Art. 1. Articolo unico.
Fino al 31 dicembre 1953, le norme di cui agli articoli 156 e 1184 del Codice della navigazione sono estese all'alienazione di navi o carati di navi, in costruzione, ovvero gia' costruite ma non ancora nazionalizzate, per conto di cittadini, di societa' o di enti nazionali.
Fino al 31 dicembre 1953, le norme di cui agli articoli 156 e 1184 del Codice della navigazione sono estese all'alienazione di navi o carati di navi, in costruzione, ovvero gia' costruite ma non ancora nazionalizzate, per conto di cittadini, di societa' o di enti nazionali.