Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 04/02/2026, n. 476
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizi propri dell'atto impugnato

    La Corte rileva che i motivi di censura della ricorrente riguardano le comunicazioni antecedenti di blocco dello sconto in fattura e non il diniego di autotutela in sé, violando l'art. 19, comma 3 del D.L.vo n. 546/92. Sebbene riconosca l'impugnabilità delle comunicazioni di blocco dello sconto in fattura, ritiene che il ricorso non sia stato formulato in modo specifico riguardo al diniego di autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 04/02/2026, n. 476
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 476
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo