Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/05/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1631/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 6/05/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 12.38), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1631 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
, in persona di S.E. il OV Mons. Parte_1 [...]
– cod.fisc.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Finetti ed Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Orvieto, Via Loggia dei Mercanti n°27, giusta delega allegata in atti
Attrice/opponente
E
in persona dell'amministratore unico Controparte_1 CP_2
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Gian Franco Puppola ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso il suo studio di in viale Aleardo Aleardi 10/A, giusta procura in atti Pt_1
OGGETTO: promessa di pagamento/ricognizione di debito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
6.5.2025 da intendersi integralmente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1
effettuato opposizione al decreto ingiuntivo n. 504/2024 con cui le era stato ingiunto di pagare alla la somma di € 100.000,00, oltre interessi come da domanda e Controparte_1
alle spese per il procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto quanto segue:
- prescrizione del credito vantato per decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c.,
essendo il credito sorto in data 01.08.2011 e, quindi, prescritto alla data dell'1.08.2021;
- nullità e inesistenza dei contratti e delle obbligazioni contrattuali contenute nelle scritture del 19/09/2005 – 30/09/2009 – 01/08/2011 per contrarietà e difetto di legittimazione derivanti dalla normativa di diritto canonico avente efficacia nel diritto civile italiano, in base all'allegato B del Codice di diritto canonico – libro V canoni 1290 e seguenti e della tabella dei contratti canonici sub allegato B – sugli atti di straordinaria amministrazione,
poiché l'allora responsabile della S.E. il OV pro-tempore, non era Pt_1
legittimato e non aveva potere di impegnare la con le sue determinazioni, Pt_1
mancando le autorizzazioni a contrarre del Consiglio Diocesano degli Affari Economici –
CDAE – della e del Collegio dei Consultori, in quanto l'obbligazione contratta Pt_1
superava la somma di € 250.000,00, pertanto, l'atto che ha dato origine alla vicenda è
nullo e questa nullità originaria si è riverberata anche sugli atti successivi discendenti e collegati, come la cessione del preliminare e la risoluzione dello stesso, atti che sono stati sottoscritti da soggetti che non avevano la legittimazione ad impegnare la Pt_1
- nell'originario preliminare era previsto soltanto di associare e sostituire, al momento della vendita, altre persone o Enti, ma non era prevista la cessione del preliminare, ma solo la definitiva cessione ad altro soggetto “nominato” al momento della vendita;
- nel preliminare di vendita si prevede espressamente che a fronte di un prezzo complessivo di € 600.000,00, a titolo di caparra confirmatoria sono corrisposti €
300.000,00, ed altrettanti € 300.000,00 saranno pagati al definitivo atto di vendita, nella cessione del preliminare di vendita del 30.09.2009 si prevede espressamente che “il prezzo di cessione del preliminare in oggetto viene fissato in € 400.000,00, così regolato:
-quanto ad € 200.000,00 al momento della firma della presente scrittura;
quanto ad €
200.000,00 entro e non oltre il 31.12.2013”; ancora, e conclusivamente, nella scrittura dell'1.08.2011 si fa riferimento ad un versamento in restituzione di € 300.000,00, e ad una promessa di versamento di € 100.000,00 a una data successiva, dall'intero contesto della scrittura richiamata e dai pagamenti come risulterebbero effettuati, non emerge come possa residuare, dunque, il pagamento richiesto di € 100.000,00, di cui non si ha traccia documentale;
in relazione al corrispettivo della cessione tra ER s.r.l. e i primi € 200.000,00 dovrebbero essere stati versati alla Controparte_1
data di sottoscrizione della cessione dalla alla ER Controparte_1
s.r.l., mentre i restanti € 200.000,00 dovevano essere versati dalla
[...]
alla ER s.r.l. entro il 31.12.2013, per cui, se tali pagamenti fossero Controparte_1
avvenuti, la ER s.r.l. avrebbe ricevuto il prezzo pattuito per la cessione e la
[...]
avrebbe regolarmente pagato il corrispettivo della cessione, in Controparte_1
ogni caso, la ha restituito a chi di competenza tutto l'acconto che ebbe a ricevere Pt_1
in conseguenza del preliminare del 19.09.2005. La convenuta si è costituita in data 18.12.2024 con comparsa di costituzione e risposta in cui ha rilevato quanto segue:
- con il preliminare di vendita del 19.9.2005, la Diocesi ha promesso Parte_1
di vendere alla un fabbricato e dei terreni siti in Porchiano del Monte, Controparte_3
in data 30.09.2009, la ER S.r.l. ha ceduto il contratto preliminare alla
[...]
con scrittura privata dell'1.8.2011, la e Controparte_1 Controparte_1
la hanno convenuto di risolvere detto preliminare, “previa restituzione della Pt_1
somma di € 400.000,00 originariamente corrisposta”, € 300.000,00 sono stati versati contestualmente alla firma della scrittura e ai residui € 100.000,00 dovevano essere corrisposti entro e non oltre il 31.12.20213, pertanto, il termine di prescrizione decorre dal 31.12.2013, termine che è stato interrotto con la diffida di pagamento effettuata con raccomandata a/r del 1.9.2021;
- la fonte dell'obbligazione di pagamento azionata è la scrittura privata dell'1.8.2011 in cui la dopo aver premesso che ER aveva stipulato il preliminare del 19.9.2005 Pt_1
per l'acquisto dei beni immobili al prezzo di € 600,000,00, “di cui € 400.000,00 già
pagati”, ha convenuto di risolvere il preliminare previa restituzione della somma di €
400.000,00 di cui € 300.000,00 versati contestualmente ed ulteriori € 100.000,00 da corrispondere entro e non oltre il 31.12.2013, pertanto, con tale scrittura privata ha riconosciuto che doveva restituire alla cessionaria i Controparte_1
restanti € 100.000,00 entro il 31.12.2013, pagamento che non è avvenuto;
- la scrittura 1.8.2011 è valida e indipendente dagli altri ed ha sorte autonoma sia in relazione alla restituzione della somma di € 300.000,00 (avvenuta contestualmente) che all'obbligazione di pagamento degli € 100.000,00, questa scrittura privata non può essere considerata nulla non ricorrendo nessuna delle ipotesi di nullità previste dalla legge e, in ogni caso, non è stata disconosciuta dall'opponente; - nell'ipotesi in cui si aderisse alla tesi della nullità prospettata dalla lo Pt_1
spostamento patrimoniale avvenuto a suo favore della sarebbe privo di giusta causa per cui dovrebbe essere restituito, altrimenti, risultando un arricchimento ingiustificato.
Con ordinanza riservata del 3.04.2025, emessa in esito alla prima udienza del 4.3.2025, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, stante la natura documentale della causa, è stata fissata l'udienza del 6.5.2025 per la discussione orale e la decisione ex art 281 sexies cpc preceduta dal deposito di note conclusionali.
All'udienza del 6.5.2025 il Giudice, invitate le parti a precisare le proprie conclusioni ed esaurita la discussione orale, si è ritirato in camera di consiglio.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, occorre rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede (in tal senso,
Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13
giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Infatti, dalla documentazione versata in atti si evince che con il preliminare del 19.9.2005 la ha promesso di vendere alla un fabbricato e dei terreni siti in Pt_1 Controparte_3 Porchiano del Monte, successivamente, in data 30.9.2009, la ER S.r.l. ha ceduto il preliminare alla ed, infine, con la scrittura privata dell'1.8.2011, CP_1 Controparte_1
la e la hanno deciso di risolvere il preliminare in CP_1 Controparte_1 Pt_1
questione previa restituzione della somma di € 400.000,00 originariamente corrisposta.
In particolare, la somma di € 300.000,00 è stata versata contestualmente alla sottoscrizione della scrittura, mentre i residui € 100.000,00 dovevano essere corrisposti entro e non oltre il
31.12.2013.
Quanto appena detto, quindi, consente di escludere il decorso del termine di prescrizione perché,
ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, dies a quo che deve essere collocato al 31.12.2023, data in cui era prevista la scadenza del pagamento di € 100.000,00, non potendo il creditore esigere il pagamento prima del
1.01.2014 (cfr. Cassazione civile 95/3824 e Cassazione civile n. 23789/2008).
Inoltre, la prescrizione è stata efficacemente interrotta con la raccomandata a.r. ricevuta dalla il 7.9.2021. Pt_1
Nel caso di specie, dunque, la fonte dell'obbligazione di pagamento deve essere rinvenuta nella scrittura privata dell'1.8.2011 da cui risulta chiaramente l'obbligo in capo alla di Pt_1
corrispondere all'opposta, entro e non oltre il 31.12.2013, la somma di euro 100.000, pagamento che non risulta avvenuto in quanto non vi è in atti valida prova dello stesso, infatti, l'opponente non prodotto quietanza scritta.
Ciò posto, risulta del tutto irrilevante l'eccezione di nullità degli atti presupposti sollevata dall'opponente poiché la fonte dell'obbligazione di pagamento è la scrittura privata dell'1.8.2011, atto pienamente valido in cui, tra l'altro, le parti hanno ripercorso le pregresse vicende negoziali, compreso il versamento in acconto del prezzo di € 400.000,00, ratificando e riconoscendo come validi ed efficaci sia il preliminare del 2005, che la cessione di contratto a per poi procedere alla risoluzione del contratto preliminare. Controparte_1 Del resto, deve ritenersi che la scrittura dell'1.8.2011 sia indipendente dagli altri atti ed abbia una sua autonoma efficacia: non può essere considerata nulla visto che non ricorre alcuna ipotesi di nullità tassativamente prevista dalla legge.
Infine, quanto alla carenza di legittimazione del S.E. OV p.t. per mancanza delle autorizzazioni a contrarre, deve rilevarsi che il canone 1292 del Codice di diritto canonico prescrive che il OV diocesano, per alienare i beni della Diocesi, può agire previo consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori, tuttavia, nel caso di specie, il
OV dell'epoca non aveva alienato nulla trattandosi di un semplice contratto preliminare a effetti obbligatori e non reali.
In ogni caso, l'eventuale difetto del consenso ad opera del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori non comporta sicuramente un difetto di legittimazione, potendosi ritenere,
al più, che il OV abbia agito senza poteri di rappresentanza.
Per cui, qualora si ritenesse che il preliminare sia stato concluso da un falsus procurator, questo non sarebbe inesistente, né nullo, né annullabile, ma solamente inefficace e suscettibile di ratifica. Ratifica che sarebbe comunque intervenuta con la scrittura privata dell'1.8.2011, con cui la ha riconosciuto come efficaci i precedenti atti negoziali ed ha pagato la somma di euro Pt_1
300.000, impegnandosi a versare i residui 100.000 euro.
Alla luce di quanto affermato, quindi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra
52.001,00 e 260.000 euro), applicando, in considerazione della complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede: - conferma il decreto ingiuntivo n. 504/2024;
- condanna la Parte_1
favore della Controparte_1
spese generali, IVA e CPA come per legge;
Terni, 6.05.2025
alla rifusione delle spese processuali in che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)