Ordinanza cautelare 29 novembre 2024
Decreto presidenziale 18 dicembre 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00201/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01351/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2024, proposto da
-OMISSIS- – Societa’ Cooperativa di Produzione e Lavoro, di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco D'PE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato AR Maria BU, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento delle note:
a) Protocollo: AOO.C_D643.27/08/2024.0103044 “Comunicazione di diniego istanza SUAP 24112021-1148 ditta -OMISSIS- – Società Cooperativa di Produzione e Lavoro”
b) Protocollo: AOO.C_D643.27/08/2024.0103051 “Comunicazione di diniego istanza SUAP 24112021-1038 ditta -OMISSIS- – Società Cooperativa di Produzione e Lavoro”,
c) Protocollo: AOO.C_D643.27/08/2024.0103065 “Comunicazione di diniego istanza SUAP 24112021-1116 ditta -OMISSIS- – Società Cooperativa di Produzione e Lavoro” tutte a firma del Dirigente del Servizio Integrato Attività Economiche del Comune di Foggia, Area Tecnica, del 27.08.2024, tutte ricevute a mezzo p.e.c. in pari data, con le quali, in riferimento alle istanze presentate dalla ricorrente acquisite al Protocollo Generale dell'Ente (rispettivamente prot. n.59268 del 24.11.2021, prot. n. 58988 del 23.11.2021 e prot. n.59284 del 24.11.2021), relative al rilascio di rinnovo delle autorizzazioni di impianti pubblicitari già esistenti, la P.A. resistente, ne dichiarava il rigetto;
- di ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o successivo a quelli impugnati e/o
comunque connesso a questi ultimi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. EN BL e uditi per le parti i difensori ND HI, in sostituzione di Gianfranco D'PE, per la parte ricorrente e AR M. BU per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società -OMISSIS- – Società Cooperativa di Produzione e Lavoro che opera nel settore della cartellonistica e delle affissioni pubblicitarie, in data 19.12.2012 ha ottenuto dal Comune di Foggia la concessione n. 20201, della durata di 9 anni, all’istallazione di un impianto pubblicitario da ubicarsi in Viale Ofanto; in data 18.12.2012 ha ottenuto dal Comune di Foggia la concessione n.20195, di 9 anni, all’istallazione di un impianto pubblicitario da ubicarsi in Via Smaldone e sempre in data 19.12.2012 l’ulteriore concessione, n.2024, all’istallazione di un impianto pubblicitario da ubicarsi in Via P. Telesforo.
Prima della scadenza delle predette concessioni, -OMISSIS- ha chiesto il rinnovo delle autorizzazioni: con istanza del 24.11.2021 per il rinnovo dell’autorizzazione n.20201 del 19.12.2012 relativa all’impianto pubblicitario installato in Viale Ofanto; con istanza del 24.11.2021 per il rinnovo dell’autorizzazione n.20195 del 18.12.2012 relativa all’impianto pubblicitario installato alla Via Smaldone; con istanza del 23.11.2021 per il rinnovo dell’autorizzazione n. 20204 del 19.12.2012 relativa all’impianto pubblicitario installato in Foggia alla Via P. Telesforo.
L’Amministrazione municipale comunicava i provvedimenti di diniego in epigrafe ritenendole in contrasto con il Regolamento del Comune di Foggia, con il Piano generale degli impianti e con le norme del Codice della Strada.
L’istante ha quindi impugnato i dinieghi in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
1) violazione del termine di conclusione del procedimento e intervenuto silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990 e dell’art. 21 del Regolamento comunale del piano degli impianti pubblicitari (delibera G.C. del 23 marzo 2001, n. 155);
2) assoluta genericità dei provvedimenti di diniego - violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione del regolamento degli impianti pubblicitari - difetto di motivazione - 3 eccesso di potere per ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria;
Si costituisce il Comune di Foggia, per resistere nel giudizio.
Con ordinanza collegiale n. 415 del 27.11.2024 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare della ricorrente, disponendo che l’Amministrazione effettuasse “un sopralluogo congiunto con la parte ricorrente al fine di una compiuta verifica delle ragioni di incompatibilità del mantenimento, nei siti indicati in ricorso, degli impianti pubblicitari di proprietà della stessa, ai fini di una auspicabile individuazione di una soluzione concordata in grado di soddisfare le contrapposte esigenze delle parti, salvaguardando le prioritarie esigenze di sicurezza della circolazione stradale”.
Con successive memorie, le parti ribadiscono e precisano le rispettive deduzioni e conclusioni.
All’udienza del 29 gennaio 22026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti della motivazione.
I provvedimenti impugnati sono stati emessi dall’Amministrazione municipale dopo ben 33 mesi la presentazione delle istanze di rinnovo da parte della ditta ricorrente.
E proprio in relazione al decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21, comma 2, del Regolamento comunale, l’istante reclama la formazione del silenzio assenso sulle richieste di rinnovo delle autorizzazioni.
2. In proposito si osserva che i provvedimenti impugnati sono stati adottati al termine di un procedimento in contraddittorio in cui la ricorrente ha fornito memorie e documenti in merito, per cui pur essendo trascorso un ingiustificato ed eccessivo lasso di tempo non può ritenersi, alla luce delle ragioni del diniego che possa essersi il silenzio assenso reclamato dalla ricorrente, potendo sussistere nel caso di specie le condizioni che hanno indotto il Comune ha negare (seppur dopo più di due anni) il rinnovo delle autorizzazioni. In particolare l’Amministrazione ha rilevato che alcuni impianti non sono collocati in modo parallelo al senso di marcia, altro risulta installato a ridosso di alberature di medio fusto ostacolando il regolare sviluppo dei rami, per alcuni mancherebbero le distanze previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, necessarie per una corretta valutazione per la permanenza dell’impianto.
Persuade in proposito la difesa del Comune secondo cui la strada e relative pertinenze e, più in generale, il suolo pubblico costituiscono patrimonio indisponibile del Comune (cfr. 822, 823, comma 2, 824 c.c.) e il provvedimento di rilascio, alla scadenza del termine massimo della concessione, costituisce nuovo esercizio necessitato di un potere autoritativo che la demanialità del bene assegna al Comune.
Il silenzio assenso può sostituire solo quei provvedimenti il cui contenuto è facilmente individuabile anche in assenza di una determinazione espressa della amministrazione: non è sufficiente quindi che si tratti di procedimenti ad istanza di parte, ma occorre altresì che la discrezionalità dell’Amministrazione sia assente o limitata e che l’accoglimento della domanda del privato sia subordinato al solo controllo dei presupposti richiesti dalle norme per la produzione di un certo effetto giuridico.
Nel caso di specie, per le ragioni sopra indicate (le difformità dei singoli impianti pubblicitari rilevate nel corso dell’istruttoria dal Comune), deve escludersi che l’autorizzazione possa essersi rinnovata tacitamente per effetto di un contegno inerte dell’Amministrazione, e ciò anche tenuto conto dei rilevanti interessi pubblici connessi alla corretta pianificazione del territorio e alle esigenze di tutela della sicurezza stradale in materia di collocazione di mezzi pubblicitari.
Il rinnovo di una autorizzazione di installazione di impianti pubblicitari costituisce atto discrezionale e, alla sua scadenza, di norma, il titolare della stessa non può vantare una aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo della stessa, dovendo la p.a. rideterminarsi sulla richiesta di rinnovo della autorizzazione ad esito di una nuova istruttoria.
3. A tale ultimo riguardo la ricorrente deduce che i provvedimenti impugnati difetterebbero di una motivazione concretamente e compiutamente estesa, facendo rinvio a norme di carattere generale del P.G.I.P, l’art. 1 e l’art 16.
Ciò avrebbe impedito alla ricorrente di comprendere le ragioni del diniego posti che l’istante avrebbe proposto nel corso del procedimento osservazioni articolate e munite di allegati tecnici e carteggi asseverati.
L’Amministrazione non avrebbe svolto una valutazione approfondita delle richieste, eventualmente anche a mezzo di sopralluogo in contraddittorio con i tecnici della ricorrente.
In particolare, relativamente all’impianto di cui all’autorizzazione n. 20201 l’Ente ha rilevato che l’impianto risulta installato a ridosso di alberature di medio fusto ostacolando il regolare sviluppo dei rami; l’impianto risulta installato, come riscontrato dai rilievi fotografici, in area di intersezione regolamentata da impianti semaforici; carenza delle distanze previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, necessarie per una corretta valutazione per la permanenza dell’impianto.
Secondo l’istante alcuna norma imporrebbe una distanza dalle alberature, inoltre, l’impianto non si troverebbe in una zona ove esiste un impianto semaforico, ma a latere della strada ed in un’area a parcheggio, il semaforo sarebbe molto distante e sull’altro senso di marcia e non interesserebbe il posizionamento dell’impianto.
Lo stesso P.G.I.P non vieterebbe l’istallazione in area di intersezione regolamentata da impianti semaforici, ma impedirebbe, ex art. 16, solo il posizionamento dell’impianto ad una distanza di 5 m. successiva agli impianti semaforici.
Per quanto concerne l’impianto di cui all’autorizzazione n. 20195 per il quale, secondo il Comune, l’impianto non risulta installato in modo parallelo al senso di marcia; l’impianto risulta installato a ridosso di alberature di medio fusto ostacolando il regolare sviluppo dei rami e installato in area di intersezione regolamentata da spartitraffico triangolare.
In proposito l’istante ribadisce quanto sopra riportato in ordine agli impianti a ridosso di alberature di medio fusto; osserva che l’impianto non si troverebbe su spartitraffico, ma al lato e lungo la strada, ex art. 16, comma 1, del P.G.I.P.-.
In relazione all’impianto di cui all’autorizzazione n. 20204, il Comune ha negato il rinnovo perché di troverebbe a m. 3 dall’intersezione con Via Napoli nonché dalla segnaletica stradale, e sarebbe collocato in area di intersezione regolata da rotatoria con una distanza del manufatto inferiore m. 2 da altro impianto.
L’istante al riguardo rileva che l’impianto sarebbe installato su Via Telesforo, parallelamente al senso di marcia degli utenti e non su Via Napoli, non violerebbe l’art. 16 lettere a) c) i) del P.G.I.P in quanto: (ex art 16 lett. a) “8 m. prima delle intersezioni”) l’impianto si troverebbe dopo l’intersezione come si evincerebbe dagli elaborati fotografici allegati.
Inoltre (in base all’art. 16 lett. c) “10 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione”) l’impianto sarebbe posizionato dopo il segnale stradale (dell’obbligo di dare precedenza), esso sarebbe posizionato su via Napoli e riguarderebbe solo gli utenti di detta via, per cui non sarebbe posizionato su Via Telesforo ove è collocato, segnale stradale – peraltro – installato successivamente al posizionamento dell’impianto.
Non sussisterebbe, quindi, il pericolo distraente della pubblicità, trovandosi parallelamente al senso di marcia dei veicoli e giammai visibile agli utenti provenienti da via Napoli.
L’art. 17 del regolamento comunale in ordine ai divieti di posizionamento degli impianti non farebbe riferimento alla intersezione regolato da rotatoria. Inoltre tra il cartello pubblicitario e il centro dell’intersezione vi sarebbe una distanza di 40 m., inoltre, tra l’impianto e l’inizio della rotatoria vi sarebbe una distanza di 20 m.
4. Ciò premesso merita adesione il secondo motivo.
Sebbene gli atti impugnati indichino le ragioni del diniego in relazione a ciascuno degli impianti autorizzati, dagli atti di causa si evince che la ricorrente, sin dalla fase procedimentale, ha fornito documentazione fotografica e asseverazioni tecniche, che avrebbero imposto un contraddittorio tecnico e un sopralluogo per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per il rinnovo delle autorizzazioni, tenuto conto anche dei rilevanti interessi ad esso sottesi che riguardano la sicurezza della circolazione stradale e la stabilità degli impianti e il possibile contrasto con essenze arboree prossime agli stessi, di cui il Comune fa menzione negli atti impugnati.
Proprio per superare tali difficoltà questa Sezione, con la richiamata ordinanza cautelare del 27.11.2024, ha chiaramente ordinato al Comune di Foggia di effettuare “un sopralluogo congiunto con la parte ricorrente al fine di una compiuta verifica delle ragioni di incompatibilità del mantenimento, nei siti indicati in ricorso, degli impianti pubblicitari di proprietà della stessa, ai fini di una auspicabile individuazione di una soluzione concordata in grado di soddisfare le contrapposte esigenze delle parti, salvaguardando le prioritarie esigenze di sicurezza della circolazione stradale”.
In proposito occorre rilevare, come sottolineato dalla ricorrente nelle proprie memorie, che l’Amministrazione non ha provveduto al riesame della posizione del ricorrente, limitandosi a depositare una nuova memoria in vista dell’udienza di merito in cui ribadisce i propri assunti.
4.1. Pertanto è possibile richiamare la giurisprudenza secondo la quale “ancorché la Pubblica amministrazione, abbia la più ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva, ha anche un preciso obbligo giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, in quanto l'ordine istruttorio viene diretto all'Amministrazione, non perché parte processuale, bensì in quanto Autorità pubblica, che deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti. Con la conseguenza che l'inottemperanza dell'Amministrazione ai doveri di collaborazione istruttoria viene a concretare una condotta che rende applicabile l'art. 116 comma 2, c.p.c., per cui il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti stesse nel processo, fino al punto di valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, tale comportamento come ammissione dei fatti e delle circostanze dedotte dal ricorrente a sostegno del proprio diritto” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 23 aprile 2010, n. 2100; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 11 settembre 2008, n. 1931; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 9 dicembre 2002, n. 7891).
Nella fattispecie all’esame non soltanto non vi è stata collaborazione con il giudice, ma l’Amministrazione non ha dato alcun riscontro in ordine al riesame delle pratiche in questione; tale condotta è quindi ampiamente valutabile ai sensi dell’art. 116 comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti stesse nel processo, fino al punto di valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, tale comportamento come ammissione dei fatti e delle circostanze dedotte dal ricorrente a sostegno del proprio diritto (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 23 aprile 2010, n. 2100; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 11 settembre 2008, n. 1931; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 9 dicembre 2002, n. 7891).
5. Nel caso in esame l’onere motivazionale incombente sull’intimata Amministrazione, non risulta essere stato assolto. Non è chiaro, più nello specifico, rispetto ai dinieghi adottati dal Comune, come sia stata calcolata la distanza degli impianti dalle intersezioni stradali e dai segnali stradali, e la effettiva collocazione degli stessi rispetto agli assi stradali. Ciò soprattutto tenuto conto che le ragioni delle archiviazioni attengono a distanze e ubicazioni ritenuti conformi alla data del rilascio delle autorizzazioni di cui si chiede il rinnovo e che esse sono state tutte rilasciate dopo l’approvazione del Regolamento comunale del piano degli impianti pubblicitari, di cui alla delibera G.C. del 23 marzo 2001, n. 155, che non risulta essere stata modificata, come del resto lo stato dei luoghi.
6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati ai fini del riesercizio del potere da parte del Comune di Foggia, che dovrà istruire le istanze della ricorrente alla luce dei rilievi e dei principi sopra richiamati, nonché di eventuali elementi sopravvenuti
Le spese del giudizio, in parte compensate, per la restante parte seguono la parziale soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN BL, Presidente, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EN BL |
IL SEGRETARIO