Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 260/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Raimondo Sanna (c.f.
[...]
) e dall' Avv. Vito d'Amore (c.f. ), C.F._1 CodiceFiscale_2 con domicilio eletto in Trani alla Via Ciardi n. 8,
pec: Email_1
pec: Email_2
APPELLANTE
Contro
(c.f. ) ed (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
) quali soci della società estinta “70&40 di CodiceFiscale_4 [...]
(partita IVA , rappresentati e difesi Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avv. Elisabetta Mastrototaro (c.f. e dall'Avv. CodiceFiscale_5
Bisceglie, alla Piazza S. Giovanni Bosco n. 3,
pec: Email_3
pec: Email_4
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 62/2022 del 13 gennaio 2022, resa dal tribunale di Trani a definizione del giudizio RG nr. 1720/2017, notificata in data 17 gennaio 2022. Appello del 15 febbraio 2022
Conclusioni: all'udienza del 31 maggio 2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società “
[...]
, premesso di svolgere attività quale procacciatrice Parte_2 di spettacoli per , avente nome d'arte “ ”, Controparte_2 Pt_3 esponeva di avere sottoscritto, in data 8 gennaio 2016, con la società “
[...]
, un contratto avente ad oggetto l'organizzazione di n. 4 Parte_1 spettacoli dell'artista, in una serie di date e luoghi preventivamente concordati tra le parti, ovvero: in data 23/01/2016 spettacolo Parte_4
” da tenersi presso il Centro Commerciale Mongolfiera di Andria;
in
[...] data 24/01/2016 spettacolo “Pinuccio in Galleria” da tenersi presso il
Centro Commerciale Mongolfiera di Foggia;
in data 23/02/2016 spettacolo
“Pinuccio in Galleria” da tenersi presso il centro commerciale Bariblu di
Triggiano; in data 06/03/2016 spettacolo “ Galleria” da tenersi Parte_4 presso il Centro Commerciale Bariblu di Taranto;
l'organizzatore si obbligava a corrispondere alla 70&40 la somma di € 3.200,00 oltre IVA per ciascuna delle quattro rappresentazioni dell'Artista. Le parti concordavano pag. 2/11 altresì che la singola data avrebbe potuto essere variata e rinviata per un massimo di giorni dieci, previa comunicazione scritta da parte dell'Organizzatore, salva la facoltà della 70 & 40 di accettare tale variazione, alla luce di precedenti impegni assunti. Le parti concordavano, altresì, all'art. 9 del contratto, che in caso di mancato adempimento di quanto stabilito il contratto sarebbe stato risolto con obbligo per
l'inadempiente di versare all'altra una penale pari all'importo di € 3.200,00 oltre iva stabilito per il pagamento di ciascuna delle rappresentazioni.
Poiché la società si sottraeva ai propri impegni, nonostante Parte_1 alcune modifiche delle date degli spettacoli, veniva richiesto in via giudiziaria il pagamento della somma di €uro 12.800,00 a titolo di penale per inadempimento contrattuale.
Si costituiva la società convenuta, che resisteva alla domanda deducendo che le strutture di volta in volta contattate per le date nelle quali l'artista aveva fornito la sua disponibilità non si erano rese disponibili, per cui non poteva parlarsi di inadempimento contrattuale;
che la formulazione utilizzata dalle parti nell'art. 9 del contratto “gravi e reiterate violazioni” rimetteva in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra parte;
che quanto alla clausola penale, la stessa era eccessivamente onerosa, posto che corrispondeva esattamente a quanto parte attrice avrebbe percepito nell'ipotesi in cui fossero state eseguite le prestazioni. Concludeva per il rigetto della domanda.
Istruita la causa, la stessa veniva istruita con prova per interpello e prova per testi e quindi decisa con la Sentenza appellata.
3: la Sentenza appellata:
Il Giudice accoglieva la domanda, ritenendo destituite di fondamento le deduzioni di parte convenuta, atteso il chiaro disposto contrattuale.
Riteneva che fosse obbligo della organizzatrice procurarsi la disponibilità delle date e dei luoghi concordati, non potendosi altrimenti qualificare pag. 3/11 l'obbligazione assunta dalla nel contratto in questione;
la Parte_1 deduzione che si trattasse di contratto quadro con indicazione di date ipotetiche che erano rimesse alla disponibilità delle strutture, poi non concessa, era restata indimostrata, così come non era fondato affermare che il contratto avesse un contenuto indeterminato o indeterminabile. Il contratto veniva dichiarato risolto per inadempimento della società convenuta, che veniva condannata al pagamento della somma di €uro
12.800,00, oltre le spese di lite.
3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello la società soccombente, chiedendo la riforma della
Sentenza, perché viziata per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o malgoverno dei criteri legali di ermeneutica contrattuale in relazione all'accertato e dichiarato inadempimento contrattuale e alla accertata validità della penale nella misura richiesta ex adverso – inadeguatezza della motivazione.
Il Giudice tranese aveva errato nel ritenere sussistente l'inadempimento contrattuale della appellante, male interpretando il contratto, che doveva essere a tutti gli effetti ritenuto un contratto-quadro
(con indicazione di date solo ipotetiche o di massima rimesse alla concreta disponibilità delle strutture ospitanti l'evento), male applicando pertanto i criteri di ermeneutica, ovvero il significato letterale e logico delle parole utilizzate nella scrittura contrattuale e il comportamento complessivo tenuto dalle parti. Il Giudice non aveva considerato, infatti, che dalla lettura delle clausole contrattuali emergeva come unico soggetto obbligato a fornire la propria prestazione nelle date indicate la inoltre, Parte_2 nel contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. è il prestatore che si obbliga a compiere un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo da parte del committente e non il contrario. Si trattava invece di un contratto avente ad oggetto una comunione di scopo, nel quale la prestazione dell'artista sarebbe stata l'esito favorevole di una serie di parti in causa, tra pag. 4/11 cui prima fra tutte la struttura “ospitante”. Tale inquadramento era deducibile anche dalla circostanza che le date indicate nel contratto potevano essere differite di non oltre dieci giorni e, dall'altro, che le date degli spettacoli si sarebbero ritenute confermate solo con il versamento dell'acconto da parte della società entro tre giorni dalla Parte_1 prima data stabilita per l'esibizione. Inoltre, il Giudice non aveva considerato che la piuttosto che far valere il presunto Parte_2 inadempimento contrattuale della odierna appellante, si era dedicata a trovare con la nuove e diverse soluzioni (date e location) per Parte_1 poter far esibire l'artista. Inoltre il Giudice tranese aveva preso in considerazione solo talune delle risultanze istruttorie e documentali di causa dando credito ai testimoni addotti dalla parte attrice, trascurando le dichiarazioni del teste indicato da entrambe le parti, che Testimone_1 aveva confermato che le date inserite nel contratto non erano affatto certe ma solo ipotetiche in quanto dipendenti dalla effettiva disponibilità delle strutture ricettive ospitanti e che l'indicazione delle stesse fu voluta unicamente dalla 70&40 al fine di darne comunicazione alla redazione della trasmissione televisiva “Striscia la notizia”, con la quale l'artista collaborava. Da ultimo, il Giudice non aveva interpretato il contratto alla stregua della valutazione della condotta delle parti secondo buona fede, e dunque espungendo interpretazioni formalistiche e rigide del contratto lontane dalle intese effettivamente intercorse fra le parti, in virtù delle quali la società aveva riposto affidamento nella circostanza Parte_1 che l'indicazione delle date delle quattro rappresentazioni artistiche fosse solo un'indicazione di massima. Ciò rendeva iniqua la condanna, anche per la eccessiva onerosità della penale, omettendo di valutare la preliminare eccezione di nullità sollevata da attesa la poca chiarezza della Parte_1 clausola. Previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della Sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c., concludeva per il rigetto della domanda.
pag. 5/11 Si costituiva in giudizio la società appellata, eccependo in via preliminare la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 110, in quanto la società era estinta sin dal 28/12/2018, a nulla Parte_2 rilevando che vi fosse stata la costituzione dei soci della società estinta. Nel merito, ritenevano infondato il gravame, atteso il chiaro dettato contrattuale, correttamente interpretato dal Giudice di prime cure. Si opponeva alla richiesta sospensione e concludeva per il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 21 settembre 2022, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della Sentenza appellata limitatamente alla somma eccedente €
3.200,00 oltre interessi legali. con salvezza dell'efficacia esecutiva del capo di condanna relativo alle spese processuali.
All'udienza del 31 maggio 2024, la causa. Affidata ad altro relatore, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: Motivi della decisione
In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 110 c.p.c. La stessa è infondata.
È principio ormai consolidato1 che in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'appello può essere notificato presso il procuratore della società cancellata, stante il principio di ultrattività del mandato, essendo preclusa solo la costituzione in giudizio per conto della società, anche al solo fine di farne dichiarare l'estinzione, atteso che la cancellazione priva la società anche della capacità di stare in giudizio.
Va altresì considerato che, come l'omessa dichiarazione o notificazione dell'estinzione della società in pendenza di giudizio determina l'ultrattività del mandato alla lite, così la costituzione, nella presente fase, dei soci successori della società, stabilizzano la notifica dell'atto, che ha pag. 6/11 raggiunto pertanto il suo scopo, e consentono l'instaurarsi di un valido rapporto processuale2.
La causa pertanto può essere decisa nel merito ed a tale scopo è necessario ripercorrere le vicende del contratto al fine di ricostruire la volontà delle parti, ai sensi dei principi ordinari di ermeneutica contrattuale.
Il Codice civile, nel Libro IV, affronta tale tema dedicandovi gli articoli da 1362 a 1371 c.c.: gli articoli da 1362 a 1365 c.c. indicano i criteri di interpretazione cd. soggettiva;
gli articoli da 1366 a 1370 i criteri di interpretazione oggettiva, cui fare ricorso solo nell'evenienza in cui non abbia avuto successo l'impiego dei primi. Ai sensi dell'articolo 1362 c.c., nell'interpretare il contratto si deve indagare la comune intenzione delle parti, utilizzando non solo il senso letterale delle parole, ma valutando il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. Per la Suprema Corte3, nell'interpretazione del contratto deve essere ricostruita la volontà delle parti unendo al criterio letterale gli altri canoni ermeneutici atti a far emergere la ragione pratica del contratto, nel senso che il criterio letterale, da ritenersi prevalente, va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale. Pertanto, ove la comune volontà dei contraenti emerga dal senso letterale della convenzione negoziale e non via siano evidenti ragioni di divergenza fra lettera e spirito della convenzione, ogni altra interpretazione diviene inammissibile: le parti possono essere spinte alla conclusione di un contratto da varie aspettative ed una indagine che si spingesse oltre i principi enunciati potrebbe condurre il giudice a sostituire la propria opinione alla volontà effettiva dei contraenti.
pag. 7/11 Operata tale premessa, le pattuizioni contrattuali risultano essere sufficientemente chiare. Parti del contratto sono due professionisti e la circostanza che lo stesso sia stato formato e sottoscritto su carta intestata della società 70 è assolutamente irrilevante, non essendo un Pt_5 contratto per adesione.
La volontà comune delle parti emerge già dalla lettura della premessa, lì dove è chiaramente affermato che la società Parte_1
“intende scritturare l'Artista cd. ” per le seguenti Controparte_4 Pt_3 prestazioni artistiche…”. La chiara indicazione di luoghi e date non era tale da indurre in errore sulla reale portata e sul contenuto obbligatorio del contratto, che vedeva pertanto da un lato la che si impegnava a Pt_6 fornire la prestazione dell'Artista, nelle date e nei luoghi indicati, nell'orario indicato (18.30) e per la durata concordata (massimo trenta minuti); e dall'altro la volontà della di scritturare l'Artista per degli spettacoli Pt_1 da tenersi nelle stesse date e negli stessi luoghi. L'orario e la durata dello spettacolo avrebbero consentito al di esibirsi anche in altri luoghi CP_2 nelle stesse date. Alla società organizzatrice era stata anche attribuita la facoltà di differire sino ad un massimo di dieci giorni ogni singola data, mediante comunicazione da darsi per iscritto, subordinandosi la prestazione alla accettazione dell'altra società. Il compenso per ciascuna prestazione risultava concordato in €uro 3.200,00 per ciascuna prestazione così come erano chiaramente indicate le modalità di pagamento. Nel contratto inoltre erano chiaramente indicati gli obblighi delle parti: in particolare, la società organizzatrice (art 4) garantiva sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per l'effettuazione dello spettacolo, assumendo su di sé costi, pagamenti e oneri finanziari di qualunque genere, compresi i costi CP_5 riferiti a ciascuno spettacolo, oltre l'eventuale pagamento alla SIAE;
nonché misure di sicurezza, pubblicità. L'art. 7 prevedeva espressamente gli obblighi reciproci nell'ipotesi in cui lo spettacolo non si fosse tenuto per causa di forza maggiore imputabile al centro commerciale. L'art. 9, infine,
pag. 8/11 con riferimento alla risoluzione del contratto, poneva a carico del soggetto inadempiente l'obbligo di versare all'altro una penale pari all'importo di
€uro 3.200,00, stabilito per ciascuna delle prestazioni.
Orbene, l'appello va sicuramente rigettato.
Il Giudice di prime cure, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha ben compreso ed interpretato i termini del contratto, sia sotto il profilo letterale che indagando la volontà delle parti, essendo chiaro l'interesse dell'artista ad effettuare la prestazione e ad ottenerne il pagamento (così dimostrato dalla disponibilità dimostrata a differire le date promesse) e dall'altro quello della società organizzatrice a tenere le prestazioni di cui al contratto, essendo evidente che dalla effettuazione di ciascuna prestazione avrebbe riportato comunque un guadagno, al netto delle spese, economico e anche in termini di immagine, stante la notorietà del , inviato di Striscia la Notizia e quindi avente chiara visibilità CP_2 mediatica.
Quanto all'ammontare della penale, non vi sono elementi per ritenere che la stessa fosse poco chiara o eccessivamente onerosa, atteso che la stessa era stata posta a carico di ciascuna delle parti che si fosse resa inadempiente.
La determinazione del Giudice di prime cure in €uro 12.800,00 è del pari corretta. Trattandosi di contratto avente ad oggetto più prestazioni artistiche, per ciascuna delle quali era previsto il compenso di €uro
3.200,00, non vi sono elementi tali da far ritenere che la penale dovesse essere intesa come da corrispondersi in via frazionata (un quarto per ciascuna data non onorata) o in via unitaria a prescindere se l'inadempimento fosse stato per una, due, tre o quattro date.
Infine, al di là della credibilità dei testi, va ribadito come la società appellante non abbia provato in alcun modo che la impossibilità della prestazione contrattuale sia dipesa da terzi.
pag. 9/11 L'appello viene pertanto respinto, perché infondato, con ogni conseguenza di legge.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del decisum di primo grado, ai valori medi tariffari.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 260/2022, proposta da contro la Parte_1 Controparte_6 estinta, con la costituzione dei soci ed Controparte_1 Controparte_2 avverso la Sentenza n. 62/2022 del 13 gennaio 2022, resa dal tribunale di
Trani a definizione del giudizio RG nr. 1720/2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di ed Controparte_1 CP_2
che, come da motivazione, liquida in €uro 5.809,00, oltre
[...]
pag. 10/11 rimborso forf., CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna;
C) Dichiara che sussistono a carico di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ribadito anche da Cassazione civile sez. II, 17/05/2024, n. 13777 2 Cassazione civile sez. III, 25/01/2024, n. 2439 3 Cassazione civile sez. III, 10/12/2024, n. 31811