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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/09/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan ConSIliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite di II° grado n. 1736/2023 R.G. + 1746/2023 R.G., vertenti:
➢ la n. 1736/2023 R.G.
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Cappelletto, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Venezia-Mestre, via G.
Pepe n. 6, appellante principale/in primo grado convenuto e terzo chiamato (da Controparte_1
E
ON
(già ), C.F. e P.I. , in
[...] ON P.IVA_1 persona DE Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
, Santa Marta, Fabbricato 13, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Biagini, CP_2 elettivamente domiciliata presso il difensore, in , S. Croce n. 466/G, CP_2 appellata e appellante incidentale/in primo grado attrice
C.F. e P.I. in persona DE Presidente DE ConSIlio di Controparte_1 P.IVA_2
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia-
Malcontenta (VE), via Moranzani n. 42/B, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo
Pettinelli e Valentina Manoni, elettivamente domiciliata presso i difensori, in Venezia-
Mestre (VE), Piazzale Leonardo da Vinci n. 8, appellata e appellante incidentale/in primo grado convenuta
1 (già e Controparte_3 Controparte_4 [...]
), P.I. in persona DE legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati David Maria Marino, Leila Bianchi
e Giovanni Falcomer, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo, in , Dorsoduro 3520, CP_2 appellata/in primo grado terza chiamata (dall'ing. ) _1
codice fiscale e numero di iscrizione al registro Controparte_6 DEle imprese di Vicenza REA di Vicenza 292852, in persona DE legale P.IVA_4 rappresentante pro tempore, con sede legale in Vicenza, viale DEla Scienza, n. 81, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Maggiolo, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Dorsoduro 3464, appellata/in primo grado terza chiamata (da Controparte_1
P.I. in persona DE legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_5 tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maria Chersevani, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Venezia – Mestre, Piazza Ferretto n. 4, appellata/in primo grado terza chiamata (da Controparte_6
P.I. in persona DE rappresentante legale pro Controparte_7 P.IVA_6 tempore, con sede legale in Ponte nelle Alpi (BL), località Paludi Lizzona n. 67, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Galvan, Lorenzo Vaccari e Paolo
Scarpa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Fiesso D'Artico
(Ve), via Riviera DE Brenta n. 342, appellata e appellante incidentale/in primo grado terza chiamata (da Controparte_1
– Controparte_8
Capogruppo DE Gruppo UR Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.2008 al n.
2, C.F./P.I. in persona DE rappresentante generale per l'Italia, P.IVA_7 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cesare, appellata non costituita/in primo grado terza chiamata (da ) CP_7
➢ la n. 1746/2023 R.G.
TRA
C.F. e P.I. in persona DE Presidente DE ConSIlio di Controparte_1 P.IVA_2
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia-
Malcontenta (VE), via Moranzani n. 42/B, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo
Pettinelli e Valentina Manoni, elettivamente domiciliata presso i difensori, in Venezia-
Mestre (VE), Piazzale Leonardo da Vinci n. 8, appellante principale/in primo grado convenuta
2 E
ON
, C.F. e P.I. in persona DE Presidente e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in , Santa Marta, Fabbricato 13, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Biagini, elettivamente domiciliata presso il difensore, in , S. Croce n. 466/G, CP_2 appellata/in primo grado attrice
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Cappelletto, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Venezia-Mestre, via G.
Pepe n. 6, appellato/in primo grado convenuto
P.I. in persona DE rappresentante legale pro Controparte_7 P.IVA_6 tempore, con sede legale in Ponte nelle Alpi (BL), località Paludi Lizzona n. 67, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Galvan, Lorenzo Vaccari e Paolo
Scarpa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Fiesso D'Artico
(Ve), via Riviera DE Brenta n. 342, appellata e appellante incidentale/in primo grado terza chiamata (da Controparte_1 aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza DE Tribunale di Venezia n.
1412/2023, pubblicata il 28.7.2023 a definizione DE procedimento n. 7118/2016 R.G.
Trib. Venezia, promosso da contro e ON Controparte_1
ing. , in punto risarcimento danni;
_1 _1 causa rimessa in decisione all'udienza DE 24.7.2025 in relazione alle seguenti conclusioni DEle parti costituite:
A) conclusioni DEl'ing. : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito, in via principale: - in riforma DEla sentenza n. 1412/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, giudice dott.ssa Silvia Barison, nel procedimento R.G. n. 7118/2016, pubblicata in data 28.7.2023, notificata in data
1.8.2023, accogliersi il presente appello con ogni conseguente statuizione di legge e, per l'effetto, rigettarsi le domande tutte svolte nei confronti DEl'ing. , Parte_1
e in particolare quelle svolte dall ON
, in quanto prescritte, improponibili,
[...] inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti, nonché quelle svolte da e da in quanto improponibili, Controparte_1 Controparte_7 inammissibili e infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti. Nel merito, in via subordinata - nella denegata ed opposta ipotesi di attribuzione di una qualche
3 responsabilità in capo all'ing. , graduarsi la misura DE danno risarcibile Parte_1 tra i vari soggetti che verranno ritenuti responsabili, riservata in ogni caso ogni azione ed eccezione da parte DEl'ing. . Nella denegata ed opposta ipotesi di Parte_1 conferma, anche solo parziale, DEle domande svolte dall
[...]
nei confronti DEl'ing. ON
, e/o di accoglimento DEle domande svolte da e/o da Parte_1 Controparte_1 nei confronti DEl'ing. , accertare e dichiarare in Controparte_7 Parte_1 ogni caso il diritto di quest'ultimo nei confronti di
[...]
ad essere manlevato e tenuto indenne da TE ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla soccombenza, per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, in riforma DEla sentenza n. 1412/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, giudice dott.ssa Silvia Barison, nel procedimento R.G. n. 7118/2016, pubblicata in data 28.7.2023, notificata in data
1.8.2023, condannare TE
, a rifondere all'ing. gli importi che questi fosse
[...] Parte_1 tenuto a pagare all ON
e/o alle altre parti DE processo in forza DEla sentenza emessa
[...] all'esito DE procedimento di appello. Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi DE giudizio. In via istruttoria, 1. senza inversione alcuna DEl'onere DEla prova, si chiede essere ammessi alla prova per interpello e testi sui capitoli articolati in primo grado con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., con i testi ivi indicati, ed in particolare sui seguenti capitoli: 5) “Vero che in occasione DEl'incontro di cui al capitolo 4) l'ing. riferì all'Ing. che, durante Tes_1 _1
l'inverno, si era verificata una copiosa perdita d'acqua dall'impianto antincendio” testi: Ing. ing. 6) “Vero che in data 29.11.2012 si Testimone_2 Testimone_3 teneva un incontro tra l'ing. e l'ing. di presso _1 Testimone_4 CP_6 lo stabilimento di quest'ultima e, in quell'occasione, l'ing. invitò l'ing. Tes_1 _1
a verificare un ulteriore piccolo scostamento DEla banchina antistante lo stabilimento ed un avvallamento DE piazzale antistante lo stabilimento” testi: ing. Testimone_2 ing. 13) “Vero che in data 27.6.2013 si teneva un incontro presso Testimone_3 la sede di Autorità PO di , nel corso DE quale l'ing. proponeva CP_2 _1 di eseguire una tomografia dei terreni circostanti la e di realizzare dei pozzi, Pt_3 dietro ai tiranti, atti a prosciugare l'acqua accumulata sottoterra” testi: ing. Tes_2 prof. dott. 14) “Vero che nel luglio DE 2013 l'ing. ,
[...] Testimone_5 _1 di propria iniziativa, conduceva dei nuovi calcoli per verificare la stabilità DE concio di oggetto DElo spostamento comunicandone i risultati e proponendo gli Pt_3
4 interventi da eseguire ad APV e ad in data 4.7.2013, come si evince CP_6 dal documento n. 13 che si rammostra al teste” testi: SI.ra prof. Testimone_6 dott. 15) “Vero che in data 25.8.2014 Autorità Testimone_7 Testimone_8
PO di vietava all'ing. di eseguire indagini geofisiche sulla CP_2 _1
, come si evince dal documento n. 15 che si rammostra la teste” testi: Sig.ra Pt_3 prof. 16) “Vero che Autorità PO di si è Testimone_6 Testimone_5 CP_2 sempre rifiutata di fornire all'Ing. i risultati di eventuali indagini, analisi, _1 verifiche dalla stessa compiute in loco” testi SI.ra prof. dott. Testimone_6 [...]
17) “Vero che su iniziativa DEl'ing. , in data 27.8.2014 venivano Tes_5 _1 eseguite DEle tomografie sui terreni retrostanti la dal geologo dott. Pt_3 [...] di le quali confluivano nel Rapporto Tecnico che si rammostra Tes_8 _10 al teste (doc. 34)” testi: SI.ra prof. dott. dott. Testimone_6 Testimone_7 [...]
18) “Vero che le tomografie eseguite il 27.08.2014 dal dott. Tes_8 Testimone_8 evidenziavano un quadro stratigrafico completamente diverso da quello rilevato nell'anno 2011 in sede di Conferenza di Servizi DE SIN –Sito d'interesse Nazionale di
Porto Marghera e di cui al doc. 16 che si rammostra al teste” testi: SI.ra Tes_6 prof. dott. dott. 19) “Vero che i risultati
[...] Testimone_7 Testimone_8 DEle tomografie eseguite in data 27.08.2014 di cui ai capitoli 17-ˇ18) venivano riassunti nella comunicazione datata 15.08.2014 diretta ad che si CP_6 rammostra al teste (doc. 17)” Testi: SI.ra prof. dott. Testimone_6 Testimone_7 dott. 21) “Vero che il Manuale di Manutenzione stabiliva che il Testimone_8 proprietario DEla banchina eseguisse a mezzo di tecnici specializzati gli interventi di: controllo obbligatorio con frequenza annuale degli eventuali cedimenti;
verifica DEle cause di eventuali anomalie e/o cedimenti;
verifica DEla stabilità DEla banchina in conseguenza DEl'eventuale uso improprio DEla stessa, con riferimento ai carichi statici, dinamici e accidentali;
verifica specifica dei tiranti, con controllo di eventuali dissesti con le modalità di “Preventiva Programmazione”; messa in pristino programmata, come si evince dal doc. 5 che si rammostra al teste” testi: ing. Tes_2 ing. 22) “Vero che Autorità PO di ha omesso
[...] Testimone_3 CP_2 di eseguire, a mezzo di tecnici specializzati gli interventi previsti dal Manuale di manutenzione e di cui al capitolo precedente” testi: ing. ing. Testimone_2 Tes_3
23) “Vero che nel giugno DE 2013 l'ing. veniva contattato dal SI.
[...] _1
di ASI RA Brokers il quale gli chiedeva di cambiare la sua Parte_4 assicurazione professionale, sino ad allora prestata da Unipol, con una polizza più vantaggiosa” testi: SI.ra , SI. SI.ra . Testimone_9 Parte_5 Tes_10
24) “Vero che l'ing. , a fronte DEla richiesta DE SI. , gli _1 Parte_4
5 richiedeva di formulare una proposta commerciale” testi: SI.ra , SI. Testimone_9 SI.ra . 25) “Vero che il SI. diceva Parte_5 Tes_10 Parte_4 all'ing. che per poter formulare un'offerta “tagliata su misura” era necessario _1 che questi compilasse il modulo con le informazioni generali di cui al doc. 35 che si rammostra al teste” testi: SI.ra , SI. SI.ra Testimone_9 Parte_5 [...]
. 26) “Vero che il SI. , ricevuto il modulo di cui al capitolo Tes_10 Parte_4 precedente compilato dall'ing. in data 04.07.2013 (doc. 35), si recava _1 presso gli uffici di quest'ultimo in per concordare le condizioni di una CP_2 eventuale nuova polizza” testi: SI.ra , SI. SI.ra Testimone_9 Parte_5 [...]
. 27) “Vero che in occasione DEl'incontro di cui al capitolo precedente l'ing. Tes_10
riferì al SI. che con Unipol si trovava bene e avrebbe cambiato _1 Pt_5
Compagnia solo a condizione di mantenere le stesse coperture assicurative e la retroattività anche per i lavori pregressi che gli era garantita da Unipol” testi: SI.ra
, SI. SI.ra . 28) “Vero che in data Testimone_9 Parte_5 Tes_10
5.7.2013 presso gli uffici DEl'ing. il SI. potè visionare tutti i _1 Pt_5 fascicoli contenenti i documenti relativi ai lavori eseguiti ed in corso di esecuzione da parte DEl'ing. , compreso l'incartamento relativo al consolidamento DEla _1
Banchina Berica” testi: SI.ra , SI. SI.ra Testimone_9 Parte_5 [...]
. 29) “Vero che in quell'occasione il SI. e l'ing. discussero Tes_10 Pt_5 _1 specificatamente degli episodi di cedimento che si erano verificati sulla banchina e infine convennero che non era necessario indicarli nel modulo” testi: SI.ra _9
, SI. SI.ra . 30) “Vero che, successivamente,
[...] Parte_5 Tes_10 tra il 22.7.2013 ed il 25.07.2013 il SI. inviava all'ing. la quotazione Pt_5 _1 offerta da che prevedeva la “retroattività prevista dal TE precedente contratto”; forniva un moDElo di confronto tra le condizioni DEla polizza
Unipol e quelle DEla polizza informava che “per motivi commerciali e _11 grazie al nostro peso contrattuale” la Compagnia era “disponibile a ridurre il premio ad € 12.500,00, mantenendo invariato tutto il resto”, come si evince dallo scambio di corrispondenza email che si rammostra al teste (docc. 36-37-38)” testi: SI.ra
, SI. SI.ra . 31) “Vero che in data Testimone_9 Parte_5 Tes_10
30.07.2013 il SI. confermava all'Ing. la decorrenza DEla polizza Pt_5 _1
dalle ore 24.00 DE 25 luglio 2013 specificando che “le condizioni CP_9 perviste sono quelle concordate nei vari contatti intercorsi”, come si evince dal doc.
39 che si rammostra al teste” testi: SI.ra , SI. SI.ra Testimone_9 Parte_5
. 32) “Vero che l'unica Polizza fornita da Tes_10 TE all'Ing. tra il luglio DE 2013 ed il 2017 è quella che si rammostra al teste _1
6 (doc. 21)” testi: SI.ra , SI. SI.ra . 33) Testimone_9 Parte_5 Tes_10
“Vero che, successivamente alla stipula DE Contratto di cui al capitolo precedente il SI. inviava di anno in anno all'ing. i certificati relativi al pagamento Pt_5 _1 DE premio, precisando che “la quietanza vale come rinnovo DE certificato e che quindi rimane in essere la polizza firmata consegnata alla stipula DE contratto” come si evince dalla corrispondenza email che si rammostra al teste (docc. 41-43)” testi: SI.ra , SI. ; SI.ra .
2. Disporsi la Testimone_9 Parte_4 Tes_10 rinnovazione DEla CTU, per i motivi indicati.
3. Disporsi l'acquisizione ex art. 210 cpc Con da : - DE progetto preliminare;
- DE progetto definitivo, comprensivo di tutti gli allegati quali relazione generale, relazioni tecniche e specialistiche, indagini tecniche e verifiche;
- DE giornale dei lavori di cui è causa.
4. Riservata ogni deduzione, istanza, produzione ed eccezione nei termini di legge”;
B) conclusioni di Controparte_1
“In via preliminare: previa ogni eventuale opportuna declaratoria, preso atto DEl'avvenuta rinuncia agli atti DE giudizio a spese compensate notificata da _1 all' Autorità di Sistema PO DE ed a
[...] ON [...]
e DEl'avvenuta accettazione di tale rinuncia notificata dall'Autorità di CP_7
Sistema PO DE e da a CP_2 ON Controparte_7
disporsi l'estinzione DE giudizio tra le medesime parti: in via principale, Controparte_1 in parziale riforma DEla sentenza emessa dal Tribunale di Venezia n. 1412/2023 pubblicata il 28.072023 R.G. 7118/2016, Repertorio n. 5044/2023 DE 28.07.2023, dott.ssa Silvia Barison, per tutti i fatti esposti, accertare e dichiarare per le Pt_6 motivazioni esposte, la responsabilità esclusiva DE solo progettista e Direttore Lavori, ing. in via subordinata, nell'ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse Controparte_13 accertare la responsabilità solidale DE Progettista e Direttore Lavori, ing. e _1 di , accertarsi e dichiararsi, ai sensi DEl'art. 2055 c.c., il grado di _1 responsabilità DElo stesso, e per l'effetto condannarsi l'ing. al risarcimento _1 dei danni pro-quota; in via istruttoria, come da memorie ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c.; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi per la presente fase DE giudizio e per quella attinente al giudizio di primo grado”;
C) conclusioni DEl ON
:
[...]
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta. Nel merito: per le ragioni esposte in atti, rigettarsi l'appello proposto dall'ing. , l'appello incidentale formulato dal patrocinio di Parte_1
e gli appelli incidentali DEle altre parti appellate, per quanto di CP_7
7 interesse, e confermarsi integralmente la sentenza n. 1412/2023 DE Tribunale di
Venezia pubbl. il 28/07/2023, ad eccezione dei capi impugnati dal deducente in via incidentale, come da comparsa di costituzione depositata nell'appello R.G. 1736/2023 promossa dall'ing. . In via di appello incidentale: per quanto esposto in _1 narrativa, riformarsi la sentenza n. 1412/2023, per la parte in cui il Giudice di primo grado ha affermato l'intervenuta prescrizione DEl'azione contrattuale esperita in
[... primo grado dall'Autorità PO nei confronti DEl'ing. , quale Progettista _1
e conseguentemente accertarsi e dichiararsi che l'azione contrattuale esercitata Pt_7 in primo grado non è prescritta. In via di appello incidentale, gradata: in via gradata rispetto all'accoglimento DE motivo di appello incidentale che precede, accertato e dichiarato che l'azione contrattuale esercitata in primo grado dall'Autorità PO nei confronti DEl'ing. , quale Progettista e D.L., non è prescritta, accertare e _1 dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la sussistenza, in capo all'ing. , _1 DEla responsabilità contrattuale, quale Progettista e D.L., oltre a quella già affermata dal Tribunale in via extracontrattuale, con conseguente condanna – anche sotto il predetto profilo – al pagamento DEla somma riconosciuta dal Tribunale, pari ad €
2.521.000,00, oltre iva se dovuta, e riconoscimento degli interessi ex art. 1284, 4 comma c.c., spettanti al danneggiato dalla domanda di primo grado al saldo. Quanto sopra con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
D) conclusioni di DAC: Controparte_3
“Nel merito, in via principale: respingere le domande tutte svolte nei confronti DEl'ing. perché infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, la _1 domanda di manleva di quest'ultimo nei confronti di Arch. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento DEla domanda avanzata nei confronti DEl'ing. e DEle domande formulate da quest'ultimo nei confronti _1 di Arch, determinare l'indennizzo eventualmente dovuto esclusivamente in base alla
Polizza 2014/2015: i) nei limiti DEla quota di responsabilità direttamente attribuibile all , previa ripartizione DEle quote interne di responsabilità tra i diversi Parte_8 coobbligati, in proporzione DEla rispettiva colpa e DEl'entità DEle conseguenze che ne sono derivate;
ii) in ogni caso, previa detrazione DEla franchigia di Euro 20.000,00 ed entro il limite massimo di Euro 2.750.000,00 e comunque a condizione che il predetto limite massimo non sia già stato eroso in tutto o in parte a seguito DE pagamento di indennizzi per effetto di altre richieste di risarcimento ricadenti nella stessa annualità di polizza. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, ivi incluso il rimborso DEle spese generali nella misura DE 15%”;
E) conclusioni di Controparte_6
8 “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: A. in via preliminare, estromettere e la terza chiamata dal presente giudizio di appello;
B. Controparte_6 Pt_2 in via principale, accertato che il capo DEla Sentenza di primo grado che ha escluso la responsabilità di in ordine alla causazione DE dissesto alla Controparte_6
è passato in giudicato, per l'effetto e comunque in ogni caso rigettare ogni Pt_3 domanda nei confronti di;
in ogni caso, rigettare i motivi di Controparte_6 appello formulati dall'appellante, siccome infondati in rito, in fatto ed in diritto, e/o comunque inammissibili, anche ai sensi DEl'art. 342 c.p.c., e, per l'effetto, confermare la Sentenza di primo grado;
C. in via subordinata, si replicano, ai sensi DEl'art. 346 c.p.c., tutte le conclusioni rassegnate in primo grado confermando tutte le eccezioni (anche di prescrizione), istanze e conclusioni già rassegnate in causa
(anche in via istruttoria) e, dichiarando di non accettare il contraddittorio su questioni o domande o eccezioni nuove: - rigettare ogni domanda svolta nei confronti di da qualsiasi parte per tutti i motivi, le difese e le eccezioni Controparte_6 nessuno esclusi svolti negli atti difensivi depositati (dichiarando in particolare inammissibili oltre che tardive e infondate le domande svolte da parti che non hanno chiamato in causa in primo grado o che non hanno un Controparte_6 rapporto processuale con la stessa, tra cui l'ing. ), per l'effetto accertando _1
l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità di nella Controparte_6 causazione DE dissesto alla per cui è causa;
- in via subordinata, nella Pt_3 denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte dovesse accertare una responsabilità di nella causazione DE dissesto alla Controparte_6
Banchina, accertare l'obbligo di e di Controparte_14 Parte_2
(quale successore di di tenere integralmente
[...] Controparte_14 indenne e manlevata, in base ai rapporti assicurativi in essere e alla documentazione prodotta in causa, la stessa per ogni somma che la stessa Controparte_6 fosse tenuta a corrispondere in favore di altri soggetti in causa in relazione al cedimento DEla per cui è causa e, per l'effetto, condannare Pt_3 [...]
e (quale successore di _14 Parte_2 Controparte_14
a tenere integralmente indenne e manlevata la stessa
[...] CP_6 CP_6
- in via istruttoria, si insiste in tutte le istanze istruttore (in particolare in tutte
[...] quelle formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di primo grado) insistendo per l'integrale rigetto di quelle avversarie; D. il tutto, con vittoria DEle spese e dei compensi DE doppio grado di giudizio”;
F) conclusioni di Parte_2
9 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia: nel merito: accertato che il gravame proposto dall'ing. e gli appelli incidentali formulati da Parte_1 Controparte_1
Autorità PO di e non afferiscono ai capi DEla CP_2 Controparte_7 sentenza di primo grado che hanno escluso la responsabilità di CP_6
dichiarare il passaggio in giudicato degli stessi. Nel merito, in via Controparte_6 subordinata ex art. 346 c.p.c.: accertata la non operatività, nel caso in esame, DEle polizze assicurative n. 260313348 e n. 269994499 stipulate da Controparte_6
con rigettare la domanda di garanzia dalla stessa formulata
[...] Parte_2 perché infondata, in fatto e in diritto. Nel merito, in via ulteriormente subordinata ex art. 346 c.p.c.: nel denegato caso di accoglimento DEla domanda di garanzia formulata da dichiarare tenuta a Controparte_6 Parte_2 garantire il proprio assicurato entro i limiti di polizza contrattualmente previsti dai singoli contratti di assicurazione. In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse”;
G) conclusioni di Controparte_7
“1) In via preliminare: previa ogni eventuale opportuna declaratoria, preso atto DEl'avvenuta rinuncia agli atti DE giudizio a spese compensate notificata da _1
a e DEl'avvenuta accettazione di tale rinuncia notificata da
[...] Controparte_7
a disporsi l'estinzione DE giudizio tra le medesime Controparte_7 Controparte_1 parti. [2) Nel merito, in via incidentale: atteso il carattere assorbente e decisivo DEl'eccezione di decadenza di cui al paragrafo 4) DEla premessa DEle comparsa di costituzione dimessa nei giudizio R.G. 1736/2023 paragrafo 5 DEla premessa, dimessa nel giudizio R.G. 1746/2023, richiamati tutti i motivi ivi indicati, previa ogni eventuale occorrenda declaratoria, accogliersi l'appello incidentale proposto nelle comparse di costituzione dei giudizi R.G. 1736/2023 e 1746/2023 e per l'effetto in riforma DEla sentenza n. 1412/2023 emessa dal Tribunale di Venezia dichiararsi l'intervenuta decadenza, ex art. 1669, 1° comma, c.p.c. DEla domanda proposta dall'Autorità PO di (ora CP_2 ON
) con il proprio atto di citazione di 1° grado]. 3) Nel merito nell'ipotesi
[...] di mancato accoglimento DEla precedente domanda: a) in via principale: previa ogni eventuale occorrenda declaratoria, e, comunque, accertata ogni carenza di responsabilità in capo a in relazione all'evento per cui è causa e Controparte_7 respinta ogni domanda formulata nei confronti di dichiararsi Controparte_7
l'appello proposto dall'ing. , infondato in fatto ed in diritto per tutti i Parte_1 motivi enunciati nelle premesse DEle comparse di costituzione e, per l'effetto, confermarsi l'impugnata sentenza; b) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale DEl'appello proposto dall'ing. e Parte_1
10 nell'altrettanto denegata ipotesi in cui si ravvisi la responsabilità di Controparte_7 nella causazione DE danno, richiamati tutti i motivi esposti nella premesse DEla
[...] comparse di costituzione e negli scritti di 1° grado, previa ogni eventuale occorrenda declaratoria, accertarsi ex art. 1227 c.c. e/o ex art. 2055 c.c., il concorso e il grado di colpa DEle altre parti, ivi compresa l'attrice in 1° grado, con ogni conseguente provvedimento in merito all'entità DE risarcimento dovuto alla medesima e stabilendo in ogni caso che nulla è dovuto da all CP_7 ON
e/o alle altre parti in causa, a qualsiasi titolo, anche in
[...] virtù di quanto contenuto negli accordi transattivi stipulati tra l
[...]
e nonchè tra quest'ultima e ON Controparte_1
c) in via di ulteriore subordine: c.1) sempre nelle denegate Controparte_7 ipotesi contemplata dal precedente paragrafo b), ove si ritenga la debenza di somme a qualsiasi titolo a carico di determinato il concorso e il grado Controparte_7 di colpa DEle altre parti in causa, previa ogni eventuale occorrenda declaratoria, stabilirsi un provvedimento di condanna di in via solidale con le Controparte_7 altre parti ritenute corresponsabili nella causazione DE danno ritenuto risarcibile;
in tal caso, in via incidentale condizionata, in riforma di quanto sancito in punto interessi nel cap. 1 DEla sentenza impugnata, disporsi che il saggio degli interessi a carico di sia misurabile secondo il disposto di cui all'art. 1284, 1° comma c.p.c., CP_7 stabilendo in ogni caso che nulla è dovuto da all CP_7 [...]
a qualsiasi titolo anche in virtù di quanto ON contenuto negli accordi transattivi stipulati tra l ON
e nonchè tra quest'ultima e
[...] Controparte_1 Controparte_7
c.2) sempre nella denegata ipotesi di condanna di
[...] Controparte_7 richiamati tutti i motivi esposti nelle premessa DEla comparse di costituzione e negli scritti di 1° grado, previa ogni eventuale occorrenda declaratoria, dichiararsi il diritto DEla stessa ad essere manlevata e tenuta indenne da
[...]
, in persona DE legale rappresentante RO pro tempore, con sede in Milano, via Benigno Crispi n. 23, ed elettivamente domiciliata presso lo studio DEl'avv. Andrea Cesare in Via Mestrina, 85, 30172
Venezia VE da ogni somma stabilita in sentenza, in via solidale e/o non, che
[...] fosse tenuta a versare all'attrice o alle altri parti in causa. 4) In ogni CP_7 caso: a) stabilirsi l'esclusione di da qualsiasi onere connesso e/o Controparte_7 conseguente all'espletata CTU; b) disporsi la rifusione DEle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si richiamano integralmente tutte le deduzioni ed istanze formulate nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
11 dimesse nel giudizio di 1° grado da intendersi qui integralmente ritrascritte. Quanto alle istanze istruttorie formulate dall'appellante ing. , ci si oppone Parte_1 all'ammissione DEle stesse per i motivi esplicitati al paragrafo 8 DEla premessa DEla comparsa di costituzione dimessa nel giudizio R.G. 1736/2023”.
I
Fatti di causa e svolgimento DE processo.
1. Con atto di citazione notificato il 23 giugno 2016, l'Autorità PO di Venezia conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Venezia la società e l'ing. Controparte_1
– rispettivamente quale impresa appaltatrice dei lavori di Parte_1 consolidamento DE tratto di banchina portuale denominata “Berica” (in essere nel porto di tra le esistenti banchine e CP_2 Controparte_6 _16 in prossimità DE canale industriale nord) e quale progettista esecutivo e direttore dei lavori – chiedendo l'accertamento DEla loro responsabilità in relazione al collasso parziale DE manufatto, verificatosi il 22.8.2014, e la conseguente condanna al risarcimento dei danni, in accoglimento DEle domande così precisate: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta: nel merito accertare e dichiarare, per i titoli e le causali esposte in narrativa, la responsabilità di e DEl'ing. ex art. 1669 c.c. e, per Controparte_1 Parte_1
l'effetto, condannarsi in via solidale e l'ing. , in favore Controparte_1 Parte_1 di Autorità PO di , in persona DE legale rappresentante p.t., al CP_2 risarcimento integrale, dei danni patiti, nella misura di € 2.225.746,36, pari al costo per l'integrale rifacimento DEl'opera, oltre ai costi per le indagini tecniche, per la riprogettazione e riappalto DEl'opera, per danni reclamati da , Controparte_6 mancato incasso [degli] oneri di concessione, da comprovare e quantificare in corso di causa, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì DE dovuto al saldo. Nel merito, in via gradata: accertare e dichiarare, per i titoli e le causali esposte in narrativa, la responsabilità contrattuale DEl'ing. e, per l'effetto, condannare l'ing. Parte_1
in favore di Autorità PO di , in persona DE legale Parte_1 CP_2 rappresentante p.t., al risarcimento integrale dei danni patiti, nella misura di €
2.225.746,36, pari al costo per l'integrale rifacimento DEl'opera, oltre ai costi per le indagini tecniche, per la riprogettazione e riappalto DEl'opera, per danni reclamati da
, mancato incasso oneri di concessione, da comprovare e Controparte_6 quantificare in corso di causa, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì DE dovuto al saldo. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di lite. Riservata ogni ulteriore
12 produzione e deduzione, anche istruttoria, nei concedendi termini, si offrono in comunicazione i seguenti documenti:
1. Affidamento incarico Ing. DE _1
06.05.2003 rif. 5033/1155; 2. Contratto d'appalto Rep. 32603 DE 06.07.2006; 3.
Conferimento incarico Direzione Lavori Ing. DE 14.09.2006 rif. 10108; 4. _1
Capitolato Speciale d'Appalto; 5. Atto di sottomissione e concordamento di nuovi prezzi Rep. 33133 DEl'08.05.2008; 6. Collaudo statico DEl'opera DE 29.04.2008; 7.
Certificato di collaudo DE 23.01.2009; 8. Delibera di subentro nella concessione n. 2 DE 28.03.2013; 9. Nota DE 27.05.2013; 10. Nota Autorità Controparte_6
PO DE 14.06.2013; 11. Nota Ing. 18.06.2013; 12. Nota Autorità _1
PO DE 19.06.2013; 13. Verbale incontro 27.06.2013; 14. Nota Ing. _1 Con DE 04.07.2013; 15. Offerta Geotecnica Veneta DE 03.04.2014 e relativo incarico DE 29.05.2014 Prot. 9030; 16. Nota Autorità PO DE 05.08.2014; 17. Nota Ing.
pervenuta il 24.08.2014; 18. Relazione Studio Colleselli sulle cause dei _1 dissesti DE 07.08.2014; 19. Nota Autorità PO DE 25.08.2014 prot. 12983; 20.
Ordinanza n. 129/2014 DEla Capitaneria di Porto di;
21. Nota Autorità CP_2
PO DE 12.09.2014; 22. Relazione Tecnico Illustrativa e di calcolo – recupero statico e funzionale DE tratto di banchina dissestata DElo Studio Colleselli DE
29.06.2015; 23. Computo metrico estimativo DEl'intervento di ripristino”.
2. Nel giudizio così incardinato si costituivano autonomamente entrambi i convenuti con separate comparse di risposta depositate in pct il 24.11.2016, contestando sotto più profili le pretese DEl'Autorità PO. Nello specifico:
A) eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta decadenza Controparte_1 DEl'amministrazione attrice dall'azione di garanzia per intervenuta decorrenza DE termine annuale previsto dall'articolo 1669 c.c. ai fini DEla denuncia DE sinistro, evidenziando, in particolare, l'esistenza di smottamenti DEla banchina verificatisi già
a partire dal 2011, ma la cui esistenza non le era stata partecipata e che era invece onere DEla committente comunicarle (trattandosi – in tesi – di gravi difetti DEla costruzione) non appena fossero divenuti di pubblica conoscenza, come DE resto la Con stessa aveva fatto rendendoli noti al progettista, ing. . Nel merito, _1 eccepiva che le cause DE dissesto dovevano ricollegarsi a circostanze estranee alla propria sfera di responsabilità, e segnatamente: a) ad una asserita “modifica DEle condizioni geologiche ed idrologiche DE terreno successive alla realizzazione DEla banchina e DEle quali non era possibile tenere conto nel progetto e nelle correlate indagini” (in particolare, l'evento doveva ascriversi alla presenza di acqua nel terreno causata dal mancato funzionamento DE sistema di drenaggio che avrebbe dovuto consentire il deflusso DEle acque. Tale circostanza, unitamente ad una pretesa inerzia
13 da parte DEla Autorità PO e DE concessionario, nel Controparte_6 porre in essere le attività necessarie per drenare l'acqua in eccesso e per monitorare lo stato DE suolo in relazione alla tenuta dei tiranti, aveva comportato un incremento rilevante DEle acque sotterranee, tale da modificare le condizioni geologiche ed idrologiche DE terreno. Nella prospettazione DE proprio Consulente tecnico, alla cui relazione rinviava, i tiranti realizzati si sarebbero sfilati “a causa DEla perdita di caratteristiche meccaniche DE terreno di fondazione al quale erano agganciati, e ciò
è avvenuto a seguito DEla presenza di acqua nel terreno che ne ha modificato la tenuta” (cfr. comp. cost. , pag. 32); b) a sovraccarico e impropria _1 manutenzione. Invocava, infine, in ipotesi di propria condanna, per un verso, l'art. 1227, co. 1, c.c., in forza DE quale il risarcimento deve essere diminuito proporzionatamente al grado di colpa ritenuto ascrivibile alla danneggiata, e per altro verso, l'art. 2055 c.c., con conseguente condanna solidale di tutti i soggetti di cui fosse accertata la responsabilità. Chiedeva, per l'effetto, di poter chiamare in causa,
a titolo di manleva: i) e cioè l'impresa che aveva provveduto Controparte_7 alla fornitura e posa in opera dei tiranti necessari per il consolidamento DEla banchina
“Berica”; ii) in qualità di Concessionario DE tratto di CP_6 Controparte_6 banchina per cui è causa, per inadempimento agli obblighi di custodia e manutenzione, nonché, quale soggetto esclusivo responsabile, ovvero, in subordine, quale corresponsabile, il progettista e direttore dei lavori, ing. , Parte_1 concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale così decidere: in via preliminare di rito autorizzare la chiamata in causa ai sensi degli artt. 269 e
271 c.p.c., dei terzi in persona DE legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, e di in persona DE legale rappresentante Controparte_6 pro tempore, DEl'ing. , disponendo il differimento DEla prima udienza Parte_1 onde consentirne la citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., per accertare la loro responsabilità o in via subordinata la loro corresponsabilità nella causazione DE danno e per l'effetto la loro condanna al risarcimento dei danni. In via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza DEl'Autorità
PO di , ai sensi e per gli effetti DEl'art. 1669, 1° comma, c.c., DE diritto CP_2
a promuovere l'azione di responsabilità nei confronti di per non avere _1 denunciato i vizi ed i difetti DEla banchina entro un anno dalla avvenuta conoscenza DElo stesso. In via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto DEle domande attoree, e per l'effetto rigettarle integralmente; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse accertare che le cause DE sinistro siano quelle rappresentate dalla attrice, accertare e dichiarare la
14 responsabilità di ogni imputabile al solo progettista e Direttore dei Lavori Ing. _1
, o in subordine accertare e dichiarare il grado di corresponsabilità di
[...] _1 con quest'ultimo; ancora in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse accertare che le cause DE sinistro siano quelle rappresentate dalla attrice, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di nella causazione DE sinistro de quo affinché tenga indenne e Controparte_7 manlevi da ogni eventuale condanna al risarcimento dei danni;
in via _1 ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse accertare la responsabilità solidale di e DE Progettista in merito al _1 sinistro de quo, accertarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2055 c.c. il concorso e il grado di responsabilità di e di Controparte_7 Controparte_6 nella causazione DE sinistro nonché, accertarsi, ai sensi e per gli
[...] effetti di cui all'articolo 1227 c.c. il grado di colpa di Autorità PO di nella CP_2 causazione DE danno, diminuendo in forza di ciò il risarcimento dovuto in capo alla convenuta. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
B) l'ing. eccepiva a propria volta l'infondatezza in fatto e in diritto Parte_1 DEle pretese attoree, sostenendo che il collasso DE manufatto doveva correlarsi al mutamento DEle caratteristiche geologiche DE terreno rispetto a quelle rilevate al momento DEla redazione DE progetto, tale da determinare la perdita di resistenza dei tiranti e, in buona sostanza, il suo cedimento. In particolare, la modifica DEle caratteristiche meccaniche di resistenza DE terreno sottostante la banchina sarebbe stato riconducibile a diverse circostanze, tra cui la rottura di una tubazione DEl'impianto antincendio di , fenomeni meteorici eccezionali, Controparte_6
l'aumento DEla presenza idrica nel sottosuolo dovuto all'effettuazione di escavazioni e alla omessa manutenzione DE manufatto da parte DEl'utilizzatore CP_6
, nonché alla mancata realizzazione DEla attività di monitoraggio periodico
[...] DEl'opera a cui l'Autorità PO era tenuta, e comunque per essersi questa astenuta dal dare esecuzione alle indagini alla stessa indicate fin dal 2013 (cfr. comparsa di risposta , pag. 17: “Ne discende, in definitiva, che la causa DE _1 collasso DEla è da individuare nel mutamento DEle caratteristiche Pt_3 meccaniche DE terreno ove i tiranti erano ancorati, conseguente ad una variazione DE regime peziometrico dei suoli verificatosi sicuramente in epoca successiva al
20118, il quale mutamento ha comportato un peggioramento DEla capacità di resistenza meccanica DE sottosuolo, tale da diminuire grandemente la forza di attrito tra il terreno e i tiranti e tale da favorire così lo sfilamento di quest'ultimi ed il successivo cedimento DEla . Concausa DEl'evento de quo è la colposa Pt_3
15 Con omissione da parte di dei controlli periodici DEl'opera stabiliti dal Manuale di manutenzione e la mancata osservanza dei suggerimenti e dei richiami rivoltile da CF quantomeno a far data dal 2013, giacchè, se solo essa attrice non fosse stata colposamente inadempiente al suddetto obbligo e se solo avesse dato corso alle indicazioni DEl'odierna convenuto, il “collasso” DEla si sarebbe potuto Pt_3 agevolmente evitare, attraverso il tempestivo apprestamento di un sistema di emungimento DEl'area ed, eventualmente, di consolidamento DEl'opera”). In diritto sosteneva che gli elementi da porre in correlazione causale con l'evento dannoso si configuravano quali accadimenti DE tutto imprevedibili, successivi ed estranei alla fase di progettazione, integrando la fattispecie DE caso fortuito o comunque DE fatto DE terzo (cfr. comparsa di risposta , pag. 19: “E' invero di tutta evidenza _1 che l'indagine sulla correttezza dei calcoli effettuati dal progettista doveva (e dovrà in questa sede) essere condotta con riferimento alla capacità di tenuta dei tiranti rispetto alle caratteristiche stratigrafiche DE suolo quali si presentavano nel momento in cui il Progetto veniva elaborato, sì da valutare se –in quel momento ed a quelle condizioni- i tiranti avrebbero sopportato efficacemente gli sforzi ai quali la Pt_3 sarebbe stata sottoposta (anche con riferimento allo stato limite per sfilamento in allora e a quelle condizioni, ipotizzabile) e non già, semplicisticamente e superficialmente, con riferimento agli sforzi più elevati imposti alla Pt_3 medesima dalle mutate caratteristiche meccaniche dei terreni, siccome evinti dalle indagini integrative condotte nel 2014 successivamente al dedotto “collasso”).
Eccepiva, inoltre, che non poteva essergli imputata nemmeno la responsabilità di natura contrattuale, “stante che la relativa azione è da considerare definitivamente ed irrimediabilmente prescritta, per decorso DE termine annuale previsto dall'art. 2226, comma 2 c.c., siccome applicabile in virtù DE richiamo DEl'art. 2230 c.c.”.
Eccepiva, ancora, il concorso di colpa DEl'Autorità PO, il quantum DEla pretesa risarcitoria e chiedeva, infine, l'autorizzazione alla chiamata in causa DEla Compagnia
– con la quale aveva stipulato il contratto di TE assicurazione contro i danni da responsabilità civile professionale, Polizza n.
DAC/00089/00013/E DE 26.7.2013 operativa dal 25.7.2013 al 25.7.2017, che assicurava le richieste di risarcimento avanzate contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione ed entro il massimale di euro 2.750.000,00 – al fine di esserne garantito e manlevato per tutte le somme oggetto di eventuale condanna a suo carico. Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “In via preliminare: - autorizzare la chiamata in causa, ai sensi degli artt. 106 e 269, c.p.c., di
[...]
, Via Della Posta n. 7, 20123, TE
16 Milano, in persona DE legale rappresentante pro tempore, all'uopo differendo la prima udienza, allo scopo di consentire la citazione DE terzo chiamato nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito: - respingere le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti;
nel merito, in via subordinata: - per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, DEle domande attoree, accertare e dichiarare il concorso di colpa DEl'attrice nella causazione DE danno lamentato e, conseguentemente, ridurre la misura DEl'eventuale risarcimento ai sensi e per gli effetti di cui art. 1227, I° e/o II° comma c.c.; nel merito, in via subordinata, previa chiamata in causa: - per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, DEle domande attoree, accertare e dichiarare il diritto DE convenuto nei confronti di
[...]
ad essere manlevato e tenuto TE indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla soccombenza, per i motivi esposti;
- per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata a rifondere al convenuto ing. l'importo che questi fosse tenuto a pagare Parte_1 all'attrice in forza DEla sentenza emessa all'esito DEla presente causa;
in ogni caso,
- condannare l'attrice o, in via subordinata, la terza chiamata, alla rifusione in favore DE convenuto di compensi e spese di lite, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.
In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testimoni sulle circostanze esposte in parte narrativa, con riserva di formularle in capitoli separati e con riserva di indicare le generalità dei testimoni. Si chiede sin d'ora disporsi CTU tecnica volta ad accertare e confrontare la condizione DE sottosuolo e a descriverne le caratteristiche meccaniche nell'area di alla data DE 2003-2005; alla data DE 2014 ed alla Pt_3 data attuale. Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria, in allegato alla presente comparsa, oltre alla copia notificata DEl'atto di citazione, i seguenti documenti:
1. Lettera d'incarico 06.05.2003; 2. Lettera d'incarico 14.09.2006; 3.
Raccomandazioni AICP per l'ancoraggio a rocce e terreni 1993; 4. Rapporti di collaudo tiranti in fune;
5. Elaborato R;
6. Elaborato B;
7. Elaborato Q;
8. Certificato di ultimazione lavori 08.03.2008; 9. Atto unico di collaudo statico;
10. Collaudo tecnico
– amministrativo e Certificato di collaudo; 11. Relazione DEl'ing. _1
18.06.2013; 12. Verbale di riunione / sopralluogo 27.06.2013; 13. Comunicazione ing. 04.07.2013; 14. Comunicazione ing. 08.08.2014; 15. Scambio _1 _1 comunicazioni email in data 25.08.2014; 16. Relazione DE geol. prof. Testimone_5
30.03.2011; 17. Comunicazione ing. 15.08.2014; 18. _1 Controparte_17
legale 10.08.2015; 19. Rapporto tecnico – indagine sismica DE dott. geol.
[...]
17 20. Memoria tecnica DE geol. prof. 24.11.2016; 21. Testimone_8 Testimone_5
Polizza Assicurazione ”. TE
3. Le parti convenute, una volta autorizzate dal giudice, provvedevano alla chiamata in causa dei terzi.
4. Si costituivano, quindi, con comparse depositate il 26.5.2017: A) CP_7
; B) (evocate in causa da;
C)
[...] Controparte_6 Controparte_1
(chiamata in causa dall'ing. ), nello specifico TE _1 eccependo:
A) in via preliminare, l'intervenuta decadenza DEl'Autorità Controparte_7
PO ex art. 1669, comma 1, c.p.c., per i motivi indicati al punto 2 a) DEla premessa DEla comparsa di costituzione;
nel merito, in via principale, l'infondatezza DEla domanda attorea, chiedendo, quindi, respingersi la domanda attorea e comunque qualsiasi domanda azionata nei propri confronti perché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale DEle domande attoree, e nell'altrettanto denegata ipotesi in cui fosse stata ravvisata la responsabilità di nella causazione DE danno, Controparte_7 accertarsi ex art. 1227 c.c., e/o ex art. 2055 c.c., il concorso e il grado di colpa DEle altre parti, con ogni conseguente provvedimento in merito all'entità DE risarcimento dalla stessa dovuto;
sempre in via subordinata, per la denegata ipotesi di propria condanna, chiedeva poi di essere autorizzata alla chiamata in causa DEla propia assicurazione, UR RA PL, Rappresentanza Generale per l'Italia, al fine di esserne manlevata e tenuta indenne da ogni somma stabilita in sentenza che fosse tenuta a versare all'attrice o alle altri parti in causa;
B) di essere DE tutto estranea ai fatti, non essendosi Controparte_6 resa responsabile di alcun inadempimento nel godimento DEla banchina, né di aver disatteso alcuna prescrizione legalmente posta a proprio carico nell'utilizzo DEla banchina;
in ogni caso, che ogni possibile omissione a sé imputabile doveva ritenersi causalmente irrilevante rispetto alla causazione DE dissesto DEla nuova banchina, sicché non era ipotizzabile nessuna corresponsabilità ai sensi DEl'art. 2055 c.c. di con e/o l'Ing. , né, a maggior Controparte_6 _1 _18 CP_7 ragione, alcuna propria autonoma responsabilità. Si riservava di agire verso i responsabili DE dissesto una volta che all'esito DE presente giudizio le reali cause DE pregiudizio subito dalla banchina fossero state esattamente accertate. Chiedeva infine di essere autorizzata a chiamare in causa il proprio assicuratore, Parte_2
[...]
18 C) , in primo luogo l'insussistenza DEla responsabilità DE proprio TE assicurato, alle cui difese dichiarava di aderire (nello specifico: a) il progetto esecutivo è stato redatto dall'ing. sulla base DEle indagini e degli studi _1 precedentemente compiuti (e allo stesso forniti) dall'APV; b) gli spostamenti dei conci DEla banchina, lungi dall'essere stati causati da pretesi vizi progettuali, sono dovuti alla trasformazione geologica subìta dal terreno nel corso degli anni (ed in particolare, ad un aumento DEla presenza idrica capace di ridurre la forza di attrito DE terreno, favorendo lo sfilamento dei tiranti), dunque ad eventi esterni ed imprevedibili, non imputabili all;
c) in ogni caso, a tutto voler concedere, è evidente il Parte_8 concorso DEl'APV nella causazione DEl'evento, ai sensi e per gli effetti DEl'art. 1227
c.c., in quanto la stessa: (i) non ha mai proceduto ad effettuare i controlli annuali imposti dal "Manuale di Manutenzione DEl'Opera e DEle sue Parti" redatto dall'ing.
in conformità con quanto previsto dal punto 7.4 DEla normativa AICAP;
(ii) _1
è rimasta inerte rispetto alle raccomandazioni fornite dall'ing. a seguito dei _1
"primi" spostamenti DEla banchina già segnalati dalla Concessionaria tra il giugno
2011 e il giugno 2013; d) la quantificazione DE danno, oltre che priva di supporto probatorio perché fondata su documentazione proveniente dalla stessa attrice, risulta incongrua e sproporzionata); in ogni caso l'inoperativa DEla polizza;
infine,
l'inesistenza DEla responsabilità esclusiva DEl'assicurato, e per l'effetto la limitazione DEla eventuale condanna alla quota di responsabilità direttamente attribuibile all , previa detrazione DEla franchigia prevista nella polizza. Parte_8
5. Chiamate in causa da e da si Controparte_7 Controparte_6 costituivano e rispettivamente deducendo: Controparte_8 Parte_2
A) , l'inoperatività DEla polizza stipulata con , Controparte_8 CP_7 essendo l'accaduto escluso dall'oggetto DEla copertura assicurativa prestata. I lavori dalla cui pretesamente errata esecuzione sarebbe derivato il danno vennero infatti eseguiti nell'arco temporale intercorrente tra il 2006 ed il 2008, con collaudo avvenuto nel 2009. Il contratto in questione non poteva ritenersi operante, essendo i fatti ipoteticamente generatori DEla responsabilità accaduti diversi anni prima DEla stipulazione DE medesimo e la polizza strutturata nella forma esclusivamente loss occurence, non essendo presente alcuna clausola claims made;
B) l'inoperatività, nel caso concreto, di entrambe le polizze Parte_2 sottoscritte da con , e segnatamente: la n. Controparte_6 Parte_2
260313348 (Responsabilità Civile verso terzi) e la n. 269994499 (Assicurazione
Rischi Industriali). In particolare: quanto alla polizza n. 260313348, l'art. 1 DEle
Condizioni Generali di polizza prevede che la società assicuratrice sia obbligata a
19 tenere indenne l'assicurato per i danneggiamenti materiali, cagionati involontariamente, a beni tangibili di terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. Il successivo art. 3 esclude però i danni “a cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo” (lettera f) e i danni “a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione DE terreno, da qualsiasi causa determinati” (lettera i); quanto alla polizza n. 269994499, l'art. 1 (oggetto DEla convenzione) dispone che sono assicurati tutti i beni mobili ed immobili dove l'assicurato svolge le sue attività industriali e commerciali che consistono nella produzione di acciai e laminati metallici, precisando altresì che la garanzia è prestata per i danni materiali causati alle cose assicurate anche di proprietà di terzi. Si tratta pertanto di una polizza che indennizza l per i danni materiali che lo stesso abbia direttamente subito a seguito di Parte_8 sinistro come indicato dall'art. 1 DEle norme generali, previsione che, nel caso di specie, non risulta operante, atteso che il danno non è stato direttamente subito da
, bensì dall'Autorità PO di Venezia. Controparte_6
6. La causa è stata istruita (esclusivamente) mediante C.T.U., finalizzata, “sulla base DEl'esame degli atti di causa, dei documenti prodotti dalle parti e DEle ispezioni ed indagini tecniche che il consulente riterrà necessario effettuare, il consulente tecnico d'ufficio: i) a descrivere lo stato dei luoghi ed in particolare DEla banchina e dei tiranti oggetto di causa;
ii) ad accertare quale sia stata la causa DE cedimento DEla banchina, specificando se e in quale misura il cedimento sia dipeso da difetti di progettazione, difetti di realizzazione, difetti dipendenti dai materiali impiegati nei lavori, con particolare riferimento alle caratteristiche fisiche e alla messa in opera dei tiranti;
iii) ad accertare se i difetti DE bene oggetto DEl'accertamento siano dipesi, ed eventualmente in quale misura, da omessa manutenzione DEl'opera o da carenze nella manutenzione degli impianti condotti da;
iv) ad accertare, Controparte_6 ancora, nel caso di riscontro di difetti sopravvenuti rispetto al collaudo DEl'opera, se questi fossero prevedibili o meno dal progettista e/o direttore lavori e/o appaltatori;
v) ad indicare le opere necessarie per il ripristino DE manufatto e a quantificarne i costi”, e quindi decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice ha accolto la domanda attorea per quanto di ragione, respingendo le altre, così statuendo: “1) dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro al Controparte_1 Parte_1 pagamento, in favore di Autorità PO di per il titolo di cui in motivazione, CP_2 DEla complessiva somma di € 2.521.000,00, oltre iva – se dovuta come per legge – sulla minor somma di € 2.158.000,00, oltre interessi ex art. 1284, IV co. c.c., dalla presente domanda al saldo;
2) respinge tutte le altre domande;
3) condanna _19
[...]
[...] e in solido tra loro al pagamento, in favore di Autorità PO
[...] Parte_1 di DEle spese legali, che liquida in complessivi € 49.000,00 di cui € 8.000,00 CP_2 per studio, € 5.000,00 per introduttiva, € 23.000,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 13.000,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa;
4) pone definitivamente a carico di e in solido Controparte_1 Parte_1 tra loro al pagamento, gli oneri di ctu e le spese DE ctp attoreo;
5) condanna _1 al pagamento, in favore di e di
[...] Controparte_7 Controparte_6 DEle spese legali, che liquida – per ciascuno di essi – in complessivi €
[...]
49.000,00, di cui € 8.000,00 per studio, € 5.000,00 per introduttiva, € 23.000,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 13.000,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa, oltre alle spese dei rispettivi cc.tt.pp.; 6) condanna al pagamento DEle spese di lite in favore DE proprio assicuratore Parte_1
, liquidate in complessivi € 49.000,00 di cui € 8.000,00 ON0 per studio, € 5.000,00 per introduttiva, € 23.000,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 13.000,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa ed al rimborso degli oneri di ctp DEl'assicuratore; 7) compensa le spese legali tra e ed i rispettivi Controparte_7 Controparte_6
Assicuratori, UR RA PL e , nello specifico ritenendo: Parte_2
a) che alla luce DEle evidenze di causa il danno lamentato dall'Autorità PO si connota come un vizio effettivamente grave ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c., disposizione di riferimento ritenuta applicabile nella fattispecie in esame
(cfr. sentenza, pag. 13/14: “(omissis) nello specifico la consulenza tecnica d'ufficio ha innanzitutto accertato, previo approfondito esame DE caso e con motivazione logica e congrua, “senza dubbio il distacco DEla trave di bordo su cui sono intestate le teste dei tiranti dal resto DEla banchina, distacco molto più evidente nella semi- lunghezza nord. Evidente inoltre appare l'abbassamento DEla pavimentazione rispetto alla trave medesima. Si è potuto riscontrare, con riferimento all'immagine che precede, lo slittamento DEla nuova struttura rispetto a quella preesistente
(confine N) che, in occasione DE sopralluogo DE 26 aprile 2022 è risultato pari a 15 cm circa (foto n. 1 e 2) e la formazione di una cerniera che nella zona di maggiore distacco dei lembi, raggiunge circa 6 cm. Nelle zone in cui è maggiore la distanza fra la parete interna DEla trave di bordo e il resto DEla banchina retrostante consente l'ingresso di una persona. Si è rilevato che con l'allontanamento DEla trave rispetto alla banchina, alcune porzioni di magrone che, secondo il progetto, è stato realizzato alla base DEla soletta DEla pavimentazione, sono precipitate sopra le guaine dei tiranti ormai a vista. Dall'osservazione DEle guaine, anche nelle zone non interessate
21 dalla rovina DEle lastre di magrone, i tiranti in corrispondenza DEla zona ammalorata sono apparsi inflessi verso il basso palesemente privi ormai DEla caratteristica tensionale che li dovrebbe contraddistinguere. Soprattutto in corrispondenza DEla bitta n. 4, ma comunque in tutta la semi-lunghezza nord, è notevole il dislivello creatosi fra la sommità DEla trave di bordo e la porzione di pavimentazione a riva”
(cfr. rel. ing. , dep. 9 agosto 2022, pagg. da 21 a 26). Del resto, la banchina Per_1 de qua era già stata chiusa sia al transito che all'ormeggio ed alla navigazione con atto DEla Capitaneria di Porto di Venezia n. 129/2014 (doc. 20 att.) che non si limita a richiamare la comunicazione DE cedimento strutturale DEla banchina pervenuta da Con
ma dà atto di aver eseguito un proprio sopralluogo e che “il tratto DEla banchina
… è stato posto fuori servizio da un cedimento strutturale”. Per la particolare valenza probatoria DEl'ordinanza amministrativa appena richiamata circa quanto constatato direttamente dai Pubblici Ufficiali verbalizzanti, non può dunque esservi dubbio che fin dall'agosto 2014 si fosse verificato un cedimento strutturale e che questo abbia precluso l'uso DEla banchina. Pertanto, anche il grave vizio richiesto per l'applicazione DEl'art. 1669 c.c. risulta incontrovertibilmente integrato”);
b) che nessuna decadenza si è verificata a carico DEl'Amministrazione attrice (cfr. sentenza, pag. 14: “(omissis) Contrariamente a quanto eccepito da Controparte_1 nessuna decadenza si è verificata. Nella propria comparsa di costituzione la _1 ha formulato, in via preliminare, eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1669 c.c. CP_2 con riferimento alla domanda azionata da nei suoi confronti sul presupposto che l'odierna attrice non avrebbe denunciato il sinistro entro il termine annuale previsto dalla suddetta norma. A fondamento DEla suddetta eccezione, la società convenuta afferma che l'origine DE cedimento si sarebbe verificata già nel 2011, ma avrebbe ricevuto la prima comunicazione in merito solo con nota _1 DEl'Autorità datata 12.09.2014 (cfr. doc. 21 parte attrice). L'eccezione è infondata, in quanto l'evento dannoso per cui è causa, ossia il collasso DEla banchina, si è verificato in data 22.08.2014 – ciò che è incontestabilmente comprovato – sicché la Con denuncia effettuata a in data 12.09.2014 con il documento sopra citato appare tempestiva alla luce dei presupposti e dei connessi termini di cui all'art. 1669 c.c.”;
c) che la causa DE dissesto DEla banchina va individuato nello sfilamento dei trefoli dalle piastre di ancoraggio di testata attribuibile all'insufficiente tensionamento e alla conseguente impossibilità dei morsetti (cunei) di lavorare correttamente per bloccare lo scorrimento DE trefolo all'aumentare DEla sollecitazione (cfr. sentenza, pag. 15/16: “(omissis) Quanto alle cause, ed alle correlate responsabilità per i danni in contesa, il ctu – ancora una volta con motivazione che può porsi a base DE
22 presente decidere per la sua completezza e logicità – ha fornito gli elementi di fatto per dirimere la controversia. Rispondendo al quesito che gli chiedeva di accertare “2)
… quale sia stata la causa DE cedimento DEla banchina, specificando se e in quale misura il cedimento sia dipeso da difetti di progettazione, difetti di realizzazione, difetti dipendenti dai materiali impiegati nei lavori, con particolare riferimento alle caratteristiche fisiche e alla messa in opera dei tiranti”, il ctu ha concluso, che “Le indagini geotecniche hanno confermato l'assenza di anomalie stratigrafiche nel volume SInificativo DE sottosuolo interessato dalla costruzione DEla banchina. Le fondazioni dei tiranti risultano adeguate rispetto ai probabili carichi derivanti dall'impiego DEla banchina. In base alle indagini condotte sulle teste dei tiranti è stato possibile individuare la causa DE dissesto DEla banchina nello sfilamento dei trefoli dalle piastre di ancoraggio di testata … Lo sfilamento è attribuibile all'impossibilità dei morsetti (cunei) di lavorare correttamente per bloccare lo scorrimento DE trefolo, all'aumentare DEla sollecitazione. Come risulta dalla documentazione di collaudo ogni tirante, prima DEla chiusura DEla nicchia di testata con getto di calcestruzzo, è stato pretensionato al carico di 200 kN (NB. riguardo alla scelta di tale valore, nella documentazione disponibile, non si trova giustificazione sebbene risulti diverso dal valore di pretensionamento riportato nelle tavole progettuali, pari a 600 kN) il carico di 200 kN non è molto distante dal valore di reazione chiesto al tirante nella condizione di carico 1 (F1 ≈ 280/290 kN), associabile alla banchina scarica con fondale a -10.50 m, in tale situazione i tiranti erano quindi già attivi ed esercitavano correttamente la loro funzione. Con il passare DE tempo all'aumentare dei cicli di carico-scarico merci sulla banchina e di movimentazione DEla gru (condizioni di carico 2 e 3), ai tiranti è stata richiesta più reazione (F2 ≈
470/500 kN, F3 ≈ 660/700 kN), in condizioni normali i morsetti sarebbero stati richiamati nella sede conica DEla piastra d'ancoraggio e si sarebbero chiusi sui trefoli aumentando la forza di bloccaggio. Nel caso in oggetto però le intercapedini tra le tre componenti DE morsetto (figura 5) non erano occupate da materiale deformabile (in genere nei tiranti permanenti, pretensionati a valori inferiori al carico di lavoro, la testata viene protetta con un cappuccio in cui si inietta DE grasso) che ne avrebbe permesso la chiusura, ma erano intasate dalla miscela cementizia che con la propria rigidezza ha impedito la chiusura DE morsetto (foto 17) e di conseguenza il bloccaggio DE trefolo. È ipotizzabile che se il tirante fosse stato pretensionato al valore previsto in progetto 60 t (≈ 600 kN), trovandosi già ad un carico confrontabile con le condizioni 2 e 3, non sarebbe stata necessaria l'ulteriore chiusura dei morsetti,
23 o quantomeno lo scorrimento sarebbe stato più difficile (rel. ing. , pp. 49 Per_1 ss.)”);
d) che sulla base DEla lettura combinata DEla C.T.U. e dei richiamati atti di conferimento d'incarico APV – ing. e di appalto APV – Nautilus, _1
(rispettivamente, doc. 1 – 3 att.), esclusa la corresponsabilità di Controparte_6
(non ravvisandosi alcun difetto manutentivo causalmente rilevante nel
[...] determinismo DE sinistro); di (che non aveva effettuato il CP_7 tensionamento dei tiranti e il cui rapporto contrattuale con andava in realtà _1 qualificato come contratto di vendita) e DEla stessa Autorità PO (non essendo emerso alcun elemento causalmente rilevante a questa imputabile), deve affermarsi la responsabilità solidale dei due convenuti (e quindi di e DEl'ing. Controparte_1
) per il dissesto DEla banchina in contesa (cfr. sentenza, pag. 16/20: _1
“(omissis) Esprimendosi in ordine alla possibilità che “i difetti DE bene oggetto DEl'accertamento siano dipesi e in che misura da omessa manutenzione DEl'opera o da carenze nella manutenzione degli impianti condotti da ”, il ctu Controparte_6 ha concluso che “Nel corso DEle operazioni peritali non sono emersi elementi tali da potersi correlare la causa DE dissesto occorso a carenze nella manutenzione degli impianti condotti da ” (rel. ing. , p. 54). Il perimetro dei Controparte_6 Per_1 possibili responsabili DE grave vizio DE manufatto in questione si restringe pertanto, escludendo le e – di riflesso – il loro assicuratore DEla RC, Controparte_6
verso i quali va respinta ogni domanda. Per contro, posto che, Parte_2 come detto, “Il difetto che ha portato al dissesto consiste nella concomitanza di bassa pretensione di bloccaggio dei tiranti associata all'annegamento nel calcestruzzo DEle testate d'ancoraggio, procedura che ha impedito il corretto funzionamento dei morsetti” rel. ing. , p. 55 e che “dal Documento 4 DE fascicolo , si Per_1 _1 evince che la chiusura DEle testate era contrattualmente in capo a Controparte_7
, considerato inoltre che “Il Soggetto che ha deciso la chiusura non poteva, in
[...] quanto esperto in materia, non sospettare che, con un bloccaggio a sole 20 t (≈200
kN), i morsetti non avrebbero potuto lavorare correttamente se le testate d'ancoraggio fossero state annegate nel calcestruzzo senza alcuna protezione. Era infatti noto che ai tiranti in esercizio sarebbe stata richiesta una reazione ben maggiore, si ricorda infatti che il tirante è stato dimensionato per un carico d'esercizio di 150 t (≈1500 kN) ed il carico di collaudo è stato spinto fino a 180 t (≈1800 kN)”
(rel. ing. loc. ult. cit.), si deve ritenere che sussista la responsabilità Per_1 solidale di e DEl'ing. verso l'Autorità PO di . Ed _1 _1 CP_2 infatti, dopo che con nota prot.n. 49867 DE 24.04.2007 l'Autorità PO
24 autorizzava il subappalto (doc. 3 conv. , in data 4.06.2007 la _1 _1 stipulava con la il contratto avente ad oggetto la realizzazione Controparte_7 di una “serie di tiranti da 10 trefoli DEla lunghezza unitaria di 38m per il consolidamento DEla banchina” (Doc. 4 . Come si evince dall'elenco dei CP_22 lavori cui si era impegnata nell'allegato all'offerta 0083/P/07 di cui Controparte_7 all'allegato 4 di parte non si era limitata a fornire i tiranti, _1 CP_7 ma ebbe anche a concorrere alla loro messa in opera (v. riferimenti alla “iniezione DEla miscela cementizia” e DEla “posa malta antiritiro per riempimento nicchie sulla testata dei tiranti” (ibidem). La relativa proposta contrattuale fu accettata da _1
[... come di legge nello stesso doc. 4 di tale parte. Tuttavia, se è incontestabile che al p. 2 DEl'offerta – accettata – n. 0083/P/07 si fosse obbligata Controparte_7 anche alla “posa in opera DEle miscele cementizie di iniezione e DEle malte di riempimento DEle nicchie dei tiranti”, si deve ritenere che non si tratti di subappalto autorizzato, come invece allega Piuttosto, il contratto tra questa e _1 integra una vendita: la società bellunese ha fornito i tiranti – che Controparte_7 non hanno evidenziato difetti intrinseci all'esame DE ctu – e realizzato ed iniettato le malte richieste da Il tutto, con la supervisione DE direttore dei lavori, _1 eseguendo (peraltro, di per sé, correttamente) una prestazione destinata ad inserirsi nella complessiva opera da quelli decisa e verificata, senza alcun margine di scelta in ordine alla sua rispondenza alla regola DEl'arte che governava la realizzazione DE manufatto finale. Guardando infatti al fine ultimo DEl'operazione negoziale, ossia alla funzione che le parti hanno inteso attribuire al contratto, dove alla prestazione di dare, tipica DEla vendita, si affianca quella di facere nella specie si apprezza una netta prevalenza DEla fornitura DEla materia piuttosto che DE lavoro, limitato alla sua mera posa in opera, di talché il lavoro stesso si atteggia unicamente a mezzo per la trasformazione DEla materia e per il conseguimento DEla cosa da parte DEl'acquirente. Ritenuta in tal modo prevalente la fattispecie DEla vendita nel contratto tra e e tenuto conto che laddove il ctu ha _1 Controparte_7 ravvisato uno dei vizi DEl'opera in contesa, la scelta sul materiale da utilizzare e/o la valutazione DEla sua corretta posa in opera spettava a ed al Direttore dei _1
Lavori, va mandata assolta da ogni pretesa azionata – nello Controparte_7 specifico, da in “manleva”, rectius regresso – nei suoi confronti. _1
Correlativamente, andrà respinta la domanda – subordinata – formulata da questa terza chiamata verso UR RA LC quale suo assicuratore DEla responsabilità civile. Se, come detto, non sussiste alcuna responsabilità da inadempimento in capo a – né verso il suo “acquirente”, al quale ha esattamente fornito Controparte_7
25 Con la materia convenuta, né a fortiori verso che non ha formulato domande – neppure extracontrattuali – nei confronti DEla società bellunese, tale esclusione di responsabilità si salda inscindibilmente con l'ulteriore considerazione per cui dal contenuto DEla prestazione come sopra assunta da esula infatti la Controparte_7 posa dei tiranti e quindi il loro (sotto) tensionamento, pure ritenuto dal ctu all'origine DE cedimento de quo: quest'ultimo non trova riscontro nella progettazione esecutiva a firma DEl'ing. , ma va a lui imputata quale direttore dei lavori. Quanto al _1 primo aspetto, la tesatura dei tiranti è stata svolta da direttamente non _1 risultando compresa nell'oggetto DE subappalto con come sopra Controparte_7 ricostruito. Né la chiusura anticipata DEle teste, ad un tensionamento di 20 t anziché di 60 t come prescritto nel progetto DEl'ing. fu espressamente richiesta dalla _1 committenza: di tale aspetto – sollevato per la prima volta dallo stesso e _1 dal suo ctp nel corso DEle operazioni peritali, ma non dedotto in comparsa di costituzione e risposta (2) – non vi è evidenza agli atti. Pertanto, sebbene si versi in ipotesi riconducibile, anche alla luce DEla ctu, al concorso DE fatto colposo DE danneggiato, ex art. 1227, I co. c.c. rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, non vi è prova agli atti DEla relativa circostanza. Dai documenti prodotti, in altri termini, non emergono i presupposti di fatto idonei a sollevare il direttore dei lavori dalla sua responsabilità. In ogni caso, per consolidata giurisprudenza va ascritta a responsabilità DE DL l'omesso controllo dei valori di pretensionamento dei tiranti, di cui sopra si è detto, per aver omesso la dovuta verifica DEl'operato DEl'Impresa esecutrice in tale fase e per avere previsto il riempimento DEle nicchie DEle teste dei tiranti con materiale cementizio (v. ex pluribus Cass. civ., sez. II, 03-05-2016, n.
8700, secondo cui “In materia di appalto, il principio DEl'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti DE committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia DEla progressiva realizzazione DEl'opera appaltata al progetto sia DEle modalità DEl'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole DEla tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte DEl'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente”). Alla luce di tutto quanto sopra, e sulla base DEla lettura combinata DEla ctu e dei richiamati atti di Con conferimento d'incarico APV – ing. e d'appalto – _1 _1
(rispettivamente, doc. 1 – 3 att.), va affermata la responsabilità solidale dei due
26 convenuti per il dissesto DEla banchina in contesa”). In ogni caso, tenuto conto che la responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. è una responsabilità presunta iuris tantum, i convenuti non avevano comprovato la sussistenza di circostanze idonee a far venir meno la loro responsabilità verso l'Autorità PO (cfr. sentenza, pag.
22/23: “(omissis) Da ultimo, ma non per importanza, va ricordato che “La responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 1669 c.c. è una responsabilità presunta iuris tantum, sicché, quando l'opera (…) manifesta gravi difetti strutturali,
l'appaltatore può liberarsene provandone la ascrivibilità al caso fortuito o all'opera di terzi …” (Cass. civ., sez. III, 17-01-2013, n. 1026). A ben vedere, tuttavia, le odierne parti convenute non hanno comprovato la sussistenza di circostanze idonee a far venir meno la loro responsabilità verso PAV;
piuttosto il CTU ha recisamente smentito che le circostanze addotte dalle convenute per esimersi da responsabilità si siano verificate ovvero abbiano inciso sotto il profilo DE nesso causale con l'evento dannoso. Sono state infatti smentite dalle indagini peritali sia le difese DEl'ing.
volte a contestare che sussista la responsabilità DEl'odierno convenuto per _1
l'evento di cedimento DEla per cui è causa, sostenendo che il collasso DE Pt_3 manufatto sarebbe da porre in relazione con un preteso mutamento DEle caratteristiche geologiche DE terreno rispetto a quelle presenti al momento DEla redazione DE progetto, tale da determinare la perdita di resistenza dei tiranti e, in buona sostanza, il cedimento di che trattasi;
sia quelle riferite ad carenze di manutenzione di APV e/o di . Concludendo sul punto, dalla lettura Controparte_6 combinata DEla relazione DE ctu e dei contratti in atti emerge che la corresponsabilità dei gravi vizi in contesa si appunta in capo all'appaltatore – – in solido _1 col progettista e direttore dei lavori ing. che vanno pertanto dichiarati _1 tenuti e condannati in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni quantificati dal ctu”);
e) che nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che l'opera fosse stata positivamente collaudata (cfr. sentenza, pag. 20: “(omissis) Peraltro, né l'appaltatore né il progettista-direttore lavori, potrebbero esimersi dalla responsabilità azionata nell'odierno giudizio adducendo che l'opera è stata positivamente collaudata in data
29.08.2008 (cfr. doc. 7), posto che detta responsabilità, per le sue finalità di tutela di ordine pubblico si sottrae al potere dispositivo DEle parti, con la conseguenza che né il collaudo o la consegna senza riserve, né le particolari convenzioni intervenute hanno effetto liberatorio per l'appaltatore. Trattasi infatti di ipotesi di responsabilità extracontrattuale la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di
27 carattere generale, costituite dall'interesse pubblico - trascendente quello individuale DE committente - alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere lunga durata, a preservazione DEl'incolumità e sicurezza dei cittadini;
e, sotto tale profilo la norma si pone in rapporto di specialità con quella generale di cui all'art. 2043 c.c.
(in tal senso v. Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1748). In altri termini, “L'esito positivo DE collaudo di un'opera non esclude la responsabilità DEl'appaltatore, ai sensi DEl'art. 1669 c.c., per i gravi difetti nella sua esecuzione, dovendo egli rispondere, anche dopo il collaudo, oltre che per i vizi occulti, altresì per la rovina parziale o totale DEl'opera, se destinata obiettivamente a lunga durata” (Cass. civ., sez. III, 04-04-2014, n. 7914)”);
f) che l'ing. è chiamato a rispondere, oltre che quale direttore dei lavori, _1 anche quale progettista, avendo predisposto un progetto esecutivo carente con riguardo alla tipologia di materiale da impiegare per il riempimento degli elementi dei tiranti DEle testate (cfr. sentenza, pag. 21/22: “(omissis) Inoltre, priva di pregio è la difesa DEl'ing. circa la sua assenza di responsabilità: al contrario, essendo _1 documentale che il direttore lavori fu incaricato dalla committente, a lei direttamente risponde sia ex contractu, sia, in solido con l'appaltatrice, in via aquiliana ai sensi DEl'art. 1669 c.c. Egli inoltre potrebbe rispondere, come in effetti qui si ritiene debba rispondere quale progettista. Quanto al primo aspetto emerge dalla stessa citazione
(pp. 16 – 17) che l'Autorità PO ha agito anche nei confronti DEl'Ing. _1
, quale progettista e Direttore dei Lavori DEl'opera, al fine di far valere anche
[...] nei confronti di quest'ultimo, in via solidale, la garanzia di cui all'art. 1669 c.c. (oltre alla responsabilità per inadempimento contrattuale di cui si dirà). Tale fondata attribuzione di responsabilità rinviene il proprio fondamento, in fatto, negli accertamenti DE ctu sopra richiamati circa il ruolo DE direttore dei lavori, e in diritto sulla consolidata interpretazione per cui “In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 c.c. per rovina o difetti DEl'opera, la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica DEl'edificio, che in quella di direzione DEl'esecuzione DEl'opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile..” (v. tra le tante, Cass. civ., sez. II, 30-05-2003, n. 8811). Ebbene, la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. dev'essere estesa anche al progettista, qualora quest'ultimo, abbia concorso in maniera efficiente alla produzione di uno degli eventi pregiudizievoli indicati dalla norma, per avere predisposto un progetto carente o inesatto, ovvero al
Direttore dei Lavori, qualora questo abbia impartito indicazioni, o sia incorso in
28 omissioni di controllo sull'operato DEl'Appaltatore, che abbiano determinato ovvero concorso a determinare l'evento dannoso. L'ing. risponde dei gravi vizi de _1 quibus anche come progettista. Sulla scorta DEla ctu a costui va addebitato, in qualità di progettista, l'utilizzo di materiale non deformabile per il riempimento degli elementi DEle testate dei tiranti. Che tale opzione fosse già stata prevista in sede di progetto
è acclarato dal CTU, in quanto nell'elaborato peritale è testualmente affermato che
“La chiusura DEle nicchie di testata dei tiranti con calcestruzzo era prevista anche nel progetto” (cfr. CTU, pag. 55); inoltre, l'Ausiliario DE Giudice ha evidenziato che la soluzione di chiusura DEle nicchie con calcestruzzo trovava conferma dalla mancata previsione, nell'ambito DE Piano di Manutenzione elaborato ed allegato al progetto dall'ing. (cfr. doc. 5), di un'attività di controllo e manutenzione DEle testate _1 dei tiranti (che sarebbe stata resa possibile solo adottando un diverso metodo di chiusura). In ogni caso, tale manchevolezza, se non attribuibile al Professionista in veste di Progettista, andrà allo stesso addebitata quale Direttore dei Lavori, rientrando nei relativi obblighi, la verifica DEla corretta esecuzione DEle opere. I superiori profili di responsabilità ex art. 1669 c.c. ravvisabili in capo all'ing. _1 nella duplice qualità assorbono eventuali profili di responsabilità da inadempimento, esimendo il Giudicante dalla relativa valutazione. Questi ultimi non rilevano infatti neppure ai fini DEl'apprezzamento DEla domanda di manleva verso l'assicuratore RC DE professionista, per le ragioni che si chiariranno in seguito, esaminando tale domanda”;
g) che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ing. non può ritenersi _1 fondata, perché non riferita alla domanda principale di fonte extracontrattuale accolta dal giudice, ma alla domanda subordinata di risarcimento dei danni fondata sul contratto d'opera professionale tra APV ed il (solo) ing. (cfr. sentenza, pag. _1
23/24: “(omissis) In proposito la giurisprudenza di legittimità ha acclarato che:
“Quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi DEl'art. 1669 c.c., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 c.c. - entrambi autori DEl'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo a detto titolo DE danno cagionato … trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina
29 dettata dagli art. 2226, 2230 c.c.” (Cass. civ., sez. II, 21-05-2012, n. 8016). Se, dunque, il convenuto ing. ha articolato la propria eccezione di prescrizione _1 con riferimento ad un titolo di responsabilità contrattuale, in concreto assorbito dalla ritenuta responsabilità extracontrattuale speciale, per la quale non è stata eccepita la prescrizione (cfr. comparsa di costituzione e risposta ing. , p. 21), _1
l'inappropriato richiamo alla prescrizione DE diritto al risarcimento dei danni da responsabilità professionale ex artt. 2226 ss. c.c. non determina de plano la reiezione DEla domanda attorea, laddove ritenuta fondata sul diverso titolo di cui all'art. 1669
u.c. c.c. Nella specie, l'opera fu collaudata con certificato DE 23.1. 2009 e già nel giugno 2013 – ossia entro il termine decennale che costituisce uno dei presupposti normativi DEla tutela de qua – l'ing. risultava essere stato interpellato dalla _1 Con
per chiarimenti sul punto (doc. 10 att.), senza che in seguito sia mai decorso oltre un anno – termine di prescrizione posto dall'art. 2226 c.c. – tra i numerosi scambi – epistolari o di persona – intrattenuti con la committente e da questa documentati (doc. 11 – 17 conv. ), fino alla nota d.d. 12.9.2014 (doc. 21 _1 att.). Tuttavia, tra la nota d.d. 12.9.2014 e la notifica ai convenuti – in data 23.6.2016
– DEla citazione introduttiva DE presente giudizio è passato più di un anno, senza che risulti documentato, né allegato, alcun atto interruttivo. Se dunque il risarcimento da responsabilità contrattuale, è prescritto, altrettanto non può ritenersi di quello fondato sull'art. 1669 c.c.”;
h) che in assenza di pertinenti controdeduzioni il “quantum” DE risarcimento dovuto dai convenuti all'Amministrazione attrice è quello indicato nella Relazione DE
C.T.U. (cfr. sentenza, pag. 24/25: “(omissis) In tal modo ritenuta la responsabilità solidale extracontrattuale di e DEl'ing. , ai fini DEla relativa _1 _1 quantificazione può farsi riferimento alla ctu in atti. Il consulente tecnico d'ufficio ha stimato tali costi in € 2.158.000,00 oltre iva se dovuta come per legge per i lavori, oltre oneri per la sicurezza, stimati in € 121.000,00 e spese di progettazione e direzione lavori – compresa iva e cassa di previdenza – per ulteriori € 242.000,00
(rel. ing. , p. 57). Sul punto, il ctp di aveva lamentato Per_1 TE la mancata redazione, da parte DE ctu, “di un dettagliato computo metrico e una successiva imputazione dei costi, previa adeguata ricerca di mercato e/o con riferimento a specifici prezziari”. Tuttavia, come correttamente evidenziato dal ctu in replica (p. 61 rel. ing. ) “tale attività rientra nella progettazione degli Per_1 interventi individuati e [come tale, correttamente] esula dal quesito” peritale.
Pertanto, in assenza di controdeduzioni pertinenti, può farsi riferimento alla ctu anche ai fini DEla quantificazione DE danno. e vanno dunque _1 Parte_1
30 dichiarati tenuti e condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'Autorità PO di per il cedimento DEla banchina in contesa, nella CP_2 misura di complessivi € 2.521.000,00 oltre iva – se dovuta come per legge – sulla minor somma di € 2.158.000,00. Quanto precede, oltre interessi legali ex art. 1284,
IV co. c.c. dalla presente domanda al saldo. Non spetta invece, in difetto di prova circa il proficuo investimento DEle somme predette qualora tempestivamente conseguite, la rivalutazione monetaria, secondo l'insegnamento ormai consolidato per cui nelle obbligazioni di valore il risarcimento DE danno da ritardato pagamento
è subordinato alla prova DE fatto che se il pagamento fosse stato fatto ordinariamente, il creditore avrebbe ricavato dal denaro un utile maggiore in riferimento al tasso di rivalutazione monetaria, così da ottenere una somma più alta rispetto a quella rivalutata”);
i) è infondata la domanda di manleva svolta dall'ing. nei confronti di _1 [...]
, in quanto l'omessa comunicazione all'Assicurazione di circostanze rilevanti CP_9 attinenti al sinistro in esame comporta la decadenza DEl'assicurato dal diritto a qualsivoglia indennizzo assicurativo ex art. 1892 c.c. (cfr. sentenza, pag. 26/27:
“(omissis) La domanda DEl'ing. di essere manlevato dal suo assicuratore _1
di quanto egli è stato ut supra condannato a pagare all'attrice va CP_23 invece respinta per infondatezza. Della polizza che avvince tali parti (doc. 21 conv.
) l'assicuratore contesta l'operatività invocando l'art. 1892 c.c. In effetti, _1 dalla documentazione versata in atti risulta che tra il giugno 2011 e lo stesso mese DE 2013 l'ing. ha effettuato diversi sopralluoghi "per controllare e _1 monitorare uno spostamento DE primo concio DEla nuova banchina" (cfr. doc. 11 Con att.); con comunicazione in data 27 maggio 2013 - indirizzata sia all che all'ing.
- la Concessionaria ha segnalato il verificarsi di "un cedimento DEla _1 banchina … costituito da una fuoriuscita DE cordolo DEla stessa DEl'ordine DE centimetro e un assestamento/abbassamento di alcuni centimetri DEla pavimentazione retrostante" (cfr. doc. 9 di parte attrice); con nota DE 14 giugno
2013, l'APV ha quindi chiesto all'ing. "di voler fornire spiegazioni circa i _1 cedimenti verificatisi" (cfr. doc. 10 att.) e già con nota DE 10 giugno 2013 (cfr. doc.
12 di parte attrice) l'APV aveva invitato l'ing. ad un incontro presso i propri _1 uffici. Pertanto, alla data di stipulazione DEla Polizza 2014/2015 (25 luglio 2014) e addirittura prima DEla stipulazione DE primo contratto mai stipulato con Arch (e, segnatamente, la Polizza 2013/2014) l'ing. era a conoscenza di specifiche, _1 concrete e rilevanti "Circostanze" dalle quali sarebbero potute derivare (come in effetti sono derivate) successive richieste di risarcimento da parte DEl'APV. Peraltro,
31 come noto, "la conoscenza [da parte DEl'assicurato] non deve riguardare circostanze che oggettivamente avrebbero determinato di sicuro una responsabilità in capo all'assicurato, ma solo fatti storici che avrebbero potuto (secondo una persona di media ragionevolezza) dare origine ad una richiesta di risarcimento a suo carico, a prescindere dalla sua effettiva fondatezza" (cfr. Trib. Udine, sentenza DE 3 maggio
2017). Se i conci di una banchina oggetto di lavori di consolidamento subiscono inopinati scostamenti, è senz'altro ragionevole attendersi che la committenza possa avanzare pretese risarcitorie nei confronti DE professionista, che non solo ha progettato tali opere, ma ne ha anche diretto la realizzazione. Ciononostante, al momento DEla stipulazione DEla Polizza 2013/2014 e DEla successiva Polizza
2014/2015 (astrattamente applicabile al caso di specie) non risulta che l'ing. _1 abbia menzionato tali Circostanze nel questionario appositamente sottopostogli (cfr. doc. 1 Arch). Per la sua inerenza all'esistenza stessa DE rischio assicurato, la mancata comunicazione ad Arch da parte DEl'Assicurato DEle predette circostanze determina in ogni caso la decadenza dal diritto a qualsivoglia indennizzo assicurativo ai sensi e per gli effetti DEl'art. 1892 e ss. c.c. Pertanto, la domanda di manleva DEl'ing.
contro va respinta per infondatezza”); _1 CP_23
j) le spese legali – liquidate come da dispositivo, tenuto conto DE valore DEla causa, DEl'attività svolta e DEla media complessità DEle questioni trattate –seguono la soccombenza nel rapporto tra l'attrice e le convenute. La reiezione DEle domande di manleva proposte da e Controparte_7 Controparte_6 conseguente al rigetto DEle domande principali proposte nei loro confronti, determina la compensazione DEle spese legali tenuto conto DEle ragioni DEle rispettive chiamate in causa, valutate alla luce DE c.d. principio di causalità. Le spese di ctu e di ctp vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti per il principio di soccombenza.
7. Avverso la decisione DE Tribunale hanno proposto separati appelli gli originari convenuti – e quindi l'ing. (la cui impugnazione ha originato il fascicolo Parte_1
n. 1736/2023 R.G.) e (la cui impugnazione ha originato il fascicolo n. Controparte_1
1746/2023 R.G.), successivamente riuniti ex art. 350 c.p.c. – chiedendo, previa inibitoria, la riforma DEla sentenza in accoglimento DEle seguenti conclusioni: A) quanto a : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, Parte_1 così giudicare: in via preliminare: - sospendersi la provvisoria esecutività DEla sentenza n. 1412/2023 resa inter partes dal Tribunale di Venezia, Seconda Civile,
Giudice dott.ssa Silvia Barison, nel procedimento R.G. n. 7118/2016, pubblicata in data 28.7.2023, notificata in data 1.8.2023, sussistendone i presupposti di legge per
32 i motivi di cui in atti;
nel merito, in via principale: - in riforma DEla sentenza n.
1412/2023 resa inter partes dal Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, Giudice dott.ssa Silvia Barison, nel procedimento R.G. n. 7118/2016, pubblicata in data
28.7.2023, notificata in data 1.8.2023, accogliersi il presente appello con ogni conseguente statuizione di legge e, per l'effetto, rigettarsi le domande tutte svolte dalla Autorità PO di in primo grado, in quanto prescritte ed infondate in CP_2 fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti. Nel merito, in via subordinata: - nella denegata ed opposta ipotesi di attribuzione di una qualche responsabilità in capo all'Ing. , graduarsi la misura DE danno risarcibile tra i vari soggetti Parte_1 che verranno ritenuti responsabili. Riservata ogni azione ed eccezione da parte DEl'Ing. . Nella denegata ed opposta ipotesi di conferma, anche solo Parte_1 parziale, DEle domande formulate dall'Autorità PO di avanzate nei CP_2 confronti DEl'ing. , in riforma DEla sentenza n. 1412/2023 resa inter Parte_1 partes dal Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, Giudice dott.ssa Silvia
Barison, nel procedimento R.G. n. 7118/2016, pubblicata in data 28.7.2023, notificata in data 1.8.2023, accertare e dichiarare il diritto DEl'ing. Parte_1 nei confronti di TE
, ad essere manlevato e tenuto indenne da ogni conseguenza
[...] pregiudizievole derivante dalla soccombenza, per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare TE
a rifondere all'Ing. l'importo che
[...] Parte_1 questi fosse tenuto a pagare all'Autorità PO di in forza DEla sentenza CP_2 emessa all'esito DE procedimento di appello. Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi DE giudizio”; B) quanto a “Voglia la Corte Controparte_1
d'Appello di Venezia, in parziale riforma DEla sentenza emessa dal Tribunale di
Venezia n. 1412/2023 pubblicata il 28/07/2023 RG n. 7118/2016, Repertorio n.
5044/2023 DE 28/07/2023, G.I. dott.ssa Silvia Barison, notificata a mezzo PEC in data 01 Agosto 2023, e in accoglimento DE presente appello: in via pregiudiziale, accertato il fumus boni iuris e il periculum in mora, dichiararsi, per quanto sopra esposto in fatto e diritto, la sospensione DEla efficacia esecutiva DEla sentenza impugnata o la sospensione DEl'esecuzione medio tempore instaurata, provvisoriamente con provvedimento urgente emesso anche in via immediata inaudita altera parte, adottando ogni opportuno provvedimento. In via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza DEl di Sistema CP_2
PO DE RE , in persona DE legale rappresentante pro ON tempore, ai sensi e per gli effetti DEl'art. 1669, 1° comma, c.c., DE diritto a
33 promuovere l'azione di responsabilità nei confronti di per non avere _1 denunciato i vizi ed i difetti DEla banchina entro un anno dalla avvenuta conoscenza degli stessi. In via principale, per tutti i fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto DEle domande DEla
[...]
, e per l'effetto rigettarle integralmente. In via ON subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse accertare che le cause DE sinistro sono quelle rappresentate dalla Autorità PO, accertare e dichiarare la responsabilità imputabile al solo progettista e Direttore dei
Lavori, ing. . In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non Parte_1 creduta ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse accertare la responsabilità solidale DE
Progettista e Direttore dei Lavori, ing. e di in merito al Parte_1 Controparte_1 sinistro de quo, accertarsi e dichiararsi la imputabilità, ai sensi DEl'art. 2055 c.c., nonché il grado di corresponsabilità di e per l'effetto condannare Controparte_7 la stessa in via solidale con l'ing. e al risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni in favore DEl'Autorità PO di Venezia. Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1227 c.c., il grado di colpa ON
nella causazione DE danno, diminuendo in forza di ciò il
[...] risarcimento che verrà quantificato. Qualora venga accertata una responsabilità in capo a per fatti imputabili a , accertare e dichiarare il diritto _1 CP_7 di nei confronti di ad essere manlevato e tenuto indenne da _1 CP_7 ogni responsabilità e/o condanna al risarcimento DE danno derivante dal sinistro de quo. In via istruttoria, come da memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate nell'ambito DE giudizio di primo grado. In ogni caso, con rifusione integrale di spese e compensi per la presente fase DE giudizio e per quella attinente al giudizio di primo grado”.
8. Nei due predetti giudizi di impugnazione si sono costituite le parti indicate in epigrafe, proponendo nei limiti indicati appello incidentale.
9. Disposta la sospensione DEl'efficacia esecutiva DEla sentenza con ordinanza
15/22.2.2024 sul rilievo “DEla particolare rilevanza DEla somma oggetto DEla pronuncia di condanna, la cui escussione anticipata da parte DEla creditrice rispetto al momento in verrà raggiunta la definitività DEla decisione potrebbe effettivamente causare a entrambi i debitori un pregiudizio per gli stessi grave ed irreparabile (si pensi alle conseguenze sulla funzionalità DEl'impresa di e sull'attività _1 professionale DEl'ing. derivanti dal possibile azionamento in sede esecutiva _1 DEla pronuncia di condanna per un importo prossimo a tre milioni di euro)”; differita la trattazione DEla causa su istanza DEle parti in ragione DEla rappresentata
34 pendenza di trattative, nelle more sono stati raggiunti accordi transattivi, cui hanno fatto seguito le pertinenti rinunce agli atti e le corrispondenti accettazioni tra:
e l Controparte_1 ON
(nuova denominazione assunta dall'amministrazione attrice,
[...]
Autorità PO di ); e CP_2 Controparte_1 Controparte_7 Controparte_7
[... e l , Porti
[...] ON
. ON
10. Precisate le conclusioni nei termini trascritti in epigrafe e depositati gli scritti conclusivi, all'udienza DE 24.7.2025 la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa sulle base DEle considerazioni sotto esposte.
II
Ragioni DEla decisione.
A) L'appello principale di . Parte_1
11. Deve in via preliminare affermarsi che a seguito DEl'accordo transattivo raggiunto il 14 giugno 2024 tra l ON
e , da un lato, e dall'altro (v.
[...] CP_2 Controparte_1 accordo di transazione allegato alla nota depositata in pct dalla difesa di _1 il 19.2.2025), non può ritenersi cessata la materia DE contendere tra la prima
[...]
e l'ing. , il quale, quantunque a certa conoscenza di detta transazione (tanto _1
è vero che ne aveva sollecitato l'esibizione e la produzione nel presente giudizio a cura DEle relative parti, provvedendovi, poi, con la riferita nota), non ha _1 dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1304, co. 1, c.c., di volerne profittare.
Con l'ulteriore considerazione che una tale domanda non risulta contenuta nelle conclusioni definitivamente precisate dalla difesa nella nota sostitutiva _1 depositata in pct il 23.5.2025 (e quindi dopo il deposito DEl'atto transattivo), che pur contenendo nella premessa il seguente preambolo: “In ottemperanza a quanto disposto dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia con provvedimento 24.9.2024, viste le memorie di costituzione e risposta depositate dalle parti DEle quali si contesta radicalmente quanto argomentato e chiesto in danno DEl'appellante Ing. _1
, richiamato il contenuto, le difese, le domande e le argomentazioni racchiuse
[...] nell'atto di citazione d'appello dd. 29.9.2023 e nella comparsa di costituzione risposta depositata in data 28.12.2023 nella causa R.G. n. 1746/2023, riservata ogni ulteriore argomentazione negli scritti difensivi conclusivi, vista la transazione di data
14.6.2024 sottoscritta tra e l _1 [...]
, si insiste per l'accoglimento DEle ON seguenti conclusioni”, riporta poi le conclusioni nei termini indicati in epigrafe, e
35 quindi prescindendo completamente dall'esistenza, dal contenuto e dalla portata soggettiva DE predetto accordo transattivo raggiunto tra altre parti.
12. Ciò premesso, l'appello proposto dall'ing. va esaminato nello Parte_1 specifico.
13. Il primo motivo – rubricato: “eccezione di prescrizione – violazione degli artt.
1669 c.c. e 112 c.p.c.” (v. atto d'appello , pag. 14/17) – denuncia l'erroneità _1 DEla sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di intervenuta prescrizione DEla pretesa risarcitoria avanzata dall'Autorità PO di ai sensi e per gli CP_2 effetti di cui all'art. 1669 c.c., avendo il giudice ritenuto che l'ing. avesse _1 limitato l'eccezione di prescrizione alla domanda di risarcimento DE danno riferita alla responsabilità contrattuale, ex art. 2226, comma 2, c.c., ma non anche alla responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. In particolare, risulterebbe trascurato, sia che l'eccezione di prescrizione era stata in concreto formulata in termini generali, e quindi tanto per l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, quanto per quella contrattuale, sia che il principio di diritto che presidia l'ampiezza e la modalità di proposizione DEl'eccezione di prescrizione estintiva è nel senso che in tema di prescrizione estintiva l'elemento costitutivo DEla relativa eccezione è l'inerzia DE titolare DE diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo specificando il momento iniziale DEl'inerzia e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie. In altri termini, la riserva alla parte DE potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, ma non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè, attraverso specifica menzione DEla durata DEl'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione DEle quali spetta al potere-dovere DE giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso DE giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa, e dall'altro lato il riferimento DEla parte a uno di tali termini non priva il giudice DE potere officioso di applicazione (previa attivazione DE contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso.
A tale questione fa riferimento anche l'appello incidentale formulato dall'Autorità
(v. comparsa di risposta depositata nel proc. 1736/2023, pag. 18/21) CP_2 lamentando che, a ben vedere, neppure il diritto al risarcimento DE danno fondato
36 sulla responsabilità contrattuale DEl'ing. risultava prescritto, avendo _1
l'Amministrazione interrotto la prescrizione con la nota DE 13.7.2015.
Il riassunto motivo DEl'appello principale DEl'ing. è infondato, pur dovendo _1 al riguardo integrarsi la motivazione adottata dal primo giudice. E' invece fondato il corrispondente motivo DEl'appello incidentale DEl'Autorità PO.
Va innanzitutto rilevato come il giudice di primo grado non sia incorso nel vizio percettivo dedotto dall'appellante , considerato che questi, in primo grado, _1 diversamente da quanto sostiene ora in questa sede di gravame, né nella comparsa di risposta, né comunque in seguito, aveva fatto generico riferimento alla prescrizione DEl'azione risarcitoria, limitando espressamente, e quindi consapevolmente,
l'eccezione di prescrizione a quella fondata sul rapporto contrattuale di prestazione d'opera intellettuale, trascurando invece qualsiasi riferimento all'azione fondata sulla CP_ responsabilità extracontrattuale, che pure l aveva dichiarato di esercitare in via principale. Il contenuto DEla comparsa di risposta di primo grado è in tal senso chiaro e non si presta a fraintendimenti, essendosi così dedotto (v. comparsa di risposta di primo grado di parte convenuta : “3.1.2. Sulle asserita responsabilità Parte_1 contrattuale. Insussistenza. Prescrizione. A C.F. non potrà essere imputata nemmeno la responsabilità di natura contrattuale ex adverso pretesa, stante che la relativa azione è da considerare definitivamente ed irrimediabilmente prescritta, per decorso DE termine annuale previsto dall'art. 2226, comma 2, c.c., siccome applicabile in virtù DE richiamo DEl'art. 2230 c.c.. Ciò posto, ed impregiudicato il carattere assorbente DEla svolta eccezione di prescrizione, va detto comunque per tuziorismo, che C.F. ha svolto la propria attività a favore di non solo in modo conforme a _12 quanto concordato con quest'ultima, ma altresì nell'osservanza DEle migliori regole tecniche e DEle norme giuridiche vigenti. Rammentato invero che il perimetro DEl'incarico conferito a C.F. era limitato alla progettazione esecutiva e alla direzione lavori DEla , è di tabellare emergenza che questi abbia svolto correttamente Pt_3
l'incarico, in conformità DEle migliori regole e DEla migliore tecnica allo stato disponibile. C.F., invero, ha elaborato il Progetto sulla base degli studi e DEle indagini compiuti nelle fasi precedenti da l'ha corredato di tutti gli allegati previsti dalla _12 legge (in primis il Manuale di manutenzione); ha effettuato le verifiche ed i test secondo quanto stabilito dalle Raccomandazioni AICAP;
ha consentito la validazione CP_2 DE Progetto da parte DE e l'ottenimento DEle prescritte autorizzazioni; ha seguito e controllato con precisione e costanza l'esecuzione dei lavori da parte DEl'appaltatrice ha permesso il superamento di tutte le prove ed ottenuto CP_26 infine il collaudo DEl'opera e l'accettazione DEla stessa da parte DEla Committente,
37 senza riserve. Nessun profilo colposo è ravvisabile nell'operato DElo stesso, né come
Progettista né come Direttore dei Lavori, tant'è che nessun rilievo dalla consegna DEl'opera avvenuta nell'anno 2007 è mai stato elevato a suo carico da chicchessia.
Come innanzi rilevato, peraltro, a C.F. non era conferito alcun ulteriore incarico di controllo, verifica e manutenzione DEl'opera successivamente alla consegna DEla stessa (ricadendo, ai sensi di Manuale, dette obbligazioni sulla proprietaria di _12 talché ogni e qualsivoglia avversaria asserzione in punto mancata informativa DEle vicende successive al collaudo ed all'accettazione DEl'opera da parte DEla
Committente è da ritenersi palesemente pretestuosa, inconferente e, sia consentito, inutilmente sovrabbondante. Le domande attoree, dunque, anche sotto il profilo DEla asserita responsabilità contrattuale DE professionista, andranno rigettate. In via di assoluto subordine si rileva come, alla luce di quanto sin qui esposto, l'opera prestata da C.F. implicasse certamente la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, di talché la responsabilità DE professionista dovrà comunque escludersi (ovverosia il risarcimento dovrà grandemente ridursi) stante il grado lieve DEla colpa attribuibile al convenuto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2236 c.c.”).
Così stando le cose, risulta smentita “in fatto” l'affermazione che si trova nell'incipit DE § ii DE primo motivo (atto d'appello, pag. 15) secondo cui “L'ing. ha _1 tempestivamente eccepito l'intervenuta prescrizione DEle domande riferite, sia alla Con responsabilità contrattuale, sia extracontrattuale: l'azione risarcitoria di “è da considerare definitivamente ed irrimediabilmente prescritta, per decorso DE termine annuale previsto dall'art. 2226, comma 2, c.c., siccome applicabile in virtù DE richiamo DEl'art. 2230 c.c.” (cfr. pag. 22 DEla Comparsa)”.
Quanto al secondo profilo – e cioè al fatto che il giudice avrebbe comunque errato nella valutazione DEl'eccezione, bastando all'eccipiente dedurre l'inerzia DE titolare DE diritto fatto valere in giudizio – deve rilevarsi che, se è effettivamente vero, e conforme all'insegnamento DEla S.C. sul punto (v. Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza
n. 1064 DE 20.1.2014, Rv. 630345 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 15337 DE 25.7.2016,
Rv. 640757 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 15631 DE 27.7.2016, Rv. 640674 - 01), che in tema di prescrizione estintiva l'elemento costitutivo DEla relativa eccezione è costituito dall'inerzia DE titolare DE diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione DEla volontà di profittare DEl'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione DEla durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione DE diritto azionato e DE regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione DE contraddittorio, è rimessa al giudice, nella fattispecie il preteso effetto
38 estintivo DE diritto al risarcimento DE danno azionato in causa dall non si è _12 verificato.
Invero, diversamente da quanto affermato dal primo giudice a pag. 24, terzo cpv., DEla sentenza, tra la prima formale denuncia DE sinistro DE 12.9.2014 e la notifica ai convenuti (il 23.6.2016) DEla citazione introduttiva DE presente giudizio non è passato un anno, essendo stata nelle more inviata dall'Autorità PO di CP_2 ad entrambe le parti ( e ing. ) la nota datata 13.7.2015 Controparte_1 Parte_1
(trasmessa a mezzo raccomandata a/r e anticipata a mezzo pec, prodotta nel giudizio di primo grado dalla difesa di sub doc. 11 allegato alla comparsa di _1 costituzione e risposta, che non è in contestazione sia stata regolarmente ricevuta da tutti i destinatari, nulla essendo mai stato dedotto al riguardo, né in primo grado, né in questo giudizio di gravame), avente il seguente contenuto: “La scrivente Autorità, facendo seguito alla pregressa corrispondenza, intende, con la presente, informare i soggetti in indirizzo di aver conferito mandato al proprio legale per promuovere azione giudiziale nei confronti DEl e DEl'Ing. per ON7 Parte_1 il risarcimento dei danni conseguenti al collasso DEla Banchina "Berica", avvenuto in data 22.08.2014, ed ai gravi vizi che si sono appalesati con riferimento all'opera di che trattasi. Si ricorda che, con contratto d'appalto Rep. 32603 DE 06.07.2006, stipulato a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, l'Autorità PO aveva affidato all risultata aggiudicataria, l'esecuzione dei ON7
"lavori di consolidamento DE tratto di banchina tra le esistenti banchine
[...]
e in prossimità DE canale industriale nord", Controparte_6 _16 di cui al progetto DEl'Ing. , per un importo di € 1.015.977,95, al netto DE _1 ribasso d'asta pari al 13,25%, e degli oneri per la sicurezza pari ad € 36.074,08. Al medesimo Professionista era stato altresì conferito l'incarico di Direttore dei Lavori.
Alla luce DEle problematiche statiche evidenziatesi con riferimento al manufatto di che trattasi, la scrivente ha affidato allo Studio Colleselli l'indagine sulle cause DE dissesto ed il monitoraggio DE manufatto. Le indagini svolte dal predetto strutturista, peraltro di primario livello, hanno acclarato che le cause DE collasso nonché i dissesti DE manufatto sono ricollegabili ad una carenza DE progetto. Si allegano, per opportuna conoscenza e valutazione, le due relazioni DElo Studio Colleselli, di cui l'ultima datata 29.06.2015. In particolare, l'Autorità PO intende agire, sia tramite giudizio ordinario, sia con domanda di istruzione preventiva, nei confronti dei predetti soggetti, ai sensi DEl'art. 1669 c.c., quanto all in qualità ON7 di appaltatore, e quanto all'Ing. in qualità di progettista e Direttore Lavori _1 in considerazione DEla circostanza che i predetti hanno concorso in maniera
39 efficiente, con le rispettive omissioni, alla produzione DEl'evento dannoso. Oltre a quanto sopra, l'Autorità PO ha provveduto a stimare le opere necessarie al fine di attuare l'intervento di recupero statico e funzionale DEla banchina dissestata, addivenendo ad una quantificazione di € 2.225.746,36, oltre iva. Ebbene, alla luce di quanto sopra si richiede, con la presente, la disponibilità, da parte DEl CP_27
e DEl'Ing. , al pagamento DEla riferita somma, anche per il tramite
[...] _1 DEle rispettive assicurazioni, dovendosi la presente ritenersi quale diffida di pagamento ad ogni effetto anche di messa in mora ed interruzione DEla prescrizione, avvisando sin d'ora che in mancanza di positivo riscontro entro trenta giorni dal ricevimento DEla presente, l'Autorità PO procederà senza indugio all'avvio DEle azioni giudiziali di cui sopra si è detto”.
Trattandosi di un atto sicuramente partecipato alle controparti dal soggetto creditore
( , con espressa richiesta di pagamento DE danno ritenuto risarcibile e _12 contestuale messa in mora, avente indubbiamente efficacia interruttiva DEla prescrizione (quale che essa sia, quella extracontrattuale ex art. 1669 c.c., ovvero quella contrattuale fondata sui contratti d'opera intellettuale stipulati dall'ing.
con l'Autorità PO di ), era onere DE giudice rilevarne e _1 CP_2 valutarne la portata e l'efficacia a prescindere dal fatto che le parti non ne avessero specificamente discusso (all'evidenza in quanto l'eccezione di prescrizione era stata sollevata ed illustrata dal convenuto con esclusivo riferimento all'azione _1 contrattuale, e in questo senso intesa e dibattuta dalla difesa DEl'Amministrazione attrice), atteso che l'eccezione di interruzione DEla prescrizione integra pacificamente un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e pertanto può (e quindi deve) essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (cfr. Cassazione, Sez. Un., Sentenza n. 15661 DE 27.7.2005, Rv.
583491 – 01; altresì, ex pluribus, Cass., sez. I, ordinanza n. 9810 DE 13.4.2023, Rv.
667492 – 01: “Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore DEl'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte DE titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà DEla parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione DEla prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti,
40 dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione DEla (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte DEl'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una
contro
-eccezione, qual è
l'interruzione DEla prescrizione. Ne consegue che il rilievo d'ufficio DEle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione DEla parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis"”).
Come si è detto, tale intimazione è presente agli atti di causa fin dal primo grado e non è mai stata contestata dall'ing. , né in relazione alla sua provenienza e _1 al suo effettivo ricevimento, né alla sua portata, avendo il professionista convenuto omesso qualsiasi considerazione in merito, sia in primo grado, che in questo secondo grado.
E' appena il caso di aggiungere, quanto alla prescrizione DEl'azione contrattuale, che le disposizioni DEl'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione DEl'azione di garanzia per vizi DEl'opera – richiamate dall'ing. a supporto DEla tesi per _1 cui l'azione risarcitoria sarebbe prescritta – sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione DE professionista che abbia assunto l'obbligazione DEla progettazione e DEla direzione dei lavori di un fabbricato, attesa l'eterogeneità DEla prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226
c.c., norma che non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 DElo stesso codice. Pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini DEl'applicabilità DEle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione, priva di incidenza sul regime di responsabilità DE professionista, fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato, e ciò tenuto conto anche DEla frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, DEle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista DElo stesso scopo finale, a fronte DEla quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata (cfr. Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28575 DE
20.12.2013, Rv. 629241 - 01)
In definitiva va affermato che, essendo stata efficacemente interrotta, la prescrizione DE diritto risarcitorio azionato in causa dall'Autorità PO di non si è mai CP_2 verificata.
14. Il secondo motivo – rubricato: “Responsabilità ex art. 1669 c.c., insussistenza, infondatezza” – denuncia (al punto a) l'erroneità DEla sentenza per avere il giudice erroneamente ritenuto che il C.T.U. avesse individuato l'ing. come uno dei _1 responsabili DE dissesto DEla banchina. Il consulente tecnico d'ufficio avrebbe invece
41 confermato la validità DE progetto, affermando che “la lunghezza DEla fondazione dei tiranti si può ritenere adeguata ai valori di sollecitazione stimati per le diverse condizioni di carico DEla banchina” (pag. 40, ultimo capoverso C.T.U.); “le fondazioni dei tiranti risultano adeguate ai probabili carichi derivanti dall'impiego DEla banchina”
(pag. 49, secondo capoverso C.T.U.), così riconoscendo fondati tutti gli assunti opposti dall'ing. in primo grado, e cioè di aver: elaborato il progetto sulla _1 base degli studi e DEle indagini compiuti nelle fasi precedenti dall corredato _12 il progetto di tutti gli allegati previsti dalla legge (in primis il manuale di manutenzione); effettuato le verifiche ed i test secondo quanto stabilito dalle CP_2 Raccomandazioni AICAP;
ottenuto la validazione DE Progetto da parte DE e l'ottenimento DEle prescritte autorizzazioni;
seguito e controllato con precisione e costanza l'esecuzione dei lavori dei quali aveva la direzione;
permesso il superamento di tutte le prove ed ottenuto infine il collaudo DEl'opera e l'accettazione DEla stessa da parte DEla Committente senza riserve. Alla conclusione dei lavori, in data
8.7.2007, l'ing. aveva regolarmente provveduto alla verifica a campione _1 DEl'incuneamento dei morsetti dei trefoli e alla verifica DE pretensionamento degli stessi a valore di 200 kN. Alla conclusione DEle lavorazioni, dunque, i tiranti risultavano correttamente pretensionati e le nicchie di alloggiamento erano state lasciate aperte. Il successivo scavo DE canale era di competenza DEla sola e _12
l'ing. non aveva ricevuto alcun incarico professionale rispetto a quei lavori. _1
Tuttavia, il C.T.U. non ha precisato, né chi sia stato il soggetto che ha deciso di procedere alla chiusura anticipata DEle nicchie, né quando ciò sia avvenuto, né il soggetto che vi ha provveduto. È però certo che il soggetto che decise la chiusura DEle testate dei tiranti non fu l'ing e non vi è alcuna prova in atti DEla _1 riferibilità di tali decisioni allo stesso quale Direttore Lavori. Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale e involge solamente i soggetti che abbiano partecipato alla realizzazione DEl'opera a condizione che il vizio e/o il difetto e/o il pericolo di rovina siano direttamente correlati ad un fatto loro imputabile. In ogni caso, l era perfettamente a conoscenza DE fatto che i tiranti erano stati _12 tesi a 200 kN, come risulta dai certificati di collaudo, e che avrebbero dovuto essere regolati con tensionamento pari a 600 kN solo a termine DElo scavo DE canale prospicente la . Il motivo prosegue poi ai punti b) e c) contestando la C.T.U. Pt_3 in relazione alle valutazioni fatte in merito al tensionamento dei tiranti (b) e alle variazioni DEle caratteristiche dei terreni a causa DE dilavamento e DEle escavazioni fatte eseguire dalla (c), assunti essere i reali fattori determinanti il collasso _12 DEla banchina.
42 Il motivo è infondato in relazione a tutti i profili dedotti e non può pertanto essere accolto.
Quanto al primo profilo (sub a), l'appellante sostiene che il giudice avrebbe travisato le indicazioni DE consulente tecnico d'ufficio, e comunque di essere estraneo al determinismo DE sinistro, avendo redatto un progetto corretto e di non essere stato il direttore dei lavori nel momento in cui le testate dei tiranti furono chiuse, non operando, pertanto, in suo danno le presunzioni di responsabilità previste con riguardo alla ritenuta fattispecie di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 1669
c.c. e alla sua posizione di direttore dei lavori e progettista.
In realtà non è così.
Il giudice – come si è evidenziato in premessa analizzando il contenuto DEla sentenza impugnata – ha ritenuto che l'ing. fosse corresponsabile (con l'appaltatrice _1
DE cedimento (parziale) DEla banchina, sia quale direttore dei lavori, Controparte_1 sia quale progettista, essendo dipeso il cedimento DE manufatto dalla concomitanza di due fattori, e segnatamente, da un lato dalla bassa pretensione di bloccaggio dei tiranti (200 kn), non adeguata alla pertinente prescrizione progettuale al momento DEla chiusura DEle teste (fatto di cui l'ing. deve rispondere quale direttore _1 dei lavori per non aver adeguatamente sottoposto a verifica l'opera, e segnatamente per non aver accertato, prima che le teste di ancoraggio venissero chiuse, che la tensione dei tiranti fosse quella prevista nel progetto dallo stesso predisposto, pari a
600 kn, e quindi tripla rispetto a quella installata, essendo prevedibile che, a seguito DEl'impiego DEla banchina, carico-scarico merci e movimentazione gru, sarebbe stata esercitata una maggiore trazione sui trefoli, con conseguente richiesta di maggiore serraggio dei morsetti, non potendo certamente sottrarsene affermando di non essere stato in quel momento il direttore dei lavori, allegazione peraltro apodittica e priva di riscontro, oltre che illogica durando l'incarico fino al momento DE collaudo DEl'opera in difetto di evidenze contrarie, che nella specie non sussistono), e dall'altro dall'annegamento nel calcestruzzo DEle testate di ancoraggio senza l'impiego di materiale di protezione, procedura che ha in concreto impedito il corretto funzionamento dei morsetti, fatti entrambi attribuibili al professionista convenuto, il primo (a titolo di responsabilità omissiva) quale direttore dei lavori e il secondo (a concorrente titolo di responsabilità commissiva ed omissiva) per aver previsto nel progetto l'utilizzo di materiale non deformabile per il riempimento degli elementi DEle testate dei tiranti e per non aver previsto nell'ambito DE Piano di
Manutenzione allegato al progetto un'attività di controllo e manutenzione DEle
43 testate dei tiranti, che sarebbe stata possibile solo adottando un diverso metodo di chiusura.
Si tratta di considerazioni perfettamente coerenti con i rilievi e le considerazioni sviluppate dal C.T.U., che nella Relazione (punti 2.4, 3 e 4) ha affermato: “2.4.
Valutazioni conclusive. Le indagini geotecniche hanno confermato l'assenza di anomalie stratigrafiche nel volume SInificativo DE sottosuolo interessato dalla costruzione DEla banchina. Le fondazioni dei tiranti risultano adeguate rispetto ai probabili carichi derivanti dall'impiego DEla banchina. In base alle indagini condotte sulle teste dei tiranti è stato possibile individuare la causa DE dissesto DEla banchina nello sfilamento dei trefoli dalle piastre di ancoraggio di testata. Lo sfilamento è attribuibile all'impossibilità dei morsetti (cunei) di lavorare correttamente per bloccare lo scorrimento DE trefolo, all'aumentare DEla sollecitazione. Come risulta dalla documentazione di collaudo ogni tirante, prima DEla chiusura DEla nicchia di testata con getto di calcestruzzo, è stato pretensionato al carico di 200 kN (N.B., riguardo alla scelta di tale valore nella documentazione disponibile non si trova giustificazione sebbene risulti diverso dal valore di pretensionamento riportato nelle tavole progettuali, pari a 600 kN), bloccando ogni trefolo nella sede conica DEla piastra d'ancoraggio, attraverso i morsetti, al carico di circa 200 kN. Si evidenzia che il carico di 200 kN non è molto distante dal valore di reazione chiesto al tirante nella condizione di carico 1 (F1 ≈ 280/290 kN), associabile alla banchina scarica con fondale a -10.50 m, in tale situazione i tiranti erano quindi già attivi ed esercitavano correttamente la loro funzione. Con il passare DE tempo all'aumentare dei cicli di carico-scarico merci sulla banchina e di movimentazione DEla gru (condizioni di carico
2 e 3), ai tiranti è stata richiesta più reazione (F2 ≈ 470/500 kN, F3 ≈ 660/700 kN), in condizioni normali i morsetti sarebbero stati richiamati nella sede conica DEla piastra d'ancoraggio e si sarebbero chiusi sui trefoli aumentando la forza di bloccaggio. Nel caso in oggetto però le intercapedini tra le tre componenti DE morsetto (figura 5) non erano occupate da materiale deformabile (in genere nei tiranti permanenti, pretensionati a valori inferiori al carico di lavoro, la testata viene protetta con un cappuccio in cui si inietta DE grasso) che ne avrebbe permesso la chiusura, ma erano intasate dalla miscela cementizia che con la propria rigidezza ha impedito la chiusura DE morsetto (foto 17) e di conseguenza il bloccaggio DE trefolo.
È ipotizzabile che se il tirante fosse stato pretensionato al valore previsto in progetto
60 t (≈ 600 kN), trovandosi già ad un carico confrontabile con le condizioni 2 e 3, non sarebbe stata necessaria l'ulteriore chiusura dei morsetti, o quantomeno lo scorrimento sarebbe stato più difficile. Foto 17 – Particolare DE morsetto, si nota la
44 presenza di miscela cementizia nell'intercapedine. Di seguito si riporta il paragrafo DEle raccomandazioni AICAP 2012 che evidenzia la problematica sopra descritta
(omissis). 3) dica altresì il C.T.U. se i difetti DE bene oggetto DEl'accertamento siano dipesi e in che misura da omessa manutenzione DEl'opera o da carenze nella manutenzione degli impianti condotti da . Il Progettista, fra gli Controparte_6 elaborati di progetto, predispose il Piano di manutenzione DEl'opera, documento nel quale tipicamente vengono elencate le verifiche periodiche a cui sottoporre la struttura realizzata affinché ci si possa accertare che la stessa sia in grado di assolvere ai compiti per i quali è stata realizzata. In particolare, per quanto attiene i tiranti di ancoraggio di tipo permanente (si definiscono permanenti i tiranti che hanno una durata pari o superiore a due anni secondo le Raccomandazioni AICAP 1993 citate anche nell'atto di Costituzione DEla Parte Ing. ), devono essere sottoposti a _1 particolari controlli nel tempo come previsto al punto 7.4 DEle citate AICAP. Il punto
7.4 DEla raccomandazione prescrive infatti che: “… non è ammesso l'impiego di tiranti permanenti senza l'adozione di un adeguato piano di monitoraggio DEl'opera nel tempo, inserito a sua volta in un progetto completo e dettagliato”. Ovviamente le
Raccomandazioni non specificano quali debbano essere tali monitoraggi, né tantomeno la loro periodicità, demandando al Progettista la scelta in proposito dipendentemente dalle tipologie di struttura previste. Il Doc. 5 di Parte Ing. _1 rappresenta proprio tale documento nel quale si rileva, per quanto attiene le strutture, che: - a pag. 3/62 si prevede, per i tiranti di banchina, un controllo a vista per verificare la presenza di dissesti (anomalie da rilevarsi: cedimenti) con frequenza annuale;
- a pag. 4/62 si prevede, per il palancolato metallico, una prova strumentale per verificare presenza di anomalie quali disgregazione e riduzione spessore con frequenza quinquennale;
- a pag. 6/62 si prevede, per la trave di coronamento in calcestruzzo, un controllo a vista per verificare presenza di bolle d'aria, cavillature superficiali, disgregazione, efflorescenze, esposizione dei ferri d'armatura, fessurazioni o scheggiature con frequenza semestrale. Nella parte DE medesimo documento dedicata al Manuale di Manutenzione, si trova, sempre relativamente alle strutture;
- a pag. 3/53 si prescrivono i livelli minimi prestazionali da garantirsi mediante la verifica DE copriferro (4 ÷ 5 cm) così come, a pagina 8/53, si prevede analogamente per la trave di coronamento. Importante per i tiranti permanenti è la possibilità di potere ispezionare nel tempo (almeno nel primo periodo di vita) le teste dei medesimi al fine di accertarsi DE permanere DE corretto bloccaggio dei trefoli ed eventualmente, eseguire manovre di ripresa di tiro. Purtroppo, la scelta di chiudere con calcestruzzo le nicchie di alloggio DEle testate, immediatamente dopo le
45 operazioni di pretensionamento, ha impedito, di fatto, l'unica verifica che avrebbe potuto consentire di bloccare l'evento sul nascere. Di tale campagna di verifica non vi è nulla nel piano di manutenzione, infatti, stante la scelta di chiudere le nicchie DEle testate dei tiranti, nessuna verifica era possibile, né poteva essere prescritta.
Non può non rilevarsi che, se in sintonia con quanto previsto a pag. 3/64 DE piano di manutenzione, in seguito al “controllo a vista per verificare la presenza di dissesti
(anomalie da rilevarsi: cedimenti) con frequenza annuale”, fin dalle prime avvisaglie di movimento (giugno 2011) fossero state condotte operazioni di scopertura DEle testate dei tiranti, similmente a quanto eseguito dallo scrivente C.T.U. nell'ambito DEle operazioni peritali, ciò avrebbe permesso di individuare il problema e consentito di intervenire limitando i danni. In tale ambito si ricorda che dalle prime avvisaglie di movimento (giugno 2011) al c.d. dissesto (agosto 2014) sono trascorsi 3 anni. Nel corso DEle operazioni peritali non sono emersi elementi tali da poter correlare la causa DE dissesto alla presenza di anomalie stratigrafiche, in quanto i sondaggi e le prove eseguite dallo scrivente C.T.U. sul terreno, nelle posizioni concordate da tutto il collegio peritale, hanno fornito risultati analoghi a quelli di progetto. Nel corso DEle operazioni peritali non sono emersi elementi tali da potersi correlare la causa DE dissesto occorso a carenze nella manutenzione degli impianti condotti da CP_6
. 4) Dica poi, nel caso riscontrasse difetti sopravvenuti rispetto al collaudo
[...] DEl'opera, se questi fossero prevedibili o meno da progettista e/o direttore lavori e/o appaltatori. Il difetto che ha portato al dissesto consiste nella concomitanza di bassa pretensione di bloccaggio dei tiranti associata all'annegamento nel calcestruzzo DEle testate d'ancoraggio, procedura che ha impedito il corretto funzionamento dei morsetti. In tale ambito non appare giustificabile (né durante le operazioni peritali è emersa alcuna ragione, nonostante l'argomento fosse stato introdotto dallo scrivente
C.T.U. durante gli incontri) la scelta di applicare una pretensione di sole 20 t (≈200
kN) al posto DEle 60 t (≈600 kN) di progetto; infatti era prevedibile che, a seguito DEl'impiego DEla banchina (carico-scarico merci e movimentazione gru), sarebbe stata esercitata una maggiore trazione sui trefoli, con conseguente richiesta di maggiore serraggio dei morsetti, che invece risultavano privi di capacità di stringersi a causa DEla presenza DEla malta cementizia fra i cunei. La chiusura DEle nicchie di testata dei tiranti con calcestruzzo era prevista anche nel progetto, ma la pretensione dei tiranti era di 60 t (≈600 kN), tale pretensione avrebbe probabilmente impedito,
o reso quantomeno più difficile lo sfilamento dei trefoli nelle condizioni di normale impiego DEla banchina. Nel corso DEle operazioni peritali il progettista e D.L. ha dichiarato che la chiusura DEle nicchie di testata è avvenuta anticipatamente a
46 quanto lo stesso aveva previsto e, stante comunque le indicazioni progettuali, dal documento 4 DE fascicolo si evince che la chiusura DEle testate era _1 contrattualmente in capo a Il soggetto che ha deciso la chiusura Controparte_7 non poteva, in quanto esperto in materia, non sospettare che, con un bloccaggio a sole 20 t (≈200 kN), i morsetti non avrebbero potuto lavorare correttamente se le testate d'ancoraggio fossero state annegate nel calcestruzzo senza alcuna protezione.
Era infatti noto che ai tiranti in esercizio sarebbe stata richiesta una reazione ben maggiore, si ricorda infatti che il tirante è stato dimensionato per un carico d'esercizio di 150 t (≈1500 kN) ed il carico di collaudo è stato spinto fino a 180 t (≈1800 kN)”.
Con riguardo agli ulteriori profili dedotti sub b) e sub c) – con i quali la C.T.U. (e quindi la sentenza) viene censurata in merito alle valutazioni fatte in relazione al tensionamento dei tiranti, al materiale utilizzato per la chiusura DEle teste e alle caratteristiche DE terreno – il motivo è invece inammissibile per difetto di specificità, limitandosi l'appellante a ripetere le medesime considerazioni già svolte in primo grado, ed è comunque infondato, considerato:
➢ quanto al punto b):
- che viene confusa la valutazione DE “tiro” massimo al quale i tiranti potevano essere sollecitati con il tensionamento operativo, che era stato dimensionato a 600 kn dallo stesso ing. nella sua funzione di progettista esecutivo proprio per _1 le ragioni evidenziate dal C.T.U., e cioè perché “era prevedibile che, a seguito DEl'impiego DEla banchina (carico-scarico merci e movimentazione gru), sarebbe stata esercitata una maggiore trazione sui trefoli, con conseguente richiesta di maggiore serraggio dei morsetti, che invece risultavano privi di capacità di stringersi a causa DEla presenza DEla malta cementizia fra i cunei”;
- che viene pretermesso il dato che negli elaborati grafici DE progetto esecutivo
(Tavole 10-12) si trova indicato che il tiro iniziale dei tiranti doveva essere di 60 t., mentre nella Tavola 30 DElo stesso progetto la nicchia DEla testata è illustrata riempita con la malta cementizia. Ebbene nel manuale di manutenzione (doc. 5 DE fascicolo di 1° grado) non si rinviene alcuna indicazione circa un eventuale _1 controllo DElo stato dei tiranti, né la previsione di una loro eventuale ritesatura, ma
è solamente richiamato un controllo DE copriferro per il quale si richiedeva non fosse inferiore a cm 4. Di conseguenza, l'ing. , quale direttore dei lavori, avrebbe _1 dovuto far correggere il valore DE tiro assegnato ai tiranti dopo la prova di collaudo
(tiro di 20 t = 200 Kn, anziché 60 t = 600 Kn come indicato nelle tavole di progetto)
o, in alternativa, avrebbe dovuto, nell'atto di collaudo, sottolineare che vi era stata una variazione DEla tesatura rispetto a quanto previsto in progetto, come nello stesso
47 atto è stata indicata la variazione di inclinazione dei tiranti (i tiranti anziché essere inclinati di 35° e 25° come nelle tavole, sono stati eseguiti con inclinazione di 35° e
30°). Nell'atto di collaudo è invece riportato che i tiranti erano stati correttamente tensionati al valore di 20 t, senza nessuna nota. In altri termini, non esiste nessun documento che provi la contrarietà DEl'ing. all'aver assegnato un tiro _1 minore (20t) rispetto a quanto prescritto nel progetto da lui stesso redatto (60t), che, come rilevato dal C.T.U., con il trascorrere DE tempo e l'utilizzo DEla banchina da parte DE concessionario, ha determinato lo sfilamento dei tiranti dalle nicchie di testata. Risultano, anzi, in senso contrario le evidenze DEl'Atto unico di collaudo statico DE 29 aprile 2008, redatto alla presenza, oltre che DE collaudatore statico, ing. , DE progettista e direttore dei lavori, ing. , nonché dei tecnici CP_28 _1 intervenuti in rappresentanza DEl'impresa costruttrice, dall'Autorità Controparte_1
PO di , e da tutti tali soggetti regolarmente sottoscritto, il quale, in punto CP_2
“rapporto collaudo dei tiranti” riporta che “tutti i tiranti sono stati sottoposti a un ciclo di carico, min 36,1 ton, massimo 180,5 ton e ritorno a 36,1 ton, misurando l'allungamento complessivo per ognuna DEle n 11 fasi di carico. Al termine DE ciclo i tiranti sono stati pretesati a 20 ton. Si aggiunge poi che, come prescritto in progetto,
è stata eseguita la prova di sfilamento dei tiranti” (cfr. doc. 6 DE fascicolo di _12 di I grado, pag. 8). Ancora, l'Atto unico di collaudo statico, nella sezione dedicata alla
“visita di collaudo definitiva” riporta che il “sottoscritto UD ha proceduto all'esame DEle opere constatando che le misure, i materiali e le modalità di costruzione corrispondono al progetto e che le strutture, per quanto è stato possibile constatare, sono state eseguite con materiali di buona qualità e a regola d'arte
(omissis). In particolare, il sottoscritto UD ha controllato le portate, le dimensioni DEla struttura etc., riscontrandole in perfetto accordo con i disegni di progetto DEle strutture ed ha altresì constatato la bontà DEle lavorazioni, dei getti per le modeste parti ancora in vista, il loro buon aspetto visivo. Per quanto non è stato riscontrato o ispezionato o non più riscontrabile, il rappresentante DEl'impresa
( ) e il direttore dei lavori hanno dichiarato, a specifica richiesta DE _1 sottoscritto UD, nonché confermato senza riserva alcuna, sottoscrivendo il presente atto, che le opere strutturali relative al marginamento in oggetto sono state realizzate con la migliore tecnica possibile ed in conformità dei disegni e calcoli statici”
(doc. 6 DE fascicolo A.P.V. di 1° grado pag. 14 e 15). Sempre nella medesima sezione, in punto “prove di carico”, riporta altresì che “dato il buon esito degli esami e DEle verifiche sopracitati e la constata buona esecuzione DEle strutture, nonché
l'assenza di segni di cedimenti per assestamento di fessurazioni anche capillari, non
48 si è ritenuto necessario effettuare prove di carico e/o ulteriori prove di controllo” (cfr doc. 6 DE fascicolo APV di 1° grado pag. 16 e 17). Sempre “L'atto unico di collaudo statico” ha certificato che “dalle verifiche effettuate, riscontro e controlli si è potuto rilevare che le opere sono state eseguite secondo gli elaborati di progetto, con buoni magisteri, idonei materiali e a regola d'arte e secondo i dettami DEla Direzione dei
Lavori”, nonché “da quanto non si è ispezionato e non è più ispezionabile, il Direttore dei lavori e il rappresentante DEl'Impresa ( ) hanno assicurato che tutte le _1 opere sono state eseguite secondo la miglior tecnica possibile sotto il loro continuo controllo e secondo le rispettive competenze”, ed infine che “l'esame DEl'impostazione generale DEla progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e DEle azioni considerate non hanno fornito motivo di eccepire alcunché, tant'è quindi che “tutte le opere ... realizzate dall'impresa … sono collaudabili i ed in effetti _1 con il presente atto le collauda” (cfr. doc. 6 DE fascicolo A.P.V. di 1° grado, pag. da
17 a 19 ). Il successivo “Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera verbale di visita, relazione e certificato di collaudo” DE 23 gennaio 2009, redatto sempre dall'ing. , riporta e conferma che: 1) “le opere eseguite corrispondono CP_28 sostanzialmente alle prescrizioni contrattuali e agli ordini impartiti alla Direzione lavori”; 2) “nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel Capitolato Speciale d'appalto”; 3) “le lavorazioni sono state condotte a regola d'arte”; 4) “Le risultanze DE collaudo statico hanno dato esito positivo”; 5) “i lavori corrispondono per qualità, forma e dimensioni alle specifiche progettuali ed alle annotazioni riportate negli atti contabili”; 6) “l'impresa esecutrice ha sottoscritto tutti gli atti senza riserva alcuna”; 7) “L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, e dagli ordini e disposizioni impartiti dalla
Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi” (cfr doc. 8 DE fascicolo A.P.V. di
1° grado e doc. 7 DE fascicolo di 1° grado). Così stando le cose, risulta _1 evidente: che la tesatura dei tiranti a 20 t anziché a 60 t è stata frutto di una precisa scelta tecnica operata dal progettista e direttore dei lavori, ing. che, come _1 dallo stesso espressamente ammesso alle pagg. 7 e 8 DEla propria comparsa di costituzione, ha ritenuto nel corso dei lavori, che ogni tirante venisse “rilasciato a 20
t, valore quest'ultimo da ritenersi sufficiente per l'esercizio ordinario”. Pertanto, la pretensione a 20 t è stata decisa a monte DEla chiusura DEle nicchie di testata e tale decisione è riconducibile, in difetto di diverse risultanze probatorie, al solo progettista/D.L., il quale ha ritenuto (evidentemente errando, visti gli esiti indubbiamente infausti DEla scelta) che la tesatura a 20 t fosse idonea e sufficiente all'esercizio ordinario DEla banchina;
49 - con riguardo alla pretesa svalutazione DEla raccomandazione di cui al punto
4.2.4 DEle Raccomandazioni AICAP 1993, in tesi vigenti all'epoca DEla redazione DE progetto, che il documento che le contiene prodotto in causa è monco proprio con riguardo alla parte di preteso interesse. Con l'ulteriore considerazione – come puntualmente evidenziato dal C.T.U., sotto tale profilo non specificamente contestato
– che l'utilizzo di malta cementizia avrebbe potuto giustificarsi laddove i tiranti fossero stati tesi a 600 kn, ma non anche nel caso in esame in cui furono cementati nella misura di precarico di soli 200 kn;
➢ quanto al punto c):
- che le notazioni critiche risultano formulate in termini meramente ipotetici e privi di riscontro;
- che non viene valutato il fatto che le escavazioni vennero fatte eseguire dall ben prima DE serraggio dei tiranti e di esse venne tenuto adeguatamente _12 conto già in sede progettuale e poi nell'esecuzione DEl'opera;
- che la questione DEla rifinitura superficiale DEla pavimentazione – e quindi DElo scavo DE canale (peraltro, come appena detto, eseguito ben prima DEla chiusura dei lavori, fatto questo ben noto all'ing. , che aveva per tale ragione _1 indicato di procedere al livellamento all'esito DE consolidamento DEl'opera) – non è rilevante con riferimento, nè alla chiusura DEle testate dei tiranti, né al valore DE tensionamento di quest'ultimi, donde comunque l'irrilevanza DEla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. reiterata da parte appellante DE giornale dei lavori di scavo e DEla documentazione relativa a indagini e rilievi effettuati nel 2013 e 2014, la prima in quanto volta ad acquisire documentazione comunque irrilevante e la seconda in quanto generica e comunque superata dalle produzioni documentali DE giudizio di primo grado;
- che nessun riscontro ha trovato già in primo grado il rilievo circa l'esistenza di pretese variazioni stratigrafiche, come puntualmente affermato dal C.T.U. (v.
Relazione, pag. 49: “Le indagini geotecniche hanno confermato l'assenza di anomalie stratigrafiche nel volume SInificativo DE sottosuolo interessato dalla costruzione DEla banchina. Le fondazioni dei tiranti risultano adeguate rispetto ai probabili carichi derivanti dall'impiego DEla banchina” e pag. 54: “Nel corso DEle operazioni peritali non sono emersi elementi tali da poter correlare la causa DE dissesto alla presenza di anomalie stratigrafiche, in quanto i sondaggi e le prove eseguite dallo scrivente
C.T.U. sul terreno, nelle posizioni concordate da tutto il collegio peritale, hanno fornito risultati analoghi a quelli di progetto. Nel corso DEle operazioni peritali non
50 sono emersi elementi tali da potersi correlare la causa DE dissesto occorso a carenze nella manutenzione degli impianti condotti da ”); Controparte_6
- che (sub c.2) non risulta in ogni caso sviluppato il ragionamento controfattuale in termini concreti, sicché non risulta superabile la valutazione fatta dal C.T.U. in merito all'irrilevanza dei fattori qui nuovamente dedotti quali cause esclusive DE dissesto;
Tutte le questioni qui riproposte hanno trovato comunque analitica e puntuale disamina e risposta da parte DE C.T.U. in sede di controdeduzioni alle osservazioni sollevate dal ctp di parte (v. C.T.U. pag. 65/72), e a queste, pertanto, si _1 rinvia in difetto di ulteriori, apprezzabili, integrazioni argomentative svolte nell'atto di gravame. Con 15. Il terzo motivo – rubricato: “Sulla responsabilità di ex art. 1227 c.c.” – denuncia l'erroneità DEla sentenza nella parte in cui ha escluso per difetto di prova la responsabilità DEl'Autorità PO di Venezia ex art. 1227 c.c. nonostante sia stato ritenuto astrattamente applicabile alla fattispecie il concorso di colpa DE danneggiato. Nello specifico, sarebbero state immotivatamente trascurate, e quindi non adeguatamente valorizzate in tal senso, una lunga serie di circostanze
(enumerate nell'atto d'appello da pag. 25 a 27) non specificamente contestate dall'Autorità PO, e come tali da ritenersi acquisite alle evidenze di causa ex art. 115 c.p.c.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità (per difetto di specificità e parziale novità DEle questioni dedotte) e di infondatezza e non può pertanto essere accolto.
L'ing. nel giugno DE 2011 venne per la prima volta interessato dalla _1 concessionaria DEl'esistenza di uno spostamento DEla Controparte_6 banchina (di c.a. 2 cm.). La circostanza è dallo stesso riferita nell'ambito DEla ricostruzione dei fatti sviluppata nella comparsa di risposta di primo grado, punto 2.2
“Il dissesto DEla banchina”).
In tale prima occasione non risulta che lo stesso abbia partecipato il dato alla committente, né che abbia dettato prescrizioni al fine di prevenire l'ingravescenza DE fenomeno (sotto tale profilo è irrilevante che allo stesso non fosse stato conferito dall'Amministrazione committente l'ulteriore incarico di procedere al monitoraggio DEl'opera, essendo tenuto per legge, nel caso in cui si manifestino gravi difetti o la rovina DEl'opera, alla garanzia decennale, e quindi a prestare la propria opera al fine di chiarire le ragioni DEl'evento e comunque di evitare l'aggravamento DE fatto sinistroso).
51 Successivamente – segnatamente nel 2012 e nel 2013 – l'ing. intervenne _1 nuovamente (sempre, in tesi, su richiesta DEla concessionaria) a verificare il manufatto, senza tuttavia, neanche in tali occasioni, partecipare alla committente l'evento e il proprio intervento (è invero lo stesso ad ammetterlo nella propria comparsa di costituzione di primo grado laddove ricostruisce gli eventi occorsi fino alla fine di maggio DE 2013: “(omissis) In data 29.11.2012, a seguito di nuova segnalazione di , C.F. rilevava un ulteriore movimento di 5 cm DE medesimo CP_6 concio, sullo stesso giunto, che portava ad uno spostamento complessivo di 8 cm e constatava altresì un cedimento verticale DEla pavimentazione retrostante la
. In quell'occasione, C.F. poteva constatare altresì l'anomalo riempimento, Pt_3 nella misura di circa 1200 mc d'acqua, DEla vasca di prima pioggia ubicata nell'area concessionata a in prossimità DEla . C.F. sollecitava dunque il CP_6 Pt_3
Concessionario a verificare la presenza di eventuali ristagni ovverosia l'aumento DE livello d'acqua nelle condotte fognarie e nella vasca di prima pioggia, sollecitando lo svuotamento periodico di quest'ultima, ma (complice il fatto che l'attività CP_6 aziendale stava per essere pressoché abbandonata) non provvedeva ad alcunché, nonostante nei mesi successivi la vasca di prima pioggia, anche in assenza di precipitazioni meteoriche, risultasse anomalamente piena. In data 23.05.2013, a seguito di piogge insistenti e sempre su richiesta di , C.F. si recava CP_6 nuovamente presso la ed osservava uno spostamento di circa 8 cm DE Pt_3 concio opposto rispetto a quello che aveva già subito movimenti ed un ulteriore cedimento DEla pavimentazione retrostante. Egli, quindi sollecitava il personale di a scaricare la e a controllare la situazione DEle falde, CP_6 Pt_3 ripromettendosi di tenere monitorata la situazione a cadenza settimanale”).
Solo in data 31.5.2013 l'A.P.V. risulta essere stata interessata DE verificarsi di movimenti anomali DEla banchina (v. comparsa di riposta di primo grado di C.F., pag. 9: “Il successivo 31.5.2013 la descritta situazione era constata alla presenza dei Con tecnici di .”).
Tuttavia, né in quell'occasione, né in seguito, risulta che l'ing. abbia indicato _1 di procedere all'unico intervento che il ctp di prima, e il C.T.U., poi, ha ritenuto _12 fosse necessario attuare, e cioè ispezionare le teste dei tiranti al fine di accertarsi DE permanere DE corretto bloccaggio dei trefoli ed eseguire eventuali manovre di ripresa DE tiro, intervento che peraltro avrebbe richiesto un'attività parzialmente demolitoria considerata la scelta di chiudere con calcestruzzo, immediatamente dopo le operazioni di pretensionamento, le nicchie di alloggio DEle testate, scelta, oltretutto, che l'ing. avrebbe dovuto, ancor prima, prevenire, impedendola, ciò _1
52 precludendo di fatto l'unica verifica che avrebbe potuto consentire di bloccare l'evento sul nascere.
Risulta, infatti, che successivamente all'incontro DE 27.6.2013, con nota DE
4.7.2013, l'ing. abbia comunicato all di aver eseguito i calcoli _1 _12 finalizzati alla verifica di stabilità DE concio di banchina oggetto di spostamento, concludendo, all'esito DEle riferite verifiche, che: “1. Debba essere fatto dal sottoscritto un controllo periodico DEla banchina per verificare che non ci siano ulteriori movimenti DEla stessa e devono essere programmate DEle indagini con piezometri per misurare i livelli d'acqua nel terreno; 2. La banchina possa continuare ad essere utilizzata dal concessionario con le condizioni di esercizio per cui la stessa Con è stata progettata;
3. deve mantenere chiusi gli impianti di stabilimento che hanno condotte d'acqua in pressione lungo la banchina”.
In data 7.2.2014 veniva avviato dall'Autorità PO il monitoraggio dei cedimenti tramite rilievo topografico affidato ad uno Studio professionale specificatamente competente (cfr. offerta Geotecnica Veneta DE 3.4.2014 e lett. di prot. 9030 _12 DE 29.5.2014: doc. 15 di parte attrice).
Poiché i rilievi effettuati evidenziavano uno spostamento medio DEla banchina di 1 cm ogni due mesi, l'ente proprietario, con nota DE 5.8.2014 interpellava nuovamente l'ing. al fine di conoscere le eventuali limitazioni di utilizzo, da parte DE _1 concessionario-terminalista, DE manufatto che il professionista ritenesse dovessero essere adottate in seguito ai risultati dei monitoraggi.
L'ing. forniva riscontro con nota datata trasmessa ad APV in data 24.8.2014 _1 nella quale dava atto di aver eseguito un ulteriore sopralluogo, appurando che “il cedimento rilevabile sulla parte alta DE cordolo verso acqua ha raggiunto valori importanti. Tenendo conto DEl'inclinazione DE tirante rispetto all'orizzontale, lo spostamento è tale da raggiungere i valori di tensione massima di calcolo DE tirante stesso”. Riferiva, inoltre, di non poter esprimere alcuna opinione, in merito all'eventuale limitazione di utilizzo DEla banchina, rimanendo in attesa dei risultati DEle indagini integrative in corso da parte DEl'Autorità PO.
15.1 Parimenti infondata, e comunque DE tutto inconferente in ragione DEla posizione di garanzia assunta dall'ing. , oltre che quale progettista esecutivo, _1 quale direttore dei lavori, è l'affermazione secondo cui l'Autorità PO avrebbe disposto la chiusura DEle nicchie di alloggio DEle testate, e ciò pur essendo a conoscenza DE fatto che il tiraggio dei trefoli era stato limitato a 200 kn, e quindi a una misura largamente inferiore a quanto previsto dal progetto esecutivo (600 kn).
53 In disparte il rilievo che la pretesa ingerenza DEl'Autorità PO nell'adozione di scelte esecutive di particolare DEicatezza è stata solo affermata dall'appellante, senza peraltro fornire al riguardo alcun elemento di riscontro (come è stato correttamente evidenziato dal primo giudice), deve sottolinearsi come detta tesi non risulti né credibile, né comunque rilevante, essendo stato l'ing. incaricato _1 dall'Amministrazione committente DEl'attività progettuale esecutiva e di quella di controllo DEl'esecuzione DEl'opera e che il Direttore Lavori ha la precipua funzione di tutelare la posizione DE committente nei confronti DEl'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto (Cass. civ., sez. III, 30.9.2014, n. 20557).
Inammissibile, e comunque infondata, è, infine, anche la censura attinente alla pretesa omessa considerazione DE fatto che il giudice non avrebbe adeguatamente considerato il dato che il progetto era corredato dal “Manuale di Manutenzione” DEl'opera, sicché le attività di verifica e controllo programmato come da “Manuale di manutenzione” ricadevano nella responsabilità DEl'Amministrazione committente e proprietaria (cfr. atto d'appello, pag. 26).
Sotto il primo profilo va sottolineato come le deduzioni DEl'appellante non si confrontino con le risultanze peritali di primo grado, poi condivise dal giudice e poste a fondamento DEla decisione, nulla aggiungendo sul punto rispetto a quanto argomentato nel primo giudizio, né profilando alcuna erroneità o lacunosità nell'iter argomentativo DEl'ausiliario, e quindi DE giudice, né supportando il ragionamento con alcun elemento probatorio che sarebbe stato disatteso o mal valutato.
Sotto il secondo profilo DEl'attribuzione di responsabilità va invece rimarcato come il
C.T.U. abbia escluso che l'Autorità PO fosse in concreto nella condizione di verificare, tramite l'ordinaria attività di manutenzione, la sussistenza di criticità relative alla tenuta dei tiranti, ed abbia anzi ravvisato ulteriori responsabilità DE progettista/D.L. proprio in relazione alla predisposizione DE Piano di Manutenzione e alle carenze (e quindi alla inidoneità) in parte qua di detto documento.
Premesso, infatti, che la causa DE dissesto è stata, come detto, individuata dal C.T.U. nell'errato tensionamento dei tiranti e nella chiusura DEle testate con materiale scarsamente deformabile, e quindi inidoneo a consentire l'attività di ispezione,
l'ausiliario ha rilevato che il punto 7.4 DEle raccomandazioni A.I.C.A.P. (Associazione
Italiana Calcestruzzo Armato e Precompresso) prescrive che: “non è ammesso l'impiego di tiranti permanenti senza l'adozione di un adeguato piano di monitoraggio DEl'opera nel tempo, inserito a sua volta in un progetto completo e dettagliato” e che dette raccomandazioni “non specificano quali debbano essere tali monitoraggi, né
54 tantomeno la loro periodicità, demandando al Progettista la scelta in proposito dipendentemente dalle tipologie di struttura previste, verificato il Piano di
Manutenzione predisposto” (cfr. C.T.U. pag. 52 e 53), concludendo, all'esito DEla verifica DE Piano di Manutenzione predisposto dall'ing. (cfr. doc. 5 – _1 elaborato “R” facente parte DE Progetto Esecutivo) che: “Importante per i tiranti permanenti è la possibilità di potere ispezionare nel tempo (almeno nel primo periodo di vita) le teste dei medesimi al fine di accertarsi DE permanere DE corretto bloccaggio dei trefoli ed eventualmente, eseguire manovre di ripresa di tiro.
Purtroppo, la scelta di chiudere con calcestruzzo le nicchie di alloggio DEle testate, immediatamente dopo le operazioni di pretensionamento, ha impedito, di fatto,
l'unica verifica che avrebbe potuto consentire di bloccare l'evento sul nascere. Di tale campagna di verifica non vi è nulla nel piano di manutenzione, infatti, stante la scelta di chiudere le nicchie DEle testate dei tiranti, nessuna verifica era possibile né poteva essere prescritta” (cfr. C.T.U. pag. 53 e 54).
16. Il quarto motivo – rubricato: “Sulla responsabilità di ex art. 1669 CP_7
c.c.” – denuncia l'erroneità DEla sentenza per avere inadeguatamente valutato la responsabilità di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c. Controparte_7 nella parte in cui, dopo aver affermato che a questa competeva la “posa in opera DEle miscele cementizie di iniezione e DEle malte di riempimento DEle nicchie dei tiranti”, ha ritenuto che “la scelta DE materiale da utilizzare e/o la valutazione DEla sua corretta posa in opera spettava a e al Direttore dei Lavori”, così errando _1 nel ritenere responsabile il professionista convenuto. La violazione di legge consisterebbe in particolare nella errata valutazione DEl'eziologia DE sinistro, e segnatamente DEla rottura dei tiranti, che sarebbe in realtà dipesa dalla cattiva realizzazione DE sistema di bloccaggio dei trefoli da parte di , CP_7 circostanza la cui valutazione sarebbe stata DE tutto omessa dal giudice.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può essere accolto.
Sotto il primo profilo va sottolineato il difetto di corrispondenza tra il capo DEla sentenza in tesi viziato e da riformare (punto i.) e le circostanze dalle quali deriverebbe la corrispondente violazione di legge (punto ii.), trattandosi di fatti all'evidenza tra loro indipendenti e relativamente ai quali non è stato comunque indicato quale sarebbe il dato normativo di riferimento che sarebbe stato disatteso e quale il rapporto di correlazione logica che il giudice avrebbe dovuto valorizzare e non ha invece fatto.
55 Il motivo è inoltre viziato per difetto di specificità, risultando formulato in termini perplessi e senza indicazione di quale censura ritualmente formulata in primo grado sarebbe stata pretermessa dal giudice (“cfr. atto d'appello, pag. 28: “(omissis)
L'Ecc.ma Corte d'Appello non potrà non interrogarsi sul perché una circostanza essenziale, quale la lesione DE sistema di bloccaggio, non sia stata valorizzata dalla
Sentenza, così come non potrà non interrogarsi sul tipo di relazione giuridica che si
è ritenuto di individuare nel rapporto – , impresa specializzata _1 CP_7 nel settore incaricata di fornire i tiranti ed effettuarne la posa, erroneamente esonerata da responsabilità consegue al tipo DEla vendita”).
La doglianza è comunque infondata, non rinvenendosi nella documentazione in atti alcun chiaro riscontro in merito al fatto che si sarebbe resa CP_7 responsabile DEla lesione DE sistema di bloccaggio, come peraltro sottolineato dal
C.T.U. nelle controdeduzioni alle osservazioni formulate dal C.T.P. di parte _1 laddove ha affermato: “(omissis) A tale proposito è necessario evidenziare che non è presente agli Atti alcuna documentazione riguardante la realizzazione dei tiranti
(p.es. schede di cantiere) né alcuna documentazione/certificazione riguardante le caratteristiche dei materiali e le procedure di assemblaggio DEle testate e bloccaggio dei trefoli”; cfr. C.T.U., pag. 71).
17. Proseguendo in ordine di priorità logica va esaminato il settimo motivo, rubricato: “Sul quantum”. Sostiene l'appellante che il giudice avrebbe errato nel liquidare gli importi da destinare agli interventi per ripristinare la banchina, dovendo al più riconoscersi all'Amministrazione committente il minor importo di € 456.550, oltre iva.
Il motivo è palesemente inammissibile per difetto di specificità. L'appellante non svolge, invero, alcuna specifica, motivata, censura in merito alla individuazione DEle opere ritenute necessarie dal C.T.U., prima, e quindi dal giudice, così come alla correttezza dei prezzi applicati, limitandosi a riportare un proprio personale
“prezzario” (v. atto d'appello, pag. 36 – 37), senza alcuna aggiunta, né giustificazione, se non quella che la valutazione operata dal C.T.U. sarebbe abnorme ed esorbitante.
Si tratta, all'evidenza, di affermazioni apodittiche, che non consentono alcuna disamina e quindi una specifica presa di posizione al riguardo.
18. Con il sesto motivo – rubricato: Violazione DEl'art. 1284, comma 4, c.c.; sussistenza e fondatezza” – l'appellante contesta la sentenza in relazione al riconoscimento degli interessi compensativi nella misura prevista dal quarto comma DEl'art. 1284 c.c., e quindi in una misura inapplicabile al caso di specie, in cui il
56 giudice ha ritenuto che l'obbligazione di pagamento posta a carico di e _1 DEl'ing. abbia natura extracontrattuale (ex art. 1669 c.c.) e non _1 contrattuale.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza DEla S.C. è invero attualmente consolidata nel ritenere che il campo di applicazione DEla disposizione in esame (art. 1284, co. 4, c.c.) sia generalizzato, e quindi riferibile a tutte le obbligazioni pecuniarie, con la conseguenza che il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale, che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura, ad escludere il carattere imperativo e inderogabile DEla disposizione, ma non anche DEimitarne il campo d'applicazione (cfr. Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 61 DE 3.1.2023, Rv. 666489 –
01: “(omissis) 2. Ritiene il Collegio che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo DEle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio DE processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento DE pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi DEla durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata DE processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento DEla pendenza DEla lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu
“deflattiva” DE contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura DEl'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.
Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo DE codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità DEle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.
3. Nella decisione impugnata viene richiamato un indirizzo di questa stessa Corte, secondo il quale «la norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione DE loro saggio in sentenza – applicato a seguito d'avvio di
57 lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio». Si tratta di un indirizzo che si è formato, in verità, in alcuni precedenti di legittimità relativi alla speciale obbligazione indennitaria gravante sullo Stato in caso di eccessiva durata di un procedimento giudiziale, ai sensi DEla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti DEl'Uomo ed alla legge n. 89 DE 2001 (cfr., in particolare: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28409 DE 07/11/2018, Rv. 651183 – 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 8289 DE 25/03/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8050 DE
21/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14512 DE 09/05/2022, Rv. 664788 – 01).
3.1 Il
Collegio non ritiene, in realtà, che possa condividersi l'argomento logico-giuridico posto a fondamento di tale indirizzo e cioè l'osservazione per cui l'incipit DEla disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., avrebbe «la funzione di DEimitazione DEl'ambito di applicabilità DEla norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto» in quanto essa «apparirebbe altrimenti inutile ripetizione DEla compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art. 1224
c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente preve_de il rispetto DE saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti». Anche riconoscendo alla norma in esame il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio e, quindi, ritenendola applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle, il riferimento ad un possibile diverso accordo tra le parti, con prevalenza sul suo dettato, ha comunque un senso ed un concreto SInificato normativo, onde esso non pare potersi ritenere affatto una superflua ripetizione DE disposto DEl'art. 1224 c.c.. 3.1.1 In primo luogo, si deve tenere conto DE fatto che le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno DEla mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio DE processo), mentre l'art. 1284, comma 4, c.c., riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio DE processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione DEl'altra. Basti considerare che, se le parti avessero previsto un tasso di interesse di mora superiore al tasso legale ordinario (cioè a quello DEl'art. 1284, comma 1, c.c.), ma inferiore a quello cd. commerciale, in mancanza DEla clausola di salvezza prevista nella parte iniziale DEl'art. 1284, comma 4, c.c., dovrebbe operare quello fissato dalle
58 parti per il periodo di mora anteriore al processo e, poi, quello DEl'art. 1284, comma
4, c.c., per il periodo DE processo: in base all'incipit DEl'art. 1284, comma 4, c.c., invece, se vi è un accordo DEle parti sul tasso di mora, va applicato tale tasso, anche dopo l'inizio DE processo.
3.1.2 D'altra parte, trattandosi di norme con campi di applicazione differenti (come già osservato, l'art. 1224 c.c. disciplina il tasso degli interessi dal giorno DEla mora, anche se anteriore all'inizio DE processo, mentre l'art. 1284, comma 4, c.c., quello DE solo periodo successivo all'inizio DE processo), deve ritenersi comunque ragionevole che nell'art. 1284, comma 4, c.c., si sia inteso specificare e ribadire espressamente (con riguardo al suo specifico campo di applicazione) che la volontà DEle parti in ordine alla determinazione DE tasso degli interessi di mora prevale sul tasso legale di regola previsto per il periodo di tempo successivo all'inizio DE processo, senza che questo debba necessariamente intendersi come un riferimento ad un particolare e limitato campo di applicazione DEla disposizione, idoneo a circoscriverne non solo i presupposti, ma soprattutto lo stesso ambito.
3.1.3 Infine, e in ogni caso, anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione tra loro (eventualmente successiva al sorgere DEl'obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale “ordinario” di cui all'art. 1284 c.c.: quindi, il riferimento alla possibilità di un diverso accordo tra le parti, contenuto nell'art. 1284, comma 4, c.c., implica certamente che tale ultima disposizione non può ritenersi di carattere imperativo e inderogabile, ma non è invece assolutamente da ritenere indice DEl'intenzione DE legislatore di DEimitare il suo campo di applicazione e, tanto meno, un argomento a sostegno DEla tesi per cui tale campo di applicazione debba intendersi limitato alle sole obbligazioni di fonte negoziale.
3.2 Sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità DEl'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base DEla speciale natura o DEle particolari caratteristiche di dette obbligazioni, come DE resto sembrerebbe emergere dai precedenti di legittimità più sopra richiamati, in cui è ripetuto il riferimento alla speciale natura DEl'obbligazione indennitaria a carico DElo Stato per l'eccessiva durata DE processo: questa Corte non ritiene, però, che sia possibile affermare, in generale, che l'art. 1284, comma 4, c.c., abbia di per sé un campo di applicazione limitato alle sole obbligazioni nascenti da rapporti negoziali”; altresì
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7677 DE 22.3.2025, Rv. 674231 - 01).
59 Si tratta di considerazioni alle quali questa Corte aderisce ormai da tempo e dalle quali, in difetto di diverse e maggiormente convincenti argomentazioni, non vi è qui ragione di discostarsi.
E' appena il caso di aggiungere che il professionista convenuto risponde verso l sia a titolo di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., come _12 correttamente ritenuto in sentenza, sia a titolo di responsabilità contrattuale, essendo stato legato all'Amministrazione committente per la realizzazione DEl'opera di cui si tratta da specifici vincoli negoziali e che la corrispondente azione risarcitoria non risulta prescritta in nessun caso, come rilevato esaminando il primo motivo DEl'appello qui in esame.
19. Il quinto motivo, infine – rubricato: Domanda di garanzia e manleva. Violazione DEl'art. 1892 c.c.. Sussistenza e fondatezza” – denuncia l'erroneità DEla sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'azione di garanzia spiegata dal professionista convenuto nei confronti DEla propria Assicurazione DEla responsabilità professionale,
Nello specifico, la sentenza sarebbe viziata per TE aver fatto dipendere l'applicazione DEl'art. 1892 c.c. da enunciative clausole convenzionali e non già dall'esito DEla prova diretta posta a carico DEla Compagnia circa la sussistenza dei presupposti di legge, e segnatamente per aver ritenuto che il cedimento DEla banchina fosse una “circostanza” come definita in polizza e che la sussistenza di detta “circostanza” fosse rilevante ex art. 1892 c.c., con la conseguenza di invertire l'onere DEla prova in danno DE professionista assicurato, omettendo di indagare la sussistenza degli altri presupposti previsti dalla legge
(sussistenza di dolo o colpa grave, di reticenza, ecc., fatti da provarsi dalla
Compagnia assicurativa), tanto più considerato che le note DE 27.5.2013 di
[...]
e DE 14.6.2023 e 10.6.2013 DEl'Autorità PO non Controparte_6 contenevano, a ben vedere, alcuna richiesta di risarcimento, né manifestavano alcuna intenzione di avanzarne, né muovevano alcuna specifica contestazione all'operato DE deducente, né – ancora – recavano l'indicazione di atti o fatti che potessero dare luogo a un richiesta di danni nei confronti DEl'ing. , dovendo _1 pertanto escludersi che le tre riferite comunicazioni potessero essere considerate come “richiesta di risarcimento”, ovvero anche solo quale “circostanza” ai sensi di polizza, posto che il contratto va interpretato secondo buona fede (art. 1366 c.c.) e contro l'autore DEla clausola in caso di impiego di moduli o formulari (art. 1370 c.c.).
Il motivo è infondato e va pertanto respinto, non bastando le indicate considerazioni a superare la valutazione di sintesi fatta dal primo giudice secondo cui alla data di stipulazione DEla Polizza 2014/2015 (25 luglio 2014), e ancor prima al momento
60 DEla stipulazione DE primo contratto di assicurazione per la responsabilità professionale (la Polizza Arch 2013/2014), l'ing. era a conoscenza di _1 specifiche, concrete e rilevanti "Circostanze" dalle quali sarebbero potute ragionevolmente derivare (come sono poi nella specie effettivamente derivate) successive richieste di risarcimento da parte DE soggetto danneggiato.
L'appellante lamenta, in buona sostanza, che il giudice abbia erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti costitutivi DEla fattispecie di cui all'art. 1892 c.c. nonostante che l'Assicurazione ( ) non avesse né allegato, né dimostrato, che le CP_9 dichiarazioni DE professionista riportate nel questionario: a) fossero inesatte o reticenti;
b) fossero state rese con dolo o colpa grave;
c) fossero state determinanti nella formazione DE consenso DEla Compagnia in quanto se fosse stata messa a conoscenza DEle circostanze di fatto invece omesse non avrebbe concluso il contratto di assicurazione, ovvero lo avrebbe concluso a condizioni diverse escludendo il sinistro de quo dalla copertura assicurativa.
Il vizio di errata percezione, e di conseguentemente errata valutazione dei fatti in contestazione, in realtà non sussiste, connotandosi la distribuzione DEl'onere di allegazione e prova in materia di indennizzo assicurativo in maniera diversa da quanto ritenuto dall'appellante.
Invero, a chi chieda di essere garantito rispetto a pretese risarcitorie di terzi si applica la regola di ordine generale secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Quindi, poiché il fatto costitutivo DE diritto DEl'assicurato all'indennizzo, nell'assicurazione contro i danni, o alla garanzia, nell'assicurazione per la responsabilità civile, consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è sull'assicurato, e non sull'assicuratore, che incombe, ai sensi DEl'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro o di cui si chiede la copertura ai fini DEla responsabilità civile (così Cass., Sez. 3,
17.5.1997, n. 4426; Cass., Sez. 1, 8.1.1987, n. 17; Cass., Sez. 1, 4.3.1978, n. 1081.
Ne deriva, quale ovvio corollario, che qualora l'assicuratore DEla responsabilità civile convenuto per l'adempimento DE contratto alleghi l'esclusione DEla garanzia assicurativa, non propone in realtà un'eccezione in senso proprio, risolvendosi detta allegazione nella mera contestazione DEla mancanza di prova DE fatto costitutivo DEla domanda svolta dall'assicurato, con la conseguenza che non assume alcun onere probatorio, che resta immutato a carico DEl'attore, il quale è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo DEla domanda in tutta la sua estensione (così Cass.,
61 Sez. 3, 20.3.2006, n. 6108; Cass., Sez. 3, 23.2.1998, n. 1946; Cass., Sez. 3,
12.2.1998, n. 1473).
Non è poi vero che il giudice abbia confuso le condizioni di operatività previste dall'art. 1892 c.c. con la violazione DEla disposizione convenzionale contenuta nel richiamato art. III DEla Polizza.
Nella comparsa di risposta di primo grado ha invero dedotto – TE come risulta peraltro chiaro dalla rubrica DE paragrafo 3.2 attinente alla contestazione DEla domanda di manleva avanzata dall'ing. – la inoperatività _1 DEla copertura assicurativa per effetto DEl'esclusione n. 1 DEl'art. III DEla polizza
2014/2015 (peraltro identica nella polizza 2013/2014), e comunque per effetto di dichiarazioni inesatte/reticenze con dolo o colpa grave.
Ora, ai sensi DEl'art. III, n. 1), l'Assicurazione non opera “per le Richieste di
Risarcimento causate da oppure connesse o conseguenti in tutto o in parte a
Circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza di questo contratto che l conosceva o DEle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte Parte_8
a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui”.
Per “Circostanza”, ai sensi DEla nomenclatura utilizzata nella legenda di cui al precedente articolo II (“Definizioni”), si intende (lettera q): “a) qualsiasi manifestazione DEl'intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti DEl'Assicurato; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta DEl'Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di Risarcimento;
c) qualsiasi atto o fatto di cui l sia a conoscenza e che potrebbe Parte_8 ragionevolmente dare luogo a una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti”.
Ebbene, considerata la realtà dei fatti esistente (e chiaramente nota al professionista) nel luglio 2013 (risalendo al 4.7.2013 la stipulazione DEla prima polizza, poi tacitamente rinnovata fino al 2017) e poi ancora nel luglio 2014, appare francamente insostenibile l'affermazione DEl'appellante “che alla data in cui l'ing. _1 compilava il questionario sottopostogli dal broker (id est il 4.7.2013), ed anche successivamente sino allo spostamento DEla banchina avvenuto oltre un anno dopo in data 22.8.2014, non v'era alcuna circostanza tale da far presagire una qualche responsabilità DEl'assicurato e un conseguente rischio di una domanda risarcitoria nei suoi confronti” (cfr. atto d'appello , pag. 31, penultimo cpv.) e che ciò _1 risulterebbe indirettamente confermato dalla stessa Amministrazione attrice laddove nella propria conclusionale di primo grado aveva dichiarato (peraltro al solo fine di negare di essere stata ad adeguata conoscenza DEle ragioni DE collasso DEla banchina prima ancora DEl'agosto 2014 e di non essere, quindi, decaduta dall'azione
62 di garanzia ex art. 1669 c.c.), che “gli eventi verificatisi in epoca precedente al
22.8.2014, data DE collasso DEla banchina, non erano idonei a determinare un grado di conoscenza oggettiva tale da determinare l'onere di denuncia. Premesso che gli eventi relativi agli anni dal 2011 al 2013, ex adverso citati, sono stati conosciuti da CP_2 solo nel 2013, a seguito DEla nota DEla concessionaria DE Controparte_6
27.5.2013 (cfr. doc. 9), deve evidenziarsi che gli accadimenti relativi sia al periodo
2011-2013, sia dal 2013 al crollo DEla banchina avvenuto nel 2014, non erano di CP_2 entità tale da determinare la conoscenza di di un pericolo di crollo o di vizi e difetti imputabili alla fase costruttiva. Ciò in quanto si è trattato di spostamenti DEla banchina, che non preludevano alla rovina DE manufatto”.
Ai fini e per gli effetti di cui si tratta il punto di vista rilevante non è, infatti, quello dei terzi danneggiati – che al momento DEla stipulazione DEla polizza da parte DE professionista al quale si erano affidati per la realizzazione DEl'opera ben possono non avere avuto una chiara evidenza DEl'eziologia DEl'evento sinistroso e individuato con esattezza le relative responsabilità – ma quello DE professionista assicurando, che alla luce DEle evidenze fattuali rappresentategli, e/o comunque acquisite, ed essendo appunto un tecnico, è con tutta verosimiglianza in grado di rendersi conto di quanto avvenuto e DEle conseguenze che ciò potrebbe avere anche in relazione alla propria responsabilità civile professionale volta che il fatto diventi noto anche ai terzi in tutti i suoi elementi rilevanti.
E che l'ing. fosse a conoscenza di particolari di fatto rilevanti relativi al _1 progressivo cedimento DEla banchina all'epoca in cui sottoscrisse per la prima volta la polizza Arch e lo fosse anche in seguito al momento DE rinnovo 2014/2015, è circostanza da ritenersi indubitabile laddove si consideri: a) che la concessionaria DEla banchina ( ) aveva comunicato all'ing. Controparte_6 _1
l'insorgenza di problematiche attinenti alla realizzazione DEla banchina fin dal 2011, tanto è vero che lo stesso si era determinato ad effettuare diversi sopralluoghi per controllare e monitorare uno spostamento DE primo concio DEla nuova banchina"
(cfr. doc. 11 di parte attrice;
b) che in seguito, con comunicazione in data 27 _12 Con maggio 2013, indirizzata sia all che all'ing. , sempre aveva _12 _1 segnalato il verificarsi di "un cedimento DEla banchina costituito da una fuoriuscita DE cordolo DEla stessa DEl'ordine DE centimetro e un assestamento/abbassamento di alcuni centimetri DEla pavimentazione retrostante" (cfr. doc. 9 di parte attrice); c) che con nota DE 14 giugno 2013 l'A.P.V. aveva chiesto all'ing. "di voler _1 fornire spiegazioni circa i cedimenti verificatisi" (cfr. doc. 10 di parte attrice); d) che con nota in data 18 giugno 2013 (doc. 11 di parte attrice) l'ing. aveva _1
63 risposto alla committente, dando mostra di essere a perfetta conoscenza dei fatti, sia pur affacciando quali possibili cause DE fenomeno circostanze che escludevano la propria responsabilità professionale;
e) che con nota DE 19 giugno 2013 aveva contestato il contenuto DEla predetta risposta fornita dal professionista invitandolo ad un incontro presso i propri uffici (cfr. doc. 12 di parte attrice: “Spett.
[...]
, ing. e p.c. Spett. ON9 Parte_1 CP_6 Controparte_6 dott. . Cedimento DE nuovo tratto DEla banchina portuale denominata Testimone_4
Berica. Con riferimento all'oggetto ed in particolare alla lettera trasmessa a mezzo e- mail in data 18/06/2013 si osserva quanto segue: contrariamente a quanto riportato Con nella relazione, in data 31 maggio i tecnici hanno effettuato un sopralluogo presso la banchina, ma non alla presenza DEl'ing. ; in generale non si _1 comprende quanto riportato al paragrafo "considerazioni sui movimenti rilevati" con particolare riferimento al tiro agente sui tiranti;
non si comprende come una perdita d'acqua superficiale possa peggiorare le caratteristiche dei terreni alla quota DE bulbo dei tiranti. Per tali motivi si ritiene indispensabile un incontro presso i nostri uffici al fine di fornire i necessari chiarimenti. A tal proposito si chiede di fornire la seguente documentazione: indagini geognostiche effettuate in fase di progetto e loro localizzazione;
localizzazione dei tiranti prova realizzati;
schede di esecuzione dei tiranti. Si prega di contattare i nostri uffici al fine di concordare una data per l'incontro”). Con l'ulteriore considerazione che l'ing. sapeva perfettamente _1
– e comunque non poteva credibilmente affermare di non sapere – che la causa, o comunque una concausa rilevante, DE progressivo distacco DEla banchina era costituita proprio dall'insufficiente tensione dei tiranti, che egli stesso, peraltro, aveva previsto dovessero essere caricati a 600 kn anziché a 200 kn, sicché era DE tutto verosimile, se non certo, che tale situazione sarebbe emersa all'esito di una più approfondita indagine tecnica e che il danno gli sarebbe stato addebitato, quantomeno per l'omissione dei controlli a cui era tenuto quale direttore dei lavori.
Per completezza di disamina è appena il caso di aggiungere che oltre ai presupposti previsti per l'esclusione DEl'assicurazione dalla menzionata disposizione convenzionale (Sez. A, art. III), ricorrono comunque anche quelli di cui all'art. 1892
c.c., richiamato dal § 1 (1. Dichiarazioni relative alle circostanze DE rischio) DEla
Sezione C (Condizioni Generali di Assicurazione), secondo cui “Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni DEl'ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti al fini DEla valutazione DE rischio da parte degli ASSICURATORI. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze DEl'ASSICURATO relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso
64 o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato DEle cose, sono regolate dagli artt. 1892, 1893 e 1894 DE codice civile, i quali prevedono la totale o parziale PERDITA DE diritto all . Tali disposizioni Parte_9 si applicano anche a ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo DEla presente
POLIZZA”, donde, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma, seconda parte, DEl'art. 1892 c.c., la perdita DE diritto ad ottenere il pagamento DEla somma assicurata, essendosi il sinistro verificato prima DE decorso DE termine previsto dal comma 2 DEla medesima disposizione.
In definitiva, la statuizione di infondatezza DEla pretesa avanzata dall'ing. _1 di essere manlevato dalla propria Assicurazione DEla responsabilità civile professionale va confermata.
B) L'appello incidentale DEl ON
.
[...]
L'appello incidentale proposto dall con la comparsa di costituzione e CP_30 risposta depositata nel procedimento n. 1736/2023 R.G. è fondato per le ragioni esposte esaminando il primo motivo DEl'appello (principale) DEl'ing. e a _1 queste, per evidenti ragioni di brevità, si rinvia.
C) L'appello di principale nel proc. n. 1746/2023 R.G. e incidentale Controparte_1 nel proc. n. 1736/2023 R.G. avverso la sentenza in esame ha proposto: Controparte_1
a) appello principale (incardinando il procedimento n. 1746/2023 R.G.), chiedendone la riforma sulla base di due motivi, attinenti:
i) il primo, alla pretesa errata valutazione DEl'eccezione DE termine di decadenza di cui all'articolo 1669 c.c. e per contraddittorietà DEla motivazione;
ii) il secondo, alla pretesa errata valutazione dei documenti e alla disposta condanna di ignorando la domanda formulata da quest'ultima nei confronti _1 di;
CP_7
b) appello incidentale (nel procedimento n. 1736/2023 R.G. promosso dall'ing.
) chiedendone la riforma sulla base DEle stesse ragioni poste a fondamento _1 DEl'appello principale (1. Erroneità DEla sentenza per mancato accoglimento DEl'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. e per contraddittorietà DEla motivazione con riferimento al computo DE dies a quo da cui far decorrere il termine annuale per proporre la relativa azione;
2. erroneità DEla sentenza per errata qualificazione DE rapporto contrattuale tra e . Travisamento _1 CP_7 DEle prove versate in atti), nonché, 3. in relazione al mancato rilievo DEla
65 responsabilità colposa, quantomeno concorrente, nella causazione DE danno a carico DEla Amministrazione committente.
In entrambi i procedimenti è stato altresì chiesto, in via subordinata, per l'ipotesi in cui la Corte dovesse confermare che le cause DE sinistro sono quelle rappresentate dall'Autorità di PO DE (già Autorità CP_2 ON
PO di ), di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva DE solo CP_2 progettista e Direttore dei Lavori, ing. . Parte_1
Nelle more DE giudizio, tra e l Controparte_1 ON
, da un lato, e tra e
[...] Controparte_1 Controparte_7 dall'altro, sono intervenuti due separati accordi transattivi in conseguenza dei quali ha dichiarato di rinunciare a spese compensate agli atti dei giudizi R.G. _1
1736/2023 ed R.G. 1746/2023, impregiudicate le domande svolte nei confronti degli altri appellati e appellanti rimasti estranei all'accordo transattivo.
Con nota depositata in pct il 19.6.2024 il patrocinio di ha depositato Controparte_1 gli atti di rinuncia e di corrispondente accettazione DEla rinuncia sottoscritti dai difensori-procuratori dall ON
(già Autorità PO di ) e di
[...] CP_2 Controparte_7
Per l'effetto, nel rapporto tra e l Controparte_1 ON
(già ), da un lato, e
[...] ON Controparte_1
e dall'altro, i procedimenti (1736/2023 + 1746/2023 R.G.) Controparte_7 vanno dichiarati estinti limitatamente alle indicate parti processuali in accoglimento DEla corrispondente conclusione formalizzata dalla difesa di in via Controparte_1 preliminare (“Previa ogni eventuale opportuna declaratoria, preso atto DEl'avvenuta rinuncia agli atti DE giudizio a spese compensate notificata da all' Controparte_1
ed a ON Controparte_7
e DEl'avvenuta accettazione di tale rinuncia notificata dall
[...] ON
DE e da a
[...] ON Controparte_7 Controparte_1 disporsi l'estinzione DE giudizio tra le medesime parti”).
Quanto all'ulteriore domanda di merito proposta (e conservata) nei confronti DEl'altro appellante principale – e segnatamente accertarsi la responsabilità esclusiva DE solo progettista e direttore dei lavori, ing. – l'appello va dichiarato Parte_1 inammissibile, non essendo stata formulata, né nell'appello principale, né nell'appello incidentale, alcuna doglianza censurante la responsabilità solidale (ritenuta ed affermata dal primo giudice senza ulteriori specificazioni di misura, e quindi addebitata al 50% ciascuno) tra l'impresa appaltatrice e il professionista progettista e direttore dei lavori, risultando la domanda presente nelle sole conclusioni.
66 Per l'effetto, nel rapporto tra l'ing. e è quest'ultima a Parte_1 Controparte_1 risultare soccombente, con ogni relativa conseguenza, anche in ordine alle spese.
D) L'appello incidentale di Controparte_7 nel costituirsi in giudizio (in entrambi i procedimenti) ha
[...] proposto appello incidentale chiedendo la riforma DEla sentenza per non aver accolto l'eccezione di decadenza DEla domanda proposta dall'Autorità PO di CP_2 formulata ex art. 1669, 1° comma, c.p.c.
In relazione a detta impugnativa incidentale premesso il Controparte_7 CP_ richiamato raggiungimento di un accordo transattivo tra e l e tra _1
ed essa , ha dichiarato di non avere ulteriore interesse a _1 CP_7 coltivare gli appelli incidentali proposti nei confronti DEl
[...]
e ha quindi dichiarato di rinunciarvi a spese ON integralmente compensate, come da accordo raggiunto con quest'ultima, depositando in data 9.6.2025 nota accompagnatoria DEl'atto di rinuncia agli atti DE giudizio notificata in data 29.5.2025 ai procuratori DEla
[...]
(già Autorità PO di ) e l'accettazione ON CP_2 DEla rinuncia notificata ai procuratori di da parte DE procuratore Controparte_7 DEla (già Autorità ON
PO di ), in data 6.6.2025. CP_2
Per l'effetto, va dichiarata l'estinzione dei giudizi anche in relazione al rapporto processuale tra l (già ON
Autorità PO di ) e con riguardo all'appello CP_2 Controparte_7 incidentale da questa proposto.
E) La posizione di di e di Controparte_6 Parte_2
. RO
Con riguardo alla statuizione attinente alla posizione di CP_6 CP_6
non risulta proposta impugnazione da nessuna DEle parti in causa, con ogni
[...] conseguenza di legge, anche in relazione alla posizione DEl'assicuratore di questa,
Parte_2
Quanto alla posizione di (non costituita in questo secondo grado), Controparte_8 la conferma DEla sentenza con riguardo all'estraneità di alla CP_7 causazione DE sinistro e al conseguente obbligo risarcitorio spiega effetto anche nei confronti DEl'assicuratore di questa.
III
Le spese di lite.
67 Considerato l'esito DE giudizio, le spese di lite DE secondo grado – liquidate in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28] tenendo a mente un valore prossimo ai valori medi per ciascuna DEle fasi in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito DElo scaglione di riferimento – vengono regolate secondo il principio di soccombenza, e quindi come segue:
a) quanto al rapporto tra l'ing. e vanno poste a Parte_1 Controparte_1 carico di quest'ultima e a favore DE primo;
b) quanto al rapporto tra l'ing. e l' Parte_1 [...]
e (già Autorità PO di ON CP_2
), vanno poste a carico DE primo e a favore DEla seconda;
CP_2
c) quanto al rapporto tra l'ing. e vanno poste Parte_1 Controparte_7
a carico DE primo e a favore DEla seconda;
d) quanto al rapporto tra l'ing. e (già Parte_1 Controparte_3 [...]
, già ), vanno poste Controparte_4 Controparte_5
a carico DE primo e a favore DEla seconda;
e) quanto al rapporto tra l'ing. e e Parte_1 Controparte_6
vanno integralmente compensate;
Parte_2
f) quanto al rapporto tra e l Controparte_1 [...]
(già ), ON ON vanno integralmente compensate come da corrispondente accordo intervenuto tra le parti;
g) quanto al rapporto tra e vanno Controparte_1 Controparte_7 integralmente compensate come da corrispondente accordo intervenuto tra le parti;
h) quanto al rapporto tra l ON
(già ) e
[...] ON [...] vanno integralmente compensate come da corrispondente accordo CP_7 intervenuto tra le parti;
i) nulla sulle spese con riguardo alla posizione di RO
non costituitasi nel presente secondo grado;
[...]
Deve, infine, darsi atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore DEla pronuncia adottata sussistono, ai sensi DEl'art. 13, comma 1-quater, DE
d.P.R. n. 115 DE 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti ing. e (riguardo a quest'ultima con specifico Parte_1 Controparte_1 riguardo all'appello proposto nei confronti DEl'ing. per l'addebito in Parte_1
68 via esclusiva a quest'ultimo DEla responsabilità per la causazione DE sinistro di cui è causa) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello principale, a norma DE comma 1-bis DElo stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulle cause riunite di II° grado n. 1736/2023
+ 1746/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello proposto dall'ing. _1
;
[...]
b) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello proposto da Controparte_1 nei confronti DEl'ing. ; Parte_1
c) accerta e dichiara la validità e l'efficacia DEla rinuncia agli atti DE processo formalizzata da verso l Controparte_1 [...]
(già Autorità PO di ON
Venezia) e DEla corrispondente accettazione DEla rinuncia, e per l'effetto dichiara l'estinzione dei giudizi n. 1736/2023 R.G. + 1746/2023 R.G. relativamente a detto rapporto processuale;
d) accerta e dichiara la validità e l'efficacia DEla rinuncia agli atti DE processo formalizzata da verso e DEla corrispondente Controparte_1 Controparte_7 accettazione DEla rinuncia, e per l'effetto dichiara l'estinzione dei giudizi n.
1736/2023 R.G. + 1746/2023 R.G. relativamente a detto rapporto processuale;
e) accerta e dichiara la validità e l'efficacia DEla rinuncia agli atti DE processo formalizzata da verso l'Autorità DE CP_7 CP_7 ON
(già Autorità PO ON di ) e DEla corrispondente accettazione DEla rinuncia, e per l'effetto CP_2 dichiara l'estinzione dei giudizi n. 1736/2023 R.G. + 1746/2023 R.G. relativamente a detto rapporto processuale;
f) liquida le spese di lite DE secondo grado come segue e condanna, per l'effetto, il soggetto dichiarato tenuto al relativo pagamento. Nello specifico:
1. condanna a rimborsare all'ing. le spese di lite _1 Parte_1 DE secondo grado, che liquida, per compensi, nella misura di € 31.000, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
2. condanna l'ing. a rimborsare all'Autorità Parte_1 CP_2
PO (già ON
Autorità PO di ) le spese di lite DE secondo grado, che liquida, CP_2
69 per compensi, nella misura di € 31.000, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3. condanna l'ing. a rimborsare a le Parte_1 Controparte_7 spese di lite DE secondo grado, che liquida, per compensi, nella misura di
€ 31.000, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4. condanna l'ing. a rimborsare ad Parte_1 Controparte_3
(già , già Controparte_4 Controparte_5
) le spese di lite DE secondo grado, che liquida, per compensi, nella
[...] misura di € 31.000, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5. compensa integralmente le spese di lite DE secondo grado tra l'ing. _1
e e
[...] Controparte_6 Parte_2
6. dichiara interamente compensate le spese di lite DE secondo grado tra e l Controparte_1 ON
(già Autorità PO di
[...]
); CP_2
7. dichiara interamente compensate le spese di lite DE secondo grado tra e Controparte_1 Controparte_7
8. dichiara interamente compensate le spese di lite DE secondo grado tra l ON
(già Autorità PO di ) e
[...] CP_2 Controparte_7
[...]
9. nulla sulle spese con riguardo alla posizione di RO
;
[...]
g) dà atto DEla sussistenza a carico degli appellanti e Parte_1 Controparte_1 dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma DE comma 1-bis.
Così deciso nella camera di conSIlio DE 28.7.2025
Il ConSIliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
70
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan ConSIliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite di II° grado n. 1736/2023 R.G. + 1746/2023 R.G., vertenti:
➢ la n. 1736/2023 R.G.
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Cappelletto, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Venezia-Mestre, via G.
Pepe n. 6, appellante principale/in primo grado convenuto e terzo chiamato (da Controparte_1
E
ON
(già ), C.F. e P.I. , in
[...] ON P.IVA_1 persona DE Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
, Santa Marta, Fabbricato 13, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Biagini, CP_2 elettivamente domiciliata presso il difensore, in , S. Croce n. 466/G, CP_2 appellata e appellante incidentale/in primo grado attrice
C.F. e P.I. in persona DE Presidente DE ConSIlio di Controparte_1 P.IVA_2
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia-
Malcontenta (VE), via Moranzani n. 42/B, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo
Pettinelli e Valentina Manoni, elettivamente domiciliata presso i difensori, in Venezia-
Mestre (VE), Piazzale Leonardo da Vinci n. 8, appellata e appellante incidentale/in primo grado convenuta
1 (già e Controparte_3 Controparte_4 [...]
), P.I. in persona DE legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati David Maria Marino, Leila Bianchi
e Giovanni Falcomer, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo, in , Dorsoduro 3520, CP_2 appellata/in primo grado terza chiamata (dall'ing. ) _1
codice fiscale e numero di iscrizione al registro Controparte_6 DEle imprese di Vicenza REA di Vicenza 292852, in persona DE legale P.IVA_4 rappresentante pro tempore, con sede legale in Vicenza, viale DEla Scienza, n. 81, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Maggiolo, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Dorsoduro 3464, appellata/in primo grado terza chiamata (da Controparte_1
P.I. in persona DE legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_5 tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maria Chersevani, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Venezia – Mestre, Piazza Ferretto n. 4, appellata/in primo grado terza chiamata (da Controparte_6
P.I. in persona DE rappresentante legale pro Controparte_7 P.IVA_6 tempore, con sede legale in Ponte nelle Alpi (BL), località Paludi Lizzona n. 67, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Galvan, Lorenzo Vaccari e Paolo
Scarpa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Fiesso D'Artico
(Ve), via Riviera DE Brenta n. 342, appellata e appellante incidentale/in primo grado terza chiamata (da Controparte_1
– Controparte_8
Capogruppo DE Gruppo UR Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.2008 al n.
2, C.F./P.I. in persona DE rappresentante generale per l'Italia, P.IVA_7 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cesare, appellata non costituita/in primo grado terza chiamata (da ) CP_7
➢ la n. 1746/2023 R.G.
TRA
C.F. e P.I. in persona DE Presidente DE ConSIlio di Controparte_1 P.IVA_2
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia-
Malcontenta (VE), via Moranzani n. 42/B, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo
Pettinelli e Valentina Manoni, elettivamente domiciliata presso i difensori, in Venezia-
Mestre (VE), Piazzale Leonardo da Vinci n. 8, appellante principale/in primo grado convenuta
2 E
ON
, C.F. e P.I. in persona DE Presidente e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in , Santa Marta, Fabbricato 13, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Biagini, elettivamente domiciliata presso il difensore, in , S. Croce n. 466/G, CP_2 appellata/in primo grado attrice
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Cappelletto, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Venezia-Mestre, via G.
Pepe n. 6, appellato/in primo grado convenuto
P.I. in persona DE rappresentante legale pro Controparte_7 P.IVA_6 tempore, con sede legale in Ponte nelle Alpi (BL), località Paludi Lizzona n. 67, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Galvan, Lorenzo Vaccari e Paolo
Scarpa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Fiesso D'Artico
(Ve), via Riviera DE Brenta n. 342, appellata e appellante incidentale/in primo grado terza chiamata (da Controparte_1 aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza DE Tribunale di Venezia n.
1412/2023, pubblicata il 28.7.2023 a definizione DE procedimento n. 7118/2016 R.G.
Trib. Venezia, promosso da contro e ON Controparte_1
ing. , in punto risarcimento danni;
_1 _1 causa rimessa in decisione all'udienza DE 24.7.2025 in relazione alle seguenti conclusioni DEle parti costituite:
A) conclusioni DEl'ing. : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito, in via principale: - in riforma DEla sentenza n. 1412/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, giudice dott.ssa Silvia Barison, nel procedimento R.G. n. 7118/2016, pubblicata in data 28.7.2023, notificata in data
1.8.2023, accogliersi il presente appello con ogni conseguente statuizione di legge e, per l'effetto, rigettarsi le domande tutte svolte nei confronti DEl'ing. , Parte_1
e in particolare quelle svolte dall ON
, in quanto prescritte, improponibili,
[...] inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti, nonché quelle svolte da e da in quanto improponibili, Controparte_1 Controparte_7 inammissibili e infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti. Nel merito, in via subordinata - nella denegata ed opposta ipotesi di attribuzione di una qualche
3 responsabilità in capo all'ing. , graduarsi la misura DE danno risarcibile Parte_1 tra i vari soggetti che verranno ritenuti responsabili, riservata in ogni caso ogni azione ed eccezione da parte DEl'ing. . Nella denegata ed opposta ipotesi di Parte_1 conferma, anche solo parziale, DEle domande svolte dall
[...]
nei confronti DEl'ing. ON
, e/o di accoglimento DEle domande svolte da e/o da Parte_1 Controparte_1 nei confronti DEl'ing. , accertare e dichiarare in Controparte_7 Parte_1 ogni caso il diritto di quest'ultimo nei confronti di
[...]
ad essere manlevato e tenuto indenne da TE ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla soccombenza, per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, in riforma DEla sentenza n. 1412/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, giudice dott.ssa Silvia Barison, nel procedimento R.G. n. 7118/2016, pubblicata in data 28.7.2023, notificata in data
1.8.2023, condannare TE
, a rifondere all'ing. gli importi che questi fosse
[...] Parte_1 tenuto a pagare all ON
e/o alle altre parti DE processo in forza DEla sentenza emessa
[...] all'esito DE procedimento di appello. Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi DE giudizio. In via istruttoria, 1. senza inversione alcuna DEl'onere DEla prova, si chiede essere ammessi alla prova per interpello e testi sui capitoli articolati in primo grado con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., con i testi ivi indicati, ed in particolare sui seguenti capitoli: 5) “Vero che in occasione DEl'incontro di cui al capitolo 4) l'ing. riferì all'Ing. che, durante Tes_1 _1
l'inverno, si era verificata una copiosa perdita d'acqua dall'impianto antincendio” testi: Ing. ing. 6) “Vero che in data 29.11.2012 si Testimone_2 Testimone_3 teneva un incontro tra l'ing. e l'ing. di presso _1 Testimone_4 CP_6 lo stabilimento di quest'ultima e, in quell'occasione, l'ing. invitò l'ing. Tes_1 _1
a verificare un ulteriore piccolo scostamento DEla banchina antistante lo stabilimento ed un avvallamento DE piazzale antistante lo stabilimento” testi: ing. Testimone_2 ing. 13) “Vero che in data 27.6.2013 si teneva un incontro presso Testimone_3 la sede di Autorità PO di , nel corso DE quale l'ing. proponeva CP_2 _1 di eseguire una tomografia dei terreni circostanti la e di realizzare dei pozzi, Pt_3 dietro ai tiranti, atti a prosciugare l'acqua accumulata sottoterra” testi: ing. Tes_2 prof. dott. 14) “Vero che nel luglio DE 2013 l'ing. ,
[...] Testimone_5 _1 di propria iniziativa, conduceva dei nuovi calcoli per verificare la stabilità DE concio di oggetto DElo spostamento comunicandone i risultati e proponendo gli Pt_3
4 interventi da eseguire ad APV e ad in data 4.7.2013, come si evince CP_6 dal documento n. 13 che si rammostra al teste” testi: SI.ra prof. Testimone_6 dott. 15) “Vero che in data 25.8.2014 Autorità Testimone_7 Testimone_8
PO di vietava all'ing. di eseguire indagini geofisiche sulla CP_2 _1
, come si evince dal documento n. 15 che si rammostra la teste” testi: Sig.ra Pt_3 prof. 16) “Vero che Autorità PO di si è Testimone_6 Testimone_5 CP_2 sempre rifiutata di fornire all'Ing. i risultati di eventuali indagini, analisi, _1 verifiche dalla stessa compiute in loco” testi SI.ra prof. dott. Testimone_6 [...]
17) “Vero che su iniziativa DEl'ing. , in data 27.8.2014 venivano Tes_5 _1 eseguite DEle tomografie sui terreni retrostanti la dal geologo dott. Pt_3 [...] di le quali confluivano nel Rapporto Tecnico che si rammostra Tes_8 _10 al teste (doc. 34)” testi: SI.ra prof. dott. dott. Testimone_6 Testimone_7 [...]
18) “Vero che le tomografie eseguite il 27.08.2014 dal dott. Tes_8 Testimone_8 evidenziavano un quadro stratigrafico completamente diverso da quello rilevato nell'anno 2011 in sede di Conferenza di Servizi DE SIN –Sito d'interesse Nazionale di
Porto Marghera e di cui al doc. 16 che si rammostra al teste” testi: SI.ra Tes_6 prof. dott. dott. 19) “Vero che i risultati
[...] Testimone_7 Testimone_8 DEle tomografie eseguite in data 27.08.2014 di cui ai capitoli 17-ˇ18) venivano riassunti nella comunicazione datata 15.08.2014 diretta ad che si CP_6 rammostra al teste (doc. 17)” Testi: SI.ra prof. dott. Testimone_6 Testimone_7 dott. 21) “Vero che il Manuale di Manutenzione stabiliva che il Testimone_8 proprietario DEla banchina eseguisse a mezzo di tecnici specializzati gli interventi di: controllo obbligatorio con frequenza annuale degli eventuali cedimenti;
verifica DEle cause di eventuali anomalie e/o cedimenti;
verifica DEla stabilità DEla banchina in conseguenza DEl'eventuale uso improprio DEla stessa, con riferimento ai carichi statici, dinamici e accidentali;
verifica specifica dei tiranti, con controllo di eventuali dissesti con le modalità di “Preventiva Programmazione”; messa in pristino programmata, come si evince dal doc. 5 che si rammostra al teste” testi: ing. Tes_2 ing. 22) “Vero che Autorità PO di ha omesso
[...] Testimone_3 CP_2 di eseguire, a mezzo di tecnici specializzati gli interventi previsti dal Manuale di manutenzione e di cui al capitolo precedente” testi: ing. ing. Testimone_2 Tes_3
23) “Vero che nel giugno DE 2013 l'ing. veniva contattato dal SI.
[...] _1
di ASI RA Brokers il quale gli chiedeva di cambiare la sua Parte_4 assicurazione professionale, sino ad allora prestata da Unipol, con una polizza più vantaggiosa” testi: SI.ra , SI. SI.ra . Testimone_9 Parte_5 Tes_10
24) “Vero che l'ing. , a fronte DEla richiesta DE SI. , gli _1 Parte_4
5 richiedeva di formulare una proposta commerciale” testi: SI.ra , SI. Testimone_9 SI.ra . 25) “Vero che il SI. diceva Parte_5 Tes_10 Parte_4 all'ing. che per poter formulare un'offerta “tagliata su misura” era necessario _1 che questi compilasse il modulo con le informazioni generali di cui al doc. 35 che si rammostra al teste” testi: SI.ra , SI. SI.ra Testimone_9 Parte_5 [...]
. 26) “Vero che il SI. , ricevuto il modulo di cui al capitolo Tes_10 Parte_4 precedente compilato dall'ing. in data 04.07.2013 (doc. 35), si recava _1 presso gli uffici di quest'ultimo in per concordare le condizioni di una CP_2 eventuale nuova polizza” testi: SI.ra , SI. SI.ra Testimone_9 Parte_5 [...]
. 27) “Vero che in occasione DEl'incontro di cui al capitolo precedente l'ing. Tes_10
riferì al SI. che con Unipol si trovava bene e avrebbe cambiato _1 Pt_5
Compagnia solo a condizione di mantenere le stesse coperture assicurative e la retroattività anche per i lavori pregressi che gli era garantita da Unipol” testi: SI.ra
, SI. SI.ra . 28) “Vero che in data Testimone_9 Parte_5 Tes_10
5.7.2013 presso gli uffici DEl'ing. il SI. potè visionare tutti i _1 Pt_5 fascicoli contenenti i documenti relativi ai lavori eseguiti ed in corso di esecuzione da parte DEl'ing. , compreso l'incartamento relativo al consolidamento DEla _1
Banchina Berica” testi: SI.ra , SI. SI.ra Testimone_9 Parte_5 [...]
. 29) “Vero che in quell'occasione il SI. e l'ing. discussero Tes_10 Pt_5 _1 specificatamente degli episodi di cedimento che si erano verificati sulla banchina e infine convennero che non era necessario indicarli nel modulo” testi: SI.ra _9
, SI. SI.ra . 30) “Vero che, successivamente,
[...] Parte_5 Tes_10 tra il 22.7.2013 ed il 25.07.2013 il SI. inviava all'ing. la quotazione Pt_5 _1 offerta da che prevedeva la “retroattività prevista dal TE precedente contratto”; forniva un moDElo di confronto tra le condizioni DEla polizza
Unipol e quelle DEla polizza informava che “per motivi commerciali e _11 grazie al nostro peso contrattuale” la Compagnia era “disponibile a ridurre il premio ad € 12.500,00, mantenendo invariato tutto il resto”, come si evince dallo scambio di corrispondenza email che si rammostra al teste (docc. 36-37-38)” testi: SI.ra
, SI. SI.ra . 31) “Vero che in data Testimone_9 Parte_5 Tes_10
30.07.2013 il SI. confermava all'Ing. la decorrenza DEla polizza Pt_5 _1
dalle ore 24.00 DE 25 luglio 2013 specificando che “le condizioni CP_9 perviste sono quelle concordate nei vari contatti intercorsi”, come si evince dal doc.
39 che si rammostra al teste” testi: SI.ra , SI. SI.ra Testimone_9 Parte_5
. 32) “Vero che l'unica Polizza fornita da Tes_10 TE all'Ing. tra il luglio DE 2013 ed il 2017 è quella che si rammostra al teste _1
6 (doc. 21)” testi: SI.ra , SI. SI.ra . 33) Testimone_9 Parte_5 Tes_10
“Vero che, successivamente alla stipula DE Contratto di cui al capitolo precedente il SI. inviava di anno in anno all'ing. i certificati relativi al pagamento Pt_5 _1 DE premio, precisando che “la quietanza vale come rinnovo DE certificato e che quindi rimane in essere la polizza firmata consegnata alla stipula DE contratto” come si evince dalla corrispondenza email che si rammostra al teste (docc. 41-43)” testi: SI.ra , SI. ; SI.ra .
2. Disporsi la Testimone_9 Parte_4 Tes_10 rinnovazione DEla CTU, per i motivi indicati.
3. Disporsi l'acquisizione ex art. 210 cpc Con da : - DE progetto preliminare;
- DE progetto definitivo, comprensivo di tutti gli allegati quali relazione generale, relazioni tecniche e specialistiche, indagini tecniche e verifiche;
- DE giornale dei lavori di cui è causa.
4. Riservata ogni deduzione, istanza, produzione ed eccezione nei termini di legge”;
B) conclusioni di Controparte_1
“In via preliminare: previa ogni eventuale opportuna declaratoria, preso atto DEl'avvenuta rinuncia agli atti DE giudizio a spese compensate notificata da _1 all' Autorità di Sistema PO DE ed a
[...] ON [...]
e DEl'avvenuta accettazione di tale rinuncia notificata dall'Autorità di CP_7
Sistema PO DE e da a CP_2 ON Controparte_7
disporsi l'estinzione DE giudizio tra le medesime parti: in via principale, Controparte_1 in parziale riforma DEla sentenza emessa dal Tribunale di Venezia n. 1412/2023 pubblicata il 28.072023 R.G. 7118/2016, Repertorio n. 5044/2023 DE 28.07.2023, dott.ssa Silvia Barison, per tutti i fatti esposti, accertare e dichiarare per le Pt_6 motivazioni esposte, la responsabilità esclusiva DE solo progettista e Direttore Lavori, ing. in via subordinata, nell'ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse Controparte_13 accertare la responsabilità solidale DE Progettista e Direttore Lavori, ing. e _1 di , accertarsi e dichiararsi, ai sensi DEl'art. 2055 c.c., il grado di _1 responsabilità DElo stesso, e per l'effetto condannarsi l'ing. al risarcimento _1 dei danni pro-quota; in via istruttoria, come da memorie ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c.; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi per la presente fase DE giudizio e per quella attinente al giudizio di primo grado”;
C) conclusioni DEl ON
:
[...]
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta. Nel merito: per le ragioni esposte in atti, rigettarsi l'appello proposto dall'ing. , l'appello incidentale formulato dal patrocinio di Parte_1
e gli appelli incidentali DEle altre parti appellate, per quanto di CP_7
7 interesse, e confermarsi integralmente la sentenza n. 1412/2023 DE Tribunale di
Venezia pubbl. il 28/07/2023, ad eccezione dei capi impugnati dal deducente in via incidentale, come da comparsa di costituzione depositata nell'appello R.G. 1736/2023 promossa dall'ing. . In via di appello incidentale: per quanto esposto in _1 narrativa, riformarsi la sentenza n. 1412/2023, per la parte in cui il Giudice di primo grado ha affermato l'intervenuta prescrizione DEl'azione contrattuale esperita in
[... primo grado dall'Autorità PO nei confronti DEl'ing. , quale Progettista _1
e conseguentemente accertarsi e dichiararsi che l'azione contrattuale esercitata Pt_7 in primo grado non è prescritta. In via di appello incidentale, gradata: in via gradata rispetto all'accoglimento DE motivo di appello incidentale che precede, accertato e dichiarato che l'azione contrattuale esercitata in primo grado dall'Autorità PO nei confronti DEl'ing. , quale Progettista e D.L., non è prescritta, accertare e _1 dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la sussistenza, in capo all'ing. , _1 DEla responsabilità contrattuale, quale Progettista e D.L., oltre a quella già affermata dal Tribunale in via extracontrattuale, con conseguente condanna – anche sotto il predetto profilo – al pagamento DEla somma riconosciuta dal Tribunale, pari ad €
2.521.000,00, oltre iva se dovuta, e riconoscimento degli interessi ex art. 1284, 4 comma c.c., spettanti al danneggiato dalla domanda di primo grado al saldo. Quanto sopra con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
D) conclusioni di DAC: Controparte_3
“Nel merito, in via principale: respingere le domande tutte svolte nei confronti DEl'ing. perché infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, la _1 domanda di manleva di quest'ultimo nei confronti di Arch. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento DEla domanda avanzata nei confronti DEl'ing. e DEle domande formulate da quest'ultimo nei confronti _1 di Arch, determinare l'indennizzo eventualmente dovuto esclusivamente in base alla
Polizza 2014/2015: i) nei limiti DEla quota di responsabilità direttamente attribuibile all , previa ripartizione DEle quote interne di responsabilità tra i diversi Parte_8 coobbligati, in proporzione DEla rispettiva colpa e DEl'entità DEle conseguenze che ne sono derivate;
ii) in ogni caso, previa detrazione DEla franchigia di Euro 20.000,00 ed entro il limite massimo di Euro 2.750.000,00 e comunque a condizione che il predetto limite massimo non sia già stato eroso in tutto o in parte a seguito DE pagamento di indennizzi per effetto di altre richieste di risarcimento ricadenti nella stessa annualità di polizza. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, ivi incluso il rimborso DEle spese generali nella misura DE 15%”;
E) conclusioni di Controparte_6
8 “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: A. in via preliminare, estromettere e la terza chiamata dal presente giudizio di appello;
B. Controparte_6 Pt_2 in via principale, accertato che il capo DEla Sentenza di primo grado che ha escluso la responsabilità di in ordine alla causazione DE dissesto alla Controparte_6
è passato in giudicato, per l'effetto e comunque in ogni caso rigettare ogni Pt_3 domanda nei confronti di;
in ogni caso, rigettare i motivi di Controparte_6 appello formulati dall'appellante, siccome infondati in rito, in fatto ed in diritto, e/o comunque inammissibili, anche ai sensi DEl'art. 342 c.p.c., e, per l'effetto, confermare la Sentenza di primo grado;
C. in via subordinata, si replicano, ai sensi DEl'art. 346 c.p.c., tutte le conclusioni rassegnate in primo grado confermando tutte le eccezioni (anche di prescrizione), istanze e conclusioni già rassegnate in causa
(anche in via istruttoria) e, dichiarando di non accettare il contraddittorio su questioni o domande o eccezioni nuove: - rigettare ogni domanda svolta nei confronti di da qualsiasi parte per tutti i motivi, le difese e le eccezioni Controparte_6 nessuno esclusi svolti negli atti difensivi depositati (dichiarando in particolare inammissibili oltre che tardive e infondate le domande svolte da parti che non hanno chiamato in causa in primo grado o che non hanno un Controparte_6 rapporto processuale con la stessa, tra cui l'ing. ), per l'effetto accertando _1
l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità di nella Controparte_6 causazione DE dissesto alla per cui è causa;
- in via subordinata, nella Pt_3 denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte dovesse accertare una responsabilità di nella causazione DE dissesto alla Controparte_6
Banchina, accertare l'obbligo di e di Controparte_14 Parte_2
(quale successore di di tenere integralmente
[...] Controparte_14 indenne e manlevata, in base ai rapporti assicurativi in essere e alla documentazione prodotta in causa, la stessa per ogni somma che la stessa Controparte_6 fosse tenuta a corrispondere in favore di altri soggetti in causa in relazione al cedimento DEla per cui è causa e, per l'effetto, condannare Pt_3 [...]
e (quale successore di _14 Parte_2 Controparte_14
a tenere integralmente indenne e manlevata la stessa
[...] CP_6 CP_6
- in via istruttoria, si insiste in tutte le istanze istruttore (in particolare in tutte
[...] quelle formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di primo grado) insistendo per l'integrale rigetto di quelle avversarie; D. il tutto, con vittoria DEle spese e dei compensi DE doppio grado di giudizio”;
F) conclusioni di Parte_2
9 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia: nel merito: accertato che il gravame proposto dall'ing. e gli appelli incidentali formulati da Parte_1 Controparte_1
Autorità PO di e non afferiscono ai capi DEla CP_2 Controparte_7 sentenza di primo grado che hanno escluso la responsabilità di CP_6
dichiarare il passaggio in giudicato degli stessi. Nel merito, in via Controparte_6 subordinata ex art. 346 c.p.c.: accertata la non operatività, nel caso in esame, DEle polizze assicurative n. 260313348 e n. 269994499 stipulate da Controparte_6
con rigettare la domanda di garanzia dalla stessa formulata
[...] Parte_2 perché infondata, in fatto e in diritto. Nel merito, in via ulteriormente subordinata ex art. 346 c.p.c.: nel denegato caso di accoglimento DEla domanda di garanzia formulata da dichiarare tenuta a Controparte_6 Parte_2 garantire il proprio assicurato entro i limiti di polizza contrattualmente previsti dai singoli contratti di assicurazione. In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse”;
G) conclusioni di Controparte_7
“1) In via preliminare: previa ogni eventuale opportuna declaratoria, preso atto DEl'avvenuta rinuncia agli atti DE giudizio a spese compensate notificata da _1
a e DEl'avvenuta accettazione di tale rinuncia notificata da
[...] Controparte_7
a disporsi l'estinzione DE giudizio tra le medesime Controparte_7 Controparte_1 parti. [2) Nel merito, in via incidentale: atteso il carattere assorbente e decisivo DEl'eccezione di decadenza di cui al paragrafo 4) DEla premessa DEle comparsa di costituzione dimessa nei giudizio R.G. 1736/2023 paragrafo 5 DEla premessa, dimessa nel giudizio R.G. 1746/2023, richiamati tutti i motivi ivi indicati, previa ogni eventuale occorrenda declaratoria, accogliersi l'appello incidentale proposto nelle comparse di costituzione dei giudizi R.G. 1736/2023 e 1746/2023 e per l'effetto in riforma DEla sentenza n. 1412/2023 emessa dal Tribunale di Venezia dichiararsi l'intervenuta decadenza, ex art. 1669, 1° comma, c.p.c. DEla domanda proposta dall'Autorità PO di (ora CP_2 ON
) con il proprio atto di citazione di 1° grado]. 3) Nel merito nell'ipotesi
[...] di mancato accoglimento DEla precedente domanda: a) in via principale: previa ogni eventuale occorrenda declaratoria, e, comunque, accertata ogni carenza di responsabilità in capo a in relazione all'evento per cui è causa e Controparte_7 respinta ogni domanda formulata nei confronti di dichiararsi Controparte_7
l'appello proposto dall'ing. , infondato in fatto ed in diritto per tutti i Parte_1 motivi enunciati nelle premesse DEle comparse di costituzione e, per l'effetto, confermarsi l'impugnata sentenza; b) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale DEl'appello proposto dall'ing. e Parte_1
10 nell'altrettanto denegata ipotesi in cui si ravvisi la responsabilità di Controparte_7 nella causazione DE danno, richiamati tutti i motivi esposti nella premesse DEla
[...] comparse di costituzione e negli scritti di 1° grado, previa ogni eventuale occorrenda declaratoria, accertarsi ex art. 1227 c.c. e/o ex art. 2055 c.c., il concorso e il grado di colpa DEle altre parti, ivi compresa l'attrice in 1° grado, con ogni conseguente provvedimento in merito all'entità DE risarcimento dovuto alla medesima e stabilendo in ogni caso che nulla è dovuto da all CP_7 ON
e/o alle altre parti in causa, a qualsiasi titolo, anche in
[...] virtù di quanto contenuto negli accordi transattivi stipulati tra l
[...]
e nonchè tra quest'ultima e ON Controparte_1
c) in via di ulteriore subordine: c.1) sempre nelle denegate Controparte_7 ipotesi contemplata dal precedente paragrafo b), ove si ritenga la debenza di somme a qualsiasi titolo a carico di determinato il concorso e il grado Controparte_7 di colpa DEle altre parti in causa, previa ogni eventuale occorrenda declaratoria, stabilirsi un provvedimento di condanna di in via solidale con le Controparte_7 altre parti ritenute corresponsabili nella causazione DE danno ritenuto risarcibile;
in tal caso, in via incidentale condizionata, in riforma di quanto sancito in punto interessi nel cap. 1 DEla sentenza impugnata, disporsi che il saggio degli interessi a carico di sia misurabile secondo il disposto di cui all'art. 1284, 1° comma c.p.c., CP_7 stabilendo in ogni caso che nulla è dovuto da all CP_7 [...]
a qualsiasi titolo anche in virtù di quanto ON contenuto negli accordi transattivi stipulati tra l ON
e nonchè tra quest'ultima e
[...] Controparte_1 Controparte_7
c.2) sempre nella denegata ipotesi di condanna di
[...] Controparte_7 richiamati tutti i motivi esposti nelle premessa DEla comparse di costituzione e negli scritti di 1° grado, previa ogni eventuale occorrenda declaratoria, dichiararsi il diritto DEla stessa ad essere manlevata e tenuta indenne da
[...]
, in persona DE legale rappresentante RO pro tempore, con sede in Milano, via Benigno Crispi n. 23, ed elettivamente domiciliata presso lo studio DEl'avv. Andrea Cesare in Via Mestrina, 85, 30172
Venezia VE da ogni somma stabilita in sentenza, in via solidale e/o non, che
[...] fosse tenuta a versare all'attrice o alle altri parti in causa. 4) In ogni CP_7 caso: a) stabilirsi l'esclusione di da qualsiasi onere connesso e/o Controparte_7 conseguente all'espletata CTU; b) disporsi la rifusione DEle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si richiamano integralmente tutte le deduzioni ed istanze formulate nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
11 dimesse nel giudizio di 1° grado da intendersi qui integralmente ritrascritte. Quanto alle istanze istruttorie formulate dall'appellante ing. , ci si oppone Parte_1 all'ammissione DEle stesse per i motivi esplicitati al paragrafo 8 DEla premessa DEla comparsa di costituzione dimessa nel giudizio R.G. 1736/2023”.
I
Fatti di causa e svolgimento DE processo.
1. Con atto di citazione notificato il 23 giugno 2016, l'Autorità PO di Venezia conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Venezia la società e l'ing. Controparte_1
– rispettivamente quale impresa appaltatrice dei lavori di Parte_1 consolidamento DE tratto di banchina portuale denominata “Berica” (in essere nel porto di tra le esistenti banchine e CP_2 Controparte_6 _16 in prossimità DE canale industriale nord) e quale progettista esecutivo e direttore dei lavori – chiedendo l'accertamento DEla loro responsabilità in relazione al collasso parziale DE manufatto, verificatosi il 22.8.2014, e la conseguente condanna al risarcimento dei danni, in accoglimento DEle domande così precisate: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta: nel merito accertare e dichiarare, per i titoli e le causali esposte in narrativa, la responsabilità di e DEl'ing. ex art. 1669 c.c. e, per Controparte_1 Parte_1
l'effetto, condannarsi in via solidale e l'ing. , in favore Controparte_1 Parte_1 di Autorità PO di , in persona DE legale rappresentante p.t., al CP_2 risarcimento integrale, dei danni patiti, nella misura di € 2.225.746,36, pari al costo per l'integrale rifacimento DEl'opera, oltre ai costi per le indagini tecniche, per la riprogettazione e riappalto DEl'opera, per danni reclamati da , Controparte_6 mancato incasso [degli] oneri di concessione, da comprovare e quantificare in corso di causa, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì DE dovuto al saldo. Nel merito, in via gradata: accertare e dichiarare, per i titoli e le causali esposte in narrativa, la responsabilità contrattuale DEl'ing. e, per l'effetto, condannare l'ing. Parte_1
in favore di Autorità PO di , in persona DE legale Parte_1 CP_2 rappresentante p.t., al risarcimento integrale dei danni patiti, nella misura di €
2.225.746,36, pari al costo per l'integrale rifacimento DEl'opera, oltre ai costi per le indagini tecniche, per la riprogettazione e riappalto DEl'opera, per danni reclamati da
, mancato incasso oneri di concessione, da comprovare e Controparte_6 quantificare in corso di causa, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì DE dovuto al saldo. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di lite. Riservata ogni ulteriore
12 produzione e deduzione, anche istruttoria, nei concedendi termini, si offrono in comunicazione i seguenti documenti:
1. Affidamento incarico Ing. DE _1
06.05.2003 rif. 5033/1155; 2. Contratto d'appalto Rep. 32603 DE 06.07.2006; 3.
Conferimento incarico Direzione Lavori Ing. DE 14.09.2006 rif. 10108; 4. _1
Capitolato Speciale d'Appalto; 5. Atto di sottomissione e concordamento di nuovi prezzi Rep. 33133 DEl'08.05.2008; 6. Collaudo statico DEl'opera DE 29.04.2008; 7.
Certificato di collaudo DE 23.01.2009; 8. Delibera di subentro nella concessione n. 2 DE 28.03.2013; 9. Nota DE 27.05.2013; 10. Nota Autorità Controparte_6
PO DE 14.06.2013; 11. Nota Ing. 18.06.2013; 12. Nota Autorità _1
PO DE 19.06.2013; 13. Verbale incontro 27.06.2013; 14. Nota Ing. _1 Con DE 04.07.2013; 15. Offerta Geotecnica Veneta DE 03.04.2014 e relativo incarico DE 29.05.2014 Prot. 9030; 16. Nota Autorità PO DE 05.08.2014; 17. Nota Ing.
pervenuta il 24.08.2014; 18. Relazione Studio Colleselli sulle cause dei _1 dissesti DE 07.08.2014; 19. Nota Autorità PO DE 25.08.2014 prot. 12983; 20.
Ordinanza n. 129/2014 DEla Capitaneria di Porto di;
21. Nota Autorità CP_2
PO DE 12.09.2014; 22. Relazione Tecnico Illustrativa e di calcolo – recupero statico e funzionale DE tratto di banchina dissestata DElo Studio Colleselli DE
29.06.2015; 23. Computo metrico estimativo DEl'intervento di ripristino”.
2. Nel giudizio così incardinato si costituivano autonomamente entrambi i convenuti con separate comparse di risposta depositate in pct il 24.11.2016, contestando sotto più profili le pretese DEl'Autorità PO. Nello specifico:
A) eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta decadenza Controparte_1 DEl'amministrazione attrice dall'azione di garanzia per intervenuta decorrenza DE termine annuale previsto dall'articolo 1669 c.c. ai fini DEla denuncia DE sinistro, evidenziando, in particolare, l'esistenza di smottamenti DEla banchina verificatisi già
a partire dal 2011, ma la cui esistenza non le era stata partecipata e che era invece onere DEla committente comunicarle (trattandosi – in tesi – di gravi difetti DEla costruzione) non appena fossero divenuti di pubblica conoscenza, come DE resto la Con stessa aveva fatto rendendoli noti al progettista, ing. . Nel merito, _1 eccepiva che le cause DE dissesto dovevano ricollegarsi a circostanze estranee alla propria sfera di responsabilità, e segnatamente: a) ad una asserita “modifica DEle condizioni geologiche ed idrologiche DE terreno successive alla realizzazione DEla banchina e DEle quali non era possibile tenere conto nel progetto e nelle correlate indagini” (in particolare, l'evento doveva ascriversi alla presenza di acqua nel terreno causata dal mancato funzionamento DE sistema di drenaggio che avrebbe dovuto consentire il deflusso DEle acque. Tale circostanza, unitamente ad una pretesa inerzia
13 da parte DEla Autorità PO e DE concessionario, nel Controparte_6 porre in essere le attività necessarie per drenare l'acqua in eccesso e per monitorare lo stato DE suolo in relazione alla tenuta dei tiranti, aveva comportato un incremento rilevante DEle acque sotterranee, tale da modificare le condizioni geologiche ed idrologiche DE terreno. Nella prospettazione DE proprio Consulente tecnico, alla cui relazione rinviava, i tiranti realizzati si sarebbero sfilati “a causa DEla perdita di caratteristiche meccaniche DE terreno di fondazione al quale erano agganciati, e ciò
è avvenuto a seguito DEla presenza di acqua nel terreno che ne ha modificato la tenuta” (cfr. comp. cost. , pag. 32); b) a sovraccarico e impropria _1 manutenzione. Invocava, infine, in ipotesi di propria condanna, per un verso, l'art. 1227, co. 1, c.c., in forza DE quale il risarcimento deve essere diminuito proporzionatamente al grado di colpa ritenuto ascrivibile alla danneggiata, e per altro verso, l'art. 2055 c.c., con conseguente condanna solidale di tutti i soggetti di cui fosse accertata la responsabilità. Chiedeva, per l'effetto, di poter chiamare in causa,
a titolo di manleva: i) e cioè l'impresa che aveva provveduto Controparte_7 alla fornitura e posa in opera dei tiranti necessari per il consolidamento DEla banchina
“Berica”; ii) in qualità di Concessionario DE tratto di CP_6 Controparte_6 banchina per cui è causa, per inadempimento agli obblighi di custodia e manutenzione, nonché, quale soggetto esclusivo responsabile, ovvero, in subordine, quale corresponsabile, il progettista e direttore dei lavori, ing. , Parte_1 concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale così decidere: in via preliminare di rito autorizzare la chiamata in causa ai sensi degli artt. 269 e
271 c.p.c., dei terzi in persona DE legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, e di in persona DE legale rappresentante Controparte_6 pro tempore, DEl'ing. , disponendo il differimento DEla prima udienza Parte_1 onde consentirne la citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., per accertare la loro responsabilità o in via subordinata la loro corresponsabilità nella causazione DE danno e per l'effetto la loro condanna al risarcimento dei danni. In via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza DEl'Autorità
PO di , ai sensi e per gli effetti DEl'art. 1669, 1° comma, c.c., DE diritto CP_2
a promuovere l'azione di responsabilità nei confronti di per non avere _1 denunciato i vizi ed i difetti DEla banchina entro un anno dalla avvenuta conoscenza DElo stesso. In via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto DEle domande attoree, e per l'effetto rigettarle integralmente; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse accertare che le cause DE sinistro siano quelle rappresentate dalla attrice, accertare e dichiarare la
14 responsabilità di ogni imputabile al solo progettista e Direttore dei Lavori Ing. _1
, o in subordine accertare e dichiarare il grado di corresponsabilità di
[...] _1 con quest'ultimo; ancora in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse accertare che le cause DE sinistro siano quelle rappresentate dalla attrice, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di nella causazione DE sinistro de quo affinché tenga indenne e Controparte_7 manlevi da ogni eventuale condanna al risarcimento dei danni;
in via _1 ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse accertare la responsabilità solidale di e DE Progettista in merito al _1 sinistro de quo, accertarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2055 c.c. il concorso e il grado di responsabilità di e di Controparte_7 Controparte_6 nella causazione DE sinistro nonché, accertarsi, ai sensi e per gli
[...] effetti di cui all'articolo 1227 c.c. il grado di colpa di Autorità PO di nella CP_2 causazione DE danno, diminuendo in forza di ciò il risarcimento dovuto in capo alla convenuta. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
B) l'ing. eccepiva a propria volta l'infondatezza in fatto e in diritto Parte_1 DEle pretese attoree, sostenendo che il collasso DE manufatto doveva correlarsi al mutamento DEle caratteristiche geologiche DE terreno rispetto a quelle rilevate al momento DEla redazione DE progetto, tale da determinare la perdita di resistenza dei tiranti e, in buona sostanza, il suo cedimento. In particolare, la modifica DEle caratteristiche meccaniche di resistenza DE terreno sottostante la banchina sarebbe stato riconducibile a diverse circostanze, tra cui la rottura di una tubazione DEl'impianto antincendio di , fenomeni meteorici eccezionali, Controparte_6
l'aumento DEla presenza idrica nel sottosuolo dovuto all'effettuazione di escavazioni e alla omessa manutenzione DE manufatto da parte DEl'utilizzatore CP_6
, nonché alla mancata realizzazione DEla attività di monitoraggio periodico
[...] DEl'opera a cui l'Autorità PO era tenuta, e comunque per essersi questa astenuta dal dare esecuzione alle indagini alla stessa indicate fin dal 2013 (cfr. comparsa di risposta , pag. 17: “Ne discende, in definitiva, che la causa DE _1 collasso DEla è da individuare nel mutamento DEle caratteristiche Pt_3 meccaniche DE terreno ove i tiranti erano ancorati, conseguente ad una variazione DE regime peziometrico dei suoli verificatosi sicuramente in epoca successiva al
20118, il quale mutamento ha comportato un peggioramento DEla capacità di resistenza meccanica DE sottosuolo, tale da diminuire grandemente la forza di attrito tra il terreno e i tiranti e tale da favorire così lo sfilamento di quest'ultimi ed il successivo cedimento DEla . Concausa DEl'evento de quo è la colposa Pt_3
15 Con omissione da parte di dei controlli periodici DEl'opera stabiliti dal Manuale di manutenzione e la mancata osservanza dei suggerimenti e dei richiami rivoltile da CF quantomeno a far data dal 2013, giacchè, se solo essa attrice non fosse stata colposamente inadempiente al suddetto obbligo e se solo avesse dato corso alle indicazioni DEl'odierna convenuto, il “collasso” DEla si sarebbe potuto Pt_3 agevolmente evitare, attraverso il tempestivo apprestamento di un sistema di emungimento DEl'area ed, eventualmente, di consolidamento DEl'opera”). In diritto sosteneva che gli elementi da porre in correlazione causale con l'evento dannoso si configuravano quali accadimenti DE tutto imprevedibili, successivi ed estranei alla fase di progettazione, integrando la fattispecie DE caso fortuito o comunque DE fatto DE terzo (cfr. comparsa di risposta , pag. 19: “E' invero di tutta evidenza _1 che l'indagine sulla correttezza dei calcoli effettuati dal progettista doveva (e dovrà in questa sede) essere condotta con riferimento alla capacità di tenuta dei tiranti rispetto alle caratteristiche stratigrafiche DE suolo quali si presentavano nel momento in cui il Progetto veniva elaborato, sì da valutare se –in quel momento ed a quelle condizioni- i tiranti avrebbero sopportato efficacemente gli sforzi ai quali la Pt_3 sarebbe stata sottoposta (anche con riferimento allo stato limite per sfilamento in allora e a quelle condizioni, ipotizzabile) e non già, semplicisticamente e superficialmente, con riferimento agli sforzi più elevati imposti alla Pt_3 medesima dalle mutate caratteristiche meccaniche dei terreni, siccome evinti dalle indagini integrative condotte nel 2014 successivamente al dedotto “collasso”).
Eccepiva, inoltre, che non poteva essergli imputata nemmeno la responsabilità di natura contrattuale, “stante che la relativa azione è da considerare definitivamente ed irrimediabilmente prescritta, per decorso DE termine annuale previsto dall'art. 2226, comma 2 c.c., siccome applicabile in virtù DE richiamo DEl'art. 2230 c.c.”.
Eccepiva, ancora, il concorso di colpa DEl'Autorità PO, il quantum DEla pretesa risarcitoria e chiedeva, infine, l'autorizzazione alla chiamata in causa DEla Compagnia
– con la quale aveva stipulato il contratto di TE assicurazione contro i danni da responsabilità civile professionale, Polizza n.
DAC/00089/00013/E DE 26.7.2013 operativa dal 25.7.2013 al 25.7.2017, che assicurava le richieste di risarcimento avanzate contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione ed entro il massimale di euro 2.750.000,00 – al fine di esserne garantito e manlevato per tutte le somme oggetto di eventuale condanna a suo carico. Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “In via preliminare: - autorizzare la chiamata in causa, ai sensi degli artt. 106 e 269, c.p.c., di
[...]
, Via Della Posta n. 7, 20123, TE
16 Milano, in persona DE legale rappresentante pro tempore, all'uopo differendo la prima udienza, allo scopo di consentire la citazione DE terzo chiamato nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito: - respingere le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti;
nel merito, in via subordinata: - per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, DEle domande attoree, accertare e dichiarare il concorso di colpa DEl'attrice nella causazione DE danno lamentato e, conseguentemente, ridurre la misura DEl'eventuale risarcimento ai sensi e per gli effetti di cui art. 1227, I° e/o II° comma c.c.; nel merito, in via subordinata, previa chiamata in causa: - per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, DEle domande attoree, accertare e dichiarare il diritto DE convenuto nei confronti di
[...]
ad essere manlevato e tenuto TE indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla soccombenza, per i motivi esposti;
- per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata a rifondere al convenuto ing. l'importo che questi fosse tenuto a pagare Parte_1 all'attrice in forza DEla sentenza emessa all'esito DEla presente causa;
in ogni caso,
- condannare l'attrice o, in via subordinata, la terza chiamata, alla rifusione in favore DE convenuto di compensi e spese di lite, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.
In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testimoni sulle circostanze esposte in parte narrativa, con riserva di formularle in capitoli separati e con riserva di indicare le generalità dei testimoni. Si chiede sin d'ora disporsi CTU tecnica volta ad accertare e confrontare la condizione DE sottosuolo e a descriverne le caratteristiche meccaniche nell'area di alla data DE 2003-2005; alla data DE 2014 ed alla Pt_3 data attuale. Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria, in allegato alla presente comparsa, oltre alla copia notificata DEl'atto di citazione, i seguenti documenti:
1. Lettera d'incarico 06.05.2003; 2. Lettera d'incarico 14.09.2006; 3.
Raccomandazioni AICP per l'ancoraggio a rocce e terreni 1993; 4. Rapporti di collaudo tiranti in fune;
5. Elaborato R;
6. Elaborato B;
7. Elaborato Q;
8. Certificato di ultimazione lavori 08.03.2008; 9. Atto unico di collaudo statico;
10. Collaudo tecnico
– amministrativo e Certificato di collaudo; 11. Relazione DEl'ing. _1
18.06.2013; 12. Verbale di riunione / sopralluogo 27.06.2013; 13. Comunicazione ing. 04.07.2013; 14. Comunicazione ing. 08.08.2014; 15. Scambio _1 _1 comunicazioni email in data 25.08.2014; 16. Relazione DE geol. prof. Testimone_5
30.03.2011; 17. Comunicazione ing. 15.08.2014; 18. _1 Controparte_17
legale 10.08.2015; 19. Rapporto tecnico – indagine sismica DE dott. geol.
[...]
17 20. Memoria tecnica DE geol. prof. 24.11.2016; 21. Testimone_8 Testimone_5
Polizza Assicurazione ”. TE
3. Le parti convenute, una volta autorizzate dal giudice, provvedevano alla chiamata in causa dei terzi.
4. Si costituivano, quindi, con comparse depositate il 26.5.2017: A) CP_7
; B) (evocate in causa da;
C)
[...] Controparte_6 Controparte_1
(chiamata in causa dall'ing. ), nello specifico TE _1 eccependo:
A) in via preliminare, l'intervenuta decadenza DEl'Autorità Controparte_7
PO ex art. 1669, comma 1, c.p.c., per i motivi indicati al punto 2 a) DEla premessa DEla comparsa di costituzione;
nel merito, in via principale, l'infondatezza DEla domanda attorea, chiedendo, quindi, respingersi la domanda attorea e comunque qualsiasi domanda azionata nei propri confronti perché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale DEle domande attoree, e nell'altrettanto denegata ipotesi in cui fosse stata ravvisata la responsabilità di nella causazione DE danno, Controparte_7 accertarsi ex art. 1227 c.c., e/o ex art. 2055 c.c., il concorso e il grado di colpa DEle altre parti, con ogni conseguente provvedimento in merito all'entità DE risarcimento dalla stessa dovuto;
sempre in via subordinata, per la denegata ipotesi di propria condanna, chiedeva poi di essere autorizzata alla chiamata in causa DEla propia assicurazione, UR RA PL, Rappresentanza Generale per l'Italia, al fine di esserne manlevata e tenuta indenne da ogni somma stabilita in sentenza che fosse tenuta a versare all'attrice o alle altri parti in causa;
B) di essere DE tutto estranea ai fatti, non essendosi Controparte_6 resa responsabile di alcun inadempimento nel godimento DEla banchina, né di aver disatteso alcuna prescrizione legalmente posta a proprio carico nell'utilizzo DEla banchina;
in ogni caso, che ogni possibile omissione a sé imputabile doveva ritenersi causalmente irrilevante rispetto alla causazione DE dissesto DEla nuova banchina, sicché non era ipotizzabile nessuna corresponsabilità ai sensi DEl'art. 2055 c.c. di con e/o l'Ing. , né, a maggior Controparte_6 _1 _18 CP_7 ragione, alcuna propria autonoma responsabilità. Si riservava di agire verso i responsabili DE dissesto una volta che all'esito DE presente giudizio le reali cause DE pregiudizio subito dalla banchina fossero state esattamente accertate. Chiedeva infine di essere autorizzata a chiamare in causa il proprio assicuratore, Parte_2
[...]
18 C) , in primo luogo l'insussistenza DEla responsabilità DE proprio TE assicurato, alle cui difese dichiarava di aderire (nello specifico: a) il progetto esecutivo è stato redatto dall'ing. sulla base DEle indagini e degli studi _1 precedentemente compiuti (e allo stesso forniti) dall'APV; b) gli spostamenti dei conci DEla banchina, lungi dall'essere stati causati da pretesi vizi progettuali, sono dovuti alla trasformazione geologica subìta dal terreno nel corso degli anni (ed in particolare, ad un aumento DEla presenza idrica capace di ridurre la forza di attrito DE terreno, favorendo lo sfilamento dei tiranti), dunque ad eventi esterni ed imprevedibili, non imputabili all;
c) in ogni caso, a tutto voler concedere, è evidente il Parte_8 concorso DEl'APV nella causazione DEl'evento, ai sensi e per gli effetti DEl'art. 1227
c.c., in quanto la stessa: (i) non ha mai proceduto ad effettuare i controlli annuali imposti dal "Manuale di Manutenzione DEl'Opera e DEle sue Parti" redatto dall'ing.
in conformità con quanto previsto dal punto 7.4 DEla normativa AICAP;
(ii) _1
è rimasta inerte rispetto alle raccomandazioni fornite dall'ing. a seguito dei _1
"primi" spostamenti DEla banchina già segnalati dalla Concessionaria tra il giugno
2011 e il giugno 2013; d) la quantificazione DE danno, oltre che priva di supporto probatorio perché fondata su documentazione proveniente dalla stessa attrice, risulta incongrua e sproporzionata); in ogni caso l'inoperativa DEla polizza;
infine,
l'inesistenza DEla responsabilità esclusiva DEl'assicurato, e per l'effetto la limitazione DEla eventuale condanna alla quota di responsabilità direttamente attribuibile all , previa detrazione DEla franchigia prevista nella polizza. Parte_8
5. Chiamate in causa da e da si Controparte_7 Controparte_6 costituivano e rispettivamente deducendo: Controparte_8 Parte_2
A) , l'inoperatività DEla polizza stipulata con , Controparte_8 CP_7 essendo l'accaduto escluso dall'oggetto DEla copertura assicurativa prestata. I lavori dalla cui pretesamente errata esecuzione sarebbe derivato il danno vennero infatti eseguiti nell'arco temporale intercorrente tra il 2006 ed il 2008, con collaudo avvenuto nel 2009. Il contratto in questione non poteva ritenersi operante, essendo i fatti ipoteticamente generatori DEla responsabilità accaduti diversi anni prima DEla stipulazione DE medesimo e la polizza strutturata nella forma esclusivamente loss occurence, non essendo presente alcuna clausola claims made;
B) l'inoperatività, nel caso concreto, di entrambe le polizze Parte_2 sottoscritte da con , e segnatamente: la n. Controparte_6 Parte_2
260313348 (Responsabilità Civile verso terzi) e la n. 269994499 (Assicurazione
Rischi Industriali). In particolare: quanto alla polizza n. 260313348, l'art. 1 DEle
Condizioni Generali di polizza prevede che la società assicuratrice sia obbligata a
19 tenere indenne l'assicurato per i danneggiamenti materiali, cagionati involontariamente, a beni tangibili di terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. Il successivo art. 3 esclude però i danni “a cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo” (lettera f) e i danni “a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione DE terreno, da qualsiasi causa determinati” (lettera i); quanto alla polizza n. 269994499, l'art. 1 (oggetto DEla convenzione) dispone che sono assicurati tutti i beni mobili ed immobili dove l'assicurato svolge le sue attività industriali e commerciali che consistono nella produzione di acciai e laminati metallici, precisando altresì che la garanzia è prestata per i danni materiali causati alle cose assicurate anche di proprietà di terzi. Si tratta pertanto di una polizza che indennizza l per i danni materiali che lo stesso abbia direttamente subito a seguito di Parte_8 sinistro come indicato dall'art. 1 DEle norme generali, previsione che, nel caso di specie, non risulta operante, atteso che il danno non è stato direttamente subito da
, bensì dall'Autorità PO di Venezia. Controparte_6
6. La causa è stata istruita (esclusivamente) mediante C.T.U., finalizzata, “sulla base DEl'esame degli atti di causa, dei documenti prodotti dalle parti e DEle ispezioni ed indagini tecniche che il consulente riterrà necessario effettuare, il consulente tecnico d'ufficio: i) a descrivere lo stato dei luoghi ed in particolare DEla banchina e dei tiranti oggetto di causa;
ii) ad accertare quale sia stata la causa DE cedimento DEla banchina, specificando se e in quale misura il cedimento sia dipeso da difetti di progettazione, difetti di realizzazione, difetti dipendenti dai materiali impiegati nei lavori, con particolare riferimento alle caratteristiche fisiche e alla messa in opera dei tiranti;
iii) ad accertare se i difetti DE bene oggetto DEl'accertamento siano dipesi, ed eventualmente in quale misura, da omessa manutenzione DEl'opera o da carenze nella manutenzione degli impianti condotti da;
iv) ad accertare, Controparte_6 ancora, nel caso di riscontro di difetti sopravvenuti rispetto al collaudo DEl'opera, se questi fossero prevedibili o meno dal progettista e/o direttore lavori e/o appaltatori;
v) ad indicare le opere necessarie per il ripristino DE manufatto e a quantificarne i costi”, e quindi decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice ha accolto la domanda attorea per quanto di ragione, respingendo le altre, così statuendo: “1) dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro al Controparte_1 Parte_1 pagamento, in favore di Autorità PO di per il titolo di cui in motivazione, CP_2 DEla complessiva somma di € 2.521.000,00, oltre iva – se dovuta come per legge – sulla minor somma di € 2.158.000,00, oltre interessi ex art. 1284, IV co. c.c., dalla presente domanda al saldo;
2) respinge tutte le altre domande;
3) condanna _19
[...]
[...] e in solido tra loro al pagamento, in favore di Autorità PO
[...] Parte_1 di DEle spese legali, che liquida in complessivi € 49.000,00 di cui € 8.000,00 CP_2 per studio, € 5.000,00 per introduttiva, € 23.000,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 13.000,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa;
4) pone definitivamente a carico di e in solido Controparte_1 Parte_1 tra loro al pagamento, gli oneri di ctu e le spese DE ctp attoreo;
5) condanna _1 al pagamento, in favore di e di
[...] Controparte_7 Controparte_6 DEle spese legali, che liquida – per ciascuno di essi – in complessivi €
[...]
49.000,00, di cui € 8.000,00 per studio, € 5.000,00 per introduttiva, € 23.000,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 13.000,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa, oltre alle spese dei rispettivi cc.tt.pp.; 6) condanna al pagamento DEle spese di lite in favore DE proprio assicuratore Parte_1
, liquidate in complessivi € 49.000,00 di cui € 8.000,00 ON0 per studio, € 5.000,00 per introduttiva, € 23.000,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 13.000,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa ed al rimborso degli oneri di ctp DEl'assicuratore; 7) compensa le spese legali tra e ed i rispettivi Controparte_7 Controparte_6
Assicuratori, UR RA PL e , nello specifico ritenendo: Parte_2
a) che alla luce DEle evidenze di causa il danno lamentato dall'Autorità PO si connota come un vizio effettivamente grave ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c., disposizione di riferimento ritenuta applicabile nella fattispecie in esame
(cfr. sentenza, pag. 13/14: “(omissis) nello specifico la consulenza tecnica d'ufficio ha innanzitutto accertato, previo approfondito esame DE caso e con motivazione logica e congrua, “senza dubbio il distacco DEla trave di bordo su cui sono intestate le teste dei tiranti dal resto DEla banchina, distacco molto più evidente nella semi- lunghezza nord. Evidente inoltre appare l'abbassamento DEla pavimentazione rispetto alla trave medesima. Si è potuto riscontrare, con riferimento all'immagine che precede, lo slittamento DEla nuova struttura rispetto a quella preesistente
(confine N) che, in occasione DE sopralluogo DE 26 aprile 2022 è risultato pari a 15 cm circa (foto n. 1 e 2) e la formazione di una cerniera che nella zona di maggiore distacco dei lembi, raggiunge circa 6 cm. Nelle zone in cui è maggiore la distanza fra la parete interna DEla trave di bordo e il resto DEla banchina retrostante consente l'ingresso di una persona. Si è rilevato che con l'allontanamento DEla trave rispetto alla banchina, alcune porzioni di magrone che, secondo il progetto, è stato realizzato alla base DEla soletta DEla pavimentazione, sono precipitate sopra le guaine dei tiranti ormai a vista. Dall'osservazione DEle guaine, anche nelle zone non interessate
21 dalla rovina DEle lastre di magrone, i tiranti in corrispondenza DEla zona ammalorata sono apparsi inflessi verso il basso palesemente privi ormai DEla caratteristica tensionale che li dovrebbe contraddistinguere. Soprattutto in corrispondenza DEla bitta n. 4, ma comunque in tutta la semi-lunghezza nord, è notevole il dislivello creatosi fra la sommità DEla trave di bordo e la porzione di pavimentazione a riva”
(cfr. rel. ing. , dep. 9 agosto 2022, pagg. da 21 a 26). Del resto, la banchina Per_1 de qua era già stata chiusa sia al transito che all'ormeggio ed alla navigazione con atto DEla Capitaneria di Porto di Venezia n. 129/2014 (doc. 20 att.) che non si limita a richiamare la comunicazione DE cedimento strutturale DEla banchina pervenuta da Con
ma dà atto di aver eseguito un proprio sopralluogo e che “il tratto DEla banchina
… è stato posto fuori servizio da un cedimento strutturale”. Per la particolare valenza probatoria DEl'ordinanza amministrativa appena richiamata circa quanto constatato direttamente dai Pubblici Ufficiali verbalizzanti, non può dunque esservi dubbio che fin dall'agosto 2014 si fosse verificato un cedimento strutturale e che questo abbia precluso l'uso DEla banchina. Pertanto, anche il grave vizio richiesto per l'applicazione DEl'art. 1669 c.c. risulta incontrovertibilmente integrato”);
b) che nessuna decadenza si è verificata a carico DEl'Amministrazione attrice (cfr. sentenza, pag. 14: “(omissis) Contrariamente a quanto eccepito da Controparte_1 nessuna decadenza si è verificata. Nella propria comparsa di costituzione la _1 ha formulato, in via preliminare, eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1669 c.c. CP_2 con riferimento alla domanda azionata da nei suoi confronti sul presupposto che l'odierna attrice non avrebbe denunciato il sinistro entro il termine annuale previsto dalla suddetta norma. A fondamento DEla suddetta eccezione, la società convenuta afferma che l'origine DE cedimento si sarebbe verificata già nel 2011, ma avrebbe ricevuto la prima comunicazione in merito solo con nota _1 DEl'Autorità datata 12.09.2014 (cfr. doc. 21 parte attrice). L'eccezione è infondata, in quanto l'evento dannoso per cui è causa, ossia il collasso DEla banchina, si è verificato in data 22.08.2014 – ciò che è incontestabilmente comprovato – sicché la Con denuncia effettuata a in data 12.09.2014 con il documento sopra citato appare tempestiva alla luce dei presupposti e dei connessi termini di cui all'art. 1669 c.c.”;
c) che la causa DE dissesto DEla banchina va individuato nello sfilamento dei trefoli dalle piastre di ancoraggio di testata attribuibile all'insufficiente tensionamento e alla conseguente impossibilità dei morsetti (cunei) di lavorare correttamente per bloccare lo scorrimento DE trefolo all'aumentare DEla sollecitazione (cfr. sentenza, pag. 15/16: “(omissis) Quanto alle cause, ed alle correlate responsabilità per i danni in contesa, il ctu – ancora una volta con motivazione che può porsi a base DE
22 presente decidere per la sua completezza e logicità – ha fornito gli elementi di fatto per dirimere la controversia. Rispondendo al quesito che gli chiedeva di accertare “2)
… quale sia stata la causa DE cedimento DEla banchina, specificando se e in quale misura il cedimento sia dipeso da difetti di progettazione, difetti di realizzazione, difetti dipendenti dai materiali impiegati nei lavori, con particolare riferimento alle caratteristiche fisiche e alla messa in opera dei tiranti”, il ctu ha concluso, che “Le indagini geotecniche hanno confermato l'assenza di anomalie stratigrafiche nel volume SInificativo DE sottosuolo interessato dalla costruzione DEla banchina. Le fondazioni dei tiranti risultano adeguate rispetto ai probabili carichi derivanti dall'impiego DEla banchina. In base alle indagini condotte sulle teste dei tiranti è stato possibile individuare la causa DE dissesto DEla banchina nello sfilamento dei trefoli dalle piastre di ancoraggio di testata … Lo sfilamento è attribuibile all'impossibilità dei morsetti (cunei) di lavorare correttamente per bloccare lo scorrimento DE trefolo, all'aumentare DEla sollecitazione. Come risulta dalla documentazione di collaudo ogni tirante, prima DEla chiusura DEla nicchia di testata con getto di calcestruzzo, è stato pretensionato al carico di 200 kN (NB. riguardo alla scelta di tale valore, nella documentazione disponibile, non si trova giustificazione sebbene risulti diverso dal valore di pretensionamento riportato nelle tavole progettuali, pari a 600 kN) il carico di 200 kN non è molto distante dal valore di reazione chiesto al tirante nella condizione di carico 1 (F1 ≈ 280/290 kN), associabile alla banchina scarica con fondale a -10.50 m, in tale situazione i tiranti erano quindi già attivi ed esercitavano correttamente la loro funzione. Con il passare DE tempo all'aumentare dei cicli di carico-scarico merci sulla banchina e di movimentazione DEla gru (condizioni di carico 2 e 3), ai tiranti è stata richiesta più reazione (F2 ≈
470/500 kN, F3 ≈ 660/700 kN), in condizioni normali i morsetti sarebbero stati richiamati nella sede conica DEla piastra d'ancoraggio e si sarebbero chiusi sui trefoli aumentando la forza di bloccaggio. Nel caso in oggetto però le intercapedini tra le tre componenti DE morsetto (figura 5) non erano occupate da materiale deformabile (in genere nei tiranti permanenti, pretensionati a valori inferiori al carico di lavoro, la testata viene protetta con un cappuccio in cui si inietta DE grasso) che ne avrebbe permesso la chiusura, ma erano intasate dalla miscela cementizia che con la propria rigidezza ha impedito la chiusura DE morsetto (foto 17) e di conseguenza il bloccaggio DE trefolo. È ipotizzabile che se il tirante fosse stato pretensionato al valore previsto in progetto 60 t (≈ 600 kN), trovandosi già ad un carico confrontabile con le condizioni 2 e 3, non sarebbe stata necessaria l'ulteriore chiusura dei morsetti,
23 o quantomeno lo scorrimento sarebbe stato più difficile (rel. ing. , pp. 49 Per_1 ss.)”);
d) che sulla base DEla lettura combinata DEla C.T.U. e dei richiamati atti di conferimento d'incarico APV – ing. e di appalto APV – Nautilus, _1
(rispettivamente, doc. 1 – 3 att.), esclusa la corresponsabilità di Controparte_6
(non ravvisandosi alcun difetto manutentivo causalmente rilevante nel
[...] determinismo DE sinistro); di (che non aveva effettuato il CP_7 tensionamento dei tiranti e il cui rapporto contrattuale con andava in realtà _1 qualificato come contratto di vendita) e DEla stessa Autorità PO (non essendo emerso alcun elemento causalmente rilevante a questa imputabile), deve affermarsi la responsabilità solidale dei due convenuti (e quindi di e DEl'ing. Controparte_1
) per il dissesto DEla banchina in contesa (cfr. sentenza, pag. 16/20: _1
“(omissis) Esprimendosi in ordine alla possibilità che “i difetti DE bene oggetto DEl'accertamento siano dipesi e in che misura da omessa manutenzione DEl'opera o da carenze nella manutenzione degli impianti condotti da ”, il ctu Controparte_6 ha concluso che “Nel corso DEle operazioni peritali non sono emersi elementi tali da potersi correlare la causa DE dissesto occorso a carenze nella manutenzione degli impianti condotti da ” (rel. ing. , p. 54). Il perimetro dei Controparte_6 Per_1 possibili responsabili DE grave vizio DE manufatto in questione si restringe pertanto, escludendo le e – di riflesso – il loro assicuratore DEla RC, Controparte_6
verso i quali va respinta ogni domanda. Per contro, posto che, Parte_2 come detto, “Il difetto che ha portato al dissesto consiste nella concomitanza di bassa pretensione di bloccaggio dei tiranti associata all'annegamento nel calcestruzzo DEle testate d'ancoraggio, procedura che ha impedito il corretto funzionamento dei morsetti” rel. ing. , p. 55 e che “dal Documento 4 DE fascicolo , si Per_1 _1 evince che la chiusura DEle testate era contrattualmente in capo a Controparte_7
, considerato inoltre che “Il Soggetto che ha deciso la chiusura non poteva, in
[...] quanto esperto in materia, non sospettare che, con un bloccaggio a sole 20 t (≈200
kN), i morsetti non avrebbero potuto lavorare correttamente se le testate d'ancoraggio fossero state annegate nel calcestruzzo senza alcuna protezione. Era infatti noto che ai tiranti in esercizio sarebbe stata richiesta una reazione ben maggiore, si ricorda infatti che il tirante è stato dimensionato per un carico d'esercizio di 150 t (≈1500 kN) ed il carico di collaudo è stato spinto fino a 180 t (≈1800 kN)”
(rel. ing. loc. ult. cit.), si deve ritenere che sussista la responsabilità Per_1 solidale di e DEl'ing. verso l'Autorità PO di . Ed _1 _1 CP_2 infatti, dopo che con nota prot.n. 49867 DE 24.04.2007 l'Autorità PO
24 autorizzava il subappalto (doc. 3 conv. , in data 4.06.2007 la _1 _1 stipulava con la il contratto avente ad oggetto la realizzazione Controparte_7 di una “serie di tiranti da 10 trefoli DEla lunghezza unitaria di 38m per il consolidamento DEla banchina” (Doc. 4 . Come si evince dall'elenco dei CP_22 lavori cui si era impegnata nell'allegato all'offerta 0083/P/07 di cui Controparte_7 all'allegato 4 di parte non si era limitata a fornire i tiranti, _1 CP_7 ma ebbe anche a concorrere alla loro messa in opera (v. riferimenti alla “iniezione DEla miscela cementizia” e DEla “posa malta antiritiro per riempimento nicchie sulla testata dei tiranti” (ibidem). La relativa proposta contrattuale fu accettata da _1
[... come di legge nello stesso doc. 4 di tale parte. Tuttavia, se è incontestabile che al p. 2 DEl'offerta – accettata – n. 0083/P/07 si fosse obbligata Controparte_7 anche alla “posa in opera DEle miscele cementizie di iniezione e DEle malte di riempimento DEle nicchie dei tiranti”, si deve ritenere che non si tratti di subappalto autorizzato, come invece allega Piuttosto, il contratto tra questa e _1 integra una vendita: la società bellunese ha fornito i tiranti – che Controparte_7 non hanno evidenziato difetti intrinseci all'esame DE ctu – e realizzato ed iniettato le malte richieste da Il tutto, con la supervisione DE direttore dei lavori, _1 eseguendo (peraltro, di per sé, correttamente) una prestazione destinata ad inserirsi nella complessiva opera da quelli decisa e verificata, senza alcun margine di scelta in ordine alla sua rispondenza alla regola DEl'arte che governava la realizzazione DE manufatto finale. Guardando infatti al fine ultimo DEl'operazione negoziale, ossia alla funzione che le parti hanno inteso attribuire al contratto, dove alla prestazione di dare, tipica DEla vendita, si affianca quella di facere nella specie si apprezza una netta prevalenza DEla fornitura DEla materia piuttosto che DE lavoro, limitato alla sua mera posa in opera, di talché il lavoro stesso si atteggia unicamente a mezzo per la trasformazione DEla materia e per il conseguimento DEla cosa da parte DEl'acquirente. Ritenuta in tal modo prevalente la fattispecie DEla vendita nel contratto tra e e tenuto conto che laddove il ctu ha _1 Controparte_7 ravvisato uno dei vizi DEl'opera in contesa, la scelta sul materiale da utilizzare e/o la valutazione DEla sua corretta posa in opera spettava a ed al Direttore dei _1
Lavori, va mandata assolta da ogni pretesa azionata – nello Controparte_7 specifico, da in “manleva”, rectius regresso – nei suoi confronti. _1
Correlativamente, andrà respinta la domanda – subordinata – formulata da questa terza chiamata verso UR RA LC quale suo assicuratore DEla responsabilità civile. Se, come detto, non sussiste alcuna responsabilità da inadempimento in capo a – né verso il suo “acquirente”, al quale ha esattamente fornito Controparte_7
25 Con la materia convenuta, né a fortiori verso che non ha formulato domande – neppure extracontrattuali – nei confronti DEla società bellunese, tale esclusione di responsabilità si salda inscindibilmente con l'ulteriore considerazione per cui dal contenuto DEla prestazione come sopra assunta da esula infatti la Controparte_7 posa dei tiranti e quindi il loro (sotto) tensionamento, pure ritenuto dal ctu all'origine DE cedimento de quo: quest'ultimo non trova riscontro nella progettazione esecutiva a firma DEl'ing. , ma va a lui imputata quale direttore dei lavori. Quanto al _1 primo aspetto, la tesatura dei tiranti è stata svolta da direttamente non _1 risultando compresa nell'oggetto DE subappalto con come sopra Controparte_7 ricostruito. Né la chiusura anticipata DEle teste, ad un tensionamento di 20 t anziché di 60 t come prescritto nel progetto DEl'ing. fu espressamente richiesta dalla _1 committenza: di tale aspetto – sollevato per la prima volta dallo stesso e _1 dal suo ctp nel corso DEle operazioni peritali, ma non dedotto in comparsa di costituzione e risposta (2) – non vi è evidenza agli atti. Pertanto, sebbene si versi in ipotesi riconducibile, anche alla luce DEla ctu, al concorso DE fatto colposo DE danneggiato, ex art. 1227, I co. c.c. rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, non vi è prova agli atti DEla relativa circostanza. Dai documenti prodotti, in altri termini, non emergono i presupposti di fatto idonei a sollevare il direttore dei lavori dalla sua responsabilità. In ogni caso, per consolidata giurisprudenza va ascritta a responsabilità DE DL l'omesso controllo dei valori di pretensionamento dei tiranti, di cui sopra si è detto, per aver omesso la dovuta verifica DEl'operato DEl'Impresa esecutrice in tale fase e per avere previsto il riempimento DEle nicchie DEle teste dei tiranti con materiale cementizio (v. ex pluribus Cass. civ., sez. II, 03-05-2016, n.
8700, secondo cui “In materia di appalto, il principio DEl'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti DE committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia DEla progressiva realizzazione DEl'opera appaltata al progetto sia DEle modalità DEl'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole DEla tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte DEl'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente”). Alla luce di tutto quanto sopra, e sulla base DEla lettura combinata DEla ctu e dei richiamati atti di Con conferimento d'incarico APV – ing. e d'appalto – _1 _1
(rispettivamente, doc. 1 – 3 att.), va affermata la responsabilità solidale dei due
26 convenuti per il dissesto DEla banchina in contesa”). In ogni caso, tenuto conto che la responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. è una responsabilità presunta iuris tantum, i convenuti non avevano comprovato la sussistenza di circostanze idonee a far venir meno la loro responsabilità verso l'Autorità PO (cfr. sentenza, pag.
22/23: “(omissis) Da ultimo, ma non per importanza, va ricordato che “La responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 1669 c.c. è una responsabilità presunta iuris tantum, sicché, quando l'opera (…) manifesta gravi difetti strutturali,
l'appaltatore può liberarsene provandone la ascrivibilità al caso fortuito o all'opera di terzi …” (Cass. civ., sez. III, 17-01-2013, n. 1026). A ben vedere, tuttavia, le odierne parti convenute non hanno comprovato la sussistenza di circostanze idonee a far venir meno la loro responsabilità verso PAV;
piuttosto il CTU ha recisamente smentito che le circostanze addotte dalle convenute per esimersi da responsabilità si siano verificate ovvero abbiano inciso sotto il profilo DE nesso causale con l'evento dannoso. Sono state infatti smentite dalle indagini peritali sia le difese DEl'ing.
volte a contestare che sussista la responsabilità DEl'odierno convenuto per _1
l'evento di cedimento DEla per cui è causa, sostenendo che il collasso DE Pt_3 manufatto sarebbe da porre in relazione con un preteso mutamento DEle caratteristiche geologiche DE terreno rispetto a quelle presenti al momento DEla redazione DE progetto, tale da determinare la perdita di resistenza dei tiranti e, in buona sostanza, il cedimento di che trattasi;
sia quelle riferite ad carenze di manutenzione di APV e/o di . Concludendo sul punto, dalla lettura Controparte_6 combinata DEla relazione DE ctu e dei contratti in atti emerge che la corresponsabilità dei gravi vizi in contesa si appunta in capo all'appaltatore – – in solido _1 col progettista e direttore dei lavori ing. che vanno pertanto dichiarati _1 tenuti e condannati in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni quantificati dal ctu”);
e) che nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che l'opera fosse stata positivamente collaudata (cfr. sentenza, pag. 20: “(omissis) Peraltro, né l'appaltatore né il progettista-direttore lavori, potrebbero esimersi dalla responsabilità azionata nell'odierno giudizio adducendo che l'opera è stata positivamente collaudata in data
29.08.2008 (cfr. doc. 7), posto che detta responsabilità, per le sue finalità di tutela di ordine pubblico si sottrae al potere dispositivo DEle parti, con la conseguenza che né il collaudo o la consegna senza riserve, né le particolari convenzioni intervenute hanno effetto liberatorio per l'appaltatore. Trattasi infatti di ipotesi di responsabilità extracontrattuale la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di
27 carattere generale, costituite dall'interesse pubblico - trascendente quello individuale DE committente - alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere lunga durata, a preservazione DEl'incolumità e sicurezza dei cittadini;
e, sotto tale profilo la norma si pone in rapporto di specialità con quella generale di cui all'art. 2043 c.c.
(in tal senso v. Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1748). In altri termini, “L'esito positivo DE collaudo di un'opera non esclude la responsabilità DEl'appaltatore, ai sensi DEl'art. 1669 c.c., per i gravi difetti nella sua esecuzione, dovendo egli rispondere, anche dopo il collaudo, oltre che per i vizi occulti, altresì per la rovina parziale o totale DEl'opera, se destinata obiettivamente a lunga durata” (Cass. civ., sez. III, 04-04-2014, n. 7914)”);
f) che l'ing. è chiamato a rispondere, oltre che quale direttore dei lavori, _1 anche quale progettista, avendo predisposto un progetto esecutivo carente con riguardo alla tipologia di materiale da impiegare per il riempimento degli elementi dei tiranti DEle testate (cfr. sentenza, pag. 21/22: “(omissis) Inoltre, priva di pregio è la difesa DEl'ing. circa la sua assenza di responsabilità: al contrario, essendo _1 documentale che il direttore lavori fu incaricato dalla committente, a lei direttamente risponde sia ex contractu, sia, in solido con l'appaltatrice, in via aquiliana ai sensi DEl'art. 1669 c.c. Egli inoltre potrebbe rispondere, come in effetti qui si ritiene debba rispondere quale progettista. Quanto al primo aspetto emerge dalla stessa citazione
(pp. 16 – 17) che l'Autorità PO ha agito anche nei confronti DEl'Ing. _1
, quale progettista e Direttore dei Lavori DEl'opera, al fine di far valere anche
[...] nei confronti di quest'ultimo, in via solidale, la garanzia di cui all'art. 1669 c.c. (oltre alla responsabilità per inadempimento contrattuale di cui si dirà). Tale fondata attribuzione di responsabilità rinviene il proprio fondamento, in fatto, negli accertamenti DE ctu sopra richiamati circa il ruolo DE direttore dei lavori, e in diritto sulla consolidata interpretazione per cui “In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 c.c. per rovina o difetti DEl'opera, la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica DEl'edificio, che in quella di direzione DEl'esecuzione DEl'opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile..” (v. tra le tante, Cass. civ., sez. II, 30-05-2003, n. 8811). Ebbene, la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. dev'essere estesa anche al progettista, qualora quest'ultimo, abbia concorso in maniera efficiente alla produzione di uno degli eventi pregiudizievoli indicati dalla norma, per avere predisposto un progetto carente o inesatto, ovvero al
Direttore dei Lavori, qualora questo abbia impartito indicazioni, o sia incorso in
28 omissioni di controllo sull'operato DEl'Appaltatore, che abbiano determinato ovvero concorso a determinare l'evento dannoso. L'ing. risponde dei gravi vizi de _1 quibus anche come progettista. Sulla scorta DEla ctu a costui va addebitato, in qualità di progettista, l'utilizzo di materiale non deformabile per il riempimento degli elementi DEle testate dei tiranti. Che tale opzione fosse già stata prevista in sede di progetto
è acclarato dal CTU, in quanto nell'elaborato peritale è testualmente affermato che
“La chiusura DEle nicchie di testata dei tiranti con calcestruzzo era prevista anche nel progetto” (cfr. CTU, pag. 55); inoltre, l'Ausiliario DE Giudice ha evidenziato che la soluzione di chiusura DEle nicchie con calcestruzzo trovava conferma dalla mancata previsione, nell'ambito DE Piano di Manutenzione elaborato ed allegato al progetto dall'ing. (cfr. doc. 5), di un'attività di controllo e manutenzione DEle testate _1 dei tiranti (che sarebbe stata resa possibile solo adottando un diverso metodo di chiusura). In ogni caso, tale manchevolezza, se non attribuibile al Professionista in veste di Progettista, andrà allo stesso addebitata quale Direttore dei Lavori, rientrando nei relativi obblighi, la verifica DEla corretta esecuzione DEle opere. I superiori profili di responsabilità ex art. 1669 c.c. ravvisabili in capo all'ing. _1 nella duplice qualità assorbono eventuali profili di responsabilità da inadempimento, esimendo il Giudicante dalla relativa valutazione. Questi ultimi non rilevano infatti neppure ai fini DEl'apprezzamento DEla domanda di manleva verso l'assicuratore RC DE professionista, per le ragioni che si chiariranno in seguito, esaminando tale domanda”;
g) che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ing. non può ritenersi _1 fondata, perché non riferita alla domanda principale di fonte extracontrattuale accolta dal giudice, ma alla domanda subordinata di risarcimento dei danni fondata sul contratto d'opera professionale tra APV ed il (solo) ing. (cfr. sentenza, pag. _1
23/24: “(omissis) In proposito la giurisprudenza di legittimità ha acclarato che:
“Quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi DEl'art. 1669 c.c., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 c.c. - entrambi autori DEl'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo a detto titolo DE danno cagionato … trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina
29 dettata dagli art. 2226, 2230 c.c.” (Cass. civ., sez. II, 21-05-2012, n. 8016). Se, dunque, il convenuto ing. ha articolato la propria eccezione di prescrizione _1 con riferimento ad un titolo di responsabilità contrattuale, in concreto assorbito dalla ritenuta responsabilità extracontrattuale speciale, per la quale non è stata eccepita la prescrizione (cfr. comparsa di costituzione e risposta ing. , p. 21), _1
l'inappropriato richiamo alla prescrizione DE diritto al risarcimento dei danni da responsabilità professionale ex artt. 2226 ss. c.c. non determina de plano la reiezione DEla domanda attorea, laddove ritenuta fondata sul diverso titolo di cui all'art. 1669
u.c. c.c. Nella specie, l'opera fu collaudata con certificato DE 23.1. 2009 e già nel giugno 2013 – ossia entro il termine decennale che costituisce uno dei presupposti normativi DEla tutela de qua – l'ing. risultava essere stato interpellato dalla _1 Con
per chiarimenti sul punto (doc. 10 att.), senza che in seguito sia mai decorso oltre un anno – termine di prescrizione posto dall'art. 2226 c.c. – tra i numerosi scambi – epistolari o di persona – intrattenuti con la committente e da questa documentati (doc. 11 – 17 conv. ), fino alla nota d.d. 12.9.2014 (doc. 21 _1 att.). Tuttavia, tra la nota d.d. 12.9.2014 e la notifica ai convenuti – in data 23.6.2016
– DEla citazione introduttiva DE presente giudizio è passato più di un anno, senza che risulti documentato, né allegato, alcun atto interruttivo. Se dunque il risarcimento da responsabilità contrattuale, è prescritto, altrettanto non può ritenersi di quello fondato sull'art. 1669 c.c.”;
h) che in assenza di pertinenti controdeduzioni il “quantum” DE risarcimento dovuto dai convenuti all'Amministrazione attrice è quello indicato nella Relazione DE
C.T.U. (cfr. sentenza, pag. 24/25: “(omissis) In tal modo ritenuta la responsabilità solidale extracontrattuale di e DEl'ing. , ai fini DEla relativa _1 _1 quantificazione può farsi riferimento alla ctu in atti. Il consulente tecnico d'ufficio ha stimato tali costi in € 2.158.000,00 oltre iva se dovuta come per legge per i lavori, oltre oneri per la sicurezza, stimati in € 121.000,00 e spese di progettazione e direzione lavori – compresa iva e cassa di previdenza – per ulteriori € 242.000,00
(rel. ing. , p. 57). Sul punto, il ctp di aveva lamentato Per_1 TE la mancata redazione, da parte DE ctu, “di un dettagliato computo metrico e una successiva imputazione dei costi, previa adeguata ricerca di mercato e/o con riferimento a specifici prezziari”. Tuttavia, come correttamente evidenziato dal ctu in replica (p. 61 rel. ing. ) “tale attività rientra nella progettazione degli Per_1 interventi individuati e [come tale, correttamente] esula dal quesito” peritale.
Pertanto, in assenza di controdeduzioni pertinenti, può farsi riferimento alla ctu anche ai fini DEla quantificazione DE danno. e vanno dunque _1 Parte_1
30 dichiarati tenuti e condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'Autorità PO di per il cedimento DEla banchina in contesa, nella CP_2 misura di complessivi € 2.521.000,00 oltre iva – se dovuta come per legge – sulla minor somma di € 2.158.000,00. Quanto precede, oltre interessi legali ex art. 1284,
IV co. c.c. dalla presente domanda al saldo. Non spetta invece, in difetto di prova circa il proficuo investimento DEle somme predette qualora tempestivamente conseguite, la rivalutazione monetaria, secondo l'insegnamento ormai consolidato per cui nelle obbligazioni di valore il risarcimento DE danno da ritardato pagamento
è subordinato alla prova DE fatto che se il pagamento fosse stato fatto ordinariamente, il creditore avrebbe ricavato dal denaro un utile maggiore in riferimento al tasso di rivalutazione monetaria, così da ottenere una somma più alta rispetto a quella rivalutata”);
i) è infondata la domanda di manleva svolta dall'ing. nei confronti di _1 [...]
, in quanto l'omessa comunicazione all'Assicurazione di circostanze rilevanti CP_9 attinenti al sinistro in esame comporta la decadenza DEl'assicurato dal diritto a qualsivoglia indennizzo assicurativo ex art. 1892 c.c. (cfr. sentenza, pag. 26/27:
“(omissis) La domanda DEl'ing. di essere manlevato dal suo assicuratore _1
di quanto egli è stato ut supra condannato a pagare all'attrice va CP_23 invece respinta per infondatezza. Della polizza che avvince tali parti (doc. 21 conv.
) l'assicuratore contesta l'operatività invocando l'art. 1892 c.c. In effetti, _1 dalla documentazione versata in atti risulta che tra il giugno 2011 e lo stesso mese DE 2013 l'ing. ha effettuato diversi sopralluoghi "per controllare e _1 monitorare uno spostamento DE primo concio DEla nuova banchina" (cfr. doc. 11 Con att.); con comunicazione in data 27 maggio 2013 - indirizzata sia all che all'ing.
- la Concessionaria ha segnalato il verificarsi di "un cedimento DEla _1 banchina … costituito da una fuoriuscita DE cordolo DEla stessa DEl'ordine DE centimetro e un assestamento/abbassamento di alcuni centimetri DEla pavimentazione retrostante" (cfr. doc. 9 di parte attrice); con nota DE 14 giugno
2013, l'APV ha quindi chiesto all'ing. "di voler fornire spiegazioni circa i _1 cedimenti verificatisi" (cfr. doc. 10 att.) e già con nota DE 10 giugno 2013 (cfr. doc.
12 di parte attrice) l'APV aveva invitato l'ing. ad un incontro presso i propri _1 uffici. Pertanto, alla data di stipulazione DEla Polizza 2014/2015 (25 luglio 2014) e addirittura prima DEla stipulazione DE primo contratto mai stipulato con Arch (e, segnatamente, la Polizza 2013/2014) l'ing. era a conoscenza di specifiche, _1 concrete e rilevanti "Circostanze" dalle quali sarebbero potute derivare (come in effetti sono derivate) successive richieste di risarcimento da parte DEl'APV. Peraltro,
31 come noto, "la conoscenza [da parte DEl'assicurato] non deve riguardare circostanze che oggettivamente avrebbero determinato di sicuro una responsabilità in capo all'assicurato, ma solo fatti storici che avrebbero potuto (secondo una persona di media ragionevolezza) dare origine ad una richiesta di risarcimento a suo carico, a prescindere dalla sua effettiva fondatezza" (cfr. Trib. Udine, sentenza DE 3 maggio
2017). Se i conci di una banchina oggetto di lavori di consolidamento subiscono inopinati scostamenti, è senz'altro ragionevole attendersi che la committenza possa avanzare pretese risarcitorie nei confronti DE professionista, che non solo ha progettato tali opere, ma ne ha anche diretto la realizzazione. Ciononostante, al momento DEla stipulazione DEla Polizza 2013/2014 e DEla successiva Polizza
2014/2015 (astrattamente applicabile al caso di specie) non risulta che l'ing. _1 abbia menzionato tali Circostanze nel questionario appositamente sottopostogli (cfr. doc. 1 Arch). Per la sua inerenza all'esistenza stessa DE rischio assicurato, la mancata comunicazione ad Arch da parte DEl'Assicurato DEle predette circostanze determina in ogni caso la decadenza dal diritto a qualsivoglia indennizzo assicurativo ai sensi e per gli effetti DEl'art. 1892 e ss. c.c. Pertanto, la domanda di manleva DEl'ing.
contro va respinta per infondatezza”); _1 CP_23
j) le spese legali – liquidate come da dispositivo, tenuto conto DE valore DEla causa, DEl'attività svolta e DEla media complessità DEle questioni trattate –seguono la soccombenza nel rapporto tra l'attrice e le convenute. La reiezione DEle domande di manleva proposte da e Controparte_7 Controparte_6 conseguente al rigetto DEle domande principali proposte nei loro confronti, determina la compensazione DEle spese legali tenuto conto DEle ragioni DEle rispettive chiamate in causa, valutate alla luce DE c.d. principio di causalità. Le spese di ctu e di ctp vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti per il principio di soccombenza.
7. Avverso la decisione DE Tribunale hanno proposto separati appelli gli originari convenuti – e quindi l'ing. (la cui impugnazione ha originato il fascicolo Parte_1
n. 1736/2023 R.G.) e (la cui impugnazione ha originato il fascicolo n. Controparte_1
1746/2023 R.G.), successivamente riuniti ex art. 350 c.p.c. – chiedendo, previa inibitoria, la riforma DEla sentenza in accoglimento DEle seguenti conclusioni: A) quanto a : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, Parte_1 così giudicare: in via preliminare: - sospendersi la provvisoria esecutività DEla sentenza n. 1412/2023 resa inter partes dal Tribunale di Venezia, Seconda Civile,
Giudice dott.ssa Silvia Barison, nel procedimento R.G. n. 7118/2016, pubblicata in data 28.7.2023, notificata in data 1.8.2023, sussistendone i presupposti di legge per
32 i motivi di cui in atti;
nel merito, in via principale: - in riforma DEla sentenza n.
1412/2023 resa inter partes dal Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, Giudice dott.ssa Silvia Barison, nel procedimento R.G. n. 7118/2016, pubblicata in data
28.7.2023, notificata in data 1.8.2023, accogliersi il presente appello con ogni conseguente statuizione di legge e, per l'effetto, rigettarsi le domande tutte svolte dalla Autorità PO di in primo grado, in quanto prescritte ed infondate in CP_2 fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti. Nel merito, in via subordinata: - nella denegata ed opposta ipotesi di attribuzione di una qualche responsabilità in capo all'Ing. , graduarsi la misura DE danno risarcibile tra i vari soggetti Parte_1 che verranno ritenuti responsabili. Riservata ogni azione ed eccezione da parte DEl'Ing. . Nella denegata ed opposta ipotesi di conferma, anche solo Parte_1 parziale, DEle domande formulate dall'Autorità PO di avanzate nei CP_2 confronti DEl'ing. , in riforma DEla sentenza n. 1412/2023 resa inter Parte_1 partes dal Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, Giudice dott.ssa Silvia
Barison, nel procedimento R.G. n. 7118/2016, pubblicata in data 28.7.2023, notificata in data 1.8.2023, accertare e dichiarare il diritto DEl'ing. Parte_1 nei confronti di TE
, ad essere manlevato e tenuto indenne da ogni conseguenza
[...] pregiudizievole derivante dalla soccombenza, per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare TE
a rifondere all'Ing. l'importo che
[...] Parte_1 questi fosse tenuto a pagare all'Autorità PO di in forza DEla sentenza CP_2 emessa all'esito DE procedimento di appello. Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi DE giudizio”; B) quanto a “Voglia la Corte Controparte_1
d'Appello di Venezia, in parziale riforma DEla sentenza emessa dal Tribunale di
Venezia n. 1412/2023 pubblicata il 28/07/2023 RG n. 7118/2016, Repertorio n.
5044/2023 DE 28/07/2023, G.I. dott.ssa Silvia Barison, notificata a mezzo PEC in data 01 Agosto 2023, e in accoglimento DE presente appello: in via pregiudiziale, accertato il fumus boni iuris e il periculum in mora, dichiararsi, per quanto sopra esposto in fatto e diritto, la sospensione DEla efficacia esecutiva DEla sentenza impugnata o la sospensione DEl'esecuzione medio tempore instaurata, provvisoriamente con provvedimento urgente emesso anche in via immediata inaudita altera parte, adottando ogni opportuno provvedimento. In via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza DEl di Sistema CP_2
PO DE RE , in persona DE legale rappresentante pro ON tempore, ai sensi e per gli effetti DEl'art. 1669, 1° comma, c.c., DE diritto a
33 promuovere l'azione di responsabilità nei confronti di per non avere _1 denunciato i vizi ed i difetti DEla banchina entro un anno dalla avvenuta conoscenza degli stessi. In via principale, per tutti i fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto DEle domande DEla
[...]
, e per l'effetto rigettarle integralmente. In via ON subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse accertare che le cause DE sinistro sono quelle rappresentate dalla Autorità PO, accertare e dichiarare la responsabilità imputabile al solo progettista e Direttore dei
Lavori, ing. . In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non Parte_1 creduta ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse accertare la responsabilità solidale DE
Progettista e Direttore dei Lavori, ing. e di in merito al Parte_1 Controparte_1 sinistro de quo, accertarsi e dichiararsi la imputabilità, ai sensi DEl'art. 2055 c.c., nonché il grado di corresponsabilità di e per l'effetto condannare Controparte_7 la stessa in via solidale con l'ing. e al risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni in favore DEl'Autorità PO di Venezia. Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1227 c.c., il grado di colpa ON
nella causazione DE danno, diminuendo in forza di ciò il
[...] risarcimento che verrà quantificato. Qualora venga accertata una responsabilità in capo a per fatti imputabili a , accertare e dichiarare il diritto _1 CP_7 di nei confronti di ad essere manlevato e tenuto indenne da _1 CP_7 ogni responsabilità e/o condanna al risarcimento DE danno derivante dal sinistro de quo. In via istruttoria, come da memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate nell'ambito DE giudizio di primo grado. In ogni caso, con rifusione integrale di spese e compensi per la presente fase DE giudizio e per quella attinente al giudizio di primo grado”.
8. Nei due predetti giudizi di impugnazione si sono costituite le parti indicate in epigrafe, proponendo nei limiti indicati appello incidentale.
9. Disposta la sospensione DEl'efficacia esecutiva DEla sentenza con ordinanza
15/22.2.2024 sul rilievo “DEla particolare rilevanza DEla somma oggetto DEla pronuncia di condanna, la cui escussione anticipata da parte DEla creditrice rispetto al momento in verrà raggiunta la definitività DEla decisione potrebbe effettivamente causare a entrambi i debitori un pregiudizio per gli stessi grave ed irreparabile (si pensi alle conseguenze sulla funzionalità DEl'impresa di e sull'attività _1 professionale DEl'ing. derivanti dal possibile azionamento in sede esecutiva _1 DEla pronuncia di condanna per un importo prossimo a tre milioni di euro)”; differita la trattazione DEla causa su istanza DEle parti in ragione DEla rappresentata
34 pendenza di trattative, nelle more sono stati raggiunti accordi transattivi, cui hanno fatto seguito le pertinenti rinunce agli atti e le corrispondenti accettazioni tra:
e l Controparte_1 ON
(nuova denominazione assunta dall'amministrazione attrice,
[...]
Autorità PO di ); e CP_2 Controparte_1 Controparte_7 Controparte_7
[... e l , Porti
[...] ON
. ON
10. Precisate le conclusioni nei termini trascritti in epigrafe e depositati gli scritti conclusivi, all'udienza DE 24.7.2025 la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa sulle base DEle considerazioni sotto esposte.
II
Ragioni DEla decisione.
A) L'appello principale di . Parte_1
11. Deve in via preliminare affermarsi che a seguito DEl'accordo transattivo raggiunto il 14 giugno 2024 tra l ON
e , da un lato, e dall'altro (v.
[...] CP_2 Controparte_1 accordo di transazione allegato alla nota depositata in pct dalla difesa di _1 il 19.2.2025), non può ritenersi cessata la materia DE contendere tra la prima
[...]
e l'ing. , il quale, quantunque a certa conoscenza di detta transazione (tanto _1
è vero che ne aveva sollecitato l'esibizione e la produzione nel presente giudizio a cura DEle relative parti, provvedendovi, poi, con la riferita nota), non ha _1 dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1304, co. 1, c.c., di volerne profittare.
Con l'ulteriore considerazione che una tale domanda non risulta contenuta nelle conclusioni definitivamente precisate dalla difesa nella nota sostitutiva _1 depositata in pct il 23.5.2025 (e quindi dopo il deposito DEl'atto transattivo), che pur contenendo nella premessa il seguente preambolo: “In ottemperanza a quanto disposto dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia con provvedimento 24.9.2024, viste le memorie di costituzione e risposta depositate dalle parti DEle quali si contesta radicalmente quanto argomentato e chiesto in danno DEl'appellante Ing. _1
, richiamato il contenuto, le difese, le domande e le argomentazioni racchiuse
[...] nell'atto di citazione d'appello dd. 29.9.2023 e nella comparsa di costituzione risposta depositata in data 28.12.2023 nella causa R.G. n. 1746/2023, riservata ogni ulteriore argomentazione negli scritti difensivi conclusivi, vista la transazione di data
14.6.2024 sottoscritta tra e l _1 [...]
, si insiste per l'accoglimento DEle ON seguenti conclusioni”, riporta poi le conclusioni nei termini indicati in epigrafe, e
35 quindi prescindendo completamente dall'esistenza, dal contenuto e dalla portata soggettiva DE predetto accordo transattivo raggiunto tra altre parti.
12. Ciò premesso, l'appello proposto dall'ing. va esaminato nello Parte_1 specifico.
13. Il primo motivo – rubricato: “eccezione di prescrizione – violazione degli artt.
1669 c.c. e 112 c.p.c.” (v. atto d'appello , pag. 14/17) – denuncia l'erroneità _1 DEla sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di intervenuta prescrizione DEla pretesa risarcitoria avanzata dall'Autorità PO di ai sensi e per gli CP_2 effetti di cui all'art. 1669 c.c., avendo il giudice ritenuto che l'ing. avesse _1 limitato l'eccezione di prescrizione alla domanda di risarcimento DE danno riferita alla responsabilità contrattuale, ex art. 2226, comma 2, c.c., ma non anche alla responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. In particolare, risulterebbe trascurato, sia che l'eccezione di prescrizione era stata in concreto formulata in termini generali, e quindi tanto per l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, quanto per quella contrattuale, sia che il principio di diritto che presidia l'ampiezza e la modalità di proposizione DEl'eccezione di prescrizione estintiva è nel senso che in tema di prescrizione estintiva l'elemento costitutivo DEla relativa eccezione è l'inerzia DE titolare DE diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo specificando il momento iniziale DEl'inerzia e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie. In altri termini, la riserva alla parte DE potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, ma non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè, attraverso specifica menzione DEla durata DEl'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione DEle quali spetta al potere-dovere DE giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso DE giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa, e dall'altro lato il riferimento DEla parte a uno di tali termini non priva il giudice DE potere officioso di applicazione (previa attivazione DE contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso.
A tale questione fa riferimento anche l'appello incidentale formulato dall'Autorità
(v. comparsa di risposta depositata nel proc. 1736/2023, pag. 18/21) CP_2 lamentando che, a ben vedere, neppure il diritto al risarcimento DE danno fondato
36 sulla responsabilità contrattuale DEl'ing. risultava prescritto, avendo _1
l'Amministrazione interrotto la prescrizione con la nota DE 13.7.2015.
Il riassunto motivo DEl'appello principale DEl'ing. è infondato, pur dovendo _1 al riguardo integrarsi la motivazione adottata dal primo giudice. E' invece fondato il corrispondente motivo DEl'appello incidentale DEl'Autorità PO.
Va innanzitutto rilevato come il giudice di primo grado non sia incorso nel vizio percettivo dedotto dall'appellante , considerato che questi, in primo grado, _1 diversamente da quanto sostiene ora in questa sede di gravame, né nella comparsa di risposta, né comunque in seguito, aveva fatto generico riferimento alla prescrizione DEl'azione risarcitoria, limitando espressamente, e quindi consapevolmente,
l'eccezione di prescrizione a quella fondata sul rapporto contrattuale di prestazione d'opera intellettuale, trascurando invece qualsiasi riferimento all'azione fondata sulla CP_ responsabilità extracontrattuale, che pure l aveva dichiarato di esercitare in via principale. Il contenuto DEla comparsa di risposta di primo grado è in tal senso chiaro e non si presta a fraintendimenti, essendosi così dedotto (v. comparsa di risposta di primo grado di parte convenuta : “3.1.2. Sulle asserita responsabilità Parte_1 contrattuale. Insussistenza. Prescrizione. A C.F. non potrà essere imputata nemmeno la responsabilità di natura contrattuale ex adverso pretesa, stante che la relativa azione è da considerare definitivamente ed irrimediabilmente prescritta, per decorso DE termine annuale previsto dall'art. 2226, comma 2, c.c., siccome applicabile in virtù DE richiamo DEl'art. 2230 c.c.. Ciò posto, ed impregiudicato il carattere assorbente DEla svolta eccezione di prescrizione, va detto comunque per tuziorismo, che C.F. ha svolto la propria attività a favore di non solo in modo conforme a _12 quanto concordato con quest'ultima, ma altresì nell'osservanza DEle migliori regole tecniche e DEle norme giuridiche vigenti. Rammentato invero che il perimetro DEl'incarico conferito a C.F. era limitato alla progettazione esecutiva e alla direzione lavori DEla , è di tabellare emergenza che questi abbia svolto correttamente Pt_3
l'incarico, in conformità DEle migliori regole e DEla migliore tecnica allo stato disponibile. C.F., invero, ha elaborato il Progetto sulla base degli studi e DEle indagini compiuti nelle fasi precedenti da l'ha corredato di tutti gli allegati previsti dalla _12 legge (in primis il Manuale di manutenzione); ha effettuato le verifiche ed i test secondo quanto stabilito dalle Raccomandazioni AICAP;
ha consentito la validazione CP_2 DE Progetto da parte DE e l'ottenimento DEle prescritte autorizzazioni; ha seguito e controllato con precisione e costanza l'esecuzione dei lavori da parte DEl'appaltatrice ha permesso il superamento di tutte le prove ed ottenuto CP_26 infine il collaudo DEl'opera e l'accettazione DEla stessa da parte DEla Committente,
37 senza riserve. Nessun profilo colposo è ravvisabile nell'operato DElo stesso, né come
Progettista né come Direttore dei Lavori, tant'è che nessun rilievo dalla consegna DEl'opera avvenuta nell'anno 2007 è mai stato elevato a suo carico da chicchessia.
Come innanzi rilevato, peraltro, a C.F. non era conferito alcun ulteriore incarico di controllo, verifica e manutenzione DEl'opera successivamente alla consegna DEla stessa (ricadendo, ai sensi di Manuale, dette obbligazioni sulla proprietaria di _12 talché ogni e qualsivoglia avversaria asserzione in punto mancata informativa DEle vicende successive al collaudo ed all'accettazione DEl'opera da parte DEla
Committente è da ritenersi palesemente pretestuosa, inconferente e, sia consentito, inutilmente sovrabbondante. Le domande attoree, dunque, anche sotto il profilo DEla asserita responsabilità contrattuale DE professionista, andranno rigettate. In via di assoluto subordine si rileva come, alla luce di quanto sin qui esposto, l'opera prestata da C.F. implicasse certamente la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, di talché la responsabilità DE professionista dovrà comunque escludersi (ovverosia il risarcimento dovrà grandemente ridursi) stante il grado lieve DEla colpa attribuibile al convenuto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2236 c.c.”).
Così stando le cose, risulta smentita “in fatto” l'affermazione che si trova nell'incipit DE § ii DE primo motivo (atto d'appello, pag. 15) secondo cui “L'ing. ha _1 tempestivamente eccepito l'intervenuta prescrizione DEle domande riferite, sia alla Con responsabilità contrattuale, sia extracontrattuale: l'azione risarcitoria di “è da considerare definitivamente ed irrimediabilmente prescritta, per decorso DE termine annuale previsto dall'art. 2226, comma 2, c.c., siccome applicabile in virtù DE richiamo DEl'art. 2230 c.c.” (cfr. pag. 22 DEla Comparsa)”.
Quanto al secondo profilo – e cioè al fatto che il giudice avrebbe comunque errato nella valutazione DEl'eccezione, bastando all'eccipiente dedurre l'inerzia DE titolare DE diritto fatto valere in giudizio – deve rilevarsi che, se è effettivamente vero, e conforme all'insegnamento DEla S.C. sul punto (v. Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza
n. 1064 DE 20.1.2014, Rv. 630345 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 15337 DE 25.7.2016,
Rv. 640757 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 15631 DE 27.7.2016, Rv. 640674 - 01), che in tema di prescrizione estintiva l'elemento costitutivo DEla relativa eccezione è costituito dall'inerzia DE titolare DE diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione DEla volontà di profittare DEl'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione DEla durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione DE diritto azionato e DE regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione DE contraddittorio, è rimessa al giudice, nella fattispecie il preteso effetto
38 estintivo DE diritto al risarcimento DE danno azionato in causa dall non si è _12 verificato.
Invero, diversamente da quanto affermato dal primo giudice a pag. 24, terzo cpv., DEla sentenza, tra la prima formale denuncia DE sinistro DE 12.9.2014 e la notifica ai convenuti (il 23.6.2016) DEla citazione introduttiva DE presente giudizio non è passato un anno, essendo stata nelle more inviata dall'Autorità PO di CP_2 ad entrambe le parti ( e ing. ) la nota datata 13.7.2015 Controparte_1 Parte_1
(trasmessa a mezzo raccomandata a/r e anticipata a mezzo pec, prodotta nel giudizio di primo grado dalla difesa di sub doc. 11 allegato alla comparsa di _1 costituzione e risposta, che non è in contestazione sia stata regolarmente ricevuta da tutti i destinatari, nulla essendo mai stato dedotto al riguardo, né in primo grado, né in questo giudizio di gravame), avente il seguente contenuto: “La scrivente Autorità, facendo seguito alla pregressa corrispondenza, intende, con la presente, informare i soggetti in indirizzo di aver conferito mandato al proprio legale per promuovere azione giudiziale nei confronti DEl e DEl'Ing. per ON7 Parte_1 il risarcimento dei danni conseguenti al collasso DEla Banchina "Berica", avvenuto in data 22.08.2014, ed ai gravi vizi che si sono appalesati con riferimento all'opera di che trattasi. Si ricorda che, con contratto d'appalto Rep. 32603 DE 06.07.2006, stipulato a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, l'Autorità PO aveva affidato all risultata aggiudicataria, l'esecuzione dei ON7
"lavori di consolidamento DE tratto di banchina tra le esistenti banchine
[...]
e in prossimità DE canale industriale nord", Controparte_6 _16 di cui al progetto DEl'Ing. , per un importo di € 1.015.977,95, al netto DE _1 ribasso d'asta pari al 13,25%, e degli oneri per la sicurezza pari ad € 36.074,08. Al medesimo Professionista era stato altresì conferito l'incarico di Direttore dei Lavori.
Alla luce DEle problematiche statiche evidenziatesi con riferimento al manufatto di che trattasi, la scrivente ha affidato allo Studio Colleselli l'indagine sulle cause DE dissesto ed il monitoraggio DE manufatto. Le indagini svolte dal predetto strutturista, peraltro di primario livello, hanno acclarato che le cause DE collasso nonché i dissesti DE manufatto sono ricollegabili ad una carenza DE progetto. Si allegano, per opportuna conoscenza e valutazione, le due relazioni DElo Studio Colleselli, di cui l'ultima datata 29.06.2015. In particolare, l'Autorità PO intende agire, sia tramite giudizio ordinario, sia con domanda di istruzione preventiva, nei confronti dei predetti soggetti, ai sensi DEl'art. 1669 c.c., quanto all in qualità ON7 di appaltatore, e quanto all'Ing. in qualità di progettista e Direttore Lavori _1 in considerazione DEla circostanza che i predetti hanno concorso in maniera
39 efficiente, con le rispettive omissioni, alla produzione DEl'evento dannoso. Oltre a quanto sopra, l'Autorità PO ha provveduto a stimare le opere necessarie al fine di attuare l'intervento di recupero statico e funzionale DEla banchina dissestata, addivenendo ad una quantificazione di € 2.225.746,36, oltre iva. Ebbene, alla luce di quanto sopra si richiede, con la presente, la disponibilità, da parte DEl CP_27
e DEl'Ing. , al pagamento DEla riferita somma, anche per il tramite
[...] _1 DEle rispettive assicurazioni, dovendosi la presente ritenersi quale diffida di pagamento ad ogni effetto anche di messa in mora ed interruzione DEla prescrizione, avvisando sin d'ora che in mancanza di positivo riscontro entro trenta giorni dal ricevimento DEla presente, l'Autorità PO procederà senza indugio all'avvio DEle azioni giudiziali di cui sopra si è detto”.
Trattandosi di un atto sicuramente partecipato alle controparti dal soggetto creditore
( , con espressa richiesta di pagamento DE danno ritenuto risarcibile e _12 contestuale messa in mora, avente indubbiamente efficacia interruttiva DEla prescrizione (quale che essa sia, quella extracontrattuale ex art. 1669 c.c., ovvero quella contrattuale fondata sui contratti d'opera intellettuale stipulati dall'ing.
con l'Autorità PO di ), era onere DE giudice rilevarne e _1 CP_2 valutarne la portata e l'efficacia a prescindere dal fatto che le parti non ne avessero specificamente discusso (all'evidenza in quanto l'eccezione di prescrizione era stata sollevata ed illustrata dal convenuto con esclusivo riferimento all'azione _1 contrattuale, e in questo senso intesa e dibattuta dalla difesa DEl'Amministrazione attrice), atteso che l'eccezione di interruzione DEla prescrizione integra pacificamente un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e pertanto può (e quindi deve) essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (cfr. Cassazione, Sez. Un., Sentenza n. 15661 DE 27.7.2005, Rv.
583491 – 01; altresì, ex pluribus, Cass., sez. I, ordinanza n. 9810 DE 13.4.2023, Rv.
667492 – 01: “Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore DEl'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte DE titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà DEla parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione DEla prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti,
40 dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione DEla (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte DEl'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una
contro
-eccezione, qual è
l'interruzione DEla prescrizione. Ne consegue che il rilievo d'ufficio DEle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione DEla parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis"”).
Come si è detto, tale intimazione è presente agli atti di causa fin dal primo grado e non è mai stata contestata dall'ing. , né in relazione alla sua provenienza e _1 al suo effettivo ricevimento, né alla sua portata, avendo il professionista convenuto omesso qualsiasi considerazione in merito, sia in primo grado, che in questo secondo grado.
E' appena il caso di aggiungere, quanto alla prescrizione DEl'azione contrattuale, che le disposizioni DEl'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione DEl'azione di garanzia per vizi DEl'opera – richiamate dall'ing. a supporto DEla tesi per _1 cui l'azione risarcitoria sarebbe prescritta – sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione DE professionista che abbia assunto l'obbligazione DEla progettazione e DEla direzione dei lavori di un fabbricato, attesa l'eterogeneità DEla prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226
c.c., norma che non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 DElo stesso codice. Pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini DEl'applicabilità DEle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione, priva di incidenza sul regime di responsabilità DE professionista, fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato, e ciò tenuto conto anche DEla frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, DEle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista DElo stesso scopo finale, a fronte DEla quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata (cfr. Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28575 DE
20.12.2013, Rv. 629241 - 01)
In definitiva va affermato che, essendo stata efficacemente interrotta, la prescrizione DE diritto risarcitorio azionato in causa dall'Autorità PO di non si è mai CP_2 verificata.
14. Il secondo motivo – rubricato: “Responsabilità ex art. 1669 c.c., insussistenza, infondatezza” – denuncia (al punto a) l'erroneità DEla sentenza per avere il giudice erroneamente ritenuto che il C.T.U. avesse individuato l'ing. come uno dei _1 responsabili DE dissesto DEla banchina. Il consulente tecnico d'ufficio avrebbe invece
41 confermato la validità DE progetto, affermando che “la lunghezza DEla fondazione dei tiranti si può ritenere adeguata ai valori di sollecitazione stimati per le diverse condizioni di carico DEla banchina” (pag. 40, ultimo capoverso C.T.U.); “le fondazioni dei tiranti risultano adeguate ai probabili carichi derivanti dall'impiego DEla banchina”
(pag. 49, secondo capoverso C.T.U.), così riconoscendo fondati tutti gli assunti opposti dall'ing. in primo grado, e cioè di aver: elaborato il progetto sulla _1 base degli studi e DEle indagini compiuti nelle fasi precedenti dall corredato _12 il progetto di tutti gli allegati previsti dalla legge (in primis il manuale di manutenzione); effettuato le verifiche ed i test secondo quanto stabilito dalle CP_2 Raccomandazioni AICAP;
ottenuto la validazione DE Progetto da parte DE e l'ottenimento DEle prescritte autorizzazioni;
seguito e controllato con precisione e costanza l'esecuzione dei lavori dei quali aveva la direzione;
permesso il superamento di tutte le prove ed ottenuto infine il collaudo DEl'opera e l'accettazione DEla stessa da parte DEla Committente senza riserve. Alla conclusione dei lavori, in data
8.7.2007, l'ing. aveva regolarmente provveduto alla verifica a campione _1 DEl'incuneamento dei morsetti dei trefoli e alla verifica DE pretensionamento degli stessi a valore di 200 kN. Alla conclusione DEle lavorazioni, dunque, i tiranti risultavano correttamente pretensionati e le nicchie di alloggiamento erano state lasciate aperte. Il successivo scavo DE canale era di competenza DEla sola e _12
l'ing. non aveva ricevuto alcun incarico professionale rispetto a quei lavori. _1
Tuttavia, il C.T.U. non ha precisato, né chi sia stato il soggetto che ha deciso di procedere alla chiusura anticipata DEle nicchie, né quando ciò sia avvenuto, né il soggetto che vi ha provveduto. È però certo che il soggetto che decise la chiusura DEle testate dei tiranti non fu l'ing e non vi è alcuna prova in atti DEla _1 riferibilità di tali decisioni allo stesso quale Direttore Lavori. Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale e involge solamente i soggetti che abbiano partecipato alla realizzazione DEl'opera a condizione che il vizio e/o il difetto e/o il pericolo di rovina siano direttamente correlati ad un fatto loro imputabile. In ogni caso, l era perfettamente a conoscenza DE fatto che i tiranti erano stati _12 tesi a 200 kN, come risulta dai certificati di collaudo, e che avrebbero dovuto essere regolati con tensionamento pari a 600 kN solo a termine DElo scavo DE canale prospicente la . Il motivo prosegue poi ai punti b) e c) contestando la C.T.U. Pt_3 in relazione alle valutazioni fatte in merito al tensionamento dei tiranti (b) e alle variazioni DEle caratteristiche dei terreni a causa DE dilavamento e DEle escavazioni fatte eseguire dalla (c), assunti essere i reali fattori determinanti il collasso _12 DEla banchina.
42 Il motivo è infondato in relazione a tutti i profili dedotti e non può pertanto essere accolto.
Quanto al primo profilo (sub a), l'appellante sostiene che il giudice avrebbe travisato le indicazioni DE consulente tecnico d'ufficio, e comunque di essere estraneo al determinismo DE sinistro, avendo redatto un progetto corretto e di non essere stato il direttore dei lavori nel momento in cui le testate dei tiranti furono chiuse, non operando, pertanto, in suo danno le presunzioni di responsabilità previste con riguardo alla ritenuta fattispecie di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 1669
c.c. e alla sua posizione di direttore dei lavori e progettista.
In realtà non è così.
Il giudice – come si è evidenziato in premessa analizzando il contenuto DEla sentenza impugnata – ha ritenuto che l'ing. fosse corresponsabile (con l'appaltatrice _1
DE cedimento (parziale) DEla banchina, sia quale direttore dei lavori, Controparte_1 sia quale progettista, essendo dipeso il cedimento DE manufatto dalla concomitanza di due fattori, e segnatamente, da un lato dalla bassa pretensione di bloccaggio dei tiranti (200 kn), non adeguata alla pertinente prescrizione progettuale al momento DEla chiusura DEle teste (fatto di cui l'ing. deve rispondere quale direttore _1 dei lavori per non aver adeguatamente sottoposto a verifica l'opera, e segnatamente per non aver accertato, prima che le teste di ancoraggio venissero chiuse, che la tensione dei tiranti fosse quella prevista nel progetto dallo stesso predisposto, pari a
600 kn, e quindi tripla rispetto a quella installata, essendo prevedibile che, a seguito DEl'impiego DEla banchina, carico-scarico merci e movimentazione gru, sarebbe stata esercitata una maggiore trazione sui trefoli, con conseguente richiesta di maggiore serraggio dei morsetti, non potendo certamente sottrarsene affermando di non essere stato in quel momento il direttore dei lavori, allegazione peraltro apodittica e priva di riscontro, oltre che illogica durando l'incarico fino al momento DE collaudo DEl'opera in difetto di evidenze contrarie, che nella specie non sussistono), e dall'altro dall'annegamento nel calcestruzzo DEle testate di ancoraggio senza l'impiego di materiale di protezione, procedura che ha in concreto impedito il corretto funzionamento dei morsetti, fatti entrambi attribuibili al professionista convenuto, il primo (a titolo di responsabilità omissiva) quale direttore dei lavori e il secondo (a concorrente titolo di responsabilità commissiva ed omissiva) per aver previsto nel progetto l'utilizzo di materiale non deformabile per il riempimento degli elementi DEle testate dei tiranti e per non aver previsto nell'ambito DE Piano di
Manutenzione allegato al progetto un'attività di controllo e manutenzione DEle
43 testate dei tiranti, che sarebbe stata possibile solo adottando un diverso metodo di chiusura.
Si tratta di considerazioni perfettamente coerenti con i rilievi e le considerazioni sviluppate dal C.T.U., che nella Relazione (punti 2.4, 3 e 4) ha affermato: “2.4.
Valutazioni conclusive. Le indagini geotecniche hanno confermato l'assenza di anomalie stratigrafiche nel volume SInificativo DE sottosuolo interessato dalla costruzione DEla banchina. Le fondazioni dei tiranti risultano adeguate rispetto ai probabili carichi derivanti dall'impiego DEla banchina. In base alle indagini condotte sulle teste dei tiranti è stato possibile individuare la causa DE dissesto DEla banchina nello sfilamento dei trefoli dalle piastre di ancoraggio di testata. Lo sfilamento è attribuibile all'impossibilità dei morsetti (cunei) di lavorare correttamente per bloccare lo scorrimento DE trefolo, all'aumentare DEla sollecitazione. Come risulta dalla documentazione di collaudo ogni tirante, prima DEla chiusura DEla nicchia di testata con getto di calcestruzzo, è stato pretensionato al carico di 200 kN (N.B., riguardo alla scelta di tale valore nella documentazione disponibile non si trova giustificazione sebbene risulti diverso dal valore di pretensionamento riportato nelle tavole progettuali, pari a 600 kN), bloccando ogni trefolo nella sede conica DEla piastra d'ancoraggio, attraverso i morsetti, al carico di circa 200 kN. Si evidenzia che il carico di 200 kN non è molto distante dal valore di reazione chiesto al tirante nella condizione di carico 1 (F1 ≈ 280/290 kN), associabile alla banchina scarica con fondale a -10.50 m, in tale situazione i tiranti erano quindi già attivi ed esercitavano correttamente la loro funzione. Con il passare DE tempo all'aumentare dei cicli di carico-scarico merci sulla banchina e di movimentazione DEla gru (condizioni di carico
2 e 3), ai tiranti è stata richiesta più reazione (F2 ≈ 470/500 kN, F3 ≈ 660/700 kN), in condizioni normali i morsetti sarebbero stati richiamati nella sede conica DEla piastra d'ancoraggio e si sarebbero chiusi sui trefoli aumentando la forza di bloccaggio. Nel caso in oggetto però le intercapedini tra le tre componenti DE morsetto (figura 5) non erano occupate da materiale deformabile (in genere nei tiranti permanenti, pretensionati a valori inferiori al carico di lavoro, la testata viene protetta con un cappuccio in cui si inietta DE grasso) che ne avrebbe permesso la chiusura, ma erano intasate dalla miscela cementizia che con la propria rigidezza ha impedito la chiusura DE morsetto (foto 17) e di conseguenza il bloccaggio DE trefolo.
È ipotizzabile che se il tirante fosse stato pretensionato al valore previsto in progetto
60 t (≈ 600 kN), trovandosi già ad un carico confrontabile con le condizioni 2 e 3, non sarebbe stata necessaria l'ulteriore chiusura dei morsetti, o quantomeno lo scorrimento sarebbe stato più difficile. Foto 17 – Particolare DE morsetto, si nota la
44 presenza di miscela cementizia nell'intercapedine. Di seguito si riporta il paragrafo DEle raccomandazioni AICAP 2012 che evidenzia la problematica sopra descritta
(omissis). 3) dica altresì il C.T.U. se i difetti DE bene oggetto DEl'accertamento siano dipesi e in che misura da omessa manutenzione DEl'opera o da carenze nella manutenzione degli impianti condotti da . Il Progettista, fra gli Controparte_6 elaborati di progetto, predispose il Piano di manutenzione DEl'opera, documento nel quale tipicamente vengono elencate le verifiche periodiche a cui sottoporre la struttura realizzata affinché ci si possa accertare che la stessa sia in grado di assolvere ai compiti per i quali è stata realizzata. In particolare, per quanto attiene i tiranti di ancoraggio di tipo permanente (si definiscono permanenti i tiranti che hanno una durata pari o superiore a due anni secondo le Raccomandazioni AICAP 1993 citate anche nell'atto di Costituzione DEla Parte Ing. ), devono essere sottoposti a _1 particolari controlli nel tempo come previsto al punto 7.4 DEle citate AICAP. Il punto
7.4 DEla raccomandazione prescrive infatti che: “… non è ammesso l'impiego di tiranti permanenti senza l'adozione di un adeguato piano di monitoraggio DEl'opera nel tempo, inserito a sua volta in un progetto completo e dettagliato”. Ovviamente le
Raccomandazioni non specificano quali debbano essere tali monitoraggi, né tantomeno la loro periodicità, demandando al Progettista la scelta in proposito dipendentemente dalle tipologie di struttura previste. Il Doc. 5 di Parte Ing. _1 rappresenta proprio tale documento nel quale si rileva, per quanto attiene le strutture, che: - a pag. 3/62 si prevede, per i tiranti di banchina, un controllo a vista per verificare la presenza di dissesti (anomalie da rilevarsi: cedimenti) con frequenza annuale;
- a pag. 4/62 si prevede, per il palancolato metallico, una prova strumentale per verificare presenza di anomalie quali disgregazione e riduzione spessore con frequenza quinquennale;
- a pag. 6/62 si prevede, per la trave di coronamento in calcestruzzo, un controllo a vista per verificare presenza di bolle d'aria, cavillature superficiali, disgregazione, efflorescenze, esposizione dei ferri d'armatura, fessurazioni o scheggiature con frequenza semestrale. Nella parte DE medesimo documento dedicata al Manuale di Manutenzione, si trova, sempre relativamente alle strutture;
- a pag. 3/53 si prescrivono i livelli minimi prestazionali da garantirsi mediante la verifica DE copriferro (4 ÷ 5 cm) così come, a pagina 8/53, si prevede analogamente per la trave di coronamento. Importante per i tiranti permanenti è la possibilità di potere ispezionare nel tempo (almeno nel primo periodo di vita) le teste dei medesimi al fine di accertarsi DE permanere DE corretto bloccaggio dei trefoli ed eventualmente, eseguire manovre di ripresa di tiro. Purtroppo, la scelta di chiudere con calcestruzzo le nicchie di alloggio DEle testate, immediatamente dopo le
45 operazioni di pretensionamento, ha impedito, di fatto, l'unica verifica che avrebbe potuto consentire di bloccare l'evento sul nascere. Di tale campagna di verifica non vi è nulla nel piano di manutenzione, infatti, stante la scelta di chiudere le nicchie DEle testate dei tiranti, nessuna verifica era possibile, né poteva essere prescritta.
Non può non rilevarsi che, se in sintonia con quanto previsto a pag. 3/64 DE piano di manutenzione, in seguito al “controllo a vista per verificare la presenza di dissesti
(anomalie da rilevarsi: cedimenti) con frequenza annuale”, fin dalle prime avvisaglie di movimento (giugno 2011) fossero state condotte operazioni di scopertura DEle testate dei tiranti, similmente a quanto eseguito dallo scrivente C.T.U. nell'ambito DEle operazioni peritali, ciò avrebbe permesso di individuare il problema e consentito di intervenire limitando i danni. In tale ambito si ricorda che dalle prime avvisaglie di movimento (giugno 2011) al c.d. dissesto (agosto 2014) sono trascorsi 3 anni. Nel corso DEle operazioni peritali non sono emersi elementi tali da poter correlare la causa DE dissesto alla presenza di anomalie stratigrafiche, in quanto i sondaggi e le prove eseguite dallo scrivente C.T.U. sul terreno, nelle posizioni concordate da tutto il collegio peritale, hanno fornito risultati analoghi a quelli di progetto. Nel corso DEle operazioni peritali non sono emersi elementi tali da potersi correlare la causa DE dissesto occorso a carenze nella manutenzione degli impianti condotti da CP_6
. 4) Dica poi, nel caso riscontrasse difetti sopravvenuti rispetto al collaudo
[...] DEl'opera, se questi fossero prevedibili o meno da progettista e/o direttore lavori e/o appaltatori. Il difetto che ha portato al dissesto consiste nella concomitanza di bassa pretensione di bloccaggio dei tiranti associata all'annegamento nel calcestruzzo DEle testate d'ancoraggio, procedura che ha impedito il corretto funzionamento dei morsetti. In tale ambito non appare giustificabile (né durante le operazioni peritali è emersa alcuna ragione, nonostante l'argomento fosse stato introdotto dallo scrivente
C.T.U. durante gli incontri) la scelta di applicare una pretensione di sole 20 t (≈200
kN) al posto DEle 60 t (≈600 kN) di progetto; infatti era prevedibile che, a seguito DEl'impiego DEla banchina (carico-scarico merci e movimentazione gru), sarebbe stata esercitata una maggiore trazione sui trefoli, con conseguente richiesta di maggiore serraggio dei morsetti, che invece risultavano privi di capacità di stringersi a causa DEla presenza DEla malta cementizia fra i cunei. La chiusura DEle nicchie di testata dei tiranti con calcestruzzo era prevista anche nel progetto, ma la pretensione dei tiranti era di 60 t (≈600 kN), tale pretensione avrebbe probabilmente impedito,
o reso quantomeno più difficile lo sfilamento dei trefoli nelle condizioni di normale impiego DEla banchina. Nel corso DEle operazioni peritali il progettista e D.L. ha dichiarato che la chiusura DEle nicchie di testata è avvenuta anticipatamente a
46 quanto lo stesso aveva previsto e, stante comunque le indicazioni progettuali, dal documento 4 DE fascicolo si evince che la chiusura DEle testate era _1 contrattualmente in capo a Il soggetto che ha deciso la chiusura Controparte_7 non poteva, in quanto esperto in materia, non sospettare che, con un bloccaggio a sole 20 t (≈200 kN), i morsetti non avrebbero potuto lavorare correttamente se le testate d'ancoraggio fossero state annegate nel calcestruzzo senza alcuna protezione.
Era infatti noto che ai tiranti in esercizio sarebbe stata richiesta una reazione ben maggiore, si ricorda infatti che il tirante è stato dimensionato per un carico d'esercizio di 150 t (≈1500 kN) ed il carico di collaudo è stato spinto fino a 180 t (≈1800 kN)”.
Con riguardo agli ulteriori profili dedotti sub b) e sub c) – con i quali la C.T.U. (e quindi la sentenza) viene censurata in merito alle valutazioni fatte in relazione al tensionamento dei tiranti, al materiale utilizzato per la chiusura DEle teste e alle caratteristiche DE terreno – il motivo è invece inammissibile per difetto di specificità, limitandosi l'appellante a ripetere le medesime considerazioni già svolte in primo grado, ed è comunque infondato, considerato:
➢ quanto al punto b):
- che viene confusa la valutazione DE “tiro” massimo al quale i tiranti potevano essere sollecitati con il tensionamento operativo, che era stato dimensionato a 600 kn dallo stesso ing. nella sua funzione di progettista esecutivo proprio per _1 le ragioni evidenziate dal C.T.U., e cioè perché “era prevedibile che, a seguito DEl'impiego DEla banchina (carico-scarico merci e movimentazione gru), sarebbe stata esercitata una maggiore trazione sui trefoli, con conseguente richiesta di maggiore serraggio dei morsetti, che invece risultavano privi di capacità di stringersi a causa DEla presenza DEla malta cementizia fra i cunei”;
- che viene pretermesso il dato che negli elaborati grafici DE progetto esecutivo
(Tavole 10-12) si trova indicato che il tiro iniziale dei tiranti doveva essere di 60 t., mentre nella Tavola 30 DElo stesso progetto la nicchia DEla testata è illustrata riempita con la malta cementizia. Ebbene nel manuale di manutenzione (doc. 5 DE fascicolo di 1° grado) non si rinviene alcuna indicazione circa un eventuale _1 controllo DElo stato dei tiranti, né la previsione di una loro eventuale ritesatura, ma
è solamente richiamato un controllo DE copriferro per il quale si richiedeva non fosse inferiore a cm 4. Di conseguenza, l'ing. , quale direttore dei lavori, avrebbe _1 dovuto far correggere il valore DE tiro assegnato ai tiranti dopo la prova di collaudo
(tiro di 20 t = 200 Kn, anziché 60 t = 600 Kn come indicato nelle tavole di progetto)
o, in alternativa, avrebbe dovuto, nell'atto di collaudo, sottolineare che vi era stata una variazione DEla tesatura rispetto a quanto previsto in progetto, come nello stesso
47 atto è stata indicata la variazione di inclinazione dei tiranti (i tiranti anziché essere inclinati di 35° e 25° come nelle tavole, sono stati eseguiti con inclinazione di 35° e
30°). Nell'atto di collaudo è invece riportato che i tiranti erano stati correttamente tensionati al valore di 20 t, senza nessuna nota. In altri termini, non esiste nessun documento che provi la contrarietà DEl'ing. all'aver assegnato un tiro _1 minore (20t) rispetto a quanto prescritto nel progetto da lui stesso redatto (60t), che, come rilevato dal C.T.U., con il trascorrere DE tempo e l'utilizzo DEla banchina da parte DE concessionario, ha determinato lo sfilamento dei tiranti dalle nicchie di testata. Risultano, anzi, in senso contrario le evidenze DEl'Atto unico di collaudo statico DE 29 aprile 2008, redatto alla presenza, oltre che DE collaudatore statico, ing. , DE progettista e direttore dei lavori, ing. , nonché dei tecnici CP_28 _1 intervenuti in rappresentanza DEl'impresa costruttrice, dall'Autorità Controparte_1
PO di , e da tutti tali soggetti regolarmente sottoscritto, il quale, in punto CP_2
“rapporto collaudo dei tiranti” riporta che “tutti i tiranti sono stati sottoposti a un ciclo di carico, min 36,1 ton, massimo 180,5 ton e ritorno a 36,1 ton, misurando l'allungamento complessivo per ognuna DEle n 11 fasi di carico. Al termine DE ciclo i tiranti sono stati pretesati a 20 ton. Si aggiunge poi che, come prescritto in progetto,
è stata eseguita la prova di sfilamento dei tiranti” (cfr. doc. 6 DE fascicolo di _12 di I grado, pag. 8). Ancora, l'Atto unico di collaudo statico, nella sezione dedicata alla
“visita di collaudo definitiva” riporta che il “sottoscritto UD ha proceduto all'esame DEle opere constatando che le misure, i materiali e le modalità di costruzione corrispondono al progetto e che le strutture, per quanto è stato possibile constatare, sono state eseguite con materiali di buona qualità e a regola d'arte
(omissis). In particolare, il sottoscritto UD ha controllato le portate, le dimensioni DEla struttura etc., riscontrandole in perfetto accordo con i disegni di progetto DEle strutture ed ha altresì constatato la bontà DEle lavorazioni, dei getti per le modeste parti ancora in vista, il loro buon aspetto visivo. Per quanto non è stato riscontrato o ispezionato o non più riscontrabile, il rappresentante DEl'impresa
( ) e il direttore dei lavori hanno dichiarato, a specifica richiesta DE _1 sottoscritto UD, nonché confermato senza riserva alcuna, sottoscrivendo il presente atto, che le opere strutturali relative al marginamento in oggetto sono state realizzate con la migliore tecnica possibile ed in conformità dei disegni e calcoli statici”
(doc. 6 DE fascicolo A.P.V. di 1° grado pag. 14 e 15). Sempre nella medesima sezione, in punto “prove di carico”, riporta altresì che “dato il buon esito degli esami e DEle verifiche sopracitati e la constata buona esecuzione DEle strutture, nonché
l'assenza di segni di cedimenti per assestamento di fessurazioni anche capillari, non
48 si è ritenuto necessario effettuare prove di carico e/o ulteriori prove di controllo” (cfr doc. 6 DE fascicolo APV di 1° grado pag. 16 e 17). Sempre “L'atto unico di collaudo statico” ha certificato che “dalle verifiche effettuate, riscontro e controlli si è potuto rilevare che le opere sono state eseguite secondo gli elaborati di progetto, con buoni magisteri, idonei materiali e a regola d'arte e secondo i dettami DEla Direzione dei
Lavori”, nonché “da quanto non si è ispezionato e non è più ispezionabile, il Direttore dei lavori e il rappresentante DEl'Impresa ( ) hanno assicurato che tutte le _1 opere sono state eseguite secondo la miglior tecnica possibile sotto il loro continuo controllo e secondo le rispettive competenze”, ed infine che “l'esame DEl'impostazione generale DEla progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e DEle azioni considerate non hanno fornito motivo di eccepire alcunché, tant'è quindi che “tutte le opere ... realizzate dall'impresa … sono collaudabili i ed in effetti _1 con il presente atto le collauda” (cfr. doc. 6 DE fascicolo A.P.V. di 1° grado, pag. da
17 a 19 ). Il successivo “Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera verbale di visita, relazione e certificato di collaudo” DE 23 gennaio 2009, redatto sempre dall'ing. , riporta e conferma che: 1) “le opere eseguite corrispondono CP_28 sostanzialmente alle prescrizioni contrattuali e agli ordini impartiti alla Direzione lavori”; 2) “nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel Capitolato Speciale d'appalto”; 3) “le lavorazioni sono state condotte a regola d'arte”; 4) “Le risultanze DE collaudo statico hanno dato esito positivo”; 5) “i lavori corrispondono per qualità, forma e dimensioni alle specifiche progettuali ed alle annotazioni riportate negli atti contabili”; 6) “l'impresa esecutrice ha sottoscritto tutti gli atti senza riserva alcuna”; 7) “L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, e dagli ordini e disposizioni impartiti dalla
Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi” (cfr doc. 8 DE fascicolo A.P.V. di
1° grado e doc. 7 DE fascicolo di 1° grado). Così stando le cose, risulta _1 evidente: che la tesatura dei tiranti a 20 t anziché a 60 t è stata frutto di una precisa scelta tecnica operata dal progettista e direttore dei lavori, ing. che, come _1 dallo stesso espressamente ammesso alle pagg. 7 e 8 DEla propria comparsa di costituzione, ha ritenuto nel corso dei lavori, che ogni tirante venisse “rilasciato a 20
t, valore quest'ultimo da ritenersi sufficiente per l'esercizio ordinario”. Pertanto, la pretensione a 20 t è stata decisa a monte DEla chiusura DEle nicchie di testata e tale decisione è riconducibile, in difetto di diverse risultanze probatorie, al solo progettista/D.L., il quale ha ritenuto (evidentemente errando, visti gli esiti indubbiamente infausti DEla scelta) che la tesatura a 20 t fosse idonea e sufficiente all'esercizio ordinario DEla banchina;
49 - con riguardo alla pretesa svalutazione DEla raccomandazione di cui al punto
4.2.4 DEle Raccomandazioni AICAP 1993, in tesi vigenti all'epoca DEla redazione DE progetto, che il documento che le contiene prodotto in causa è monco proprio con riguardo alla parte di preteso interesse. Con l'ulteriore considerazione – come puntualmente evidenziato dal C.T.U., sotto tale profilo non specificamente contestato
– che l'utilizzo di malta cementizia avrebbe potuto giustificarsi laddove i tiranti fossero stati tesi a 600 kn, ma non anche nel caso in esame in cui furono cementati nella misura di precarico di soli 200 kn;
➢ quanto al punto c):
- che le notazioni critiche risultano formulate in termini meramente ipotetici e privi di riscontro;
- che non viene valutato il fatto che le escavazioni vennero fatte eseguire dall ben prima DE serraggio dei tiranti e di esse venne tenuto adeguatamente _12 conto già in sede progettuale e poi nell'esecuzione DEl'opera;
- che la questione DEla rifinitura superficiale DEla pavimentazione – e quindi DElo scavo DE canale (peraltro, come appena detto, eseguito ben prima DEla chiusura dei lavori, fatto questo ben noto all'ing. , che aveva per tale ragione _1 indicato di procedere al livellamento all'esito DE consolidamento DEl'opera) – non è rilevante con riferimento, nè alla chiusura DEle testate dei tiranti, né al valore DE tensionamento di quest'ultimi, donde comunque l'irrilevanza DEla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. reiterata da parte appellante DE giornale dei lavori di scavo e DEla documentazione relativa a indagini e rilievi effettuati nel 2013 e 2014, la prima in quanto volta ad acquisire documentazione comunque irrilevante e la seconda in quanto generica e comunque superata dalle produzioni documentali DE giudizio di primo grado;
- che nessun riscontro ha trovato già in primo grado il rilievo circa l'esistenza di pretese variazioni stratigrafiche, come puntualmente affermato dal C.T.U. (v.
Relazione, pag. 49: “Le indagini geotecniche hanno confermato l'assenza di anomalie stratigrafiche nel volume SInificativo DE sottosuolo interessato dalla costruzione DEla banchina. Le fondazioni dei tiranti risultano adeguate rispetto ai probabili carichi derivanti dall'impiego DEla banchina” e pag. 54: “Nel corso DEle operazioni peritali non sono emersi elementi tali da poter correlare la causa DE dissesto alla presenza di anomalie stratigrafiche, in quanto i sondaggi e le prove eseguite dallo scrivente
C.T.U. sul terreno, nelle posizioni concordate da tutto il collegio peritale, hanno fornito risultati analoghi a quelli di progetto. Nel corso DEle operazioni peritali non
50 sono emersi elementi tali da potersi correlare la causa DE dissesto occorso a carenze nella manutenzione degli impianti condotti da ”); Controparte_6
- che (sub c.2) non risulta in ogni caso sviluppato il ragionamento controfattuale in termini concreti, sicché non risulta superabile la valutazione fatta dal C.T.U. in merito all'irrilevanza dei fattori qui nuovamente dedotti quali cause esclusive DE dissesto;
Tutte le questioni qui riproposte hanno trovato comunque analitica e puntuale disamina e risposta da parte DE C.T.U. in sede di controdeduzioni alle osservazioni sollevate dal ctp di parte (v. C.T.U. pag. 65/72), e a queste, pertanto, si _1 rinvia in difetto di ulteriori, apprezzabili, integrazioni argomentative svolte nell'atto di gravame. Con 15. Il terzo motivo – rubricato: “Sulla responsabilità di ex art. 1227 c.c.” – denuncia l'erroneità DEla sentenza nella parte in cui ha escluso per difetto di prova la responsabilità DEl'Autorità PO di Venezia ex art. 1227 c.c. nonostante sia stato ritenuto astrattamente applicabile alla fattispecie il concorso di colpa DE danneggiato. Nello specifico, sarebbero state immotivatamente trascurate, e quindi non adeguatamente valorizzate in tal senso, una lunga serie di circostanze
(enumerate nell'atto d'appello da pag. 25 a 27) non specificamente contestate dall'Autorità PO, e come tali da ritenersi acquisite alle evidenze di causa ex art. 115 c.p.c.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità (per difetto di specificità e parziale novità DEle questioni dedotte) e di infondatezza e non può pertanto essere accolto.
L'ing. nel giugno DE 2011 venne per la prima volta interessato dalla _1 concessionaria DEl'esistenza di uno spostamento DEla Controparte_6 banchina (di c.a. 2 cm.). La circostanza è dallo stesso riferita nell'ambito DEla ricostruzione dei fatti sviluppata nella comparsa di risposta di primo grado, punto 2.2
“Il dissesto DEla banchina”).
In tale prima occasione non risulta che lo stesso abbia partecipato il dato alla committente, né che abbia dettato prescrizioni al fine di prevenire l'ingravescenza DE fenomeno (sotto tale profilo è irrilevante che allo stesso non fosse stato conferito dall'Amministrazione committente l'ulteriore incarico di procedere al monitoraggio DEl'opera, essendo tenuto per legge, nel caso in cui si manifestino gravi difetti o la rovina DEl'opera, alla garanzia decennale, e quindi a prestare la propria opera al fine di chiarire le ragioni DEl'evento e comunque di evitare l'aggravamento DE fatto sinistroso).
51 Successivamente – segnatamente nel 2012 e nel 2013 – l'ing. intervenne _1 nuovamente (sempre, in tesi, su richiesta DEla concessionaria) a verificare il manufatto, senza tuttavia, neanche in tali occasioni, partecipare alla committente l'evento e il proprio intervento (è invero lo stesso ad ammetterlo nella propria comparsa di costituzione di primo grado laddove ricostruisce gli eventi occorsi fino alla fine di maggio DE 2013: “(omissis) In data 29.11.2012, a seguito di nuova segnalazione di , C.F. rilevava un ulteriore movimento di 5 cm DE medesimo CP_6 concio, sullo stesso giunto, che portava ad uno spostamento complessivo di 8 cm e constatava altresì un cedimento verticale DEla pavimentazione retrostante la
. In quell'occasione, C.F. poteva constatare altresì l'anomalo riempimento, Pt_3 nella misura di circa 1200 mc d'acqua, DEla vasca di prima pioggia ubicata nell'area concessionata a in prossimità DEla . C.F. sollecitava dunque il CP_6 Pt_3
Concessionario a verificare la presenza di eventuali ristagni ovverosia l'aumento DE livello d'acqua nelle condotte fognarie e nella vasca di prima pioggia, sollecitando lo svuotamento periodico di quest'ultima, ma (complice il fatto che l'attività CP_6 aziendale stava per essere pressoché abbandonata) non provvedeva ad alcunché, nonostante nei mesi successivi la vasca di prima pioggia, anche in assenza di precipitazioni meteoriche, risultasse anomalamente piena. In data 23.05.2013, a seguito di piogge insistenti e sempre su richiesta di , C.F. si recava CP_6 nuovamente presso la ed osservava uno spostamento di circa 8 cm DE Pt_3 concio opposto rispetto a quello che aveva già subito movimenti ed un ulteriore cedimento DEla pavimentazione retrostante. Egli, quindi sollecitava il personale di a scaricare la e a controllare la situazione DEle falde, CP_6 Pt_3 ripromettendosi di tenere monitorata la situazione a cadenza settimanale”).
Solo in data 31.5.2013 l'A.P.V. risulta essere stata interessata DE verificarsi di movimenti anomali DEla banchina (v. comparsa di riposta di primo grado di C.F., pag. 9: “Il successivo 31.5.2013 la descritta situazione era constata alla presenza dei Con tecnici di .”).
Tuttavia, né in quell'occasione, né in seguito, risulta che l'ing. abbia indicato _1 di procedere all'unico intervento che il ctp di prima, e il C.T.U., poi, ha ritenuto _12 fosse necessario attuare, e cioè ispezionare le teste dei tiranti al fine di accertarsi DE permanere DE corretto bloccaggio dei trefoli ed eseguire eventuali manovre di ripresa DE tiro, intervento che peraltro avrebbe richiesto un'attività parzialmente demolitoria considerata la scelta di chiudere con calcestruzzo, immediatamente dopo le operazioni di pretensionamento, le nicchie di alloggio DEle testate, scelta, oltretutto, che l'ing. avrebbe dovuto, ancor prima, prevenire, impedendola, ciò _1
52 precludendo di fatto l'unica verifica che avrebbe potuto consentire di bloccare l'evento sul nascere.
Risulta, infatti, che successivamente all'incontro DE 27.6.2013, con nota DE
4.7.2013, l'ing. abbia comunicato all di aver eseguito i calcoli _1 _12 finalizzati alla verifica di stabilità DE concio di banchina oggetto di spostamento, concludendo, all'esito DEle riferite verifiche, che: “1. Debba essere fatto dal sottoscritto un controllo periodico DEla banchina per verificare che non ci siano ulteriori movimenti DEla stessa e devono essere programmate DEle indagini con piezometri per misurare i livelli d'acqua nel terreno; 2. La banchina possa continuare ad essere utilizzata dal concessionario con le condizioni di esercizio per cui la stessa Con è stata progettata;
3. deve mantenere chiusi gli impianti di stabilimento che hanno condotte d'acqua in pressione lungo la banchina”.
In data 7.2.2014 veniva avviato dall'Autorità PO il monitoraggio dei cedimenti tramite rilievo topografico affidato ad uno Studio professionale specificatamente competente (cfr. offerta Geotecnica Veneta DE 3.4.2014 e lett. di prot. 9030 _12 DE 29.5.2014: doc. 15 di parte attrice).
Poiché i rilievi effettuati evidenziavano uno spostamento medio DEla banchina di 1 cm ogni due mesi, l'ente proprietario, con nota DE 5.8.2014 interpellava nuovamente l'ing. al fine di conoscere le eventuali limitazioni di utilizzo, da parte DE _1 concessionario-terminalista, DE manufatto che il professionista ritenesse dovessero essere adottate in seguito ai risultati dei monitoraggi.
L'ing. forniva riscontro con nota datata trasmessa ad APV in data 24.8.2014 _1 nella quale dava atto di aver eseguito un ulteriore sopralluogo, appurando che “il cedimento rilevabile sulla parte alta DE cordolo verso acqua ha raggiunto valori importanti. Tenendo conto DEl'inclinazione DE tirante rispetto all'orizzontale, lo spostamento è tale da raggiungere i valori di tensione massima di calcolo DE tirante stesso”. Riferiva, inoltre, di non poter esprimere alcuna opinione, in merito all'eventuale limitazione di utilizzo DEla banchina, rimanendo in attesa dei risultati DEle indagini integrative in corso da parte DEl'Autorità PO.
15.1 Parimenti infondata, e comunque DE tutto inconferente in ragione DEla posizione di garanzia assunta dall'ing. , oltre che quale progettista esecutivo, _1 quale direttore dei lavori, è l'affermazione secondo cui l'Autorità PO avrebbe disposto la chiusura DEle nicchie di alloggio DEle testate, e ciò pur essendo a conoscenza DE fatto che il tiraggio dei trefoli era stato limitato a 200 kn, e quindi a una misura largamente inferiore a quanto previsto dal progetto esecutivo (600 kn).
53 In disparte il rilievo che la pretesa ingerenza DEl'Autorità PO nell'adozione di scelte esecutive di particolare DEicatezza è stata solo affermata dall'appellante, senza peraltro fornire al riguardo alcun elemento di riscontro (come è stato correttamente evidenziato dal primo giudice), deve sottolinearsi come detta tesi non risulti né credibile, né comunque rilevante, essendo stato l'ing. incaricato _1 dall'Amministrazione committente DEl'attività progettuale esecutiva e di quella di controllo DEl'esecuzione DEl'opera e che il Direttore Lavori ha la precipua funzione di tutelare la posizione DE committente nei confronti DEl'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto (Cass. civ., sez. III, 30.9.2014, n. 20557).
Inammissibile, e comunque infondata, è, infine, anche la censura attinente alla pretesa omessa considerazione DE fatto che il giudice non avrebbe adeguatamente considerato il dato che il progetto era corredato dal “Manuale di Manutenzione” DEl'opera, sicché le attività di verifica e controllo programmato come da “Manuale di manutenzione” ricadevano nella responsabilità DEl'Amministrazione committente e proprietaria (cfr. atto d'appello, pag. 26).
Sotto il primo profilo va sottolineato come le deduzioni DEl'appellante non si confrontino con le risultanze peritali di primo grado, poi condivise dal giudice e poste a fondamento DEla decisione, nulla aggiungendo sul punto rispetto a quanto argomentato nel primo giudizio, né profilando alcuna erroneità o lacunosità nell'iter argomentativo DEl'ausiliario, e quindi DE giudice, né supportando il ragionamento con alcun elemento probatorio che sarebbe stato disatteso o mal valutato.
Sotto il secondo profilo DEl'attribuzione di responsabilità va invece rimarcato come il
C.T.U. abbia escluso che l'Autorità PO fosse in concreto nella condizione di verificare, tramite l'ordinaria attività di manutenzione, la sussistenza di criticità relative alla tenuta dei tiranti, ed abbia anzi ravvisato ulteriori responsabilità DE progettista/D.L. proprio in relazione alla predisposizione DE Piano di Manutenzione e alle carenze (e quindi alla inidoneità) in parte qua di detto documento.
Premesso, infatti, che la causa DE dissesto è stata, come detto, individuata dal C.T.U. nell'errato tensionamento dei tiranti e nella chiusura DEle testate con materiale scarsamente deformabile, e quindi inidoneo a consentire l'attività di ispezione,
l'ausiliario ha rilevato che il punto 7.4 DEle raccomandazioni A.I.C.A.P. (Associazione
Italiana Calcestruzzo Armato e Precompresso) prescrive che: “non è ammesso l'impiego di tiranti permanenti senza l'adozione di un adeguato piano di monitoraggio DEl'opera nel tempo, inserito a sua volta in un progetto completo e dettagliato” e che dette raccomandazioni “non specificano quali debbano essere tali monitoraggi, né
54 tantomeno la loro periodicità, demandando al Progettista la scelta in proposito dipendentemente dalle tipologie di struttura previste, verificato il Piano di
Manutenzione predisposto” (cfr. C.T.U. pag. 52 e 53), concludendo, all'esito DEla verifica DE Piano di Manutenzione predisposto dall'ing. (cfr. doc. 5 – _1 elaborato “R” facente parte DE Progetto Esecutivo) che: “Importante per i tiranti permanenti è la possibilità di potere ispezionare nel tempo (almeno nel primo periodo di vita) le teste dei medesimi al fine di accertarsi DE permanere DE corretto bloccaggio dei trefoli ed eventualmente, eseguire manovre di ripresa di tiro.
Purtroppo, la scelta di chiudere con calcestruzzo le nicchie di alloggio DEle testate, immediatamente dopo le operazioni di pretensionamento, ha impedito, di fatto,
l'unica verifica che avrebbe potuto consentire di bloccare l'evento sul nascere. Di tale campagna di verifica non vi è nulla nel piano di manutenzione, infatti, stante la scelta di chiudere le nicchie DEle testate dei tiranti, nessuna verifica era possibile né poteva essere prescritta” (cfr. C.T.U. pag. 53 e 54).
16. Il quarto motivo – rubricato: “Sulla responsabilità di ex art. 1669 CP_7
c.c.” – denuncia l'erroneità DEla sentenza per avere inadeguatamente valutato la responsabilità di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c. Controparte_7 nella parte in cui, dopo aver affermato che a questa competeva la “posa in opera DEle miscele cementizie di iniezione e DEle malte di riempimento DEle nicchie dei tiranti”, ha ritenuto che “la scelta DE materiale da utilizzare e/o la valutazione DEla sua corretta posa in opera spettava a e al Direttore dei Lavori”, così errando _1 nel ritenere responsabile il professionista convenuto. La violazione di legge consisterebbe in particolare nella errata valutazione DEl'eziologia DE sinistro, e segnatamente DEla rottura dei tiranti, che sarebbe in realtà dipesa dalla cattiva realizzazione DE sistema di bloccaggio dei trefoli da parte di , CP_7 circostanza la cui valutazione sarebbe stata DE tutto omessa dal giudice.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può essere accolto.
Sotto il primo profilo va sottolineato il difetto di corrispondenza tra il capo DEla sentenza in tesi viziato e da riformare (punto i.) e le circostanze dalle quali deriverebbe la corrispondente violazione di legge (punto ii.), trattandosi di fatti all'evidenza tra loro indipendenti e relativamente ai quali non è stato comunque indicato quale sarebbe il dato normativo di riferimento che sarebbe stato disatteso e quale il rapporto di correlazione logica che il giudice avrebbe dovuto valorizzare e non ha invece fatto.
55 Il motivo è inoltre viziato per difetto di specificità, risultando formulato in termini perplessi e senza indicazione di quale censura ritualmente formulata in primo grado sarebbe stata pretermessa dal giudice (“cfr. atto d'appello, pag. 28: “(omissis)
L'Ecc.ma Corte d'Appello non potrà non interrogarsi sul perché una circostanza essenziale, quale la lesione DE sistema di bloccaggio, non sia stata valorizzata dalla
Sentenza, così come non potrà non interrogarsi sul tipo di relazione giuridica che si
è ritenuto di individuare nel rapporto – , impresa specializzata _1 CP_7 nel settore incaricata di fornire i tiranti ed effettuarne la posa, erroneamente esonerata da responsabilità consegue al tipo DEla vendita”).
La doglianza è comunque infondata, non rinvenendosi nella documentazione in atti alcun chiaro riscontro in merito al fatto che si sarebbe resa CP_7 responsabile DEla lesione DE sistema di bloccaggio, come peraltro sottolineato dal
C.T.U. nelle controdeduzioni alle osservazioni formulate dal C.T.P. di parte _1 laddove ha affermato: “(omissis) A tale proposito è necessario evidenziare che non è presente agli Atti alcuna documentazione riguardante la realizzazione dei tiranti
(p.es. schede di cantiere) né alcuna documentazione/certificazione riguardante le caratteristiche dei materiali e le procedure di assemblaggio DEle testate e bloccaggio dei trefoli”; cfr. C.T.U., pag. 71).
17. Proseguendo in ordine di priorità logica va esaminato il settimo motivo, rubricato: “Sul quantum”. Sostiene l'appellante che il giudice avrebbe errato nel liquidare gli importi da destinare agli interventi per ripristinare la banchina, dovendo al più riconoscersi all'Amministrazione committente il minor importo di € 456.550, oltre iva.
Il motivo è palesemente inammissibile per difetto di specificità. L'appellante non svolge, invero, alcuna specifica, motivata, censura in merito alla individuazione DEle opere ritenute necessarie dal C.T.U., prima, e quindi dal giudice, così come alla correttezza dei prezzi applicati, limitandosi a riportare un proprio personale
“prezzario” (v. atto d'appello, pag. 36 – 37), senza alcuna aggiunta, né giustificazione, se non quella che la valutazione operata dal C.T.U. sarebbe abnorme ed esorbitante.
Si tratta, all'evidenza, di affermazioni apodittiche, che non consentono alcuna disamina e quindi una specifica presa di posizione al riguardo.
18. Con il sesto motivo – rubricato: Violazione DEl'art. 1284, comma 4, c.c.; sussistenza e fondatezza” – l'appellante contesta la sentenza in relazione al riconoscimento degli interessi compensativi nella misura prevista dal quarto comma DEl'art. 1284 c.c., e quindi in una misura inapplicabile al caso di specie, in cui il
56 giudice ha ritenuto che l'obbligazione di pagamento posta a carico di e _1 DEl'ing. abbia natura extracontrattuale (ex art. 1669 c.c.) e non _1 contrattuale.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza DEla S.C. è invero attualmente consolidata nel ritenere che il campo di applicazione DEla disposizione in esame (art. 1284, co. 4, c.c.) sia generalizzato, e quindi riferibile a tutte le obbligazioni pecuniarie, con la conseguenza che il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale, che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura, ad escludere il carattere imperativo e inderogabile DEla disposizione, ma non anche DEimitarne il campo d'applicazione (cfr. Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 61 DE 3.1.2023, Rv. 666489 –
01: “(omissis) 2. Ritiene il Collegio che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo DEle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio DE processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento DE pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi DEla durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata DE processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento DEla pendenza DEla lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu
“deflattiva” DE contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura DEl'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.
Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo DE codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità DEle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.
3. Nella decisione impugnata viene richiamato un indirizzo di questa stessa Corte, secondo il quale «la norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione DE loro saggio in sentenza – applicato a seguito d'avvio di
57 lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio». Si tratta di un indirizzo che si è formato, in verità, in alcuni precedenti di legittimità relativi alla speciale obbligazione indennitaria gravante sullo Stato in caso di eccessiva durata di un procedimento giudiziale, ai sensi DEla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti DEl'Uomo ed alla legge n. 89 DE 2001 (cfr., in particolare: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28409 DE 07/11/2018, Rv. 651183 – 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 8289 DE 25/03/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8050 DE
21/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14512 DE 09/05/2022, Rv. 664788 – 01).
3.1 Il
Collegio non ritiene, in realtà, che possa condividersi l'argomento logico-giuridico posto a fondamento di tale indirizzo e cioè l'osservazione per cui l'incipit DEla disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., avrebbe «la funzione di DEimitazione DEl'ambito di applicabilità DEla norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto» in quanto essa «apparirebbe altrimenti inutile ripetizione DEla compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art. 1224
c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente preve_de il rispetto DE saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti». Anche riconoscendo alla norma in esame il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio e, quindi, ritenendola applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle, il riferimento ad un possibile diverso accordo tra le parti, con prevalenza sul suo dettato, ha comunque un senso ed un concreto SInificato normativo, onde esso non pare potersi ritenere affatto una superflua ripetizione DE disposto DEl'art. 1224 c.c.. 3.1.1 In primo luogo, si deve tenere conto DE fatto che le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno DEla mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio DE processo), mentre l'art. 1284, comma 4, c.c., riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio DE processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione DEl'altra. Basti considerare che, se le parti avessero previsto un tasso di interesse di mora superiore al tasso legale ordinario (cioè a quello DEl'art. 1284, comma 1, c.c.), ma inferiore a quello cd. commerciale, in mancanza DEla clausola di salvezza prevista nella parte iniziale DEl'art. 1284, comma 4, c.c., dovrebbe operare quello fissato dalle
58 parti per il periodo di mora anteriore al processo e, poi, quello DEl'art. 1284, comma
4, c.c., per il periodo DE processo: in base all'incipit DEl'art. 1284, comma 4, c.c., invece, se vi è un accordo DEle parti sul tasso di mora, va applicato tale tasso, anche dopo l'inizio DE processo.
3.1.2 D'altra parte, trattandosi di norme con campi di applicazione differenti (come già osservato, l'art. 1224 c.c. disciplina il tasso degli interessi dal giorno DEla mora, anche se anteriore all'inizio DE processo, mentre l'art. 1284, comma 4, c.c., quello DE solo periodo successivo all'inizio DE processo), deve ritenersi comunque ragionevole che nell'art. 1284, comma 4, c.c., si sia inteso specificare e ribadire espressamente (con riguardo al suo specifico campo di applicazione) che la volontà DEle parti in ordine alla determinazione DE tasso degli interessi di mora prevale sul tasso legale di regola previsto per il periodo di tempo successivo all'inizio DE processo, senza che questo debba necessariamente intendersi come un riferimento ad un particolare e limitato campo di applicazione DEla disposizione, idoneo a circoscriverne non solo i presupposti, ma soprattutto lo stesso ambito.
3.1.3 Infine, e in ogni caso, anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione tra loro (eventualmente successiva al sorgere DEl'obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale “ordinario” di cui all'art. 1284 c.c.: quindi, il riferimento alla possibilità di un diverso accordo tra le parti, contenuto nell'art. 1284, comma 4, c.c., implica certamente che tale ultima disposizione non può ritenersi di carattere imperativo e inderogabile, ma non è invece assolutamente da ritenere indice DEl'intenzione DE legislatore di DEimitare il suo campo di applicazione e, tanto meno, un argomento a sostegno DEla tesi per cui tale campo di applicazione debba intendersi limitato alle sole obbligazioni di fonte negoziale.
3.2 Sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità DEl'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base DEla speciale natura o DEle particolari caratteristiche di dette obbligazioni, come DE resto sembrerebbe emergere dai precedenti di legittimità più sopra richiamati, in cui è ripetuto il riferimento alla speciale natura DEl'obbligazione indennitaria a carico DElo Stato per l'eccessiva durata DE processo: questa Corte non ritiene, però, che sia possibile affermare, in generale, che l'art. 1284, comma 4, c.c., abbia di per sé un campo di applicazione limitato alle sole obbligazioni nascenti da rapporti negoziali”; altresì
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7677 DE 22.3.2025, Rv. 674231 - 01).
59 Si tratta di considerazioni alle quali questa Corte aderisce ormai da tempo e dalle quali, in difetto di diverse e maggiormente convincenti argomentazioni, non vi è qui ragione di discostarsi.
E' appena il caso di aggiungere che il professionista convenuto risponde verso l sia a titolo di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., come _12 correttamente ritenuto in sentenza, sia a titolo di responsabilità contrattuale, essendo stato legato all'Amministrazione committente per la realizzazione DEl'opera di cui si tratta da specifici vincoli negoziali e che la corrispondente azione risarcitoria non risulta prescritta in nessun caso, come rilevato esaminando il primo motivo DEl'appello qui in esame.
19. Il quinto motivo, infine – rubricato: Domanda di garanzia e manleva. Violazione DEl'art. 1892 c.c.. Sussistenza e fondatezza” – denuncia l'erroneità DEla sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'azione di garanzia spiegata dal professionista convenuto nei confronti DEla propria Assicurazione DEla responsabilità professionale,
Nello specifico, la sentenza sarebbe viziata per TE aver fatto dipendere l'applicazione DEl'art. 1892 c.c. da enunciative clausole convenzionali e non già dall'esito DEla prova diretta posta a carico DEla Compagnia circa la sussistenza dei presupposti di legge, e segnatamente per aver ritenuto che il cedimento DEla banchina fosse una “circostanza” come definita in polizza e che la sussistenza di detta “circostanza” fosse rilevante ex art. 1892 c.c., con la conseguenza di invertire l'onere DEla prova in danno DE professionista assicurato, omettendo di indagare la sussistenza degli altri presupposti previsti dalla legge
(sussistenza di dolo o colpa grave, di reticenza, ecc., fatti da provarsi dalla
Compagnia assicurativa), tanto più considerato che le note DE 27.5.2013 di
[...]
e DE 14.6.2023 e 10.6.2013 DEl'Autorità PO non Controparte_6 contenevano, a ben vedere, alcuna richiesta di risarcimento, né manifestavano alcuna intenzione di avanzarne, né muovevano alcuna specifica contestazione all'operato DE deducente, né – ancora – recavano l'indicazione di atti o fatti che potessero dare luogo a un richiesta di danni nei confronti DEl'ing. , dovendo _1 pertanto escludersi che le tre riferite comunicazioni potessero essere considerate come “richiesta di risarcimento”, ovvero anche solo quale “circostanza” ai sensi di polizza, posto che il contratto va interpretato secondo buona fede (art. 1366 c.c.) e contro l'autore DEla clausola in caso di impiego di moduli o formulari (art. 1370 c.c.).
Il motivo è infondato e va pertanto respinto, non bastando le indicate considerazioni a superare la valutazione di sintesi fatta dal primo giudice secondo cui alla data di stipulazione DEla Polizza 2014/2015 (25 luglio 2014), e ancor prima al momento
60 DEla stipulazione DE primo contratto di assicurazione per la responsabilità professionale (la Polizza Arch 2013/2014), l'ing. era a conoscenza di _1 specifiche, concrete e rilevanti "Circostanze" dalle quali sarebbero potute ragionevolmente derivare (come sono poi nella specie effettivamente derivate) successive richieste di risarcimento da parte DE soggetto danneggiato.
L'appellante lamenta, in buona sostanza, che il giudice abbia erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti costitutivi DEla fattispecie di cui all'art. 1892 c.c. nonostante che l'Assicurazione ( ) non avesse né allegato, né dimostrato, che le CP_9 dichiarazioni DE professionista riportate nel questionario: a) fossero inesatte o reticenti;
b) fossero state rese con dolo o colpa grave;
c) fossero state determinanti nella formazione DE consenso DEla Compagnia in quanto se fosse stata messa a conoscenza DEle circostanze di fatto invece omesse non avrebbe concluso il contratto di assicurazione, ovvero lo avrebbe concluso a condizioni diverse escludendo il sinistro de quo dalla copertura assicurativa.
Il vizio di errata percezione, e di conseguentemente errata valutazione dei fatti in contestazione, in realtà non sussiste, connotandosi la distribuzione DEl'onere di allegazione e prova in materia di indennizzo assicurativo in maniera diversa da quanto ritenuto dall'appellante.
Invero, a chi chieda di essere garantito rispetto a pretese risarcitorie di terzi si applica la regola di ordine generale secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Quindi, poiché il fatto costitutivo DE diritto DEl'assicurato all'indennizzo, nell'assicurazione contro i danni, o alla garanzia, nell'assicurazione per la responsabilità civile, consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è sull'assicurato, e non sull'assicuratore, che incombe, ai sensi DEl'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro o di cui si chiede la copertura ai fini DEla responsabilità civile (così Cass., Sez. 3,
17.5.1997, n. 4426; Cass., Sez. 1, 8.1.1987, n. 17; Cass., Sez. 1, 4.3.1978, n. 1081.
Ne deriva, quale ovvio corollario, che qualora l'assicuratore DEla responsabilità civile convenuto per l'adempimento DE contratto alleghi l'esclusione DEla garanzia assicurativa, non propone in realtà un'eccezione in senso proprio, risolvendosi detta allegazione nella mera contestazione DEla mancanza di prova DE fatto costitutivo DEla domanda svolta dall'assicurato, con la conseguenza che non assume alcun onere probatorio, che resta immutato a carico DEl'attore, il quale è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo DEla domanda in tutta la sua estensione (così Cass.,
61 Sez. 3, 20.3.2006, n. 6108; Cass., Sez. 3, 23.2.1998, n. 1946; Cass., Sez. 3,
12.2.1998, n. 1473).
Non è poi vero che il giudice abbia confuso le condizioni di operatività previste dall'art. 1892 c.c. con la violazione DEla disposizione convenzionale contenuta nel richiamato art. III DEla Polizza.
Nella comparsa di risposta di primo grado ha invero dedotto – TE come risulta peraltro chiaro dalla rubrica DE paragrafo 3.2 attinente alla contestazione DEla domanda di manleva avanzata dall'ing. – la inoperatività _1 DEla copertura assicurativa per effetto DEl'esclusione n. 1 DEl'art. III DEla polizza
2014/2015 (peraltro identica nella polizza 2013/2014), e comunque per effetto di dichiarazioni inesatte/reticenze con dolo o colpa grave.
Ora, ai sensi DEl'art. III, n. 1), l'Assicurazione non opera “per le Richieste di
Risarcimento causate da oppure connesse o conseguenti in tutto o in parte a
Circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza di questo contratto che l conosceva o DEle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte Parte_8
a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui”.
Per “Circostanza”, ai sensi DEla nomenclatura utilizzata nella legenda di cui al precedente articolo II (“Definizioni”), si intende (lettera q): “a) qualsiasi manifestazione DEl'intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti DEl'Assicurato; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta DEl'Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di Risarcimento;
c) qualsiasi atto o fatto di cui l sia a conoscenza e che potrebbe Parte_8 ragionevolmente dare luogo a una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti”.
Ebbene, considerata la realtà dei fatti esistente (e chiaramente nota al professionista) nel luglio 2013 (risalendo al 4.7.2013 la stipulazione DEla prima polizza, poi tacitamente rinnovata fino al 2017) e poi ancora nel luglio 2014, appare francamente insostenibile l'affermazione DEl'appellante “che alla data in cui l'ing. _1 compilava il questionario sottopostogli dal broker (id est il 4.7.2013), ed anche successivamente sino allo spostamento DEla banchina avvenuto oltre un anno dopo in data 22.8.2014, non v'era alcuna circostanza tale da far presagire una qualche responsabilità DEl'assicurato e un conseguente rischio di una domanda risarcitoria nei suoi confronti” (cfr. atto d'appello , pag. 31, penultimo cpv.) e che ciò _1 risulterebbe indirettamente confermato dalla stessa Amministrazione attrice laddove nella propria conclusionale di primo grado aveva dichiarato (peraltro al solo fine di negare di essere stata ad adeguata conoscenza DEle ragioni DE collasso DEla banchina prima ancora DEl'agosto 2014 e di non essere, quindi, decaduta dall'azione
62 di garanzia ex art. 1669 c.c.), che “gli eventi verificatisi in epoca precedente al
22.8.2014, data DE collasso DEla banchina, non erano idonei a determinare un grado di conoscenza oggettiva tale da determinare l'onere di denuncia. Premesso che gli eventi relativi agli anni dal 2011 al 2013, ex adverso citati, sono stati conosciuti da CP_2 solo nel 2013, a seguito DEla nota DEla concessionaria DE Controparte_6
27.5.2013 (cfr. doc. 9), deve evidenziarsi che gli accadimenti relativi sia al periodo
2011-2013, sia dal 2013 al crollo DEla banchina avvenuto nel 2014, non erano di CP_2 entità tale da determinare la conoscenza di di un pericolo di crollo o di vizi e difetti imputabili alla fase costruttiva. Ciò in quanto si è trattato di spostamenti DEla banchina, che non preludevano alla rovina DE manufatto”.
Ai fini e per gli effetti di cui si tratta il punto di vista rilevante non è, infatti, quello dei terzi danneggiati – che al momento DEla stipulazione DEla polizza da parte DE professionista al quale si erano affidati per la realizzazione DEl'opera ben possono non avere avuto una chiara evidenza DEl'eziologia DEl'evento sinistroso e individuato con esattezza le relative responsabilità – ma quello DE professionista assicurando, che alla luce DEle evidenze fattuali rappresentategli, e/o comunque acquisite, ed essendo appunto un tecnico, è con tutta verosimiglianza in grado di rendersi conto di quanto avvenuto e DEle conseguenze che ciò potrebbe avere anche in relazione alla propria responsabilità civile professionale volta che il fatto diventi noto anche ai terzi in tutti i suoi elementi rilevanti.
E che l'ing. fosse a conoscenza di particolari di fatto rilevanti relativi al _1 progressivo cedimento DEla banchina all'epoca in cui sottoscrisse per la prima volta la polizza Arch e lo fosse anche in seguito al momento DE rinnovo 2014/2015, è circostanza da ritenersi indubitabile laddove si consideri: a) che la concessionaria DEla banchina ( ) aveva comunicato all'ing. Controparte_6 _1
l'insorgenza di problematiche attinenti alla realizzazione DEla banchina fin dal 2011, tanto è vero che lo stesso si era determinato ad effettuare diversi sopralluoghi per controllare e monitorare uno spostamento DE primo concio DEla nuova banchina"
(cfr. doc. 11 di parte attrice;
b) che in seguito, con comunicazione in data 27 _12 Con maggio 2013, indirizzata sia all che all'ing. , sempre aveva _12 _1 segnalato il verificarsi di "un cedimento DEla banchina costituito da una fuoriuscita DE cordolo DEla stessa DEl'ordine DE centimetro e un assestamento/abbassamento di alcuni centimetri DEla pavimentazione retrostante" (cfr. doc. 9 di parte attrice); c) che con nota DE 14 giugno 2013 l'A.P.V. aveva chiesto all'ing. "di voler _1 fornire spiegazioni circa i cedimenti verificatisi" (cfr. doc. 10 di parte attrice); d) che con nota in data 18 giugno 2013 (doc. 11 di parte attrice) l'ing. aveva _1
63 risposto alla committente, dando mostra di essere a perfetta conoscenza dei fatti, sia pur affacciando quali possibili cause DE fenomeno circostanze che escludevano la propria responsabilità professionale;
e) che con nota DE 19 giugno 2013 aveva contestato il contenuto DEla predetta risposta fornita dal professionista invitandolo ad un incontro presso i propri uffici (cfr. doc. 12 di parte attrice: “Spett.
[...]
, ing. e p.c. Spett. ON9 Parte_1 CP_6 Controparte_6 dott. . Cedimento DE nuovo tratto DEla banchina portuale denominata Testimone_4
Berica. Con riferimento all'oggetto ed in particolare alla lettera trasmessa a mezzo e- mail in data 18/06/2013 si osserva quanto segue: contrariamente a quanto riportato Con nella relazione, in data 31 maggio i tecnici hanno effettuato un sopralluogo presso la banchina, ma non alla presenza DEl'ing. ; in generale non si _1 comprende quanto riportato al paragrafo "considerazioni sui movimenti rilevati" con particolare riferimento al tiro agente sui tiranti;
non si comprende come una perdita d'acqua superficiale possa peggiorare le caratteristiche dei terreni alla quota DE bulbo dei tiranti. Per tali motivi si ritiene indispensabile un incontro presso i nostri uffici al fine di fornire i necessari chiarimenti. A tal proposito si chiede di fornire la seguente documentazione: indagini geognostiche effettuate in fase di progetto e loro localizzazione;
localizzazione dei tiranti prova realizzati;
schede di esecuzione dei tiranti. Si prega di contattare i nostri uffici al fine di concordare una data per l'incontro”). Con l'ulteriore considerazione che l'ing. sapeva perfettamente _1
– e comunque non poteva credibilmente affermare di non sapere – che la causa, o comunque una concausa rilevante, DE progressivo distacco DEla banchina era costituita proprio dall'insufficiente tensione dei tiranti, che egli stesso, peraltro, aveva previsto dovessero essere caricati a 600 kn anziché a 200 kn, sicché era DE tutto verosimile, se non certo, che tale situazione sarebbe emersa all'esito di una più approfondita indagine tecnica e che il danno gli sarebbe stato addebitato, quantomeno per l'omissione dei controlli a cui era tenuto quale direttore dei lavori.
Per completezza di disamina è appena il caso di aggiungere che oltre ai presupposti previsti per l'esclusione DEl'assicurazione dalla menzionata disposizione convenzionale (Sez. A, art. III), ricorrono comunque anche quelli di cui all'art. 1892
c.c., richiamato dal § 1 (1. Dichiarazioni relative alle circostanze DE rischio) DEla
Sezione C (Condizioni Generali di Assicurazione), secondo cui “Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni DEl'ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti al fini DEla valutazione DE rischio da parte degli ASSICURATORI. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze DEl'ASSICURATO relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso
64 o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato DEle cose, sono regolate dagli artt. 1892, 1893 e 1894 DE codice civile, i quali prevedono la totale o parziale PERDITA DE diritto all . Tali disposizioni Parte_9 si applicano anche a ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo DEla presente
POLIZZA”, donde, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma, seconda parte, DEl'art. 1892 c.c., la perdita DE diritto ad ottenere il pagamento DEla somma assicurata, essendosi il sinistro verificato prima DE decorso DE termine previsto dal comma 2 DEla medesima disposizione.
In definitiva, la statuizione di infondatezza DEla pretesa avanzata dall'ing. _1 di essere manlevato dalla propria Assicurazione DEla responsabilità civile professionale va confermata.
B) L'appello incidentale DEl ON
.
[...]
L'appello incidentale proposto dall con la comparsa di costituzione e CP_30 risposta depositata nel procedimento n. 1736/2023 R.G. è fondato per le ragioni esposte esaminando il primo motivo DEl'appello (principale) DEl'ing. e a _1 queste, per evidenti ragioni di brevità, si rinvia.
C) L'appello di principale nel proc. n. 1746/2023 R.G. e incidentale Controparte_1 nel proc. n. 1736/2023 R.G. avverso la sentenza in esame ha proposto: Controparte_1
a) appello principale (incardinando il procedimento n. 1746/2023 R.G.), chiedendone la riforma sulla base di due motivi, attinenti:
i) il primo, alla pretesa errata valutazione DEl'eccezione DE termine di decadenza di cui all'articolo 1669 c.c. e per contraddittorietà DEla motivazione;
ii) il secondo, alla pretesa errata valutazione dei documenti e alla disposta condanna di ignorando la domanda formulata da quest'ultima nei confronti _1 di;
CP_7
b) appello incidentale (nel procedimento n. 1736/2023 R.G. promosso dall'ing.
) chiedendone la riforma sulla base DEle stesse ragioni poste a fondamento _1 DEl'appello principale (1. Erroneità DEla sentenza per mancato accoglimento DEl'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. e per contraddittorietà DEla motivazione con riferimento al computo DE dies a quo da cui far decorrere il termine annuale per proporre la relativa azione;
2. erroneità DEla sentenza per errata qualificazione DE rapporto contrattuale tra e . Travisamento _1 CP_7 DEle prove versate in atti), nonché, 3. in relazione al mancato rilievo DEla
65 responsabilità colposa, quantomeno concorrente, nella causazione DE danno a carico DEla Amministrazione committente.
In entrambi i procedimenti è stato altresì chiesto, in via subordinata, per l'ipotesi in cui la Corte dovesse confermare che le cause DE sinistro sono quelle rappresentate dall'Autorità di PO DE (già Autorità CP_2 ON
PO di ), di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva DE solo CP_2 progettista e Direttore dei Lavori, ing. . Parte_1
Nelle more DE giudizio, tra e l Controparte_1 ON
, da un lato, e tra e
[...] Controparte_1 Controparte_7 dall'altro, sono intervenuti due separati accordi transattivi in conseguenza dei quali ha dichiarato di rinunciare a spese compensate agli atti dei giudizi R.G. _1
1736/2023 ed R.G. 1746/2023, impregiudicate le domande svolte nei confronti degli altri appellati e appellanti rimasti estranei all'accordo transattivo.
Con nota depositata in pct il 19.6.2024 il patrocinio di ha depositato Controparte_1 gli atti di rinuncia e di corrispondente accettazione DEla rinuncia sottoscritti dai difensori-procuratori dall ON
(già Autorità PO di ) e di
[...] CP_2 Controparte_7
Per l'effetto, nel rapporto tra e l Controparte_1 ON
(già ), da un lato, e
[...] ON Controparte_1
e dall'altro, i procedimenti (1736/2023 + 1746/2023 R.G.) Controparte_7 vanno dichiarati estinti limitatamente alle indicate parti processuali in accoglimento DEla corrispondente conclusione formalizzata dalla difesa di in via Controparte_1 preliminare (“Previa ogni eventuale opportuna declaratoria, preso atto DEl'avvenuta rinuncia agli atti DE giudizio a spese compensate notificata da all' Controparte_1
ed a ON Controparte_7
e DEl'avvenuta accettazione di tale rinuncia notificata dall
[...] ON
DE e da a
[...] ON Controparte_7 Controparte_1 disporsi l'estinzione DE giudizio tra le medesime parti”).
Quanto all'ulteriore domanda di merito proposta (e conservata) nei confronti DEl'altro appellante principale – e segnatamente accertarsi la responsabilità esclusiva DE solo progettista e direttore dei lavori, ing. – l'appello va dichiarato Parte_1 inammissibile, non essendo stata formulata, né nell'appello principale, né nell'appello incidentale, alcuna doglianza censurante la responsabilità solidale (ritenuta ed affermata dal primo giudice senza ulteriori specificazioni di misura, e quindi addebitata al 50% ciascuno) tra l'impresa appaltatrice e il professionista progettista e direttore dei lavori, risultando la domanda presente nelle sole conclusioni.
66 Per l'effetto, nel rapporto tra l'ing. e è quest'ultima a Parte_1 Controparte_1 risultare soccombente, con ogni relativa conseguenza, anche in ordine alle spese.
D) L'appello incidentale di Controparte_7 nel costituirsi in giudizio (in entrambi i procedimenti) ha
[...] proposto appello incidentale chiedendo la riforma DEla sentenza per non aver accolto l'eccezione di decadenza DEla domanda proposta dall'Autorità PO di CP_2 formulata ex art. 1669, 1° comma, c.p.c.
In relazione a detta impugnativa incidentale premesso il Controparte_7 CP_ richiamato raggiungimento di un accordo transattivo tra e l e tra _1
ed essa , ha dichiarato di non avere ulteriore interesse a _1 CP_7 coltivare gli appelli incidentali proposti nei confronti DEl
[...]
e ha quindi dichiarato di rinunciarvi a spese ON integralmente compensate, come da accordo raggiunto con quest'ultima, depositando in data 9.6.2025 nota accompagnatoria DEl'atto di rinuncia agli atti DE giudizio notificata in data 29.5.2025 ai procuratori DEla
[...]
(già Autorità PO di ) e l'accettazione ON CP_2 DEla rinuncia notificata ai procuratori di da parte DE procuratore Controparte_7 DEla (già Autorità ON
PO di ), in data 6.6.2025. CP_2
Per l'effetto, va dichiarata l'estinzione dei giudizi anche in relazione al rapporto processuale tra l (già ON
Autorità PO di ) e con riguardo all'appello CP_2 Controparte_7 incidentale da questa proposto.
E) La posizione di di e di Controparte_6 Parte_2
. RO
Con riguardo alla statuizione attinente alla posizione di CP_6 CP_6
non risulta proposta impugnazione da nessuna DEle parti in causa, con ogni
[...] conseguenza di legge, anche in relazione alla posizione DEl'assicuratore di questa,
Parte_2
Quanto alla posizione di (non costituita in questo secondo grado), Controparte_8 la conferma DEla sentenza con riguardo all'estraneità di alla CP_7 causazione DE sinistro e al conseguente obbligo risarcitorio spiega effetto anche nei confronti DEl'assicuratore di questa.
III
Le spese di lite.
67 Considerato l'esito DE giudizio, le spese di lite DE secondo grado – liquidate in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28] tenendo a mente un valore prossimo ai valori medi per ciascuna DEle fasi in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito DElo scaglione di riferimento – vengono regolate secondo il principio di soccombenza, e quindi come segue:
a) quanto al rapporto tra l'ing. e vanno poste a Parte_1 Controparte_1 carico di quest'ultima e a favore DE primo;
b) quanto al rapporto tra l'ing. e l' Parte_1 [...]
e (già Autorità PO di ON CP_2
), vanno poste a carico DE primo e a favore DEla seconda;
CP_2
c) quanto al rapporto tra l'ing. e vanno poste Parte_1 Controparte_7
a carico DE primo e a favore DEla seconda;
d) quanto al rapporto tra l'ing. e (già Parte_1 Controparte_3 [...]
, già ), vanno poste Controparte_4 Controparte_5
a carico DE primo e a favore DEla seconda;
e) quanto al rapporto tra l'ing. e e Parte_1 Controparte_6
vanno integralmente compensate;
Parte_2
f) quanto al rapporto tra e l Controparte_1 [...]
(già ), ON ON vanno integralmente compensate come da corrispondente accordo intervenuto tra le parti;
g) quanto al rapporto tra e vanno Controparte_1 Controparte_7 integralmente compensate come da corrispondente accordo intervenuto tra le parti;
h) quanto al rapporto tra l ON
(già ) e
[...] ON [...] vanno integralmente compensate come da corrispondente accordo CP_7 intervenuto tra le parti;
i) nulla sulle spese con riguardo alla posizione di RO
non costituitasi nel presente secondo grado;
[...]
Deve, infine, darsi atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore DEla pronuncia adottata sussistono, ai sensi DEl'art. 13, comma 1-quater, DE
d.P.R. n. 115 DE 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti ing. e (riguardo a quest'ultima con specifico Parte_1 Controparte_1 riguardo all'appello proposto nei confronti DEl'ing. per l'addebito in Parte_1
68 via esclusiva a quest'ultimo DEla responsabilità per la causazione DE sinistro di cui è causa) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello principale, a norma DE comma 1-bis DElo stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulle cause riunite di II° grado n. 1736/2023
+ 1746/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello proposto dall'ing. _1
;
[...]
b) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello proposto da Controparte_1 nei confronti DEl'ing. ; Parte_1
c) accerta e dichiara la validità e l'efficacia DEla rinuncia agli atti DE processo formalizzata da verso l Controparte_1 [...]
(già Autorità PO di ON
Venezia) e DEla corrispondente accettazione DEla rinuncia, e per l'effetto dichiara l'estinzione dei giudizi n. 1736/2023 R.G. + 1746/2023 R.G. relativamente a detto rapporto processuale;
d) accerta e dichiara la validità e l'efficacia DEla rinuncia agli atti DE processo formalizzata da verso e DEla corrispondente Controparte_1 Controparte_7 accettazione DEla rinuncia, e per l'effetto dichiara l'estinzione dei giudizi n.
1736/2023 R.G. + 1746/2023 R.G. relativamente a detto rapporto processuale;
e) accerta e dichiara la validità e l'efficacia DEla rinuncia agli atti DE processo formalizzata da verso l'Autorità DE CP_7 CP_7 ON
(già Autorità PO ON di ) e DEla corrispondente accettazione DEla rinuncia, e per l'effetto CP_2 dichiara l'estinzione dei giudizi n. 1736/2023 R.G. + 1746/2023 R.G. relativamente a detto rapporto processuale;
f) liquida le spese di lite DE secondo grado come segue e condanna, per l'effetto, il soggetto dichiarato tenuto al relativo pagamento. Nello specifico:
1. condanna a rimborsare all'ing. le spese di lite _1 Parte_1 DE secondo grado, che liquida, per compensi, nella misura di € 31.000, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
2. condanna l'ing. a rimborsare all'Autorità Parte_1 CP_2
PO (già ON
Autorità PO di ) le spese di lite DE secondo grado, che liquida, CP_2
69 per compensi, nella misura di € 31.000, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3. condanna l'ing. a rimborsare a le Parte_1 Controparte_7 spese di lite DE secondo grado, che liquida, per compensi, nella misura di
€ 31.000, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4. condanna l'ing. a rimborsare ad Parte_1 Controparte_3
(già , già Controparte_4 Controparte_5
) le spese di lite DE secondo grado, che liquida, per compensi, nella
[...] misura di € 31.000, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5. compensa integralmente le spese di lite DE secondo grado tra l'ing. _1
e e
[...] Controparte_6 Parte_2
6. dichiara interamente compensate le spese di lite DE secondo grado tra e l Controparte_1 ON
(già Autorità PO di
[...]
); CP_2
7. dichiara interamente compensate le spese di lite DE secondo grado tra e Controparte_1 Controparte_7
8. dichiara interamente compensate le spese di lite DE secondo grado tra l ON
(già Autorità PO di ) e
[...] CP_2 Controparte_7
[...]
9. nulla sulle spese con riguardo alla posizione di RO
;
[...]
g) dà atto DEla sussistenza a carico degli appellanti e Parte_1 Controparte_1 dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma DE comma 1-bis.
Così deciso nella camera di conSIlio DE 28.7.2025
Il ConSIliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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