Articolo 1 della Legge 30 luglio 1950, n. 589
Versione
1 settembre 1950
Art. 1. Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1953, le norme di cui agli articoli 156 e 1184 del Codice della navigazione sono estese all'alienazione di navi o carati di navi, in costruzione, ovvero gia' costruite ma non ancora nazionalizzate, per conto di cittadini, di societa' o di enti nazionali.

Entrata in vigore il 1 settembre 1950