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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/10/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4982/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
12/08/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MELIOLI DIEGO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MELIOLI DIEGO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 10.10.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 01/05/1996 da Parte_1
(n. a TREVISO il 15/09/1963) e n. a TREVISO il 20/04/1962), trascritto al Parte_2
n. 10, Parte II, Serie A, Anno 1996 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLORBA alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare di proprietà esclusiva del sig. verrà assegnata alla sig.ra , la quale vi Parte_1 Parte_2
abiterà con i due figli e Per_1 Per_2
2) le eventuali spese IMU relativamente all'immobile ex casa familiare saranno sopportate integralmente dal sig.
[...]
Pt_1
3) il sig. verserà a titolo di contributo di mantenimento ordinario del figlio alla sig.ra Parte_1 Per_1 Parte_2
la somma di €.450,00 mensili e la somma di €.450,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento ordinario per
[...]
il figlio direttamente a mani di quest'ultimo. Il sig. corrisponderà, altresì, nella misura del 100% Per_2 Parte_1
2 tutte le spese universitarie di fino a quando non sarà economicamente autosufficiente, quelle dell'affitto e delle Per_2
utenze dell'immobile presso cui egli vive e vivrà, nonché le spese di abbonamento ferroviario relative alla tratta universitaria da Padova a Treviso o altra città universitaria presso la cui università sarà iscritto e ciò fino a quando non sarà economicamente autosufficiente;
le restanti spese straordinarie dei figli siccome individuate e con le modalità previste dal
Protocollo per il Processo di famiglia in uso al Tribunale di Treviso (doc. 24) saranno sopportate dai coniugi nella misura di due terzi a carico del sig. e un terzo a carico della sig.ra ; Parte_1 Parte_2
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere gli uni dagli altri a titolo di contributo di mantenimento, né a titolo assistenziale, né perequativo-compensativo;
5) la sig.ra sopporterà integralmente tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di Parte_2
rifornimento carburante, come pure le spese di bollo, assicurazione e revisione dell'autovettura FIAT 500, di proprietà del sig. ma in uso alla sig.ra ; il sig. sopporterà integralmente le spese di Parte_1 Parte_2 Parte_1
manutenzione ordinaria e straordinaria, di rifornimento carburante, come pure le spese di bollo, assicurazione e revisione dell'autovettura FIAT Punto, di proprietà della sig.ra , ma in uso al figlio fino a quando egli non Parte_2 Per_1
sarà autosufficiente;
6) in considerazione degli apporti di denaro da parte dei coniugi nell'acquisto dell'immobile già casa coniugale e di quello dello studio professionale del sig. a composizione e definizione delle rispettive pretese ed interessi giuridici e Parte_1
patrimoniali nascenti dal rapporto coniugale, le parti convengono che:
a) il sig. venderà, a prezzo giusto di mercato, che verrà determinato concordemente fra le parti previo incarico Parte_1
ad un'agenzia immobiliare, entro e non oltre il 31/12/2026, l'immobile sito in Treviso, Via E. da Montebelluna n.1; le parti, come da separata lista, hanno già concertato i beni personali e di rispettiva proprietà che verranno asportati da loro da detto immobile prima della vendita;
estinto previamente il mutuo gravante sull'abitazione, il ricavato della vendita verrà suddiviso al 50% tra le parti in sede di rogito notarile;
l'immobile verrà messo in vendita alla sottoscrizione del presente ricorso;
il sig. si impegna a tenere informata la sig.ra delle trattative e del prezzo di vendita. Parte_1 Parte_2
Rimane consentito alla signora la possibilità di reperire ella stessa potenziali acquirenti, tenendo informato Parte_2
il sig. di eventuali proposte migliorative. Parte_1
3 La vendita dell'immobile a terzi da parte del sig. così come la cessione della quota dello studio della sig.ra Parte_1
in favore del sig. saranno condizionati al puntuale pagamento mensile dalle parti delle rate di Parte_2 Parte_1
mutuo cointestato;
b) contestualmente al rogito notarile di vendita di cui al punto a), la sig.ra si obbliga a Parte_2
cedere, sempre nel rispetto del termine del 31/12/2026, a titolo gratuito, il 50% della quota di proprietà dell'immobile sito in Treviso, Viale della Repubblica n. 12, attualmente di sua proprietà esclusiva, al sig. a semplice richiesta Parte_1
del predetto, con spese notarili e accessorie sopportate dal signor la sig.ra dichiara che tutti Parte_1 Parte_2
i mobili e arredi contenuti nel predetto immobile e garage pertinenziale sono di proprietà del signor eccetto Parte_1
un'ottomana presente in garage che a lei verrà restituita.
c) in considerazione di quanto disposto ai punti precedenti, le spese di manutenzione ordinaria relative all'immobile assegnato alla sig.ra , nonché del giardino circostante l'abitazione sito in Treviso (TV), Via E. Da Montebelluna Parte_2
n. 1, saranno sopportate in via integrale ed esclusiva dalla predetta fino alla sua vendita, la manutenzione ordinaria dei pannelli solari di proprietà del sig. e le spese di collegamento internet dell'immobile, saranno in via integrale Parte_1
ed esclusiva a carico del sig. fino alla sua vendita;
le eventuali spese di manutenzione straordinaria del detto Parte_1
immobile fino alla sua vendita saranno ripartite fra le parti nella misura del 50% ciascuno;
il sig. contribuirà Parte_1
a versare la somma mensile di €.100,00 a titolo di contributo delle spese di riscaldamento dell'immobile sito in Treviso, Via
Enselmino da Montebelluna n.1, fino a quando detto immobile sarà venduto a terzi;
8) la sig.ra , immediatamente dopo la cessione della quota al sig. di cui al punto 6b), si Parte_2 Parte_1
obbliga a stipulare un nuovo contratto di locazione in favore del sig. in qualità di comproprietario Parte_1
dell'immobile, ovvero a soggetti diversi che esercitano attività di studio legale nel medesimo immobile sito in Treviso – Viale della Repubblica n. 12 -, per la durata di 19 anni, al canone di complessivi €.550,00 da versare in favore della sig.ra mediante bonifico bancario;
è data facoltà al sig. di sublocare detto immobile a terzi. Parte_2 Parte_1
9) Le spese straordinarie relative a detto immobile, giusta contratto di locazione in essere, comprensive di quelle condominiali, rimarranno in via esclusiva ed integrale a carico del sig. fino alla cessione della quota dell'immobile di cui al Parte_1
punto 6b) del presente atto;
successivamente alla cessione di quota in suo favore del detto immobile, le spese straordinarie comprensive di quelle condominiali per interventi di straordinaria manutenzione, saranno suddivise al 50% fra la parti,
4 eccetto quelle di arredo o dipendenti da ristrutturazione all'interno dell'appartamento frutto di scelta personale ed esclusiva del sig. e pertanto esclusivamente a suo carico;
le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile locato, le Parte_1
spese condominiali diverse da quelle relative ad interventi di straordinaria manutenzione sopra indicate e l'IMU sull'immobile locato, saranno, invece, poste integralmente a carico del conduttore;
10) le rate di mutuo tuttora in essere con continueranno ad essere pagate nella misura del 50% dalle parti fino CP_1
all'estinzione, anche anticipata, del mutuo, senza che i predetti possano vantare pretese o richiedere la ripetizione gli uni nei confronti degli altri dei denari versati all'istituto di credito mutuante, sia durante il rapporto che una volta estinto il suindicato contratto di mutuo;
11) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto personale e/o patrimoniale fra loro pendente e, pertanto, di non aver null'altro aver a che pretendere gli uni dagli altri per qualsivoglia titolo o ragione, ad eccezione della divisione dei beni mobili ed arredi comuni che saranno attribuiti all'uno e all'altro secondo quanto concordato ed indicato nella lista predisposta e sottoscritta dalle parti, che si allega al presente atto (doc. 25). La divisione dei beni mobili ed arredi esclusi dalla lista citata che si trovano all'interno della casa coniugale quali argenteria, lavatrice e lampadari verrà, invece, concordata tra le parti successivamente.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10/10/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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