Articolo 16 della Legge 6 ottobre 1986, n. 656
Articolo 15Articolo 17
Versione
16 ottobre 1986
Art. 16. (Ricorsi gerarchici) 1. I commi quinto e settimo dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , sono sostituiti dai seguenti:
"I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della documentazione esibita, dei motivi di diritto e di fatto addotti dall'interessato e degli altri accertamenti all'uopo ritenuti utili, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in una o piu' sezioni speciali, al quale l'Amministrazione rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione all'interessato";
"I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti".
2. L'ultimo comma dello stesso articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e' soppresso.
Nota all' art. 16, comma 1 :
L' art. 24 del D.P.R. n. 834/1981 sostituisce l' art. 115 del D.P.R. n. 915/1978 , il cui testo e' il seguente, dopo le modifiche apportate dal presente articolo:
"Art. 115 (Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro). - Contro i provvedimenti di liquidazione o di diniego di trattamento pensionistico di guerra, emessi dal direttore generale delle pensioni di guerra o dalle direzioni provinciali del tesoro, e' sempre ammesso il ricorso gerarchico al Ministro del tesoro, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione.
Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra.
Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine prescrizionale decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La Direzione generale delle pensioni di guerra da' notizia al ricorrente, non appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto.
Il ricorso non sospende la esecutivita' del provvedimento impugnato.
E' in facolta' del ricorrente produrre, durante l'istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese.
I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della documentazione esibita, dei motivi di diritto e di fatto addotti dall'interessato e degli altri accertamenti all'uopo ritenuti utili, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in una o piu' sezioni speciali, al quale l'Amministrazione rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione all'interessato.
In sede di definizione del ricorso il Ministro del tesoro puo' pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di emissione del provvedimento impugnato.
I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti".
Entrata in vigore il 16 ottobre 1986
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