TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 14/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N . 8 1 7 / 2 0 2 2 R e g . G e n . A f f . C o n t .
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 817/2022
Tra
Parte_1
-Parte IC-
e
Controparte_1
-Parte Convenuta-
Il Giudice, dott.ssa Laura Ventriglia, letti gli atti del fascicolo indicato in epigrafe,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 dicembre 2024; rilevato che con decreto in data 1 luglio 2024 è stata fissata la predetta udienza, dando comunicazione alle Parti delle peculiari modalità di trattazione della stessa, in conformità all'art. 127 ter c.p.c.,; rilevato che le Parti, con rispettive note di udienza autorizzate, hanno insistito nelle proprie domande ed eccezioni come in atti;
considerato che
tali note d'udienza sostituiscono la discussione orale di cui all'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, che sottoscrive digitalmente e allega al presente verbale di udienza.
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia N. R.G. 817/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( , con l'avv. PAOLO FRANCESCO Parte_1 C.F._1
VAGO
-attrice-
CONTRO
(P.IVA e C.F. , con l'avv. ANDREA GIRARDI Controparte_1 P.IVA_1
-convenuto-
Conclusioni: Le Parti hanno concluso come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2024.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione1
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 12 aprile 2022, Parte_1
conveniva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, affinché venisse Controparte_1
accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'Ente pubblico convenuto in relazione al sinistro occorsole in data 12 aprile 2021 in piazza Duomo a al n. 33 in prossimità CP_1 dell'ingresso pedonale/carraio del Palazzo Vescovile e per l'effetto, il convenuto fosse CP_1
condannato al risarcimento del danno sofferto dalla Ricorrente in conseguenza di tale evento, quantificato in complessivi € 72.213,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A sostegno della domanda Parte ricorrente deduceva che: - il giorno 12.4.2021, alle ore 16,30 circa si trovava, occasionalmente in quanto lontano dalla sua abitazione, a percorrere a piedi piazza
Duomo in sotto la pioggia, allorquando attraversando la via laterale alla piazza sulle CP_1
strisce pedonali antistanti l'ingresso pedonale/carraio del Palazzo Vescovile, giunta in prossimità del marciapiede, trovava inciampo, perdendo l'equilibrio in avanti e vano il tentativo di rialzarsi, cadeva rovinosamente a terra;
- l'inciampo avveniva a causa di una pietra di sedime prospiciente le zebre pedonali che nel suo lato destro si presentava più rialzata rispetto al piano stradale ed inoltre, il successivo sedime in pietra risultava più consumato e privo di solcature, pertanto scivoloso e ciò non permetteva alla Ricorrente di rialzarsi, rovinando a terra;
- a seguito della caduta veniva immediatamente soccorsa da una passante che, sentendo un movimento brusco alle sue spalle, si girava e la vedeva cadere e subito si precipitava verso di lei per soccorrerla, dopo di che le prestava il cellulare, col quale la Ricorrente chiamava la figlia, che accorreva sul posto;
- per il grave trauma subito perdeva poi i sensi e veniva soccorsa da una ambulanza del 118, che la trasportava al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di e dove, in esito agli accertamenti, le veniva diagnosticata una CP_1
“frattura sottocapitata femore dx, scomposta, con risalita della diafisi femorale”, come da lettera di dimissioni del P.S. e ricovero (doc. 3) nel reparto di ortopedia e traumatologia;
- il giorno seguente veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “sostituzione totale dell'anca” mediante inserimento di
“artroprotesi Hydra”; - in data 15.4.2021, a seguito di complicanze, veniva sottoposta ad un nuovo intervento per rimozione drenaggio bloccato e veniva rieducata al carico con stampelle;
- rimaneva degente presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di sino alle CP_1
dimissioni del 19.4.2021 (doc. 4B), con prescrizione di uso di stampelle, terapia farmacologica, emocromo ogni sette giorni con valutazione delle piastrine, medicazione della ferita e follow-up
(cartella clinica – doc. 4A); - il 17.5.2021 eseguiva ecografia (doc. 5) presso il dr. R. che Per_1 evidenziava: “Paziente con esiti di recente artroprotesi dell'anca destra che lamenta dopo circa 30 giorni dolore e impotenza funzionale, nonché tumefazione e arrossamento cutaneo. Si propone e si consiglia studio ecografico”; - in data 18.5.2021 (doc. 6) accedeva nuovamente al P.S. dell'Ospedale di per cruralgia destra e si segnalava che aveva eseguito eco privatamente CP_1
dimostrante raccolta articolare a 30 giorni dall'intervento chirurgico;
si prescriveva riposo, terapia farmacologica e utilizzo di stampella;
- seguivano ulteriori controlli il 26.5.21 (doc. 7) ed il 30.6.21
(doc. 8); - in data 9.12.21 si sottoponeva a radiografie anca/femore (docc. 20 e 21) ed in data
13.12.21 veniva dal dr. giudicata guarita con postumi permanenti da valutarsi in sede Per_2
medico legale (doc. 9); - in data 9.2.2022 si sottoponeva ad esame medico–legale presso il dr.
la cui perizia (doc. 11) attestava esiti di carattere permanente nella misura del Persona_3
“I.P. biologica del 21% per esiti subottimali PTA anca destra con dolore locale, moderata limitazione dei movimenti e dell'autonomia, lieve ipomiotrofia muscolare. Tenuto conto delle lesioni iniziali e della vicenda clinica conseguitane vi è stato un danno biologico temporaneo al
100% gg. 7, al 75% gg. 60, al 50% gg. 40, al 25% i restanti giorni come da certificazioni specialistiche. Giudizio di congruità attendibilità per le spese mediche documentate in atti. Da considerare accreditabili le spese mediche “sostenendi” per i meritevoli trattamenti fisioterapici da praticarsi in futuro”; - con PEC - racc a/r del 10.05.2021 (doc. 12) veniva formalizzata al
[...]
la richiesta di risarcimento dei danni dalla stessa patiti, con invito sia ad attivare CP_1
tempestivamente la garanzia assicurativa per la responsabilità civile, sia ad adottare ogni necessario provvedimento per la messa in sicurezza del marciapiedi pericoloso;
- la compagnia di assicurazione preso atto del danno denunciato, con PEC del 25.06.2021 (doc. 14) CP_2 negava il risarcimento chiesto sostenendo che “l'evento si è dunque verificato per cause accidentali, autonome e non attribuibili alla sfera di responsabilità del nostro assicurato. Pertanto, allo stato, non possiamo dare seguito alla Sue richieste risarcitorie”.
Si costituiva in giudizio il contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
concludendo per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
In particolare, l'Ente pubblico convenuto contestava: - la descrizione avversaria della dinamica del sinistro per cui è causa nonché la circostanza che la danneggiata avesse frequentato solo
“occasionalmente” il luogo teatro del sinistro de quo, trattandosi della principale piazza della Città, ove per altro si svolge settimanalmente il mercato cittadino;
- che il sedime in pietra di cui è costituito il Marciapiede sia “consumato e privo di solcature, pertanto scivoloso”, circostanza questa smentita dallo stesso doc. 1 di Parte attrice, ove sono ben visibili le scanalature del cordolo in granito di cui è composto il Marciapiede, nonché dalla relazione tecnica redatta dalla Direzione
Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio del prodotta sub doc. 1 Controparte_1 dal ove si legge che il Marciapiede “si presenta in condizioni manutentive ottimali”; - la CP_1
sussistenza del nesso di causa tra i danni ex adverso lamentati ed le condizioni del in Parte_2
quanto la circostanza che la parte destra del in corrispondenza del margine destro delle Parte_2 strisce pedonali sia “più rialzata rispetto al piano stradale” non costituisce un'anomalia della pavimentazione stradale, che è rimasta da molto tempo immutata, trattandosi di pavimentazione stradale sita in un centro storico cittadino prospiciente un edificio storico (ossia la Sede Vescovile del ) vincolato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali del Comune di Piacenza Controparte_1
e risponde, al contrario, ad una precisa finalità tecnica, essendo funzionale al corretto scolo delle acque meteoriche verso la caditoia posta a destra delle strisce pedonali;
- la pericolosità del predetto dislivello del Marciapiede posto che, da un lato, il dislivello è assolutamente modesto in quanto lo stesso raggiunge, nel punto più elevato, appena i 4 cm di altezza e dall'altro lato, è chiaramente visibile e percepibile in quanto è l'intera pavimentazione stradale antistante il Marciapiede ad essere in leggera discesa da nord verso sud;
sicché, la condizione del Marciapiede non era stata la causa dell'evento dannoso occorso alla Ricorrente, che era stato provocato dalla sola distrazione della danneggiata che, evidentemente, non aveva adottato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto e ciò in quanto la presenza del dislivello era visibile al momento del sinistro verificatosi in pieno giorno e dunque la caduta evitabile, posto che il dislivello del marciapiede era minimo e comunque, essendo lo stesso largo diversi metri, il dislivello era superabile semplicemente camminando al centro del marciapiede ed in considerazione del fatto che al momento dell'evento dannoso stava piovendo e conseguentemente la danneggiata avrebbe dovuto elevare il proprio livello di attenzione e prudenza, Infine, il contestava anche la CP_1
fondatezza della domanda ex art. 2043 c.c. in mancanza della prova oltre che degli elementi della pericolosità, imprevedibilità e non visibilità della res anche dell'elemento soggettivo della colpa del danneggiante.
Disposta la conversione del rito da sommario in ordinario e concessi i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c., l'istruttoria si svolgeva mediante prova orale per testi.
Terminata l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il GI fissava per la decisione a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'udienza del 12 dicembre 2024.
Alla predetta udienza, il G.I., dopo aver verificato il deposito delle note scritte nel fascicolo telematico, decideva la causa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Ritiene questo giudice che le domande di Parte attrice vadano totalmente disattese.
La fattispecie invocata dalla Parte attrice, allegando un'ipotesi di responsabilità oggettiva del come custode dei luoghi ove si è verificato il sinistro foriero dei danni dedotti Controparte_1
e di cui la stessa chiede il risarcimento è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia che postula una ripartizione degli oneri probatori che, seppur vantaggiosa per il danneggiato, non lo esime dalla rigorosa dimostrazione del fatto storico, comprensivo della qualità di custode del bene e del nesso causale fra il pregiudizio subito e l'evento dedotto;
mentre pone a carico della parte convenuta la dimostrazione della sussistenza di un caso fortuito volto ad interrompere il nesso causale fra il danno e l'evento, mandandola esente da responsabilità.
Com'è noto, il tema della responsabilità ex art. 2051 c.c. è stato oggetto di acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza, anche con riferimento alla questione dei danni conseguenti all'omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche e delle relative pertinenze. Da questo punto di vista, l'art. 14 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nell'individuare i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade, stabilisce che questi debbano provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. A tal riguardo, la Corte di cassazione ha precisato come si tratti di un obbligo “derivante dal mero fatto di essere proprietari, il quale può concorrere con ulteriori obblighi del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c.” [Cfr. Cass. civ. sez. III, 22 aprile 2010, n.
9527].
Alla luce di tale dato normativo e del richiamato approdo giurisprudenziale, la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione” [Ex plurimis Cass. civ. sez. III, 18 ottobre 2011, n. 21508;
Cass. civ. sez. III, 12 aprile 2013, n. 8935; Cass. civ. sez. III, 29 luglio 2016, n. 15761; Cass. civ. sez. III, 1 febbraio 2018, n. 2481].
Ebbene, per ciò che rileva nel caso di specie, occorre precisare che anche i marciapiedi laterali rientrano in quelle che l'art. 24 c.d.s. qualifica come pertinenze d'esercizio della strada, costituendone parte integrante e perciò si presumono di proprietà dell'ente proprietario della strada
[Cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n. 7].
Pertanto, la custodia, la manutenzione e la pulizia dei marciapiedi – ivi compresi quelli attigui agli edifici condominiali – fanno capo all'ente pubblico proprietario della strada su cui corrono i marciapiedi laterali, che fanno parte della struttura della pubblica via, essendo destinati al transito dei pedoni.
Inoltre, dal momento che, per consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa, ne consegue che, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di custodia, affinché detta responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Sul piano processuale, dunque, grava sul danneggiato l'onere di provare il rapporto di custodia,
l'evento dannoso e di “allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima” [Ex plurimis Cass. civ. sez. III, 13 marzo 2018, n. 6034; Cass. civ. sez. III, 19 aprile 2018, n. 9640; Cass. civ. sez. III, 17 gennaio 2020, n. 858; Cass. civ. sez. III, 13 maggio 2020, n. 8879], senza dover dimostrare l'elemento soggettivo.
Viceversa, il custode, per esimersi da responsabilità, è tenuto a fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che può essere rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode [Ex plurimis Cass. civ. sez. un.,
30 giugno 2022, n. 20943; Cass. civ. sez. III, 13 maggio 2020, n. 8879; Cass. civ. sez. III, 17 gennaio 2020, n. 858].
Con specifico riferimento ai sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze, tra cui i marciapiedi, occorre sottolineare come il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode possa consistere “sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” [Cfr. Cass. civ. sez. III 18 febbraio 2014, n. 3793].
In sintesi, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051
c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Con la precisazione per cui quanto più tale pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile l'interruzione del nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente, ossia la mancata manutenzione e l'evento dannoso, qualora sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro [Ex plurimis Cass. civ. sez. VI, 3 febbraio 2021, n.
2525; Cass. civ. sez. VI, 17 novembre 2021, n. 34886; Cass. civ. sez. VI, 3 novembre 2020, n.
24416]; ciò in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, co 1, c.c., il quale richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..
Con particolare riferimento alla prova liberatoria gravante sul custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il caso fortuito deve essere inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
In particolare la Corte di Cassazione, con le ordinanze nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 1/02/2018 ha affermato che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La Suprema Corte ha anche chiarito nelle menzionate pronunce che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 cod. civ. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e (o) dettata dalla comune prudenza e che l'accertamento in ordine allo stato di capacità naturale della vittima ed alle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce questione di fatto (quaestio facti), riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito (Cass. n. 7173 del 4/03/2022; Cass. n. 18695 del 1/07/2021; Cass. n. 17873 del
27/08/2020; Cass. n. 9315 del 3/04/2019).
In definitiva, la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675 del 20/07/2023 Rv. 668745-01; Cass. n. 2376 del 24/01/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole;
a tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro - come nella specie - da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. (tra cui l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 16502/17).
Applicando i suddetti principi al caso di specie la domanda attorea non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
In primo luogo, si evidenzia come sia rimasta oscura la stessa dinamica del sinistro, posto che non è chiaro se le lesioni riportate dalla siano conseguenza dell'asserita caduta causata da una Pt_3
pietra di sedime prospiciente le zebre pedonali che nel suo lato destro si presenta più rialzata rispetto al piano stradale o dalle condizioni del sedime in pietra che secondo quanto dalla stessa dichiarato risultava più consumato e privo di solcature e pertanto, scivoloso.
Sul punto le risultanze della prova testimoniale non sono apparse risolutive posto che il testimone indicato da Parte attrice, sig.ra , escussa all'udienza del 27 ottobre 2023, ha più volte Testimone_1
chiarito di non aver visto la NA cadere poiché era di spalle ma di aver udito il rumore di oggetti cadere a terra e di essersi, pertanto, voltata scorgendo la già a terra e di essersi, dunque, Pt_1
avvicinata per soccorrerla.
Ne consegue che non è stata fornita la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo dal momento che la non avendo visto la cadere ,ha potuto solo confermare Parte_4 Pt_3
che il sinistro è avvenuto nel punto dalla stessa indicato avendo ivi rinvenuto la a terra ma Pt_5
non vi è prova che la causa della caduta sia stato il dislivello presente nella parte destra del marciapiede luogo del sinistro, che si presenta più rialzata rispetto al piano stradale, ovvero il sedime in pietra che secondo quanto dichiarato dall'IC risulta consumato e privo di solcature e dunque, scivoloso.
Inoltre, come è noto, quando come nel caso di specie la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, è onere del danneggiato dimostrare, oltre alla sussistenza del nesso causale tra cosa e danno, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato
(Cass., Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017). In particolare, quando come nel caso di specie, il pregiudizio lamentato non sia certo il frutto del dinamismo intrinseco di una determinata cosa (oggetto che esplode, corrode, si disgrega, si distacca, si espande, si ritrae, etc.), ma derivi da comportamenti della stessa parte, la prova del nesso causale, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, deve necessariamente passare attraverso la dimostrazione della presenza di un'insidia o di un trabocchetto, ovvero di una situazione della cosa, che si sostanzi in uno stato di fatto del tutto imprevedibile ed inaspettato, che sia venuto a porre un repentino ostacolo al movimento del soggetto danneggiato e che abbia reso molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass., 5 febbraio 2013, n. 2660).
Ebbene, nel caso in esame, la circostanza che il Marciapiede si presenti, in corrispondenza del margine destro delle strisce pedonali, rialzato di qualche centimetro rispetto al piano stradale risponde ad una precisa finalità tecnica in quanto la sede stradale progressivamente si abbassa rispetto al Marciapiede per consentire il corretto scolo delle acque meteoriche verso la caditoia posta a destra delle strisce pedonali;
inoltre, proprio perché è l'intera pavimentazione stradale antistante il marciapiede ad essere in leggera discesa da nord verso sud lo stesso la pendenza è visibile e percepibile utilizzando l'ordinaria diligenza.
Ne consegue che, se pure il sinistro si fosse verificato a causa del dislivello presente nella parte destra del marciapiede, mancherebbe pur sempre la responsabilità del in quanto la CP_1
condotta della NA ha assunto i connotati del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del Custode, alla luce del concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, laddove la prevedibilità è la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e la circostanza che il pericolo sia visibile comporta che il soggetto che entra in contatto con la cosa
è tenuto ad adottare un grado maggiore di attenzione proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza. In altre parole, quando la situazione di possibile pericolo - comunque ingeneratasi - sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa ridotta al rango di mera occasione dell'evento.
Nel caso di specie, il dislivello del marciapiede rispetto alla sede stradale circostante era visibile e presumibilmente noto all'odierna IC, posto che il sinistro è avvenuto in orario diurno e quindi in condizioni di sufficiente visibilità, nella principale piazza della città di dove si tiene CP_1
anche il mercato comunale settimanale;
di talché la Danneggiata, interagendo con la cosa, avrebbe dovuto adottare le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, anche in considerazione della circostanza incontestata che al momento del sinistro pioveva molto e della possibile scivolosità del marciapiede;
in altre parole l'IC aveva l'onere di percorrere il marciapiede con maggiore cautela o di spostarsi sulla parte centrale dello stesso, ovviando così alla situazione di pericolo, ciò che nel caso in esame avrebbe certamente evitato la caduta e non essendo stato provato che le avverse condizioni metereologiche di quel giorno avessero impedito una buona visibilità dei luoghi.
Si ritiene, pertanto, che il comportamento imprudente dell'IC abbia avuto esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro, facendo venire meno il rapporto tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, posto che l'evento dannoso poteva essere dalla stessa evitato attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto dal momento che la stessa aveva la concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza richiesta la situazione di pericolo ed avrebbe dovuto, pertanto, adottare le normali cautele, rallentando l'andatura della camminata e spostandosi più al centro del marciapiede, al fine di evitare la situazione di possibile pericolo creata dal lieve dislivello di pochi centimetri di profondità sul marciapiede sul quale stava transitando.
E', pertanto, certamente evincibile la presenza del caso fortuito, costituito dal fatto colposo della il quale ha dato luogo ad un processo eziologico autonomo che ha costituito l'unica Parte_6
causa del sinistro.
Per le suesposte ragioni la domanda di Parte attrice non può trovare accoglimento neanche in relazione al richiamato art. 2043 c.c. che pone a carico del Danneggiato un onere probatorio ancora più stringente anche in ordine alla prova dell'elemento soggettivo in capo all'asserito autore della condotta illecita.
Risulta, infine, assorbita la domanda attorea in merito al quantum del risarcimento, in assenza della prova dell'an debeatur.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia.
Infine si precisa che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione per cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7349).
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali (valori minimi sullo
[...]
scaglione di riferimento), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Piacenza in data 14 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi, infatti, dell'art. 16-bis, co. 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, co. 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132).
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 817/2022
Tra
Parte_1
-Parte IC-
e
Controparte_1
-Parte Convenuta-
Il Giudice, dott.ssa Laura Ventriglia, letti gli atti del fascicolo indicato in epigrafe,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 dicembre 2024; rilevato che con decreto in data 1 luglio 2024 è stata fissata la predetta udienza, dando comunicazione alle Parti delle peculiari modalità di trattazione della stessa, in conformità all'art. 127 ter c.p.c.,; rilevato che le Parti, con rispettive note di udienza autorizzate, hanno insistito nelle proprie domande ed eccezioni come in atti;
considerato che
tali note d'udienza sostituiscono la discussione orale di cui all'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, che sottoscrive digitalmente e allega al presente verbale di udienza.
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia N. R.G. 817/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( , con l'avv. PAOLO FRANCESCO Parte_1 C.F._1
VAGO
-attrice-
CONTRO
(P.IVA e C.F. , con l'avv. ANDREA GIRARDI Controparte_1 P.IVA_1
-convenuto-
Conclusioni: Le Parti hanno concluso come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2024.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione1
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 12 aprile 2022, Parte_1
conveniva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, affinché venisse Controparte_1
accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'Ente pubblico convenuto in relazione al sinistro occorsole in data 12 aprile 2021 in piazza Duomo a al n. 33 in prossimità CP_1 dell'ingresso pedonale/carraio del Palazzo Vescovile e per l'effetto, il convenuto fosse CP_1
condannato al risarcimento del danno sofferto dalla Ricorrente in conseguenza di tale evento, quantificato in complessivi € 72.213,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A sostegno della domanda Parte ricorrente deduceva che: - il giorno 12.4.2021, alle ore 16,30 circa si trovava, occasionalmente in quanto lontano dalla sua abitazione, a percorrere a piedi piazza
Duomo in sotto la pioggia, allorquando attraversando la via laterale alla piazza sulle CP_1
strisce pedonali antistanti l'ingresso pedonale/carraio del Palazzo Vescovile, giunta in prossimità del marciapiede, trovava inciampo, perdendo l'equilibrio in avanti e vano il tentativo di rialzarsi, cadeva rovinosamente a terra;
- l'inciampo avveniva a causa di una pietra di sedime prospiciente le zebre pedonali che nel suo lato destro si presentava più rialzata rispetto al piano stradale ed inoltre, il successivo sedime in pietra risultava più consumato e privo di solcature, pertanto scivoloso e ciò non permetteva alla Ricorrente di rialzarsi, rovinando a terra;
- a seguito della caduta veniva immediatamente soccorsa da una passante che, sentendo un movimento brusco alle sue spalle, si girava e la vedeva cadere e subito si precipitava verso di lei per soccorrerla, dopo di che le prestava il cellulare, col quale la Ricorrente chiamava la figlia, che accorreva sul posto;
- per il grave trauma subito perdeva poi i sensi e veniva soccorsa da una ambulanza del 118, che la trasportava al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di e dove, in esito agli accertamenti, le veniva diagnosticata una CP_1
“frattura sottocapitata femore dx, scomposta, con risalita della diafisi femorale”, come da lettera di dimissioni del P.S. e ricovero (doc. 3) nel reparto di ortopedia e traumatologia;
- il giorno seguente veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “sostituzione totale dell'anca” mediante inserimento di
“artroprotesi Hydra”; - in data 15.4.2021, a seguito di complicanze, veniva sottoposta ad un nuovo intervento per rimozione drenaggio bloccato e veniva rieducata al carico con stampelle;
- rimaneva degente presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di sino alle CP_1
dimissioni del 19.4.2021 (doc. 4B), con prescrizione di uso di stampelle, terapia farmacologica, emocromo ogni sette giorni con valutazione delle piastrine, medicazione della ferita e follow-up
(cartella clinica – doc. 4A); - il 17.5.2021 eseguiva ecografia (doc. 5) presso il dr. R. che Per_1 evidenziava: “Paziente con esiti di recente artroprotesi dell'anca destra che lamenta dopo circa 30 giorni dolore e impotenza funzionale, nonché tumefazione e arrossamento cutaneo. Si propone e si consiglia studio ecografico”; - in data 18.5.2021 (doc. 6) accedeva nuovamente al P.S. dell'Ospedale di per cruralgia destra e si segnalava che aveva eseguito eco privatamente CP_1
dimostrante raccolta articolare a 30 giorni dall'intervento chirurgico;
si prescriveva riposo, terapia farmacologica e utilizzo di stampella;
- seguivano ulteriori controlli il 26.5.21 (doc. 7) ed il 30.6.21
(doc. 8); - in data 9.12.21 si sottoponeva a radiografie anca/femore (docc. 20 e 21) ed in data
13.12.21 veniva dal dr. giudicata guarita con postumi permanenti da valutarsi in sede Per_2
medico legale (doc. 9); - in data 9.2.2022 si sottoponeva ad esame medico–legale presso il dr.
la cui perizia (doc. 11) attestava esiti di carattere permanente nella misura del Persona_3
“I.P. biologica del 21% per esiti subottimali PTA anca destra con dolore locale, moderata limitazione dei movimenti e dell'autonomia, lieve ipomiotrofia muscolare. Tenuto conto delle lesioni iniziali e della vicenda clinica conseguitane vi è stato un danno biologico temporaneo al
100% gg. 7, al 75% gg. 60, al 50% gg. 40, al 25% i restanti giorni come da certificazioni specialistiche. Giudizio di congruità attendibilità per le spese mediche documentate in atti. Da considerare accreditabili le spese mediche “sostenendi” per i meritevoli trattamenti fisioterapici da praticarsi in futuro”; - con PEC - racc a/r del 10.05.2021 (doc. 12) veniva formalizzata al
[...]
la richiesta di risarcimento dei danni dalla stessa patiti, con invito sia ad attivare CP_1
tempestivamente la garanzia assicurativa per la responsabilità civile, sia ad adottare ogni necessario provvedimento per la messa in sicurezza del marciapiedi pericoloso;
- la compagnia di assicurazione preso atto del danno denunciato, con PEC del 25.06.2021 (doc. 14) CP_2 negava il risarcimento chiesto sostenendo che “l'evento si è dunque verificato per cause accidentali, autonome e non attribuibili alla sfera di responsabilità del nostro assicurato. Pertanto, allo stato, non possiamo dare seguito alla Sue richieste risarcitorie”.
Si costituiva in giudizio il contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
concludendo per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
In particolare, l'Ente pubblico convenuto contestava: - la descrizione avversaria della dinamica del sinistro per cui è causa nonché la circostanza che la danneggiata avesse frequentato solo
“occasionalmente” il luogo teatro del sinistro de quo, trattandosi della principale piazza della Città, ove per altro si svolge settimanalmente il mercato cittadino;
- che il sedime in pietra di cui è costituito il Marciapiede sia “consumato e privo di solcature, pertanto scivoloso”, circostanza questa smentita dallo stesso doc. 1 di Parte attrice, ove sono ben visibili le scanalature del cordolo in granito di cui è composto il Marciapiede, nonché dalla relazione tecnica redatta dalla Direzione
Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio del prodotta sub doc. 1 Controparte_1 dal ove si legge che il Marciapiede “si presenta in condizioni manutentive ottimali”; - la CP_1
sussistenza del nesso di causa tra i danni ex adverso lamentati ed le condizioni del in Parte_2
quanto la circostanza che la parte destra del in corrispondenza del margine destro delle Parte_2 strisce pedonali sia “più rialzata rispetto al piano stradale” non costituisce un'anomalia della pavimentazione stradale, che è rimasta da molto tempo immutata, trattandosi di pavimentazione stradale sita in un centro storico cittadino prospiciente un edificio storico (ossia la Sede Vescovile del ) vincolato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali del Comune di Piacenza Controparte_1
e risponde, al contrario, ad una precisa finalità tecnica, essendo funzionale al corretto scolo delle acque meteoriche verso la caditoia posta a destra delle strisce pedonali;
- la pericolosità del predetto dislivello del Marciapiede posto che, da un lato, il dislivello è assolutamente modesto in quanto lo stesso raggiunge, nel punto più elevato, appena i 4 cm di altezza e dall'altro lato, è chiaramente visibile e percepibile in quanto è l'intera pavimentazione stradale antistante il Marciapiede ad essere in leggera discesa da nord verso sud;
sicché, la condizione del Marciapiede non era stata la causa dell'evento dannoso occorso alla Ricorrente, che era stato provocato dalla sola distrazione della danneggiata che, evidentemente, non aveva adottato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto e ciò in quanto la presenza del dislivello era visibile al momento del sinistro verificatosi in pieno giorno e dunque la caduta evitabile, posto che il dislivello del marciapiede era minimo e comunque, essendo lo stesso largo diversi metri, il dislivello era superabile semplicemente camminando al centro del marciapiede ed in considerazione del fatto che al momento dell'evento dannoso stava piovendo e conseguentemente la danneggiata avrebbe dovuto elevare il proprio livello di attenzione e prudenza, Infine, il contestava anche la CP_1
fondatezza della domanda ex art. 2043 c.c. in mancanza della prova oltre che degli elementi della pericolosità, imprevedibilità e non visibilità della res anche dell'elemento soggettivo della colpa del danneggiante.
Disposta la conversione del rito da sommario in ordinario e concessi i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c., l'istruttoria si svolgeva mediante prova orale per testi.
Terminata l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il GI fissava per la decisione a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'udienza del 12 dicembre 2024.
Alla predetta udienza, il G.I., dopo aver verificato il deposito delle note scritte nel fascicolo telematico, decideva la causa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Ritiene questo giudice che le domande di Parte attrice vadano totalmente disattese.
La fattispecie invocata dalla Parte attrice, allegando un'ipotesi di responsabilità oggettiva del come custode dei luoghi ove si è verificato il sinistro foriero dei danni dedotti Controparte_1
e di cui la stessa chiede il risarcimento è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia che postula una ripartizione degli oneri probatori che, seppur vantaggiosa per il danneggiato, non lo esime dalla rigorosa dimostrazione del fatto storico, comprensivo della qualità di custode del bene e del nesso causale fra il pregiudizio subito e l'evento dedotto;
mentre pone a carico della parte convenuta la dimostrazione della sussistenza di un caso fortuito volto ad interrompere il nesso causale fra il danno e l'evento, mandandola esente da responsabilità.
Com'è noto, il tema della responsabilità ex art. 2051 c.c. è stato oggetto di acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza, anche con riferimento alla questione dei danni conseguenti all'omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche e delle relative pertinenze. Da questo punto di vista, l'art. 14 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nell'individuare i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade, stabilisce che questi debbano provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. A tal riguardo, la Corte di cassazione ha precisato come si tratti di un obbligo “derivante dal mero fatto di essere proprietari, il quale può concorrere con ulteriori obblighi del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c.” [Cfr. Cass. civ. sez. III, 22 aprile 2010, n.
9527].
Alla luce di tale dato normativo e del richiamato approdo giurisprudenziale, la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione” [Ex plurimis Cass. civ. sez. III, 18 ottobre 2011, n. 21508;
Cass. civ. sez. III, 12 aprile 2013, n. 8935; Cass. civ. sez. III, 29 luglio 2016, n. 15761; Cass. civ. sez. III, 1 febbraio 2018, n. 2481].
Ebbene, per ciò che rileva nel caso di specie, occorre precisare che anche i marciapiedi laterali rientrano in quelle che l'art. 24 c.d.s. qualifica come pertinenze d'esercizio della strada, costituendone parte integrante e perciò si presumono di proprietà dell'ente proprietario della strada
[Cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n. 7].
Pertanto, la custodia, la manutenzione e la pulizia dei marciapiedi – ivi compresi quelli attigui agli edifici condominiali – fanno capo all'ente pubblico proprietario della strada su cui corrono i marciapiedi laterali, che fanno parte della struttura della pubblica via, essendo destinati al transito dei pedoni.
Inoltre, dal momento che, per consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa, ne consegue che, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di custodia, affinché detta responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Sul piano processuale, dunque, grava sul danneggiato l'onere di provare il rapporto di custodia,
l'evento dannoso e di “allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima” [Ex plurimis Cass. civ. sez. III, 13 marzo 2018, n. 6034; Cass. civ. sez. III, 19 aprile 2018, n. 9640; Cass. civ. sez. III, 17 gennaio 2020, n. 858; Cass. civ. sez. III, 13 maggio 2020, n. 8879], senza dover dimostrare l'elemento soggettivo.
Viceversa, il custode, per esimersi da responsabilità, è tenuto a fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che può essere rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode [Ex plurimis Cass. civ. sez. un.,
30 giugno 2022, n. 20943; Cass. civ. sez. III, 13 maggio 2020, n. 8879; Cass. civ. sez. III, 17 gennaio 2020, n. 858].
Con specifico riferimento ai sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze, tra cui i marciapiedi, occorre sottolineare come il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode possa consistere “sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” [Cfr. Cass. civ. sez. III 18 febbraio 2014, n. 3793].
In sintesi, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051
c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Con la precisazione per cui quanto più tale pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile l'interruzione del nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente, ossia la mancata manutenzione e l'evento dannoso, qualora sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro [Ex plurimis Cass. civ. sez. VI, 3 febbraio 2021, n.
2525; Cass. civ. sez. VI, 17 novembre 2021, n. 34886; Cass. civ. sez. VI, 3 novembre 2020, n.
24416]; ciò in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, co 1, c.c., il quale richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..
Con particolare riferimento alla prova liberatoria gravante sul custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il caso fortuito deve essere inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
In particolare la Corte di Cassazione, con le ordinanze nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 1/02/2018 ha affermato che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La Suprema Corte ha anche chiarito nelle menzionate pronunce che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 cod. civ. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e (o) dettata dalla comune prudenza e che l'accertamento in ordine allo stato di capacità naturale della vittima ed alle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce questione di fatto (quaestio facti), riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito (Cass. n. 7173 del 4/03/2022; Cass. n. 18695 del 1/07/2021; Cass. n. 17873 del
27/08/2020; Cass. n. 9315 del 3/04/2019).
In definitiva, la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675 del 20/07/2023 Rv. 668745-01; Cass. n. 2376 del 24/01/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole;
a tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro - come nella specie - da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. (tra cui l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 16502/17).
Applicando i suddetti principi al caso di specie la domanda attorea non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
In primo luogo, si evidenzia come sia rimasta oscura la stessa dinamica del sinistro, posto che non è chiaro se le lesioni riportate dalla siano conseguenza dell'asserita caduta causata da una Pt_3
pietra di sedime prospiciente le zebre pedonali che nel suo lato destro si presenta più rialzata rispetto al piano stradale o dalle condizioni del sedime in pietra che secondo quanto dalla stessa dichiarato risultava più consumato e privo di solcature e pertanto, scivoloso.
Sul punto le risultanze della prova testimoniale non sono apparse risolutive posto che il testimone indicato da Parte attrice, sig.ra , escussa all'udienza del 27 ottobre 2023, ha più volte Testimone_1
chiarito di non aver visto la NA cadere poiché era di spalle ma di aver udito il rumore di oggetti cadere a terra e di essersi, pertanto, voltata scorgendo la già a terra e di essersi, dunque, Pt_1
avvicinata per soccorrerla.
Ne consegue che non è stata fornita la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo dal momento che la non avendo visto la cadere ,ha potuto solo confermare Parte_4 Pt_3
che il sinistro è avvenuto nel punto dalla stessa indicato avendo ivi rinvenuto la a terra ma Pt_5
non vi è prova che la causa della caduta sia stato il dislivello presente nella parte destra del marciapiede luogo del sinistro, che si presenta più rialzata rispetto al piano stradale, ovvero il sedime in pietra che secondo quanto dichiarato dall'IC risulta consumato e privo di solcature e dunque, scivoloso.
Inoltre, come è noto, quando come nel caso di specie la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, è onere del danneggiato dimostrare, oltre alla sussistenza del nesso causale tra cosa e danno, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato
(Cass., Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017). In particolare, quando come nel caso di specie, il pregiudizio lamentato non sia certo il frutto del dinamismo intrinseco di una determinata cosa (oggetto che esplode, corrode, si disgrega, si distacca, si espande, si ritrae, etc.), ma derivi da comportamenti della stessa parte, la prova del nesso causale, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, deve necessariamente passare attraverso la dimostrazione della presenza di un'insidia o di un trabocchetto, ovvero di una situazione della cosa, che si sostanzi in uno stato di fatto del tutto imprevedibile ed inaspettato, che sia venuto a porre un repentino ostacolo al movimento del soggetto danneggiato e che abbia reso molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass., 5 febbraio 2013, n. 2660).
Ebbene, nel caso in esame, la circostanza che il Marciapiede si presenti, in corrispondenza del margine destro delle strisce pedonali, rialzato di qualche centimetro rispetto al piano stradale risponde ad una precisa finalità tecnica in quanto la sede stradale progressivamente si abbassa rispetto al Marciapiede per consentire il corretto scolo delle acque meteoriche verso la caditoia posta a destra delle strisce pedonali;
inoltre, proprio perché è l'intera pavimentazione stradale antistante il marciapiede ad essere in leggera discesa da nord verso sud lo stesso la pendenza è visibile e percepibile utilizzando l'ordinaria diligenza.
Ne consegue che, se pure il sinistro si fosse verificato a causa del dislivello presente nella parte destra del marciapiede, mancherebbe pur sempre la responsabilità del in quanto la CP_1
condotta della NA ha assunto i connotati del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del Custode, alla luce del concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, laddove la prevedibilità è la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e la circostanza che il pericolo sia visibile comporta che il soggetto che entra in contatto con la cosa
è tenuto ad adottare un grado maggiore di attenzione proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza. In altre parole, quando la situazione di possibile pericolo - comunque ingeneratasi - sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa ridotta al rango di mera occasione dell'evento.
Nel caso di specie, il dislivello del marciapiede rispetto alla sede stradale circostante era visibile e presumibilmente noto all'odierna IC, posto che il sinistro è avvenuto in orario diurno e quindi in condizioni di sufficiente visibilità, nella principale piazza della città di dove si tiene CP_1
anche il mercato comunale settimanale;
di talché la Danneggiata, interagendo con la cosa, avrebbe dovuto adottare le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, anche in considerazione della circostanza incontestata che al momento del sinistro pioveva molto e della possibile scivolosità del marciapiede;
in altre parole l'IC aveva l'onere di percorrere il marciapiede con maggiore cautela o di spostarsi sulla parte centrale dello stesso, ovviando così alla situazione di pericolo, ciò che nel caso in esame avrebbe certamente evitato la caduta e non essendo stato provato che le avverse condizioni metereologiche di quel giorno avessero impedito una buona visibilità dei luoghi.
Si ritiene, pertanto, che il comportamento imprudente dell'IC abbia avuto esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro, facendo venire meno il rapporto tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, posto che l'evento dannoso poteva essere dalla stessa evitato attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto dal momento che la stessa aveva la concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza richiesta la situazione di pericolo ed avrebbe dovuto, pertanto, adottare le normali cautele, rallentando l'andatura della camminata e spostandosi più al centro del marciapiede, al fine di evitare la situazione di possibile pericolo creata dal lieve dislivello di pochi centimetri di profondità sul marciapiede sul quale stava transitando.
E', pertanto, certamente evincibile la presenza del caso fortuito, costituito dal fatto colposo della il quale ha dato luogo ad un processo eziologico autonomo che ha costituito l'unica Parte_6
causa del sinistro.
Per le suesposte ragioni la domanda di Parte attrice non può trovare accoglimento neanche in relazione al richiamato art. 2043 c.c. che pone a carico del Danneggiato un onere probatorio ancora più stringente anche in ordine alla prova dell'elemento soggettivo in capo all'asserito autore della condotta illecita.
Risulta, infine, assorbita la domanda attorea in merito al quantum del risarcimento, in assenza della prova dell'an debeatur.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia.
Infine si precisa che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione per cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7349).
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali (valori minimi sullo
[...]
scaglione di riferimento), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Piacenza in data 14 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi, infatti, dell'art. 16-bis, co. 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, co. 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132).