Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1056/2023 R.G,
TRA
“ con sede in Vallo della Lucania (SA), Parte_1
Nazionale P. IVA: , in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1
pro-tempore, dott. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, Parte_3
dall'avv. Marco De Felice nel cui studio, in Salerno alla Via Fieravecchia, elettivamente domicilia.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti dagli avv.ti Gennaro
Galietta e Emma Tortora.
APPELLATA
1
21/03/2023 e pubblicata il 22/03/2023,
Conclusioni: come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La di Cura Prof. Dott. ha chiesto ed ottenuto il D.I. n. 1888/2020 Pt_1 Parte_1
nei confronti della , per il pagamento della somma di €. Controparte_1
320.676,00 oltre interessi moratori a titolo di quota riconosciuta alla ricorrente, “quale redistribuzione delle economie di macroarea siccome ottenute dal mancato raggiungimento da parte di alcune strutture del limite di spesa loro assegnato” nel 2011,
ed in virtù di quanto statuito dalla Regione Campania con decreto del Commissario ad
Acta n. 4 del 14.01.2013, pubblicato sul Burc n. 4 del 21 gennaio 2013, di rideterminazione definitiva dei tetti di spesa per l'anno 2011, così aggiornando quelli fissati nel precedente DCA 66/2011 e, nello specifico, per come risultante dall'allegato n.
1 del DCA 4/2013, quantificando, per la il fatturato Parte_1
riconoscibile dopo i controlli in € 10.833.973,69, così per essa rideterminando il tetto di spesa 2011, originariamente fissato il 20.07.2011 in €. 7.746.000, poi aumentato dalla
Parte con Decreto commissariale n. 66/2013, e successivamente di ulteriore €. 320.676,00
(già scomputato della decurtazione dell'1.7385% per la Spending Review), ed attribuendole, contestualmente, detto importo quale quota di accantonamento erogabile per redistribuzione delle economie parte di alcune strutture del limite di spesa loro assegnato, somma poi non corrisposta.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ha Controparte_1
proposto opposizione avverso il D.I. n. 1888/2020, eccependo, in via preliminare, il difetto
2 di giurisdizione dell'autorità adita, contestando, nel merito, la debenza delle somme,
rilevando la inesistenza del contratto, oltre a quello stipulato in data 20.07.2011, relativo al volume di prestazioni e limiti di spesa per l'anno 2011 prevedente l'erogazione di ulteriori saldi economici 2011 per quota di accantonamento in favore dell'opposta
[...]
, nonché per mancata rinunzia al contenzioso tetti di spesa 2012 – 2011, indicato Pt_1
Parte come requisito per il pagamento spontaneo dell all'importo, di pari entità a quello ingiunto, riconosciuto dalla Regione Campania quale esubero da ripartire tra le strutture convenzionate.; chiedeva, quindi, la revoca dell'opposto D.I. con vittoria di spese.
Si è costituita la “ che ha contestato Parte_1
l'opposizione chiedendone il rigetto.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta.
Con sentenza n. 1246/2023 il Tribunale di Salerno ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto e compensato per metà le spese processuali ponendo la restante metà a carico dell'opposta.
Avverso tale decisione la ha proposto Parte_1
appello, chiedendone la riforma, con il favore delle spese e deducendo a motivi:
1) La erroneità della sentenza fondata sul presupposto che, in base al verbale di intesa tra la Regione Campania e le Associazioni di Categoria delle Case di Cura
accreditate private del 10.05.2012, con il quale si conveniva di destinare, a fronte della rinuncia al contenzioso pendente, quota parte delle economie realizzatesi per il mancato raggiungimento da parte di alcune Case di Cura del tetto di spesa, alla remunerazione delle prestazioni rese da altre Strutture oltre il tetto di spesa, in misura proporzionale, recepito con Decreto del Sub Commissario ad acta per la
3 Regione Campania n. 66 del 19.06.12, che stabiliva la possibilità di ridistribuire, a fronte di specifiche rinunce al contenzioso pregresso, le economie residue relative agli anni 2011-2012 della macroarea, alle strutture che avevano superato il limite di spese nei suddetti periodi, e che la erogazione fosse subordinata alla sottoscrizione da parte delle Strutture di specifico ed ulteriore contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies comma 2 del D.lgs. 502/92 e s.m.l. con l'ASL SA nel cui territorio la è ubicata e che a fronte della ridefinizione dei singoli tetti Parte_1
di struttura 2011 e 2012 le Associazioni firmatarie del verbale di intesa dovevano rinunciare ad ogni contenzioso pendente ed alle relative pretese in merito ai tetti di spesa per gli esercizi 2011 e 2012; che, con successivo Decreto n. 4 del 14.01.2013
si provvedeva a rideterminare ed approvare tetti di spesa fatturati liquidabili per il
2011 e 2012 delle Case di Cura, ad approvare i conteggi e lo schema di contratto che subordinava gli incrementi di fatturato conseguibile da ciascuna Casa di Cura
per il 2011 e 2012 alle effettività delle economie da ripartire ed ad una serie di condizioni, tra le quali la rinuncia al contenzioso tetti di spesa 2012-2011 da parte dei legali rappresentanti delle Case di Cura, a stabilire che qualora le condizioni previste non si fossero realizzate entro 3 mesi gli importi accantonati per il 2011 e
Parte per il 2012 sarebbero stati acquisii ad economia per la Regione e per le ed
Parte accantonati al fondo rischi di ciascuna a fronte dei contenziosi con le Case di
Cura; che, di contro, con Accordo quadro del 15.05.2015, intercorso tra la Regione
Campania, l' e la Controparte_2 Controparte_3
, per “La risoluzione di specifiche problematiche inerenti il Settore
[...]
dell'Ospedalità Privata”, ratificato con DCA n. 47 del 25.05.2015, è stato pattuito
4 che “Al fine di evitare aggravi di interessi moratori e spese legali, gli accantonamenti effettuati ex DCA 4/2013, a valere sui limiti di spesa per gli anni
2011 e 2012, verranno liberati e corrisposti alle case di cura, quali saldi delle rispettive annualità, nei limiti del fatturato riconoscibile indicato dallo stesso DCA
Parte 4/2013 e a tanto le saranno immediatamente autorizzate, previa rinuncia al contenzioso eventualmente instaurato per il recupero delle somme oggetto del suddetto accantonamento;
che, quindi, non vi era più la necessità del contratto ma solo una rinunzia all' “eventuale contenzioso”, peraltro, all'epoca nemmeno esistente;
che, di contro, il Tribunale ha ritenuto la insussistenza della pretesa ritenendo i singoli atti di erogazione dei saldi 2011-2012-2013 subordinati non solo all'effettività delle economie da ripartire, ma anche alla rinuncia ad ogni contenzioso pendente in merito ai tetti di spesa per gli esercizi 2011 e 2012, quali condizioni espressamente accettate nel verbale di intesa stipulato tra le parti in data
15.05.12, ratificato dal DCA 47/15 e che avrebbero dovuto essere trasfuse in un specifico ed ulteriore contratto ai sensi dell'art.
8-quinquies, comma 2, del D.lgs.
502/92 tra la singola struttura e l'ASL SA, contratto mai formalizzato dalla
[...]
. Parte_1
2) La violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113 115, 116 c.p.c., e art. 2697
c.c.; Motivazione errata, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto necessaria la rinunzia al contenzioso e la sottoscrizione di nuovo contratto ai sensi dell'art. 8-
quinquies, comma 2, del d.lgs. 502/92, omettendo di valorizzare il contratto del
20.07.2011 che, all'art. 4, punto 3, esplicitando un principio di buona amministrazione, e cioè che eventuali esuberi (fondi non spesi o supervenienti)
5 fossero ripartiti in favore di strutture che fossero rimaste insoddisfatte per aver erogato prestazioni oltre il tetto di spesa, non prevedeva alcuna sottoscrizione di nuovo contratto;
che, quindi, il contratto dei tetti di spesa 2011 è stato sottoscritto
Parte il 20.07.2011, ed è stata riconosciuta, a seguito di controlli della la debenza di importi maggiori per le prestazioni erogate, nel limite del tetto iniziale, per €.
Parte 7.746.00, come maggiorato dalla successivamente, ma in presenza di fondi non utilizzati, ed il riconoscimento esplicito di tetto di spesa maggiore, la redistribuzione di tali fondi con nuove erogazioni non rende necessario sottoscrivere nuovo contratto ex art.
8-quinquies, atteso che la copertura finanziaria
è riconosciuta con lo stesso decreto che individua in €. 320.676,00 da corrispondere alla “quale redistribuzione delle economie di Parte_1
macroarea siccome ottenute dal mancato raggiungimento da parte di alcune strutture del limite di spesa loro assegnato, per cui non venivano erogati nuovi fondi, bensì redistribuiti i fondi già oggetto di esame e di approvazione contabile regionale, senza alcun rischio per l'equilibrio economico-finanziario programmato,
e per soddisfare un esigenza della P.A. di evitare che i suoi ritardi nel calcolo dei fondi in eccedenza e nella redistribuzione potessero costringerla a spese legali, o interessi ulteriori;
che, infatti, a pag. 6 dell'accordo del 15.05.2015 recepito nel
Parte Decreto n. 47 del 25.05.2015, in BURC n. 35 del 08.06.2015 si legge “…le saranno immediatamente autorizzate previa rinuncia al contenzioso eventualmente instaurato”, senza neppure più richiamare tutte quelle formalità previste in precedenza circa modalità e termini della rinuncia;
che, quindi, il diritto al rimborso di €. 320.676,00 è sancito nel contratto tetti di spesa 2011, e nei DCA della Regione,
6 pari alle maggiorazioni di €. 245.810,00 (per nuove economie) e €. 75.870,00 (per nuove economie a livello regione); che la non necessità del contratto è data dalla circostanza che nel contratto del 20.07.2011 era indicato che il tetto era di €.
7.742,000,00, poi aumentato per una diversa classificazione della prestazioni, e ulteriormente a seguito di economie per mancato utilizzo di tutto il fondo stanziato dalla Regione;
che, infatti, alla casa di Cura prof. è stato erogato il Parte_1
nuovo tetto di spesa maggiorato rispetto a quanto contrattualizzato, a fronte di
Parte prestazioni riconosciute, dopo i controlli della per €. 10.833.973,69, superiore a quello previsto in contratto del 20.07.2011, prevedente un tetto di spesa per €
7.742.000,00, senza alcun nuovo contratto per i tetti di spesa 2011;che, infine, la casa di Cura non ha iniziato alcun contenzioso giudiziario per rivendicarlo, sino al
2020 allorché ha chiesto il decreto ingiuntivo opposto, rimanendo, in relazione alle prestazioni erogate nell'anno 2011, creditrice, nei limiti del tetto di spesa ricalcolato e rideterminato ex DCA 4/2013, nei confronti dell , della Parte_5
quota accantonata di € 320.676,00 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
3) La erronea regolamentazione delle spese che, per effetto della riforma della
Parte impugnata sentenza, vanno poste a carico dell
Si è costituita la che, in via preliminare, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c., l'avvenuto frazionamento del credito e contestato, altresì, il gravame nel merito, chiedendone il rigetto con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti all'udienza del 18.02.2025
la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
La eccezione relativa alla inammissibilità dell'appello, ex art 348 c.p.c., è stata già respinta dalla disposta trattazione nel merito.
In relazione alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità,
ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di prima grado.
Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando compiutamente i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
In conseguenza l'appello è ammissibile.
Non si rinvengono in atti documenti idonei a ritenere l'avvenuto frazionamento del credito.
Parte Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla irregolare costituzione dell per mancanza di valida procura.
8 Parte Sul punto, giova rilevare che il direttore generale dell che ha, con procura generale conferito mandato al legale costituitosi per l' opponente, è organo monocratico, CP_1
che non ha la necessità di deliberare, al fine di promuovere una domanda giudiziale o di resistere ad essa, adottando atti diversi ed ulteriori rispetto al conferimento della procura ad litem (cfr. Cass. civ. n. 8225/01, Cass. civ. n. 6343/04, Cass. civ. n. 7941/13 e Cass.
civ. n. 14951/14).
L'organo rappresentativo di un ente pubblico non territoriale, d'altronde, è legittimato a stare in giudizio senza la necessità di autorizzazione da parte dell'organo deliberante, ove esistente, salva specifica previsione legale o statutaria, per cui, in mancanza di una norma di carattere generale che richieda una siffatta autorizzazione, è onere di colui il quale ne eccepisca l'irregolare costituzione in giudizio fornire la relativa prova (cfr. Cass. civ. n.
22994/09).
Inoltre, in virtù di consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti della P.A., che devono essere stipulati ad substantiam per iscritto, il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore, a mezzo di atto pubblico, di procura generale alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c., qualora sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali opera la procura stessa, quali tutte le cause attive e passive promosse e da promuoversi, innanzi a qualsiasi Autorità
Giudiziaria, con espressa autorizzazione, a tal fine, di intraprendere azioni esecutive,
intervenire in quelle da altri iniziate e dare loro impulso.
Il requisito della forma scritta, necessario per il contratto di patrocinio stipulato da una pubblica amministrazione, è soddisfatto, quindi, con il rilascio al difensore, a mezzo di
9 atto pubblico, di una procura generale alle liti in cui sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali opera la procura stessa (Cassazione civile, sez. VI,
22/07/2015, n. 15454).
Nel merito, rileva la Corte che l'appello non è fondato.
Con i motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente, poiché attinenti a censure pressoché coincidenti, l'appellante censura la decisione con riguardo alla ritenuto necessità di rinunzia al contenzioso e stipula di nuovo accordo contrattuale, cui i provvedimenti regionali adottati subordinavano l'erogazione delle somme accantonate.
Al riguardo deduce che il diritto al rimborso dell'importo di €. 320.676,00 è già sancito nel contratto tetti di spesa 2011, prevedente un iniziale tetto di spesa per €. 7.742,000,00,
poi aumentato per una diversa classificazione della prestazioni, e ulteriormente a seguito di economie per mancato utilizzo di tutto il fondo stanziato dalla regione, già erogato in misura maggiore rispetto a quanto contrattualizzato.
La censura non è fondata.
Invero, come si evince dagli atti, l'appellante ha fondato il ricorso monitorio sulla spettanza della quota di accantonamento prevista per l'anno 2011, nell'ambito della attribuzione e redistribuzione economie di macroarea, ottenute dal mancato raggiungimento da parte di alcune strutture del limite di spesa loro assegnato.
In conseguenza, correttamente il Tribunale ha esaminato la spettanza delle somme in base alla fonte che ne prevedeva l'erogazione.
Orbene, con il verbale di intesa tra la Regione Campania e le Associazioni di Categoria
delle Case di Cura accreditate private, del 10.05.2012, si è convenuto di destinare quota
10 parte delle economie realizzatesi per il mancato raggiungimento da parte di alcune Case
di Cura del tetto di spesa, alla remunerazione, in misura proporzionale, delle prestazioni rese da altre Strutture oltre il tetto di spesa, a fronte della rinuncia al contenzioso pendente.
Tale verbale è stato recepito con Decreto del Sub Commissario ad acta per la Regione
Campania n. 66 del 19.06.12, che espressamente prevede la subordinazione della erogazione alla sottoscrizione da parte delle Strutture di specifico ed ulteriore contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies comma 2 del d.lgs. 502/92 con l'ASL SA nel cui territorio la
è ubicata e alla rinunzia ad ogni contenzioso pendente in merito ai tetti di Parte_1
spesa per gli esercizi 2011 e 2012.
Difatti, nel decreto n. 4 del 14.01.2013 si fa espresso richiamo e riferimento al decreto del
Commissario ad acta n. 847/2011 che, “al fine di rendere effettiva la rinunzia al contenzioso…. Le Aziende Sanitarie Locali le singole case di cura accreditate dovranno sottoscrivere nuovamente il contratto allegato al decreto n. 23/2011, aggiornato con gli importi stabiliti nell'allegato 1 al presente decreto”.
Anche l'accordo del 15.05.2015, che parte appellante cita a sostegno della non necessità
del successivo contratto, fa riferimento espresso agli accantonamenti effettuati ex DCA
4/2013 disponendo che verranno liberati, nei limii del fatturato riconoscibile indicato nello stesso DCA 4/2013, previa rinuncia al contenzioso eventualmente pendente instaurato per il recupero delle somme oggetto del suddetto accantonamento.
Pertanto, anche da tale accordo, facente espresso riferimento al DCA 4/2013, non si evince alcuna eliminazione della necessaria stipula del contratto.
Poiché, dunque, la erogazione e redistribuzione delle somme accantonate e la loro determinazione di spettanza pro quota, rinviene la propria fonte nel citato DCA 4/2013
11 prevedente espressamente la sottoscrizione di un “nuovo” contratto al fine di rendere effettiva la rinunzia, alcuna fonte equipollente può concepirsi riguardo a tale necessità.
La giurisprudenza amministrativa ha, più volte, affermato la legittimità degli accordi con i quali le Regioni tendono a favorire la rinuncia ai relativi contenziosi da parte delle strutture accreditate (Cons. Stato, Sez. III, 21.7.2017, n. 3617).
Tali provvedimenti costituiscono, però, atti necessariamente prodromici alla conclusione del contratto e volti a cristallizzare la loro determinazione al fine di evitare l'insorgenza di contenziosi futuri.
Né può ritenersi che l'erogazione di somme in base ad un tetto di spesa maggiore rispetto a quello contrattualmente comporti riconoscimento delle somme rivendicate, ovvero che la mancata instaurazione del contenzioso da parte della integri una implicita Parte_1
adesione a quanto previsto dal DCA n. 4/2013.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, non rilevando, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. civ. n. 11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n. 13886/11 ed, in termini collimanti, Cass. civ. n. 13628/01).
Consegue, quindi, che per identificare con la dovuta precisione, il contenuto impegnativo di un rapporto instaurato dalla pubblica amministrazione, è necessario che l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un documento, contenente tutte le clausole destinate a
12 disciplinare il rapporto, che, in ogni caso, è idoneo a vincolare le parti esclusivamente nei limiti delineati dalle pattuizioni espressamente concordate per iscritto
Né la forma scritta ad substantiam può essere surrogata da meri atti interni e preparatori del negozio, ove non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr. Cass. civ. n.
5234/04).
Ciò posto, nel caso di specie, la quota parte di spettanza delle somme accantonate non deriva dal contratto del 20.07.2011, bensì, dalla espressa previsione contenuta nel DCA
4/2013, che ha subordinato la redistribuzione di somme accantonate e la loro erogazione alla rinunzia al contenzioso, anche eventuale, mediante sottoscrizione di apposito contratto da cui emergeva con certezza la effettività della rinunzia al contenzioso.
Di contro, nel caso di specie, non essendo stato sottoscritto il relativo contratto,
correttamente il Tribunale ha escluso la spettanza delle somme rivendicate con il monitorio.
Per quanto suesposto, quindi, l'appello va respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, in favore dell'appellata, e doppio del contributo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla “ nei confronti Parte_1
13 della , avverso la sentenza n. 1246/2023 del Tribunale Controparte_1
di Salerno, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna la “ al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in €. 10.060,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Salerno 05.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi
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