TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 796 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 26/03/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nato a [...] il [...] (cf. ) Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...] elettivamente domiciliato in 64028 Silvi Marina
(TE) alla via della Repubblica n. 43 presso e nello studio dell'Avv. Angelo CAPORALE del
Foro di Teramo dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti:
fax 0859359911) Email_1
RICORRENTE
Contro
Il (C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2
(C.F.: ), tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Teramo, Largo S. Matteo, 1, 64100 Teramo;
PEC
Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: ““Piaccia all'Ill.ma A.G., disapplicati eventuali atti amministrativi illegittimi, adita accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente al rilascio gratuito
1 da parte del (cf. ) con sede in 00153 Controparte_1 P.IVA_3
Roma al V.le Trastevere n. 76, in persona del legale rappresentante, ed ope legis elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato in L'Aquila, della tessera ministeriale decennale di riconoscimento ex d.P.R. n. 851 del 28/07/1967 ed art. 7/co. 3 del D.L. n. 05/2012 conv. con modificazioni dalla legge n.35 del
04/04/2012, in formato elettronico ovvero, in subordine, analogico secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A) del d.P.R. n. 851/1967. Con condanna di spese e competenze professionali”.
MIM: “1) Preliminarmente si chiede la riunione della causa pendente al R.G. n. 796/2024 e 795/2024;
2) Si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario poiché la domanda del ricorrente, il quale peraltro è in quiescenza dal 01/09/2020, è preordinata all'accertamento di una omissione della P.A. e alla condanna ad un facere, rientrante nella Giurisdizione del
Giudice Amministrativo;
3) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, stante l'omessa presentazione del MOD 260 debitamente compilato, unitamente alle fotografie;
4) Spese di giustizia”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 12.4.2024 Parte_1 dipendente a tempo indeterminato del nel ruolo docenti Controparte_1 di scuola secondaria di primo grado, in servizio per numero di diciotto ore presso l'Istituto
Comprensivo Statale 1 di VA, ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al rilascio della Tessera ministeriale decennale di riconoscimento ex d.P.R. n. 851 del 28/07/1967 ed art. 7/co. 3 del D.L. n. 05/2012, richiesta giusta domanda del 07-2-2024, rimasta prova di riscontro.
1.2. In data 20.09.2024 si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto la
[...] domanda promossa risultava preordinata all'accertamento di un comportamento omissivo della P.A. e alla condanna ad un facere (rilascio della tessera ministeriale) che esulano dal potere di disapplicazione o di costituzione di un rapporto giuridico del Giudice Ordinario, per altro cessato a far data dal 01.09.2020.
Ha altresì promosso istanza di riunione per ragioni di connessione con il procedimento r.g. 795/2024.
Nel merito, ha rappresentato come la tessera ministeriale di riconoscimento era stata istituita con il D.P.R. n. 851 del 1967 recante “Nome in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato e che trattasi di una tessera valida ai fini del
2 riconoscimento del titolare a riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di bancoposta di importo non superiore alle vecchie L. 2.400.000, per recarsi all'estero nei paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali in materia di riconoscimento della carta d'identità, come titolo valido per l'espatrio e come documento valido per usufruire della riduzione ferroviaria (art. 2), con validità cinquennale e convalidata dall'Amministrazione di appartenenza una sola volta per egual periodo (art. 3).
Successivamente la validità veniva estesa a 10 anni con il D.L. febbraio 2012, n. 5 convertito con Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, art. 7 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
In ordine al suo rilascio, ha specificato che ai sensi dell'art. 9 DPR. n. 851 del 1967, lo stesso era subordinato alla presentazione di un'apposita istanza su carta semplice da parte dell'interessato all'Amministrazione di appartenenza, con costo unitario a carico del richiedente (art. 11).
Al fine di favorire il processo di digitalizzazione della tessera ministeriale, secondo le prescrizioni del D. Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ha dedotto che era stato adottato il D.P.C.M. del 24 maggio 2010 recante “Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R. n. 851 del 1967 rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 88, del decreto legislativo n. 82 del 2005” che all'art. 4 commi 1-2-3 definiva le modalità di produzione della tessera ministeriale (Modello ATe).
Ha argomentato come il D.P.C.M. del 10 maggio 2012 recante “Approvazione dello schema-tipo di documento progettuale per la produzione, il rilascio e la gestione del Modello
ATe da parte delle pubbliche amministrazioni”, all'Allegato A, delineava lo schema tipo di documento progettuale per la produzione, rilascio e gestione del Modello ATe da parte delle
PA.
Ha aggiunto come per i dipendenti delle Istituzioni Scolastiche la procedura è posta a carico dell' , che recepisce l'istanza compilata (MOD 260), unitamente alle Controparte_2
fotografie, non rinvenute nel caso di specie, e provvede alla stampa della tessera.
Secondo il Ministero, la diffida del 16.02.2024, prot. 1531 formulata dal ricorrente, risultava priva della documentazione richiesta, ovvero del MOD 260 e pur essendo indubbio il diritto soggettivo del prof. al rilascio della tessera, l'azione andava promossa CP_3
dinanzi al Giudice Amministrativo.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 02.10.2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, ritenuto che sulla istanza di riunione era necessario
3 provvedere all'esito dell'acquisizione dei chiarimenti necessari e che alla luce della domanda così come formulata emergevano dubbi circa la sussistenza dell'interesse ad agire da parte del ricorrente, anche in relazione alla natura di diritto soggettivo invocato e che dall'altro lato, il resistente aveva escluso la fondatezza della pretesa in ragione della mancata e non CP_1
completa compilazione della modulistica afferente, al fine di sottoporre al contraddittorio le questioni sollevate, ha rinviato la causa all'udienza del 26.03.2025 per discussione con termine per note fino a 10 giorni prima.
Con note del 24.09.2024 e 04.10.2024, parte ricorrente ha eccepito l'assenza, tra i documenti prodotti dal Ministero, del c.d. Mod. 260, indicato in memoria difensiva all'allegato 10 e la circostanza che il resistente non ne avesse mai richiesto la compilazione, non avendo riscontrato la diffida.
Con note del 13.03.2025, il Ministero ha dedotto di aver trasmesso con raccomandata A/R la comunicazione prot. n. 11368 del 2024, invitando a Parte_1
compilare la domanda per il rilascio della tessere ministeriale attraverso: 1) la sottoscrizione del “Modello 260_at” - anticipato con la raccomandata-; 2) la produzione di una fotografia di riconoscimento, senza ricevere alcuna risposta con conseguente mancanza di procedibilità per l'adizione del provvedimento amministrativo di rilascio della tessera ministeriale.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente, la parte ricorrente ha depositato le proprie note, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
2. Va in primo luogo rigettata la richiesta di riunione formulata dal resistente in CP_1
quanto, pur essendo comuni le questioni giuridiche sottese, si ritiene opportuno tenere distinte le due posizioni lavorative, per la dirimente ragione che solo uno dei due ricorrenti è in quiescenza, e rispetto a tale posizione il assume l'assenza di attualità della richiesta, CP_1
introducendo, dunque, un aspetto che, ancorchè non dirimente ai fini del decidere, impone una trattazione separata.
Il ricorrente, docente ancora in servizio (e, dunque, non in quiescenza come deduce la parte resistente) nel ruolo docenti di scuola secondaria di primo grado, presso l'Istituto
Comprensivo Statale 1 di VA, agisce in giudizio nei confronti dell'amministrazione scolastica rivendicando il diritto soggettivo al rilascio gratuito ex d.P.R. n. 851 del 28/07/1967
4 ed art. 7/co. 3 del D.L. n. 05/2012 conv. con modificazioni dalla legge n.35 del 04/04/2012, della Tessera ministeriale decennale di riconoscimento in formato elettronico, ovvero analogico, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A) del d.P.R. cit., formulando una mera domanda di accertamento del preteso diritto soggettivo.
Si tratta, dunque, di una domanda di mero accertamento che il ricorrente formula in ragione della sussistenza di una posizione giuridica soggettivo di diritto soggettivo da vantare nei confronti dell'amministrazione scolastica.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che nel caso di specie la domanda sottesa al ricorso introduttivo è preordinata all'accertamento di un comportamento omissivo della
P.A. e alla conseguenziale condanna ad un facere (rilascio della tessera ministeriale), come tali esulanti dal potere di disapplicazione in capo al giudice ordinario.
Nel merito della domanda, l'amministrazione scolastica, dopo aver ripercorso il contesto normativo di riferimento, ha eccepito che la richiesta formulata dal ricorrente era priva della documentazione richiesta dalle specifiche norme tecniche - MOD 260, oltre che mancante delle fotografie necessarie per il rilascio.
Ciò posto, nel caso di specie si controverte sul mancato rilascio, da parte della ex amministrazione di appartenenza, di un documento di riconoscimento, sicchè si pone rispetto alla domanda, così come formulata, il preliminare problema di comprendere se rispetto all'esercizio del potere certificativo della pubblica amministrazione, o meglio della sua omissione, sia configurabile la giurisdizione del giudice ordinario.
Si ritiene che la risposta debba essere in termini negativi, con conseguente accoglimento, quindi dell'eccezione preliminare di parte resistente in punto di difetto di giurisdizione.
Infatti, nel caso di specie il ricorrente si duole dell'omesso rilascio da parte dell'amministrazione scolastica della tessera ministeriale di riconoscimento, che sottende una condanna ad un facere che però non è richiesta.
Il che rende oltremodo difettoso, anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, la stessa domanda di accertamento, rispetto alla quale si ritiene che il ricorrente, in questa sede, non possa ottenere alcun valido risultato giuridicamente apprezzabile.
In altri termini, è indubbio che in astratto sussista il diritto del ricorrente al rilascio tessera ministeriale, ma dinanzi ad una omissione della P.A., lo strumento giuridico azionabile è semmai il ricorso all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa al fine di ottenere una
5 pronunzia di accertamento dell'inerzia della P.A. e una condanna della stessa ad un facere che non rientra nella giurisdizione e del giudice del lavoro adito.
In particolare, nel caso di specie l'amministrazione scolastica contesta il fondamento della domanda in ragione dell'omessa compilazione, da parte del ricorrente, del modello a ciò predisposto e per l'omessa allegazione della documentazione necessaria, tra cui le fotografie del richiedente. In questi termini, peraltro, il potere di rilascio del documento di riconoscimento da parte dell'amministrazione di appartenenza, non rientra nei poteri tipici di esercizio del datore di lavoro, che radicano la competenza del giudice del lavoro, nel senso che non si tratta di un atto (quello del rilascio del documento di riconoscimento) che l'amministrazione scolastica esercita nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro, ma che esercita nell'ambito dell'esercizio del potere pubblico di cui al D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851.
Appare, allora, necessario ricostruire il contesto normativo di riferimento.
Il D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, in “materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle
Amministrazioni dello Stato” prevede, all'articolo che “ai dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio ed in quiescenza, nonchè ai militari, in attività di servizio ed in quiescenza, è rilasciata una tessera personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A).”
Ai sensi dell'articolo 2 la tessera personale di riconoscimento è documento valido ai fini dell'identità personale del titolare, nonchè: a) per riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di bancoposta di importo non superiore a L. 2.400.000 [1]; b) per recarsi all'estero nei paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali in materia di riconoscimento della carta d'identità, come titolo valido per l'espatrio.
La tessera è, altresì, documento valido per usufruire della riduzione ferroviaria, nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni, quando sulla stessa sia apposta, mediante stampiglia, la dicitura "valida per la riduzione ferroviaria", seguita dalla firma del funzionario responsabile.
L'articolo 3 prevede, invece, che il documento è rilasciato e convalidato dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente, mentre l'articolo 4 dispone, tra le altre cose, che il documento contiene la firma e la fotografia del titolare munita del timbro dell'ufficio competente al rilascio.
L'articolo 10 dispone, poi, che la domanda per il rilascio della tessera personale di riconoscimento è presentata, su carta semplice, all'Amministrazione di appartenenza del
6 dipendente, mentre l'articolo 11 aggiunge che “Il costo unitario della tessera personale di riconoscimento è a carico del richiedente. Nessun diritto, al di fuori del costo unitario, è dovuto per il rilascio e la convalida della tessera personale di riconoscimento. Il costo unitario della tessera e le eventuali variazioni sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro.”
Al fine di favorire il processo di digitalizzazione della tessera ministeriale di cui al D.P.R.
n. 851 del 1967, secondo le prescrizioni del D. Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è stato adottato il D.P.C.M. del 24 maggio 2010 recante
“Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R. n. 851 del 1967 rilasciate con modalita' elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo
66, comma 88, del decreto legislativo n. 82 del 2005”, il cui articolo 3 prevede che “1. Il
Modello ATe e' valido cinque anni ed e' rilasciato e gestito dall'amministrazione di appartenenza del titolare secondo le procedure di cui all'allegato B.” Gli allegati A e B contengono, poi, tutte le specifiche tecniche e le caratteristiche visive della carta di riconoscimento, indicando tutte le funzionalità che la stessa riveste.
Il Decreto Legge febbraio 2012, n. 5 convertito con Legge di conversione 4 aprile 2012, n.
35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” all'art. 7, comma
3, ha successivamente previsto l'estensione della durata della tessera ministeriale di riconoscimento da 5 anni a 10 anni: “Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1967, n. 851, hanno durata decennale”.
Successivamente, con D.P.C.M. del 10 maggio 2012, ai sensi dell'art. 4 del decreto del
Presidente del Consigliocdei Ministri 24 maggio 2010, e' stato approvato lo schema-tipo di documento progettuale, di cui all'Allegato 1, per la produzione, il rilascio e la gestione del
Modello ATe da parte delle pubbliche amministrazioni, al cui articolo 2 dell'allegato, dedicato alle definizioni, è previsto quanto segue: “Tessera di riconoscimento - Modello
ATe (di seguito Ate): Il documento di riconoscimento rilasciato dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.851 e realizzate con modalita' elettroniche. Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per l'autenticazione in rete.
La carta ha come funzione primaria quella di documento di identificazione attraverso la fotografia del titolare ed i dati anagrafici ed amministrativi.”
7 Il suddetto allegato continua, poi, indicando tutte le specifiche grafiche e tecniche di rilascio della carta con tutte le caratteristiche di sicurezza ed involgenti la privacy.
La parte resistente assume che per i dipendenti delle Istituzioni Scolastiche la procedura è posta a carico dell' , che recepisce l'istanza compilata (MOD 260), Controparte_2
unitamente alle fotografie, sottolineando come nel caso di specie tali fotografie non siano state allegate alla domanda presentata dal ricorrente ed aggiungendo che la stessa abbia perso attualità in ragione dello stato di quiescenza del docente. In verità il c.d. Modello 260 non risulta prodotto in atti, così come non risulta depositata la raccomandata A/R asseritamente trasmessa al ricorrente in data 23/09/2024, con cui l'amministrazione scolastica avrebbe invitato il ricorrente a depositare la domanda nel format previsto ed a consegnare le fotografia di riconoscimento.
Ebbene, a fronte del contesto normativo sopra indicato, appare evidente che il rilascio della tessera di riconoscimento elettronica si collochi nell'ambito di una procedura di rilascio, conforme a tutta una seria di verifiche e di specifiche tecniche, rispetto alle quali non è ipotizzabile un diritto soggettivo al relativo accertamento, dovendo semmai, il ricorrente, agire dinanzi al giudice amministrativo avverso il silenzio serbato dall'amministrazione scolastica al fine di ottenere una condanna ad un facere.
In disparte ogni considerazione circa il difetto di giurisdizione si ritiene, altresì, che sulla base della mera domanda di accertamento così come presentata, il ricorrente non possa ottenere il rilascio della tessera di riconoscimento, emergendo da tutte le specifiche tecniche sopra indicate, che siano necessari determinati atti ed accertamenti (tra cui le fotografie da inserire nella carta) e tutta una seria di passaggi che di certo non è possibile ottenere con l'azione così come proposta nella domanda introduttiva del presente giudizio.
In definitiva sintesi va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
3. La assoluta novità della questione ed anche il mancato deposito da parte del CP_1
resistente del riscontro alla richiesta del ricorrente, oltre che il mancato deposito del modello che il ricorrente avrebbe dovuto usare per la richiesta, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 796/2024, così provvede:
8 • Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 26.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 26/03/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nato a [...] il [...] (cf. ) Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...] elettivamente domiciliato in 64028 Silvi Marina
(TE) alla via della Repubblica n. 43 presso e nello studio dell'Avv. Angelo CAPORALE del
Foro di Teramo dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti:
fax 0859359911) Email_1
RICORRENTE
Contro
Il (C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2
(C.F.: ), tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Teramo, Largo S. Matteo, 1, 64100 Teramo;
PEC
Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: ““Piaccia all'Ill.ma A.G., disapplicati eventuali atti amministrativi illegittimi, adita accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente al rilascio gratuito
1 da parte del (cf. ) con sede in 00153 Controparte_1 P.IVA_3
Roma al V.le Trastevere n. 76, in persona del legale rappresentante, ed ope legis elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato in L'Aquila, della tessera ministeriale decennale di riconoscimento ex d.P.R. n. 851 del 28/07/1967 ed art. 7/co. 3 del D.L. n. 05/2012 conv. con modificazioni dalla legge n.35 del
04/04/2012, in formato elettronico ovvero, in subordine, analogico secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A) del d.P.R. n. 851/1967. Con condanna di spese e competenze professionali”.
MIM: “1) Preliminarmente si chiede la riunione della causa pendente al R.G. n. 796/2024 e 795/2024;
2) Si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario poiché la domanda del ricorrente, il quale peraltro è in quiescenza dal 01/09/2020, è preordinata all'accertamento di una omissione della P.A. e alla condanna ad un facere, rientrante nella Giurisdizione del
Giudice Amministrativo;
3) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, stante l'omessa presentazione del MOD 260 debitamente compilato, unitamente alle fotografie;
4) Spese di giustizia”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 12.4.2024 Parte_1 dipendente a tempo indeterminato del nel ruolo docenti Controparte_1 di scuola secondaria di primo grado, in servizio per numero di diciotto ore presso l'Istituto
Comprensivo Statale 1 di VA, ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al rilascio della Tessera ministeriale decennale di riconoscimento ex d.P.R. n. 851 del 28/07/1967 ed art. 7/co. 3 del D.L. n. 05/2012, richiesta giusta domanda del 07-2-2024, rimasta prova di riscontro.
1.2. In data 20.09.2024 si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto la
[...] domanda promossa risultava preordinata all'accertamento di un comportamento omissivo della P.A. e alla condanna ad un facere (rilascio della tessera ministeriale) che esulano dal potere di disapplicazione o di costituzione di un rapporto giuridico del Giudice Ordinario, per altro cessato a far data dal 01.09.2020.
Ha altresì promosso istanza di riunione per ragioni di connessione con il procedimento r.g. 795/2024.
Nel merito, ha rappresentato come la tessera ministeriale di riconoscimento era stata istituita con il D.P.R. n. 851 del 1967 recante “Nome in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato e che trattasi di una tessera valida ai fini del
2 riconoscimento del titolare a riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di bancoposta di importo non superiore alle vecchie L. 2.400.000, per recarsi all'estero nei paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali in materia di riconoscimento della carta d'identità, come titolo valido per l'espatrio e come documento valido per usufruire della riduzione ferroviaria (art. 2), con validità cinquennale e convalidata dall'Amministrazione di appartenenza una sola volta per egual periodo (art. 3).
Successivamente la validità veniva estesa a 10 anni con il D.L. febbraio 2012, n. 5 convertito con Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, art. 7 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
In ordine al suo rilascio, ha specificato che ai sensi dell'art. 9 DPR. n. 851 del 1967, lo stesso era subordinato alla presentazione di un'apposita istanza su carta semplice da parte dell'interessato all'Amministrazione di appartenenza, con costo unitario a carico del richiedente (art. 11).
Al fine di favorire il processo di digitalizzazione della tessera ministeriale, secondo le prescrizioni del D. Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ha dedotto che era stato adottato il D.P.C.M. del 24 maggio 2010 recante “Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R. n. 851 del 1967 rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 88, del decreto legislativo n. 82 del 2005” che all'art. 4 commi 1-2-3 definiva le modalità di produzione della tessera ministeriale (Modello ATe).
Ha argomentato come il D.P.C.M. del 10 maggio 2012 recante “Approvazione dello schema-tipo di documento progettuale per la produzione, il rilascio e la gestione del Modello
ATe da parte delle pubbliche amministrazioni”, all'Allegato A, delineava lo schema tipo di documento progettuale per la produzione, rilascio e gestione del Modello ATe da parte delle
PA.
Ha aggiunto come per i dipendenti delle Istituzioni Scolastiche la procedura è posta a carico dell' , che recepisce l'istanza compilata (MOD 260), unitamente alle Controparte_2
fotografie, non rinvenute nel caso di specie, e provvede alla stampa della tessera.
Secondo il Ministero, la diffida del 16.02.2024, prot. 1531 formulata dal ricorrente, risultava priva della documentazione richiesta, ovvero del MOD 260 e pur essendo indubbio il diritto soggettivo del prof. al rilascio della tessera, l'azione andava promossa CP_3
dinanzi al Giudice Amministrativo.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 02.10.2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, ritenuto che sulla istanza di riunione era necessario
3 provvedere all'esito dell'acquisizione dei chiarimenti necessari e che alla luce della domanda così come formulata emergevano dubbi circa la sussistenza dell'interesse ad agire da parte del ricorrente, anche in relazione alla natura di diritto soggettivo invocato e che dall'altro lato, il resistente aveva escluso la fondatezza della pretesa in ragione della mancata e non CP_1
completa compilazione della modulistica afferente, al fine di sottoporre al contraddittorio le questioni sollevate, ha rinviato la causa all'udienza del 26.03.2025 per discussione con termine per note fino a 10 giorni prima.
Con note del 24.09.2024 e 04.10.2024, parte ricorrente ha eccepito l'assenza, tra i documenti prodotti dal Ministero, del c.d. Mod. 260, indicato in memoria difensiva all'allegato 10 e la circostanza che il resistente non ne avesse mai richiesto la compilazione, non avendo riscontrato la diffida.
Con note del 13.03.2025, il Ministero ha dedotto di aver trasmesso con raccomandata A/R la comunicazione prot. n. 11368 del 2024, invitando a Parte_1
compilare la domanda per il rilascio della tessere ministeriale attraverso: 1) la sottoscrizione del “Modello 260_at” - anticipato con la raccomandata-; 2) la produzione di una fotografia di riconoscimento, senza ricevere alcuna risposta con conseguente mancanza di procedibilità per l'adizione del provvedimento amministrativo di rilascio della tessera ministeriale.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente, la parte ricorrente ha depositato le proprie note, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
2. Va in primo luogo rigettata la richiesta di riunione formulata dal resistente in CP_1
quanto, pur essendo comuni le questioni giuridiche sottese, si ritiene opportuno tenere distinte le due posizioni lavorative, per la dirimente ragione che solo uno dei due ricorrenti è in quiescenza, e rispetto a tale posizione il assume l'assenza di attualità della richiesta, CP_1
introducendo, dunque, un aspetto che, ancorchè non dirimente ai fini del decidere, impone una trattazione separata.
Il ricorrente, docente ancora in servizio (e, dunque, non in quiescenza come deduce la parte resistente) nel ruolo docenti di scuola secondaria di primo grado, presso l'Istituto
Comprensivo Statale 1 di VA, agisce in giudizio nei confronti dell'amministrazione scolastica rivendicando il diritto soggettivo al rilascio gratuito ex d.P.R. n. 851 del 28/07/1967
4 ed art. 7/co. 3 del D.L. n. 05/2012 conv. con modificazioni dalla legge n.35 del 04/04/2012, della Tessera ministeriale decennale di riconoscimento in formato elettronico, ovvero analogico, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A) del d.P.R. cit., formulando una mera domanda di accertamento del preteso diritto soggettivo.
Si tratta, dunque, di una domanda di mero accertamento che il ricorrente formula in ragione della sussistenza di una posizione giuridica soggettivo di diritto soggettivo da vantare nei confronti dell'amministrazione scolastica.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che nel caso di specie la domanda sottesa al ricorso introduttivo è preordinata all'accertamento di un comportamento omissivo della
P.A. e alla conseguenziale condanna ad un facere (rilascio della tessera ministeriale), come tali esulanti dal potere di disapplicazione in capo al giudice ordinario.
Nel merito della domanda, l'amministrazione scolastica, dopo aver ripercorso il contesto normativo di riferimento, ha eccepito che la richiesta formulata dal ricorrente era priva della documentazione richiesta dalle specifiche norme tecniche - MOD 260, oltre che mancante delle fotografie necessarie per il rilascio.
Ciò posto, nel caso di specie si controverte sul mancato rilascio, da parte della ex amministrazione di appartenenza, di un documento di riconoscimento, sicchè si pone rispetto alla domanda, così come formulata, il preliminare problema di comprendere se rispetto all'esercizio del potere certificativo della pubblica amministrazione, o meglio della sua omissione, sia configurabile la giurisdizione del giudice ordinario.
Si ritiene che la risposta debba essere in termini negativi, con conseguente accoglimento, quindi dell'eccezione preliminare di parte resistente in punto di difetto di giurisdizione.
Infatti, nel caso di specie il ricorrente si duole dell'omesso rilascio da parte dell'amministrazione scolastica della tessera ministeriale di riconoscimento, che sottende una condanna ad un facere che però non è richiesta.
Il che rende oltremodo difettoso, anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, la stessa domanda di accertamento, rispetto alla quale si ritiene che il ricorrente, in questa sede, non possa ottenere alcun valido risultato giuridicamente apprezzabile.
In altri termini, è indubbio che in astratto sussista il diritto del ricorrente al rilascio tessera ministeriale, ma dinanzi ad una omissione della P.A., lo strumento giuridico azionabile è semmai il ricorso all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa al fine di ottenere una
5 pronunzia di accertamento dell'inerzia della P.A. e una condanna della stessa ad un facere che non rientra nella giurisdizione e del giudice del lavoro adito.
In particolare, nel caso di specie l'amministrazione scolastica contesta il fondamento della domanda in ragione dell'omessa compilazione, da parte del ricorrente, del modello a ciò predisposto e per l'omessa allegazione della documentazione necessaria, tra cui le fotografie del richiedente. In questi termini, peraltro, il potere di rilascio del documento di riconoscimento da parte dell'amministrazione di appartenenza, non rientra nei poteri tipici di esercizio del datore di lavoro, che radicano la competenza del giudice del lavoro, nel senso che non si tratta di un atto (quello del rilascio del documento di riconoscimento) che l'amministrazione scolastica esercita nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro, ma che esercita nell'ambito dell'esercizio del potere pubblico di cui al D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851.
Appare, allora, necessario ricostruire il contesto normativo di riferimento.
Il D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, in “materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle
Amministrazioni dello Stato” prevede, all'articolo che “ai dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio ed in quiescenza, nonchè ai militari, in attività di servizio ed in quiescenza, è rilasciata una tessera personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A).”
Ai sensi dell'articolo 2 la tessera personale di riconoscimento è documento valido ai fini dell'identità personale del titolare, nonchè: a) per riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di bancoposta di importo non superiore a L. 2.400.000 [1]; b) per recarsi all'estero nei paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali in materia di riconoscimento della carta d'identità, come titolo valido per l'espatrio.
La tessera è, altresì, documento valido per usufruire della riduzione ferroviaria, nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni, quando sulla stessa sia apposta, mediante stampiglia, la dicitura "valida per la riduzione ferroviaria", seguita dalla firma del funzionario responsabile.
L'articolo 3 prevede, invece, che il documento è rilasciato e convalidato dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente, mentre l'articolo 4 dispone, tra le altre cose, che il documento contiene la firma e la fotografia del titolare munita del timbro dell'ufficio competente al rilascio.
L'articolo 10 dispone, poi, che la domanda per il rilascio della tessera personale di riconoscimento è presentata, su carta semplice, all'Amministrazione di appartenenza del
6 dipendente, mentre l'articolo 11 aggiunge che “Il costo unitario della tessera personale di riconoscimento è a carico del richiedente. Nessun diritto, al di fuori del costo unitario, è dovuto per il rilascio e la convalida della tessera personale di riconoscimento. Il costo unitario della tessera e le eventuali variazioni sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro.”
Al fine di favorire il processo di digitalizzazione della tessera ministeriale di cui al D.P.R.
n. 851 del 1967, secondo le prescrizioni del D. Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è stato adottato il D.P.C.M. del 24 maggio 2010 recante
“Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R. n. 851 del 1967 rilasciate con modalita' elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo
66, comma 88, del decreto legislativo n. 82 del 2005”, il cui articolo 3 prevede che “1. Il
Modello ATe e' valido cinque anni ed e' rilasciato e gestito dall'amministrazione di appartenenza del titolare secondo le procedure di cui all'allegato B.” Gli allegati A e B contengono, poi, tutte le specifiche tecniche e le caratteristiche visive della carta di riconoscimento, indicando tutte le funzionalità che la stessa riveste.
Il Decreto Legge febbraio 2012, n. 5 convertito con Legge di conversione 4 aprile 2012, n.
35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” all'art. 7, comma
3, ha successivamente previsto l'estensione della durata della tessera ministeriale di riconoscimento da 5 anni a 10 anni: “Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1967, n. 851, hanno durata decennale”.
Successivamente, con D.P.C.M. del 10 maggio 2012, ai sensi dell'art. 4 del decreto del
Presidente del Consigliocdei Ministri 24 maggio 2010, e' stato approvato lo schema-tipo di documento progettuale, di cui all'Allegato 1, per la produzione, il rilascio e la gestione del
Modello ATe da parte delle pubbliche amministrazioni, al cui articolo 2 dell'allegato, dedicato alle definizioni, è previsto quanto segue: “Tessera di riconoscimento - Modello
ATe (di seguito Ate): Il documento di riconoscimento rilasciato dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.851 e realizzate con modalita' elettroniche. Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per l'autenticazione in rete.
La carta ha come funzione primaria quella di documento di identificazione attraverso la fotografia del titolare ed i dati anagrafici ed amministrativi.”
7 Il suddetto allegato continua, poi, indicando tutte le specifiche grafiche e tecniche di rilascio della carta con tutte le caratteristiche di sicurezza ed involgenti la privacy.
La parte resistente assume che per i dipendenti delle Istituzioni Scolastiche la procedura è posta a carico dell' , che recepisce l'istanza compilata (MOD 260), Controparte_2
unitamente alle fotografie, sottolineando come nel caso di specie tali fotografie non siano state allegate alla domanda presentata dal ricorrente ed aggiungendo che la stessa abbia perso attualità in ragione dello stato di quiescenza del docente. In verità il c.d. Modello 260 non risulta prodotto in atti, così come non risulta depositata la raccomandata A/R asseritamente trasmessa al ricorrente in data 23/09/2024, con cui l'amministrazione scolastica avrebbe invitato il ricorrente a depositare la domanda nel format previsto ed a consegnare le fotografia di riconoscimento.
Ebbene, a fronte del contesto normativo sopra indicato, appare evidente che il rilascio della tessera di riconoscimento elettronica si collochi nell'ambito di una procedura di rilascio, conforme a tutta una seria di verifiche e di specifiche tecniche, rispetto alle quali non è ipotizzabile un diritto soggettivo al relativo accertamento, dovendo semmai, il ricorrente, agire dinanzi al giudice amministrativo avverso il silenzio serbato dall'amministrazione scolastica al fine di ottenere una condanna ad un facere.
In disparte ogni considerazione circa il difetto di giurisdizione si ritiene, altresì, che sulla base della mera domanda di accertamento così come presentata, il ricorrente non possa ottenere il rilascio della tessera di riconoscimento, emergendo da tutte le specifiche tecniche sopra indicate, che siano necessari determinati atti ed accertamenti (tra cui le fotografie da inserire nella carta) e tutta una seria di passaggi che di certo non è possibile ottenere con l'azione così come proposta nella domanda introduttiva del presente giudizio.
In definitiva sintesi va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
3. La assoluta novità della questione ed anche il mancato deposito da parte del CP_1
resistente del riscontro alla richiesta del ricorrente, oltre che il mancato deposito del modello che il ricorrente avrebbe dovuto usare per la richiesta, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 796/2024, così provvede:
8 • Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 26.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
9