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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/06/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1151/21
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1151/2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 05/02/2025
d a
, con l'assistenza del Curatore con Parte_1 Parte_2
OGGETTO: il patrocinio dell'avv. SECCHI VILLA ALESSANDRO Opposizione APPELLANTE all'esecuzione (art. c o n t r o 615, 2' comma c.p.c.) ANDATARIA DI Controparte_1 CP_2
[...]
con il patrocinio dell'avv. LUDINI ELIO
[...]
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2472/21, pubblicata il 7.10.21.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
In riforma dell'impugnata sentenza, dichiarata la nullità o comunque l'annullamento del contratto (apertura di finanziamento in conto corrente) stipulato dal signor con la Parte_1 Controparte_3
società ed accertata
[...] Controparte_4
l'inesistenza della notifica e del decreto ingiuntivo sul quale il precetto e l'azione esecutiva si fondano e di tutti gli atti conseguenti;
dichiarata altresì
l'inesistenza del diritto della banca esecutante e ora della società convenuta
, quale mandataria di di procedere Controparte_1 Controparte_2
esecutivamente nei confronti del signor respingersi le Parte_1
domande attrici e per l'effetto ordinarsi la cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento di cui alla nota nn. 2232/14969 del giorno
21.06.2016, Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Brescia, nonché
l'ipoteca giudiziale iscritta a Brescia il giorno 23.10.2009 ai n.ri
44878/10218, relative all'immobile sito in Roncadelle, Via Galileo Galilei n.
57 e più precisamente: - quota di 1/2 di diritto di proprietà su immobile sito in Roncadelle – Cat. Fabbricati – sez. NCT Fg. 7 – part. 181 – sub 3 – cat.
A3 – cons 7 vani;
- quota di 1/2 di diritto di proprietà su immobile sito in
Roncadelle – Cat. Fabbricati – sez. NCT – Fg. 7 – part. 181 – sub 4 – cat. C6
– cons. 22 mq. In via istruttoria: in caso di contestazione, ordinarsi alla banca di credito cooperativo la Controparte_5
produzione di tutta la documentazione relativa al rapporto intercorso con il signor Parte_1
Dell'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, in composizione collegiale, contrariis reiectis, così statuire: a) rigettare l'istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto infondata e priva di prova in ordine ai necessari requisiti di cui all'art. 283 cpc;
b) in via preliminare, ed assorbente, dichiarare improcedibile l'appello spiegato per la tardiva costituzione dell'attrice, essendo intervenuta l'iscrizione a ruolo oltre i termini dimidiati di cui all'art. 165 cpc, in applicazione del disposto di cui agli art. 616 cpc e 163 bis cpc;
b) sempre in via preliminare, affermare l'inammissibilità della domanda nuova, avente ad oggetto l'annullamento del contratto di apertura di credito in conto corrente e per l'effetto, affermare l'inammissibilità dell'appello, non potendosi chiedere la nullità, ai sensi dell'art. 427 c.c., degli atti compiuti dal soggetto inabilitato, né potendosi, ex art. 1441 c.c., provvedersi d'ufficio all'annullamento; c) nel merito ed in via principale, rigettare l'atto di appello del sig. e per esso della Parte_1
sua curatrice, per tutti i motivi di cui alle argomentazioni in fatto ed in diritto della presente comparsa di costituzione, poiché manifestamente infondato nei motivi di gravame della sentenza n. 2472/2021 del Tribunale di Brescia che, per l'effetto, dovrà essere integralmente confermata;
d) in via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte dell'appello, ovvero dei motivi, formulati ex adverso, accertare in ogni caso il diritto della cessionaria a vedersi ripetere le somme ricevute dal sig. Controparte_2
e per l'effetto, disporne la restituzione in favore della stessa Parte_1
cessionaria, con ogni ulteriore provvedimento finalizzato in tal senso, della somma di euro 96.875,58, ovvero del diverso importo che risulterà dovuto e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi, come per legge. e) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione ai sensi dell'art. 615/2 c.p.c., , con Parte_1
l'assistenza del Curatore si opponeva all'esecuzione Parte_2
immobiliare intrapresa nei suoi confronti dalla
[...]
Parte_3
, esecuzione intrapresa in virtù del decreto ingiuntivo del
[...]
21 gennaio 2009, emesso dal Tribunale di Brescia nei confronti del solo
, dichiarato inabilitato con sentenza del Tribunale di Brescia Parte_1
n. 3395 del 2001.
Il decreto ingiuntivo in questione era fondato sull'esposizione debitoria maturata dal a seguito dell'utilizzo dell'apertura di credito pattuita Pt_1
con la Banca nel 2008 senza l'assistenza del Curatore che, all'epoca, era
[...]
CP_6
moglie del venuta a sapere di tale fatto a seguito della Parte_2 Pt_1
notifica, quale comproprietaria, del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione avanti al Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 569 c.p.c., chiedeva al Giudice tutelare di revocare il precedente curatore nominando, in sostituzione, essa stessa, cosa che avveniva. Rappresentava, altresì, che la notifica del decreto ingiuntivo in parola doveva ritenersi inesistente, giacché avvenuta solo nei confronti dell'inabilitato.
Aggiungeva che la somma finanziata al era stata immediatamente Pt_1 girata con assegno circolare intestato a terzi, alla “Immobiliare Tresor 018” srl, con sede in Verolanuova, Via Roma n. 1, senza alcuna giustificazione e senza che il signor ne avesse tratto beneficio e che anche tale Pt_1
versamento era stato effettuato senza l'assistenza del curatore.
Parte opponente deduceva, quindi, la nullità o comunque l'annullabilità del contratto tra il signor e la BCC del Garda, in quanto stipulato da Pt_1
soggetto inabilitato, senza l'assistenza del curatore e senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Parte opponente rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
- preliminarmente disporre inaudita altera parte la sospensione della procedura esecutiva n. 729/2016; - previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti e previa la sospensione della procedura esecutiva, accertata e dichiarata la nullità del contratto (apertura di finanziamento in conto corrente) stipulato dal signor con la “banca di credito Parte_1 cooperativo ” società Controparte_3 Controparte_4
ed accertata l'inesistenza della notifica e del decreto ingiuntivo sul
[...]
quale il precetto e l'azione esecutiva si fondano, dichiararsi l'inesistenza del diritto della banca esecutante di procedere esecutivamente nei confronti del signor e per l'effetto ordinarsi la cancellazione della Parte_1
trascrizione dell'atto di pignoramento di cui alla nota nn. 2232/14969 del giorno 21.06.2016, Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Brescia, relativa all'immobile sito in Roncadelle, Via Galileo Galilei n. 57 e più precisamente: - quota di ½ di diritto di proprietà su immobile sito in
Roncadelle – Cat. Fabbricati – sez. NCT Fg. 7 – part. 181 – sub 3 – cat. A3
– cons 7 vani;
- quota di ½ di diritto di proprietà su immobile sito in
Roncadelle – Cat. Fabbricati – sez. NCT – Fg. 7 – part. 181 – sub 4 – cat.
C6 – cons. 22 mq. In via istruttoria: in caso di contestazione, ordinarsi alla banca di credito cooperativo Controparte_5
la produzione di tutta la documentazione relativa al rapporto intercorso
[...] con il signor Sempre in caso di contestazione, ammettersi Parte_1
prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa, riservata la specifica capitolazione e l'indicazione dei testimoni..
Il giudice dell'esecuzione, instaurato il contraddittorio, sospendeva l'esecuzione e assegnava alla creditrice termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
cessionaria del credito, per il tramite della mandataria Controparte_7
introduceva, quindi il giudizio di Controparte_8
merito con atto di citazione notificato agli odierni appellanti.
L'attrice, oltre a dedurre la carenza di motivazione e l'ingiustizia dell'ordinanza che aveva disposto la sospensione della procedura esecutiva, rappresentava che, nel caso di specie, non era stata fornita prova dell'adempimento delle formalità previste dall'art. 423 c.c.
Sotto altro profilo, rappresentava che non era stata rappresentata l'incapacità temporanea in cui versava . Parte_1
L'attrice riteneva, inoltre, che il finanziamento concesso al fosse un Pt_1
atto di ordinaria amministrazione.
Rappresentava altresì che la notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del solo non potesse essere considerato inesistente, in quanto la notifica Pt_1
non era un atto negoziale.
In via subordinata, avanzava la domanda di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto la somma indebitamente percepita dal pari a 96.875,58 Pt_1
euro, oltre interessi.
Costituendosi con l'assistenza del Curatore Parte_1 Parte_2
contestava le deduzioni avverse, confermando quanto già esposto in sede di opposizione e chiedeva che venisse dichiarata la nullità del contratto
“(apertura di finanziamento in conto corrente)” stipulato dal signor
[...]
con la “ Pt_1 Controparte_9
, nonché, previo accertamento
[...]
dell'inesistenza della notifica e del decreto ingiuntivo sul quale si fondavano il precetto e l'azione esecutiva, che venisse dichiarata l'inesistenza del diritto della Banca a procedere esecutivamente nei confronti del signor
[...] Pt_1
Il Tribunale di Brescia, istruita la causa documentalmente e fatte precisare le conclusioni, pronunciava la sentenza impugnata con cui, accogliendo la domanda attorea, accertava il diritto dell'attrice a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di che condannava, altresì, al pagamento Parte_1
delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva innanzitutto pacifico che il diritto azionato in sede esecutiva fosse fondato su un titolo giudiziale, dal momento che il credito di euro 51.874,08, oltre agli interessi e alle spese, era stato accertato in sede monitoria con decreto ingiuntivo n. 1307/2009, confermato dalla sentenza del 28 ottobre 2010, n. 4724, con cui il Tribunale di Brescia aveva rigettato l'opposizione promossa dal convenuto.
Il Tribunale dava, altresì, atto che nessuna contestazione era stata sollevata circa la titolarità del credito in capo all'attrice.
Con riguardo alla validità del contratto di apertura di credito sul quale era stato erogato il finanziamento di cui si discute, il Tribunale riteneva che si vertesse sul tema dell'annullabilità del contratto e che, in ogni caso, si trattava di doglianza inammissibile. Riteneva, in particolare che, nelle opposizioni esecutive per crediti fondate su di un titolo giudiziale, non fosse possibile censurare il titolo, se non per la sua inesistenza. Secondo il Tribunale, quindi, il debitore poteva soltanto allegare fatti sopravvenuti alla formazione del titolo incidenti, in tutto o in parte, sul diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Dal momento che il credito litigioso era stato pacificamente accertato dal giudice della cognizione, davanti al quale non erano state sollevate eccezioni relative alla annullabilità, detto accertamento era divenuto intangibile.
Con riguardo al tema dell'inesistenza della notificazione del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo, perché eseguita all'indirizzo del solo inabilitato e all'irregolarità della costituzione del contraddittorio, per la partecipazione al processo dell'inabilitato senza l'assistenza del curatore, secondo il Tribunale, si trattava di eccezioni che il convenuto avrebbe dovuto sollevare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero impugnando la sentenza, essendo il presupposto della capacità processuale ex art. 75 c.p.c. accertabile in ogni stato e grado del processo.
Secondo il Tribunale era, infine, erroneo il richiamo del convenuto alla sentenza della Corte di cassazione n. 17308 del 31 agosto 2015, in quanto non si versava nell'ipotesi di un'esecuzione forzata fondata su di un decreto ingiuntivo esecutivo la cui notificazione inesistente aveva impedito all'ingiunto di promuovere l'opposizione, bensì nell'ipotesi di esecuzione forzata fondata su di una sentenza passata in giudicato di conferma del decreto ingiuntivo.
, con l'assistenza del Curatore promuoveva Parte_1 Parte_2
appello, affidandosi a un unico motivo, articolato su più censure e chiedendo, altresì, la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
Si costituiva per il tramite della mandataria Controparte_7 [...]
chiedendo, in via preliminare, la Controparte_8 dichiarazione di improcedibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto.
All'udienza del 2 marzo 2022, svoltasi in modalità cartolari, la Corte, preso atto della rinuncia alla sospensiva dell'appellante, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 4.12.2024.
In data 26.6.2023 si costituiva quale nuova Controparte_1
mandataria di riportandosi alle conclusioni già Controparte_7
rassegnate dal precedente mandatario.
All'udienza del 4.12.2024 la Corte, preso atto della mancata comparizione delle parti, rinviava, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 5 febbraio
2025.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza impugnata, in quanto non ha considerato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si era svolto nei confronti del solo inabilitato che, quindi, era carente di legittimazione passiva. Secondo
l'appellante non vi era stata solo l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo ma anche di tutto il successivo giudizio di opposizione.
Aggiungeva che la costituzione in giudizio del solo inabilitato non poteva avere alcuna efficacia sanante sul vizio della notifica del decreto ingiuntivo.
A parere dell'appellante, il aveva riacquistato la sua piena capacità Pt_1
di parte solo con l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Sotto altro profilo, censura il capo della sentenza che ha ritenuto che, trattandosi di esecuzione fondata su titolo giudiziale, fosse irrilevante il tema della validità del contratto stipulato dall'inabilitato. A giudizio dell'appellante “tutte le circostanze sopra riportate in relazione sia alla stipulazione del contratto di finanziamento che al procedimento di ingiunzione e della relativa opposizione non possono che costituire quelle
“ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo” che ne determinano “l'inesistenza giuridica”.
L'appellante reiterava, quindi, le argomentazioni svolte in merito alle eccezioni di controparte e ritenute assorbite dal Tribunale.
L'appellata, come detto, formulava un'eccezione di improcedibilità.
Al riguardo rappresentava che la notifica dell'appello era avvenuta il 6 novembre 2021 mentre l'appellante aveva provveduto a iscrivere la causa a ruolo solo il 12.11.2021 e, quindi, oltre i termini dimidiati ai sensi degli artt.
165, 163 bis e 616 c.pc.
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello.
Ed infatti “nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione” (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 21512 del 27/07/2021).
Ciò posto, l'appello è infondato.
Occorre, innanzitutto, rilevare che nei confronti delle persone inabilitate che devono stare in giudizio con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione ha carattere complesso, in quanto può ritenersi perfezionato solo quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest'ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza. Ne consegue che, qualora il decreto ingiuntivo a carico dell'inabilitato non venga notificato pure al curatore, si verifica non una mera nullità ma una giuridica inesistenza della notificazione, produttiva dell'inefficacia del decreto ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ.
Sez. 2, Sentenza n. 6985 del 25/03/2011 (Rv. 617096 - 01).
La notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia nei confronti del solo era, quindi, certamente inesistente. Pt_1
ha tuttavia formulato opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo in questione, senza chiederne la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e senza eccepire né il difetto di notifica né quello di assistenza ai sensi dell'art. 375 comma 2 c.p.c. Non risulta, inoltre, che la sentenza che ha rigettato l'opposizione in questione sia stata impugnata.
Giova, a questo punto, ricordare che il curatore dell'inabilitato non assume il ruolo né di rappresentante legale né di sostituto processuale dell'incapace, ma svolge solo funzioni di assistenza e di supporto. A norma del combinato disposto degli artt. 394 e 424 cod. civ., inoltre, l'inabilitato può stare in giudizio come attore e come convenuto con l'assistenza del curatore.
Il tema, quindi, è quello della rilevanza del difetto di assistenza dell'inabilitato nel giudizio monitorio ed in quello successivo di opposizione.
Occorre, al riguardo, ricordare che in linea generale, la "legitimatio ad processum", riferita alla capacità delle parti di stare in giudizio, in proprio o con la debita rappresentanza, assistenza o autorizzazione, costituisce un presupposto processuale che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale e l'accertamento della sua esistenza o della sua mancanza può essere compiuto in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato sul punto (ex plurimis
Cass. n. 16274 del 31/07/2015, SU 24179 del 16/11/2009,
Cass. 4893 del 05/06/1987).
Ebbene, nel caso di specie, quanto alla regolare costituzione del rapporto processuale tra le parti, come già visto, si è formato il giudicato, in quanto ogni questione relativa al difetto di assistenza dell'inabilitato avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo o in sede di impugnazione della sentenza che ha rigettato l'opposizione medesima, cosa che però non è avvenuta.
E' quindi corretto il rilievo del Tribunale secondo cui, nel caso di specie, non si versa nell'ipotesi di un'esecuzione forzata fondata su di un decreto ingiuntivo esecutivo la cui notificazione inesistente abbia impedito all'ingiunto di promuovere l'opposizione, bensì nell'ipotesi di esecuzione forzata fondata su di una sentenza passata in giudicato di conferma del decreto ingiuntivo. Ed infatti solo nella prima ipotesi (esecuzione forzata su un decreto ingiuntivo con notifica inesistente e in assenza di opposizione)
l'eccezione dell'appellante avrebbe potuto trovare accoglimento.
Infine, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, le circostanze relative alla stipulazione del contratto da parte del solo inabilitato non danno luogo ad un vizio attinente “alla formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo” che ne determinano “l'inesistenza giuridica”.
Si tratta, infatti, di un'ipotesi di annullabilità ( art. 427 comma 2 c.c.) che, una volta instaurato il giudizio di opposizione avrebbe dovuto essere fatta valere in quella sede e nei successivi gradi di quel giudizio.
Su queste basi l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 52.001 a € 260.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2472/21, pubblicata il 7.10.21.
Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la fase di trattazione istruttoria ed €
5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1151/21
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1151/2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 05/02/2025
d a
, con l'assistenza del Curatore con Parte_1 Parte_2
OGGETTO: il patrocinio dell'avv. SECCHI VILLA ALESSANDRO Opposizione APPELLANTE all'esecuzione (art. c o n t r o 615, 2' comma c.p.c.) ANDATARIA DI Controparte_1 CP_2
[...]
con il patrocinio dell'avv. LUDINI ELIO
[...]
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2472/21, pubblicata il 7.10.21.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
In riforma dell'impugnata sentenza, dichiarata la nullità o comunque l'annullamento del contratto (apertura di finanziamento in conto corrente) stipulato dal signor con la Parte_1 Controparte_3
società ed accertata
[...] Controparte_4
l'inesistenza della notifica e del decreto ingiuntivo sul quale il precetto e l'azione esecutiva si fondano e di tutti gli atti conseguenti;
dichiarata altresì
l'inesistenza del diritto della banca esecutante e ora della società convenuta
, quale mandataria di di procedere Controparte_1 Controparte_2
esecutivamente nei confronti del signor respingersi le Parte_1
domande attrici e per l'effetto ordinarsi la cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento di cui alla nota nn. 2232/14969 del giorno
21.06.2016, Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Brescia, nonché
l'ipoteca giudiziale iscritta a Brescia il giorno 23.10.2009 ai n.ri
44878/10218, relative all'immobile sito in Roncadelle, Via Galileo Galilei n.
57 e più precisamente: - quota di 1/2 di diritto di proprietà su immobile sito in Roncadelle – Cat. Fabbricati – sez. NCT Fg. 7 – part. 181 – sub 3 – cat.
A3 – cons 7 vani;
- quota di 1/2 di diritto di proprietà su immobile sito in
Roncadelle – Cat. Fabbricati – sez. NCT – Fg. 7 – part. 181 – sub 4 – cat. C6
– cons. 22 mq. In via istruttoria: in caso di contestazione, ordinarsi alla banca di credito cooperativo la Controparte_5
produzione di tutta la documentazione relativa al rapporto intercorso con il signor Parte_1
Dell'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, in composizione collegiale, contrariis reiectis, così statuire: a) rigettare l'istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto infondata e priva di prova in ordine ai necessari requisiti di cui all'art. 283 cpc;
b) in via preliminare, ed assorbente, dichiarare improcedibile l'appello spiegato per la tardiva costituzione dell'attrice, essendo intervenuta l'iscrizione a ruolo oltre i termini dimidiati di cui all'art. 165 cpc, in applicazione del disposto di cui agli art. 616 cpc e 163 bis cpc;
b) sempre in via preliminare, affermare l'inammissibilità della domanda nuova, avente ad oggetto l'annullamento del contratto di apertura di credito in conto corrente e per l'effetto, affermare l'inammissibilità dell'appello, non potendosi chiedere la nullità, ai sensi dell'art. 427 c.c., degli atti compiuti dal soggetto inabilitato, né potendosi, ex art. 1441 c.c., provvedersi d'ufficio all'annullamento; c) nel merito ed in via principale, rigettare l'atto di appello del sig. e per esso della Parte_1
sua curatrice, per tutti i motivi di cui alle argomentazioni in fatto ed in diritto della presente comparsa di costituzione, poiché manifestamente infondato nei motivi di gravame della sentenza n. 2472/2021 del Tribunale di Brescia che, per l'effetto, dovrà essere integralmente confermata;
d) in via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte dell'appello, ovvero dei motivi, formulati ex adverso, accertare in ogni caso il diritto della cessionaria a vedersi ripetere le somme ricevute dal sig. Controparte_2
e per l'effetto, disporne la restituzione in favore della stessa Parte_1
cessionaria, con ogni ulteriore provvedimento finalizzato in tal senso, della somma di euro 96.875,58, ovvero del diverso importo che risulterà dovuto e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi, come per legge. e) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione ai sensi dell'art. 615/2 c.p.c., , con Parte_1
l'assistenza del Curatore si opponeva all'esecuzione Parte_2
immobiliare intrapresa nei suoi confronti dalla
[...]
Parte_3
, esecuzione intrapresa in virtù del decreto ingiuntivo del
[...]
21 gennaio 2009, emesso dal Tribunale di Brescia nei confronti del solo
, dichiarato inabilitato con sentenza del Tribunale di Brescia Parte_1
n. 3395 del 2001.
Il decreto ingiuntivo in questione era fondato sull'esposizione debitoria maturata dal a seguito dell'utilizzo dell'apertura di credito pattuita Pt_1
con la Banca nel 2008 senza l'assistenza del Curatore che, all'epoca, era
[...]
CP_6
moglie del venuta a sapere di tale fatto a seguito della Parte_2 Pt_1
notifica, quale comproprietaria, del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione avanti al Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 569 c.p.c., chiedeva al Giudice tutelare di revocare il precedente curatore nominando, in sostituzione, essa stessa, cosa che avveniva. Rappresentava, altresì, che la notifica del decreto ingiuntivo in parola doveva ritenersi inesistente, giacché avvenuta solo nei confronti dell'inabilitato.
Aggiungeva che la somma finanziata al era stata immediatamente Pt_1 girata con assegno circolare intestato a terzi, alla “Immobiliare Tresor 018” srl, con sede in Verolanuova, Via Roma n. 1, senza alcuna giustificazione e senza che il signor ne avesse tratto beneficio e che anche tale Pt_1
versamento era stato effettuato senza l'assistenza del curatore.
Parte opponente deduceva, quindi, la nullità o comunque l'annullabilità del contratto tra il signor e la BCC del Garda, in quanto stipulato da Pt_1
soggetto inabilitato, senza l'assistenza del curatore e senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Parte opponente rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
- preliminarmente disporre inaudita altera parte la sospensione della procedura esecutiva n. 729/2016; - previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti e previa la sospensione della procedura esecutiva, accertata e dichiarata la nullità del contratto (apertura di finanziamento in conto corrente) stipulato dal signor con la “banca di credito Parte_1 cooperativo ” società Controparte_3 Controparte_4
ed accertata l'inesistenza della notifica e del decreto ingiuntivo sul
[...]
quale il precetto e l'azione esecutiva si fondano, dichiararsi l'inesistenza del diritto della banca esecutante di procedere esecutivamente nei confronti del signor e per l'effetto ordinarsi la cancellazione della Parte_1
trascrizione dell'atto di pignoramento di cui alla nota nn. 2232/14969 del giorno 21.06.2016, Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Brescia, relativa all'immobile sito in Roncadelle, Via Galileo Galilei n. 57 e più precisamente: - quota di ½ di diritto di proprietà su immobile sito in
Roncadelle – Cat. Fabbricati – sez. NCT Fg. 7 – part. 181 – sub 3 – cat. A3
– cons 7 vani;
- quota di ½ di diritto di proprietà su immobile sito in
Roncadelle – Cat. Fabbricati – sez. NCT – Fg. 7 – part. 181 – sub 4 – cat.
C6 – cons. 22 mq. In via istruttoria: in caso di contestazione, ordinarsi alla banca di credito cooperativo Controparte_5
la produzione di tutta la documentazione relativa al rapporto intercorso
[...] con il signor Sempre in caso di contestazione, ammettersi Parte_1
prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa, riservata la specifica capitolazione e l'indicazione dei testimoni..
Il giudice dell'esecuzione, instaurato il contraddittorio, sospendeva l'esecuzione e assegnava alla creditrice termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
cessionaria del credito, per il tramite della mandataria Controparte_7
introduceva, quindi il giudizio di Controparte_8
merito con atto di citazione notificato agli odierni appellanti.
L'attrice, oltre a dedurre la carenza di motivazione e l'ingiustizia dell'ordinanza che aveva disposto la sospensione della procedura esecutiva, rappresentava che, nel caso di specie, non era stata fornita prova dell'adempimento delle formalità previste dall'art. 423 c.c.
Sotto altro profilo, rappresentava che non era stata rappresentata l'incapacità temporanea in cui versava . Parte_1
L'attrice riteneva, inoltre, che il finanziamento concesso al fosse un Pt_1
atto di ordinaria amministrazione.
Rappresentava altresì che la notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del solo non potesse essere considerato inesistente, in quanto la notifica Pt_1
non era un atto negoziale.
In via subordinata, avanzava la domanda di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto la somma indebitamente percepita dal pari a 96.875,58 Pt_1
euro, oltre interessi.
Costituendosi con l'assistenza del Curatore Parte_1 Parte_2
contestava le deduzioni avverse, confermando quanto già esposto in sede di opposizione e chiedeva che venisse dichiarata la nullità del contratto
“(apertura di finanziamento in conto corrente)” stipulato dal signor
[...]
con la “ Pt_1 Controparte_9
, nonché, previo accertamento
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dell'inesistenza della notifica e del decreto ingiuntivo sul quale si fondavano il precetto e l'azione esecutiva, che venisse dichiarata l'inesistenza del diritto della Banca a procedere esecutivamente nei confronti del signor
[...] Pt_1
Il Tribunale di Brescia, istruita la causa documentalmente e fatte precisare le conclusioni, pronunciava la sentenza impugnata con cui, accogliendo la domanda attorea, accertava il diritto dell'attrice a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di che condannava, altresì, al pagamento Parte_1
delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva innanzitutto pacifico che il diritto azionato in sede esecutiva fosse fondato su un titolo giudiziale, dal momento che il credito di euro 51.874,08, oltre agli interessi e alle spese, era stato accertato in sede monitoria con decreto ingiuntivo n. 1307/2009, confermato dalla sentenza del 28 ottobre 2010, n. 4724, con cui il Tribunale di Brescia aveva rigettato l'opposizione promossa dal convenuto.
Il Tribunale dava, altresì, atto che nessuna contestazione era stata sollevata circa la titolarità del credito in capo all'attrice.
Con riguardo alla validità del contratto di apertura di credito sul quale era stato erogato il finanziamento di cui si discute, il Tribunale riteneva che si vertesse sul tema dell'annullabilità del contratto e che, in ogni caso, si trattava di doglianza inammissibile. Riteneva, in particolare che, nelle opposizioni esecutive per crediti fondate su di un titolo giudiziale, non fosse possibile censurare il titolo, se non per la sua inesistenza. Secondo il Tribunale, quindi, il debitore poteva soltanto allegare fatti sopravvenuti alla formazione del titolo incidenti, in tutto o in parte, sul diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Dal momento che il credito litigioso era stato pacificamente accertato dal giudice della cognizione, davanti al quale non erano state sollevate eccezioni relative alla annullabilità, detto accertamento era divenuto intangibile.
Con riguardo al tema dell'inesistenza della notificazione del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo, perché eseguita all'indirizzo del solo inabilitato e all'irregolarità della costituzione del contraddittorio, per la partecipazione al processo dell'inabilitato senza l'assistenza del curatore, secondo il Tribunale, si trattava di eccezioni che il convenuto avrebbe dovuto sollevare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero impugnando la sentenza, essendo il presupposto della capacità processuale ex art. 75 c.p.c. accertabile in ogni stato e grado del processo.
Secondo il Tribunale era, infine, erroneo il richiamo del convenuto alla sentenza della Corte di cassazione n. 17308 del 31 agosto 2015, in quanto non si versava nell'ipotesi di un'esecuzione forzata fondata su di un decreto ingiuntivo esecutivo la cui notificazione inesistente aveva impedito all'ingiunto di promuovere l'opposizione, bensì nell'ipotesi di esecuzione forzata fondata su di una sentenza passata in giudicato di conferma del decreto ingiuntivo.
, con l'assistenza del Curatore promuoveva Parte_1 Parte_2
appello, affidandosi a un unico motivo, articolato su più censure e chiedendo, altresì, la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
Si costituiva per il tramite della mandataria Controparte_7 [...]
chiedendo, in via preliminare, la Controparte_8 dichiarazione di improcedibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto.
All'udienza del 2 marzo 2022, svoltasi in modalità cartolari, la Corte, preso atto della rinuncia alla sospensiva dell'appellante, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 4.12.2024.
In data 26.6.2023 si costituiva quale nuova Controparte_1
mandataria di riportandosi alle conclusioni già Controparte_7
rassegnate dal precedente mandatario.
All'udienza del 4.12.2024 la Corte, preso atto della mancata comparizione delle parti, rinviava, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 5 febbraio
2025.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza impugnata, in quanto non ha considerato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si era svolto nei confronti del solo inabilitato che, quindi, era carente di legittimazione passiva. Secondo
l'appellante non vi era stata solo l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo ma anche di tutto il successivo giudizio di opposizione.
Aggiungeva che la costituzione in giudizio del solo inabilitato non poteva avere alcuna efficacia sanante sul vizio della notifica del decreto ingiuntivo.
A parere dell'appellante, il aveva riacquistato la sua piena capacità Pt_1
di parte solo con l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Sotto altro profilo, censura il capo della sentenza che ha ritenuto che, trattandosi di esecuzione fondata su titolo giudiziale, fosse irrilevante il tema della validità del contratto stipulato dall'inabilitato. A giudizio dell'appellante “tutte le circostanze sopra riportate in relazione sia alla stipulazione del contratto di finanziamento che al procedimento di ingiunzione e della relativa opposizione non possono che costituire quelle
“ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo” che ne determinano “l'inesistenza giuridica”.
L'appellante reiterava, quindi, le argomentazioni svolte in merito alle eccezioni di controparte e ritenute assorbite dal Tribunale.
L'appellata, come detto, formulava un'eccezione di improcedibilità.
Al riguardo rappresentava che la notifica dell'appello era avvenuta il 6 novembre 2021 mentre l'appellante aveva provveduto a iscrivere la causa a ruolo solo il 12.11.2021 e, quindi, oltre i termini dimidiati ai sensi degli artt.
165, 163 bis e 616 c.pc.
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello.
Ed infatti “nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione” (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 21512 del 27/07/2021).
Ciò posto, l'appello è infondato.
Occorre, innanzitutto, rilevare che nei confronti delle persone inabilitate che devono stare in giudizio con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione ha carattere complesso, in quanto può ritenersi perfezionato solo quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest'ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza. Ne consegue che, qualora il decreto ingiuntivo a carico dell'inabilitato non venga notificato pure al curatore, si verifica non una mera nullità ma una giuridica inesistenza della notificazione, produttiva dell'inefficacia del decreto ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ.
Sez. 2, Sentenza n. 6985 del 25/03/2011 (Rv. 617096 - 01).
La notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia nei confronti del solo era, quindi, certamente inesistente. Pt_1
ha tuttavia formulato opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo in questione, senza chiederne la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e senza eccepire né il difetto di notifica né quello di assistenza ai sensi dell'art. 375 comma 2 c.p.c. Non risulta, inoltre, che la sentenza che ha rigettato l'opposizione in questione sia stata impugnata.
Giova, a questo punto, ricordare che il curatore dell'inabilitato non assume il ruolo né di rappresentante legale né di sostituto processuale dell'incapace, ma svolge solo funzioni di assistenza e di supporto. A norma del combinato disposto degli artt. 394 e 424 cod. civ., inoltre, l'inabilitato può stare in giudizio come attore e come convenuto con l'assistenza del curatore.
Il tema, quindi, è quello della rilevanza del difetto di assistenza dell'inabilitato nel giudizio monitorio ed in quello successivo di opposizione.
Occorre, al riguardo, ricordare che in linea generale, la "legitimatio ad processum", riferita alla capacità delle parti di stare in giudizio, in proprio o con la debita rappresentanza, assistenza o autorizzazione, costituisce un presupposto processuale che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale e l'accertamento della sua esistenza o della sua mancanza può essere compiuto in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato sul punto (ex plurimis
Cass. n. 16274 del 31/07/2015, SU 24179 del 16/11/2009,
Cass. 4893 del 05/06/1987).
Ebbene, nel caso di specie, quanto alla regolare costituzione del rapporto processuale tra le parti, come già visto, si è formato il giudicato, in quanto ogni questione relativa al difetto di assistenza dell'inabilitato avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo o in sede di impugnazione della sentenza che ha rigettato l'opposizione medesima, cosa che però non è avvenuta.
E' quindi corretto il rilievo del Tribunale secondo cui, nel caso di specie, non si versa nell'ipotesi di un'esecuzione forzata fondata su di un decreto ingiuntivo esecutivo la cui notificazione inesistente abbia impedito all'ingiunto di promuovere l'opposizione, bensì nell'ipotesi di esecuzione forzata fondata su di una sentenza passata in giudicato di conferma del decreto ingiuntivo. Ed infatti solo nella prima ipotesi (esecuzione forzata su un decreto ingiuntivo con notifica inesistente e in assenza di opposizione)
l'eccezione dell'appellante avrebbe potuto trovare accoglimento.
Infine, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, le circostanze relative alla stipulazione del contratto da parte del solo inabilitato non danno luogo ad un vizio attinente “alla formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo” che ne determinano “l'inesistenza giuridica”.
Si tratta, infatti, di un'ipotesi di annullabilità ( art. 427 comma 2 c.c.) che, una volta instaurato il giudizio di opposizione avrebbe dovuto essere fatta valere in quella sede e nei successivi gradi di quel giudizio.
Su queste basi l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 52.001 a € 260.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2472/21, pubblicata il 7.10.21.
Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la fase di trattazione istruttoria ed €
5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli