Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 11/02/2026, n. 863
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, poiché, nonostante la notifica dell'intimazione di pagamento nel 2019, il termine quinquennale per la tassa dovuta per gli anni 2009-2012 era già ampiamente decorso. La mancata impugnazione dell'intimazione non preclude la possibilità di far valere la prescrizione maturata prima della sua notifica, in quanto l'intimazione non rientra tra gli atti tipici previsti dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 per i quali la mancata impugnazione comporta decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 11/02/2026, n. 863
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 863
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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