Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6417 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
PALERMO, via Libertà, 103, presso lo studio dell'Avv. ARCOLEO ANTONELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in PALERMO, CP_1 via Goethe, 1, presso lo studio dell'Avv. PISCIOTTA ANTONINO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come note scritte in sostituzione di udienza del 12/03/2025.
Il Pubblico Ministero non esprimeva il chiesto parere, apponendo un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni del divorzio da , di cui alla sentenza 4267/2020 dei 17- CP_1
23/12/2020, passata in giudicato, mediante eliminazione dell'assegno posto a suo carico a titolo
nata a [...], in data [...]. PE
A sostegno della domanda, il ricorrente ha rappresentato che entrambi i figli, maggiorenni, hanno raggiunto la loro indipendenza economica;
nello specifico da tempo svolge l'attività di Per_1 istruttore di fitness e personal trainer, mentre si è trasferita a Latina (RM), dove vive già PE un anno, per ragioni di lavoro, ha trasferito la propria residenza e conduce un immobile in affitto.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente ha chiesto il rigetto delle domande di CP_1 controparte, contestando l'asserita autosufficienza dei figli che, seppur autonomi, ricevono ancora l'aiuto economico della madre.
Nello specifico, parte resistente rappresenta che il figlio vive ancora presso la residenza Per_1 materna non avendo la possibilità di andare a vivere da solo, nonostante abbia dei propri introiti economici;
, invece, che ha lasciato l'abitazione materna, viene ancora aiutata dalla madre PE che si occupa delle spese farmacologiche legate alla sua patologia che comportano continui esborsi.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la modifica delle condizioni del divorzio tra le parti nei termini che vanno a esporsi.
Quanto ai figli maggiorenni, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema
Corte, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. Cass.,
08/09/2015, n. 17808; Cass., 17 novembre 2006, n. 24498; Cass., 11 gennaio 2007, n. 407).
Segnatamente, è stato ritenuto che l'obbligo perduri indipendentemente dall'età, per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, va fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo, ovvero con l'avviamento dei figli ad una professione, ad un'arte, o ad un mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia (Cass. 87 e 124/1962).
La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 cod. civ. pervenendo ai seguenti principi, più volte ribaditi: 1) il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione e non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
2) configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione ex lege, spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno status di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006; n. 23673/2006); 3) il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 23673/2006; 4765/2002).
D'altra parte, la prova dell'indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita,
l'essere stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica, o comunque posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla auto-sufficienza economica, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa;
o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro autonomo nucleo familiare (Cass. 24498/2006); 4) per converso, una volta legittimamente cessato l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne - per avere espletato attività lavorativa, ovvero per altre cause che hanno determinato il venir meno del relativo presupposto (matrimonio o altro) - esso non può risorgere che nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali affatto diverse (Cass. 22477/2006, - 26259/2005, -
12477/2004).
Segnatamente, secondo la giurisprudenza, il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dando dimostrazione del raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, senza che possa avere rilievo il sopravvento di circostanze ulteriori le quali, se pure determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno.
Ed invero, “il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa all'atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato” (Cassazione, sez. I civile, 4 marzo 1998 n. 2392), mentre l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die “trovando il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita” (Cassazione sez. II civile, sentenza
7 luglio 2004 n. 12477).
Ancora, si è precisato che una volta che un figlio si sia reso autonomo, non sono più ipotizzabili né un suo rientro o una sua permanenza in famiglia nella posizione dell'incapace d'autonomia, né un ripristino in suo favore di quella situazione di particolare tutela che il legislatore ha inteso predisporre in favore dei soli figli, i quali ancora la detta autonomia non abbiano conseguita.
Centrale rilievo, in merito alla prova richiesta (ad entrambe le parti: genitore e figlio), assume l'età del figlio.
Da una parte, l'onere probatorio del genitore è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società.
La prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'auto- responsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (Cass. 17183/2020).
Ed infatti, se il figlio ha raggiunto un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche, costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole.
La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituisce un altro elemento probatorio rilevante: gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto.
Nel caso di specie, da quanto allegato risulta evidente che entrambi i figli hanno fatto ingresso nel mondo del lavoro.
Per quanto riguarda la LI , questa ha lasciato l'abitazione materna e si è trasferita in PE un'altra regione e, nonostante la patologia medica indicata dalla madre, la ragazza lavora con regolare contratto e conduce una stanza in affitto.
In merito ad nonostante abiti con la madre, come risulta dall'estratto conto contributivo Per_1 dal 2024 lavora presso “Gruppo distribuzione s.p.a” e già svolgeva l'attività di personal trainer e istruttore di fitness. Ritiene, pertanto, il Collegio che la domanda di parte ricorrente vada accolta essendo raggiunta la prova dell'autosufficienza economica di entrambi i figli, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
accoglie il ricorso e, a modifica delle condizioni del divorzio tra le parti di cui alla sentenza n.
R.G. 4267/2020 passata in giudicato, revoca l'obbligo posto a carico di di Parte_1 versare a il contributo al mantenimento dei due figli con decorrenza dalla CP_1 mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data
10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.