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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr. BO FA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1288 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza del 18 novembre 2025, promossa da
C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. e per essa la mandataria Controparte_1 in persona del legale rapp.tep.t. con sede in Roma Controparte_2 via Eufemiano 8 (P. Iva ), giusta procura del 20/11/2020 P.IVA_2
a rogito del Notaio (Rep. n. 9251 Racc. n. 5927), Persona_1 rappresentata e difesa dalla Controparte_3
e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino giusta procura in calce a nomina a nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della stessa in Roma largo Arrigo VII, 4.
-attore-
CONTRO
L' , in persona Controparte_4 del legale rappresentante p.t., corrente in Via S. Anna II Tronco, 89100
, P. IVA Controparte_4 P.IVA_3
-convenuto contumace-
1 OGGETTO: pagamento corrispettivi.
Conclusioni delle parti: come da conclusioni riportate nelle note scritte autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione del 27.03.2020, ritualmente notificato, la
[...]
, e per essa la mandataria evocava in Parte_1 Controparte_1 lite, innanzi all'intestato Tribunale, l' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi
[...] sentirla condannare alla rifusione in suo favore della somma di €
120.043,18.
In particolare, esponeva di agire quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla società Controparte_5 iscritta nell'elenco del Ministero della Sanità ai sensi del D. Lgs.
46/1997, la quale forniva dispositivi ortopedici, protesi, plantari, di cui all'allegato elenco n. 1, 2 e 3 del D.M. 322 /99, in favore dell'
[...]
, emettendo all'esito le rispettive fatture, Controparte_6 ordini/contratti, divenendo pertanto creditrice dell'importo di €
120.043,18.
Chiariva che ogni fattura recava il codice identificativo, la data Contr dell'ordine effettuato dall' nonché la data di consegna del dispositivo protesico, evidenziando che tutte le fatture de quo risultavano, altresì, da dichiarazione di conformità redatta dal commercialista, Dott. , e dal notaio, . Persona_2 Persona_3
Rappresentava che il credito azionato era stato ceduto dapprima alla società con contratto quadro di cessione di crediti, CP_7 disciplinato dalla Legge n. 130/99 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritto il 06.04.2017 e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 13.04.2017 e notificato a mezzo pec al debitore ceduto, , in Controparte_4
2 data 20.04.2017. Con successivi contratti integrativi di cessione, e segnatamente del 04.08.2017, 11.09.2017, 09.11.2017,11.12.2017,
08.01.2018 e 08.02.2018, tutti debitamente notificati al debitore ceduto, la società cedeva ad ulteriori Controparte_5 CP_7 crediti, tra cui quelli oggetto della presente domanda.
Successivamente, cedeva alla il Controparte_8 Parte_1 portafoglio crediti acquisiti da con contratto Controparte_5 quadro sottoscritto il 13 agosto 2018 (all.32 memoria di replica
Collection Service), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 96 del 18.8.2018 e notificato a mezzo pec al debitore ceduto CP_6
in data 18.9.2018.
[...]
Eccepiva che ai sensi del d.l. 23 dicembre 2013, n.145 convertito in legge 21 febbraio 2014, n.9 che ha modificato la legge 30 aprile 1999,
n.130 (legge sulla cartolarizzazione dei crediti) “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt.
69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art.2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Deduceva, pertanto, la titolarità del credito azionato in giudizio ed instava per la condanna della convenuta al pagamento della somma di
€ 120.043,18 oltre interessi moratori, previsti dal D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., maturati dalle singole scadenze sino all'integrale soddisfo, a fronte delle prestazioni sanitarie di assistenza ambulatoriale e di laboratorio eseguite dalla società in forza di Controparte_5
Contr valido titolo contrattuale e mai contestate dall'
3 Deduceva che aveva regolarmente proceduto Controparte_5
Contr alla fornitura nei confronti dell' dei dispositivi ortopedici per gli anni
2017 e 2018 secondo le previsioni di cui al D.M. n. 322/99.
Aggiungeva che le prestazioni erogate dalla struttura cedente non potevano essere dalla stessa negate ai pazienti, essendo ricomprese nel regolamento contrattuale suddetto e considerato che il rifiuto di tali prestazioni sanitarie avrebbe comportato la violazione del diritto alla salute costituzionalmente garantito ex art. 32 Cost.
Chiedeva la condanna della convenuta alla ripetizione di quanto indebitamente percepito ex art. 2033 cod.civ, e in via ulteriormente Contr subordinata, la condanna dell' convenuta, al pagamento delle somme in oggetto a titolo di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale ex art. 1218 e ss. ovvero extra-contrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod.civ, e in via ulteriormente gradata chiedeva al
Giudicante di accertare, la debenza di un indennizzo, a titolo di arricchimento senza giusta causa, ex art 2041 c.c. da stabilire in capo alla convenuta ed a favore dell'istante; chiedeva, altresì, l'applicazione degli interessi moratori ex art 231/2002 e s.m.i. comunque dovuti gli interessi legali sulle somme rivalutate, ovvero una indennità risarcitoria nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod.civ. nella misura pari alla intervenuta svalutazione monetaria oltreché al costo del denaro, nel rispettivo ammontare così come saranno provati e documentati.
Contr 2.- Dichiarata la contumacia dell' all'udienza del 31.01.2022, con ordinanza del 10.10.2022, il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura, assumeva la stessa in decisione, all'udienza del 18.11.2025.
3.- le ragioni della decisione.
La domanda proposta dall'attrice è fondata per i motivi che di seguito si espongono.
4 In via del tutto preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell' , la quale, regolarmente citata, non si è Controparte_6 costituita in giudizio.
In primo luogo, deve essere ritenuta la legittimazione di , e Parte_1 per essa alla domanda di pagamento, sia perché Controparte_9
è stata documentata in atti la cessione (mediante la produzione dei contratti di cessione ed i relativi allegato con l'elencazione dei singoli crediti ceduti), la Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la notificazione al debitore ceduto, tramite pec, sia perché avuto riguardo alla natura dei rapporti (forniture) ed alla normativa vigente, non è necessaria l'accettazione.
Ed infatti, la disciplina normativa di cui all'art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 che richiama l'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, risulta superata da quella contenuta nell'art. 117 del d.lgs. n. 163/06, in base alla quale le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alle amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Tanto premesso, l'attrice ha agito in giudizio per il pagamento delle fatture allegate in atti, per la consegna di dispositivi ortopedici, protesi, Contr plantari forniti a pazienti dell' . Controparte_6
A fondamento di tale pretesa, ha allegato le fatture contenenti il codice Contr identificativo, data dell'ordine effettuato dall' data di consegna del dispositivo protesico al paziente, codice identificativo del dispositivo consegnato, il prezzo di acquisto, nonché il programma terapeutico di ogni paziente destinatario.
3.1.- La natura giuridica del rapporto dedotto in giudizio.
Ciò posto, si osserva che la materia oggetto di causa è disciplinata dal
D.M. 332/1999 rubricato “Regolamento recante norme per le
5 prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”.
Tale normativa disciplina, al relativo art. 4, la procedura della “Modalità di erogazione” dell'assistenza protesica, prevedendo che “l'erogazione
a carico del Ssn delle prestazioni di assistenza protesica individuate nel presente regolamento è subordinata, …. al preliminare svolgimento delle seguenti attività: prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo”.
Pertanto, il predetto decreto prevede una specifica procedura amministrativa, attraverso la quale si giunge alla fornitura delle protesi a carico del Servizio sanitario nazionale, scandita dalle seguenti fasi:
1) prescrizione del presidio ortopedico da parte del medico specialista del Servizio sanitario nazionale;
2) autorizzazione alla fornitura del Contr dispositivo protesico da parte dell'Asl competente (oggi ; 3) fornitura del dispositivo al paziente da parte di azienda iscritta nell'apposito elenco di quelle convenzionate;
4) collaudo del dispositivo e soltanto a seguito di collaudo positivo, sorge il diritto della fornitrice al pagamento del corrispettivo.
In particolare, alla prima fase della prescrizione di dispositivi protesici effettuata da medico in servizio presso il SSN, segue, a mente del V comma del predetto articolo, la fase autorizzativa della fornitura curata Cont dall' di residenza dell'assistito “previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore, nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo.
La azienda si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio dell'Azienda trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa”.
La seconda fase ovvero quella di autorizzazione alla fornitura: “è rilasciata dall'azienda Usl di residenza dell'assistito previa verifica dello
6 stato di avente diritto del richiedente…l'azienda Usl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque;
in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa. All'atto dell'autorizzazione, sulla prescrizione è riportato il corrispettivo riconosciuto dalla azienda Usl al fornitore a fronte dell'erogazione del dispositivo prescritto”.
La fornitura del dispositivo protesico prescritto: “avviene entro termini definiti nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non oltre i termini massimi, specifici per categoria di dispositivo, indicati nell'allegato 2 al presente regolamento”; al momento della consegna del dispositivo protesico,
“l'assistito o chi ne esercita la tutela rilascia al fornitore una dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura trasmessa alla azienda
Usl ai fini del rimborso”.
Trattasi dunque di un procedimento amministrativo, che non può farsi rientrare nell'ambito delle forniture contrattuali commissionate dalla
, per i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle Controparte_4 strutture sanitarie pubbliche, forniture per le quali è d'altronde tenuta a seguire le regole in materia di evidenza pubblica a tutela della concorrenza, cosa che non avviene rispetto alla fattispecie in esame
(vedi al riguardo l'art. 3 del d.m. n. 332 del 1999, che utilizza il termine contratto soltanto per i dispositivi protesici prodotti in serie, che, a differenza di quelli elencati nell'allegato n. 1, non richiedono l'intervento di un tecnico abilitato e che devono essere acquistati tramite indizione di procedura di pubbliche di acquisto, cfr. art. 3, ultimo comma, d.m. 332 del 1999).
In effetti, il d.m. n. 332 del 1999 recupera il momento contrattuale all'art. 9, ove prevede che “nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.
8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999,
7 n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le nel Parte_2 rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni sentite le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle forniture”.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la fattispecie in esame, avendo ad oggetto forniture di protesi ed altri ausili per disabili
(come emerge chiaramente dalle fatture allegate e, più in generale, dalla complessiva documentazione allegata dall'attrice) sfugge all'applicazione del generale principio di legge per cui tutti i contratti della pubblica amministrazione – specie quelli che comportano impegni di spesa - esigono non solo la forma scritta ad substantiam ma anche la contestuale consacrazione in un unico documento, in cui la volontà della P.A. sia formalmente manifestata dall'organo cui è attribuita la sua rappresentanza sostanziale, proprio in ragione della eccezione individuata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ed anzi, ancor più autorevolmente, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Ed infatti, richiamando, in tema di contratti di fornitura delle protesi,
l'art. 17 R.D. n. 2440/1923 “i contratti con le ditte commerciali … possono essere conclusi dalla P.A. anche a distanza, a mezzo di corrispondenza” (vedi anche Cass. n. 6555/2014), la Cass. SS.UU. n.
6827/2010 ha precisato che le delibere autorizzative ed i conseguenti ordinativi, nonché, in base “all'art. 5 del d.m. del Ministero della Sanità
28 dicembre 1992 n. 197100 (ora sostituito dal D.M. n. 332/1999, ndr), che disciplina la prescrizione di presidi tecnici e di protesi per invalidi, la scheda-progetto redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria”, integrano “documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti, con modalità corrispondenti alle esigenze di forma dei contratti della P.A. relativi alla fornitura di tali protesi”.
8 Nel caso di specie, oltre alle fatture, l'attrice ha allegato anche le c.d. schede tecniche, dalle quali risultano, nell'ordine: la prescrizione medica della protesi o dell'ausilio, il relativo programma terapeutico, la ditta fornitrice ed il prezzo del prodotto l'autorizzazione del competente ufficio, la data di consegna, la corrispondenza del presidio e la sua conformità alla prescrizione.
Appare quindi evidente, alla luce di tali risultanze che, per il requisito di forma, deve seguirsi il sopra richiamato principio affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione e, per l'effettività della fornitura, deve valorizzarsi la documentazione proveniente dalla stessa debitrice, che attesta oltre ogni dubbio che le forniture furono regolarmente consegnate.
Ne consegue che le forniture oggetto di causa sono state legittimamente espletate dalla società attrice la quale per altro era obbligata ad eseguirle nei tempi, stretti, fissati dall'art. 7 dello stesso
D.M. 332/99 e che pertanto sussiste il credito dalla stessa posto a fondamento della domanda.
La domanda spiegata da parte della società attrice va pertanto accolta Contr e l' convenuta va condannata al pagamento della somma di €
120.043,18.
4.- Interessi di mora.
La richiesta degli interessi di mora ex d.lgs. 231 del 2002 non può essere accolta rispetto alla fattispecie oggetto di causa, per i motivi che di seguito si espongono.
Orbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il d.lgs. n. 231 del 2002 nei rapporti tra le aziende sanitarie locali e le strutture private accreditate, laddove la concessione di pubblico servizio, costituita dall'accreditamento, è accompagnata dall'accordo contrattuale, previsto dal d.lgs. n. 502 del 30.12.1992, artt. 8 bis e 8 quinquies, nei casi in cui, tra le parti sia intercorso un accordo di diritto privato,
9 stipulato dopo l'8 agosto 2002, limite temporale di applicabilità previsto dall'art. 11 del d.lgs. in oggetto (vedi sul punto Cass. n. 14349 del
14.07.2016, Cass. n. 20391 dell'11.10.2016, Cass. n. 17665 del
02.07.2019).
Diversamente da quanto avviene nell'ambito del rapporto di accreditamento ex art. 8 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, il rapporto avente ad oggetto la fornitura di protesi non affonda le sue radici in un contratto, ma trova la sua completa regolazione nel decreto ministeriale n. 332 del 27.08.1999.
Dunque, per i motivi esposti il d.lgs. n. 231 del 2002 non è applicabile al caso di specie, così come statuito da altre pronunzie di merito (vedi
Tribunale di Napoli sentenze n. 5493 del 30.05.2019 e n. 182 dell'11.01.2021; Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 4086/18).
I crediti in questione sono soggetti alla normativa contabile, per cui si configurano quali obbligazioni “querable”, con la conseguenza che, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, la scadenza del termine di pagamento non dà luogo all'automatica insorgenza del debito per interessi (Cass. 06/08/2010, n.18377; Cass. 03/07/2013,
n. 16608; Cass. 12/02/2015, n. 2464).
L'attrice non ha provato di aver costituito in mora la controparte prima del pagamento delle fatture, che sono prive di intimazione di pagamento. Ne consegue che sino alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio non si è prodotto alcun interesse.
Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 10.03.2014, del quantum riconosciuto in sentenza, dell'attività difensiva in concreto prestata, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria,
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del dr. BO FA, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe, nella contumacia di parte convenuta, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, così provvede:
- In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la convenuta al pagamento di € Controparte_4
120.043,18 a favore di parte attrice, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
- Condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in 4.217,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria in data 11/12/2025
Il Giudice
BO FA
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr. BO FA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1288 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza del 18 novembre 2025, promossa da
C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. e per essa la mandataria Controparte_1 in persona del legale rapp.tep.t. con sede in Roma Controparte_2 via Eufemiano 8 (P. Iva ), giusta procura del 20/11/2020 P.IVA_2
a rogito del Notaio (Rep. n. 9251 Racc. n. 5927), Persona_1 rappresentata e difesa dalla Controparte_3
e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino giusta procura in calce a nomina a nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della stessa in Roma largo Arrigo VII, 4.
-attore-
CONTRO
L' , in persona Controparte_4 del legale rappresentante p.t., corrente in Via S. Anna II Tronco, 89100
, P. IVA Controparte_4 P.IVA_3
-convenuto contumace-
1 OGGETTO: pagamento corrispettivi.
Conclusioni delle parti: come da conclusioni riportate nelle note scritte autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione del 27.03.2020, ritualmente notificato, la
[...]
, e per essa la mandataria evocava in Parte_1 Controparte_1 lite, innanzi all'intestato Tribunale, l' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi
[...] sentirla condannare alla rifusione in suo favore della somma di €
120.043,18.
In particolare, esponeva di agire quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla società Controparte_5 iscritta nell'elenco del Ministero della Sanità ai sensi del D. Lgs.
46/1997, la quale forniva dispositivi ortopedici, protesi, plantari, di cui all'allegato elenco n. 1, 2 e 3 del D.M. 322 /99, in favore dell'
[...]
, emettendo all'esito le rispettive fatture, Controparte_6 ordini/contratti, divenendo pertanto creditrice dell'importo di €
120.043,18.
Chiariva che ogni fattura recava il codice identificativo, la data Contr dell'ordine effettuato dall' nonché la data di consegna del dispositivo protesico, evidenziando che tutte le fatture de quo risultavano, altresì, da dichiarazione di conformità redatta dal commercialista, Dott. , e dal notaio, . Persona_2 Persona_3
Rappresentava che il credito azionato era stato ceduto dapprima alla società con contratto quadro di cessione di crediti, CP_7 disciplinato dalla Legge n. 130/99 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritto il 06.04.2017 e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 13.04.2017 e notificato a mezzo pec al debitore ceduto, , in Controparte_4
2 data 20.04.2017. Con successivi contratti integrativi di cessione, e segnatamente del 04.08.2017, 11.09.2017, 09.11.2017,11.12.2017,
08.01.2018 e 08.02.2018, tutti debitamente notificati al debitore ceduto, la società cedeva ad ulteriori Controparte_5 CP_7 crediti, tra cui quelli oggetto della presente domanda.
Successivamente, cedeva alla il Controparte_8 Parte_1 portafoglio crediti acquisiti da con contratto Controparte_5 quadro sottoscritto il 13 agosto 2018 (all.32 memoria di replica
Collection Service), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 96 del 18.8.2018 e notificato a mezzo pec al debitore ceduto CP_6
in data 18.9.2018.
[...]
Eccepiva che ai sensi del d.l. 23 dicembre 2013, n.145 convertito in legge 21 febbraio 2014, n.9 che ha modificato la legge 30 aprile 1999,
n.130 (legge sulla cartolarizzazione dei crediti) “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt.
69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art.2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Deduceva, pertanto, la titolarità del credito azionato in giudizio ed instava per la condanna della convenuta al pagamento della somma di
€ 120.043,18 oltre interessi moratori, previsti dal D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., maturati dalle singole scadenze sino all'integrale soddisfo, a fronte delle prestazioni sanitarie di assistenza ambulatoriale e di laboratorio eseguite dalla società in forza di Controparte_5
Contr valido titolo contrattuale e mai contestate dall'
3 Deduceva che aveva regolarmente proceduto Controparte_5
Contr alla fornitura nei confronti dell' dei dispositivi ortopedici per gli anni
2017 e 2018 secondo le previsioni di cui al D.M. n. 322/99.
Aggiungeva che le prestazioni erogate dalla struttura cedente non potevano essere dalla stessa negate ai pazienti, essendo ricomprese nel regolamento contrattuale suddetto e considerato che il rifiuto di tali prestazioni sanitarie avrebbe comportato la violazione del diritto alla salute costituzionalmente garantito ex art. 32 Cost.
Chiedeva la condanna della convenuta alla ripetizione di quanto indebitamente percepito ex art. 2033 cod.civ, e in via ulteriormente Contr subordinata, la condanna dell' convenuta, al pagamento delle somme in oggetto a titolo di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale ex art. 1218 e ss. ovvero extra-contrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod.civ, e in via ulteriormente gradata chiedeva al
Giudicante di accertare, la debenza di un indennizzo, a titolo di arricchimento senza giusta causa, ex art 2041 c.c. da stabilire in capo alla convenuta ed a favore dell'istante; chiedeva, altresì, l'applicazione degli interessi moratori ex art 231/2002 e s.m.i. comunque dovuti gli interessi legali sulle somme rivalutate, ovvero una indennità risarcitoria nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod.civ. nella misura pari alla intervenuta svalutazione monetaria oltreché al costo del denaro, nel rispettivo ammontare così come saranno provati e documentati.
Contr 2.- Dichiarata la contumacia dell' all'udienza del 31.01.2022, con ordinanza del 10.10.2022, il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura, assumeva la stessa in decisione, all'udienza del 18.11.2025.
3.- le ragioni della decisione.
La domanda proposta dall'attrice è fondata per i motivi che di seguito si espongono.
4 In via del tutto preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell' , la quale, regolarmente citata, non si è Controparte_6 costituita in giudizio.
In primo luogo, deve essere ritenuta la legittimazione di , e Parte_1 per essa alla domanda di pagamento, sia perché Controparte_9
è stata documentata in atti la cessione (mediante la produzione dei contratti di cessione ed i relativi allegato con l'elencazione dei singoli crediti ceduti), la Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la notificazione al debitore ceduto, tramite pec, sia perché avuto riguardo alla natura dei rapporti (forniture) ed alla normativa vigente, non è necessaria l'accettazione.
Ed infatti, la disciplina normativa di cui all'art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 che richiama l'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, risulta superata da quella contenuta nell'art. 117 del d.lgs. n. 163/06, in base alla quale le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alle amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Tanto premesso, l'attrice ha agito in giudizio per il pagamento delle fatture allegate in atti, per la consegna di dispositivi ortopedici, protesi, Contr plantari forniti a pazienti dell' . Controparte_6
A fondamento di tale pretesa, ha allegato le fatture contenenti il codice Contr identificativo, data dell'ordine effettuato dall' data di consegna del dispositivo protesico al paziente, codice identificativo del dispositivo consegnato, il prezzo di acquisto, nonché il programma terapeutico di ogni paziente destinatario.
3.1.- La natura giuridica del rapporto dedotto in giudizio.
Ciò posto, si osserva che la materia oggetto di causa è disciplinata dal
D.M. 332/1999 rubricato “Regolamento recante norme per le
5 prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”.
Tale normativa disciplina, al relativo art. 4, la procedura della “Modalità di erogazione” dell'assistenza protesica, prevedendo che “l'erogazione
a carico del Ssn delle prestazioni di assistenza protesica individuate nel presente regolamento è subordinata, …. al preliminare svolgimento delle seguenti attività: prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo”.
Pertanto, il predetto decreto prevede una specifica procedura amministrativa, attraverso la quale si giunge alla fornitura delle protesi a carico del Servizio sanitario nazionale, scandita dalle seguenti fasi:
1) prescrizione del presidio ortopedico da parte del medico specialista del Servizio sanitario nazionale;
2) autorizzazione alla fornitura del Contr dispositivo protesico da parte dell'Asl competente (oggi ; 3) fornitura del dispositivo al paziente da parte di azienda iscritta nell'apposito elenco di quelle convenzionate;
4) collaudo del dispositivo e soltanto a seguito di collaudo positivo, sorge il diritto della fornitrice al pagamento del corrispettivo.
In particolare, alla prima fase della prescrizione di dispositivi protesici effettuata da medico in servizio presso il SSN, segue, a mente del V comma del predetto articolo, la fase autorizzativa della fornitura curata Cont dall' di residenza dell'assistito “previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore, nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo.
La azienda si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio dell'Azienda trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa”.
La seconda fase ovvero quella di autorizzazione alla fornitura: “è rilasciata dall'azienda Usl di residenza dell'assistito previa verifica dello
6 stato di avente diritto del richiedente…l'azienda Usl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque;
in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa. All'atto dell'autorizzazione, sulla prescrizione è riportato il corrispettivo riconosciuto dalla azienda Usl al fornitore a fronte dell'erogazione del dispositivo prescritto”.
La fornitura del dispositivo protesico prescritto: “avviene entro termini definiti nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non oltre i termini massimi, specifici per categoria di dispositivo, indicati nell'allegato 2 al presente regolamento”; al momento della consegna del dispositivo protesico,
“l'assistito o chi ne esercita la tutela rilascia al fornitore una dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura trasmessa alla azienda
Usl ai fini del rimborso”.
Trattasi dunque di un procedimento amministrativo, che non può farsi rientrare nell'ambito delle forniture contrattuali commissionate dalla
, per i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle Controparte_4 strutture sanitarie pubbliche, forniture per le quali è d'altronde tenuta a seguire le regole in materia di evidenza pubblica a tutela della concorrenza, cosa che non avviene rispetto alla fattispecie in esame
(vedi al riguardo l'art. 3 del d.m. n. 332 del 1999, che utilizza il termine contratto soltanto per i dispositivi protesici prodotti in serie, che, a differenza di quelli elencati nell'allegato n. 1, non richiedono l'intervento di un tecnico abilitato e che devono essere acquistati tramite indizione di procedura di pubbliche di acquisto, cfr. art. 3, ultimo comma, d.m. 332 del 1999).
In effetti, il d.m. n. 332 del 1999 recupera il momento contrattuale all'art. 9, ove prevede che “nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.
8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999,
7 n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le nel Parte_2 rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni sentite le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle forniture”.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la fattispecie in esame, avendo ad oggetto forniture di protesi ed altri ausili per disabili
(come emerge chiaramente dalle fatture allegate e, più in generale, dalla complessiva documentazione allegata dall'attrice) sfugge all'applicazione del generale principio di legge per cui tutti i contratti della pubblica amministrazione – specie quelli che comportano impegni di spesa - esigono non solo la forma scritta ad substantiam ma anche la contestuale consacrazione in un unico documento, in cui la volontà della P.A. sia formalmente manifestata dall'organo cui è attribuita la sua rappresentanza sostanziale, proprio in ragione della eccezione individuata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ed anzi, ancor più autorevolmente, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Ed infatti, richiamando, in tema di contratti di fornitura delle protesi,
l'art. 17 R.D. n. 2440/1923 “i contratti con le ditte commerciali … possono essere conclusi dalla P.A. anche a distanza, a mezzo di corrispondenza” (vedi anche Cass. n. 6555/2014), la Cass. SS.UU. n.
6827/2010 ha precisato che le delibere autorizzative ed i conseguenti ordinativi, nonché, in base “all'art. 5 del d.m. del Ministero della Sanità
28 dicembre 1992 n. 197100 (ora sostituito dal D.M. n. 332/1999, ndr), che disciplina la prescrizione di presidi tecnici e di protesi per invalidi, la scheda-progetto redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria”, integrano “documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti, con modalità corrispondenti alle esigenze di forma dei contratti della P.A. relativi alla fornitura di tali protesi”.
8 Nel caso di specie, oltre alle fatture, l'attrice ha allegato anche le c.d. schede tecniche, dalle quali risultano, nell'ordine: la prescrizione medica della protesi o dell'ausilio, il relativo programma terapeutico, la ditta fornitrice ed il prezzo del prodotto l'autorizzazione del competente ufficio, la data di consegna, la corrispondenza del presidio e la sua conformità alla prescrizione.
Appare quindi evidente, alla luce di tali risultanze che, per il requisito di forma, deve seguirsi il sopra richiamato principio affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione e, per l'effettività della fornitura, deve valorizzarsi la documentazione proveniente dalla stessa debitrice, che attesta oltre ogni dubbio che le forniture furono regolarmente consegnate.
Ne consegue che le forniture oggetto di causa sono state legittimamente espletate dalla società attrice la quale per altro era obbligata ad eseguirle nei tempi, stretti, fissati dall'art. 7 dello stesso
D.M. 332/99 e che pertanto sussiste il credito dalla stessa posto a fondamento della domanda.
La domanda spiegata da parte della società attrice va pertanto accolta Contr e l' convenuta va condannata al pagamento della somma di €
120.043,18.
4.- Interessi di mora.
La richiesta degli interessi di mora ex d.lgs. 231 del 2002 non può essere accolta rispetto alla fattispecie oggetto di causa, per i motivi che di seguito si espongono.
Orbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il d.lgs. n. 231 del 2002 nei rapporti tra le aziende sanitarie locali e le strutture private accreditate, laddove la concessione di pubblico servizio, costituita dall'accreditamento, è accompagnata dall'accordo contrattuale, previsto dal d.lgs. n. 502 del 30.12.1992, artt. 8 bis e 8 quinquies, nei casi in cui, tra le parti sia intercorso un accordo di diritto privato,
9 stipulato dopo l'8 agosto 2002, limite temporale di applicabilità previsto dall'art. 11 del d.lgs. in oggetto (vedi sul punto Cass. n. 14349 del
14.07.2016, Cass. n. 20391 dell'11.10.2016, Cass. n. 17665 del
02.07.2019).
Diversamente da quanto avviene nell'ambito del rapporto di accreditamento ex art. 8 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, il rapporto avente ad oggetto la fornitura di protesi non affonda le sue radici in un contratto, ma trova la sua completa regolazione nel decreto ministeriale n. 332 del 27.08.1999.
Dunque, per i motivi esposti il d.lgs. n. 231 del 2002 non è applicabile al caso di specie, così come statuito da altre pronunzie di merito (vedi
Tribunale di Napoli sentenze n. 5493 del 30.05.2019 e n. 182 dell'11.01.2021; Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 4086/18).
I crediti in questione sono soggetti alla normativa contabile, per cui si configurano quali obbligazioni “querable”, con la conseguenza che, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, la scadenza del termine di pagamento non dà luogo all'automatica insorgenza del debito per interessi (Cass. 06/08/2010, n.18377; Cass. 03/07/2013,
n. 16608; Cass. 12/02/2015, n. 2464).
L'attrice non ha provato di aver costituito in mora la controparte prima del pagamento delle fatture, che sono prive di intimazione di pagamento. Ne consegue che sino alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio non si è prodotto alcun interesse.
Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 10.03.2014, del quantum riconosciuto in sentenza, dell'attività difensiva in concreto prestata, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria,
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del dr. BO FA, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe, nella contumacia di parte convenuta, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, così provvede:
- In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la convenuta al pagamento di € Controparte_4
120.043,18 a favore di parte attrice, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
- Condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in 4.217,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria in data 11/12/2025
Il Giudice
BO FA
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