Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 10 GENNAIO 2025
N.R.G. 3250/2024
All'udienza del 10 Gennaio 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa
Maria Domenica Romeo, alle ore 8:59 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma
Teams, giusto decreto del 22 Dicembre 2024.
Sono presenti:
- L'Avv. Giovanni Taccone per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Maria Angela Borgese per per delega CP_1
dell'avv. A. Laganà, collegata tramite piattaforma teams;
- Nessuno è presente per;
CP_2
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'avv. Taccone rileva che gli avvisi di addebito sono stati notificati tramite messo notificatore a soggetto diverso
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei propri atti difensivi e nei verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:10, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:11 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14,17;
2 Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Dott. ssa Maria
D. Romeo, all'udienza del 10.01.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
3250/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente,
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Parte_1
Giovanni Taccone e Rocco Mazza, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_3
in persona del suo Presidente, legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
3 dagli avv. ti A. Laganà e D.C. Adornato, giusta procura notarile in atti;
resistente
E
in persona Controparte_4
del L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
Adamo, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
Dando lettura alle ore 14:12, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249012715928/00, notificata in data 10/09/2024, limitatamente alla pretesa creditoria contenuta negli avvisi di addebito n. ri
39420170001191231000 e 39420180000709735000, aventi entrambi ad oggetto contributi IVS, per gli anni
2016 e 2017, afferenti alla gestione lavoratore autonomo.
Il eccepiva la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, Pt_1
comma 9 della legge n. 335/95.
4 Si costituivano in giudizio ed Controparte_4 CP_1
deducendo l'attualità del credito e l'inammissibilità dell'opposizione. Il Concessionario, inoltre, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva.
La domanda non può essere accolta, per i motivi di seguito riportati.
In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è da ritenersi infondata, atteso che, il Concessionario della Riscossione, ha preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Venendo all'eccezione di inammissibilità della domanda va detto, che, quando si vogliono far valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento), quale può essere appunto la prescrizione del credito,
l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
L'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali
5 fatti estintivi (come ad esempio la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615
c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Ciò posto, quanto all'eccezione di nullità della notifica degli avvisi opposti, in quanto sarebbero stati notificati tramite messo notificatore a soggetto diverso dal ricorrente e non sarebbe stata emessa la raccomandata informativa di avvenuta notifica, la stessa non può trovare accoglimento.
Ed, infatti, in tema di avviso di accertamento e di cartella di pagamento, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del
1973 prevede che, qualora l'atto impositivo sia consegnato nelle mani di una persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa è un adempimento essenziale della notifica, che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio finanziario. Tale orientamento viene recepito da una recente ordinanza della Suprema Corte, n. 27446 del 20 settembre 2022, che, ha sancito che, qualora un atto impositivo sia notificato nelle mani di una persona di famiglia del destinatario dell'atto, ai fini del perfezionamento dell'iter della notifica, è necessario che l'Ufficio finanziario dia prova in giudizio della spedizione e della ricezione della raccomandata informativa. Dette
6 disposizioni, non trovano applicazione, nel caso in esame, poiché la notifica non è stata effettuata dal messo, ma è pervenuta a mezzo posta. Va, invece, dato atto, che, per l'avviso n. 39420180000709735000, non è stato allegato il frontespizio della raccomandata con la firma del ricevente, pertanto, per tale avviso, non vi è prova della notifica.
Egualmente va rigettata l' eccezione relativa alla nullità della notifica degli atti interruttivi, effettuata a mezzo pec, da indirizzo non presente nei pubblici registri.
La recente giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, è valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. Così si è espressa la suprema Corte, con l'ordinanza n. 26682 del
14 ottobre 2024: “ Non è priva di effetti giuridici, ma valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente.” Così si è espressa la suprema Corte, in tema di notifica degli atti accertativi ed esecutivi a mezzo Pec, con l'ordinanza n.
26682 del 14 ottobre 2024, accogliendo un ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria, rifacendosi ad
7 una propria precedente pronuncia emanata a sezioni unite, i magistrati romani hanno, infatti, chiarito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, pur non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente previsione di cui all' articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo Pec esclusivamente del professionista notificante.
Pertanto, le notifiche degli atti interruttivi effettuati a mezzo pec devono ritenersi valide anche perchè corredate dalle ricevute di consegna, ( fatta eccezione dell'intimazione n. 09420229003536660000) ed allegate in formato eml.
Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione,
l'avviso n. 39420170001191231000, risulta notificato in data 3 ottobre 2017, per l'avviso n.
39420180000709735000, non vi è prova della notifica, pertanto, si terrà conto del periodo contributivo, ovvero l'anno 2017, da tali date decorre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9 della legge n. 335/95.
8 Orbene, successivamente risultano validamente notificati i seguenti atti interruttivi, pervenuti, prima del decorso del termine prescrizionale, quinquennale:
-intimazione di pagamento n. 09420199010509901000
(all. 4), notificata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 01/10/2019 (all. 5);
-intimazione di pagamento n.
09420239007599228000(all. 8), notificata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 18/09/2023 (all. 9);
-atto di pignoramento presso terzi n.
09484202400000811001 (all. 10), notificato, a mezzo posta elettronica certificata, in data 17/01/2024 (all.
11).
Va, pertanto, dato atto dell'attualità del credito.
Le spese di lite vengono compensate, in virtù della sopra citata giurisprudenza, di recente formazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara attuale il credito oggetto di causa;
2) Compensa le spese di lite.
Palmi, 10 gennaio 2025.
Il G.O.P.
9 Dott.ssa Maria D. Romeo
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