Articolo 20 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Articolo 19Articolo 21
Versione
27 febbraio 2011
>
Versione
7 aprile 2012
>
Versione
15 agosto 2012
>
Versione
1 giugno 2021
Art. 20. (Valutazione dei progetti di ricerca). 1. I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all' articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sono assoggettati a valutazione ((...)) secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare ((...)) . Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo e' destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di eta' inferiore a 40 anni. Le attivita' del presente comma sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 1 giugno 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente