Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Arianna Chiarentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1392/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
IL CLAUDIO e dell'avv. SAMMICHELI GIANNA;
elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 28 20122 MILANO, presso i difensori
CLAUDIO IL (C.F. , con il patrocinio dell'avv. IL C.F._1
CLAUDIO in proprio e dell'avv. SAMMICHELI GIANNA;
elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 28 20122 MILANO, presso i difensori
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIMA GUGLIELMO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in PEZZELLA, 24 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE, presso il difensore avv. LIMA GUGLIELMO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica, che qui si intendono integralmente richiamati e ritrascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà agli artt. 132 comma 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata.
1
Alla luce di tale considerazioni, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Deve, altresì, premettersi che la presente decisione giunge a poco più di un anno dal deposito dell'opposizione - seppur senza svolgimento di attività istruttoria – a causa della duplice sospensione del giudizio conseguita al deposito da parte dell'Avv. Defilippi di duplice istanza di ricusazione di questo giudice, rigettata una prima volta con ordinanza collegiale del 4 dicembre 2024 ed una seconda volta con ordinanza collegiale del 20 febbraio 2025.
In via preliminare, deve rigettarsi l'istanza ex art. 295 c.p.c. reiterata dall'avv. Defilippi all'udienza del 26 marzo 2025.
La richiesta di sospensione necessaria del presente giudizio troverebbe fondamento, a detta della parte opponente, sul fatto che, contemporaneamente a questa causa, penderebbe il giudizio promosso dall'avv. Defilippi di querela di falso ex art. 221 co. 1 c.p.c. relativamente all'accordo transattivo che la difesa dell'opposta deduce essere stato stipulato tra le parti in data 6 luglio 2020 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
Si osserva, quanto ai presupposti per la sospensione necessaria del processo a norma dell'art. 295 c.p.c., che la Corte di Cassazione, con giurisprudenza ormai costante, ha affermato che per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. occorre “l'esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre solo quando la definizione di una controversia
2 costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dell'altra, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato: dovendosi individuare la "ratio" della norma nell'esigenza di evitare il conflitto di giudicati” ("ex plurimis", Cass. n.9074/2000, n.1685/2000, n.12198/98).
La sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. risulta, pertanto, consentita unicamente nel caso di pregiudizialità tecnico-giuridica, che si verifica allorquando il rapporto integri la fattispecie dell'incidenza del giudizio pregiudiziale sull'altro dipendente in modo che la decisione del primo si rifletta, con efficacia di giudicato, sul secondo, condizionandone la decisione in maniera necessaria (Cfr. Cass. n.798/2015, Cass. n.16188/2012; n.26469/2011; n.3659/2008;
n.14065/2007).
Nel caso di specie, l'accertamento della genuinità dell'atto di transazione non rileva quale indispensabile antecedente logico-giuridico necessario al fine di decidere sulla presente opposizione non solo in quanto quest'ultima è – per le ragioni che si andranno qui di seguito ad esporre - del tutto tardiva, ma anche in quanto il riferimento al riconoscimento di debito ivi contenuto ed alle relative modalità di pagamento è stato meramente funzionale a dedurre l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine ivi concesso, avendo il conduttore omesso di corrispondere le ultime rate maturate in relazione al contratto di locazione stipulato in data 1 ottobre 2008 tra l'allora proprietaria e dante causa della (Immobiliare Nemi Controparte_1
S.r.l.) e lo contratto la cui esistenza è stata riconosciuta Parte_1
dallo stesso opponente e del quale vi è prova documentale (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio).
La decadenza dal beneficio del termine ha comportato l'esigibilità dell'intero credito pari ad €
35.582,76 riferito alla morosità maturata per la locazione immobiliare intercorsa, importo non specificamente contestato dalla parte opponente.
Come è noto, al riguardo, il creditore che agisce giudizialmente per ottenere la condanna del debitore al pagamento di una somma non corrisposta entro i termini convenuti, dovrà allegare e dimostrare l'esistenza della fonte del rapporto obbligatorio e allegare l'inadempimento del debitore.
Sarà quest'ultimo, invece, a dover dimostrare di aver eseguito esattamente la prestazione dovuta. Ciò in ossequio alle tradizionali regole che, più in generale, presiedono all'onere della prova nel settore della responsabilità contrattuale, come cristallizzate ormai da tempo nei principi scolpiti nella decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n.
3 13533 ove si è affermato che “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, fatto estintivo che, nella specie, è rimasto indimostrato.
Deve, sempre preliminarmente, respingersi l'eccezione relativa all'omesso mutamento del rito in locatizio.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto occasione di ribadire che “L'omesso mutamento del rito
(da quello speciale locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte” (cfr. Cass. n.
14374/2023), pregiudizio che, nel caso di specie, non è stato in alcun modo allegato, né dimostrato.
A ciò si aggiunga che il mutamento del rito, a fronte della già rilevata tardività dell'opposizione con ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, avrebbe solo comportato un allungamento dei tempi di definizione del procedimento.
Orbene, ritiene il Tribunale che, come già anticipato nella propria ordinanza del 21 giugno
2024, l'odierna opposizione sia inammissibile.
Il decreto ingiuntivo opposto trae, infatti, origine dal mancato pagamento della somma di €
35.582,76, oltre interessi e spese giudiziali maturata a titolo di corrispettivo in relazione al contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 1 ottobre 2008 ed avente a oggetto l'unità immobiliare posta al piano rialzato e seminterrato – scala 4, sito in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 54 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio).
Lo e l'avv. Defilippi hanno proposto opposizione al Parte_1 predetto provvedimento con atto di citazione.
Secondo la unanime giurisprudenza di legittimità, “Tra le controversie "in materia di locazione", attribuite dagli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l'immobile, devono ritenersi comprese, data l'ampiezza della nozione di "materia", tutte le
4 controversie comunque collegate alla materia della locazione” (Cass. ord. n. 581/2003) che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, e segnatamente a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto” (cfr.
Cass. Civ., Sez. III, 24.07.2001 n.10070; Cass. 581/2003, Cass. 9907/1998).
Avendo pacificamente ad oggetto il decreto ingiuntivo il corrispettivo maturato in relazione ad un contratto di locazione e, dunque, la “materia locatizia”, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso.
E' pacifico che la giurisprudenza ammetta che l'opposizione venga effettuata utilizzando lo strumento dell'atto di citazione ma, in ossequio ai principi del rito ex art. 447 bis c.p.c., devono essere ugualmente applicati i relativi termini processuali, come ribadito nella sentenza n. 8014 del 02/04/2009 della Suprema Corte a Sezione Unite, laddove ha affermato che: “L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” e riconfermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 21675/2013, laddove ha precisato
“nelle controversie alle quali si applica il rito del lavoro, difatti, l'opposizione deve essere proposta con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., e deve ritenersi (in consonanza con la più attenta dottrina) tempestivamente proposta tutte le volte che il ricorso risulti depositato nella cancelleria del giudice competente prima della scadenza del termine per
l'opposizione (ordinaria, o tardiva), senza che sia necessario, ai fini dell'ammissibilità della opposizione, che entro il medesimo termine il ricorso stesso sia stato notificato. In tale, specifico ambito, giurisprudenza e dottrina costantemente convengono sulla possibilità della sanatoria di una opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro o assimilati proposta con citazione invece che con ricorso, affermandosi in proposito che l'opposizione può considerarsi valida solo se la citazione venga depositata nella cancelleria del giudice competente entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. - mentre sarebbe insufficiente la sola notificazione nel medesimo termine - poiché solo in questo modo si raggiunge lo scopo proprio del ricorso” (conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27343 del
29/12/2016).
5 Conseguentemente l'opposizione può considerarsi tempestiva, pur se proposta con atto di citazione, se il deposito della stessa nella cancelleria del Tribunale avvenga entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato allo Parte_1
ed all'Avv. Defilippi a mezzo pec rispettivamente in data 17 novembre 2023 ed in
[...]
data 14 novembre 2023 (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo opposta).
Considerato che il termine dei 40 giorni per la proposizione dell'opposizione scadeva, dunque, per entrambi gli opponenti (essendo il 24, il 25 ed il 26 dicembre giorni festivi ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260) in data 27 dicembre 2023 e che, nel caso di specie,
l'atto di citazione è stato depositato telematicamente in data 3 gennaio 2024 (quindi eccede il predetto termine), l'opposizione è irrimediabilmente tardiva.
Segue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Tale circostanza esime il Tribunale dal vagliare ogni ulteriore profilo di doglianza svolta dalla parte opponente in via principale.
Infine, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale svolta dallo Parte_1
e dall'avv. Claudio Defilippi in quanto si fonda su allegazioni non solo del tutto
[...] generiche (cfr. pag. 5 atto di citazione: “Sin dall'inizio del rapporto contrattuale, l'opponente aveva riscontrato una serie di problemi di carattere strutturale e manutentivo all'interno dell'appartamento locatogli …”), ma che confermerebbero la stessa esistenza del debito, laddove si legge che il conduttore avrebbe sopportato danni che avrebbero “comportato un esborso per il risanamento pari ad almeno la somma ancora dovuta” (cfr. pag. 6 atto di citazione).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto dei parametri minimi in ragione della non complessità della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
6 1. dichiara inammissibile l'opposizione svolta dallo e Parte_1
dall'avv. Claudio Defilippi e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
16062/2023, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2. rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla parte opponente;
3. condanna lo e l'avv. Claudio Defilippi, in solido tra Parte_1
loro, alla rifusione, a favore di delle spese processuali, liquidate in € Controparte_1
2.906,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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