]
4 1.2 Osserva inoltre che la tutela indennitaria è circoscritta alla temporanea inabilità assoluta, per cui, stando alla relazione peritale, i giorni di temporanea inabilità assoluta indennizzabili sono solo 8.
1.3 L'appellante poi contesta la “plus valutazione” effettuata dal CTU
in merito all'incidenza sulla capacità lavorativa specifica del danno subito dal lavoratore (“… Tali postumi hanno carattere specifico in relazione alla
tipologia dell'attività lavorativa”), non sussistendo alcuna norma del
T.U.1124/63 che preveda alcuna forma risarcitoria per l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica del danno subito dal lavoratore.
2. Con il secondo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza anche in riferimento al regime delle spese processuali da porsi a carico del lavoratore, attesa l'infondatezza della domanda.
3.L'appello non è meritevole di accoglimento.
Va preliminarmente evidenziato che non è oggetto di contestazione il nesso di derivazione causale tra l'evento e il danno, ma solo la quantificazione della percentuale invalidante.
Sul punto si incentra la prima critica dell'appellante che ritiene non conforme la relazione peritale al giudizio espresso al sanitario dell Pt_1
(“CAVIGLIA DX: aumentata di volume con edema diffuso, cicatrici
chirurgiche ai margini laterale lunga cm.15 e mediale di cm.5, articolarità
Pa limitata in flessione dorsale di 1/4 e di 1/3 della . Ipotrofia ed ipostenia del
5 tricipite surale (scala MRC 4/5). Difficoltosa la deambulazione sulle punte.
Riferito dolore al carico e alla deambulazione (scala VAS 6/10).
Deambulazione possibile senza appoggio con alterato schema del passo
(zoppia di fuga a destra) e limitata autonomia di marcia”), senza tuttavia specificare sotto quale aspetto il perito del Tribunale avrebbe errato nell'accertamento medico legale.
A fronte, infatti dell'affermazione del CTU secondo la quale “La frattura
trimalleolare della caviglia destra, accertata strumentalmente in data
14/03/2020, presso il P.S. dell'Ospedale di Paternò, e trattata con osteosintesi
chirurgica e successiva terapia riabilitativa, ha determinato postumi
invalidanti a carattere permanenti, rappresentati da: - Esiti di osteosintesi
chirurgica con mezzi di sintesi di frattura ossea trimalleolare;
- Esiti
cicatriziali iatrogeni (esito cicatriziale ipocromico con fondo ipercromico,
lineare, di circa 10 cm di lunghezza, in regione malleolare laterale e di esito
cicatriziale ipercromico, lineare, di circa 6 cm di lunghezza, in regione
malleolare mediale); - deficit algico-funzionale di circa 1/2 dei movimenti
articolari di flesso-estensione e di circa ¼ dei movimenti articolari di
abduzione della caviglia destra, con plus circonferenziale di 2 cm al livello
bimalleolare; valutabili complessivamente nella misura del 18% (diciotto
percento) di danno biologico permanente (Tabelle del danno biologico
permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le
6 malattie professionali previste dal D.M. 12 luglio 2000 – Codice 292. Esiti di
fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con
disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale fino a 8;
Codice 293. Anchilosi della caviglia in posizione favorevole 12%; Codice 36.
Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche
fino a 5)” , l'appellante non ha contrapposto una tesi diretta a dimostrare l'erroneità della valutazione effettuata dal perito del Tribunale che, invece,
appare analitica e dettagliata.
Poiché la censura è del tutto generica e inidonea a privare di valore la perizia d'ufficio, deve essere disattesa.
3.1 Altrettanto infondata è la contestazione relativa alla presunta indennizzabilità dell'inabilità temporanea parziale.
Giova al riguardo sottolineare che il Tribunale, pur condividendo la determinazione del CTU delle percentuali di invalidità temporanea parziale
(un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75% di giorni 30,
corrispondente all'immobilizzazione con apparecchio gessato dell'arto inferiore destro;
- un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 50%
di giorni 30, corrispondente al progressivo svezzamento con stecca gessata,
con inizio della terapia riabilitativa;
- un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 25% di giorni 20, corrispondente al completamento della terapia riabilitativa) ha comunque ritenuto che per il complessivo
7 periodo di 88 giorni si sia protratta l'inabilità temporanea assoluta, atteso l'impedimento assoluto e fino al completamento della terapia riabilitativa allo svolgimento dell'attività di bracciante agricolo.
Al riguardo va richiamato l'art. 68 del Dpr n. 1124/1965 che prevede la corresponsione all'infortunato di un'indennità giornaliera a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è
manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro. La
norma pertanto collega la corresponsione dell'indennità per inabilità
temporanea alla durata dell'inabilità assoluta, ovvero tale da impedire all'infortunato di svolgere di fatto l'attività lavorativa.
Il giudice di primo grado non ha riconosciuto una indennità per inabilità
temporanea parziale – come assume l'appellante - ma soltanto l'indennità per inabilità temporanea assoluta, ritenendo, tuttavia che questa si sia protratta fino alla fine della terapia riabilitativa, atteso che fino a tale momento Pt_2
era in una condizione di inabilità che gli impediva totalmente di fatto lo svolgimento dell'attività lavorativa. Tale statuizione non è stata specificamente censurata.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del procuratore distrattario.
5. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
8
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado che liquida in € 4.996,00, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA disponendone la distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Valeria Di Stefano
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