TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/11/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO persona dei giudici: Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, dr. ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. Vladimiro Gloria Giudice rel dr.ssa Roberta Marra Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 1815/2025 R.G.A.C., vertente TRA
C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele LO (cod. fisc.: Parte_1
MARTIRE;
- ricorrente -
E
C.F._2 1) rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalba Controparte_1 (cod. fisc.:
GATTO;
- ricorrente ·
Oggetto del giudizio: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto) Conclusioni delle parti: come da note scritte congiuntamente depositate il 12/09/2025, da intendersi qui trascritte. Tramesso al P.M. in data 20/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Brindisi, rilevato che le parti hanno premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che dalla loro unione è nato il figlo Persona_1 (n. 28/05/2023); osservato che con ricorso congiunto depositato in data 08/05/2025 le stesse hanno concordato le condizioni di affidamento, collocazione e mantenimento del minore predetto;
considerato che
per l'udienza del 29/09/2025, svoltasi con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c, le parti, come sopra rappresentate, hanno confermato con nota congiunta del 12/09/2025 le condizioni concordate e allegate al ricorso introduttivo;
osservato che le condizioni concordate e sottoscritte dalle parti non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, e non sono contrarie agli interessi della prole minore di età.
Ritenuto, pertanto, che la piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legg consenta al collegio di recepirle in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede: a) DISPONE che le condizioni di affidamento, collocazione e mantenimento del minore Persona_1 siano disciplinati secondo le condizioni di cui alle note congiunte di trattazione scritta depositate in data 12/09/2025, da intendersi qui trascritte.
b) NULLA per le spese processuali. Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice rel. dr. Vladimiro Gloria
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marianna Arpa, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo CONDIZIONI
a) GI AR viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà ad abitare con la madre, IN ON, presso l'abitazione familiare ubicata in Cellino San
marco alla via B. D'Agostino 24;
b) GI AR continuerà a corrispondere alla sig.ra IN, quale contributo per il mantenimento del figlio AR, la somma mensile di € 200,00, cosi come tutt'oggi avviene mediante singoli ratei di € 50,00 cadauno;
detta somma sarà annualmente rivalutata secondo l'indice istat;
c) GI AR inoltre si obbliga a rinunciare a percepire l'assegno unico universale, ed ogni altro emolumento di carattere previdenziale per il figlio AR, in favore di ON
IN, nonché a versare alla stessa il 50% delle spese straordinarie che verranno con lei previamente concordate;
d) Le decisioni di maggiore interesse per AR, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute o alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori,
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
e) In ordine al diritto di visita, GI AR potrà continuare a vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previa semplice comunicazione alla madre, come attualmente avviene;
f) le spese verranno compensate tra le parti con espressa rinunzia dei legali al vincolo di solidarietà previsto dalla L.P.F.;
AR GI IN ON
Mentor Ante
è autentica è autentica avv. Rosalba Gatto avv. Raffaele Lomartire Resellep Golo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO persona dei giudici: Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, dr. ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. Vladimiro Gloria Giudice rel dr.ssa Roberta Marra Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 1815/2025 R.G.A.C., vertente TRA
C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele LO (cod. fisc.: Parte_1
MARTIRE;
- ricorrente -
E
C.F._2 1) rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalba Controparte_1 (cod. fisc.:
GATTO;
- ricorrente ·
Oggetto del giudizio: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto) Conclusioni delle parti: come da note scritte congiuntamente depositate il 12/09/2025, da intendersi qui trascritte. Tramesso al P.M. in data 20/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Brindisi, rilevato che le parti hanno premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che dalla loro unione è nato il figlo Persona_1 (n. 28/05/2023); osservato che con ricorso congiunto depositato in data 08/05/2025 le stesse hanno concordato le condizioni di affidamento, collocazione e mantenimento del minore predetto;
considerato che
per l'udienza del 29/09/2025, svoltasi con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c, le parti, come sopra rappresentate, hanno confermato con nota congiunta del 12/09/2025 le condizioni concordate e allegate al ricorso introduttivo;
osservato che le condizioni concordate e sottoscritte dalle parti non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, e non sono contrarie agli interessi della prole minore di età.
Ritenuto, pertanto, che la piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legg consenta al collegio di recepirle in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede: a) DISPONE che le condizioni di affidamento, collocazione e mantenimento del minore Persona_1 siano disciplinati secondo le condizioni di cui alle note congiunte di trattazione scritta depositate in data 12/09/2025, da intendersi qui trascritte.
b) NULLA per le spese processuali. Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice rel. dr. Vladimiro Gloria
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marianna Arpa, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo CONDIZIONI
a) GI AR viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà ad abitare con la madre, IN ON, presso l'abitazione familiare ubicata in Cellino San
marco alla via B. D'Agostino 24;
b) GI AR continuerà a corrispondere alla sig.ra IN, quale contributo per il mantenimento del figlio AR, la somma mensile di € 200,00, cosi come tutt'oggi avviene mediante singoli ratei di € 50,00 cadauno;
detta somma sarà annualmente rivalutata secondo l'indice istat;
c) GI AR inoltre si obbliga a rinunciare a percepire l'assegno unico universale, ed ogni altro emolumento di carattere previdenziale per il figlio AR, in favore di ON
IN, nonché a versare alla stessa il 50% delle spese straordinarie che verranno con lei previamente concordate;
d) Le decisioni di maggiore interesse per AR, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute o alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori,
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
e) In ordine al diritto di visita, GI AR potrà continuare a vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previa semplice comunicazione alla madre, come attualmente avviene;
f) le spese verranno compensate tra le parti con espressa rinunzia dei legali al vincolo di solidarietà previsto dalla L.P.F.;
AR GI IN ON
Mentor Ante
è autentica è autentica avv. Rosalba Gatto avv. Raffaele Lomartire Resellep Golo