TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1131/2022 (+ N.R.G. 495/2024, riunita)
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 12.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
P.IVA: ), rappresentata e difesa dagli avvocati Gian TE P.IVA_1
Luca Pinto e Chiara Baracchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio P.IVA_2
e quale mandatario della Controparte_2
rappresentate e difese dagli avvocati Alessandro Funari e
[...]
Massimiliano Minicucci ed elettivamente domiciliati presso il oro studio professionale;
E
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro tempore, contumace; resistenti
OGGETTO: Riconoscimento obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni
Per la parte ricorrente “a) In tesi dichiarare nullo e/o annullare e/o TE
Parte revocare l'avviso di addebito n. 341 2022 00043518 92 000 notificato a da Parte
sede di Pisa in data 4.10.2022 e/o comunque accertare e dichiarare che CP_1
non deve a le somme da esso portate a titolo di contributi, interessi e sanzioni CP_1
ovvero a qualsiasi altro titolo per tutti i motivi esposti in narrativa;
b) accertare e dichiarare il diritto di CFT a fruire dell'esonero/sgravio contributivo cui all'art. 1 commi 118 e ss L. 190/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato dal 01.01.2015 al
31.12.2015 nonché all'esonero/sgravio contributivo biennale di cui all'art. 1 commi da
178 a 180 L. 208/2015 per le assunzioni a tempo indeterminato dal 01.012016 al
31.12.2016; c) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di a richiedere il CP_1
Parte pagamento a dei contributi oggetto dell'esonero/sgravio contributivo triennale di cui all'art. 1 commi 118 e ss L. 190/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato dal
01.01.2015 al 31.12.2015 e di esonero/sgravio contributivo biennale di cui all'art. 1 commi da 178 a 180 L. 208/2015 per le assunzioni a tempo indeterminato dal
01.012016 al 31.12.2016; In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che dovesse essere accertata la sussistenza totale e/o parziale del credito vantato da per contributi di cui all'avviso di addebito oggetto di questo ricorso: d) CP_1 accertare e dichiarare che la fattispecie rientra nell'ipotesi di omissione contributiva e per l'effetto disapplicare e/o annullare le sanzioni determinate ex art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000 e determinare le somme aggiuntive conseguenti all'eventuale violazione accertata secondo il regime più favorevole previsto ex art. 116 comma 8, lett. a) della L. 388/2000; e) accertare e dichiarare l'erroneità dei conteggi di cui al verbale unico di accertamento e notificazione congiunto ed del CP_1 CP_3
28.12.2021 notificato in data 29.12.2021 (doc. 1) e, pertanto, provvedere ad una corretta quantificazione e conseguentemente ridurre l'importo di cui all'avviso di Parte addebito n. 341 2022 00043518 92 000 notificato a da sede di Pisa in data CP_1
Pag. 2 di 27
5.10.2022 nella misura indicata nella relazione del Consulente del Lavoro (doc. 49) ovvero in quella che risulterà di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali e condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” {causa n. 1131/2022 R.G.};
“a) accertare la nullità/illegittimità/annullabilità del verbale unico di accertamento e Parte notificazione congiunto del 28.12.2021 notificato a in data CP_1 CP_4
29.12.2021 – come meglio identificato in atti (doc. 1) - e conseguentemente dichiararlo nullo e/o annullarlo e/o revocarlo con riguardo all'accertamento delle pretese contributive riguardanti la posizione contributiva 6206497875 rivendicate nel predetto verbale;
b) accertare la nullità/illegittimità/annullabilità del verbale unico di accertamento e notificazione congiunto del 20.06.2022 notificato a CP_1 CP_4
Parte in data 22-27.06.2022– come meglio identificato in atti (doc. 48) - e conseguentemente dichiararlo nullo e/o annullarlo e/o revocarlo con riguardo all'accertamento delle pretese contributive riguardanti la posizione contributiva
6206497875 rivendicate nel predetto verbale;
In ogni caso: c) accertare e dichiarare
l'inesistenza degli asseriti crediti vantati da per contributi, sanzioni ed interessi CP_1
di mora di cui al verbale unico di accertamento e notificazione congiunto
del 28.12.2021 notificato a CFT in data 29.12.2021, come meglio CP_1 CP_4
identificato in atti (doc. 1), riguardanti la posizione contributiva 6206497875; d) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente ad per contributi, CP_1
sanzioni ed interessi di mora richiesti con verbale unico di accertamento e notificazione
Parte congiunto del 28.12.2021 notificato a in data 29.12.2021, come CP_1 CP_4
meglio identificato in epigrafe (doc. 1), riguardanti la posizione contributiva
6206497875 nonché con la diffida ad adempiere riferita alla posizione contributiva
Parte 6206497875 (doc. 5) e comunque che nulla è dovuto da ad in relazione al CP_1
predetto verbale con riguardo alle pretese contributive riguardanti la posizione contributiva 6206497875; e) accertare e dichiarare l'inesistenza degli asseriti crediti vantati da per contributi, sanzioni ed interessi di mora di cui al verbale unico CP_1
di accertamento e notificazione congiunto del 20.06.2022 notificato a CP_1 CP_4
Parte in data 22-27.06.2022, come meglio identificato in atti (doc. 48), riguardanti la posizione contributiva 6206497875; f) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
Pag. 3 di 27 ricorrente ad per contributi, sanzioni ed interessi di mora richiesti con verbale CP_1
unico di accertamento e notificazione congiunto del 20.06.2022 CP_1 CP_4
Parte notificato a in data 22 – 27.06.2022, come meglio identificato in atti (doc. 48), riguardanti la posizione contributiva 6206497875 nonché con la diffida ad adempiere riferita alla posizione contributiva 6206497875 (doc. 51) e comunque che nulla è
Parte dovuto da ad in relazione al predetto verbale unico di accertamento e CP_1
notificazione con riguardo alle pretese contributive riguardanti la posizione contributiva 6206497875 g) accertare e dichiarare, con riguardo alle pretese contributive riguardanti i soci e/o lavoratori assicurati sulla posizione contributiva matricola 620649785, l'inesistenza di crediti vantati da a titolo di CP_1 CP_3
premi assicurativi e comunque a qualsiasi altro titolo in relazione agli imponibili contributivi asseritamente omessi di cui al verbale unico di accertamento e notificazione congiunto del 28.12.2021 notificato a CFT in data CP_1 CP_4
29.12.2021, come meglio indicato in atti (doc. 1) e che comunque nulla è dovuto dalla ricorrente ad a titolo di premi assicurativi e/o a qualsiasi altro titolo, con CP_3
riferimento ai soci e/o lavoratori assicurati sulla posizione contributiva matricola
620649785, nel frattempo quantificati e richiesti con verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n. 201700269 del 19.12.2022 notificato a CFT CP_3
in data 19.12.2022 (doc. 72); h) accertare e dichiarare, con riguardo alle pretese contributive riguardanti i soci e/o lavoratori assicurati sulla posizione contributiva matricola 620649785, l'inesistenza di crediti vantati da titolo di CP_1 CP_3
premi assicurativi e comunque a qualsiasi altro titolo in relazione agli imponibili contributivi asseritamente omessi di cui verbale unico di accertamento e notificazione congiunto del 20.06.2022 notificato a CFT a mani in data 22 - CP_1 CP_4
27.06.2022, come meglio indicato in atti (doc. 48) e che comunque nulla è dovuto dalla ricorrente ad a titolo di premi assicurativi e/o a qualsiasi altro titolo, con CP_3
riferimento ai soci e/o lavoratori assicurati sulla posizione contributiva matricola
620649785, nel frattempo quantificati e richiesti con verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n. 201700269 del 19.12.2022 notificato a CFT CP_3
in data 19.12.2022 (doc. 72); j) accertare e dichiarare, con riferimento ai soci e/o lavoratori assicurati sulla posizione contributiva matricola 6206497875, il CP_1
Pag. 4 di 27 diritto di CFT a fruire dell'esonero/sgravio contributivo cui all'art. 1 commi 118 e ss L.
190/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato dal 01.01.2015 al 31.12.2015 nonché all'esonero/sgravio contributivo biennale di cui all'art. 1 commi da 178 a 180 L.
208/2015 per le assunzioni a tempo indeterminato dal 01.012016 al 31.12.2016; k) accertare e dichiarare, con riferimento ai soci e/o lavoratori assicurati sulla posizione contributiva matricola 6206497875, l'inesistenza del diritto di a CP_1 CP_1 richiedere il pagamento a CFT dei contributi oggetto dell'esonero/sgravio contributivo triennale di cui all'art. 1 commi 118 e ss L. 190/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato dal 01.01.2015 al 31.12.2015 e di esonero/sgravio contributivo biennale di cui all'art. 1 commi da 178 a 180 L. 208/2015 per le assunzioni a tempo indeterminato dal 01.012016 al 31.12.2016; In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che dovesse essere accertata la sussistenza totale e/o parziale del credito vantato da per contributi di cui al verbale unico di accertamento e CP_1
notificazione oggetto di questo ricorso: l) accertare e dichiarare, con riguardo alla posizione contributiva 6206497875, che la fattispecie rientra nell'ipotesi di omissione contributiva e per l'effetto disapplicare e/o annullare le sanzioni determinate ex art.
116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000 e determinare le somme aggiuntive conseguenti all'eventuale violazione accertata con riferimento alla posizione contributiva
6206497875 secondo il regime più favorevole previsto ex art. 116 comma 8, lett. a) della L. 388/2000; m) accertare e dichiarare, con riferimento alle pretese contributive riguardanti la posizione contributiva 6206497875 rivendicate nei verbali di accertamento unico e notificazione del 28.12.2021 e del 20.06 2022, l'erroneità dei conteggi di cui ai predetti verbali e, conseguentemente, provvedere ad una corretta Parte quantificazione. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali. insiste in tutte le istanze istruttorie già formulate negli atti di entrambi i giudizi oggi riuniti
(ricorso in opposizione ad avviso di addebito RG 1131/2022 e ricorso in riassunzione
RG 495/2024) a cui integralmente si rinvia {causa n. RG 495/2024}.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1
reiectis:1) rigettare il ricorso di controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni tutte illustrate nel presente atto, e per l'effetto confermare l'avviso
Pag. 5 di 27 d'addebito opposto;
2) dichiarare obbligata parte ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali e delle sanzioni civili nella misura accertata e richiesta dall con l'avviso d'addebito opposto, e/o nella diversa misura che risulterà CP_1
comunque dovuta e di giustizia per le omissioni e inadempienze oggetto di causa, oltre le ulteriori sanzioni civili e gli interessi di mora, maturati e maturandi per legge sino al giorno del saldo, con condanna al relativo pagamento;
3) dichiarare – in ogni caso -
l'improponibilità/inammissibilità della domanda di riduzione delle somme aggiuntive in assenza di preventiva istanza amministrativa e comunque rigettarla non sussistendone i presupposti e/o per mancato assolvimento del relativo onere probatorio;
4) con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa, contrariis reiectis: 1) respingere il ricorso avversario e le relative domande perché infondate;
2) confermare in ogni caso gli addebiti non contestati, come precisato in narrativa, oltre accessori maturati e maturandi ex lege sino al giorno dell'effettivo saldo, con condanna al relativo pagamento;
3) dichiarare, in ogni caso, obbligata parte ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali e delle sanzioni civili nella misura accertata e richiesta dall e/o nella diversa misura che risulterà comunque dovuta e di CP_1
giustizia per le omissioni e inadempienze oggetto di causa, oltre le ulteriori sanzioni civili e gli interessi di mora, maturati e maturandi per legge sino al giorno del saldo, con condanna al relativo pagamento;
4) dichiarare - in ogni caso - l'inammissibilità della domanda di riduzione delle somme aggiuntive in assenza di preventiva istanza amministrativa e comunque rigettarla, non sussistendone i presupposti e/o per mancato assolvimento del relativo onere probatorio;
5) con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
“Insiste nelle istanze istruttorie e nelle conclusioni formulate nell'interesse dell' CP_1
in ciascuna delle cause riunite, nelle rispettive memorie di costituzione e difesa (pagg.
35-38 della memoria di costituzione nel giudizio n. 1131/22 R.G. e pagg. 101-103 della memoria di costituzione nel giudizio n. 495/24 R.G.)”.
Per la parte resistente contumace CP_3
Pag. 6 di 27
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 09.11.2022, chiedeva Parte_2
l'annullamento o la revoca dell'avviso di addebito n. 341 2022 00043518 92 000, emesso dalla convenuta – sede di Pisa, notificata a mezzo PEC in data CP_1
04.10.2022, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di €
914.779,57 a titolo di contributi, sanzioni e interessi asseritamente dovuti con riferimento al periodo 2/2017 – 12/2017 e di cui al verbale unico di accertamento e notificazione 2021005193 prot. 3000.28/12/2021.00838156 del CP_1 CP_1
28.12.2021, notificato il 29.12.2021. La ricorrente chiedeva, altresì, l'accertamento del diritto a fruire dell'esonero e/ o sgravio contributivo di cui all'art. 1, commi 118
e s.s. l. 190/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato dal 01.01.2015 al
31.12.2015 e di esonero/sgravio contributivo biennale di cui all'art. 1 commi da 178
a 180 L. 208/2015 per le assunzioni a tempo indeterminato dal 01.01.2016 al
31.12.2016 e, conseguentemente, chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di di chiedere la ripetizione delle somme già percepite a tale titolo. CP_1
2. In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare che la fattispecie de quo rientrava nell'ipotesi di omissione contributiva e, per l'effetto, domandava di disapplicare o annullare le sanzioni determinate come evasione fiscale;
infine, sempre in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare l'erroneità dei conteggi di cui al verbale unico di accertamento e notificazione impugnato e provvedere a una corretta quantificazione.
3. In particolare, la cooperativa ricorrente spiegava che l'avviso di addebito opposto
(n. 341 2022 00043518 92 000, emesso da – sede Pisa e notificato in data CP_1
04.10.2022) si fondava sulle risultanze ispettive di cui al Verbale Unico di
Accertamento e notificazione congiunto sedi verbalizzanti di CP_5 CP_6
Firenze del 28.12.2021 Riferimenti prot. 21300-2017-00269 cliente CP_3
n. 3600118 Riferimenti matr. 3006520785 Verbale CP_3 CP_1 CP_1
Unico n. 2020006981/DDL Prot. inf. (D.P.R. 445/2000):
000.28/12/2021.0838203 matr. 6206497875 Verbale Unico n. CP_1 CP_1
Pag. 7 di 27 2021005193/DDL Prot. inf. (D.P.R. 445/2000): .3000.28/12/2021.0838156 CP_1
notificato alla Società a mezzo PEC in data 29.12.2021. Riferiva che la società CP_ possedeva due matricole identificative la matricola n. 3006520785 inquadrata con il codice CSC11505 (settore industria) facente capo alla sede di CP_1
Firenze, mentre la matricola n. 6206497875 inquadrata con il codice CSC 70708
(settore terziario) che fa capo alla sede di Pisa. CP_1
4. Ciò premesso, la ricorrente esponeva di aver già impugnato in precedenza i verbali di accertamento su cui si fonda la pretesa del presente giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro, causa iscritta al n. R.G. 1111/2022, alla quale erano state riunite le cause n. R.G. 2127/2022 e 315/2023. Per tale ragione, deduceva l'invalidità dell'avviso di addebito opposto ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs.
46/1999, atteso che la pendenza del giudizio vertente sul medesimo credito contributivo impedisce all'ente impositore di instaurare un ulteriore giudizio separato relativo alla medesima pretesa e, dunque, di iscrivere a ruolo il medesimo credito. Inoltre, proprio per la pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze
– Sezione Lavoro, chiedeva in attesa della definizione la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
5. Nel merito, parte ricorrente deduceva come gravi sull' l'onere di provare CP_1
l'esistenza del diritto azionato, nonché dell'illegittima intenzione del datore di compensare i lavoratori mediante le indennità contestate, sostituendo la retribuzione e la contribuzione dovuta. In ogni caso, contestava la ricostruzione effettuata dagli ispettori nel verbale di accertamento, rilevando come nessuna omissione o evasione contributiva fosse stata attuata da parte della stessa, che aveva operato in buona fede e veniva sanzionata erroneamente a titolo di evasione e interessi di mora. Più precisamente, spiegava di avere legittimamente operato negli anni 2017 e 2018 oggetto di accertamento, periodo nel quale era stato approvato lo Stato di Crisi con delibera del 03.03.2917 dall'assemblea dei soci della cooperativa, al fine di garantire un riequilibrio economico – finanziario funzionale al risanamento e al rilancio dell'impresa, mediante una compartecipazione dei soci alla soluzione della crisi. I soci, dunque, avevano rinunciato: a una quota della retribuzione mediante riduzione di paga base e contingenza ad un importo pari a € 1.000,00 adeguata in percentuale
Pag. 8 di 27 per i soci con contratti part time;
alla corresponsione della tredicesima e quattordicesima;
al 50% delle ore derivanti da ROL, permessi e festività soppresse;
al 90% del compenso derivante dalle prestazioni di lavoro straordinario. Veniva così modificata l'organizzazione aziendale, nel senso che il lavoro non sarebbe stato più individuato con il singolo magazzino, ma sarebbe stato sostituito con l'individuazione di aree geografiche. Con accordo sindacale di secondo livello – regolarmente depositato presso l' di Firenze - Controparte_7
sottoscritto dalla Cooperativa e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dalle RSA aziendali, veniva dunque determinato un corrispettivo per il trasfertista, riconoscendo la spettanza di un'indennità fissa mensile rapportata al livello di inquadramento;
mentre per i soci inquadrati con rapporto part time,
l'indennità veniva calcolata in percentuale sulle ore definite dal contratto individuale. Veniva, altresì, prevista l'indennità sostitutiva di mensa non superiore ad € 5,29 per ogni giornata lavorativa, che per natura non va assoggettata agli oneri fiscali e previdenziali. Inoltre, per tale periodo, la cooperativa aveva quantificato l'obbligazione contributiva sulla base dell'imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all'art. 1, comma 2, D.L. 338/1989. I soci lavoratori interessati dalla nuova organizzazione aziendale, come regolamentata dall'accordo sindacale del 08.03.2017, venivano informati della nuova organizzazione mediante assemblee itineranti presso i vari magazzini e venivano informati anche della nuova fascia geografica di appartenenza;
mentre, per i nuovi assunti veniva direttamente indicato nel contratto di assunzione l'area geografica di assegnazione. La gestione di tale flessibilità geografica - riferiva la ricorrente - era stata affidata a un ufficio denominato “flussi di personale”, che aveva lo scopo di spostare gli addetti da un magazzino all'altro in base alle esigenze quotidiane.
6. La ricorrente, poi, deduceva l'irripetibilità di tutti gli sgravi contributivi goduti dalla società per assenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1175 e 1176, a cui la fruizione è subordinata. Rilevava, infatti, che l'irregolarità contributiva da cui dipende l'emissione del DURC negativo ha come unica conseguenza l'impossibilità
Pag. 9 di 27 per l'azienda di continuare a fruire degli sgravi contributivi futuri, ma non ha effetto retroattivo sui benefici normativi e contributivi già concessi e fruiti.
7. In ogni caso, contestava integralmente le somme richieste, rilevando: a) la non chiarezza dei calcoli effettuati dagli ispettori nel verbale impugnato;
b)
l'infondatezza del recupero dell'imponibile contributivo di euro 895,81 calcolato per il personale facchino;
c) il non assoggettamento agli oneri fiscali e previdenziali dell'indennità di mensa. In subordine, riteneva che la propria condotta dovesse essere connessa all'omissione contributiva e non all'evasione contributiva.
8. Infine, parte ricorrente chiedeva la condanna della resistente ai sensi dell'art. 96
c.p.c. per responsabilità aggravata per abuso del diritto attuato mediante frazionamento della pretesa, atteso che al verbale unico di accertamento e notificazione congiunto e è seguito altro verbale di accertamento CP_1 CP_3
congiunto.
9. In data 13.01.2023 si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_8 Controparte_2
, che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
[...]
10. In particolare, quanto alla domanda di invalidità dell'avviso di addebito, parte resistente riferiva di non essere a conoscenza della pendenza del giudizio, posto che l'avviso opposto è stato emesso in data 09.09.2022, ossia anteriormente alle notifiche del ricorso per accertamento negativo proposto dinanzi al Tribunale di
Firenze, avvenute in data 23.09.2022 e 26.09.2022. Contestava l'infondatezza della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., trattandosi di una fase stragiudiziale all'interno di una procedura amministrativa e non di una condotta processuale valutabile sotto il profilo del dolo o della colpa.
11. Nel merito, esponeva che, nel verbale di accertamento gli ispettori avevano contestato irregolarità relative all'erogazione ai dipendenti di retribuzioni inferiori ai livelli contrattuali stabiliti e l'indebita erogazione di somme esenti da contribuzione a titolo di indennità di trasfertismo, di indennità di mensa e di rimborsi spese;
in conseguenza di tali irregolarità, gli ispettori avevano revocato le autorizzazioni alla fruizione di benefici contributivi di cui alle leggi 190/2014 e 208/2015, come disposto dai commi 1175 e 1176 dell'art. 1 della legge 296/2006, limitatamente ai
Pag. 10 di 27 soci e ai mesi interessati agli addebiti contributivi. Riferiva che la ricorrente aveva presentato ricorso amministrativo per l'annullamento del predetto verbale e che era stato respinto.
12. Nel dettaglio, si riferiva che gli ispettori avevano rilevato che la ricorrente, durante lo stato di crisi, avesse violato il principio del cd. minimo contrattuale, la cui norma di riferimento l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 09.10.1989 n. 338, convertito con modificazioni in legge 07.12.1989 n. 389, prescrive che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
13. Riteneva parte resistente che la cooperativa avesse messo in atto un sistema per riequilibrare la mancata retribuzione dei soci lavoratori, stipulando in data
08.03.2017 un accordo sindacale che ha previsto, in virtù di una presunta riorganizzazione, la creazione di macro aree di lavoro all'interno delle quali poter spostare i lavoratori con conseguente erogazione a tutti i soci, sulla base del livello retributivo contrattuale, di una indennità di trasfertismo, senza che ricorressero le condizioni di cui all'art. 7 quinquies del d.l. 193/2016, conv. con mod. dalla l.
225/2016. Sul punto, parte resistente citava la sentenza n. 1010/2019 pubblicata dal
Tribunale di Firenze, inerente alla causa promossa da un socio lavoratore della CFT, in materia retributiva e contributiva, che prendendo in esame l'accordo sindacale del
08.03.2017, ha concluso ritenendo che manca il requisito di cui al punto b) dell'art. 7 quinquies citato, ossia “lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità”. Tale requisito – secondo il Tribunale di Firenze – era incompatibile con il pattuito obbligo di preavviso dello spostamento e con la clausola finale contenuta nell'accordo stesso “le parti concordano che, per tutta la durata del presente accordo, si attiverà un percorso di verifica della congruità degli spostamenti e dell'effettiva rotazione del personale impiegato”. Parte resistente, inoltre, riferiva che per il personale viaggiante era già in essere accordo sindacale
Pag. 11 di 27 del 16.02.2010 il quale stabiliva che fossero erogati tre importi per l'attività svolta con orario discontinuo e a titolo di indennità di trasferta: due esclusi dall'imponibile contributivo, esposti sotto le voci “Trasferta Trasporto Esente” e “Forfettizzazione quota esente” ed uno assoggettato a contribuzione, esposto sotto la voce
“Forfettizzazione quota soggetta”, mentre nel nuovo accordo l'indennità di trasfertismo è stata esposta sotto le voci “Forfettizzazione quota esente” e
“Forfettizzazione quota soggetta”, in aggiunta alle somme già erogate in base all'accordo precedente. Quanto all'indennità sostitutiva di mensa e al rimborso spese, osservava che si trattava di somme mai corrisposte prima ai lavoratori e che sia stato un mero espediente per abbattere il costo per oneri sociali.
14. Secondo parte resistente, la società aveva commesso evasione contributiva e, pertanto, era tenuta al pagamento delle sanzioni irrogate, oltre gli interessi di mora.
15. Dunque, rilevava come l'irregolarità contributiva legittimasse lo stesso ente previdenziale al recupero di tutti gli sgravi riconosciuti e non dovuti, stante l'onere del ricorrente di provare la sussistenza dei requisiti prescritti e, dunque, il proprio diritto alla fruizione.
16. Infine, riferiva che la contribuzione previdenziale, così come il sistema sanzionatorio, sono fissati, sia per l'an che per il quantum, direttamente dalla legge;
mente nel verbale e nella successiva quantificazione della pretesa contributiva sono indicati gli importi dei contributi obbligatori per i quali non è stato effettuato il versamento con le relative sanzioni civili calcolate secondo legge. Pertanto, chiedeva di obbligare la parte ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali e delle sanzioni civili nella misura già accertata dall' con l'avviso di addebito CP_1
opposto, oltre ulteriori sanzioni e interessi di mora. Chiedeva, inoltre, di dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda di riduzione dele somme aggiuntive in assenza di preventiva istanza amministrativa.
17. Stante la connessione oggettiva e soggettiva tra la presente causa e la causa iscritta al n. R.G. 495/2024, con ordinanza del 05.08.2024, rilevata la sussistenza di questioni pregiudiziali e identiche, è stata disposta d'ufficio la riunione di detto fascicolo al presente.
Pag. 12 di 27 18. La causa riunita trae origine dal ricorso introduttivo, depositato in data 12.03.2024 da a seguito di riassunzione del giudizio, proveniente dal Parte_2
Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro, che nella causa n. R.G. 1111/2022, dichiarava la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Pisa. A quel giudizio, venivano a sua volta riunite le cause n. R.G. 2127/2022 e 315/2023, pendenti dinnanzi al Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro.
19. Nel giudizio riassunto dinnanzi a questo Tribunale e ivi riunito, la società ricorrente chiedeva l'accertamento negativo di debiti contributivi e relative sanzioni e interessi di mora di cui al verbale unico di accertamento e notificazione congiunto del 28.12.2021 con riferimento al periodo di accertamento CP_1 CP_4
2/2017- 12/2017 e di quelli di cui al verbale unico di accertamento e notificazione congiunto del 20.06.2022 con riferimento al periodo di CP_9 CP_6
accertamento 2/2018 – 12/2018. Chiedeva, altresì, l'accertamento negativo del verbale unico di accertamento e notificazione n. 201700269 del 19.12.2022, relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2018, con cui contestava a CTF asserite CP_3
evasioni già descritte nel verbale di accertamento congiunto menzionati.
20. La cooperativa ribadiva di aver, durante lo stato di crisi, correttamente calcolato la contribuzione dovuta ai soci lavoratori sulla base dell'imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all'art. 1, comma 2, D.L. 338/897. Quanto all'indennità di trasfertismo, rilevava il mutamento della prestazione lavorativa dopo l'accordo sindacale e riteneva dovesse essere la parte resistente a provare l'assenza dei requisiti di legge in relazione a tutti i lavoratori per cui ha recuperato la contribuzione. Con riferimento all'indennità sostitutiva di mensa, invece, riteneva illegittima la sua corresponsione e infondato l'assunto degli enti, secondo cui tale indennità sarebbe servita a compensare i lavoratori della perdita della retribuzione.
Deduceva l'irripetibilità degli sgravi contributivi già beneficiati, ma solo di quelli futuri. Aggiungeva che la propria condotta non configurasse un'evasione contributiva e, pertanto, non erano dovute le sanzioni irrogate e gli interessi di mora richiesti dagli enti previdenziali. In ogni caso, riteneva che la propria condotta – qualora non fossero accolte le precedenti deduzioni – dovesse essere ricondotta
Pag. 13 di 27 nell'omissione contributiva. Anche in questo caso contestava i conteggi effettuati dagli enti previdenziali e, inoltre, rilevava una condotta abusiva del diritto da parte degli stessi. Pertanto, chiedeva la condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata. Infine, deduceva fosse onere della resistente dimostrare la sussistenza di tali crediti contributivi.
21. Si costituiva in giudizio l' , in data 02.12.2024, che contestava le pretese della CP_1
cooperativa, ribadendo quanto già accertato nei verbali di accertamento contestati e nella memoria difensiva depositata nel fascicolo principale.
22. Nonostante il perfezionamento della notifica in riassunzione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si costituiva nel giudizio riunito e, Controparte_3
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
23. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 12.12.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa sulla base della documentazione prodotta dalle parti e con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
24. Il ricorso è parzialmente fondato e in parte deve essere accolto.
25. Preliminarmente, in merito all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 46/1999 (“se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”) si è già espressa la Corte di
Cassazione che ha pronunciato il principio generale secondo cui “l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma
3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, ordinanza del 19.10.2019, n. 26339; 01.03.2016, n. 4032; ma anche 09.04.2014, n.
8379).
Pag. 14 di 27 Per tale ragione è infondata l'eccezione dell' che sostiene di aver formato CP_1
l'avviso di addebito in data 09.09.2022, ossia in un momento precedente alle notifiche del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza del giudizio già pendente, iscritto al n.r.g. 1111/2022 Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro
(avvenute in data 23.09.2022 e del 26.09.2022).
Va, dunque, dichiarata l'illegittimità della pretesa azionata con l'avviso di addebito impugnato.
26. Orbene, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice è investito dei potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo, o come in questo caso l'avviso di addebito, sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza
16/12/2021, n. 40416; sul punto anche Cass. Civ., Sez. Lav., 01.03.2016, n. 4032).
27. Venendo al merito della causa, va premesso che i verbali ispettivi hanno valore probatorio precostituito in ordine alla provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti e ai fatti che quest'ultimo attesta, che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti. Trovano il loro limite nella prova contraria. Mentre, le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, pur non godendo della fede privilegiata, formano oggetti di prova liberamente valutabile dal giudice. Inoltre, le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori sono sufficienti da sole a provare l'illecito nel caso in cui vengano confermate in sede giudiziale.
28. Procedendo in ordine alle doglianze di parte ricorrente, si osserva che i giudici di legittimità hanno più volte chiarito che le disposizioni sull'imponibile previdenziale
Pag. 15 di 27 di cui all'art. 12 l. 153/1969 e quelle sul minimale contributivo di cui all'art. 1 d.l.
338/1989 operano su piani diversi, determinandosi con la prima quali voci della retribuzione erogata che devono essere sottoposte a contribuzione (ossia entrano nella base imponibile a cui si applica l'aliquota oppure sono esenti), e prescrivendosi con la seconda che, qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore, la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non può essere inferiore a un certo ammontare che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva. Dal computo del minimale contributivo devono essere escluse le somme corrisposte a titolo di retribuzione indiretta, altrimenti verrebbe eluso l'obbligo di commisurare l'imponibile alla retribuzione oraria e giornaliera prevista dal contratto collettivo
(più recentemente, Cass. Civ, Sez. Lav., 08.06.2023 n. 16238).
La regola del cd. minimale contributivo, secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui lavoratori sono equiparati ai lavoratori ai fini previdenziali anche nel caso in cui deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria ai sensi della l42/2001 e, pertanto, la contribuzione previdenziale deve essere rapportata ai limiti di cui all'art. 1, d.l. 338/1989, conv. con l. 389/1989 e non ai minori importi concretamente erogati (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza del 26.04.2023, n. 10960).
Il rapporto contributivo è, infatti, autonomo rispetto alle obbligazioni di carattere retributivo e, pertanto, eventuali forme di apporto straordinario a carico del socio lavoratore, nel corso della crisi della cooperativa, non devono incidere sull'integrale tutela della sua posizione previdenziale.
Osservando il dato normativo, va rilevato che l'art. 3, comma 1, l. 142/2001, nel prevedere che il trattamento economico del socio lavoratore dipendente da cooperativa debba essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ne stabilisce la misura minima che non può essere inferiore ai minimi previsti per
Pag. 16 di 27 prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine. Tuttavia, il successivo art. 6, disciplinando il regolamento interno delle società cooperative, prevede alla lett. “d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
” e alla lett. “e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie”. Al comma 2,
l'articolo aggiunge che “salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'articolo 3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.”
A tal proposito, i giudici di legittimità, in altre pronunce, hanno ritenuto possibile una deroga in peius sul trattamento economico previdenziale – e, dunque, del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva – nei casi in cui la controprestazione non sia stata resa per assenza del lavoratore o sospensione concordata, da provarsi da parte del datore di lavoro (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza del 08.06.2023, n. 16260) e nei casi in cui la deliberazione del “piano di crisi aziendale” contenga elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare: a)
l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge;
b) la temporaneità dello stato di crisi aziendale; c) uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame (si veda, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza del
26.04.2023, n. 10960; ma anche12.11.2020, m. 2531; 18.07.2018 n. 19096). Solo per l'eccezionalità e la temporaneità del piano di crisi aziendale deliberato, è consentito il superamento della regola generale del minimale contributivo (in tal senso, anche Messaggio I.N.P.S. del 08.06.2022, n. 2350).
Pag. 17 di 27 29. Orbene, il piano di crisi è uno strumento endosocietario da prevedersi nel regolamento interno che assume una natura eccezionale a fronte di un'oggettiva e riconoscibile situazione di crisi, alla quale non si può porre rimedio in altro modo proprio per la presenza dei tre elementi suindicati. Nel caso di specie, tuttavia, il piano di crisi è stato adottato con delibera dei soci della cooperativa, a seguito di assemblea del 03.03.2017, e risulta essere privo degli elementi necessari. Infatti, pur essendo riportate le informazioni e i dati posti alla base della situazione di gravità affrontata dalla cooperativa – che dovrebbero configurare la cd. “effettività” dello stato di crisi -, non appare sussistere il carattere della temporaneità: non viene apposto alcun termine finale allo stato di crisi, né tantomeno vengono indicati elementi idonei a definire la temporaneità dello stato deliberato. Inoltre, non risulta sussistere lo stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi deliberati: non vengono riportate indicazioni che rendono necessaria e inevitabile l'adozione da parte dell'assemblea delle misure inerenti il trattamento economico dei lavoratori per far fronte allo stato di crisi dell'azienda, in luogo di interventi alternativi che non gravino direttamente sui soci lavoratori (all. 28 di parte ricorrente).
Non è rilevante – quanto concerne il carattere della temporaneità – quanto dedotto dalla ricorrente, la quale asserisce che il carattere temporaneo sia da rilevare nella concreta durata sino all'anno 2018 dello stato di crisi, in quanto la temporaneità è un requisito che viene richiesto ab origine. Giova sottolineare che sono nulle le delibere societarie contrassegnate dalla mancanza dell'apposizione di un limite temporale, in quanto derogano ai principi vigenti in tema di trattamento economico spettante al socio lavoratore.
30. Ne consegue che la ha operato illegittimamente, violando i principi Parte_3
suindicati, e la clausola relativa alla riduzione del trattamento economico minimo previsto, che incide sulla tutela della posizione previdenziale, va dichiarata nulla.
31. Relativamente alla contestata indennità di trasfertismo, si osserva che questa viene riconosciuta quando lo spostamento dalla sede di lavoro rappresenta un
Pag. 18 di 27 cambiamento stabile e non temporaneo del luogo di lavoro contrattualmente stabilito. In particolare, l'art. 7 quinquies del d.l. 193/2016, conv. con mod. dalla l.
225/2016, a titolo d'interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti, ha previsto che l'art. 51, comma 6,
TUIR debba essere interpretato “nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si
è svolta.”. Al comma 2, precisa il caso contrario, ossia che “ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non
è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.” Ne deriva che, ogni qualvolta la concreta fattispecie manchi di uno dei presupposti previsti dal citato articolo, non può trovare applicazione la disciplina in tema di trasfertismo.
32. Nel caso di specie, dall'accordo sindacale del 08.03.2017 si evince che la cooperativa ha inteso modificare l'organizzazione del lavoro, prevedendo quale luogo di lavoro di ciascun socio non più il singolo magazzino, ma un'area geografica all'interno della quale svolgere la propria mansione. Inquadrando così la fattispecie nel fenomeno del trasfertismo, la cooperativa ha erogato in favore di tutti i soci, indistintamente dalla mansione svolta, la relativa indennità mensile, proporzionando l'indennità per i lavoratori part time in percentuale alle ore di lavoro prevista dal contratto di lavoro individuale. La datrice di lavoro, tuttavia, non ha fornito la necessaria documentazione giustificativa dell'applicazione delle indennità di trasfertismo a tutti i lavoratori coinvolti nell'accordo sindacale citato: nonostante l'asserita nuova organizzazione del lavoro, non è emerso che tutti i lavoratori – dal
Pag. 19 di 27 2017 al 2019 – svolgessero mansioni per le quali venivano sottoposti a continui spostamenti fuori dal comune.
I fatti accertati dagli ispettori – in assenza di indicazioni specifiche di prova contraria che giustifichino le liberalità erogate in favore dei lavoratori – sono confermate dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori che hanno dichiarato di non aver subito alcuna modifica concreta alla prestazione lavorativa svolta all'interno della realtà della cooperativa e hanno confermato di effettuare mansioni per le quali non è necessario e intrinseco il continuo spostamento – eccetto chi adibito ai vari appalti, di cui non viene specificata la durata né la contestualità tra un appalto e l'altro, tale da dimostrare la variabilità naturale dei luoghi (all. 7, dichiarazioni dei soci lavoratori).
Non sussiste, pertanto, il requisito di cui alla lett. b) indiato dall'art. 7 quinquies citato, ossia “lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità”, così risultando illegittima l'applicazione dell'indennità di trasfertismo.
33. Quanto all'indennità di mensa, non sono emersi elementi di prova al diritto all'indennità sostitutiva di mensa del lavoratore Rappresenta, invece, un elemento rilevante e sospetto che l'indennità sostitutiva di mensa sia stata erogata soltanto nel periodo di stato di crisi (all. 7 di parte resistente).
34. Quanto, invece, ai rimborsi spese dichiarati, i lavoratori hanno riferito di aver ricevuto rimborsi per spese sostenute in quanto “personale non viaggiante” né emerge documentazione che provi tali spese. Non è stato soddisfatto l'onere probatorio, gravante sul datore di lavoro che invochi l'esclusione dall'imponibile contributivo, delle erogazioni in favore dei lavoratori a titolo di rimborsi chilometrici (Cass. Civ., Sez. Lav., 22.06.2018, 16579),
35. A fronte, dunque, di assenza di prova contraria – in quanto non è sufficiente, per le motivazioni già esposte, la mera deliberazione del “piano di crisi” - i fatti accertati dagli ispettori sono ritenuti pacifici.
Pag. 20 di 27
36. Proseguendo nel merito della causa, con verbale unico di accertamento e notificazione gli enti convenuti, sul presupposto che non sussistevano le condizioni di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176, l. 296/2006, hanno chiesto la ripetizione degli Part sgravi contributivi fruiti da nel periodo oggetto di contestazione.
Sul punto, si osserva che l'art.1 comma 1175, ratione temporis dispone che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Successivamente il d.l.
34/2014, conv. con l. 78/2014, ha disciplinato le modalità di verifica, di rilascio e di diniego del Durc stabilendo all'art. 4 che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell' dell' e, per le CP_1 CP_3 imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle
Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2”.
L'art. 1, comma 1175, va interpretato restrittivamente nel senso che l'irregolarità contributiva, da cui dipende l'emissione del Durc negativo, ha come unica conseguenza l'impossibilità per l'azienda di continuare a fruire per il futuro degli sgravi contributivi. La legge, infatti, non legittima il recupero di sgravi fruiti prima ancora dell'accertamento dell'irregolarità. A favore di tale interpretazione depone il tenore letterale della norma che richiede, a una certa data, il possesso dell'attestazione della regolarità contributiva che costituisce il presupposto per la concessione del beneficio. Anche l'art. 4 del D.M. 30.01.2015 relativo alla
Pag. 21 di 27 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva” fornisce delle indicazioni utili a confermare che è illegittimo richiedere gli sgravi fruiti prima dell'accertamento: la norma, infatti, disciplina le modalità con cui il contribuente può sanare l'accertata irregolarità e solo in caso di mancata sanatoria consegue la comunicazione al soggetto interessato dell'irregolarità contributiva con l'indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità (“1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l' e le Casse edili trasmettono tramite CP_1 CP_3
PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il
Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito
e delle cause di irregolarità”). Dunque, solo all'esito di tale procedimento, nell'ambito del quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità,
l potrà, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, disconoscere, per il CP_1
futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti,
a godere, non potendo, invece, disconoscere i benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano condotto al diniego di rilascio del Durc ovvero all'attivazione di un procedimento come quello citato dall'art. 4 de D.M. citato (Corte d'Appello di Roma, 20.02.2023, n. 5710; Tribunale di Roma,
09.09.2021, m. 3636).
Ne consegue che il Durc negativo impedisce alle aziende di fruire delle agevolazioni contributive future e, dunque, non legittima – e non ha legittimato nel caso di specie
Pag. 22 di 27 – il recupero degli sgravi contribuiti fruiti prima dell'accertamento. Tali somme precedenti, infatti, sono irripetibili.
37. Il ricorrente contesta che la propria condotta debba essere ricondotta all'ipotesi di evasione contributiva, come valutato in sede di accertamento, né tantomeno all'ipotesi di omissione contributiva. In subordine, parte ricorrente afferma di aver ritenuto la propria condotta conforme sia alla normativa di legge, sia alla contrattazione collettiva e di aver effettuato le dovute registrazioni e provveduto ad effettuare i versamenti dei contributi, durante lo stato di crisi, con totale buona fede.
Va rammentato che la differenza di contributi dovuti a seguito di accertamento comporta omissione contributiva allorquando si accerti il solo mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie. In tal caso, la sopravvenuta debenza di un ulteriore obbligo contributivo derivante da accertamento amministrativo, configura una mera omissione contributiva. Diversamente, la fattispecie dell'evasione ricorre ogni qualvolta le dovute registrazioni o denunce contributive mensili siano state del tutto omesse o occultate dal datore di lavoro ovvero non siano conformi al vero.
Alla luce di ciò, correttamente hanno valutato gli ispettori in fase di accertamento riconducendo la fattispecie all'evasione contributiva, rilevato che la cooperativa ricorrente ha illegittimamente ridotto con lo stato di crisi la contribuzione dei lavoratori, oltrepassando il limite minimo dalla contrattazione collettiva imposta, nonché sia venuto meno ai propri oneri di spesa contributiva, prevedendo l'indennità di trasfertismo senza che vi sia attinenza con la mansione concreta svolta dai lavoratori e così anche con l'indennità sostitutiva di mensa e i rimborsi spese.
Ed invero, la legge 88/2000 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2011), all'art. 116 rubricato
“Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare”, comma 8, lett. b), viene previsto che “b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile,
Pag. 23 di 27 in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.”
Dunque, appare corretta la conclusione degli ispettori, secondo i quali rientra in tale fattispecie il caso analizzato nel quale rileva la finalità evasiva del datore, intenzionato a non voler versare i contributi – a fronte di una situazione finanziari delicata, che tuttavia non spiega esplicitamente l'adozione di un piano di crisi. Va, così, applicata la relativa sanzione, oltre gli interessi di mora.
38. Sul quantum, parte ricorrente non ha specificatamente contestato i conteggi effettuati dalla parte resistente, in quanto si è limitata alla contestazione sulla base di documentazione prodotta (all. 49 di parte ricorrente), redatta dal consulente del lavoro, dott. limitatamente al calcolo della contribuzione minima e Persona_1 dell'indennità di trasfertismo e sostitutiva di mensa. Indicazioni non sufficienti neppure per poter ammettere la consulenza tecnica, chiesta in via istruttoria, che sarebbe in tal senso meramente esplorativa.
Sulla base delle precedenti considerazioni, si conferma quanto chiesto dagli enti previdenziali, oltre gli interessi di mora calcolati dal dovuto al saldo, ordinando l'espunzione delle voci relative alla ripetizione di tutti gli sgravi contributivi fruiti prima dell'avvenuto accertamento delle irregolarità.
39. Quanto alla condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver l'ente impositore abusato del diritto, frazionando la propria pretesa, si precisa che in presenza di crediti scaturenti dal medesimo rapporto obbligatorio, ma che
Pag. 24 di 27 vengono ad esistenza e divengono esigibili in momenti differenti, ben può chiedersi una tutela processuale frazionata. In tali casi, come quello di specie, il creditore può agire in momenti diversi, introducendo di volta in volta azioni giudiziarie preordinate al riconoscimento del credito divenuto esigibile al momento dell'avvio di ogni singola azione (Cass. Civ., Sez. VI.3, ordinanza del 27.04.2021, n. 25413).
Ed invero, a seguito di due verbali di accertamento congiunti CP_9 CP_6 relativi a due periodi diversi, segue l'accertamento solo da parte dell' – CP_3 ente separato dall' – relativamente all'interno periodo oggetto di causa e, CP_1
poi, illegittimamente – ma non abusando dello strumento processuale – l' ha CP_1 iscritto il credito a ruolo, così emettendo l'avviso di addebito.
.
40. Quanto alle spese di lite si precisa che, nonostante l'accoglimento parziale del ricorso, il presente giudizio è stato trattato alla stregua del giudizio di cognizione a seguito di rito monitorio, per opposizione a decreto ingiuntivo. Nello specifico, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuale (si veda sul punto, Cass. Civ., Sez. Lv.,
01.08.2023, n. 23434).
Allo stesso modo, nel presente giudizio l'illegittimità dell'avviso di addebito con contestuale accertamento del credito comunque dovuto al la parte resistente – seppur di somma inferiore alla quantificazione originariamente chiesta – non comporta per il creditore la soccombenza, neppure parziale o reciproca. Va da sé che la parte soccombente è, dunque, il ricorrente/opponente.
41. Inoltre, va tenuto conto che, prima della riunione, sono state svolte le fasi di studio e di introduttiva. Non si riconosce la maggiorazione ex art. 4 del D.M. n. 55/2014 a seguito di riunione, tenuto conto che la difesa della stessa parte, avente la stessa posizione in entrambi i giudizi instaurati, non ha comportato alcun aggravio dell'attività difensiva, procedendosi con la liquidazione di un compenso unitario.
Pag. 25 di 27 42. Sono nulle le spese nei confronti dell'
[...]
, parte convenuta vittoriosa, rimasta Controparte_3 contumace. Quest'ultima, infatti, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato alcuna spesa al cui rimborso abbia diritto.
43. Le spese di lite, dunque, seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo gli importi minimi previsti dal D.M. del 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore accertato (scaglione da € 520.000 a €
1.000.000).
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 341 2022 00043518
92 000 emesso dall' in data 09.09.2022 e notificato a CP_1 TE
in data 04.10.2022;
➢ accerta e dichiara l'irripetibilità degli sgravi contributivi fruiti prima degli accertamenti effettuati da parte dell' e dell' con i verbali di CP_1 CP_3
accertamento indicati in parte motiva;
➢ rigetta tutte le altre domande;
➢ per l'effetto, condanna parte ricorrente al pagamento delle somme indicate nei conteggi nei verbali di accertamento congiunti oggetto di CP_1 CP_4
causa, nei limiti di quanto accertato in parte motiva;
➢ rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
➢ condanna alla rifusone delle spese di lite in favore di TE
, che liquida in € 7.831,00, oltre spese Controparte_8
generali 15%, CPA e Iva, se dovuta per legge.
➢ compensa le spese tra la parte ricorrente e l' CP_3
Pisa, 24.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Pag. 26 di 27 Salvatore Ferraro
Pag. 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1131/2022 (+ N.R.G. 495/2024, riunita)
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 12.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
P.IVA: ), rappresentata e difesa dagli avvocati Gian TE P.IVA_1
Luca Pinto e Chiara Baracchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio P.IVA_2
e quale mandatario della Controparte_2
rappresentate e difese dagli avvocati Alessandro Funari e
[...]
Massimiliano Minicucci ed elettivamente domiciliati presso il oro studio professionale;
E
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro tempore, contumace; resistenti
OGGETTO: Riconoscimento obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni
Per la parte ricorrente “a) In tesi dichiarare nullo e/o annullare e/o TE
Parte revocare l'avviso di addebito n. 341 2022 00043518 92 000 notificato a da Parte
sede di Pisa in data 4.10.2022 e/o comunque accertare e dichiarare che CP_1
non deve a le somme da esso portate a titolo di contributi, interessi e sanzioni CP_1
ovvero a qualsiasi altro titolo per tutti i motivi esposti in narrativa;
b) accertare e dichiarare il diritto di CFT a fruire dell'esonero/sgravio contributivo cui all'art. 1 commi 118 e ss L. 190/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato dal 01.01.2015 al
31.12.2015 nonché all'esonero/sgravio contributivo biennale di cui all'art. 1 commi da
178 a 180 L. 208/2015 per le assunzioni a tempo indeterminato dal 01.012016 al
31.12.2016; c) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di a richiedere il CP_1
Parte pagamento a dei contributi oggetto dell'esonero/sgravio contributivo triennale di cui all'art. 1 commi 118 e ss L. 190/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato dal
01.01.2015 al 31.12.2015 e di esonero/sgravio contributivo biennale di cui all'art. 1 commi da 178 a 180 L. 208/2015 per le assunzioni a tempo indeterminato dal
01.012016 al 31.12.2016; In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che dovesse essere accertata la sussistenza totale e/o parziale del credito vantato da per contributi di cui all'avviso di addebito oggetto di questo ricorso: d) CP_1 accertare e dichiarare che la fattispecie rientra nell'ipotesi di omissione contributiva e per l'effetto disapplicare e/o annullare le sanzioni determinate ex art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000 e determinare le somme aggiuntive conseguenti all'eventuale violazione accertata secondo il regime più favorevole previsto ex art. 116 comma 8, lett. a) della L. 388/2000; e) accertare e dichiarare l'erroneità dei conteggi di cui al verbale unico di accertamento e notificazione congiunto ed del CP_1 CP_3
28.12.2021 notificato in data 29.12.2021 (doc. 1) e, pertanto, provvedere ad una corretta quantificazione e conseguentemente ridurre l'importo di cui all'avviso di Parte addebito n. 341 2022 00043518 92 000 notificato a da sede di Pisa in data CP_1
Pag. 2 di 27
5.10.2022 nella misura indicata nella relazione del Consulente del Lavoro (doc. 49) ovvero in quella che risulterà di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali e condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” {causa n. 1131/2022 R.G.};
“a) accertare la nullità/illegittimità/annullabilità del verbale unico di accertamento e Parte notificazione congiunto del 28.12.2021 notificato a in data CP_1 CP_4
29.12.2021 – come meglio identificato in atti (doc. 1) - e conseguentemente dichiararlo nullo e/o annullarlo e/o revocarlo con riguardo all'accertamento delle pretese contributive riguardanti la posizione contributiva 6206497875 rivendicate nel predetto verbale;
b) accertare la nullità/illegittimità/annullabilità del verbale unico di accertamento e notificazione congiunto del 20.06.2022 notificato a CP_1 CP_4
Parte in data 22-27.06.2022– come meglio identificato in atti (doc. 48) - e conseguentemente dichiararlo nullo e/o annullarlo e/o revocarlo con riguardo all'accertamento delle pretese contributive riguardanti la posizione contributiva
6206497875 rivendicate nel predetto verbale;
In ogni caso: c) accertare e dichiarare
l'inesistenza degli asseriti crediti vantati da per contributi, sanzioni ed interessi CP_1
di mora di cui al verbale unico di accertamento e notificazione congiunto
del 28.12.2021 notificato a CFT in data 29.12.2021, come meglio CP_1 CP_4
identificato in atti (doc. 1), riguardanti la posizione contributiva 6206497875; d) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente ad per contributi, CP_1
sanzioni ed interessi di mora richiesti con verbale unico di accertamento e notificazione
Parte congiunto del 28.12.2021 notificato a in data 29.12.2021, come CP_1 CP_4
meglio identificato in epigrafe (doc. 1), riguardanti la posizione contributiva
6206497875 nonché con la diffida ad adempiere riferita alla posizione contributiva
Parte 6206497875 (doc. 5) e comunque che nulla è dovuto da ad in relazione al CP_1
predetto verbale con riguardo alle pretese contributive riguardanti la posizione contributiva 6206497875; e) accertare e dichiarare l'inesistenza degli asseriti crediti vantati da per contributi, sanzioni ed interessi di mora di cui al verbale unico CP_1
di accertamento e notificazione congiunto del 20.06.2022 notificato a CP_1 CP_4
Parte in data 22-27.06.2022, come meglio identificato in atti (doc. 48), riguardanti la posizione contributiva 6206497875; f) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
Pag. 3 di 27 ricorrente ad per contributi, sanzioni ed interessi di mora richiesti con verbale CP_1
unico di accertamento e notificazione congiunto del 20.06.2022 CP_1 CP_4
Parte notificato a in data 22 – 27.06.2022, come meglio identificato in atti (doc. 48), riguardanti la posizione contributiva 6206497875 nonché con la diffida ad adempiere riferita alla posizione contributiva 6206497875 (doc. 51) e comunque che nulla è
Parte dovuto da ad in relazione al predetto verbale unico di accertamento e CP_1
notificazione con riguardo alle pretese contributive riguardanti la posizione contributiva 6206497875 g) accertare e dichiarare, con riguardo alle pretese contributive riguardanti i soci e/o lavoratori assicurati sulla posizione contributiva matricola 620649785, l'inesistenza di crediti vantati da a titolo di CP_1 CP_3
premi assicurativi e comunque a qualsiasi altro titolo in relazione agli imponibili contributivi asseritamente omessi di cui al verbale unico di accertamento e notificazione congiunto del 28.12.2021 notificato a CFT in data CP_1 CP_4
29.12.2021, come meglio indicato in atti (doc. 1) e che comunque nulla è dovuto dalla ricorrente ad a titolo di premi assicurativi e/o a qualsiasi altro titolo, con CP_3
riferimento ai soci e/o lavoratori assicurati sulla posizione contributiva matricola
620649785, nel frattempo quantificati e richiesti con verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n. 201700269 del 19.12.2022 notificato a CFT CP_3
in data 19.12.2022 (doc. 72); h) accertare e dichiarare, con riguardo alle pretese contributive riguardanti i soci e/o lavoratori assicurati sulla posizione contributiva matricola 620649785, l'inesistenza di crediti vantati da titolo di CP_1 CP_3
premi assicurativi e comunque a qualsiasi altro titolo in relazione agli imponibili contributivi asseritamente omessi di cui verbale unico di accertamento e notificazione congiunto del 20.06.2022 notificato a CFT a mani in data 22 - CP_1 CP_4
27.06.2022, come meglio indicato in atti (doc. 48) e che comunque nulla è dovuto dalla ricorrente ad a titolo di premi assicurativi e/o a qualsiasi altro titolo, con CP_3
riferimento ai soci e/o lavoratori assicurati sulla posizione contributiva matricola
620649785, nel frattempo quantificati e richiesti con verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n. 201700269 del 19.12.2022 notificato a CFT CP_3
in data 19.12.2022 (doc. 72); j) accertare e dichiarare, con riferimento ai soci e/o lavoratori assicurati sulla posizione contributiva matricola 6206497875, il CP_1
Pag. 4 di 27 diritto di CFT a fruire dell'esonero/sgravio contributivo cui all'art. 1 commi 118 e ss L.
190/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato dal 01.01.2015 al 31.12.2015 nonché all'esonero/sgravio contributivo biennale di cui all'art. 1 commi da 178 a 180 L.
208/2015 per le assunzioni a tempo indeterminato dal 01.012016 al 31.12.2016; k) accertare e dichiarare, con riferimento ai soci e/o lavoratori assicurati sulla posizione contributiva matricola 6206497875, l'inesistenza del diritto di a CP_1 CP_1 richiedere il pagamento a CFT dei contributi oggetto dell'esonero/sgravio contributivo triennale di cui all'art. 1 commi 118 e ss L. 190/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato dal 01.01.2015 al 31.12.2015 e di esonero/sgravio contributivo biennale di cui all'art. 1 commi da 178 a 180 L. 208/2015 per le assunzioni a tempo indeterminato dal 01.012016 al 31.12.2016; In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che dovesse essere accertata la sussistenza totale e/o parziale del credito vantato da per contributi di cui al verbale unico di accertamento e CP_1
notificazione oggetto di questo ricorso: l) accertare e dichiarare, con riguardo alla posizione contributiva 6206497875, che la fattispecie rientra nell'ipotesi di omissione contributiva e per l'effetto disapplicare e/o annullare le sanzioni determinate ex art.
116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000 e determinare le somme aggiuntive conseguenti all'eventuale violazione accertata con riferimento alla posizione contributiva
6206497875 secondo il regime più favorevole previsto ex art. 116 comma 8, lett. a) della L. 388/2000; m) accertare e dichiarare, con riferimento alle pretese contributive riguardanti la posizione contributiva 6206497875 rivendicate nei verbali di accertamento unico e notificazione del 28.12.2021 e del 20.06 2022, l'erroneità dei conteggi di cui ai predetti verbali e, conseguentemente, provvedere ad una corretta Parte quantificazione. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali. insiste in tutte le istanze istruttorie già formulate negli atti di entrambi i giudizi oggi riuniti
(ricorso in opposizione ad avviso di addebito RG 1131/2022 e ricorso in riassunzione
RG 495/2024) a cui integralmente si rinvia {causa n. RG 495/2024}.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1
reiectis:1) rigettare il ricorso di controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni tutte illustrate nel presente atto, e per l'effetto confermare l'avviso
Pag. 5 di 27 d'addebito opposto;
2) dichiarare obbligata parte ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali e delle sanzioni civili nella misura accertata e richiesta dall con l'avviso d'addebito opposto, e/o nella diversa misura che risulterà CP_1
comunque dovuta e di giustizia per le omissioni e inadempienze oggetto di causa, oltre le ulteriori sanzioni civili e gli interessi di mora, maturati e maturandi per legge sino al giorno del saldo, con condanna al relativo pagamento;
3) dichiarare – in ogni caso -
l'improponibilità/inammissibilità della domanda di riduzione delle somme aggiuntive in assenza di preventiva istanza amministrativa e comunque rigettarla non sussistendone i presupposti e/o per mancato assolvimento del relativo onere probatorio;
4) con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa, contrariis reiectis: 1) respingere il ricorso avversario e le relative domande perché infondate;
2) confermare in ogni caso gli addebiti non contestati, come precisato in narrativa, oltre accessori maturati e maturandi ex lege sino al giorno dell'effettivo saldo, con condanna al relativo pagamento;
3) dichiarare, in ogni caso, obbligata parte ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali e delle sanzioni civili nella misura accertata e richiesta dall e/o nella diversa misura che risulterà comunque dovuta e di CP_1
giustizia per le omissioni e inadempienze oggetto di causa, oltre le ulteriori sanzioni civili e gli interessi di mora, maturati e maturandi per legge sino al giorno del saldo, con condanna al relativo pagamento;
4) dichiarare - in ogni caso - l'inammissibilità della domanda di riduzione delle somme aggiuntive in assenza di preventiva istanza amministrativa e comunque rigettarla, non sussistendone i presupposti e/o per mancato assolvimento del relativo onere probatorio;
5) con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
“Insiste nelle istanze istruttorie e nelle conclusioni formulate nell'interesse dell' CP_1
in ciascuna delle cause riunite, nelle rispettive memorie di costituzione e difesa (pagg.
35-38 della memoria di costituzione nel giudizio n. 1131/22 R.G. e pagg. 101-103 della memoria di costituzione nel giudizio n. 495/24 R.G.)”.
Per la parte resistente contumace CP_3
Pag. 6 di 27
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 09.11.2022, chiedeva Parte_2
l'annullamento o la revoca dell'avviso di addebito n. 341 2022 00043518 92 000, emesso dalla convenuta – sede di Pisa, notificata a mezzo PEC in data CP_1
04.10.2022, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di €
914.779,57 a titolo di contributi, sanzioni e interessi asseritamente dovuti con riferimento al periodo 2/2017 – 12/2017 e di cui al verbale unico di accertamento e notificazione 2021005193 prot. 3000.28/12/2021.00838156 del CP_1 CP_1
28.12.2021, notificato il 29.12.2021. La ricorrente chiedeva, altresì, l'accertamento del diritto a fruire dell'esonero e/ o sgravio contributivo di cui all'art. 1, commi 118
e s.s. l. 190/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato dal 01.01.2015 al
31.12.2015 e di esonero/sgravio contributivo biennale di cui all'art. 1 commi da 178
a 180 L. 208/2015 per le assunzioni a tempo indeterminato dal 01.01.2016 al
31.12.2016 e, conseguentemente, chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di di chiedere la ripetizione delle somme già percepite a tale titolo. CP_1
2. In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare che la fattispecie de quo rientrava nell'ipotesi di omissione contributiva e, per l'effetto, domandava di disapplicare o annullare le sanzioni determinate come evasione fiscale;
infine, sempre in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare l'erroneità dei conteggi di cui al verbale unico di accertamento e notificazione impugnato e provvedere a una corretta quantificazione.
3. In particolare, la cooperativa ricorrente spiegava che l'avviso di addebito opposto
(n. 341 2022 00043518 92 000, emesso da – sede Pisa e notificato in data CP_1
04.10.2022) si fondava sulle risultanze ispettive di cui al Verbale Unico di
Accertamento e notificazione congiunto sedi verbalizzanti di CP_5 CP_6
Firenze del 28.12.2021 Riferimenti prot. 21300-2017-00269 cliente CP_3
n. 3600118 Riferimenti matr. 3006520785 Verbale CP_3 CP_1 CP_1
Unico n. 2020006981/DDL Prot. inf. (D.P.R. 445/2000):
000.28/12/2021.0838203 matr. 6206497875 Verbale Unico n. CP_1 CP_1
Pag. 7 di 27 2021005193/DDL Prot. inf. (D.P.R. 445/2000): .3000.28/12/2021.0838156 CP_1
notificato alla Società a mezzo PEC in data 29.12.2021. Riferiva che la società CP_ possedeva due matricole identificative la matricola n. 3006520785 inquadrata con il codice CSC11505 (settore industria) facente capo alla sede di CP_1
Firenze, mentre la matricola n. 6206497875 inquadrata con il codice CSC 70708
(settore terziario) che fa capo alla sede di Pisa. CP_1
4. Ciò premesso, la ricorrente esponeva di aver già impugnato in precedenza i verbali di accertamento su cui si fonda la pretesa del presente giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro, causa iscritta al n. R.G. 1111/2022, alla quale erano state riunite le cause n. R.G. 2127/2022 e 315/2023. Per tale ragione, deduceva l'invalidità dell'avviso di addebito opposto ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs.
46/1999, atteso che la pendenza del giudizio vertente sul medesimo credito contributivo impedisce all'ente impositore di instaurare un ulteriore giudizio separato relativo alla medesima pretesa e, dunque, di iscrivere a ruolo il medesimo credito. Inoltre, proprio per la pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze
– Sezione Lavoro, chiedeva in attesa della definizione la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
5. Nel merito, parte ricorrente deduceva come gravi sull' l'onere di provare CP_1
l'esistenza del diritto azionato, nonché dell'illegittima intenzione del datore di compensare i lavoratori mediante le indennità contestate, sostituendo la retribuzione e la contribuzione dovuta. In ogni caso, contestava la ricostruzione effettuata dagli ispettori nel verbale di accertamento, rilevando come nessuna omissione o evasione contributiva fosse stata attuata da parte della stessa, che aveva operato in buona fede e veniva sanzionata erroneamente a titolo di evasione e interessi di mora. Più precisamente, spiegava di avere legittimamente operato negli anni 2017 e 2018 oggetto di accertamento, periodo nel quale era stato approvato lo Stato di Crisi con delibera del 03.03.2917 dall'assemblea dei soci della cooperativa, al fine di garantire un riequilibrio economico – finanziario funzionale al risanamento e al rilancio dell'impresa, mediante una compartecipazione dei soci alla soluzione della crisi. I soci, dunque, avevano rinunciato: a una quota della retribuzione mediante riduzione di paga base e contingenza ad un importo pari a € 1.000,00 adeguata in percentuale
Pag. 8 di 27 per i soci con contratti part time;
alla corresponsione della tredicesima e quattordicesima;
al 50% delle ore derivanti da ROL, permessi e festività soppresse;
al 90% del compenso derivante dalle prestazioni di lavoro straordinario. Veniva così modificata l'organizzazione aziendale, nel senso che il lavoro non sarebbe stato più individuato con il singolo magazzino, ma sarebbe stato sostituito con l'individuazione di aree geografiche. Con accordo sindacale di secondo livello – regolarmente depositato presso l' di Firenze - Controparte_7
sottoscritto dalla Cooperativa e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dalle RSA aziendali, veniva dunque determinato un corrispettivo per il trasfertista, riconoscendo la spettanza di un'indennità fissa mensile rapportata al livello di inquadramento;
mentre per i soci inquadrati con rapporto part time,
l'indennità veniva calcolata in percentuale sulle ore definite dal contratto individuale. Veniva, altresì, prevista l'indennità sostitutiva di mensa non superiore ad € 5,29 per ogni giornata lavorativa, che per natura non va assoggettata agli oneri fiscali e previdenziali. Inoltre, per tale periodo, la cooperativa aveva quantificato l'obbligazione contributiva sulla base dell'imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all'art. 1, comma 2, D.L. 338/1989. I soci lavoratori interessati dalla nuova organizzazione aziendale, come regolamentata dall'accordo sindacale del 08.03.2017, venivano informati della nuova organizzazione mediante assemblee itineranti presso i vari magazzini e venivano informati anche della nuova fascia geografica di appartenenza;
mentre, per i nuovi assunti veniva direttamente indicato nel contratto di assunzione l'area geografica di assegnazione. La gestione di tale flessibilità geografica - riferiva la ricorrente - era stata affidata a un ufficio denominato “flussi di personale”, che aveva lo scopo di spostare gli addetti da un magazzino all'altro in base alle esigenze quotidiane.
6. La ricorrente, poi, deduceva l'irripetibilità di tutti gli sgravi contributivi goduti dalla società per assenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1175 e 1176, a cui la fruizione è subordinata. Rilevava, infatti, che l'irregolarità contributiva da cui dipende l'emissione del DURC negativo ha come unica conseguenza l'impossibilità
Pag. 9 di 27 per l'azienda di continuare a fruire degli sgravi contributivi futuri, ma non ha effetto retroattivo sui benefici normativi e contributivi già concessi e fruiti.
7. In ogni caso, contestava integralmente le somme richieste, rilevando: a) la non chiarezza dei calcoli effettuati dagli ispettori nel verbale impugnato;
b)
l'infondatezza del recupero dell'imponibile contributivo di euro 895,81 calcolato per il personale facchino;
c) il non assoggettamento agli oneri fiscali e previdenziali dell'indennità di mensa. In subordine, riteneva che la propria condotta dovesse essere connessa all'omissione contributiva e non all'evasione contributiva.
8. Infine, parte ricorrente chiedeva la condanna della resistente ai sensi dell'art. 96
c.p.c. per responsabilità aggravata per abuso del diritto attuato mediante frazionamento della pretesa, atteso che al verbale unico di accertamento e notificazione congiunto e è seguito altro verbale di accertamento CP_1 CP_3
congiunto.
9. In data 13.01.2023 si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_8 Controparte_2
, che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
[...]
10. In particolare, quanto alla domanda di invalidità dell'avviso di addebito, parte resistente riferiva di non essere a conoscenza della pendenza del giudizio, posto che l'avviso opposto è stato emesso in data 09.09.2022, ossia anteriormente alle notifiche del ricorso per accertamento negativo proposto dinanzi al Tribunale di
Firenze, avvenute in data 23.09.2022 e 26.09.2022. Contestava l'infondatezza della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., trattandosi di una fase stragiudiziale all'interno di una procedura amministrativa e non di una condotta processuale valutabile sotto il profilo del dolo o della colpa.
11. Nel merito, esponeva che, nel verbale di accertamento gli ispettori avevano contestato irregolarità relative all'erogazione ai dipendenti di retribuzioni inferiori ai livelli contrattuali stabiliti e l'indebita erogazione di somme esenti da contribuzione a titolo di indennità di trasfertismo, di indennità di mensa e di rimborsi spese;
in conseguenza di tali irregolarità, gli ispettori avevano revocato le autorizzazioni alla fruizione di benefici contributivi di cui alle leggi 190/2014 e 208/2015, come disposto dai commi 1175 e 1176 dell'art. 1 della legge 296/2006, limitatamente ai
Pag. 10 di 27 soci e ai mesi interessati agli addebiti contributivi. Riferiva che la ricorrente aveva presentato ricorso amministrativo per l'annullamento del predetto verbale e che era stato respinto.
12. Nel dettaglio, si riferiva che gli ispettori avevano rilevato che la ricorrente, durante lo stato di crisi, avesse violato il principio del cd. minimo contrattuale, la cui norma di riferimento l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 09.10.1989 n. 338, convertito con modificazioni in legge 07.12.1989 n. 389, prescrive che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
13. Riteneva parte resistente che la cooperativa avesse messo in atto un sistema per riequilibrare la mancata retribuzione dei soci lavoratori, stipulando in data
08.03.2017 un accordo sindacale che ha previsto, in virtù di una presunta riorganizzazione, la creazione di macro aree di lavoro all'interno delle quali poter spostare i lavoratori con conseguente erogazione a tutti i soci, sulla base del livello retributivo contrattuale, di una indennità di trasfertismo, senza che ricorressero le condizioni di cui all'art. 7 quinquies del d.l. 193/2016, conv. con mod. dalla l.
225/2016. Sul punto, parte resistente citava la sentenza n. 1010/2019 pubblicata dal
Tribunale di Firenze, inerente alla causa promossa da un socio lavoratore della CFT, in materia retributiva e contributiva, che prendendo in esame l'accordo sindacale del
08.03.2017, ha concluso ritenendo che manca il requisito di cui al punto b) dell'art. 7 quinquies citato, ossia “lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità”. Tale requisito – secondo il Tribunale di Firenze – era incompatibile con il pattuito obbligo di preavviso dello spostamento e con la clausola finale contenuta nell'accordo stesso “le parti concordano che, per tutta la durata del presente accordo, si attiverà un percorso di verifica della congruità degli spostamenti e dell'effettiva rotazione del personale impiegato”. Parte resistente, inoltre, riferiva che per il personale viaggiante era già in essere accordo sindacale
Pag. 11 di 27 del 16.02.2010 il quale stabiliva che fossero erogati tre importi per l'attività svolta con orario discontinuo e a titolo di indennità di trasferta: due esclusi dall'imponibile contributivo, esposti sotto le voci “Trasferta Trasporto Esente” e “Forfettizzazione quota esente” ed uno assoggettato a contribuzione, esposto sotto la voce
“Forfettizzazione quota soggetta”, mentre nel nuovo accordo l'indennità di trasfertismo è stata esposta sotto le voci “Forfettizzazione quota esente” e
“Forfettizzazione quota soggetta”, in aggiunta alle somme già erogate in base all'accordo precedente. Quanto all'indennità sostitutiva di mensa e al rimborso spese, osservava che si trattava di somme mai corrisposte prima ai lavoratori e che sia stato un mero espediente per abbattere il costo per oneri sociali.
14. Secondo parte resistente, la società aveva commesso evasione contributiva e, pertanto, era tenuta al pagamento delle sanzioni irrogate, oltre gli interessi di mora.
15. Dunque, rilevava come l'irregolarità contributiva legittimasse lo stesso ente previdenziale al recupero di tutti gli sgravi riconosciuti e non dovuti, stante l'onere del ricorrente di provare la sussistenza dei requisiti prescritti e, dunque, il proprio diritto alla fruizione.
16. Infine, riferiva che la contribuzione previdenziale, così come il sistema sanzionatorio, sono fissati, sia per l'an che per il quantum, direttamente dalla legge;
mente nel verbale e nella successiva quantificazione della pretesa contributiva sono indicati gli importi dei contributi obbligatori per i quali non è stato effettuato il versamento con le relative sanzioni civili calcolate secondo legge. Pertanto, chiedeva di obbligare la parte ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali e delle sanzioni civili nella misura già accertata dall' con l'avviso di addebito CP_1
opposto, oltre ulteriori sanzioni e interessi di mora. Chiedeva, inoltre, di dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda di riduzione dele somme aggiuntive in assenza di preventiva istanza amministrativa.
17. Stante la connessione oggettiva e soggettiva tra la presente causa e la causa iscritta al n. R.G. 495/2024, con ordinanza del 05.08.2024, rilevata la sussistenza di questioni pregiudiziali e identiche, è stata disposta d'ufficio la riunione di detto fascicolo al presente.
Pag. 12 di 27 18. La causa riunita trae origine dal ricorso introduttivo, depositato in data 12.03.2024 da a seguito di riassunzione del giudizio, proveniente dal Parte_2
Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro, che nella causa n. R.G. 1111/2022, dichiarava la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Pisa. A quel giudizio, venivano a sua volta riunite le cause n. R.G. 2127/2022 e 315/2023, pendenti dinnanzi al Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro.
19. Nel giudizio riassunto dinnanzi a questo Tribunale e ivi riunito, la società ricorrente chiedeva l'accertamento negativo di debiti contributivi e relative sanzioni e interessi di mora di cui al verbale unico di accertamento e notificazione congiunto del 28.12.2021 con riferimento al periodo di accertamento CP_1 CP_4
2/2017- 12/2017 e di quelli di cui al verbale unico di accertamento e notificazione congiunto del 20.06.2022 con riferimento al periodo di CP_9 CP_6
accertamento 2/2018 – 12/2018. Chiedeva, altresì, l'accertamento negativo del verbale unico di accertamento e notificazione n. 201700269 del 19.12.2022, relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2018, con cui contestava a CTF asserite CP_3
evasioni già descritte nel verbale di accertamento congiunto menzionati.
20. La cooperativa ribadiva di aver, durante lo stato di crisi, correttamente calcolato la contribuzione dovuta ai soci lavoratori sulla base dell'imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all'art. 1, comma 2, D.L. 338/897. Quanto all'indennità di trasfertismo, rilevava il mutamento della prestazione lavorativa dopo l'accordo sindacale e riteneva dovesse essere la parte resistente a provare l'assenza dei requisiti di legge in relazione a tutti i lavoratori per cui ha recuperato la contribuzione. Con riferimento all'indennità sostitutiva di mensa, invece, riteneva illegittima la sua corresponsione e infondato l'assunto degli enti, secondo cui tale indennità sarebbe servita a compensare i lavoratori della perdita della retribuzione.
Deduceva l'irripetibilità degli sgravi contributivi già beneficiati, ma solo di quelli futuri. Aggiungeva che la propria condotta non configurasse un'evasione contributiva e, pertanto, non erano dovute le sanzioni irrogate e gli interessi di mora richiesti dagli enti previdenziali. In ogni caso, riteneva che la propria condotta – qualora non fossero accolte le precedenti deduzioni – dovesse essere ricondotta
Pag. 13 di 27 nell'omissione contributiva. Anche in questo caso contestava i conteggi effettuati dagli enti previdenziali e, inoltre, rilevava una condotta abusiva del diritto da parte degli stessi. Pertanto, chiedeva la condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata. Infine, deduceva fosse onere della resistente dimostrare la sussistenza di tali crediti contributivi.
21. Si costituiva in giudizio l' , in data 02.12.2024, che contestava le pretese della CP_1
cooperativa, ribadendo quanto già accertato nei verbali di accertamento contestati e nella memoria difensiva depositata nel fascicolo principale.
22. Nonostante il perfezionamento della notifica in riassunzione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si costituiva nel giudizio riunito e, Controparte_3
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
23. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 12.12.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa sulla base della documentazione prodotta dalle parti e con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
24. Il ricorso è parzialmente fondato e in parte deve essere accolto.
25. Preliminarmente, in merito all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 46/1999 (“se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”) si è già espressa la Corte di
Cassazione che ha pronunciato il principio generale secondo cui “l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma
3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, ordinanza del 19.10.2019, n. 26339; 01.03.2016, n. 4032; ma anche 09.04.2014, n.
8379).
Pag. 14 di 27 Per tale ragione è infondata l'eccezione dell' che sostiene di aver formato CP_1
l'avviso di addebito in data 09.09.2022, ossia in un momento precedente alle notifiche del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza del giudizio già pendente, iscritto al n.r.g. 1111/2022 Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro
(avvenute in data 23.09.2022 e del 26.09.2022).
Va, dunque, dichiarata l'illegittimità della pretesa azionata con l'avviso di addebito impugnato.
26. Orbene, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice è investito dei potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo, o come in questo caso l'avviso di addebito, sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza
16/12/2021, n. 40416; sul punto anche Cass. Civ., Sez. Lav., 01.03.2016, n. 4032).
27. Venendo al merito della causa, va premesso che i verbali ispettivi hanno valore probatorio precostituito in ordine alla provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti e ai fatti che quest'ultimo attesta, che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti. Trovano il loro limite nella prova contraria. Mentre, le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, pur non godendo della fede privilegiata, formano oggetti di prova liberamente valutabile dal giudice. Inoltre, le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori sono sufficienti da sole a provare l'illecito nel caso in cui vengano confermate in sede giudiziale.
28. Procedendo in ordine alle doglianze di parte ricorrente, si osserva che i giudici di legittimità hanno più volte chiarito che le disposizioni sull'imponibile previdenziale
Pag. 15 di 27 di cui all'art. 12 l. 153/1969 e quelle sul minimale contributivo di cui all'art. 1 d.l.
338/1989 operano su piani diversi, determinandosi con la prima quali voci della retribuzione erogata che devono essere sottoposte a contribuzione (ossia entrano nella base imponibile a cui si applica l'aliquota oppure sono esenti), e prescrivendosi con la seconda che, qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore, la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non può essere inferiore a un certo ammontare che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva. Dal computo del minimale contributivo devono essere escluse le somme corrisposte a titolo di retribuzione indiretta, altrimenti verrebbe eluso l'obbligo di commisurare l'imponibile alla retribuzione oraria e giornaliera prevista dal contratto collettivo
(più recentemente, Cass. Civ, Sez. Lav., 08.06.2023 n. 16238).
La regola del cd. minimale contributivo, secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui lavoratori sono equiparati ai lavoratori ai fini previdenziali anche nel caso in cui deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria ai sensi della l42/2001 e, pertanto, la contribuzione previdenziale deve essere rapportata ai limiti di cui all'art. 1, d.l. 338/1989, conv. con l. 389/1989 e non ai minori importi concretamente erogati (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza del 26.04.2023, n. 10960).
Il rapporto contributivo è, infatti, autonomo rispetto alle obbligazioni di carattere retributivo e, pertanto, eventuali forme di apporto straordinario a carico del socio lavoratore, nel corso della crisi della cooperativa, non devono incidere sull'integrale tutela della sua posizione previdenziale.
Osservando il dato normativo, va rilevato che l'art. 3, comma 1, l. 142/2001, nel prevedere che il trattamento economico del socio lavoratore dipendente da cooperativa debba essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ne stabilisce la misura minima che non può essere inferiore ai minimi previsti per
Pag. 16 di 27 prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine. Tuttavia, il successivo art. 6, disciplinando il regolamento interno delle società cooperative, prevede alla lett. “d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
” e alla lett. “e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie”. Al comma 2,
l'articolo aggiunge che “salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'articolo 3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.”
A tal proposito, i giudici di legittimità, in altre pronunce, hanno ritenuto possibile una deroga in peius sul trattamento economico previdenziale – e, dunque, del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva – nei casi in cui la controprestazione non sia stata resa per assenza del lavoratore o sospensione concordata, da provarsi da parte del datore di lavoro (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza del 08.06.2023, n. 16260) e nei casi in cui la deliberazione del “piano di crisi aziendale” contenga elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare: a)
l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge;
b) la temporaneità dello stato di crisi aziendale; c) uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame (si veda, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza del
26.04.2023, n. 10960; ma anche12.11.2020, m. 2531; 18.07.2018 n. 19096). Solo per l'eccezionalità e la temporaneità del piano di crisi aziendale deliberato, è consentito il superamento della regola generale del minimale contributivo (in tal senso, anche Messaggio I.N.P.S. del 08.06.2022, n. 2350).
Pag. 17 di 27 29. Orbene, il piano di crisi è uno strumento endosocietario da prevedersi nel regolamento interno che assume una natura eccezionale a fronte di un'oggettiva e riconoscibile situazione di crisi, alla quale non si può porre rimedio in altro modo proprio per la presenza dei tre elementi suindicati. Nel caso di specie, tuttavia, il piano di crisi è stato adottato con delibera dei soci della cooperativa, a seguito di assemblea del 03.03.2017, e risulta essere privo degli elementi necessari. Infatti, pur essendo riportate le informazioni e i dati posti alla base della situazione di gravità affrontata dalla cooperativa – che dovrebbero configurare la cd. “effettività” dello stato di crisi -, non appare sussistere il carattere della temporaneità: non viene apposto alcun termine finale allo stato di crisi, né tantomeno vengono indicati elementi idonei a definire la temporaneità dello stato deliberato. Inoltre, non risulta sussistere lo stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi deliberati: non vengono riportate indicazioni che rendono necessaria e inevitabile l'adozione da parte dell'assemblea delle misure inerenti il trattamento economico dei lavoratori per far fronte allo stato di crisi dell'azienda, in luogo di interventi alternativi che non gravino direttamente sui soci lavoratori (all. 28 di parte ricorrente).
Non è rilevante – quanto concerne il carattere della temporaneità – quanto dedotto dalla ricorrente, la quale asserisce che il carattere temporaneo sia da rilevare nella concreta durata sino all'anno 2018 dello stato di crisi, in quanto la temporaneità è un requisito che viene richiesto ab origine. Giova sottolineare che sono nulle le delibere societarie contrassegnate dalla mancanza dell'apposizione di un limite temporale, in quanto derogano ai principi vigenti in tema di trattamento economico spettante al socio lavoratore.
30. Ne consegue che la ha operato illegittimamente, violando i principi Parte_3
suindicati, e la clausola relativa alla riduzione del trattamento economico minimo previsto, che incide sulla tutela della posizione previdenziale, va dichiarata nulla.
31. Relativamente alla contestata indennità di trasfertismo, si osserva che questa viene riconosciuta quando lo spostamento dalla sede di lavoro rappresenta un
Pag. 18 di 27 cambiamento stabile e non temporaneo del luogo di lavoro contrattualmente stabilito. In particolare, l'art. 7 quinquies del d.l. 193/2016, conv. con mod. dalla l.
225/2016, a titolo d'interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti, ha previsto che l'art. 51, comma 6,
TUIR debba essere interpretato “nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si
è svolta.”. Al comma 2, precisa il caso contrario, ossia che “ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non
è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.” Ne deriva che, ogni qualvolta la concreta fattispecie manchi di uno dei presupposti previsti dal citato articolo, non può trovare applicazione la disciplina in tema di trasfertismo.
32. Nel caso di specie, dall'accordo sindacale del 08.03.2017 si evince che la cooperativa ha inteso modificare l'organizzazione del lavoro, prevedendo quale luogo di lavoro di ciascun socio non più il singolo magazzino, ma un'area geografica all'interno della quale svolgere la propria mansione. Inquadrando così la fattispecie nel fenomeno del trasfertismo, la cooperativa ha erogato in favore di tutti i soci, indistintamente dalla mansione svolta, la relativa indennità mensile, proporzionando l'indennità per i lavoratori part time in percentuale alle ore di lavoro prevista dal contratto di lavoro individuale. La datrice di lavoro, tuttavia, non ha fornito la necessaria documentazione giustificativa dell'applicazione delle indennità di trasfertismo a tutti i lavoratori coinvolti nell'accordo sindacale citato: nonostante l'asserita nuova organizzazione del lavoro, non è emerso che tutti i lavoratori – dal
Pag. 19 di 27 2017 al 2019 – svolgessero mansioni per le quali venivano sottoposti a continui spostamenti fuori dal comune.
I fatti accertati dagli ispettori – in assenza di indicazioni specifiche di prova contraria che giustifichino le liberalità erogate in favore dei lavoratori – sono confermate dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori che hanno dichiarato di non aver subito alcuna modifica concreta alla prestazione lavorativa svolta all'interno della realtà della cooperativa e hanno confermato di effettuare mansioni per le quali non è necessario e intrinseco il continuo spostamento – eccetto chi adibito ai vari appalti, di cui non viene specificata la durata né la contestualità tra un appalto e l'altro, tale da dimostrare la variabilità naturale dei luoghi (all. 7, dichiarazioni dei soci lavoratori).
Non sussiste, pertanto, il requisito di cui alla lett. b) indiato dall'art. 7 quinquies citato, ossia “lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità”, così risultando illegittima l'applicazione dell'indennità di trasfertismo.
33. Quanto all'indennità di mensa, non sono emersi elementi di prova al diritto all'indennità sostitutiva di mensa del lavoratore Rappresenta, invece, un elemento rilevante e sospetto che l'indennità sostitutiva di mensa sia stata erogata soltanto nel periodo di stato di crisi (all. 7 di parte resistente).
34. Quanto, invece, ai rimborsi spese dichiarati, i lavoratori hanno riferito di aver ricevuto rimborsi per spese sostenute in quanto “personale non viaggiante” né emerge documentazione che provi tali spese. Non è stato soddisfatto l'onere probatorio, gravante sul datore di lavoro che invochi l'esclusione dall'imponibile contributivo, delle erogazioni in favore dei lavoratori a titolo di rimborsi chilometrici (Cass. Civ., Sez. Lav., 22.06.2018, 16579),
35. A fronte, dunque, di assenza di prova contraria – in quanto non è sufficiente, per le motivazioni già esposte, la mera deliberazione del “piano di crisi” - i fatti accertati dagli ispettori sono ritenuti pacifici.
Pag. 20 di 27
36. Proseguendo nel merito della causa, con verbale unico di accertamento e notificazione gli enti convenuti, sul presupposto che non sussistevano le condizioni di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176, l. 296/2006, hanno chiesto la ripetizione degli Part sgravi contributivi fruiti da nel periodo oggetto di contestazione.
Sul punto, si osserva che l'art.1 comma 1175, ratione temporis dispone che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Successivamente il d.l.
34/2014, conv. con l. 78/2014, ha disciplinato le modalità di verifica, di rilascio e di diniego del Durc stabilendo all'art. 4 che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell' dell' e, per le CP_1 CP_3 imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle
Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2”.
L'art. 1, comma 1175, va interpretato restrittivamente nel senso che l'irregolarità contributiva, da cui dipende l'emissione del Durc negativo, ha come unica conseguenza l'impossibilità per l'azienda di continuare a fruire per il futuro degli sgravi contributivi. La legge, infatti, non legittima il recupero di sgravi fruiti prima ancora dell'accertamento dell'irregolarità. A favore di tale interpretazione depone il tenore letterale della norma che richiede, a una certa data, il possesso dell'attestazione della regolarità contributiva che costituisce il presupposto per la concessione del beneficio. Anche l'art. 4 del D.M. 30.01.2015 relativo alla
Pag. 21 di 27 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva” fornisce delle indicazioni utili a confermare che è illegittimo richiedere gli sgravi fruiti prima dell'accertamento: la norma, infatti, disciplina le modalità con cui il contribuente può sanare l'accertata irregolarità e solo in caso di mancata sanatoria consegue la comunicazione al soggetto interessato dell'irregolarità contributiva con l'indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità (“1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l' e le Casse edili trasmettono tramite CP_1 CP_3
PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il
Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito
e delle cause di irregolarità”). Dunque, solo all'esito di tale procedimento, nell'ambito del quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità,
l potrà, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, disconoscere, per il CP_1
futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti,
a godere, non potendo, invece, disconoscere i benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano condotto al diniego di rilascio del Durc ovvero all'attivazione di un procedimento come quello citato dall'art. 4 de D.M. citato (Corte d'Appello di Roma, 20.02.2023, n. 5710; Tribunale di Roma,
09.09.2021, m. 3636).
Ne consegue che il Durc negativo impedisce alle aziende di fruire delle agevolazioni contributive future e, dunque, non legittima – e non ha legittimato nel caso di specie
Pag. 22 di 27 – il recupero degli sgravi contribuiti fruiti prima dell'accertamento. Tali somme precedenti, infatti, sono irripetibili.
37. Il ricorrente contesta che la propria condotta debba essere ricondotta all'ipotesi di evasione contributiva, come valutato in sede di accertamento, né tantomeno all'ipotesi di omissione contributiva. In subordine, parte ricorrente afferma di aver ritenuto la propria condotta conforme sia alla normativa di legge, sia alla contrattazione collettiva e di aver effettuato le dovute registrazioni e provveduto ad effettuare i versamenti dei contributi, durante lo stato di crisi, con totale buona fede.
Va rammentato che la differenza di contributi dovuti a seguito di accertamento comporta omissione contributiva allorquando si accerti il solo mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie. In tal caso, la sopravvenuta debenza di un ulteriore obbligo contributivo derivante da accertamento amministrativo, configura una mera omissione contributiva. Diversamente, la fattispecie dell'evasione ricorre ogni qualvolta le dovute registrazioni o denunce contributive mensili siano state del tutto omesse o occultate dal datore di lavoro ovvero non siano conformi al vero.
Alla luce di ciò, correttamente hanno valutato gli ispettori in fase di accertamento riconducendo la fattispecie all'evasione contributiva, rilevato che la cooperativa ricorrente ha illegittimamente ridotto con lo stato di crisi la contribuzione dei lavoratori, oltrepassando il limite minimo dalla contrattazione collettiva imposta, nonché sia venuto meno ai propri oneri di spesa contributiva, prevedendo l'indennità di trasfertismo senza che vi sia attinenza con la mansione concreta svolta dai lavoratori e così anche con l'indennità sostitutiva di mensa e i rimborsi spese.
Ed invero, la legge 88/2000 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2011), all'art. 116 rubricato
“Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare”, comma 8, lett. b), viene previsto che “b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile,
Pag. 23 di 27 in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.”
Dunque, appare corretta la conclusione degli ispettori, secondo i quali rientra in tale fattispecie il caso analizzato nel quale rileva la finalità evasiva del datore, intenzionato a non voler versare i contributi – a fronte di una situazione finanziari delicata, che tuttavia non spiega esplicitamente l'adozione di un piano di crisi. Va, così, applicata la relativa sanzione, oltre gli interessi di mora.
38. Sul quantum, parte ricorrente non ha specificatamente contestato i conteggi effettuati dalla parte resistente, in quanto si è limitata alla contestazione sulla base di documentazione prodotta (all. 49 di parte ricorrente), redatta dal consulente del lavoro, dott. limitatamente al calcolo della contribuzione minima e Persona_1 dell'indennità di trasfertismo e sostitutiva di mensa. Indicazioni non sufficienti neppure per poter ammettere la consulenza tecnica, chiesta in via istruttoria, che sarebbe in tal senso meramente esplorativa.
Sulla base delle precedenti considerazioni, si conferma quanto chiesto dagli enti previdenziali, oltre gli interessi di mora calcolati dal dovuto al saldo, ordinando l'espunzione delle voci relative alla ripetizione di tutti gli sgravi contributivi fruiti prima dell'avvenuto accertamento delle irregolarità.
39. Quanto alla condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver l'ente impositore abusato del diritto, frazionando la propria pretesa, si precisa che in presenza di crediti scaturenti dal medesimo rapporto obbligatorio, ma che
Pag. 24 di 27 vengono ad esistenza e divengono esigibili in momenti differenti, ben può chiedersi una tutela processuale frazionata. In tali casi, come quello di specie, il creditore può agire in momenti diversi, introducendo di volta in volta azioni giudiziarie preordinate al riconoscimento del credito divenuto esigibile al momento dell'avvio di ogni singola azione (Cass. Civ., Sez. VI.3, ordinanza del 27.04.2021, n. 25413).
Ed invero, a seguito di due verbali di accertamento congiunti CP_9 CP_6 relativi a due periodi diversi, segue l'accertamento solo da parte dell' – CP_3 ente separato dall' – relativamente all'interno periodo oggetto di causa e, CP_1
poi, illegittimamente – ma non abusando dello strumento processuale – l' ha CP_1 iscritto il credito a ruolo, così emettendo l'avviso di addebito.
.
40. Quanto alle spese di lite si precisa che, nonostante l'accoglimento parziale del ricorso, il presente giudizio è stato trattato alla stregua del giudizio di cognizione a seguito di rito monitorio, per opposizione a decreto ingiuntivo. Nello specifico, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuale (si veda sul punto, Cass. Civ., Sez. Lv.,
01.08.2023, n. 23434).
Allo stesso modo, nel presente giudizio l'illegittimità dell'avviso di addebito con contestuale accertamento del credito comunque dovuto al la parte resistente – seppur di somma inferiore alla quantificazione originariamente chiesta – non comporta per il creditore la soccombenza, neppure parziale o reciproca. Va da sé che la parte soccombente è, dunque, il ricorrente/opponente.
41. Inoltre, va tenuto conto che, prima della riunione, sono state svolte le fasi di studio e di introduttiva. Non si riconosce la maggiorazione ex art. 4 del D.M. n. 55/2014 a seguito di riunione, tenuto conto che la difesa della stessa parte, avente la stessa posizione in entrambi i giudizi instaurati, non ha comportato alcun aggravio dell'attività difensiva, procedendosi con la liquidazione di un compenso unitario.
Pag. 25 di 27 42. Sono nulle le spese nei confronti dell'
[...]
, parte convenuta vittoriosa, rimasta Controparte_3 contumace. Quest'ultima, infatti, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato alcuna spesa al cui rimborso abbia diritto.
43. Le spese di lite, dunque, seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo gli importi minimi previsti dal D.M. del 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore accertato (scaglione da € 520.000 a €
1.000.000).
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 341 2022 00043518
92 000 emesso dall' in data 09.09.2022 e notificato a CP_1 TE
in data 04.10.2022;
➢ accerta e dichiara l'irripetibilità degli sgravi contributivi fruiti prima degli accertamenti effettuati da parte dell' e dell' con i verbali di CP_1 CP_3
accertamento indicati in parte motiva;
➢ rigetta tutte le altre domande;
➢ per l'effetto, condanna parte ricorrente al pagamento delle somme indicate nei conteggi nei verbali di accertamento congiunti oggetto di CP_1 CP_4
causa, nei limiti di quanto accertato in parte motiva;
➢ rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
➢ condanna alla rifusone delle spese di lite in favore di TE
, che liquida in € 7.831,00, oltre spese Controparte_8
generali 15%, CPA e Iva, se dovuta per legge.
➢ compensa le spese tra la parte ricorrente e l' CP_3
Pisa, 24.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Pag. 26 di 27 Salvatore Ferraro
Pag. 27 di 27