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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 04/02/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 476/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
MIETTO MASSIMO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3888/2025 depositato il 14/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 0066404.15-05- 2025-U REC.CREDITO.IMP 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, la Ricorrente_1 ha impugnato il diniego frapposto dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Monza e della Brianza all'istanza di autotutela da lei presentata in merito alle comunicazioni con cui detto
Ufficio le aveva negato l'accesso allo sconto in fattura in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (nello specifico, di abbattimento delle barriere architettoniche) realizzati nell'immobile di proprietà.
A sostegno dell'impugnazione mossa, lamentava la ricorrente l'illegittimità del predetto blocco, comunicato dall'Agenzia nonostante ricorressero tutti i presupposti di legge perchè essa potesse usufruire dello sconto in fattura, di cui chiedeva pertanto l'accoglimento previo annullamento del diniego di autotutela impugnato.
Si costituiva nel giudizio così radicato l'Agenzia convenuta che, rimarcata la non impugnabilità delle comunicazioni oggetto dell'istanza di autotutela, ribadiva l'insussistenza di profili di illegittimità nel proprio operato, determinato dalla mancanza nella specie dei requisiti per il riconoscimento del beneficio invocato.
Concludeva pertanto l'Ufficio per il rigetto del ricorso.
Indi, all'udienza del 28-1-2026 la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AIl'esito dell'odierna trattazione camerale, osserva la Corte come il ricorso non possa trovare accoglimento.
Pur dovendosi rilevare, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Monza e della Brianza nelle proprie controdeduzioni, l'impugnabilità delle comunicazioni oggetto dell'istanza di autotutela facoltativa della Viganò – andando esclusa l'esaustività dell'elenco di cui all'art. 19 comma 1 del D.L.vo n. 546/92 e nel contempo evidenziata l'incidenza dal punto di vista impositivo degli effetti delle comunicazioni di cui sopra, comportando esse la perdita di un vantaggio fiscale: ex plurimis in tal senso, cfr. Cass. ord. n. 4566/20 - va invero rilevato che i motivi posti a sostegno del ricorso non attengono a vizi propri del provvedimento di diniego impugnato.
Come è ben ricavabile dal punto intitolato “Conclusione” di detto ricorso – ove viene lamentata la mancata considerazione de “i presupposti oggettivi e soggettivi per la legittima fruizione dello sconto in fattura”, e dedotto infine che “il diniego dell'accesso allo sconto in fattura da parte dell'amministrazione è illegittimo”: cfr. pag. 4 ricorso in atti – i profili di censura dell'operato dell'Ufficio ivi illustrati dalla Ricorrente_1 investono esclusivamente le comunicazioni di blocco dello sconto in fattura, senza che risulti formulata alcuna specifica doglianza in merito al diniego frapposto all'istanza di autotutela in seguito avanzata.
Risulta conseguentemente violata nella specie la disposizione di cui al terzo comma del citato art. 19 del D.
L.vo n. 546/92, non risultando dedotti in giudizio vizi propri dell'atto oggetto di impugnazione (bensì di quelli antecedenti che vi sono correlati). Il ricorso va pertanto respinto, mentre la natura della questione esaminata e motivi di equità giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Il Presidente est.
LI EN
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
MIETTO MASSIMO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3888/2025 depositato il 14/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 0066404.15-05- 2025-U REC.CREDITO.IMP 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, la Ricorrente_1 ha impugnato il diniego frapposto dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Monza e della Brianza all'istanza di autotutela da lei presentata in merito alle comunicazioni con cui detto
Ufficio le aveva negato l'accesso allo sconto in fattura in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (nello specifico, di abbattimento delle barriere architettoniche) realizzati nell'immobile di proprietà.
A sostegno dell'impugnazione mossa, lamentava la ricorrente l'illegittimità del predetto blocco, comunicato dall'Agenzia nonostante ricorressero tutti i presupposti di legge perchè essa potesse usufruire dello sconto in fattura, di cui chiedeva pertanto l'accoglimento previo annullamento del diniego di autotutela impugnato.
Si costituiva nel giudizio così radicato l'Agenzia convenuta che, rimarcata la non impugnabilità delle comunicazioni oggetto dell'istanza di autotutela, ribadiva l'insussistenza di profili di illegittimità nel proprio operato, determinato dalla mancanza nella specie dei requisiti per il riconoscimento del beneficio invocato.
Concludeva pertanto l'Ufficio per il rigetto del ricorso.
Indi, all'udienza del 28-1-2026 la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AIl'esito dell'odierna trattazione camerale, osserva la Corte come il ricorso non possa trovare accoglimento.
Pur dovendosi rilevare, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Monza e della Brianza nelle proprie controdeduzioni, l'impugnabilità delle comunicazioni oggetto dell'istanza di autotutela facoltativa della Viganò – andando esclusa l'esaustività dell'elenco di cui all'art. 19 comma 1 del D.L.vo n. 546/92 e nel contempo evidenziata l'incidenza dal punto di vista impositivo degli effetti delle comunicazioni di cui sopra, comportando esse la perdita di un vantaggio fiscale: ex plurimis in tal senso, cfr. Cass. ord. n. 4566/20 - va invero rilevato che i motivi posti a sostegno del ricorso non attengono a vizi propri del provvedimento di diniego impugnato.
Come è ben ricavabile dal punto intitolato “Conclusione” di detto ricorso – ove viene lamentata la mancata considerazione de “i presupposti oggettivi e soggettivi per la legittima fruizione dello sconto in fattura”, e dedotto infine che “il diniego dell'accesso allo sconto in fattura da parte dell'amministrazione è illegittimo”: cfr. pag. 4 ricorso in atti – i profili di censura dell'operato dell'Ufficio ivi illustrati dalla Ricorrente_1 investono esclusivamente le comunicazioni di blocco dello sconto in fattura, senza che risulti formulata alcuna specifica doglianza in merito al diniego frapposto all'istanza di autotutela in seguito avanzata.
Risulta conseguentemente violata nella specie la disposizione di cui al terzo comma del citato art. 19 del D.
L.vo n. 546/92, non risultando dedotti in giudizio vizi propri dell'atto oggetto di impugnazione (bensì di quelli antecedenti che vi sono correlati). Il ricorso va pertanto respinto, mentre la natura della questione esaminata e motivi di equità giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Il Presidente est.
LI EN