Sentenza 22 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/03/2022, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2022
N. 00468/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00729/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona dell’amministratore di sostegno e legale rappresentante pro tempore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’ottemperanza
della sentenza -OMISSIS- depositata in data 12.12.2013, con la quale il Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, ha accolto la domanda di riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 1 della Legge n. 210/1992, commisurato alla Cat. VIII della tabella A del d.P.R. n. 834/81 dal 4.2.2009, con gli interessi legali e la rivalutazione ex art. 2 della citata legge n. 210/1992, da tale ultima data al saldo, presentata con il ricorso introduttivo del giudizio -OMISSIS- R.G. (sentenza passata in giudicato come si evince dalla certificazione a firma del Dirigente Amministrativo del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, emessa in data 27.11.2020).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. A. Stefano per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Dagli atti di causa risulta che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, con sentenza -OMISSIS- del 12.12.2013, così statuiva in merito alla domanda giudiziale avanzata dalla odierna ricorrente, avente ad oggetto domanda di indennizzo ex art. 1 della legge n. 210/1990 per infezione da emotrasfusione: “1) dichiara il diritto di parte ricorrente all ’ indennizzo previsto dall ’ art. 1 della legge n. 210/1992; 2) per l ’ effetto condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell ’ indennizzo sub 1 e commisurato alla VIII categoria della tabella A del DPR 834/81, dal 4.2.2009, con gli interessi legali e la rivalutazione ex art. 2 cit. legge 210/1992, da tale ultima data al saldo; 3) condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di giudizio liquidate, in favore di parte ricorrente, in complessivi € 1.200 di cui € 80 per spese” .
2. La prefata sentenza diveniva definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge, come da certificazione di passaggio in giudicato, rilasciata in data 27 novembre 2020 dal Cancelliere del Tribunale di Lecce, in atti.
2.1. La pronuncia, munita della formula esecutiva, veniva notificata al Ministero della Salute presso la sede reale, in detta forma, in data 6 ottobre 2016.
2.2. A far data dal perfezionamento della predetta notificazione, iniziava a decorrere il termine previsto dall’art. 14 comma 1 D.L. 669/1996, convertito in L. 30/1997 (art. 14 cit.: “1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l ’ ente Agenzia delle Entrate - Riscossione completano le procedure per l ’ esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l ’ obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto” ), applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al Giudice Amministrativo, in virtù del quale l’esecuzione forzata del credito nei confronti della P.A. non può essere iniziata prima che siano trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo all’amministrazione; con dies a quo da individuarsi nella data di notifica del provvedimento presso la sede effettiva della p.a. debitrice (TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 20 marzo 2017 n. 132; TAR Lazio, Roma, I, 31 maggio 2016 n. 6373; TAR Sicilia, Palermo, II, 1 aprile 2016 n. 837; TAR Puglia, Lecce, I, 6 maggio 2014 n. 1144).
2.3. Scaduto il suddetto termine dilatorio la parte creditrice, non avendo conseguito il pagamento delle somme ad essa spettanti in virtù del titolo sopra indicato, ha proposto il ricorso introduttivo della presente causa, per ottenere l’ottemperanza della sentenza de qua ; la ricorrente chiedeva, inoltre, la nomina di un commissario ad acta e la refusione delle spese del presente giudizio.
3. Il Ministero della Salute si è costituito con atto del 13 maggio 2021, senza produrre difese nel prosieguo.
4. Con atto del 26.2.2022 si è costituito volontariamente in giudizio - ai sensi e per gli effetti degli artt. 300, comma 2, e 302 c.p.c. - il Sig. -OMISSIS-, nella sua qualità di amministratore di sostegno provvisorio della ricorrente, medio tempore nominato con decreto del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Lecce del 12.11.2021.
4.1. Il procuratore della parte ha inoltre depositato la procura ad egli rilasciata dall’amministratore di sostegno in virtù del prefato decreto di nomina – con cui il giudice tutelare ha testualmente autorizzato la ratifica del contenuto del ricorso “con ogni effetto di legge ove occorra sanante dell ’ originaria procura alle liti” – sicché il giudizio, ritualmente proseguito dal soggetto a ciò legittimato in base al provvedimento giudiziale, è stato introitato per la decisione.
5. Ritiene il Collegio, per tutto quanto precede, ricorrendone i presupposti di legge:
- che debba essere sancito l’obbligo del Ministero della Salute di dare piena e completa esecuzione alla sentenza oggetto della presente causa, provvedendo all’integrale pagamento, in favore della parte ricorrente, delle prestazioni ivi indicate, se e nella misura in cui siano ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D. L. n. 669/96 ( “2. Nell ’ ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all ’ istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso […] ” );
- di assegnare alla P.A. resistente, ai fini dell’ottemperanza, il termine di novanta giorni, decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza;
- di nominare, quale commissario ad acta , qualora il Ministero della Salute non provveda nel termine indicato, il Direttore Generale della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della Sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni, senza maturare alcun diritto al compenso;
- di doversi condannare il Ministero della Salute alla refusione delle spese processuali afferenti al presente giudizio, come liquidate in dispositivo, in virtù del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di provvedere al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme di cui alla sentenza indicata nella parte motiva, se e in quanto ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
In difetto di adempimento, nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della Sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, affinché provveda in luogo dell’amministrazione, nei successivi novanta giorni, a dare esecuzione al giudicato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso delle somme anticipate a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.