Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4285/2022 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
739/2022 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 09/03/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Severino Nappi C.F._1
e dall'Avv. Francesco Percuoco
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Villani,
Manuela Caccialanza, Loris Bovo e Giudo Greco
APPELLATA
Pagina 1
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. iscritto il 20.10.2017
[...]
ha convenuto in giudizio al fine di sentir Parte_1 Controparte_1
dichiarare, in relazione al contratto di mutuo ipotecario n.0004/000000303067 del 23.9.2009 stipulato tra le parti:
- l'errata indicazione del TAEG in violazione dell'art. 117 co. 4 TUB, con conseguente nullità del contratto e applicazione del tasso legale o del tasso ex art. 117 co. 7 TUB;
- la nullità del contratto per indeterminatezza del tasso corrispettivo e per violazione dell'ordine pubblico economico, non consentendo ad un operatore non qualificato di individuare in modo certo ed inequivocabile gli oneri a carico del cliente, e ciò con particolare riferimento all'indicizzazione del mutuo al franco ZE;
- l'usurarietà del contratto, con particolare riguardo all'incidenza della commissione di estinzione anticipata, pari al 42,12%.
Si è costituita eccependo preliminarmente Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, per essere competenti alternativamente il Tribunale di Napoli o il Tribunale di
Milano, e chiedendo la conversione del procedimento nel rito ordinario.
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Con le memorie ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c. parte ricorrente ha precisato la domanda assumendo specificamente la vessatorietà delle clausole del contratto ex art. 35 del Codice del consumo chiedendo, ad integrazione
Pagina 2 delle conclusioni già rassegnate in ricorso, di accertare l'illegittimità delle clausole contrattuali che stabiliscono la modalità del calcolo degli interessi
(art. 4), di quelle che prevedono il funzionamento del cd. deposito fruttifero
(art. 4 bis), di quelle che stabiliscono le modalità di calcolo della conversione del tasso di interesse riferito al franco ZE ad un tasso di interesse riferito all'euro (art. 7 bis) e di quelle che individuano la modalità di calcolo dell'importo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata
(art. 7).
Con ordinanza del 19.4.2018 il Giudice Istruttore ha disposto il mutamento del rito, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c.
All'esito dell'istruttoria meramente documentale, con la sentenza gravata il
Tribunale di Napoli Nord, ha così statuito:
“rigetta la domanda;
condanna al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore di parte convenuta, liquidate in complessivi € 5.885,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge”.
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 7 ottobre 2022, il ha proposto appello avverso la sentenza suddetta sulla base dei Parte_1
motivi di seguito illustrati ed ha così concluso:
“previo accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione, a) accertare e dichiarare il carattere usurario del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento;
b) accertare e dichiarare la illegittimità delle clausole contrattuali che stabiliscono la modalità del calcolo degli interessi (art. 4); di quelle che prevedono il funzionamento del cd. deposito fruttifero (art. 4 bis); di quelle che stabiliscono le modalità di calcolo della conversione del tasso di interesse riferito NC ZE ad un tasso di interesse riferito all'euro (art. 7 bis); di quelle che individuano le modalità di calcolo dell'importo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata (articolo
Pagina 3 7 estinzione anticipata); c) per l'effetto accertare e dichiarare il carattere gratuito del mutuo e la conseguente non debenza di tutti gli interessi maturati e maturandi, spese ed oneri pattiziamente stabiliti;
d) conseguentemente, previa rideterminazione del piano di ammortamento accertare e dichiarare l'ammontare dell'importo dovuto dalla
[...]
ai ricorrenti a titolo di interessi non dovuti condannando la CP_2
stessa alla restituzione;
e) accertata e dichiarata nulla la clausola di cui all'articolo 7 (risoluzione), dichiarare non dovuta la commissione di estinzione;
f) condannare la banca ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per avere con il suo comportamento determinato la lite ed avervi resistito ben conscia del proprio torto;
g) con vittoria di spese e competenze professionali oltre iva, cpa e spese generali da distrarre in favore dei procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo.
In via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e disattese dal Tribunale, nel dettaglio l'espletamento di CTU tecnico contabile al fine di ricostruire il rapporto in parola nei suoi esatti termini onde accertare i vizi e le criticità denunciate in giudizio.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da attribuirsi ai procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo”.
Si è costituita in giudizio la , resistendo all'appello e Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE - Dichiarare inammissibili ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. tutti i motivi di appello proposti dal
Signor nei termini e per tutti i motivi di cui in narrativa. Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA - Si richiamano, in via subordinata e senza inversione di oneri probatori, le istanze istruttorie formulate nel procedimento di primo grado;
Pagina 4 NEL MERITO (ed in subordine, limitatamente alle eccezioni di inammissibilità sopra formulate) - Respingere integralmente l'appello promosso dal Signor e le domande dal medesimo Parte_1
formulate nei confronti di in quanto totalmente Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa (ivi inclusa la prescrizione) e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n. 739/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 8 marzo
2022 e pubblicata in data 9 marzo 2022.
IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a Spese Generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
Instauratosi il contraddittorio, con ordinanza del 16.2.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e, dopo alcuni rinvii d'ufficio per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto.
1. La vicenda si inserisce in un ampio contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni tra la ed i contraenti di mutui indicizzati al franco Svizzero;
CP_1
nella specie il contratto di mutuo è stato stipulato dal in data Parte_1
23.09.2009 per la somma di € 80.000,00 la cui restituzione è stata concordata mediante la corresponsione di n. 360 rate mensili posticipate secondo un piano di ammortamento alla “francese”. Gli interessi corrispettivi sono stati stabiliti sulla base del tasso del Controparte_3
secondo le modalità indicate in contratto.
Pagina 5 Il giudice di prime cure ha affermato la legittimità del meccanismo di conversione in ritenendo che esso fosse illustrato nel testo Controparte_4
contrattuale in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo, pur se caratterizzato da un particolate tecnicismo. Ha considerato, quindi, che la logica insita in un mutuo indicizzato ad una valuta estera, che necessita in estrema sintesi di una doppia operazione di conversione, presenta una indubbia complessità che non si risolve tout court in una mancanza di trasparenza delle clausole in questione nelle quali, comunque, sono contenute tutte le informazioni utili per comprendere la dinamica contrattuale, ivi compresa la possibilità, espressamente dichiarata, che il conguaglio avrebbe potuto essere positivo o negativo per il mutuatario.
Il Tribunale ha anche ritenuto che, pur dopo la sentenza della Cassazione n.
23655/2021, le conclusioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 27214 del 2018 non sono condivisibili, richiamando alcune pronunce di merito in tal senso.
L'appellante, dopo aver censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto tardive le precisazioni effettuate nelle memorie ex art. 183
VI comma n. 1 c.p.c. riguardo alla vessatorietà e contrarietà al Codice del
Consumo delle clausole contenute nel mutuo, ha insistito anzitutto sulla delibera dell'Antitrust sopra richiamata che ha affermato la nullità di numerose clausole del contratto di mutuo, in particolare di quelle relative al calcolo degli interessi, all'estinzione anticipata ed alla conversione in euro.
La vessatorietà, poi, della clausola in questione è stata accertata per contrarietà all'art. 35 del Codice del Consumo, stante la scarsa chiarezza e comprensibilità per il consumatore delle clausole medesime, così come affermato anche dalla Cassazione nella sentenza n. 23655/2021.
Pagina 6 La difesa del ha anche criticato la sentenza appellata nella parte in Parte_1
cui ha accomunato un mutuo per l'acquisto di prima casa ad un rischioso strumento di investimento finanziario (derivato swap), assumendo che colui che acquista una casa con un mutuo in realtà sopporterebbe i rischi e l'alea di un'operazione borsistica. In tal modo, sostiene l'appellante, il primo giudice ha completamente ignorato che l'assunzione di rischio del cliente derivante dalla clausola di indicizzazione a valute estere era puramente speculativa ed unicamente in favore dell'intermediario. Di tale natura speculativa il consumatore non era pienamente consapevole ed emergono, in ogni caso, vistose alterazioni del sinallagma tra le reciproche prestazioni del contratto di mutuo, di tal ché la clausola di rischio cambio conferisce all'operazione, scelta per far fronte ai bisogni primari, una rischiosità pari a quella degli strumenti finanziari derivati, senza però che il finanziatore abbia assolti agli obblighi informativi previsti dal D.Lvo n. 58/1998
2. Osserva in primo luogo la scrivente Corte che, di recente, è intervenuta la Corte di Cassazione affermando principi del tutto conformi a quelli condivisi dal primo giudice. Contr Ha chiarito anzitutto la che, in tema di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'assenza di chiarezza e di comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina nel giudizio civile, promosso ex art. 37-bis, comma 4, del d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d.
"Codice del consumo"), alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di accertamento dell'abuso di posizione dominante, nella specie si fa
Pagina 7 questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte.
In ogni caso, al riguardo, va segnalata la recentissima decisione del
Consiglio di Stato, chiamato a decidere l'appello contro la sentenza di rigetto dell'originario ricorso proposto dalla al fine di Controparte_1
ottenere l'annullamento del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 27214, adottato il 13 giugno 2018, a conclusione del procedimento CV159 - Mutuo Controparte_6
Indicizzati al (Consiglio di Stato 26/02/2025, n.1699). Controparte_3
Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza impugnata, e, in accoglimento del ricorso, ha annullato il provvedimento dell impugnato. CP_7
Ai fini in esame, è stata presa in considerazione tutta la documentazione direttamente allegata al testo del contratto poiché la valutazione della comprensibilità e chiarezza della pattuizione in discussione deve essere effettuata alla luce dell'insieme degli elementi di fatto rilevanti, tra cui la pubblicità e l'informazione fornite dal mutuante nell'ambito della negoziazione di un contratto di mutuo.
In tale prospettiva, assume rilievo anche la presenza del notaio, dal momento che un consumatore medio chiamato a stipulare un contratto all'evidenza rilevante per la propria vita, quale un mutuo fondiario, non può che approfittare della stipula attraverso un pubblico ufficiale esperto di tali contratti al fine di chiedere eventuali delucidazioni.
Si è affermato in detta sentenza che, nella fattispecie, “Non sussiste la scarsa chiarezza e comprensibilità del testo, sia in generale che in particolare”.
Pagina 8 In particolare, non viola gli obblighi di chiarezza la clausola che introduce un simile meccanismo di indicizzazione che, seppur complesso, va esaminato tenendo in considerazione le fasi di formazione della volontà contrattuale e il comportamento professionale che ha condotto alla più chiara rappresentazione delle condizioni contrattuali particolarmente rischiose. L'aumento del rischio, concordato, non è di per sé idoneo a configurare una violazione degli obblighi di chiarezza se l'illustrazione dei meccanismi è stata resa nota al contraente.
Occorre dunque porre su un piano autonomo dagli obblighi di chiarezza gli effetti dell'aleatorietà laddove, mediante la pattuizione che segue un simile schema di indicizzazione, le parti si espongono a un'alea bilaterale, posta a carico di entrambe, non risultando possibile prevedere ex ante gli addebiti o gli accrediti che seguono le oscillazioni del tasso di interesse e del tasso di cambio.
Pertanto, nel condividere la giurisprudenza civile richiamata dalla Banca, il
Consiglio di Stato, con ampia motivazione alla quale ci si riporta, ha ritenuto che le clausole analizzate risultano chiare - da un punto di vista descrittivo e operativo - e non ambigue - atteso che non appare ipotizzabile attribuire alle stesse diversi significati, eventualmente contrastanti.
Ne deriva, in conclusione, che Il consumatore medio, proprio in relazione alla tipologia di contratto non soggetto a quotidianità, era in grado di comprendere - da un punto di vista sostanziale - i rischi che, sul piano economico, si assumeva con la sottoscrizione del contratto, in quanto, così come espressamente indicato, con l'apprezzamento della valuta estera, rispetto alla valuta nazionale, poteva subire un aggravio dal punto di vista economico, ovvero un vantaggio a seconda dell'andamento dei cambi>.
Pagina 9 3. Per quanto riguarda le altre censure sollevate dall'appellante, le valutazioni espresse dal primo giudice sono pienamente conformi ad una consolidata giurisprudenza della Corte di Appello di Napoli e di altri giudici di merito puntualmente richiamata dalla difesa dell'appellata nelle memorie finali ex art. 190 c.p.c, cui ci si riporta integralmente (vedi tra le tantissime: Corte d'Appello Milano 948/2023, 3346/2023, 3009/2023,
32/2024, 948/2022, Corte Appello Roma n. 1044/2024, Corte d'Appello
Venezia n. 900/2022, Tribunale Milano nn. 1601/2024, 6520/2017,
Tribunale Roma nn. 18171/2023, 20311/2017, etc.).
In particolare, anche per quanto attiene alla eccepita mancanza di chiarezza e di comprensibilità dell'art. 7 (estinzione anticipata) del mutuo, alcuna oscurità o equivocità si rinviene nel meccanismo di funzionamento della doppia indicizzazione valutaria e finanziaria (euro-franco ZE e franco ZE-euro) previsto per la quantificazione finale della somma residua da versare (in euro) per addivenire alla estinzione anticipata del mutuo.
Difatti, poiché il mutuo è stipulato in franchi svizzeri mentre il pagamento del capitale residuo, in caso di estinzione anticipata, è prevista in euro
(moneta dell'utente/pagatore), il contratto in tale ipotesi coerentemente stabilisce una prima conversione del capitale residuo ancora da rimborsare da euro in franchi svizzeri (moneta di riferimento del finanziamento) al tasso di cambio convenzionale determinato pattiziamente all'art. 4 comma
2, e successivamente una ulteriore conversione da franco ZE in euro
(moneta del pagamento) al tasso di cambio del giorno dell'operazione individuato sulla base di un predeterminato parametro oggettivo
(quotazione del tasso di cambio rilevato sulla pagina FXBK del circuito
Reuter, pubblicato sul quotidiano “ ”, di ampia e generalizzata CP_8
Pagina 10 diffusione nazionale quale più conosciuta ed importante testata giornalistica economica-finanziaria italiana).
Essendo il meccanismo fondato su tale doppia conversione valutaria, ed essendo la seconda conversione legata al tasso di cambio del giorno dell'operazione di estinzione anticipata, tasso di cambio che oscilla e varia giornalmente nel suo indice, appare evidente ed agevolmente comprensibile ad un consumatore dotato di ordinaria diligenza l'aleatorietà dell'operazione, ovvero che se l'euro si apprezza sul franco il mutuatario otterrà il vantaggio di dover restituire una somma minore (essendo il pagamento previsto in euro), se invece il si rafforza sull'euro allora CP_3
il soggetto finanziato dovrà restituire una somma maggiore rispetto a quella originariamente prevista nel piano di ammortamento con suo pregiudizio in favore della banca.
Né potrebbe configurarsi una qualche inesattezza ed equivocità nell'espressione utilizzata nell'art. 7 del mutuo, laddove, con riguardo alla facoltà di rimborso anticipato, si usa l'espressione “capitale restituito”.
Invero, emerge con tutta evidenza, sia sulla base del significato letterale e logico del termine, sia dal contesto in cui è inserito, che con tale locuzione si è voluto evidentemente designare il debito ancora a carico del mutuatario relativo alle rate non ancora versate che dunque questi andrà a restituire in conseguenza della estinzione anticipata del rapporto, nella misura determinata sulla base della doppia conversione valutaria ivi prevista
Il meccanismo di conversione e di liquidazione delle somme dovute in caso di anticipata estinzione del mutuo, altresì esplicitato nel documento informativo e di sintesi, risulta quindi complessivamente chiaro, trasparente, univoco, accessibile e adeguatamente illustrato all'utente, per cui, anche sotto tale profilo, alcuna violazione degli artt. 115 e 116 del
Pagina 11 TUB, 33 e ss. codice del consumo e degli artt. 3 e 4 comma 2 Direttiva
93/13/CEE del 05.041993 (nella parte in cui impone trasparenza e chiarezza nella predisposizione delle clausole contrattuali) si configura nel caso di specie.
3. Si è anche chiarito in giurisprudenza che la previsione di doppia indicizzazione del mutuo non dà luogo alla figura, di elaborazione dottrinale, del derivato implicito.
Non è infatti possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato (Cass.
22/01/2025, n.1580; 31/08/2021, n.23655; n. 30556 del 2023).
Il Supremo Collegio ha, poi, chiarito che, in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi.
Ciò posto, la Suprema Corte, nel dissentire motivatamente dal provvedimento dell'AGCM, ha affermato che le clausole in discorso, oltre a non difettare di chiarezza e incomprensibilità, comunque non hanno carattere vessatorio. Ha, difatti, precisato che la gravosità dell'obbligazione dei mutuatari sotto i profili dell'eccessivo squilibrio, della violazione degli obblighi di diligenza professionale, buona fede, correttezza, trasparenza e
Pagina 12 chiarezza e del connesso divieto di abuso nei contratti e nei rapporti tra professionisti e consumatori, nonché della nullità per difetto di meritevolezza e di causa in concreto o per illiceità della stessa, è derivata
“non già dall'atteggiarsi delle clausole contrattuali in sé stesse considerate, bensì dal non preventivamente apprezzabile andamento del cambio, virato al contrario del passato in senso sfavorevole ai mutuatari”
(Cass. 29/01/2024, n.2592).
Anche nella sentenza del 03/11/2023, n. 30556, la Cassazione, con specifico riferimento ad un contratto di mutuo con tasso d'interesse indicizzato al rapporto di cambio franco ZE/euro, ha rigettato il ricorso contro una sentenza della corte di appello che aveva ritenuto chiara e comprensibile la clausola di indicizzazione, giudicandola peraltro non abusiva, in quanto la gravosità dell'obbligazione dei mutuatari non derivava da uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma da un imprevedibile andamento del tasso di cambio franco ZE/euro sfavorevole al consumatore.
Del resto, sulla base di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, esclusivamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto (ossia quelle che riguardano la sua struttura e natura) determina la nullità, mentre la violazione di norme, sia pure imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti è fonte soltanto di responsabilità. Si è, quindi, precisato che, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati di informare correttamente il cliente e eseguire le operazioni può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipula del contratto c.d. "quadro",
Pagina 13 laddove dà vita, invece, a responsabilità contrattuale - ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto - solo ove la violazione riguarda le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro. E' stato, cioè, escluso che, in assenza di una precisa disposizione normativa, la violazione dei doveri di informazione e condotta possa determinare la nullità del c.d. 'contratto quadro' o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (pt. Cass.
31/05/2021, n.15099).
4. Il Collegio reputa di doversi conformare a tale autorevole orientamento, non essendo state rappresentate ragioni idonee a superarlo nè argomenti che non trovino confutazione nelle pronunzie sopra riportate. Con la conseguenza che devono essere certamente respinte le censure sollevate dall'appellante in relazione all'asserita nullità del contratto di mutuo oggetto di causa per le ragioni innanzi esplicitate.
5. L'ultimo motivo di gravame riguarda l'omessa o errata indicazione del
TAEG che, ad avviso dell'appellante, determinerebbe la violazione degli artt. 1421, 1284 e 1346 c.c. nonché del comma 4 dell'art. 117 TUB in quanto impedirebbe al cliente di conoscere tale parametro, in violazione delle finalità di trasparenza perseguite dalla delibera CICR 4.3.2003 e dalle istruzioni della Banca d'Italia.
Il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di nullità assumendo che non può trovare applicazione nella specie l'art. 125 bis TUB, che prevede espressamente la nullità per l'ipotesi di TAEG non espressamente pubblicizzato, né in generale la disciplina a tutela del consumatore, posto che l'art. 122 TUB esclude l'applicazione del capo relativo al credito ai consumatori sia per i finanziamenti di importo superiore ad € 75.000 (lett.
a) che per quelli garantiti da ipoteca immobiliare (lett. f), ipotesi
Pagina 14 verificatesi per il mutuo in questione. Il primo giudice ha poi richiamato la giurisprudenza secondo cui, per i crediti non al consumo, l'erronea rappresentazione del TAEG non comporta alcuna conseguenza in tema di validità del contratto.
Ritiene la Corte che, anche voler ritenere sussistente la dedotta difformità del TAEG pattuito rispetto a quello applicato, la stessa non potrebbe mai comportare la sanzione della nullità invocata dall'appellante né
l'applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB prevista in ipotesi di nullità delle disposizioni contrattuali che prevedono “tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
In primo luogo, deve evidenziarsi che non è oggetto di censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha escluso l'applicabilità nella fattispecie dell'art. 125 TUB il quale prevede la nullità delle clausole relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato.
In secondo luogo, osserva il Collegio che il TAEG costituisce una informativa precontrattuale relativa al costo complessivo dell'operazione, non è un tasso di interesse né, quindi, di per sé un elemento essenziale del contratto di mutuo, a differenza dell'indicazione del tasso di interesse e degli altri costi e condizioni (in tal senso, cfr. Cassazione 19/09/2024,
n.25199; 03/07/2024, n.18235; 09/12/2021, n.39169).
Più approfonditamente, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, di guisa che non può ad esso applicarsi la
Pagina 15 disposizione del sesto comma del citato art. 117 TUB relativo appunto ai tassi ed ai prezzi propriamente intesi. Pertanto, la sua mancata indicazione nella forma scritta, come pure la difformità tra TAEG/ISC dichiarato e quello applicato, non sono sanzionate con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che in tali casi non si determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Tale conclusione è avvalorata dalla collocazione sistematica della disciplina del TAEG nell'ambito delle relative Circolari della Banca
d'Italia sotto la Sezione II concernente la “Pubblicità e l'informazione precontrattuale” e non nella Sezione III, disciplinante la forma ed il contenuto minimo dei contratti banca.
Peraltro, la soluzione qui prescelta trova conforto nella necessità di introdurre una espressa previsione di nullità attraverso l'art. 125-bis, comma 6 TUB per l'ipotesi dei contratti al consumo;
se il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la mancata o inesatta indicazione del
TAEG/ISC in tutti i contratti di finanziamento non vi sarebbe stata la necessità di prevedere una disciplina specifica relativamente al TAEG/ISC nello specifico settore del credito al consumo.
In altri termini, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, il TAEG non costituisce una specifica condizione economica da applicare al finanziamento tale da giustificare l'applicazione del citato art. 117 VI comma, ma, esprimendo in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, svolge una funzione meramente informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del
Pagina 16 finanziamento prima di accedervi. Pertanto, anche l'erronea indicazione del
TAEG non comporta una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo che non inficia la validità delle pattuizioni del contratto.
Ne consegue, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta Part della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può, quindi, dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale, tutela non invocata nel presente giudizio (così Cass. 4597/2023).
In conclusione, la dedotta difformità tra il TAEG pattuito e quanto applicato non potrebbe mai comportare la nullità della relativa disposizione contrattuale né l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
6. Conclusivamente, tutti i motivi di appello non risultano condivisibili e deve, perciò, interamente confermarsi la sentenza di primo grado.
In applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., stante il rigetto integrale dell'appello, anche le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura della questioni dibattute e dell'attività difensiva svolta, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (da € 52.001 a € 260.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
Pagina 17
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 739/2022 del
Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 09/03/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) condanna al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1
, delle spese del presente grado di appello che liquida in Controparte_1
€ 14.317,00 per compensi professionali, oltre il 15% per rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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