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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3647 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3647/2024 R.G. all'esito dell'udienza camerale del 6.3.2024; promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA GIUSEPPE
PARLATO N. 5, presso lo studio dell'avv. LO TAURO ALESSIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
a Siracusa via Sgandurra n. 2, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA TISIA RONCO I N.
11-scala A, presso lo studio dell'avv. GIONFRIDDO EMANUELE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (atti comunicati in data 2.12.2024)
***
All'udienza del 6.3.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 28.10.2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia della separazione giudiziale con addebito al marito , con il quale CP_1 aveva contratto matrimonio con rito civile a Siracusa il 28.06.1994 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siracusa al n. 45, parte I, serie A, anno 1994), e dalla cui unione è nata la figlia il 16.12.1993, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. A Per_1 sostegno della domanda di addebito deduceva che il marito aveva assunto, anche dinanzi a terze persone, un atteggiamento aggressivo nei confronti della moglie. Chiedeva, altresì, assegnarsi alla medesima la casa coniugale, completa degli arredi ivi presenti nonché disporsi l'obbligo in capo al di provvedere al mantenimento della moglie nella somma mensile di euro 400,00. CP_1
In data 28.11.2024, il Giudice delegato per la trattazione della causa emetteva decreto con cui fissava innanzi a sé, per la comparizione delle parti, l'udienza del 6.3.2025.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., tenutasi in data 6.3.2025 le parti, comparse personalmente, davano atto di aver raggiunto il seguente accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati obbligandosi a rispettarsi reciprocamente e a non arrecarsi disturbo;
- la casa in comproprietà dei coniugi acquistata prima del matrimonio, sita in Siracusa, Via
Sgandurra n. 2 piano terreno, dove attualmente vive la madre della SI.ra , , T_ Persona_2 resterà nella piena disponibilità di quest'ultima che continuerà ad abitarlo e della SInora T_
;
[...]
- l'immobile sito in Via P. Sgandurra n. 2 piano terzo, ove attualmente vivono i coniugi e CP_1
verrà rilasciato dal entro il 31.08.2025, il quale trasferirà altrove la T_ CP_1 propria residenza;
- la SI.ra cede a titolo gratuito al SI. che si farà carico dei Parte_1 CP_1 relativi costi i seguenti mezzi: Autovettura targata EB646SH, Autovettura targata BB275DN, motoveicolo targato PV57967. Il dichiara che i suddetti mezzi sono sempre stati CP_1 nella sua disponibilità, assumendosi la responsabilità di tutti gli oneri sugli stessi gravanti, a titolo semplificativo bollo, assicurazione, multe per violazioni ecc.. I passaggi di proprietà dei suddetti mezzi dovranno essere fatti entro il 31.08.2025;
- qualora, entro il 31.08.2025, il SI. non riesca a reperire altro alloggio ove trasferire la CP_1 propria residenza, la SInora autorizza il medesimo ad abitare nell'appartamento in T_ comproprietà sito in Siracusa, Via P. Sgandurra n. 2 piano terreno.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di separazione.
pagina 2 di 3 Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3647/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Siracusa, il giorno 28.6.1994 (Atto n. 45, Parte I,
Serie A, Anno 1994), in conformità alle condizioni sopra indicate che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3647/2024 R.G. all'esito dell'udienza camerale del 6.3.2024; promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA GIUSEPPE
PARLATO N. 5, presso lo studio dell'avv. LO TAURO ALESSIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
a Siracusa via Sgandurra n. 2, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA TISIA RONCO I N.
11-scala A, presso lo studio dell'avv. GIONFRIDDO EMANUELE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (atti comunicati in data 2.12.2024)
***
All'udienza del 6.3.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 28.10.2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia della separazione giudiziale con addebito al marito , con il quale CP_1 aveva contratto matrimonio con rito civile a Siracusa il 28.06.1994 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siracusa al n. 45, parte I, serie A, anno 1994), e dalla cui unione è nata la figlia il 16.12.1993, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. A Per_1 sostegno della domanda di addebito deduceva che il marito aveva assunto, anche dinanzi a terze persone, un atteggiamento aggressivo nei confronti della moglie. Chiedeva, altresì, assegnarsi alla medesima la casa coniugale, completa degli arredi ivi presenti nonché disporsi l'obbligo in capo al di provvedere al mantenimento della moglie nella somma mensile di euro 400,00. CP_1
In data 28.11.2024, il Giudice delegato per la trattazione della causa emetteva decreto con cui fissava innanzi a sé, per la comparizione delle parti, l'udienza del 6.3.2025.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., tenutasi in data 6.3.2025 le parti, comparse personalmente, davano atto di aver raggiunto il seguente accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati obbligandosi a rispettarsi reciprocamente e a non arrecarsi disturbo;
- la casa in comproprietà dei coniugi acquistata prima del matrimonio, sita in Siracusa, Via
Sgandurra n. 2 piano terreno, dove attualmente vive la madre della SI.ra , , T_ Persona_2 resterà nella piena disponibilità di quest'ultima che continuerà ad abitarlo e della SInora T_
;
[...]
- l'immobile sito in Via P. Sgandurra n. 2 piano terzo, ove attualmente vivono i coniugi e CP_1
verrà rilasciato dal entro il 31.08.2025, il quale trasferirà altrove la T_ CP_1 propria residenza;
- la SI.ra cede a titolo gratuito al SI. che si farà carico dei Parte_1 CP_1 relativi costi i seguenti mezzi: Autovettura targata EB646SH, Autovettura targata BB275DN, motoveicolo targato PV57967. Il dichiara che i suddetti mezzi sono sempre stati CP_1 nella sua disponibilità, assumendosi la responsabilità di tutti gli oneri sugli stessi gravanti, a titolo semplificativo bollo, assicurazione, multe per violazioni ecc.. I passaggi di proprietà dei suddetti mezzi dovranno essere fatti entro il 31.08.2025;
- qualora, entro il 31.08.2025, il SI. non riesca a reperire altro alloggio ove trasferire la CP_1 propria residenza, la SInora autorizza il medesimo ad abitare nell'appartamento in T_ comproprietà sito in Siracusa, Via P. Sgandurra n. 2 piano terreno.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di separazione.
pagina 2 di 3 Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3647/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Siracusa, il giorno 28.6.1994 (Atto n. 45, Parte I,
Serie A, Anno 1994), in conformità alle condizioni sopra indicate che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3