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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 10299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10299 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 15.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.17346/2024 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Belluno n.69, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Massimo Pistilli del Foro di Viterbo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in CP_1
Roma, via Marcantonio Colonna n. 27, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale Lazio, unitamente all'avv. Giuliana Malara, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: integrazione FS
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.5.2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa promossa avverso la , causa avente ad oggetto: CP_1
A. l'accertamento, previa disapplicazione del regolamento del 27 luglio 2015 n. 6 del pro- prio diritto a percepire l'integrazione al FS come disciplinata dagli articoli 337, 338 e 339 del regolamento regionale 1/2002 e dalla L.R. lazio 67/1979, come interpretata dall'articolo
20 L.R. lazio 12/2000, con valutazione anche del servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni;
B. la condanna della al pagamento delle relative differenze della CP_1 integrazione al FS nella misura prevista dalla norma.
C. con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistata- rio.
Parte ricorrente deduceva a sostegno della pretesa azionata:
a. di avere prestato servizio in qualità di assistente amministrativo presso la Comunità
Montana III, zona "Monti della Tolfa", ai sensi della Legge n. 285/77, per il periodo
18.10.1978 / 18.05.1981; successivamente, dal 25 maggio 1981 presso la (poi Parte_2
), immesso in ruolo con delibera n.719 del 29.05.1986; dal 18 maggio 2009 Pt_3 presso la con incarico di Dirigente dell'Area Trattamento Economico di Pre- CP_1 videnza e Quiescenza della Direzione Regionale, Organizzazione e Personale del Dipar- timento Istituzionale, poi trasferito con determinazione A7160 del 12 luglio 2011 come Di- rigente alla Giunta Regionale del;
CP_1
b. di essere stato collocato in quiescenza dalla , quale ultimo datore di lavo- CP_1 CP_1 ro, a decorrere dal 1 gennaio 2020, in forza della Determina G12506 del 23 settembre
2019;
c. che il Regolamento Regionale 27 luglio 2015, n.6, modificando gli artt. 338 e 339 del
Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, ha mutato in senso deteriore il calcolo dell'integrazione del FS a carico dell'amministrazione convenuta già spettante ai dipen- denti, statuendo che la retribuzione annua lorda, da assumere quale base di computo per il calcolo dell'indennità integrativa del FS a carico della Regione, deve essere determina- ta “sulla base delle voci retributive utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio da parte dell' ” e non più sulla base di tutti “i compensi, indennità ed emolumenti fissi e CP_2 continuativi comunque denominati”, come previsto dalla disciplina previgente, nonché
2 escludendo che, ai fini della integrazione suddetta, siano computabili i servizi prestati presso Amministrazione Pubbliche diverse dalla Regione per quei dipendenti che CP_1 fossero transitati nei ruoli regionali in epoca successiva al 27/7/2015;
d. di essere transitato alla Regione in data 18.5.2009 e di non avere optato per la CP_1 trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art.2 legge 335/1995 e art.59, comma 56 legge 449/1997;
e. di avere pertanto diritto al trattamento integrativo del FS da liquidarsi nella misura pre- vista prima dell'entrata in vigore del Regolamento 27.7.2015 n.6;
f. che, ricostruita la normativa di riferimento come succedutasi nel corso degli anni, deve ritenersi errata l'applicazione della disciplina della liquidazione del FS operata dalla
[...]
sulla base del combinato disposto della LR Lazio 67/1979, delle modifiche ap- CP_3 portate agli artt. 338 e 339 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e dal Rego- lamento Regionale 27 luglio 2015, n.6, quest'ultimo viziato per eccesso di potere, carenza di delega e difetto di competenza in materia per riserva di legge statale.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza la si costituiva, CP_1
I. eccependo che il è stato titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato Pt_1 con l'Amministrazione regionale a far data dal 18.5.2009 fino al 30.6.2011 e, soltanto in data 1.7.2011 è stato inquadrato nei ruoli regionali, ciò che osterebbe all'applicazione dell'integrazione del FS;
II. contestando nel merito la fondatezza della domanda in ragione dell'erronea interpreta- zione del quadro normativo operata da parte ricorrente;
III) chiedendo il rigetto del ricorso;
IV) con vittoria delle spese di lite.
Non essendo necessaria né richiesta attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni do- cumentali in atti, attesa la natura meramente giuridica delle questioni poste al vaglio giudi- ziale, all'odierna udienza, esaurita la discussione, previo deposito di note conclusionali au- torizzate, il giudice decide come da sentenza.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
QUADRO NORMATIVO
- La legge Regionale n.67 del 1979, denominata “Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale”, all'art.1, comma 1, prevedeva che “Per ogni anno di servizio, la Regione assicura ai propri dipendenti ed ai loro aventi causa, un trattamento
3 previdenziale (indennità di anzianità) pari a 1/ 12 dell' 80 per cento dell' ultima retribuzione annua lorda, quale allo stesso fine l' ordinamento dell' - Istituto nazionale assi- CP_4 stenza dipendenti enti locali, prende a base per il calcolo dell' indennità premio di servizio”; al comma 2 specificava che “La Regione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a mi- nuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo) corrisposta a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità, o ad altro analogo titolo, dalla stessa Regione (ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali 17 agosto 1974, n. 42 e 28 lu- glio 1977, n. 29 e di ogni altra futura legge regionale concernente la materia) e dall' ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale”.
- Successivamente, l'art. 20 della Legge Regionale 16 febbraio 2000, n. 12, recante “inter- pretazione autentica” dell'articolo 1 della L.R. n. 67/1979 stabilì che:
“ 1. La retribuzione annua lorda prevista dall'articolo 1 della l.r. 67/1979, è da intendersi comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque deno- minati.
2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo rientra per l'anno finanzia- rio 2000 nei fondi iscritti al capitolo n. 14202 “Spese per l'omogeneizzazione del trattamen- to di previdenza del personale regionale (l.r. 67/1979).
L'art. 43, comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 2002, che demandava a regolamenti di organizzazione la disciplina di alcune materie, stabilì che con l'entrata in vigore dei Re- golamenti previsti dagli artt. 30 e 39 della stessa legge, erano abrogate una serie di leggi regionali, tra cui la n. 67/79, ma con espressa salvezza dei “diritti già maturati previsti dal- le leggi medesime”.
- Il contenuto dell'art. 20 della L. R. n. 12/2000 e dell'art. 1 L.R. n. 67/1979 è stato recepito dall'art. 338 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, il quale, difatti, stabiliva che: “ 1. Ai dipendenti di cui all'art. 337, commi 1 e 2, l'amministrazione assicura il tratta- mento di fine rapporto ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche.
2. Ai dipendenti di cui al comma 3, dell'articolo 337, l'amministrazione assicura un tratta- mento previdenziale (indennità di anzianità) pari a ½ dell'80% dell'ultima retribuzione an- nua lorda per ogni anno di servizio.
3. La retribuzione annua lorda prevista al comma 2 è da intendersi comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi co- munque denominati. L'amministrazione pone a carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante, secondo quanto previsto dal comma 2, e quella lorda corrisposta, a titolo
4 di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o ad al- tro analogo titolo, dalla stessa e dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto CP_1 previdenziale.”
- All'art. 337, il Regolamento Regionale citato ribadiva che: “1. I dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2000 possono optare, ai sensi della vigente normativa, per la trasformazione dell'indennità di fine servizio (an- zianità) in trattamento di fine rapporto di lavoro, regolato dalla legge 29 maggio 1982,
n.297, e successive modificazioni.
2. Ai dipendenti titolari di un contratto di lavoro succes- sivo al 31 dicembre 2000, compete il trattamento di fine rapporto di lavoro regolato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni.
3. Ai dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2000, che non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 1, compete l'indennità di fine servizio.”
- Pertanto, in applicazione delle norme sopra riportate a tutti i dipendenti regionali, anche se provenienti da altre Amministrazioni, che alla data del 31.12.2000 non avessero optato per la trasformazione dell'indennità di fine servizio (anzianità) in trattamento di fine rappor- to ex art. 59, comma 56, della Legge 449/1997, l'Amministrazione regionale assicurava, all'atto del collocamento in quiescenza, una integrazione al trattamento di fine servizio erogato dall' , pari alla differenza risultante dal computo dell' 1/12 dell'80% dell'ultima CP_2 retribuzione annua lorda per ogni anno di servizio, comprensiva di tutte le indennità fisse e continuative.
- Con il Regolamento 27 luglio 2015, n.6, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 28.07.2015 n. 60, è stato modificato l'art. 338 cit., prevedendosi che: a) la retribuzione annua lorda posta a base per il calcolo dell'indennità che integra il trattamento dell'indennità del FS fosse determinata “solo sulla base delle voci retributive utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio da parte dell' ”; b) i periodi di servizio da con- CP_2 teggiare fossero solo quelli “prestati alle dipendenze della in costanza di rapporto CP_1 di impiego o di lavoro”.
L'art. 1 del Regolamento n. 6/2015 ha, infatti, così disposto;
“All'articolo 338 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche: A) al comma 2, dopo la parola “servizio” sono aggiunte, infine, le seguenti: “prestato alle dipendenze della re- gione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro”; B) al comma 3 le parole “è da inten- dersi comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque
5 denominati” sono sostituite dalle seguenti: “è determinata sulla base delle voci retributive utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio da parte dell' ”, che in base alle CP_2 previsioni della legge 8 marzo 1968, 152, sono sole le voci retributivi specificamente con- siderate.
GIURISPRUDENZA
Tale domanda è stata ritenuta fondata dalla costante giurisprudenza di questo Tribunale a partire dalla sentenza n. 9801/2016 seguita dalle successive conformi pronunzie n.
4132/2018, n. 9753/2018, n. 2179/2019, n. 2282/2019, n. 389/2021, n. 9482/2021 e n.
4771/2022.
L'orientamento espresso da questo Tribunale è stato confermato dalla Corte di Appello di
Roma con varie sentenze (vedi da ultimo sentenza 1130/2023).
A. Questo giudice ritiene di dover condividere le conclusioni e le argomentazioni di tali pronunzie, che qui devono intendersi richiamate ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.118, comma 1, c.p.c.
Al momento della promulgazione della legge regionale 67/1979 l'ordinamento degli uffici era delegato ex art.117 Costituzione alle Regioni che perciò erano titolate a regolare i rap- porti di lavoro dei propri dipendenti.
In seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 165/2001 e della riforma dell'articolo 117 della
Costituzione operata dalla legge costituzionale numero 3/2001, è stato introdotto il princi- pio che la disciplina dei trattamenti economici dei dipendenti regionali è assoggettata a ri- serva di legge statale.
La Regione non avrebbe più potuto intervenire sulla materia neppure mediante una CP_1
Legge Regionale, perché le integrazioni al FS, in quanto trattamento economico, sono divenuti materia riservata alla legge statale che l'ha deferita alla contrattazione collettiva.
Ne consegue che il regolamento regionale numero 6/2015 deve essere disapplicato poi- ché è intervenuto su una materia ormai riservata alla legge statale e alla contrattazione collettiva.
B. Il ricorrente è stato collocato in quiescenza, senza integrazione al FS, pur avendone diritto.
Non osta alla pretesa attorea il fatto che il passaggio dalla alla Regione sia Parte_4 avvenuto inizialmente in forza di un contratto a tempo determinato, che ha procrastinato sino al 2011 l'inserimento nei ruoli regionali e ciò anche laddove ritenersi applicabile
6 l'art.100 della Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14, “Disposizioni collegate alla legge di
Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, recante “Interpretazione autentica dell'articolo 43 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6”, con cui la Regione, si “è au- todeterminata, nelle more dei giudizi aventi ad oggetto al questione del trattamento di fine servizio, nel senso di ripristinare il trattamento di fine servizio così come era disciplinato ante riforma del 2015”, qualificato dal legislatore regionale come norma di interpretazione autentica, ma ritenuta unanimemente innovativa dalla giurisprudenza e dunque inapplica- bile anche ai lavoratori trasferiti in Regione dopo il 2015. CP_1
L'art. 100 citato infatti così dispone;
“1. Con esclusivo riferimento all'abrogazione della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67
(Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale) disposta dall'articolo 43, comma 1, lettera ee), della l.r. 6/2002, l'alinea del citato articolo: “Dalla da- ta di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39, sono abrogate le disposizioni regionali incompatibili con quelle della presente legge. Sono o re- stano abrogate le seguenti leggi, fermi restando i diritti già maturati previsti dalle leggi me- desime” si interpreta nel senso che la salvaguardia dei diritti già maturati sulla base della l.r. 67/1979, come autenticamente interpretata dall'articolo 20 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2000), relativi al trattamento previdenziale ivi CP_1 previsto, si applica:
a) ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nei ruoli e in servizio, presso la
Giunta regionale, antecedentemente alla data del 29 luglio 2015 e, presso il Consiglio re- gionale, antecedentemente alla data del 7 settembre 2015;
b) ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nei ruoli della Giunta regionale e del
Consiglio regionale successivamente alle date di cui alla lettera a), purché già in servizio presso altre amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2000, con contratto di la- voro a tempo indeterminato.
2. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), in servizio presso la Giunta regionale, ai fini del computo del trattamento previdenziale di cui al medesimo comma, sono fatti sal- vi i periodi, i servizi e la misura del trattamento previdenziale già valutabili sulla base della disciplina degli articoli 338 e 339 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Rego-
7 lamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) vigente ante- riormente alla data del 29 luglio 2015.”
3. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), in servizio presso il Consiglio regiona- le, ai fini del computo del trattamento previdenziale di cui al medesimo comma, sono fatti salvi i periodi, i servizi e la misura del trattamento previdenziale già valutabili sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 287 e 288 del regolamento di organizzazione del Con- siglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n.
3 e successive modifiche, vigente anteriormente alla data del 7 settembre 2015.
4. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), ai fini del computo del trattamento previdenziale di cui al medesimo comma, sono considerati esclusivamente i servizi presta- ti alle dipendenze della in costanza di rapporto di impiego o di lavoro”. CP_1
Non è infatti in contestazione che il ricorrente sia stato immesso nel ruolo regionale a de- correre dal 1.7.2011 e che già dal 1978 sia stato dipendente a tempo indeterminato di altre pubbliche amministrazioni.
C. Osserva per di più il Tribunale che, come già evidenziato in precedenti pronunce rese in materia ( Corte Appello Roma 1130/2023; Trib. Roma n. 9482/2021 e n. 4771/2022) , le disposizioni citate, al di là della qualificazione offertane dal legislatore regionale, non pos- sono essere qualificate come aventi natura interpretativa e quindi aventi efficacia retroatti- va.
“Se infatti il giudice di legittimità è giunto da ultimo a riconoscere la legittimità dell'intervento (autenticamente) interpretativo, e quindi, retroattivo del legislatore, sia in casi di oggettiva incertezza normativa che di anfibologie giurisprudenziali, ovvero nei casi in cui il legislatore si limiti a selezionare uno dei possibili significati che possono ricavarsi dalla disposizione interpretata, ma anche nell'ipotesi in cui il legislatore intervenga per contrastare un orientamento giurisprudenziale (c.d. diritto vivente) sfavorevole, occorre pe- rò sempre che l'opzione ermeneutica prescelta rinvenga il proprio fondamento nella corni- ce della norma interpretata. Orbene, nel caso di specie il distinguo operato dall'art. 100 cit.
a seconda della data di assunzione (le lettere a) e b) riconoscono il diritto al mantenimento del precedente trattamento ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nei ruoli e in servizio, presso la Giunta regionale, antecedentemente alla data del 29 luglio 2015 e, presso il Consiglio regionale, antecedentemente alla data del 7 settembre 2015 ed a favo- re dei dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nei ruoli della Giunta regionale e del
8 Consiglio regionale successivamente alle date di cui alla lettera a), purché già in servizio presso altre amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2000, con contratto di la- voro a tempo indeterminato) ma a prescindere dall'entrata in vigore della norma abrogatri- ce della disciplina che garantiva un più favorevole trattamento per FS (che aveva solo di- sposto “fermi restando i diritti già maturati previsti dalle leggi medesime”), non si limita ad indicare come corretto un significato tra i possibili intrinseci all'art.43 della L.18.2.2002, ma implementa, stravolgendolo, il contenuto letterale e sostanziale della disposizione con dic- tum del tutto estraneo a plausibili precedenti interpretazioni.
Ne consegue che, atteso il tenore innovativo dell'intervento legislativo di cui all'art.100
L.R.14 dell'11.8.2021, la disciplina da ultimo richiamata non possa trovare applicazione nel presente giudizio per un duplice ordine di ragioni: per essere venuta meno potestà legisla- tiva Regionale in materia (per come sopra chiarito nella riportata motivazione) e comunque per irretroattività della disposizione attesa la sua natura intrinsecamente novativa.
Tale ultima considerazione esime dal sollevare questione di legittimità costituzionale po- tendosi la causa decidere a prescindere dall'indicato dettato normativo che, potendo di- sporre solo per il futuro e come tale non essendo idoneo ad incidere su diritti da tempo quesiti, non appare applicabile alla fattispecie in esame” ( Corte di appello Roma
1130/2023;. Trib. Roma n. 9482/2021, cui Trib. Roma n.4771/2022).
D. Il ricorrente, posto in quiescenza dopo l'entrata in vigore del regolamento regionale
6/2015, transitato nei ruoli dell'amministrazione regionale nel 2011 - dopo un contratto a termine con l'ente stesso dal 2009 - già in servizio presso altra pubblica amministrazione a tempo indeterminato sin dal 1978, ha chiesto accertarsi l'illegittimità delle modifiche ap- portate dall'art. 1 del Regolamento citato ritenute applicabili nei suoi confronti, ed il diritto a vedersi computato il trattamento integrativo del FS così come disciplinato dalla normativa previgente.
Alla luce delle considerazioni esposte, ritiene il Tribunale che tutti i lavoratori che abbiano prestato servizio presso Amministrazioni Pubbliche prima dell'immissione nei ruoli regiona- li e non abbiano optato per il TFR, abbiano diritto a percepire l'integrazione al FS, al momento della cessazione dal servizio, secondo il regime di cui alla L. R. n. 67/79, come autenticamente interpretata dall'art. 20 della L.R. n. 12/00, con conseguente condanna della , al pagamento in favore del ricorrente già collocato in quiescenza, delle CP_1 conseguenti differenze, oltre interessi legali.
9 Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve pertanto essere accolto come da dispositi- vo.
Alla soccombenza consegue la condanna della al pagamento delle spese CP_1 di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia, da di- strarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e de- duzione disattesa, così provvede:
- previa disapplicazione del regolamento del 27 luglio 2015 n. 6 accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'integrazione al FS come disciplinata dagli articoli 337, 338 e
339 del regolamento regionale 1/2002 e dalla L.R. lazio 67/1979, come interpretata dall'articolo 20 L.R. Lazio 12/2000, con valutazione anche del servizio prestato presso al- tre pubbliche amministrazioni;
- condanna la al pagamento delle relative differenze della integrazione al CP_1
FS nella misura prevista dalle suddette norme.
Condanna la alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che CP_1 liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato.
Roma, 15.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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