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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/07/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 608/2024 R.G., avente per oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
TRA
nata a [...] il [...],(Cf: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] ( Cf.: Parte_2 C.F._2
) e
[...]
nato a [...] il [...], (Cf.: Parte_3 C.F._3
),
[...]
nella qualità di eredi pro quota dell'Avv. , nato a [...] il Persona_1
16.10.1965 e ivi deceduto il 14.12.2020 (Cf:: , rappresentati e C.F._4
difesi dall' Avv. Angelo Peligra, per procura in atti;
RICORRENTI
E
( ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_5
1 24.12.1969 quale procuratore generale – giusta procura generale del 16.11.2023 in notar , rep. n. 31770, racc. n. 12886 del sig. Persona_2 [...]
(c.f. ), nato a [...], CP_2 C.F._6
rappr. e difeso dall'avv. Rita Cosentino, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del E_ legale rappresentante pro tempore, Sig. , con sede in Paternò, C.so Controparte_4
Sicilia n. 6 (Cod. fisc. , P.IVA_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Gregorio Lo Presti, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
All'esito della udienza di discussione del 20.5.2025, la causa è stata posta in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 28 L. 794/42 e art. 281 decies c.p.c. del 7.5.2024, , Parte_1
e , quali eredi dell'avvocato , Parte_2 Pt_3 Persona_1 hanno chiesto la liquidazione ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, a carico di Controparte_2
del compenso relativo alle prestazioni professionali svolte dal de cuius in suo favore: nel giudizio dinanzi al a questa Corte di Appello, sezione lavoro, n. 634/2019 RG, definito, dopo la morte dell'avv. , con sentenza n. 1481/2022. Persona_1
La parte resistente si è costituita in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della domanda e, nel merito, ne ha contestato la quantificazione;
ha chiesto inoltre di chiamare in causa la società Controparte_5
per essere tenuto indenne delle somme che fosse stato condannato
[...]
a pagare, in forza della conciliazione intervenuta tra le parti con verbale del 30.1.2024.
Autorizzata la chiamata in giudizio, si è costituita anche la detta società che ha dedotto di avere pagato, a seguito del procedimento di mediazione conclusosi negativamente,
l'importo di € 2935,08; ha chiesto il rigetto della domanda di pagamento di ulteriori somme e, accertato l'illegittimo rifiuto della proposta conciliativa, condannare i ricorrenti ex art. 91 cpc al pagamento delle spese di giudizio maturate dopo la
2 proposta, oppure, in applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 28 del 2010, escludere la ripetizione delle spese sostenute dalle parte che ha rifiutato la proposta riferibili al periodo successivo e condannare i ricorrenti al rimborso delle spese in favore delle controparti.
All'udienza del 20.5.2025, all'esito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
***
Preliminarmente, va dato atto che, a seguito della eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28 del 2010, i ricorrenti hanno proposto istanza per la mediazione e l'incontro, cui hanno aderito tutte le parti, tenutosi il 28.10.2024, si è concluso con esito negativo.
Si è quindi avverata la condizione di procedibilità della domanda.
Passando al merito, i ricorrenti hanno documentato, e non è contestata, l'attività professionale svolta dal de cuius, avv. , sino al momento del Persona_1 decesso (il 14.12.2020), come procuratore alle liti in favore di , Controparte_2
oltrechè nel giudizio di primo grado, da lui promosso, anche per il giudizio di secondo grado svoltosi davanti alla Corte di appello, Sezione lavoro (iscritto al n. 64/2019 RG), aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato dalla
[...]
e il risarcimento dei danni. E_
Con il presente giudizio gli eredi agiscono per la liquidazione del Persona_1 compenso unicamente per il secondo giudizio (avendo già ricevuto il pagamento dei compensi del primo grado, che erano stati distratti in favore del procuratore); la controversia attiene al quantum dovuto per le prestazioni in questione, corrispondenti alle sole fasi di studio e introduttiva (le uniche espletate dall'avv. ). Persona_1
Si osserva che, in mancanza di accordo, i compensi vanno determinati, ai sensi dell'art. 2233 cc, secondo le tariffe professionali ministeriali.
Vanno applicate le tariffe in vigore al momento in cui sono cessate le prestazioni professionali di cui si richiede il pagamento (il 14.12.2020); vanno, quindi, applicati i parametri previgenti di cui al DM 55/2014, come modificati con il D.M. Giustizia n.
3 37/2018.
Può farsi riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, a complessità media (e quindi da € 52.000,01 a 260.000,00), in conformità alla nota- spese allegata da parte ricorrente, e per come riconosciuto dagli stessi resistenti.
Il punto di divergenza tra le parti riguarda in realtà la misura dei parametri da applicare, rispetto ai quali il Collegio ritiene che possano essere applicati valori prossimi ai minimi per le seguenti ragioni.
Anzitutto, sono gli stessi valori già applicati dal giudice del merito, la Sezione lavoro di questa Corte, in sede di liquidazione delle spese nella sentenza che ha definito il giudizio in oggetto (n. 1581/2022): la Corte ha in realtà fatto riferimento allo scaglione inferiore (quello delle cause di valore indeterminabile, a complessità bassa), e ha poi liquidato per tutte le fasi la complessiva somma di €6.000,00 (prossima alla misura minima per ciascuna fase); inoltre, e in ogni caso, detta misura appare congrua rispetto all'attività svolta, consistita essenzialmente nella reiterazione di richieste, eccezioni e difese già svolte in primo grado, ed accolte dal primo giudice.
Pertanto, i compensi vanno liquidati nei seguenti termini.
Giudizio dinanzi alla Corte di Appello, Sezione lavoro n. 634/2019 R.G.
Tabelle 2014-2018
Valore della causa: indeterminabile a complessità media:
Fase di studio: € 1259,00
Fase introduttiva: € 833,00 per un totale di € 2092,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ciò posto, tenuto conto che risulta documentato, e non è contestato, che nel corso del giudizio detta somma (comprensiva di accessori) è stata pagata ai ricorrenti dalla società (con bonifico di € 2935,08 del 6.11.2024), in E_ forza dell'obbligo di garanzia da quest'ultima assunto in sede di conciliazione giudiziale col , deve darsi atto che il credito come accertato si è estinto. CP_2
Risulta invero agli atti che, in sede di primo incontro innanzi al mediatore tenutosi in data 28.10.2024, la società ha offerto agli eredi E_
, a titolo di compensi per l'attività svolta dal defunto avv. nel Persona_1 Persona_1 giudizio di appello oggetto di causa, la complessiva somma di euro 2.405,80 oltre iva, 4 determinata in applicazione dei parametri minimi previsti dalle Tabelle 2022 per le cause di valore indeterminabile a media complessità.
La somma offerta è stata, tuttavia, ritenuta insufficiente da parte dei ricorrenti, che hanno rifiutato l'offerta conciliativa e hanno dichiarato di accettare detta somma in acconto sul maggior dovuto;
il procedimento si è dunque chiuso con esito negativo.
SPESE PROCESSUALI
Alla luce di quanto sopra, osserva la corte che sussistono in astratto i presupposti per una condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio successive al rifiuto alla proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., comma 1, secondo periodo, come chiesto dalla società resistente.
Ed invero, detto rifiuto risulta ingiustificato alla luce della liquidazione operata dal
Collegio in misura non superiore alla somma offerta dalla parte resistente (e corrisposta).
Tuttavia, per il principio di causalità, tenuto conto che i ricorrenti hanno dovuto avviare il presente giudizio, non risultando un'offerta di pagamento antecedente al giudizio (né da parte del cliente né dal datore di lavoro, che ha assunto CP_2
l'obbligo di garanzia), ritiene il Collegio che possa provvedersi alla compensazione delle spese di lite tra le parti, a norma dell'art. 92 comma 2 c.p.c., potendosi ravvisare una soccombenza reciproca (per l'applicazione dell'art. 92 cit. in tale ipotesi, cfr. Cass.
n. 7591/2023).
P.Q.M.
La Corte,
determina la somma dovuta da ai ricorrenti Controparte_2 Parte_1
e , quali eredi dell'avvocato Parte_2 Parte_3 [...]
, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, a titolo di compensi Persona_1 professionali, in complessivi € 2092,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e
CPA come per legge,
dichiara estinta l'obbligazione relativa alla superiore somma per effetto del pagamento eseguito dalla società Controparte_6
[...
[...] in forza dell'obbligo assunto nei confronti del con il verbale di
[...] CP_2
conciliazione giudiziale del 30.1.2024 (sottoscritto dinanzi al Tribunale di Catania nel proc. n. 3976/2023 RG);
compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di appello di Catania in data 1.7.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 608/2024 R.G., avente per oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
TRA
nata a [...] il [...],(Cf: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] ( Cf.: Parte_2 C.F._2
) e
[...]
nato a [...] il [...], (Cf.: Parte_3 C.F._3
),
[...]
nella qualità di eredi pro quota dell'Avv. , nato a [...] il Persona_1
16.10.1965 e ivi deceduto il 14.12.2020 (Cf:: , rappresentati e C.F._4
difesi dall' Avv. Angelo Peligra, per procura in atti;
RICORRENTI
E
( ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_5
1 24.12.1969 quale procuratore generale – giusta procura generale del 16.11.2023 in notar , rep. n. 31770, racc. n. 12886 del sig. Persona_2 [...]
(c.f. ), nato a [...], CP_2 C.F._6
rappr. e difeso dall'avv. Rita Cosentino, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del E_ legale rappresentante pro tempore, Sig. , con sede in Paternò, C.so Controparte_4
Sicilia n. 6 (Cod. fisc. , P.IVA_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Gregorio Lo Presti, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
All'esito della udienza di discussione del 20.5.2025, la causa è stata posta in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 28 L. 794/42 e art. 281 decies c.p.c. del 7.5.2024, , Parte_1
e , quali eredi dell'avvocato , Parte_2 Pt_3 Persona_1 hanno chiesto la liquidazione ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, a carico di Controparte_2
del compenso relativo alle prestazioni professionali svolte dal de cuius in suo favore: nel giudizio dinanzi al a questa Corte di Appello, sezione lavoro, n. 634/2019 RG, definito, dopo la morte dell'avv. , con sentenza n. 1481/2022. Persona_1
La parte resistente si è costituita in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della domanda e, nel merito, ne ha contestato la quantificazione;
ha chiesto inoltre di chiamare in causa la società Controparte_5
per essere tenuto indenne delle somme che fosse stato condannato
[...]
a pagare, in forza della conciliazione intervenuta tra le parti con verbale del 30.1.2024.
Autorizzata la chiamata in giudizio, si è costituita anche la detta società che ha dedotto di avere pagato, a seguito del procedimento di mediazione conclusosi negativamente,
l'importo di € 2935,08; ha chiesto il rigetto della domanda di pagamento di ulteriori somme e, accertato l'illegittimo rifiuto della proposta conciliativa, condannare i ricorrenti ex art. 91 cpc al pagamento delle spese di giudizio maturate dopo la
2 proposta, oppure, in applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 28 del 2010, escludere la ripetizione delle spese sostenute dalle parte che ha rifiutato la proposta riferibili al periodo successivo e condannare i ricorrenti al rimborso delle spese in favore delle controparti.
All'udienza del 20.5.2025, all'esito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
***
Preliminarmente, va dato atto che, a seguito della eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28 del 2010, i ricorrenti hanno proposto istanza per la mediazione e l'incontro, cui hanno aderito tutte le parti, tenutosi il 28.10.2024, si è concluso con esito negativo.
Si è quindi avverata la condizione di procedibilità della domanda.
Passando al merito, i ricorrenti hanno documentato, e non è contestata, l'attività professionale svolta dal de cuius, avv. , sino al momento del Persona_1 decesso (il 14.12.2020), come procuratore alle liti in favore di , Controparte_2
oltrechè nel giudizio di primo grado, da lui promosso, anche per il giudizio di secondo grado svoltosi davanti alla Corte di appello, Sezione lavoro (iscritto al n. 64/2019 RG), aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato dalla
[...]
e il risarcimento dei danni. E_
Con il presente giudizio gli eredi agiscono per la liquidazione del Persona_1 compenso unicamente per il secondo giudizio (avendo già ricevuto il pagamento dei compensi del primo grado, che erano stati distratti in favore del procuratore); la controversia attiene al quantum dovuto per le prestazioni in questione, corrispondenti alle sole fasi di studio e introduttiva (le uniche espletate dall'avv. ). Persona_1
Si osserva che, in mancanza di accordo, i compensi vanno determinati, ai sensi dell'art. 2233 cc, secondo le tariffe professionali ministeriali.
Vanno applicate le tariffe in vigore al momento in cui sono cessate le prestazioni professionali di cui si richiede il pagamento (il 14.12.2020); vanno, quindi, applicati i parametri previgenti di cui al DM 55/2014, come modificati con il D.M. Giustizia n.
3 37/2018.
Può farsi riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, a complessità media (e quindi da € 52.000,01 a 260.000,00), in conformità alla nota- spese allegata da parte ricorrente, e per come riconosciuto dagli stessi resistenti.
Il punto di divergenza tra le parti riguarda in realtà la misura dei parametri da applicare, rispetto ai quali il Collegio ritiene che possano essere applicati valori prossimi ai minimi per le seguenti ragioni.
Anzitutto, sono gli stessi valori già applicati dal giudice del merito, la Sezione lavoro di questa Corte, in sede di liquidazione delle spese nella sentenza che ha definito il giudizio in oggetto (n. 1581/2022): la Corte ha in realtà fatto riferimento allo scaglione inferiore (quello delle cause di valore indeterminabile, a complessità bassa), e ha poi liquidato per tutte le fasi la complessiva somma di €6.000,00 (prossima alla misura minima per ciascuna fase); inoltre, e in ogni caso, detta misura appare congrua rispetto all'attività svolta, consistita essenzialmente nella reiterazione di richieste, eccezioni e difese già svolte in primo grado, ed accolte dal primo giudice.
Pertanto, i compensi vanno liquidati nei seguenti termini.
Giudizio dinanzi alla Corte di Appello, Sezione lavoro n. 634/2019 R.G.
Tabelle 2014-2018
Valore della causa: indeterminabile a complessità media:
Fase di studio: € 1259,00
Fase introduttiva: € 833,00 per un totale di € 2092,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ciò posto, tenuto conto che risulta documentato, e non è contestato, che nel corso del giudizio detta somma (comprensiva di accessori) è stata pagata ai ricorrenti dalla società (con bonifico di € 2935,08 del 6.11.2024), in E_ forza dell'obbligo di garanzia da quest'ultima assunto in sede di conciliazione giudiziale col , deve darsi atto che il credito come accertato si è estinto. CP_2
Risulta invero agli atti che, in sede di primo incontro innanzi al mediatore tenutosi in data 28.10.2024, la società ha offerto agli eredi E_
, a titolo di compensi per l'attività svolta dal defunto avv. nel Persona_1 Persona_1 giudizio di appello oggetto di causa, la complessiva somma di euro 2.405,80 oltre iva, 4 determinata in applicazione dei parametri minimi previsti dalle Tabelle 2022 per le cause di valore indeterminabile a media complessità.
La somma offerta è stata, tuttavia, ritenuta insufficiente da parte dei ricorrenti, che hanno rifiutato l'offerta conciliativa e hanno dichiarato di accettare detta somma in acconto sul maggior dovuto;
il procedimento si è dunque chiuso con esito negativo.
SPESE PROCESSUALI
Alla luce di quanto sopra, osserva la corte che sussistono in astratto i presupposti per una condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio successive al rifiuto alla proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., comma 1, secondo periodo, come chiesto dalla società resistente.
Ed invero, detto rifiuto risulta ingiustificato alla luce della liquidazione operata dal
Collegio in misura non superiore alla somma offerta dalla parte resistente (e corrisposta).
Tuttavia, per il principio di causalità, tenuto conto che i ricorrenti hanno dovuto avviare il presente giudizio, non risultando un'offerta di pagamento antecedente al giudizio (né da parte del cliente né dal datore di lavoro, che ha assunto CP_2
l'obbligo di garanzia), ritiene il Collegio che possa provvedersi alla compensazione delle spese di lite tra le parti, a norma dell'art. 92 comma 2 c.p.c., potendosi ravvisare una soccombenza reciproca (per l'applicazione dell'art. 92 cit. in tale ipotesi, cfr. Cass.
n. 7591/2023).
P.Q.M.
La Corte,
determina la somma dovuta da ai ricorrenti Controparte_2 Parte_1
e , quali eredi dell'avvocato Parte_2 Parte_3 [...]
, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, a titolo di compensi Persona_1 professionali, in complessivi € 2092,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e
CPA come per legge,
dichiara estinta l'obbligazione relativa alla superiore somma per effetto del pagamento eseguito dalla società Controparte_6
[...
[...] in forza dell'obbligo assunto nei confronti del con il verbale di
[...] CP_2
conciliazione giudiziale del 30.1.2024 (sottoscritto dinanzi al Tribunale di Catania nel proc. n. 3976/2023 RG);
compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di appello di Catania in data 1.7.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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