TAR Bari, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 201
TAR
Ordinanza cautelare 29 novembre 2024
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TAR
Decreto presidenziale 18 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del termine di conclusione del procedimento e intervenuto silenzio-assenso

    Il giudice ha ritenuto che, nonostante il lungo ritardo dell'amministrazione nel provvedere, non si possa configurare il silenzio-assenso a causa della natura discrezionale del rinnovo e delle problematiche emerse riguardo la conformità degli impianti.

  • Accolto
    Assoluta genericità dei provvedimenti di diniego, difetto di motivazione ed eccesso di potere

    Il giudice ha accolto questo motivo, ritenendo che l'amministrazione non abbia assolto all'onere motivazionale in modo adeguato, non chiarendo specificamente le distanze e le collocazioni degli impianti rispetto alle norme del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e del Codice della Strada. Inoltre, l'amministrazione non ha ottemperato all'ordine del giudice di effettuare un sopralluogo congiunto e un riesame delle pratiche, configurando una condotta valutabile ai sensi dell'art. 116 comma 2, c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 201
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 201
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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