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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/04/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6961/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa RI ZZ, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 23.04.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G. 6961/2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Graziuso Concetta;
Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” rapp.to Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, nonché la condizione di handicap ex legge 104/92 comma
3, art 3, all'esito del quale il C.T.U nominato, dott. riconosceva la ricorrente invalida Per_1
al 100% e portatrice di handicap ex art. 3 comma 3 l. 104/92; di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto alla prestazione richiesta
(indennità di accompagnamento).
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1 Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter c.p.c., lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto, deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data 30.05.2024, a seguito di atto di dissenso depositato tempestivamente e del decreto di fissazione dei termini.
Va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistono in una generica contestazione dell'elaborato peritale, in cui parte ricorrente eccepisce genericamente che il CTU nominato in sede di ATP, dott. avrebbe sottovalutato la vasculopatia cerebrale e la difficoltà di Per_1
deambulazione autonoma della parte, senza tuttavia indicare in ricorso le ragioni per cui ritiene sottovalutata la vasculopatia cerebrale e la difficoltà di deambulazione autonoma, limitandosi a dedurre che a supporto di ciò vi è documentazione medica, che neppure analiticamente individua (ad eccezione del certificato del 8.2.2024, richiamato in ricorso, ma del quale non chiarisce né il contenuto né in quale modo smentirebbe la valutazione del ctu).
Osserva inoltre il Tribunale che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l'Ausiliare nominato in sede di ATP ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti nonché l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente, ed è giunto a conclusioni che qui si condividono e fanno proprie.
In particolare, il CTU ha ritenuto che parte ricorrente, sig.ra , sia affetta da: Parte_1
"vasculopatia cerebrale cronica di grado lieve moderato, cardiopatia sclero ipertensiva in discreto compenso emodinamico, incontinenza urinaria, cistite cronica, prolasso rettale con continenza delle feci, spondilodiscoartrosi, poliartrosi con difficoltà della deambulazione autonoma, incontinenza urinaria. Tali menomazioni lo stadio in cui si osservano, fanno riconoscere la perizianda allo status di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti della sua età grave 100%, e lo status di portatore di handicap legge 104 art. 3 comma 3”.
Il ctu chiarisce che nel caso in esame “Non è possibile riconoscere il beneficio dell'indennità e accompagnamento richiesto, in quanto la signora presenta deambulazione anche se Parte_1
compromessa possibile in modo autonomo con appoggio monolaterale, lo psichismo è compromesso in grado lieve moderato, per cui la paziente può svolgere le azioni elementari nei quali si caratterizzano gli atti quotidiani della vita, pertanto non si ravvedono i presupposti previsti dalla legge per le riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Mentre per il riconoscimento della connotazione di gravità legge 104/92 art 3 comma 3 le stesse menomazioni descritte precedentemente fanno sì che tale beneficio può essere riconosciuto dalla richiedente, in quanto la stessa è un soggetto che necessita di assistenza globale solo nella vita di relazione”. Secondo il ctu infatti le condizioni fisiche della sono discrete, Parte_1
la deambulazione appare difficoltà ma possibile con appoggio singolo, i cambi posturali avvengono in maniera autonoma, le condizioni cardiorespiratorie appaiano in discreto compenso emodinamico, lo psichismo è lievemente compromesso, infatti la paziente appare comprendere le domande rivoltole, ma risponde in maniera evasiva e superficiale, compatibile con VCC di grado lieve moderato. Infatti alla visita geriatrica del 12 05 2023, lo specialista
TO , attestava MMSE 21/30, ADL 4/60, IADL 2/8. Inoltre non vi sono Persona_2
approfondimenti diagnostici strumentali attestanti compromissioni encefaliche (TC ed RMN cranio).
Le conclusioni rese dal ctu ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente Per_1
descrittive delle patologie della ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Osserva poi il giudicante che la difesa di parte ricorrente ha depositato nella presente fase nuova documentazione medica relativa alle condizioni di salute della sig.ra , senza tuttavia Parte_1
nulla specificamente dedurre sul punto.
Come noto, il mero deposito di documentazione medica prodotta successivamente non consente né giustifica ex se il rinnovo della consulenza, atteso che, come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, è onere della parte dedurre l'incidenza dell'aggravamento, in quale modo il dedotto aggravamento incide sulle patologie esistenti, e sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU della fase atp, non venendo meno l'onere di allegazione della parte con la mera produzione di certificazione medica successiva e la generica deduzione di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
E' onere della parte dedurre l'incidenza dell'aggravamento, in quale modo il dedotto aggravamento incida sulle patologie esistenti, e sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU della fase atp, non venendo meno l'onere di allegazione della parte con la mera produzione di certificazione medica successiva e la generica deduzione di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Per tali motivi, pertanto, non avendo parte ricorrente assolto il predetto onere di allegazione, non può disporsi il chiesto rinnovo della Consulenza.
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso in opposizione va rigettato.
Le spese di lite di entrambe le fasi sono compensate tra le parti, visto il rigetto della domanda relativa all'indennità di accompagnamento e l'accoglimento della domanda relativa all'handicap grave da data successiva alla domanda amministrativa, nonché alla proposizione del ricorso per atp.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, così provvede: dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 11232/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta l'opposizione e per l'effetto accerta e dichiara che la ricorrente è invalida al 100% senza necessità di assistenza continua e che è portatrice di handicap grave ex art. 3 co. 3 l.
104/92 a far data dal 21.5.2023;
compensa le spese di lite di entrambe le fasi tra le parti.
Aversa, 24/04/2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa RI ZZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa RI ZZ, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 23.04.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G. 6961/2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Graziuso Concetta;
Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” rapp.to Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, nonché la condizione di handicap ex legge 104/92 comma
3, art 3, all'esito del quale il C.T.U nominato, dott. riconosceva la ricorrente invalida Per_1
al 100% e portatrice di handicap ex art. 3 comma 3 l. 104/92; di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto alla prestazione richiesta
(indennità di accompagnamento).
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1 Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter c.p.c., lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto, deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data 30.05.2024, a seguito di atto di dissenso depositato tempestivamente e del decreto di fissazione dei termini.
Va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistono in una generica contestazione dell'elaborato peritale, in cui parte ricorrente eccepisce genericamente che il CTU nominato in sede di ATP, dott. avrebbe sottovalutato la vasculopatia cerebrale e la difficoltà di Per_1
deambulazione autonoma della parte, senza tuttavia indicare in ricorso le ragioni per cui ritiene sottovalutata la vasculopatia cerebrale e la difficoltà di deambulazione autonoma, limitandosi a dedurre che a supporto di ciò vi è documentazione medica, che neppure analiticamente individua (ad eccezione del certificato del 8.2.2024, richiamato in ricorso, ma del quale non chiarisce né il contenuto né in quale modo smentirebbe la valutazione del ctu).
Osserva inoltre il Tribunale che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l'Ausiliare nominato in sede di ATP ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti nonché l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente, ed è giunto a conclusioni che qui si condividono e fanno proprie.
In particolare, il CTU ha ritenuto che parte ricorrente, sig.ra , sia affetta da: Parte_1
"vasculopatia cerebrale cronica di grado lieve moderato, cardiopatia sclero ipertensiva in discreto compenso emodinamico, incontinenza urinaria, cistite cronica, prolasso rettale con continenza delle feci, spondilodiscoartrosi, poliartrosi con difficoltà della deambulazione autonoma, incontinenza urinaria. Tali menomazioni lo stadio in cui si osservano, fanno riconoscere la perizianda allo status di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti della sua età grave 100%, e lo status di portatore di handicap legge 104 art. 3 comma 3”.
Il ctu chiarisce che nel caso in esame “Non è possibile riconoscere il beneficio dell'indennità e accompagnamento richiesto, in quanto la signora presenta deambulazione anche se Parte_1
compromessa possibile in modo autonomo con appoggio monolaterale, lo psichismo è compromesso in grado lieve moderato, per cui la paziente può svolgere le azioni elementari nei quali si caratterizzano gli atti quotidiani della vita, pertanto non si ravvedono i presupposti previsti dalla legge per le riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Mentre per il riconoscimento della connotazione di gravità legge 104/92 art 3 comma 3 le stesse menomazioni descritte precedentemente fanno sì che tale beneficio può essere riconosciuto dalla richiedente, in quanto la stessa è un soggetto che necessita di assistenza globale solo nella vita di relazione”. Secondo il ctu infatti le condizioni fisiche della sono discrete, Parte_1
la deambulazione appare difficoltà ma possibile con appoggio singolo, i cambi posturali avvengono in maniera autonoma, le condizioni cardiorespiratorie appaiano in discreto compenso emodinamico, lo psichismo è lievemente compromesso, infatti la paziente appare comprendere le domande rivoltole, ma risponde in maniera evasiva e superficiale, compatibile con VCC di grado lieve moderato. Infatti alla visita geriatrica del 12 05 2023, lo specialista
TO , attestava MMSE 21/30, ADL 4/60, IADL 2/8. Inoltre non vi sono Persona_2
approfondimenti diagnostici strumentali attestanti compromissioni encefaliche (TC ed RMN cranio).
Le conclusioni rese dal ctu ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente Per_1
descrittive delle patologie della ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Osserva poi il giudicante che la difesa di parte ricorrente ha depositato nella presente fase nuova documentazione medica relativa alle condizioni di salute della sig.ra , senza tuttavia Parte_1
nulla specificamente dedurre sul punto.
Come noto, il mero deposito di documentazione medica prodotta successivamente non consente né giustifica ex se il rinnovo della consulenza, atteso che, come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, è onere della parte dedurre l'incidenza dell'aggravamento, in quale modo il dedotto aggravamento incide sulle patologie esistenti, e sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU della fase atp, non venendo meno l'onere di allegazione della parte con la mera produzione di certificazione medica successiva e la generica deduzione di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
E' onere della parte dedurre l'incidenza dell'aggravamento, in quale modo il dedotto aggravamento incida sulle patologie esistenti, e sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU della fase atp, non venendo meno l'onere di allegazione della parte con la mera produzione di certificazione medica successiva e la generica deduzione di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Per tali motivi, pertanto, non avendo parte ricorrente assolto il predetto onere di allegazione, non può disporsi il chiesto rinnovo della Consulenza.
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso in opposizione va rigettato.
Le spese di lite di entrambe le fasi sono compensate tra le parti, visto il rigetto della domanda relativa all'indennità di accompagnamento e l'accoglimento della domanda relativa all'handicap grave da data successiva alla domanda amministrativa, nonché alla proposizione del ricorso per atp.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, così provvede: dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 11232/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta l'opposizione e per l'effetto accerta e dichiara che la ricorrente è invalida al 100% senza necessità di assistenza continua e che è portatrice di handicap grave ex art. 3 co. 3 l.
104/92 a far data dal 21.5.2023;
compensa le spese di lite di entrambe le fasi tra le parti.
Aversa, 24/04/2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa RI ZZ