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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/05/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2720/2024 R.G., promossa da (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Vaccaro
- attore - contro (C.F. ), CP_1 C.F._2
C.F. ) e CP_2 C.F._3
C.F. ) CP_3 C.F._4
- convenuti contumaci –
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Il presente giudizio, introdotto con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, è stato da subito convertito (con ordinanza in data 14.10.20241) in giudizio ordinario di cognizione, atteso che, risultato irreperibile uno dei tre conduttori intimati (cioè , la notifica dell'atto introduttivo è stata CP_2
(legittimamente) eseguita nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'art. 143 c.p.c., perfezionandosi 9.10.2024, mentre nei confronti degli altri due conduttori (
[...]
e l'intimazione di sfratto è stata notificata ai sensi dell'art. CP_1 CP_3
139 c.p.c., con avviso ex art. 660, ult. co., c.p.c., in data 2.9.2024.
Ciò posto, va anzitutto scrutinata la domanda di risoluzione del contratto di locazione, stipulato in data 10.11.2020 e registrato in data 17.11.2020, tra le odierne parti in causa, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Ispica, via Cairoli n. 24, per il dedotto inadempimento dei convenuti, consistito nel mancato pagamento dei canoni scaduti da giugno 2023 a maggio 2024 (n. 12 mensilità), per un importo complessivo di € 3.600,00; l'attore ha quindi chiesto, in citazione, la convalida dell'intimato sfratto, nonché, nel merito,
“la condanna degli intimati al pagamento di quanto dovuto a titolo di canoni non versati ed interessi di mora e come risulterà all'esito del giudizio”; trattasi di petitum reiterato dall'intimante in seno alle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza di discussione del 24.1.2025. 1 Notificata ai convenuti contumaci, nelle forme dell'art. 143 c.p.c., in data 19.11.2024. pagina 1 di 3 Ora, parte attrice ha dimostrato l'esistenza del contratto (scritto e registrato) fonte del rapporto dedotto in giudizio ed ha allegato l'inadempimento dei convenuti nel pagamento dei canoni, assolvendo così all'onere probatorio posto a suo carico, in base ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533, secondo cui “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. nello stesso senso Cass. 2387/2004, Cass. 8615/2006, Cass. 26953/2008, Cass. 936/2010, Cass. 15659/2011 e Cass.
826/2015).
Stante la contumacia dei convenuti, nessuna prova è stata offerta del pagamento delle somme pretese.
Va, allora, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione inter partes per inadempimento (senz'altro grave ex art. 5 L. 392/78, tanto più che la mora riguarda molteplici mensilità del canone locatizio) dei conduttori;
per l'effetto, questi ultimi vanno condannati al rilascio, in favore dell'attore, dell'immobile locato, libero e sgombro da persone e cose, entro la data stabilita in dispositivo. Gli intimati inoltre vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, dei canoni scaduti indicati in seno all'intimazione di sfratto (con decorrenza da giugno 2023), oltre a quelli successivamente maturati in corso di causa sino ad aprile 2025 (per complessive n. 23 mensilità), e così € 6.900,00, oltre ai canoni che matureranno successivamente sino all'effettivo rilascio dell'immobile, nonché oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente decidendo nella controversia civile n. 2720/2024 R.G., nella contumacia di e CP_2 CP_1 CP_3
RISOLVE, per inadempimento dei conduttori, il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 10.11.2020 e registrato in data 17.10.2020, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Ispica, via Cairoli n. 24. CONDANNA i convenuti al rilascio, in favore di , dell'immobile Parte_1 predetto, libero e sgombro da persone e cose, fissando per l'esecuzione ex art. 56 L. 392/78 la data del 10.6.2025.
CONDANNA i predetti convenuti al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'attore, della somma di € 6.900,00, a titolo di canoni (anche ex art. 1591 c.c.) scaduti sino ad aprile 2025, oltre ai canoni che matureranno successivamente sino all'effettivo rilascio dell'immobile, nonché oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. CONDANNA infine i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di Pt_1
, delle spese processuali che liquida in € 1.700,00 per compensi difensivi ed €
[...]
348,09 per spese vive, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 2.5.2025
Il Giudice pagina 2 di 3 Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2720/2024 R.G., promossa da (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Vaccaro
- attore - contro (C.F. ), CP_1 C.F._2
C.F. ) e CP_2 C.F._3
C.F. ) CP_3 C.F._4
- convenuti contumaci –
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Il presente giudizio, introdotto con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, è stato da subito convertito (con ordinanza in data 14.10.20241) in giudizio ordinario di cognizione, atteso che, risultato irreperibile uno dei tre conduttori intimati (cioè , la notifica dell'atto introduttivo è stata CP_2
(legittimamente) eseguita nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'art. 143 c.p.c., perfezionandosi 9.10.2024, mentre nei confronti degli altri due conduttori (
[...]
e l'intimazione di sfratto è stata notificata ai sensi dell'art. CP_1 CP_3
139 c.p.c., con avviso ex art. 660, ult. co., c.p.c., in data 2.9.2024.
Ciò posto, va anzitutto scrutinata la domanda di risoluzione del contratto di locazione, stipulato in data 10.11.2020 e registrato in data 17.11.2020, tra le odierne parti in causa, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Ispica, via Cairoli n. 24, per il dedotto inadempimento dei convenuti, consistito nel mancato pagamento dei canoni scaduti da giugno 2023 a maggio 2024 (n. 12 mensilità), per un importo complessivo di € 3.600,00; l'attore ha quindi chiesto, in citazione, la convalida dell'intimato sfratto, nonché, nel merito,
“la condanna degli intimati al pagamento di quanto dovuto a titolo di canoni non versati ed interessi di mora e come risulterà all'esito del giudizio”; trattasi di petitum reiterato dall'intimante in seno alle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza di discussione del 24.1.2025. 1 Notificata ai convenuti contumaci, nelle forme dell'art. 143 c.p.c., in data 19.11.2024. pagina 1 di 3 Ora, parte attrice ha dimostrato l'esistenza del contratto (scritto e registrato) fonte del rapporto dedotto in giudizio ed ha allegato l'inadempimento dei convenuti nel pagamento dei canoni, assolvendo così all'onere probatorio posto a suo carico, in base ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533, secondo cui “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. nello stesso senso Cass. 2387/2004, Cass. 8615/2006, Cass. 26953/2008, Cass. 936/2010, Cass. 15659/2011 e Cass.
826/2015).
Stante la contumacia dei convenuti, nessuna prova è stata offerta del pagamento delle somme pretese.
Va, allora, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione inter partes per inadempimento (senz'altro grave ex art. 5 L. 392/78, tanto più che la mora riguarda molteplici mensilità del canone locatizio) dei conduttori;
per l'effetto, questi ultimi vanno condannati al rilascio, in favore dell'attore, dell'immobile locato, libero e sgombro da persone e cose, entro la data stabilita in dispositivo. Gli intimati inoltre vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, dei canoni scaduti indicati in seno all'intimazione di sfratto (con decorrenza da giugno 2023), oltre a quelli successivamente maturati in corso di causa sino ad aprile 2025 (per complessive n. 23 mensilità), e così € 6.900,00, oltre ai canoni che matureranno successivamente sino all'effettivo rilascio dell'immobile, nonché oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente decidendo nella controversia civile n. 2720/2024 R.G., nella contumacia di e CP_2 CP_1 CP_3
RISOLVE, per inadempimento dei conduttori, il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 10.11.2020 e registrato in data 17.10.2020, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Ispica, via Cairoli n. 24. CONDANNA i convenuti al rilascio, in favore di , dell'immobile Parte_1 predetto, libero e sgombro da persone e cose, fissando per l'esecuzione ex art. 56 L. 392/78 la data del 10.6.2025.
CONDANNA i predetti convenuti al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'attore, della somma di € 6.900,00, a titolo di canoni (anche ex art. 1591 c.c.) scaduti sino ad aprile 2025, oltre ai canoni che matureranno successivamente sino all'effettivo rilascio dell'immobile, nonché oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. CONDANNA infine i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di Pt_1
, delle spese processuali che liquida in € 1.700,00 per compensi difensivi ed €
[...]
348,09 per spese vive, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 2.5.2025
Il Giudice pagina 2 di 3 Dott.ssa Sandra Levanti
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