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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/02/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5769 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. ORLANDO MARIA e presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. VENTRONE GUGLIELMO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e
Avv. TURNATURI STEFANIA, quale curatore speciale della minore NA
C.F._3
CURATORE SPECIALE DELLA MINORE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 18/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13/07/2021 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente in VICO EQUENSE (NA) in data 01/07/2016 e che dal matrimonio era nata una figlia,
in data 03/11/2012, rilevava che la prosecuzione della vita matrimoniale NA
era divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge. Pertanto, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare (di proprietà del resistente), la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre, la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno di € 1.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno di € 800,00 mensili per sé e l'obbligo a carico del resistente di pagare le restanti rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare.
Si costituiva il resistente in data 22/11/2021, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale, il rigetto della domanda di addebito di controparte, l'affido condiviso della figlia minore con residenza prevalente presso la madre, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con sé, la previsione dell'obbligo a proprio carico di versare un assegno di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e nulla per la moglie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23/11/2021, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, assegnava la casa familiare a quest'ultima, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza con il padre, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie. Rigettate le istanze istruttorie, disposto il monitoraggio del nucleo familiare per il tramite dei S.S. del Comune di San Nicola La RA (cfr. verbale del 20/12/2022), sentita la minore e invitate le parti a intraprendere un percorso di sostegno psicologico (cfr. verbale del 06/06/2023), il giudice relatore disponeva CTU (depositata in data 15/03/2024) e l'obbligo per il resistente di essere accompagnato da terzi in macchina durante gli spostamenti con la minore (cfr. verbale del 20/09/2023). In seguito, a causa dell'elevata conflittualità dei coniugi, veniva nominata la curatrice speciale della minore (cfr. verbale del 09/04/2024), la quale si costituiva in data
18/04/2024. Successivamente, veniva disposta la presa in carico presso l'ASL del resistente al fine di verificare gli esiti dei test tossicologici, risultati poi negativi, e pertanto veniva revocato l'obbligo di accompagnamento di quest'ultimo in macchina durante gli spostamenti con la minore (cfr. verbale del 25/06/2024). Nelle more del giudizio, le parti depositavano un accordo da loro personalmente sottoscritto, al quale, all'udienza del 18/02/2025 davanti al giudice istruttore, si riportavano e la causa era rimessa al Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo la ricorrente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
PREMESSO CHE
1) Tra le parti pende innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. giudizio di separazione giudiziale, rubricato al n. RG. 5769/2021 (G.U. Dr. G. D'Onofrio p.u. 14.1.25), con il quale la ricorrente,
IG.ra , ha chiesto, unitamente alla domanda di addebito della Parte_1
separazione, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per sé e per la figlia NA
;
[...]
2) Contestualmente il IG. proponeva opposizione innanzi al Tribunale di S Controparte_1
Maria C.V. (RG 8042/2021 G.U. Dr.ssa Martone p.u. 18.3.2025) avverso il D.I. n. 2057/2021 con il quale la IG.ra aveva chiesto il rimborso della somma di € 127.000,00, Parte_1
come da scrittura di riconoscimento di debito sottoscritta dal il 4.2.2017; Per_1
3) Le parti costituite, considerata la premessa parte integrante e sostanziale del presente accordo, intendendo definire bonariamente ogni reciproca questione e separarsi consensualmente ai seguenti:
PATTI E CONDIZIONI
4) Le parti continueranno a vivere separate nel reciproco rispetto;
5) La minore è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, NA
sebbene collocata in via privilegiata presso la madre;
Parte_1
6) La casa coniugale, in S. Nicola La RA (CE) alla Via Paul Harris n. 20, è assegnata alla
IG.ra unitamente al mobilio ed alle suppellettili che l'arredano; Parte_1
7) Il padre, , vedrà e terrà con sé la figlia il martedì ed il giovedì dalle 17,00 Controparte_1
alle 20,00 nonché, a settimane alterne, dal venerdì sera al lunedì mattina con pernotto;
8) Il padre terrà con sé ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 NA
gennaio e, per quelle pasquali, ad anni alterni, dal giovedì Santo alla Domenica di Pasqua oppure da Lunedi in Albis al mercoledì successivo;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con la IG.ra entro il 30 aprile di ogni anno;
infine, ogni genitore Pt_1
trascorrerà in compagnia della figlia il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in periodi di "competenza" dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico della figlia;
9) Il IG. verserà ogni mese, entro il giorno 5, la somma di € 300,00 (trecento) a titolo Per_1
di assegno di mantenimento della ex moglie ed € 500,00 (cinquecento) per il mantenimento della figlia, con adeguamento ISTAT a far data dall'anno 2026. Il IG. si impegna a Per_1
rimborsare il 50% delle spese extra necessarie per la minore, come da protocollo vigente presso il
Tribunale di S. Maria C.V.;
10) Il IG. offre a titolo transattivo alla IG.ra , che Controparte_1 Parte_1
accetta, a tacitazione di ogni pretesa di cui al D.I. 2057/2021 Tribunale di S. Maria C.V. la somma di € 112.360,00 (centododicitrecentosessanta/00) che verrà pagata all'atto della vendita della ex casa coniugale in S. Nicola La RA alla Via Paul Harris 20 scala b, terzo piano. Tale somma verrà pagata direttamente dall'acquirente alla IG.ra ; in particolare, le parti, sin d'ora, Pt_1
convengono che la IG.ra parteciperà alla redazione e sottoscrizione del preliminare e Pt_1
dell'atto di vendita per l'assenso alla cancellazione - a cura e spese del - del Per_1
provvedimento di assegnazione in suo favore della casa coniugale trascritto il 27.7.2023 all'atto del pagamento in suo favore dell'intera caparra che verrà versata a lei direttamente dal promittente acquirente e del saldo del prezzo dell'immobile fino alla concorrenza della somma innanzi pattuita, al momento del rogito definitivo;
11) Le parti si impegnano a conferire incarico di vendita all'Agenzia Petrella Immobiliare di
Caserta, entro dieci giorni dalla conferma del presente accordo innanzi al Giudice Dr. G.
D'Onofrio (p.u. 07.02.2025);
12) Le parti convengono che, decorsi 12 mesi dalla restituzione della somma di € 112.360,00, a seguito della vendita della ex casa coniugale, nulla più sarà dovuto dal alla ex moglie a Per_1
titolo di mantenimento;
13) Gli arredi della ex casa coniugale sono, sin d'ora, donati alla minore ad eccezione di n. 2 comò antichi in quanto beni personali del che verranno da lui prelevati al momento del Per_1
rilascio da parte della della ex casa coniugale una volta venduta;
Pt_1
14) Il IG. si impegna a continuare a pagare il mutuo contratto per l'acquisto Controparte_1
della ex casa coniugale sino all'estinzione senza alcun diritto di rimborso da parte della ex moglie;
15) La causa pendente innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., G.U. Dr.ssa Martone, RG. 8042/2021
(p.u. 18.3.2025) verrà abbandonata per inattività delle parti e cancellata dal ruolo;
16) La IG.ra con il pagamento di quanto sopra (sub 10) dichiara di non Parte_1
avere più nulla a pretendere dal IG. ; in difetto di pagamento, nei termini Controparte_1
innanzi detti, la IG.ra azionerà il D.I. 2057/2021 per l'intero importo del Parte_1
titolo, detratto quanto eventualmente pagato;
17) Le parti, altresì, si impegnano a rimettere tutte le eventuali querele reciprocamente sporte, ove rimettibili, e, comunque, negli eventuali procedimenti penali a collaborare per la migliore soluzione degli stessi, anche dando atto della presente scrittura rinunciando in ogni caso a qualsivoglia pretesa risarcitoria connessa ai procedimenti penali pendenti;
18) Le parti si impegnano con la sottoscrizione del presente accordo a vivere nel reciproco rispetto ed a non divulgare a terzi il contenuto della presente transazione conferendo subito il mandato all'agenzia per la vendita dell'immobile ripianando secondo il riparto di legge eventuali spese arretrate condominiali prima del trasferimento dell'immobile;
19) Le spese legali del giudizio di separazione giudiziale e quello recante RG 8042/2021 verranno pagate da ciascuna parte al proprio difensore. A tal proposito, sottoscrivono la presente scrittura, per autentica e rinuncia al vincolo di solidarietà professionale, gli Avv. Maria Orlando e Avv.
Guglielmo Ventrone.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio, comprese le spese di CTU liquidate con decreto del 15/05/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
nato il [...] in [...];
[...]
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICO EQUENSE (NA) di procedere all'annotazione (atto n. 79, parte II, serie A, registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, comprese quelle di CTU.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 18/02/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5769 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. ORLANDO MARIA e presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. VENTRONE GUGLIELMO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e
Avv. TURNATURI STEFANIA, quale curatore speciale della minore NA
C.F._3
CURATORE SPECIALE DELLA MINORE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 18/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13/07/2021 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente in VICO EQUENSE (NA) in data 01/07/2016 e che dal matrimonio era nata una figlia,
in data 03/11/2012, rilevava che la prosecuzione della vita matrimoniale NA
era divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge. Pertanto, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare (di proprietà del resistente), la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre, la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno di € 1.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno di € 800,00 mensili per sé e l'obbligo a carico del resistente di pagare le restanti rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare.
Si costituiva il resistente in data 22/11/2021, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale, il rigetto della domanda di addebito di controparte, l'affido condiviso della figlia minore con residenza prevalente presso la madre, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con sé, la previsione dell'obbligo a proprio carico di versare un assegno di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e nulla per la moglie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23/11/2021, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, assegnava la casa familiare a quest'ultima, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza con il padre, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie. Rigettate le istanze istruttorie, disposto il monitoraggio del nucleo familiare per il tramite dei S.S. del Comune di San Nicola La RA (cfr. verbale del 20/12/2022), sentita la minore e invitate le parti a intraprendere un percorso di sostegno psicologico (cfr. verbale del 06/06/2023), il giudice relatore disponeva CTU (depositata in data 15/03/2024) e l'obbligo per il resistente di essere accompagnato da terzi in macchina durante gli spostamenti con la minore (cfr. verbale del 20/09/2023). In seguito, a causa dell'elevata conflittualità dei coniugi, veniva nominata la curatrice speciale della minore (cfr. verbale del 09/04/2024), la quale si costituiva in data
18/04/2024. Successivamente, veniva disposta la presa in carico presso l'ASL del resistente al fine di verificare gli esiti dei test tossicologici, risultati poi negativi, e pertanto veniva revocato l'obbligo di accompagnamento di quest'ultimo in macchina durante gli spostamenti con la minore (cfr. verbale del 25/06/2024). Nelle more del giudizio, le parti depositavano un accordo da loro personalmente sottoscritto, al quale, all'udienza del 18/02/2025 davanti al giudice istruttore, si riportavano e la causa era rimessa al Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo la ricorrente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
PREMESSO CHE
1) Tra le parti pende innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. giudizio di separazione giudiziale, rubricato al n. RG. 5769/2021 (G.U. Dr. G. D'Onofrio p.u. 14.1.25), con il quale la ricorrente,
IG.ra , ha chiesto, unitamente alla domanda di addebito della Parte_1
separazione, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per sé e per la figlia NA
;
[...]
2) Contestualmente il IG. proponeva opposizione innanzi al Tribunale di S Controparte_1
Maria C.V. (RG 8042/2021 G.U. Dr.ssa Martone p.u. 18.3.2025) avverso il D.I. n. 2057/2021 con il quale la IG.ra aveva chiesto il rimborso della somma di € 127.000,00, Parte_1
come da scrittura di riconoscimento di debito sottoscritta dal il 4.2.2017; Per_1
3) Le parti costituite, considerata la premessa parte integrante e sostanziale del presente accordo, intendendo definire bonariamente ogni reciproca questione e separarsi consensualmente ai seguenti:
PATTI E CONDIZIONI
4) Le parti continueranno a vivere separate nel reciproco rispetto;
5) La minore è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, NA
sebbene collocata in via privilegiata presso la madre;
Parte_1
6) La casa coniugale, in S. Nicola La RA (CE) alla Via Paul Harris n. 20, è assegnata alla
IG.ra unitamente al mobilio ed alle suppellettili che l'arredano; Parte_1
7) Il padre, , vedrà e terrà con sé la figlia il martedì ed il giovedì dalle 17,00 Controparte_1
alle 20,00 nonché, a settimane alterne, dal venerdì sera al lunedì mattina con pernotto;
8) Il padre terrà con sé ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 NA
gennaio e, per quelle pasquali, ad anni alterni, dal giovedì Santo alla Domenica di Pasqua oppure da Lunedi in Albis al mercoledì successivo;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con la IG.ra entro il 30 aprile di ogni anno;
infine, ogni genitore Pt_1
trascorrerà in compagnia della figlia il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in periodi di "competenza" dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico della figlia;
9) Il IG. verserà ogni mese, entro il giorno 5, la somma di € 300,00 (trecento) a titolo Per_1
di assegno di mantenimento della ex moglie ed € 500,00 (cinquecento) per il mantenimento della figlia, con adeguamento ISTAT a far data dall'anno 2026. Il IG. si impegna a Per_1
rimborsare il 50% delle spese extra necessarie per la minore, come da protocollo vigente presso il
Tribunale di S. Maria C.V.;
10) Il IG. offre a titolo transattivo alla IG.ra , che Controparte_1 Parte_1
accetta, a tacitazione di ogni pretesa di cui al D.I. 2057/2021 Tribunale di S. Maria C.V. la somma di € 112.360,00 (centododicitrecentosessanta/00) che verrà pagata all'atto della vendita della ex casa coniugale in S. Nicola La RA alla Via Paul Harris 20 scala b, terzo piano. Tale somma verrà pagata direttamente dall'acquirente alla IG.ra ; in particolare, le parti, sin d'ora, Pt_1
convengono che la IG.ra parteciperà alla redazione e sottoscrizione del preliminare e Pt_1
dell'atto di vendita per l'assenso alla cancellazione - a cura e spese del - del Per_1
provvedimento di assegnazione in suo favore della casa coniugale trascritto il 27.7.2023 all'atto del pagamento in suo favore dell'intera caparra che verrà versata a lei direttamente dal promittente acquirente e del saldo del prezzo dell'immobile fino alla concorrenza della somma innanzi pattuita, al momento del rogito definitivo;
11) Le parti si impegnano a conferire incarico di vendita all'Agenzia Petrella Immobiliare di
Caserta, entro dieci giorni dalla conferma del presente accordo innanzi al Giudice Dr. G.
D'Onofrio (p.u. 07.02.2025);
12) Le parti convengono che, decorsi 12 mesi dalla restituzione della somma di € 112.360,00, a seguito della vendita della ex casa coniugale, nulla più sarà dovuto dal alla ex moglie a Per_1
titolo di mantenimento;
13) Gli arredi della ex casa coniugale sono, sin d'ora, donati alla minore ad eccezione di n. 2 comò antichi in quanto beni personali del che verranno da lui prelevati al momento del Per_1
rilascio da parte della della ex casa coniugale una volta venduta;
Pt_1
14) Il IG. si impegna a continuare a pagare il mutuo contratto per l'acquisto Controparte_1
della ex casa coniugale sino all'estinzione senza alcun diritto di rimborso da parte della ex moglie;
15) La causa pendente innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., G.U. Dr.ssa Martone, RG. 8042/2021
(p.u. 18.3.2025) verrà abbandonata per inattività delle parti e cancellata dal ruolo;
16) La IG.ra con il pagamento di quanto sopra (sub 10) dichiara di non Parte_1
avere più nulla a pretendere dal IG. ; in difetto di pagamento, nei termini Controparte_1
innanzi detti, la IG.ra azionerà il D.I. 2057/2021 per l'intero importo del Parte_1
titolo, detratto quanto eventualmente pagato;
17) Le parti, altresì, si impegnano a rimettere tutte le eventuali querele reciprocamente sporte, ove rimettibili, e, comunque, negli eventuali procedimenti penali a collaborare per la migliore soluzione degli stessi, anche dando atto della presente scrittura rinunciando in ogni caso a qualsivoglia pretesa risarcitoria connessa ai procedimenti penali pendenti;
18) Le parti si impegnano con la sottoscrizione del presente accordo a vivere nel reciproco rispetto ed a non divulgare a terzi il contenuto della presente transazione conferendo subito il mandato all'agenzia per la vendita dell'immobile ripianando secondo il riparto di legge eventuali spese arretrate condominiali prima del trasferimento dell'immobile;
19) Le spese legali del giudizio di separazione giudiziale e quello recante RG 8042/2021 verranno pagate da ciascuna parte al proprio difensore. A tal proposito, sottoscrivono la presente scrittura, per autentica e rinuncia al vincolo di solidarietà professionale, gli Avv. Maria Orlando e Avv.
Guglielmo Ventrone.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio, comprese le spese di CTU liquidate con decreto del 15/05/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
nato il [...] in [...];
[...]
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICO EQUENSE (NA) di procedere all'annotazione (atto n. 79, parte II, serie A, registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, comprese quelle di CTU.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 18/02/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio