Articolo 5 della Legge 4 giugno 1934, n. 977
Articolo 4Articolo 6
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17 luglio 1934
Art. 5.

Coloro che intendono aprire nuovi Istituti o Scuole di musica, anche se trattisi di enti pubblici, debbono chiederne ed ottenerne autorizzazione dal Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichita' e belle arti).

Al predetto Ministero spetta la sorveglianza su tutti gli Istituti e Scuole di musica.


Entrata in vigore il 17 luglio 1934