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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/09/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025
TRA
(c.f. ) (con il patrocinio degli Avv.ti Carla Parte_1 C.F._1
Foschini e Claudia Barina)
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) (con il patrocinio dell'Avv. Valentina Controparte_1 C.F._2
Ruggiero)
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 03-04-2025
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'08-01-2025 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1 pronunciata la separazione personale con addebito al marito, , con il quale ha Controparte_1 contratto matrimonio in data 14 dicembre 2008, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AN RO (RM) (atto n. 22, parte II, serie A, anno 2008).
A tal fine, la ricorrente ha esposto che: dalla unione coniugale sono nate (il 15.5.2009) Persona_1
e (il 10.11.2011), entrambe residenti con la madre;
il fin dal periodo della Persona_2 CP_1
1 convivenza con la ricorrente, ha avuto atteggiamenti aggressivi e morbosi verso la moglie sottoposta a continue mortificazioni e umiliazioni;
dopo la morte del papà della ricorrente, avvenuta nell'anno
2020, il ha iniziato ad avere un crollo psicologico ed è diventato sempre più nervoso, CP_1 morboso e possessivo;
con il passare del tempo la condotta del resistente è stata sempre più ondivaga ed altalenante e lo stesso alternava momenti di estrema depressione a momenti di rabbia;
il CP_1 anche dopo la nascita delle figlie ha continuato ad essere violento, usciva tutte le sere con gli amici, lasciando la ricorrente spesso sola a casa a dover accudire le loro figlie;
il resistente farebbe anche uso di sostanze stupefacenti giacchè quando tornava a casa, aveva le pupille degli occhi dilatati e rossi ed era notevolmente dimagrito in poco tempo;
nel mese di luglio 2022 la ricorrente trovava su un mobile di casa una bustina con al suo interno una polvere bianca e nella tasca del gilet del CP_1 un bilancino;
in un'occasione, il resistente avrebbe anche confessato alla moglie di fare uso di sostanze, già dal lontano 2005, e di aver ricominciato a farne uso dopo la morte del padre della
[...]
Per_
avvenuta in data 13/11/2020; in data 27 giugno 2024 la figlia più piccola riferiva alla Pt_1 madre di aver scoperto che il padre aveva una relazione extraconiugale con una ragazza la quale confermava alla ricorrente la relazione con il resistente;
in data 28 settembre 2024 la ricorrente esausta della violenta condotta del marito e stante la relazione extraconiugale scoperta, al fine di tutelare le figlie, che ogni giorno assistevano alle continue discussioni e violenze del padre verso la madre, comunicava al marito la decisione di separarsi il quale reagiva dicendole “se ti vedo con qualcun altro ti ammazzo”; “se ti becco con qualcun altro ti sgozzo” ed ancora “io mi faccio trovare ammazzato qui accoltellato davanti alle tue figlie”; dopo dette aggressioni verbali e mortificazioni, la ricorrente decideva di abbandonare la casa coniugale;
dopo l'abbandono della casa coniugale, iniziavano a verificarsi una serie di eventi indicati nel dettaglio nel ricoso che dimostravano sempre di più la instabilità psicologica e la pericolosità del resistente;
tutto ciò sfociava anche in denunce penali per i quali al resistente è stata applicata, in data 29.10.2024, la misura penale del divieto di avvicinamento alla moglie e alle figlie per i reati ex art. 572 c.p.c.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di cui all'art. 151 c.c. con addebito al marito e l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata si è costituito non opponendosi Controparte_1 alla pronuncia di separazione, contestando quando dedotto dalla moglie e deducendo che il rapporto familiare è proseguito in modo normale, con grande affetto familiare e con unione e armonia anche con la famiglia di origine della moglie e che dal decesso del suocero avvenuto nel 2020 la situazione familiare è divenuta un po' più complessa per il venir meno dell'aiuto economico del suocero, per cui il resistente è stato costretto per un lasso di tempo a svolgere due lavori in contemporanea per sopperire a tutte le spese di notte quale dipendente e di giorno meccanico e che lo stress ha CP_2
2 creato tensioni e malcontenti per cui il resistente ha trascorso un periodo molto complesso, sia psicologicamente che economicamente.
Ciò premesso, il resistente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Alla udienza del 03.04.2025 sono state sentite le parti separatamente.
Con ordinanza del 18.05.2025 il giudice ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.c. anche istruttori e ha rimesso al Collegio la decisione sullo status.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza. La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione.
p.q.m.
- dichiara la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], uniti in matrimonio contratto il 14 dicembre 2008, trascritto
[...] nei registri dello stato civile del Comune di AN RO (RM) (atto n. 22, parte II, serie A, anno
2008);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN RO (RI)ove l'atto è stato trascritto;
- dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rieti, il 23.7.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott.ssa Costantino De Robbio
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