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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1339/2022 R.G.A.C., pendente TRA (già (C.F. e P. IVA Parte_1 Parte_2
per .t., rappresentata e P.IVA_1
. Fabrizio Marchionni ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Trento, in Viale San Francesco d'Assisi n. 8, in virtù di delega in atti
-Opponente/attrice in senso formale - E (C.F. - P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentate p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Matteo D'Aiuto ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale, sito in Salerno (SA), alla Via Pinto Raffaele n. 15, in virtù di delega in atti,
- Opposta/convenuta in senso formale -
**** OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 195 del 7 Aprile 2022 (proc. monitorio n. 784/202 RGAC – Tribunale di Trento).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1 1. Con apposito atto di citazione in opposizione , la società già Parte_1
ha dedotto che: Parte_2
a per oggetto prevalente lo svolgimento dell'attività volta la realizzazione e gestione di impianti di conversione e/o riconversione di materie prime-seconde, anche plastiche ed in generale lo sviluppo e la gestione di attività nel settore della “circular economy”, connesse all'introduzione sui mercati e all'applicazione di tecnologie avanzate e convenzionali per il trattamento e la valorizzazione di materie prime- seconde, anche derivanti da trasformazioni e/o valorizzazioni di residui di lavorazioni pure industriali ,per la produzione e l'utilizzazione di combustibili e/o nuove fonti di energia per lo svolgimento di attività manifatturiere;
b) al fine di poter realizzare il progetto di ricerca applicata denominato RI.LA.ID (avente per oggetto lo “sviluppo di un nuovo processo per la riconversione di materiali plastici in idrocarburi”), per la quale aveva chiesto e ottenuto un finanziamento dalla , Parte_3 impegnandosi ad acquisire beni e servizi di 5.000.000,00 euro, individuava come fornitore del materiale, necessario per la realizzazione del progetto, la Società con sede in Controparte_2
Lavis (Tn); c) medio tempore, acquisiva il 100 per cento della Controparte_1 Parte_4
( acquisisce ed entra nel riciclo del PET
[...] CP_1 Parte_4
t ); d) in data 07.12.2021 VP Italia S.r.l. emetteva unilateralmente e senza alcuna giustificazione di sorta la fattura n. 1982, relativa ad una presunta fornitura in favore di , avente per oggetto ““Vs. Rif. ACCORDI Parte_2
R. BRUSAFERRI 30 (doc. 2), anche il DDT n. 2060/2021 cui fa riferimento la fattura per cui è causa (doc. 7), riporta espressamente “Vs. Rif. ACCORDI R. BRUSAFERRI 30.11.2021. HDPE MAC FLOREALE. MATERIALE DESTINATO A PROVE PER IL PROGETTO RI.LA.ID”; e) è il referente di e non di e la Per_1 Parte_4 CP_1 ge pporti fra er eno CP_1 Parte_4
“confusa” e ciò è dimostrato da molteplici circostanze: - in data 28.06.2021, chiedeva a nome di i dati di Per_1 Parte_4 Parte_2 mediante e- da un indirizzo di ica ricon doc. 8); - in data 17.09.2021, da un indirizzo di posta Controparte_1 elettronica riconducibile a trasmetteva Controparte_1 Parte_4 una conferma d'ordine e . 9); - da un indirizzo e-mail riconducibile a in data 20.10.2021 sono state CP_1 inviate all'opponente “etichette riale consegnato dalla
[...]
(doc. 10); Parte_4 mai formalizzato alcun ordine nei confronti di , così CP_1 come non ha accettato alcun preventivo da parte della pr uale, nemmeno, ha mai fornito alcunché all'attrice opponente;
2 g) ha contestato immediatamente la fattura n. 1982/2021 (doc. 11). In data 17.11.2021, si verificava un blocco dell'impianto di depolimerizzazione catalitica le cui cause, a seguito di approfondite verifiche (doc. 18), venivano individuate nel materiale fornito da privo delle Parte_4 specifiche tecniche richieste - come attestato dai essi dal CQ di (cfr. docc. 13 e 14); Pt_2
h) un danno quantificato - in via del tutto prudenziale- in Euro 30.722,00, come da comunicazione del. 17.01.2022 (doc. 15); i) alla contestazione della fattura di data 09.12.2021 non veniva dato riscontro, l'opponente sollecitava una risposta di con successiva CP_1
e-mail di data 28.02.2022 (doc. 12), anch'essa rim di riscontro;
l) depositava ricorso per ingiunzione di pagamento (doc. 1), CP_1 all oprio la suddetta fattura 1982/2021, in accoglimento del quale veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 195/2022 del Tribunale di Trento (doc. 3) oggetto della presente opposizione;
m) l'opponente ha contestato carenza di legittimazione attiva in capo a
[...]
e/o comunque l'esistenza di qualsivoglia credito. CP_1
Sulla scorta di tali premesse fattuali, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate:
“1) Nel merito in via principale: “- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la carenza di legittimazione attiva in capo a e/o Controparte_1 comunque l'inesistenza di qualsivoglia credito di quest'ultima nei confronti di
[...]
Parte_2 to in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse sussistente una qualche legittimazione attiva in capo a CP_1 accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'assenza di
[...] glia accordo con quest'ultima circa i criteri con i quali andare a determinare il corrispettivo astrattamente dovuto, con conseguente rideterminazione dello stesso -se del caso previa CTU tecnica- e con sensibile riduzione delle pretese azionate da
[...]
CP_1
annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 195/2022 relativo al giudizio avente n. R.g. 784/2022 emesso dal Tribunale di Trento in data 07/04/2022, notificato a mezzo PEC in data 14/04/2022; - con rifusione delle spese relative al presente giudizio, oltre accessori come per legge da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014;”.
2. Si costituita ritualmente in giudizio la VP ITALIA S.r.l., la quale ha eccepito che: a) la Società era stata scelta dalla Controparte_2 Parte_2 nell'ambito , per il quale la Parte_3
ex art. 5 della l.p. n. 6/1999 e ss.mm.
[...] favorevole;
b) la fornitrice quale doveva consegnare diversi prodotti che sarebbero serviti non solo per collaudare le macchine, ma anche per permettere agli operatori di acquisire familiarità ed esperienza sugli estrusori; 3 c) il lavoro tra la Società fornitrice e la committente ( ) CP_2 Parte_2 era organizzato così: i prodotti utilizzati, se compatibili con l'impianto, venivano mantenuti presso la;
in caso di mancata compatibilità, Parte_2 dovevano essere restituiti alla CP_2
d) gli accordi sulla fornitura dei enivano gestiti, di volta in volta, dal sig. per la società e dal sig. per la Per_2 Parte_2 Per_1
Controparte_2
e) se i rapporti si svolgevano nell'ottica di una collaborazione e consapevolezza che il materiale fornito sarebbe stato composto da miscele diverse di prodotti, tutti utili all'individuazione di materiali economici e idonei alle lavorazioni, e che avrebbero dovuto essere prima testati;
f) le risorse fornite da per i test da eseguire, avevano un Controparte_2 prezzo che si attestava intorno ai 50,00* Euro/Ton, ciò vuol dire che per un prodotto catalogato come è un prezzo eccezionalmente basso e, difatti, serviva esclusivamen testare la linea “sperimentale” del progetto;
g) nel mese di novembre dell'anno 2021, tale materiale (con un eccessivo quantitativo) è stato introdotto nella linea sperimentale, con rispetto delle linee guida;
la committente , però, come da prassi, prima di Parte_2 inserirli nell'impianto, avreb testarli attraverso delle analisi da eseguirsi in laboratori specializzati (di cui la stessa società è dotata) per valutarne l'idoneità, evitando così l'intasamento dell'estrusore; h) a seguito dei problemi lamentati dall'opponente sul funzionamento del macchinario, si è immediatamente messa a disposizione per CP_2 risolvere il problema fornendo gratuitamente supporto: difatti, il sig. si è recato personalmente in loco ed, inoltre, è stato fornito Per_1 ateriale “vergine”, proveniente dallo stabilimento di Benevento della stessa per sbloccare l'estrusore; CP_2
i) per eseguire i test sull'impianto la proponeva alla Controparte_1
del materiale di qualità unga superiore, Parte_2 te dalla stessa e ovviamente, una volta Controparte_1 consegnato e utilizzato, è s Società opposta;
j) nel novembre del 2021, la Società opponente ha lamentato ingenti danni, avanzando richieste risarcitorie verso la Società fornitrice Parte_4 ma nonostante ciò, nel mese di Gennaio dell'anno 2022, la Parte_2 ha richiesto alla ulteriore materiale per effettuare nu CP_2
(DDT n. 12 del 12/1/22); k) l'opponente conferma di aver sottoscritto un accordo e di aver ricevuto e utilizzato i materiali forniti per la realizzazione del progetto, ma tace sull'inspiegabile mancato pagamento degli stessi;
l) fa presente che la Società quale parte opposta, è la Controparte_1
Società controllante dell ovvero, quest'ultima è Controparte_2 un'impresa le cui azioni ord nute al 100 per cento da un'altra Società che è, per l'appunto, la Società madre/holding; 4 m) una consociata interamente controllata può aiutare la società madre a mantenere le operazioni in diverse aree geografiche e mercati o settori separati e la capacità di agire in giudizio è data dalla fatturazione del credito vantato emessa e recante l'intestazione della società opposta, ovvero
[...]
CP_1
Sulla base di tali premesse fattuali la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate:
“1) In via preliminare, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la legittimazione attiva in capo alla quale controllante al 100% Controparte_1 della e, di conseguenza, l'esistenza del credito vantato;
Controparte_2
2) ne rincipale, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare le avverse eccezioni di nullità, inefficacia e illegittimità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 195/2022 relativo al giudizio avente n. R.G. 784/2022, emesso e pubblicato in data 11/04/2022, l'Ill.mo Tribunale di Trento, in persona del giudice Dott. Morandini Massimo e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il medesimo decreto ingiuntivo;
3) nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia dichiarata la nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo n. 195/2022 relativo al giudizio avente n. R.G. 784/2022, emesso e pubblicato in data 11/04/2022, l'Ill.mo Tribunale di Trento, in persona del giudice Dott. Morandini Massimo,, accertare e dichiarare che la società è, in ogni caso, creditrice nei confronti della società Controparte_1
., della somma capitale di € 13.307,76 e, per l'effetto, Parte_2 condannare la predetta impresa al pagamento in favore di parte opposta della predetta somma, ovvero della diversa, maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
4) In rito, accogliere tutte le motivazioni presentate nella memoria difensiva di costituzione e risposta;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA da attribuirsi al procuratore costituito”.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali. All'esito della fase istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in data 2 Ottobre 2024, a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
3.1 In comparsa conclusionale, l'opponente ha evidenziato l'assenza di rapporti commerciale con l'opposta, ha insistito sulle richieste istruttorie come formulate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., riportandosi alle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione.
3.2. In comparsa conclusionale, la parte opposta ha insistito nell'eccezione secondo cui l'opponente ha ricevuto e utilizzato i materiali forniti per l'avvio del progetto RI.LA.ID, lamentando presunti danni che non ha tuttavia provato.
5 4. Ciò posto l'opposizione non è fondata e, come tale, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Occorre primariamente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 645 e ss. c.p.c. è retto dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova sancite dall'art. 2697 c.c. Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onus probandi, nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2573 del 2002). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Trattandosi di azione di responsabilità contrattuale, trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in una nota e risalente sentenza del 2001, in cui è stato affermato il seguente principio di diritto: «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.» (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13533 del 2001). Ciò posto in tema di riparto dell'onere della prova, giova considerare che la ha emesso la fattura n. 1982 del 2022 sulla quale Controparte_4
h itoria azionata in sede monitoria. L'opponente ha contestato il contenuto della fattura, limitandosi a eccepire, da un punto di vista formale, che l'emittente non Controparte_1 sarebbe la fornitrice del materiale, ma semplic ietà controllante della fornitrice.
6 La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inserisce nell'ambito di quegli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere, tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto. Per tali motivi, in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17050 del 2011). Oltre al dato documentale offerto dalla parte opposta a corredo della pretesa creditoria, sul quale sono sorte contestazioni ad opera dell'opponente, preme considerare che la parte ingiunta ha sollevato ulteriori obiezioni costituenti elementi/fatti negativi dell'altrui pretesa. In particolare, per quanto riguarda la questione della legittimazione ad agire, l'opponente ha prospettato che l'opposta è una Società controllante della e il fatto non è neppure contestato dalla controparte, Parte_4
(che anzi eccepisce l'incapacità a testimoniare del teste Testimone_1 già legale rappresentante della . Parte_4
La Società opposta ha anche , circostanza non contestata, di detenere il 100 per cento del capitale della Società controllata. Emerge, dunque, l'interesse ad agire della Società per un credito che, seppur in modo non diretto, rientra nella sua sfera patrimoniale. Occorre, poi, considerare che dall'istruttoria è emerso che ha CP_1 fornito nel Gennaio 2022 la merce riportata nella fattura azi rtù degli accordi con il sig. e dallo stesso confermati, a Testimone_1 riprova dell'oggetto riport 1982/2022. In tal senso, il teste della stessa attrice opponente, nella Testimone_2 sua deposizione ha dichiarato che: “La fornitura e aveva provocato dei danni, il nostro fornitore era e al quale abbiamo Per_1 Parte_4 chiesto ulteriore materiale che ci è stato invia CP_1
Il teste ha, del resto, confermato di parte opposta Tes_3 proprio richiedeva “7.“Vero è che per far terminare i test sull'impianto 7 con una prova importante, la quale società controllante al Controparte_1
100% di proponeva alla del materiale di qualità e di costo Controparte_2 Parte_2 di gran lu oveniente dalla s . Controparte_1
È, dunque, verosimile che la fornitura ura azionata sia effettivamente stata ordinata e consegnata alla Società opponente. Da ciò consegue che l'eccezione del difetto di legittimazione ad agire sollevata nei confronti della è priva di fondamento, avendo Controparte_1 chiaramente la Società opp el credito e l'interesse ad agire per il recupero delle somme. Del resto, nella lettera trasmessa in data 09.12.2021 dall'opponente, non risulta alcuna contestazione della fattura n. 1982-2022, in quanto riferisce solo di “impossibilità di dare immediato seguito” con sospensione dei pagamenti al fine “di verificare contabilmente le partite”, ma non si contesta né si disconosce la fornitura. Dall'espressione utilizzate emerge inequivocabilmente l'esistenza di rapporti commerciali che trovano riscontro nelle dichiarazioni testimoniali (si v., in tal senso, le deposizioni dei testi e Testimone_2 Tes_4
[...]
4.2. L'opponente ha lamentato un blocco dell'impianto adibito alla trasformazione delle materie plastiche in idrocarburi che si sarebbe verificato a causa della mancanza di conformità del materiale csd MPS fornito da in data 17.11.2021. Parte_4
Dall'istrut erso che effettivamente l'impianto ha avuto un problema tecnico. La circostanza ha trovato conferma nella deposizione del teste , all'udienza del 27.09.2023, in occasione della quale Testimone_5 ha dichi o di un problema tecnico avuto da una fornitura avuta da
[...]
se non sbaglio nell'autunno del 2022. Una fornitura che ha causato un bloc Pt_4 acchine” Il teste di cui sopra ha, poi, precisato che il fatto sarebbe avvenuto nell'autunno 2021 ed ha affermato che: “L'impianto è andato in fault e ci siamo resi conto che il materiale che stava fluendo all'interno, ad un certo punto non era così fluido e il macchinario a valle non era più in grado di ruotare l'aspo che deve miscelare. Abbiamo spento il caricamento e interrotto il caricamento del materiale e abbiamo verificato quale fosse il problema se del macchinario o del materiale, ovvero dei motori. Abbiamo poi riscontrato che una volta chiuso, il materiale non si comportava come le altre volte e abbiam capito che quello non era un materiale adatto, c'era qualcosa che non andava. Poi abbiamo chiamato subito il Sig. per vedere cosa fosse Per_1 successo”. Il teste ha dichiarato che vi è stato un intervento immediato e che già nel pomeriggio l'estrusore era stato pulito, mentre il mixer ha necessitato di un intervento di manutenzione straordinaria, durata una settimana, ma che il danno è stato limitato, essendo stato fermato subito il carico del materiale non consono.
8 Egli, sentito sui capitoli dell'opposta, ha dichiarato sul cap. 8 che “C'è stata la richiesta di un'altra fornitura perché necessaria, ma poi il fornitore è cambiato”, non ricordando il nome dell'altro fornitore. Anche il teste dipendente dall'opponente dal 2018, con Testimone_2 mansioni di i all'udienza del 23.12.2023 ha dichiarato, in ordine al capitolo n. 16): “Io non sono un ingegnere;
però, dalla mia partecipazione all'evento e dall'interlocuzione con i colleghi, posso dire che la fornitura di questa plastica aveva una percentuale di carboprene che superava il 30% rispetto agli standard. Per rimettere in moto il macchinario, hanno dovuto spegnere tutto, smontare completamente il reattore e tutta la parte termica, che era pietrificata, bonificare tutto, cambiare i pezzi di ricambio, riavviare tutto. Il lavoro è andato avanti per un bel po', tutta l'equipe ha lavorato lì. C'erano anche l'Ing. , e Tes_5 Persona_3 Per_4 Per_6
”.
[...]
Ha, altresì, affermato che: “ ha condiviso che il blocco fosse dovuto alla Per_1 fornitura e ci ha consigliato di del materiale vergine per ripulire le parti d'ingresso dell'impianto” e ha dichiarato che il “il sig. che è venuto e ci Per_1 ha consigliato di usare il prodotto vergine e ci ha detto che fornito lui e che noi non dovevamo pagare questa parte vergine del prodotto”, “La fornitura era andata male e aveva provocato dei danni, il nostro fornitore era comunque e Per_1
al quale abbiamo chiesto ulteriore materiale, che ci è stato invi la CP_2
con la quale non abbiamo avuto rapporti diretti”. CP_1
Il teste che ha lavorato per la Società Testimone_6 oppone i Dirigente per la progettazione, per il montaggio e la sperimentazione della parte tecnica del sistema di Riplaid, sentito all'udienza del 27 Marzo 2024, ha dichiarato: “Il processo consiste nel caricare la plastica che viene scaldata attraverso l'estrusore e trasportata verso il reattore dove avviene la depolimerizzazione. Quel giorno si è bloccato tutto, gli agitatori del reattore si sono bloccati. Noi abbiamo bloccato i macchinari, per evitare un danno ancora più grosso e ci siamo resi conto che il materiale che era dentro non era quello solito. L'impianto era sotto sperimentazione, all'inizio avevamo la necessità di avere un materiale particolarmente valido, cosa accaduta sino ad allora”. A sua volta, il teste responsabile di produzione della Testimone_4 [...]
ha sso anche dire che abbiamo fornito Parte_4 materiale vergine per risolvere la problematica che era sorta. Ricordo che si è attivato in tal senso il Sig. ed io ho consegnato personalmente il materiale. C'era anche Per_1 uno degli opera c'era l'Ing. di cui non ricordo il cognome. Parte_2 Tes_5
C'era anche un ragazz , mi p ponsabile del laboratorio”. “So Per_3 che è stato fornito anche del materiale da , in qualità di controllante di CP_1 Pt_4
.
[...] le affermazioni del teste di cui è stata solo eccepita Testimone_1
l'incapacità a testimoniare, nullità del narrato reso, imponendosi, pertanto, al Giudice solo uno scrutinio stringente in termini di attendibilità (trattandosi di questione non rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 246 c.p.c.), risulta che: “L'impianto era diviso in tre parti: una parte prima dell'estrusore; l'estrusore e poi la parte di processo chimico sulla quale noi non 9 avevamo alcuna competenza. Io esperienza in materia di estrusori. Tra il 2020 e il 2022 è stato fornito diverso prodotto che veniva utilizzato per testare la parte ricevente e dell'estrusore e dove non soddisfaceva le loro esigenze, ci veniva restituito. La loro linea era totalmente sperimentale, in quanto innovativa per il mercato. Dopo il fatto che era successo, sono intervenuto io personalmente con uno dei loro dirigenti, , Testimone_2 nonché l'Ingegnere che è stato sentito prima come teste (nota del Giudice ) Tes_6
e uno più giovane. Abbiamo dato indicazioni tecniche su come s e dell'estrusore e abbiamo fornito gratuitamente il materiale per ripulire l'estrusore, il blocco (dell'impianto) è stato dovuto alla qualità del materiale che abbiamo fornito e alla poca esperienza degli operatori. So che per l'estrusore occorre togliere la testa dal cilindro, pulire la vite e rimontarlo. Quando fece il sopralluogo, l'estrusore non aveva il filtro montato e ciò avrebbe evitato l'intasamento del processo chimico, perché i loro tecnici non erano a conoscenza della necessità di tale pezzo. L'ho riscontrato visivamente quando ho fatto il sopralluogo. Fino a gennaio 2022 hanno consegnato il materiale come tranne la fornitura fatta come ”. Parte_4 CP_1
App o che l'impianto è andato i tal senso teste Tes_5
) e che ciò sia dipeso dal materiale fornito in quanto non era d
[...] per la prevalenza di materiale plastico nella miscela, va tuttavia considerato che si tratta di materiale relativo ad attività di “sperimentazione” nell'ambito di un progetto che consiste nel sottoporre le ipotesi scientifiche a procedure di controllo sperimentale, che servono poi a confermarle, e, i tentativi e/o gli errori rientrano nella sperimentazione stessa. In ogni caso, l'intervento repentino dello stesso e la fornitura di Per_1 materiale gratuito per la ripresa dell'impianto s dell'impegno e della buona fede del fornitore che si è adoperato per i ripristini. Come ha evidenziato la difesa dell'opposta l'evento del 17.11.2021 non ha impedito all'attrice opponente di procedere con il progetto, come ha confermato il teste il quale ha affermato: “Una volta che è stata trovata Tes_2 la sinergia dei processi, l'impianto è stato avviato”. Infatti, la , successivamente all'evento lamentato, ha anche Parte_2 continuato e la fornitura di ulteriore materiale alla CP_2
(DDT n. 12 del 12/1/22). Il compendio probatorio in atto depone per l'infondatezza dell'opposizione proposta. L'esito dell'istruttoria ha fatto emergere che la parte creditrice ha fornito i materiali richiesti dalla controparte che li ha utilizzati e si è attivata prontamente a risolvere i problemi tecnici insorti nella fase di sperimentazione del progetto, connotato da precipui passaggi tecnici in occasione dei quali è risultato evidente il supporto dell'opposta. Di tal guisa, la parte creditrice ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, mentre la controparte non ha fornito adeguata prova del fatto impeditivo o negativo di quanto domandato in sede monitoria, non avendo dimostrato l'effettivo ammontare del pregiudizio subito, al fine di contrastare la debenza dell'importo ingiunto.
10 Del resto, nella sopra citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, qualora il debitore sollevi eccezione di inadempimento, ciò non lo esime dall'onere di provare il fatto modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa, prova non fornita nel caso che ci occupa. L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, c. 1, c.p.c.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 5 del 2014, come mod. dal D.M. n. 147 del 2022, in complessivi Euro 5.077,00, di cui Euro 919,00 per la fase di studio;
Euro 717,00 per la fase introduttiva;
Euro 1680,00, Euro 1701,00 per la fase decisoria, avuto riguardo allo scaglione previsto per i giudizi di cognizione, di importo compreso tra gli Euro 5.2.00,00 e Euro 26.000, nei valori medi. A tale importo occorre aggiungere le spese della fase monitoria, per come già liquidate nel decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 195 del 2022, emesso dal Tribunale di Trento, che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, c. 1, c.p.c.; 2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi Euro 5.077,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge e alle spese della fase monitoria, per come già liquidate nel decreto ingiuntivo. Così deciso in Trento, il 14 Marzo 2025
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1339/2022 R.G.A.C., pendente TRA (già (C.F. e P. IVA Parte_1 Parte_2
per .t., rappresentata e P.IVA_1
. Fabrizio Marchionni ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Trento, in Viale San Francesco d'Assisi n. 8, in virtù di delega in atti
-Opponente/attrice in senso formale - E (C.F. - P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentate p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Matteo D'Aiuto ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale, sito in Salerno (SA), alla Via Pinto Raffaele n. 15, in virtù di delega in atti,
- Opposta/convenuta in senso formale -
**** OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 195 del 7 Aprile 2022 (proc. monitorio n. 784/202 RGAC – Tribunale di Trento).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1 1. Con apposito atto di citazione in opposizione , la società già Parte_1
ha dedotto che: Parte_2
a per oggetto prevalente lo svolgimento dell'attività volta la realizzazione e gestione di impianti di conversione e/o riconversione di materie prime-seconde, anche plastiche ed in generale lo sviluppo e la gestione di attività nel settore della “circular economy”, connesse all'introduzione sui mercati e all'applicazione di tecnologie avanzate e convenzionali per il trattamento e la valorizzazione di materie prime- seconde, anche derivanti da trasformazioni e/o valorizzazioni di residui di lavorazioni pure industriali ,per la produzione e l'utilizzazione di combustibili e/o nuove fonti di energia per lo svolgimento di attività manifatturiere;
b) al fine di poter realizzare il progetto di ricerca applicata denominato RI.LA.ID (avente per oggetto lo “sviluppo di un nuovo processo per la riconversione di materiali plastici in idrocarburi”), per la quale aveva chiesto e ottenuto un finanziamento dalla , Parte_3 impegnandosi ad acquisire beni e servizi di 5.000.000,00 euro, individuava come fornitore del materiale, necessario per la realizzazione del progetto, la Società con sede in Controparte_2
Lavis (Tn); c) medio tempore, acquisiva il 100 per cento della Controparte_1 Parte_4
( acquisisce ed entra nel riciclo del PET
[...] CP_1 Parte_4
t ); d) in data 07.12.2021 VP Italia S.r.l. emetteva unilateralmente e senza alcuna giustificazione di sorta la fattura n. 1982, relativa ad una presunta fornitura in favore di , avente per oggetto ““Vs. Rif. ACCORDI Parte_2
R. BRUSAFERRI 30 (doc. 2), anche il DDT n. 2060/2021 cui fa riferimento la fattura per cui è causa (doc. 7), riporta espressamente “Vs. Rif. ACCORDI R. BRUSAFERRI 30.11.2021. HDPE MAC FLOREALE. MATERIALE DESTINATO A PROVE PER IL PROGETTO RI.LA.ID”; e) è il referente di e non di e la Per_1 Parte_4 CP_1 ge pporti fra er eno CP_1 Parte_4
“confusa” e ciò è dimostrato da molteplici circostanze: - in data 28.06.2021, chiedeva a nome di i dati di Per_1 Parte_4 Parte_2 mediante e- da un indirizzo di ica ricon doc. 8); - in data 17.09.2021, da un indirizzo di posta Controparte_1 elettronica riconducibile a trasmetteva Controparte_1 Parte_4 una conferma d'ordine e . 9); - da un indirizzo e-mail riconducibile a in data 20.10.2021 sono state CP_1 inviate all'opponente “etichette riale consegnato dalla
[...]
(doc. 10); Parte_4 mai formalizzato alcun ordine nei confronti di , così CP_1 come non ha accettato alcun preventivo da parte della pr uale, nemmeno, ha mai fornito alcunché all'attrice opponente;
2 g) ha contestato immediatamente la fattura n. 1982/2021 (doc. 11). In data 17.11.2021, si verificava un blocco dell'impianto di depolimerizzazione catalitica le cui cause, a seguito di approfondite verifiche (doc. 18), venivano individuate nel materiale fornito da privo delle Parte_4 specifiche tecniche richieste - come attestato dai essi dal CQ di (cfr. docc. 13 e 14); Pt_2
h) un danno quantificato - in via del tutto prudenziale- in Euro 30.722,00, come da comunicazione del. 17.01.2022 (doc. 15); i) alla contestazione della fattura di data 09.12.2021 non veniva dato riscontro, l'opponente sollecitava una risposta di con successiva CP_1
e-mail di data 28.02.2022 (doc. 12), anch'essa rim di riscontro;
l) depositava ricorso per ingiunzione di pagamento (doc. 1), CP_1 all oprio la suddetta fattura 1982/2021, in accoglimento del quale veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 195/2022 del Tribunale di Trento (doc. 3) oggetto della presente opposizione;
m) l'opponente ha contestato carenza di legittimazione attiva in capo a
[...]
e/o comunque l'esistenza di qualsivoglia credito. CP_1
Sulla scorta di tali premesse fattuali, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate:
“1) Nel merito in via principale: “- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la carenza di legittimazione attiva in capo a e/o Controparte_1 comunque l'inesistenza di qualsivoglia credito di quest'ultima nei confronti di
[...]
Parte_2 to in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse sussistente una qualche legittimazione attiva in capo a CP_1 accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'assenza di
[...] glia accordo con quest'ultima circa i criteri con i quali andare a determinare il corrispettivo astrattamente dovuto, con conseguente rideterminazione dello stesso -se del caso previa CTU tecnica- e con sensibile riduzione delle pretese azionate da
[...]
CP_1
annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 195/2022 relativo al giudizio avente n. R.g. 784/2022 emesso dal Tribunale di Trento in data 07/04/2022, notificato a mezzo PEC in data 14/04/2022; - con rifusione delle spese relative al presente giudizio, oltre accessori come per legge da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014;”.
2. Si costituita ritualmente in giudizio la VP ITALIA S.r.l., la quale ha eccepito che: a) la Società era stata scelta dalla Controparte_2 Parte_2 nell'ambito , per il quale la Parte_3
ex art. 5 della l.p. n. 6/1999 e ss.mm.
[...] favorevole;
b) la fornitrice quale doveva consegnare diversi prodotti che sarebbero serviti non solo per collaudare le macchine, ma anche per permettere agli operatori di acquisire familiarità ed esperienza sugli estrusori; 3 c) il lavoro tra la Società fornitrice e la committente ( ) CP_2 Parte_2 era organizzato così: i prodotti utilizzati, se compatibili con l'impianto, venivano mantenuti presso la;
in caso di mancata compatibilità, Parte_2 dovevano essere restituiti alla CP_2
d) gli accordi sulla fornitura dei enivano gestiti, di volta in volta, dal sig. per la società e dal sig. per la Per_2 Parte_2 Per_1
Controparte_2
e) se i rapporti si svolgevano nell'ottica di una collaborazione e consapevolezza che il materiale fornito sarebbe stato composto da miscele diverse di prodotti, tutti utili all'individuazione di materiali economici e idonei alle lavorazioni, e che avrebbero dovuto essere prima testati;
f) le risorse fornite da per i test da eseguire, avevano un Controparte_2 prezzo che si attestava intorno ai 50,00* Euro/Ton, ciò vuol dire che per un prodotto catalogato come è un prezzo eccezionalmente basso e, difatti, serviva esclusivamen testare la linea “sperimentale” del progetto;
g) nel mese di novembre dell'anno 2021, tale materiale (con un eccessivo quantitativo) è stato introdotto nella linea sperimentale, con rispetto delle linee guida;
la committente , però, come da prassi, prima di Parte_2 inserirli nell'impianto, avreb testarli attraverso delle analisi da eseguirsi in laboratori specializzati (di cui la stessa società è dotata) per valutarne l'idoneità, evitando così l'intasamento dell'estrusore; h) a seguito dei problemi lamentati dall'opponente sul funzionamento del macchinario, si è immediatamente messa a disposizione per CP_2 risolvere il problema fornendo gratuitamente supporto: difatti, il sig. si è recato personalmente in loco ed, inoltre, è stato fornito Per_1 ateriale “vergine”, proveniente dallo stabilimento di Benevento della stessa per sbloccare l'estrusore; CP_2
i) per eseguire i test sull'impianto la proponeva alla Controparte_1
del materiale di qualità unga superiore, Parte_2 te dalla stessa e ovviamente, una volta Controparte_1 consegnato e utilizzato, è s Società opposta;
j) nel novembre del 2021, la Società opponente ha lamentato ingenti danni, avanzando richieste risarcitorie verso la Società fornitrice Parte_4 ma nonostante ciò, nel mese di Gennaio dell'anno 2022, la Parte_2 ha richiesto alla ulteriore materiale per effettuare nu CP_2
(DDT n. 12 del 12/1/22); k) l'opponente conferma di aver sottoscritto un accordo e di aver ricevuto e utilizzato i materiali forniti per la realizzazione del progetto, ma tace sull'inspiegabile mancato pagamento degli stessi;
l) fa presente che la Società quale parte opposta, è la Controparte_1
Società controllante dell ovvero, quest'ultima è Controparte_2 un'impresa le cui azioni ord nute al 100 per cento da un'altra Società che è, per l'appunto, la Società madre/holding; 4 m) una consociata interamente controllata può aiutare la società madre a mantenere le operazioni in diverse aree geografiche e mercati o settori separati e la capacità di agire in giudizio è data dalla fatturazione del credito vantato emessa e recante l'intestazione della società opposta, ovvero
[...]
CP_1
Sulla base di tali premesse fattuali la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate:
“1) In via preliminare, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la legittimazione attiva in capo alla quale controllante al 100% Controparte_1 della e, di conseguenza, l'esistenza del credito vantato;
Controparte_2
2) ne rincipale, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare le avverse eccezioni di nullità, inefficacia e illegittimità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 195/2022 relativo al giudizio avente n. R.G. 784/2022, emesso e pubblicato in data 11/04/2022, l'Ill.mo Tribunale di Trento, in persona del giudice Dott. Morandini Massimo e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il medesimo decreto ingiuntivo;
3) nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia dichiarata la nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo n. 195/2022 relativo al giudizio avente n. R.G. 784/2022, emesso e pubblicato in data 11/04/2022, l'Ill.mo Tribunale di Trento, in persona del giudice Dott. Morandini Massimo,, accertare e dichiarare che la società è, in ogni caso, creditrice nei confronti della società Controparte_1
., della somma capitale di € 13.307,76 e, per l'effetto, Parte_2 condannare la predetta impresa al pagamento in favore di parte opposta della predetta somma, ovvero della diversa, maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
4) In rito, accogliere tutte le motivazioni presentate nella memoria difensiva di costituzione e risposta;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA da attribuirsi al procuratore costituito”.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali. All'esito della fase istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in data 2 Ottobre 2024, a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
3.1 In comparsa conclusionale, l'opponente ha evidenziato l'assenza di rapporti commerciale con l'opposta, ha insistito sulle richieste istruttorie come formulate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., riportandosi alle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione.
3.2. In comparsa conclusionale, la parte opposta ha insistito nell'eccezione secondo cui l'opponente ha ricevuto e utilizzato i materiali forniti per l'avvio del progetto RI.LA.ID, lamentando presunti danni che non ha tuttavia provato.
5 4. Ciò posto l'opposizione non è fondata e, come tale, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Occorre primariamente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 645 e ss. c.p.c. è retto dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova sancite dall'art. 2697 c.c. Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onus probandi, nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2573 del 2002). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Trattandosi di azione di responsabilità contrattuale, trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in una nota e risalente sentenza del 2001, in cui è stato affermato il seguente principio di diritto: «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.» (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13533 del 2001). Ciò posto in tema di riparto dell'onere della prova, giova considerare che la ha emesso la fattura n. 1982 del 2022 sulla quale Controparte_4
h itoria azionata in sede monitoria. L'opponente ha contestato il contenuto della fattura, limitandosi a eccepire, da un punto di vista formale, che l'emittente non Controparte_1 sarebbe la fornitrice del materiale, ma semplic ietà controllante della fornitrice.
6 La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inserisce nell'ambito di quegli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere, tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto. Per tali motivi, in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17050 del 2011). Oltre al dato documentale offerto dalla parte opposta a corredo della pretesa creditoria, sul quale sono sorte contestazioni ad opera dell'opponente, preme considerare che la parte ingiunta ha sollevato ulteriori obiezioni costituenti elementi/fatti negativi dell'altrui pretesa. In particolare, per quanto riguarda la questione della legittimazione ad agire, l'opponente ha prospettato che l'opposta è una Società controllante della e il fatto non è neppure contestato dalla controparte, Parte_4
(che anzi eccepisce l'incapacità a testimoniare del teste Testimone_1 già legale rappresentante della . Parte_4
La Società opposta ha anche , circostanza non contestata, di detenere il 100 per cento del capitale della Società controllata. Emerge, dunque, l'interesse ad agire della Società per un credito che, seppur in modo non diretto, rientra nella sua sfera patrimoniale. Occorre, poi, considerare che dall'istruttoria è emerso che ha CP_1 fornito nel Gennaio 2022 la merce riportata nella fattura azi rtù degli accordi con il sig. e dallo stesso confermati, a Testimone_1 riprova dell'oggetto riport 1982/2022. In tal senso, il teste della stessa attrice opponente, nella Testimone_2 sua deposizione ha dichiarato che: “La fornitura e aveva provocato dei danni, il nostro fornitore era e al quale abbiamo Per_1 Parte_4 chiesto ulteriore materiale che ci è stato invia CP_1
Il teste ha, del resto, confermato di parte opposta Tes_3 proprio richiedeva “7.“Vero è che per far terminare i test sull'impianto 7 con una prova importante, la quale società controllante al Controparte_1
100% di proponeva alla del materiale di qualità e di costo Controparte_2 Parte_2 di gran lu oveniente dalla s . Controparte_1
È, dunque, verosimile che la fornitura ura azionata sia effettivamente stata ordinata e consegnata alla Società opponente. Da ciò consegue che l'eccezione del difetto di legittimazione ad agire sollevata nei confronti della è priva di fondamento, avendo Controparte_1 chiaramente la Società opp el credito e l'interesse ad agire per il recupero delle somme. Del resto, nella lettera trasmessa in data 09.12.2021 dall'opponente, non risulta alcuna contestazione della fattura n. 1982-2022, in quanto riferisce solo di “impossibilità di dare immediato seguito” con sospensione dei pagamenti al fine “di verificare contabilmente le partite”, ma non si contesta né si disconosce la fornitura. Dall'espressione utilizzate emerge inequivocabilmente l'esistenza di rapporti commerciali che trovano riscontro nelle dichiarazioni testimoniali (si v., in tal senso, le deposizioni dei testi e Testimone_2 Tes_4
[...]
4.2. L'opponente ha lamentato un blocco dell'impianto adibito alla trasformazione delle materie plastiche in idrocarburi che si sarebbe verificato a causa della mancanza di conformità del materiale csd MPS fornito da in data 17.11.2021. Parte_4
Dall'istrut erso che effettivamente l'impianto ha avuto un problema tecnico. La circostanza ha trovato conferma nella deposizione del teste , all'udienza del 27.09.2023, in occasione della quale Testimone_5 ha dichi o di un problema tecnico avuto da una fornitura avuta da
[...]
se non sbaglio nell'autunno del 2022. Una fornitura che ha causato un bloc Pt_4 acchine” Il teste di cui sopra ha, poi, precisato che il fatto sarebbe avvenuto nell'autunno 2021 ed ha affermato che: “L'impianto è andato in fault e ci siamo resi conto che il materiale che stava fluendo all'interno, ad un certo punto non era così fluido e il macchinario a valle non era più in grado di ruotare l'aspo che deve miscelare. Abbiamo spento il caricamento e interrotto il caricamento del materiale e abbiamo verificato quale fosse il problema se del macchinario o del materiale, ovvero dei motori. Abbiamo poi riscontrato che una volta chiuso, il materiale non si comportava come le altre volte e abbiam capito che quello non era un materiale adatto, c'era qualcosa che non andava. Poi abbiamo chiamato subito il Sig. per vedere cosa fosse Per_1 successo”. Il teste ha dichiarato che vi è stato un intervento immediato e che già nel pomeriggio l'estrusore era stato pulito, mentre il mixer ha necessitato di un intervento di manutenzione straordinaria, durata una settimana, ma che il danno è stato limitato, essendo stato fermato subito il carico del materiale non consono.
8 Egli, sentito sui capitoli dell'opposta, ha dichiarato sul cap. 8 che “C'è stata la richiesta di un'altra fornitura perché necessaria, ma poi il fornitore è cambiato”, non ricordando il nome dell'altro fornitore. Anche il teste dipendente dall'opponente dal 2018, con Testimone_2 mansioni di i all'udienza del 23.12.2023 ha dichiarato, in ordine al capitolo n. 16): “Io non sono un ingegnere;
però, dalla mia partecipazione all'evento e dall'interlocuzione con i colleghi, posso dire che la fornitura di questa plastica aveva una percentuale di carboprene che superava il 30% rispetto agli standard. Per rimettere in moto il macchinario, hanno dovuto spegnere tutto, smontare completamente il reattore e tutta la parte termica, che era pietrificata, bonificare tutto, cambiare i pezzi di ricambio, riavviare tutto. Il lavoro è andato avanti per un bel po', tutta l'equipe ha lavorato lì. C'erano anche l'Ing. , e Tes_5 Persona_3 Per_4 Per_6
”.
[...]
Ha, altresì, affermato che: “ ha condiviso che il blocco fosse dovuto alla Per_1 fornitura e ci ha consigliato di del materiale vergine per ripulire le parti d'ingresso dell'impianto” e ha dichiarato che il “il sig. che è venuto e ci Per_1 ha consigliato di usare il prodotto vergine e ci ha detto che fornito lui e che noi non dovevamo pagare questa parte vergine del prodotto”, “La fornitura era andata male e aveva provocato dei danni, il nostro fornitore era comunque e Per_1
al quale abbiamo chiesto ulteriore materiale, che ci è stato invi la CP_2
con la quale non abbiamo avuto rapporti diretti”. CP_1
Il teste che ha lavorato per la Società Testimone_6 oppone i Dirigente per la progettazione, per il montaggio e la sperimentazione della parte tecnica del sistema di Riplaid, sentito all'udienza del 27 Marzo 2024, ha dichiarato: “Il processo consiste nel caricare la plastica che viene scaldata attraverso l'estrusore e trasportata verso il reattore dove avviene la depolimerizzazione. Quel giorno si è bloccato tutto, gli agitatori del reattore si sono bloccati. Noi abbiamo bloccato i macchinari, per evitare un danno ancora più grosso e ci siamo resi conto che il materiale che era dentro non era quello solito. L'impianto era sotto sperimentazione, all'inizio avevamo la necessità di avere un materiale particolarmente valido, cosa accaduta sino ad allora”. A sua volta, il teste responsabile di produzione della Testimone_4 [...]
ha sso anche dire che abbiamo fornito Parte_4 materiale vergine per risolvere la problematica che era sorta. Ricordo che si è attivato in tal senso il Sig. ed io ho consegnato personalmente il materiale. C'era anche Per_1 uno degli opera c'era l'Ing. di cui non ricordo il cognome. Parte_2 Tes_5
C'era anche un ragazz , mi p ponsabile del laboratorio”. “So Per_3 che è stato fornito anche del materiale da , in qualità di controllante di CP_1 Pt_4
.
[...] le affermazioni del teste di cui è stata solo eccepita Testimone_1
l'incapacità a testimoniare, nullità del narrato reso, imponendosi, pertanto, al Giudice solo uno scrutinio stringente in termini di attendibilità (trattandosi di questione non rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 246 c.p.c.), risulta che: “L'impianto era diviso in tre parti: una parte prima dell'estrusore; l'estrusore e poi la parte di processo chimico sulla quale noi non 9 avevamo alcuna competenza. Io esperienza in materia di estrusori. Tra il 2020 e il 2022 è stato fornito diverso prodotto che veniva utilizzato per testare la parte ricevente e dell'estrusore e dove non soddisfaceva le loro esigenze, ci veniva restituito. La loro linea era totalmente sperimentale, in quanto innovativa per il mercato. Dopo il fatto che era successo, sono intervenuto io personalmente con uno dei loro dirigenti, , Testimone_2 nonché l'Ingegnere che è stato sentito prima come teste (nota del Giudice ) Tes_6
e uno più giovane. Abbiamo dato indicazioni tecniche su come s e dell'estrusore e abbiamo fornito gratuitamente il materiale per ripulire l'estrusore, il blocco (dell'impianto) è stato dovuto alla qualità del materiale che abbiamo fornito e alla poca esperienza degli operatori. So che per l'estrusore occorre togliere la testa dal cilindro, pulire la vite e rimontarlo. Quando fece il sopralluogo, l'estrusore non aveva il filtro montato e ciò avrebbe evitato l'intasamento del processo chimico, perché i loro tecnici non erano a conoscenza della necessità di tale pezzo. L'ho riscontrato visivamente quando ho fatto il sopralluogo. Fino a gennaio 2022 hanno consegnato il materiale come tranne la fornitura fatta come ”. Parte_4 CP_1
App o che l'impianto è andato i tal senso teste Tes_5
) e che ciò sia dipeso dal materiale fornito in quanto non era d
[...] per la prevalenza di materiale plastico nella miscela, va tuttavia considerato che si tratta di materiale relativo ad attività di “sperimentazione” nell'ambito di un progetto che consiste nel sottoporre le ipotesi scientifiche a procedure di controllo sperimentale, che servono poi a confermarle, e, i tentativi e/o gli errori rientrano nella sperimentazione stessa. In ogni caso, l'intervento repentino dello stesso e la fornitura di Per_1 materiale gratuito per la ripresa dell'impianto s dell'impegno e della buona fede del fornitore che si è adoperato per i ripristini. Come ha evidenziato la difesa dell'opposta l'evento del 17.11.2021 non ha impedito all'attrice opponente di procedere con il progetto, come ha confermato il teste il quale ha affermato: “Una volta che è stata trovata Tes_2 la sinergia dei processi, l'impianto è stato avviato”. Infatti, la , successivamente all'evento lamentato, ha anche Parte_2 continuato e la fornitura di ulteriore materiale alla CP_2
(DDT n. 12 del 12/1/22). Il compendio probatorio in atto depone per l'infondatezza dell'opposizione proposta. L'esito dell'istruttoria ha fatto emergere che la parte creditrice ha fornito i materiali richiesti dalla controparte che li ha utilizzati e si è attivata prontamente a risolvere i problemi tecnici insorti nella fase di sperimentazione del progetto, connotato da precipui passaggi tecnici in occasione dei quali è risultato evidente il supporto dell'opposta. Di tal guisa, la parte creditrice ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, mentre la controparte non ha fornito adeguata prova del fatto impeditivo o negativo di quanto domandato in sede monitoria, non avendo dimostrato l'effettivo ammontare del pregiudizio subito, al fine di contrastare la debenza dell'importo ingiunto.
10 Del resto, nella sopra citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, qualora il debitore sollevi eccezione di inadempimento, ciò non lo esime dall'onere di provare il fatto modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa, prova non fornita nel caso che ci occupa. L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, c. 1, c.p.c.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 5 del 2014, come mod. dal D.M. n. 147 del 2022, in complessivi Euro 5.077,00, di cui Euro 919,00 per la fase di studio;
Euro 717,00 per la fase introduttiva;
Euro 1680,00, Euro 1701,00 per la fase decisoria, avuto riguardo allo scaglione previsto per i giudizi di cognizione, di importo compreso tra gli Euro 5.2.00,00 e Euro 26.000, nei valori medi. A tale importo occorre aggiungere le spese della fase monitoria, per come già liquidate nel decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 195 del 2022, emesso dal Tribunale di Trento, che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, c. 1, c.p.c.; 2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi Euro 5.077,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge e alle spese della fase monitoria, per come già liquidate nel decreto ingiuntivo. Così deciso in Trento, il 14 Marzo 2025
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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