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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/11/2025, n. 3530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3530 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9438/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 9438/2020 promossa da:
(C.F. e P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Madonna, presso il cui studio sito in Santa Maria Capua Vetere, alla Via Melorio II Traversa, n. 3, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
contro
– (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._1
difesa dall'Avv. Filomena Menditto, presso il cui studio sito in Teverola, sulla strada provinciale Teverola - Casaluce n.167, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
nonché
; CP_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 537/2020, con la quale il Giudice di Pace di ED TE ha accolto la domanda proposta da volta ad Controparte_2
ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni subite in seguito al sinistro stradale avvenuto in data 09.12.2010 alle ore 17:00 circa, in Cancello ed Arnone.
Segnatamente, riferiva che in dette circostanze di tempo e Controparte_2
luogo, mentre si trovava a bordo della propria bici tandem quale conducente e percorreva, tenendo regolarmente strettamente la destra, la Via Santa Maria a
Cubito, direzione Cancello ed Arnone, veniva tamponata da tergo da un'autovettura
Renault Clio Tg DM497PM di proprietà di . A causa dell'urto ricevuto, CP_3
veniva balzata a terra unitamente alle altre occupanti della bici tandem.Ritenendo la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente della Renault Clio, conveniva in giudizio , nonché la CP_3 Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di ED TE, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti alla propria persona, così come quantificati in corso di causa. Istruita la causa mediante prova testimoniale e CTU medico legale, il Giudice di Pace di
ED TE accoglieva la domanda proposta, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
La alla base del proposto appello ha dedotto: Controparte_1
1) l'incompetenza territoriale del Giudice adito;
2) l'improponibilità della domanda per mancata osservanza del combinato disposto di cui agli artt. 145 - 148 del C.A. di controparte;
3) la nullità dell'atto di citazione per la sua genericità; 4) l'erronea valutazione della prova testimoniale e violazione dell'art. 116 c.p.c. da parte del giudice di prime cure;
5) l'erronea liquidazione del danno da lesioni dalla stessa sofferte, con contestuale richiesta di rinnovazione della CTU medico – legale.
Si è poi regolarmente costituita in giudizio la quale ha Controparte_2 eccepito: 1) l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2)
l'irritualità dell'eccezione di competenza proposta per mancanza dei suoi presupposti;
3) l'infondatezza della doglianza relativa all'errore o falsa applicazione delle norme di diritto;
4) la corretta valutazione da parte del giudice di prime cure dell'attendibilità delle dichiarazioni del teste escusso;
5) la correttezza dell'operato del C.T.U. incaricato. Ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza gravata.
è rimasto contumace. CP_3
Così definito il tema della lite, la causa, è stata assegnata alla scrivente in data
16.09.2024 e assunta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., all'udienza del 07.05.2025.
*
In via preliminare ed assorbente, questo giudice rileva che il giudizio va dichiarato estinto per omessa rinnovazione della notifica nel termine perentorio assegnato dal giudice all'appellante dell'atto di Controparte_1 citazione in appello nei confronti di , rimasto contumace. CP_3
Ai sensi dell'art. 307, comma III c.p.c. “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
Più di preciso, all'esito dell'udienza del 31.03.2021, il precedente giudice istruttore, stante la mancata costituzione di , aveva ritenuto necessario CP_3
che l'appellante depositasse i files nativi digitali “formato eml” relativi alla notifica nei confronti di quest'ultimo.
Tale deposito è stato effettuato dall'appellante Controparte_1 in data 05.08.2021.
All'esito di detta produzione, il giudice disponeva, nel verbale di udienza del
02.12.2021, la rinnovazione della notifica nei confronti del convenuto contumace entro il termine perentorio del 10.01.2022, così provvedendo: “ritenuta la nullità della notifica già effettuata, in quanto nella relata della notifica a mezzo pec era stata omessa l'indicazione dell'elenco da cui è stato estratto l'indirizzo di posta elettronica certifica del destinatario (in violazione dell'art. 3bis della l. n. 53/94)”.
Ebbene, dall'esame della documentazione agli atti del fascicolo telematico emerge che nessuna rinnovazione di notifica è stata effettuata.
Infatti, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 26.5.2022 il Giudice dava atto che l'appellante non aveva dato prova di detto adempimento e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Sul punto si osserva che l'omessa attestazione, nella relata di notifica che l'indirizzo PEC del destinatario è stato estratto da un pubblico elenco, costituisce una violazione delle norme che disciplinano le notificazioni a mezzo PEC.
I principali riferimenti in materia sono la Legge n. 53/1994 e il D.L. n.
179/2012. In particolare, l'articolo 3-bis della Legge 53/1994 stabilisce che la notificazione telematica deve essere eseguita ad un indirizzo risultante da pubblici elenchi. L'articolo 11 della stessa legge sanziona con la nullità, rilevabile d'ufficio, le notifiche che non rispettano i requisiti previsti, specialmente se vi è incertezza sulla persona del destinatario o sulla data.
Dunque, la provenienza dell'indirizzo pec da un pubblico elenco è un requisito fondamentale, in quanto garantisce l'ufficialità e l'affidabilità del recapito, mentre, di contro, la mancata attestazione di tale provenienza nella relata di notifica crea un'incertezza che vizia l'intera procedura, rendendola nulla.
La giurisprudenza ammette in detti casi la sanatoria del vizio tramite la rinnovazione della notifica, un rimedio che consente di sanare il difetto procedurale senza pregiudicare il diritto di difesa della parte che ha commesso l'errore, a condizione che l'atto originale non sia giuridicamente inesistente. (Cfr. Ordinanza
Cass. Civile Sez. 5 Num. 21876 Anno 2025).
Di conseguenza, tale nullità avrebbe potuto essere sanata, se la
[...]
avesse provveduto alla rinotificazione dell'atto di citazione in Controparte_1 appello nei confronti di entro il termine perentorio assegnato dal CP_3 giudice, adempimento che non è stato effettuato.
Peraltro, non essendo stata prodotta la costituzione di nel I grado CP_3 di giudizio, neppure è possibile verificare il rispetto dell'art. 330 c.p.c. Le ragioni della decisione, di mero rito, unitamente al rilievo d'ufficio della causa di estinzione, giustificano – in quanto gravi motivi - l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara estinto il giudizio.
- Compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 07.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano