CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5799 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel.
3) dott. Antonio Quaranta Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2880/2023 R.G. vertente
T R A
(nato a [...] il [...] CF ), Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] CF , Parte_2 CodiceFiscale_2
(nata Napoli il 28/06/1987 CF ) e Parte_3 CodiceFiscale_3
(nata a [...] il [...] CF ) Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Mantovani (CF - C.F._5 pec: avv. . Il difensore dichiara, ai sensi e per gli Email_1 effetti degli artt. 133 ult. co., 134 ult. co. e 176, III co., 183 ult. co., e ss., cpc come introdotti e modificati dalla L. n. 80/2005 e s.m.i., di voler ricevere i relativi avvisi di Cancelleria concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti al numero di fax 081/19028104 e/o all'indirizzo e-mail
PEC APPELLANTI Email_2 Email_3
E
- P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
– in persona dei soci accomandatari p.t. entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Faiello, difensore costituito in primo grado con studio in Giugliano in Campania(NA)alla Via V.Veneto n°7–pec: Email_4
APPELLATA NONCHÉ
-CF residente in [...] C.F._6
Comunale Galeone n°155 int.1 Fraz. sc.1-; - Controparte_3
CF residente in [...] C.F._7 int.4; - CF residente in VOLLA (NA) Controparte_4 C.F._8 alla Via Aldo Moro n°8 sc.A int.1; in qualità di eredi di Persona_1
1
[...] APPELLATI CONTUMACI E
, nata a [...] il [...], CF. Controparte_5
e residente in [...] rappresentata C.F._9
e difesa, dall'Avv.Marianna QUARANTA, CF , ed C.F._10 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al viale Gramsci, 17/B, in virtù di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax 081.18282806 e all'indirizzo pec
Email_5
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4937/2023, emessa in data 12.5.2023 e notificata il 18.05.2023, del Tribunale di Napoli, II sez. civile, in tema di azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI: l'avv. Bruno Mantovani per gli appellanti: “a) accertare e dichiarare l'intervenuta ed insanabile estinzione del giudizio di primo grado in conseguenza della reiterata inosservanza dei concessi termini perentori per l'indispensabile integrazione del contraddittorio nei confronti degli affermati (ma non dimostrati) eredi legittimi della RA;
b) In via Persona_1 gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta che precede, respingere la proposta domanda finalizzata alla declaratoria di revocatoria dell'atto di compravendita per Notaio del 29/02/2016 rep. Per_2
6827 raccolta 5127 relativamente agli immobili ubicati in Napoli alla Via Eugenio Montale n°31 stante la palese insussistenza sia dell' “eventus damni” che del “consilium fraudis” ; c) in via ulteriormente gradata ed esclusivamente per scrupolo difensivo – nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono- si chiede, alla luce delle evidenti incongruenze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, disporne l'indispensabile rinnovazione alla luce dei rilievi critici contenuti a pag. 30 e 31 del proposto appello con conseguente rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
d) nell'ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui alle lettere a) e b) che precedono si chiede la condanna della società appellata alla refusione delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi sulla base del vigente DM n° 147/2022 come da nota specifiche che saranno inoltrate unitamente alle doverose note di replica e da attribuirsi al difensore antistatario.”. Gli avv.ti Francesco Gaetano e Andrea Faiello per “a. Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancata richiesta delle istanze istruttorie in quanto non reiterate all'udienza di precisazioni delle conclusioni dinanzi al primo Giudice, per cui si hanno da intendere come rinunziate;
b. rigettare la richiesta, perché improcedibile e totalmente infondata in fatto ed in diritto, di riforma della sentenza del Tribunale di Napoli resa nel giudizio iscritto
2 al n. 4809/ 2017 r.g.a.c. e confermare nel merito l'appellata pronuncia;
c. con vittoria di spese del presente grado di giudizio e con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo e con tutte le maggiorazioni, interessi ed accessori di legge;
d. altresì assegnare una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per le affermazioni contenute in atto d'appello “in perfetta mala fede”.”. L'avv. Marianna Quaranta per : “accertare e dichiarare Controparte_5
l'intervenuta rinuncia all'eredità della sig.ra per atto di dichiarazione CP_2 resa innanzi al cancelliere del Tribunale di Napoli Nord in data 22.01.2021, Rep.37/2021; per l'effetto dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva dell'odierna resistente con conseguente inopponibilità della domanda fin dalla fase introduttiva nei suoi confronti e conseguente riforma della sentenza n. 4937/2023 sul regime delle spese;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del grado, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.”.
Svolgimento del processo Con citazione notificata il 6.2.2017, la conveniva in giudizio Controparte_1
, , nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
chiedendo di dichiarare l'inefficacia verso la società attrice di Persona_1 due atti di compravendita. Il primo atto, del 29.02.2016, (rep. 6827 racc. 5127) per Notaio Persona_3 era quello relativo al fabbricato in Napoli alla Via E. Montale n. 31 oltre accessioni ed accessori, i cui acquirenti erano e , Parte_4 Parte_3 per il prezzo indicato nella compravendita di € 65.000,00 per l'appartamento, € 25.000,00 per il locale deposito ed € 5.000,00 per la quota del 50 % di altro locale deposito. Il secondo atto era intervenuto tra e e Persona_1 Parte_1 Pt_2
, da un lato, per il diritto di usufrutto e , dall'altro, per il
[...] Parte_4 diritto di proprietà avente ad oggetto l'unità immobiliare in Napoli alla via Eugenio Montale n. 31, primo piano interno, per il prezzo indicato di € 115.000,00. Nel medesimo atto era stata effettuata una terza compravendita, tra Per_1
e , relativa all'appartamento sito in Napoli alla via E.
[...] Parte_3
Montale n. 31, primo piano interno 4, oltre a quota di comproprietà pari a 500/1000 del locale seminterrato di mq 94, per l'importo dichiarato di € 110.000,00. La società attrice evidenziava che, appena un mese prima della dismissione di tali beni, aveva assunto nei suoi confronti un'obbligazione Persona_1 cambiaria in quanto socia della “Le Primizie srl” insieme al figlio, CP_4
(amministratore unico della predetta società). Precisamente, “Le
[...]
Primizie srl”, al fine di onorare debiti pregressi esistenti nei confronti della società attrice, aveva sottoscritto, in data 29.1.2016, 40 cambiali del valore di euro 10.000,00 ciascuna, con scadenza mensile a partire dal mese di maggio
3 2016. Le stesse venivano avallate personalmente dai due soci, CP_4
ed . Tuttavia, alla scadenza della prima cambiale,
[...] Persona_1 debitamente passata all'incasso, nulla veniva corrisposto: pertanto, la CP_1
si attivava al fine di ottenere la levata del protesto e allo stesso modo
[...] provvedeva per i successivi titoli cambiari scaduti. Gli atti dismissivi del patrimonio di , quindi, si erano rivelati, in Persona_1 ragione dei tempi e delle modalità, volti a distogliere il suo patrimonio dalla garanzia del credito lasciando configurare tutti i presupposti dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.. In particolare, la “scientia damni” era ravvisabile nella circostanza che la debitrice, , era ben Persona_1 consapevole del pregiudizio che gli atti arrecavano alle ragioni del creditore in virtù della posizione rivestita all'interno de “Le Primizie s.r.l.”. Di tale pregiudizio, inoltre, erano consapevoli anche i terzi acquirenti, tutti rientranti nella cerchia familiare di . L'attuale appellata, pertanto, Persona_1 chiedeva di accogliere la domanda di revocatoria e dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei propri confronti degli atti di compravendita citati, con vittoria di spese e competenze di lite. Si costituivano in giudizio , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice in quanto Parte_4 infondate in fatto e in diritto. Nel corso della prima udienza di comparizione, parte attrice, nel rappresentare l'intervenuto decesso , chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a Persona_1 chiamare in causa i suoi eredi con conseguente differimento dell'udienza di comparizione al 4.5.2018. Il contraddittorio veniva così esteso nei confronti di
, e i quali, Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 stante la mancata costituzione in giudizio, venivano dichiarati contumaci. Espletata la CTU, la causa veniva decisa all'udienza del 12.5.2023 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Con sentenza n. 4937/2023, notificata in data 18.5.2023, il Tribunale di Napoli, II sez. civile così statuiva: “a) accoglie la domanda di revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti de la , Parte_5 del seguente atto: - atto di compravendita del 29.2.2016 (rep. 6827, racc. n. 5127) redatto in Cercola in Viale Giotto n. 1 dinanzi al Notaio avv. Per_3
, prima compravendita tra e avente ad
[...] Persona_1 CP_6 oggetto 1) appartamento in via E. Montale n. 21 riportato al catasto fabbricati sez. PON foglio 9, p.lla 1615, sub. 3; 2) locale deposito in via E. Montale n. 31 riportato nel catasto fabbricati alla sez. PON, foglio 9, p.lla 1615 sub 8 (ex sub 2); 3) quota di comproprietà pari a 500/1000 del locale deposito in via E. Montale n. 31 riportato al catasto fabbricati, sez. PON, foglio 9, p.lla 1615, sub 7 (ex sub 2); b) atto di compravendita del 29.2.2016 (repertorio n. 6827, racc. n. 5127) redatto in Cercola in viale Giotto n. 1, dinanzi al Notaio avv. Per_3
, seconda compravendita tra , ,
[...] Persona_1 Parte_1 Pt_2
e , avente ad oggetto: appartamento posto in via E.
[...] Parte_4
4 Montale n. 31 riportato al catasto fabbricati sez. PON foglio 9, p.lla 1615 sub 5; c) atto di compravendita del 29.2.2016 (repertorio 6827, raccolta n. 5127) redatto in Cercola in viale Giotto n. 1 dinanzi al notaio avv. , terza Persona_4 compravendita tra e , avente ad oggetto piena Persona_1 Parte_3 ed esclusiva proprietà dell'appartamento in via E. Montale n. 31 riportato nel catasto fabbricati sez. PON, foglio 9, p.lla 1615, sub 6, quota di comproprietà pari a 500/1000 del locale in via E. Montale n. 31, riportato al catasto fabbricati sez PON, foglio 9, p.lla 1615, sub 7 ex sub 2; b) condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 600,00 per esborsi ed € 7500,00 per compensi oltre cpa e iva come per legge, con attribuzione all'avv. A. Faiello;
c) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto del 30.6.2020 a carico dei convenuti, in solido tra loro.”. Avverso tale sentenza, con citazione del 14.6.2023, , Parte_1 Pt_2
, e proponevano appello sulla base dei
[...] Parte_3 Parte_4 seguenti motivi: I- Omissione di ogni valutazione sulla perpetrata e reiterata violazione del contraddittorio. Premesso che nei giudizi in tema di azione revocatoria sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario fra debitore e terzo acquirente, secondo gli appellanti, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non rilevare l'insanabile tardività e, quindi, la nullità delle rinotifiche eseguite nei confronti degli eredi dell'originaria convenuta. Alla violazione dei termini perentori, pertanto, sarebbe dovuta conseguire la declaratoria di estinzione del giudizio. Precisamente, nel corso della prima udienza di comparizione del 20.6.2017, la società attrice otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa gli eredi di
[...]
con differimento dell'udienza al 4.5.2018. Per_1
La richiesta di notifica esibita da parte attrice, tuttavia, riportava la data del 23.1.2018, ben sette mesi dopo l'udienza in cui era stata concessa l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio. Peraltro, la notifica si perfezionava per la sola mentre per gli altri tre eredi si Controparte_5 rendeva necessaria, in data 21.3.2018, un'ulteriore notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che si perfezionava per la sola in data 22.3.2018, Controparte_3 con la conseguente inosservanza del termine libero minimo a comparire (novanta giorni secondo la formulazione vigente all'epoca dell'art. 163 bis cpc); non era possibile, invece, comprendere l'esito del procedimento notificatorio per gli altri due eredi, e . In seguito, il giudice CP_2 Controparte_4 autorizzava, con ordinanza, la società attrice alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
rinviando a tal fine all'udienza del 19.2.2019, all'esito della Controparte_4 quale, i quattro eredi venivano dichiarati contumaci. II- Insussistenza dei presupposti della proposta azione revocatoria.
5 Secondo gli appellanti, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente attribuito la titolarità de “Le Primizie S.r.l.” a che, al contrario, è Persona_1 semplicemente socia della stessa;
peraltro, le poche cambiali protestate (le uniche aventi data certa) riportavano la sola firma “per avallo” della convenuta. Il giudice di prime cure, inoltre, avrebbe dovuto escludere la sussistenza dell'“eventus damni” e della “scientia damni”. Il primo presupposto richiederebbe una precisa quantificazione del credito vantato posto che esso ricorre laddove l'atto dispositivo determini una variazione quantitativa del patrimonio tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Il secondo, invece, richiederebbe quantomeno l'individuazione degli indizi da cui desumere la consapevolezza, da parte dei terzi acquirenti, del pregiudizio alle ragioni del creditore: tali indizi non sarebbero stati affatto individuati nella motivazione della sentenza impugnata la quale, peraltro, non ha neppure tenuto conto dell'intervenuta mediazione immobiliare e dell'avvenuto pagamento del compenso provvigionale. III- Risultanze dell'espletata consulenza. Gli appellanti, con l'ultimo motivo di impugnazione, chiedono la rinnovazione della consulenza tecnica espletata in ragione dell'asserita evidente contraddittorietà delle conclusioni a cui è giunta senza, peraltro, che siano state prese in considerazione le osservazioni critiche del CTP. Pertanto, concludevano, chiedendo di: “in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello – ammissibile e fondato- e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n°4937/2023 emessa –nella controversia portante RG 4809/2017- dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in persona del GOP Avv. Scalzone in data 12-15/05/2023 notificata –ai fini del decorso del termine breve (Cassazione 19/09/20147 n°19743) - esclusivamente agli odierni appellanti in data 18/05/2023 (doc.all.n°1 della odierna produzione) dichiarare l'estinzione dell'instaurato giudizio stante la mancata osservanza del basilare principio del contraddittorio;
in via gradata: respingere l'iniziale domanda finalizzata all'accoglimento della proposta domanda revocatoria ex art. 2901 cod.civ. avverso l'atto di compravendita del 29/02/2016 per Notaio repertorio 6827 raccolta 5127 relativamente Per_2 agli immobili siti in Napoli alla Via Eugenio Montale n°31 stante la pacifica insussistenza nella vicenda in esame dei presupposti della proposta “actio revocatoria”; in via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni che precedono ed alla luce delle documentate e determinanti omissioni in cui è incorsa l'espletata consulenza tecnica, si chiede espressamente disporsene la rinnovazione per la quantificazione dell'effettivo valore degli immobili oggetto della citata compravendita del 29/02/2016 stante le pacifiche e incontestate circostanze che uno degli immobili costituenti il richiamato atto (e più precisamente l'appartamento posto al piano terra
6 contraddistinto dall'interno 2) risultava essere di proprietà di , Persona_5 soggetto del tutto estraneo alla fantasiosa pretesa creditoria vantata dall'odierna appellata oltre ad essere condotto in locazione da un terzo soggetto mentre l'appartamento ubicato al primo piano distinto dall'interno 3 risultava essere occupato sine titulo con contestuale impegno al rilascio entro una determinata data;
- il tutto con vittoria di esborsi e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi sulla base del vigente DM n° 147/2022.”. Si costituiva il 31.10.2023 (udienza fissata in citazione per il 30.11.2023), la la quale chiedeva alla Corte di rigettare l'appello in quanto Controparte_1 inammissibile ed infondato, integralmente confermando la sentenza n. 4937/2023 del Tribunale di Napoli, oltre alla condanna degli appellanti al risarcimento del danno non patrimoniale per l'affermazione “in perfetta malafede” contenuta nell'atto di appello. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si costituiva, altresì, il 7.11.2023 (udienza fissata in citazione per il 30.11.2023), la quale chiedeva alla Corte di dichiarare la Controparte_5 propria carenza di legittimazione passiva per effetto dell'intervenuta rinuncia all'eredità e, quindi, di riformare il capo relativo al regime delle spese della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e competenze di giudizio. Le altre parti restavano contumaci. La causa veniva rinviata all'udienza di remissione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 31.10.2025, sostituita dallo stesso termine ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti costituite hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. formulata dall'appellata. Infatti, l'impugnazione proposta non risulta carente dell'enunciazione specifica dei motivi di appello né delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sorreggono. Peraltro, come chiarito dalla Corte di cassazione (Cass. civ. sez. II, 23/06/2023, n.18023), “L'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può inoltre limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado, non essendo, altresì, necessario che l'impugnazione contenga una puntuale critica di tutte le valutazioni e conclusioni formulate nella sentenza.”. Passando all'esame dei motivi di impugnazione dell'appello principale, il primo non può essere accolto in quanto infondato. In primo luogo, non è possibile muovere alcun addebito alla difesa della società appellata per aver atteso sette mesi prima di procedere alle notifiche necessarie per l'integrazione del contraddittorio poiché, alla data del
7 23.1.2018, sussistevano ampiamente i termini a comparire. Ciononostante, per e , la notifica non veniva effettuata nel rispetto del CP_3 Controparte_4 suddetto termine (rispettivamente, il 22.03.2018 ed il 26.03.2018) mentre risultava trasferito come emerso dalla relata del 22.03.2018. Controparte_2
L'esito negativo delle notifiche, pertanto, non era imputabile alla parte attrice che, tempestivamente, si riattivava per la rinotifica;
di conseguenza, conformemente agli orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. III, 23/02/2024, n.4931), il giudice di prime cure la rimetteva nei termini rinviando alla successiva udienza del 19.02.2019, rispetto alla quale tutte le notifiche si perfezionavano nel rispetto dei termini a comparire. Né è possibile contestare la qualità di eredi di , e CP_5 CP_2 CP_3
. Innanzitutto, proprio nell'ordinanza con cui il giudice di Controparte_4 primo grado ha autorizzato la difesa di parte attrice alla rinotifica, si fa espresso riferimento al certificato di stato di famiglia prodotto dalla stessa. Tant'è che, dalla suddetta ordinanza, emerge che gli odierni appellanti avrebbero contestato addirittura che i fratelli fossero gli unici eredi, CP_2 lamentando l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali successibili ex lege. In generale, poi, occorre osservare che gli appellanti non hanno mai negato la qualità di eredi dei fratelli CP_2 limitandosi, genericamente, ad affermare che la società creditrice non avrebbe assolto l'onere probatorio su di lei gravante. Soprattutto, non ha mai negato la propria qualità di successibile ex lege, né l'esistenza di rapporti di parentela con e , l'appellata costituitasi nel presente CP_2 CP_3 Controparte_4 giudizio, . Al contrario, proprio la rinuncia all'eredità di Controparte_5 [...]
prodotta dalla stessa dimostra appieno l'infondatezza del motivo di Per_1 censura. Seguendo l'ordine logico delle questioni, giova a questo punto soffermarsi sull'appello incidentale proposto da . Controparte_5
Quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, chiedeva che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della rinuncia all'eredità da lei prodotta, con conseguente riforma del capo sulle spese della sentenza impugnata. Il motivo di censura non può essere accolto. L'orientamento costante della giurisprudenza, infatti, è nel senso che spetti al chiamato all'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, costituirsi in giudizio ed allegare di non aver accettato l'eredità contestando, così, l'effettiva assunzione di tale qualità. “Diversamente, qualora la parte convenuta neghi espressamente la propria qualità di erede e, di conseguenza, la titolarità del rapporto giuridico oggetto di controversia, e lo faccia tempestivamente, rispettando i limiti imposti dalle preclusioni processuali, che si consolidano con la definizione del thema decidendum, al termine della fase di trattazione, potrà
8 evitare la prosecuzione del giudizio nei propri confronti in quella qualità.” (Cfr. Cass. Civ. sez. III, n.14668 del 2025). Poiché nel giudizio di primo grado ha scelto di restare Controparte_5 contumace, non può in questa sede far valere il proprio difetto di legittimazione passiva al fine di ottenere la riforma del capo sulle spese.Né è pertinente la pronuncia richiamata dall'appellante incidentale nella comparsa di risposta (Cass. civ. n. 21006 del 21 luglio 2021) poiché non si tratta di affermare la responsabilità del rinunciante per i debiti ereditari nel periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia ma, unicamente, di confermare la condanna alle spese di lite pronunciata in base al criterio della soccombenza. L'appello incidentale deve, pertanto, essere rigettato. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione dell'appello principale. Innanzitutto, a nulla rileva la considerazione che fosse Persona_1 semplicemente socia e non titolare de “Le Primizie s.r.l.” poiché la stessa non è stata convenuta in giudizio in tale qualità ma in quanto avallante delle cambiali sottoscritte in favore della società creditrice. Come è noto, l'avallo costituisce una garanzia personale prevista dall'art. 35 della legge cambiaria con cui l'avallante garantisce, appunto, l'obbligazione cambiaria dell'avallato di modo che, nei rapporti esterni, il garante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato (art. 37, comma 1, legge cambiaria). In secondo luogo, non è possibile escludere la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria. Quanto al credito, non può dirsi che lo stesso non esista o che non sia esattamente quantificato stante la sottoscrizione delle cambiali. Anche a voler considerare la circostanza che alcune di esse siano prive della data di emissione e, quindi, invalide, il titolo cambiario ha comunque l'efficacia probatoria di una promessa unilaterale di pagamento per cui, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava sul debitore l'onere di provare l'inesistenza del rapporto sottostante ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. 28.11.1984, n. 6184). Quanto all'eventus damni, come è noto, esso è ravvisabile qualora l'atto di disposizione abbia determinato maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione coattiva del credito. A tal fine, al creditore spetta la prova della variazione patrimoniale e al debitore la dimostrazione che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle pretese creditorie (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/09/2025, n.25451). Ebbene, la società creditrice ha allegato e provato gli atti dispositivi dei beni di cui l'avallante, , era titolare;
la CTU espletata in primo grado ha Persona_1 statuito che i prezzi convenuti tra le parti erano nettamente inferiori ai valori di mercato degli stessi;
tenuto conto, altresì, che non vi è neppure prova che le
9 somme concordate siano state effettivamente corrisposte alla debitrice, non può dubitarsi della configurabilità dell'eventus damni. Con riguardo alla scientia fraudis, infine, essendo stata la maggioranza dei titoli cambiari sottoscritta circa un mese prima che fossero compiuti gli atti dispositivi dei beni, è sufficiente l'accertamento della consapevolezza da parte della debitrice e dei terzi del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, non essendo necessaria la dolosa preordinazione. La prova di tale elemento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni. Per la Incarnato, la scientia fraudis può essere desunta dalla circostanza che la stessa fosse avallante delle cambiali sottoscritte dalla società di cui era socia al 50%, oltre che dalla dismissione della quasi totalità del suo patrimonio appena un mese dopo la sottoscrizione delle predette cambiali. Per i terzi acquirenti, invece, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alla creditrice può essere desunta dai loro rapporti personali con e, soprattutto, dall'aver Persona_1 convenuto un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato degli immobili acquistati. Né depongono in senso contrario la rinuncia dell'attrice alla prova per testi da lei richiesta o il pagamento del compenso provvigionale, da parte degli appellanti, per la mediazione immobiliare. Quanto alla prima è ben immaginabile che, alla luce dell'esito della CTU, la società creditrice abbia ritenuto superfluo procedere all'escussione dei testimoni risultando già pienamente provati tutti i requisiti della domanda attorea;
quanto al secondo, esso non dimostra l'effettiva corresponsione alla debitrice del prezzo concordato per la vendita e, comunque, non elide la circostanza che esso sia inferiore ai valori di mercato. In definitiva, non vi è alcun “vuoto probatorio” lamentato dagli appellanti. Neppure merita accoglimento l'ultimo motivo di impugnazione in relazione al quale ci si limita ad osservare che gli esiti dell'espletata CTU non risultano affatto contraddittori, che le risposte alle osservazioni del CTP sono puntualmente riportate a pagina 24 e seguenti dell'elaborato peritale, che, in ogni caso, l'eventuale mancata considerazione delle stesse avrebbe dovuto essere censurata tempestivamente, invocando la nullità relativa della consulenza espletata. Cosa che nel caso di specie non è avvenuta. Né l'attendibilità della CTU è sconfessata dalle considerazioni relative all'immobile sito in Ponticelli alla Via Eugenio Montale n°31, posto al piano terra e contraddistinto dall'interno 2), di proprietà di , trattandosi Persona_5 di un bene oggetto di un atto dispositivo estraneo al presente giudizio. Non può essere accolta, infine, la richiesta della di condanna Controparte_1 degli appellanti al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per l'affermazione “in perfetta mala fede” contenuta nell'atto di appello non essendo la stessa avulsa dall'oggetto della lite (cfr. art 89 c.p.c.). Le spese del giudizio di appello, nella misura liquidata in dispositivo secondo i
10 parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile e di media complessità, seguono la soccombenza degli appellanti e dell'appellante incidentale e vanno distratte in favore degli avv.ti Andrea e Francesco Gaetano Faiello che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto , Parte_1
, , avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3 Parte_4
4937/2023 del Tribunale di Napoli, II sez. civile, così provvede: a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_5 Controparte_1 delle spese e competenze del giudizio di appello che liquida in € 12.156 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore degli avv.ti Andrea e Francesco Gaetano Faiello;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti e dell'appellante incidentale a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e l'appello incidentale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02. Così deciso in Napoli, il 17.11.2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore Dott. Alessandro Cocchiara
Dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Documento firmato digitalmente
All'integrale redazione della sentenza ha contribuito la m.o.t. dr. Anna Iadicicco
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel.
3) dott. Antonio Quaranta Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2880/2023 R.G. vertente
T R A
(nato a [...] il [...] CF ), Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] CF , Parte_2 CodiceFiscale_2
(nata Napoli il 28/06/1987 CF ) e Parte_3 CodiceFiscale_3
(nata a [...] il [...] CF ) Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Mantovani (CF - C.F._5 pec: avv. . Il difensore dichiara, ai sensi e per gli Email_1 effetti degli artt. 133 ult. co., 134 ult. co. e 176, III co., 183 ult. co., e ss., cpc come introdotti e modificati dalla L. n. 80/2005 e s.m.i., di voler ricevere i relativi avvisi di Cancelleria concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti al numero di fax 081/19028104 e/o all'indirizzo e-mail
PEC APPELLANTI Email_2 Email_3
E
- P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
– in persona dei soci accomandatari p.t. entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Faiello, difensore costituito in primo grado con studio in Giugliano in Campania(NA)alla Via V.Veneto n°7–pec: Email_4
APPELLATA NONCHÉ
-CF residente in [...] C.F._6
Comunale Galeone n°155 int.1 Fraz. sc.1-; - Controparte_3
CF residente in [...] C.F._7 int.4; - CF residente in VOLLA (NA) Controparte_4 C.F._8 alla Via Aldo Moro n°8 sc.A int.1; in qualità di eredi di Persona_1
1
[...] APPELLATI CONTUMACI E
, nata a [...] il [...], CF. Controparte_5
e residente in [...] rappresentata C.F._9
e difesa, dall'Avv.Marianna QUARANTA, CF , ed C.F._10 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al viale Gramsci, 17/B, in virtù di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax 081.18282806 e all'indirizzo pec
Email_5
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4937/2023, emessa in data 12.5.2023 e notificata il 18.05.2023, del Tribunale di Napoli, II sez. civile, in tema di azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI: l'avv. Bruno Mantovani per gli appellanti: “a) accertare e dichiarare l'intervenuta ed insanabile estinzione del giudizio di primo grado in conseguenza della reiterata inosservanza dei concessi termini perentori per l'indispensabile integrazione del contraddittorio nei confronti degli affermati (ma non dimostrati) eredi legittimi della RA;
b) In via Persona_1 gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta che precede, respingere la proposta domanda finalizzata alla declaratoria di revocatoria dell'atto di compravendita per Notaio del 29/02/2016 rep. Per_2
6827 raccolta 5127 relativamente agli immobili ubicati in Napoli alla Via Eugenio Montale n°31 stante la palese insussistenza sia dell' “eventus damni” che del “consilium fraudis” ; c) in via ulteriormente gradata ed esclusivamente per scrupolo difensivo – nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono- si chiede, alla luce delle evidenti incongruenze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, disporne l'indispensabile rinnovazione alla luce dei rilievi critici contenuti a pag. 30 e 31 del proposto appello con conseguente rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
d) nell'ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui alle lettere a) e b) che precedono si chiede la condanna della società appellata alla refusione delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi sulla base del vigente DM n° 147/2022 come da nota specifiche che saranno inoltrate unitamente alle doverose note di replica e da attribuirsi al difensore antistatario.”. Gli avv.ti Francesco Gaetano e Andrea Faiello per “a. Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancata richiesta delle istanze istruttorie in quanto non reiterate all'udienza di precisazioni delle conclusioni dinanzi al primo Giudice, per cui si hanno da intendere come rinunziate;
b. rigettare la richiesta, perché improcedibile e totalmente infondata in fatto ed in diritto, di riforma della sentenza del Tribunale di Napoli resa nel giudizio iscritto
2 al n. 4809/ 2017 r.g.a.c. e confermare nel merito l'appellata pronuncia;
c. con vittoria di spese del presente grado di giudizio e con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo e con tutte le maggiorazioni, interessi ed accessori di legge;
d. altresì assegnare una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per le affermazioni contenute in atto d'appello “in perfetta mala fede”.”. L'avv. Marianna Quaranta per : “accertare e dichiarare Controparte_5
l'intervenuta rinuncia all'eredità della sig.ra per atto di dichiarazione CP_2 resa innanzi al cancelliere del Tribunale di Napoli Nord in data 22.01.2021, Rep.37/2021; per l'effetto dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva dell'odierna resistente con conseguente inopponibilità della domanda fin dalla fase introduttiva nei suoi confronti e conseguente riforma della sentenza n. 4937/2023 sul regime delle spese;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del grado, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.”.
Svolgimento del processo Con citazione notificata il 6.2.2017, la conveniva in giudizio Controparte_1
, , nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
chiedendo di dichiarare l'inefficacia verso la società attrice di Persona_1 due atti di compravendita. Il primo atto, del 29.02.2016, (rep. 6827 racc. 5127) per Notaio Persona_3 era quello relativo al fabbricato in Napoli alla Via E. Montale n. 31 oltre accessioni ed accessori, i cui acquirenti erano e , Parte_4 Parte_3 per il prezzo indicato nella compravendita di € 65.000,00 per l'appartamento, € 25.000,00 per il locale deposito ed € 5.000,00 per la quota del 50 % di altro locale deposito. Il secondo atto era intervenuto tra e e Persona_1 Parte_1 Pt_2
, da un lato, per il diritto di usufrutto e , dall'altro, per il
[...] Parte_4 diritto di proprietà avente ad oggetto l'unità immobiliare in Napoli alla via Eugenio Montale n. 31, primo piano interno, per il prezzo indicato di € 115.000,00. Nel medesimo atto era stata effettuata una terza compravendita, tra Per_1
e , relativa all'appartamento sito in Napoli alla via E.
[...] Parte_3
Montale n. 31, primo piano interno 4, oltre a quota di comproprietà pari a 500/1000 del locale seminterrato di mq 94, per l'importo dichiarato di € 110.000,00. La società attrice evidenziava che, appena un mese prima della dismissione di tali beni, aveva assunto nei suoi confronti un'obbligazione Persona_1 cambiaria in quanto socia della “Le Primizie srl” insieme al figlio, CP_4
(amministratore unico della predetta società). Precisamente, “Le
[...]
Primizie srl”, al fine di onorare debiti pregressi esistenti nei confronti della società attrice, aveva sottoscritto, in data 29.1.2016, 40 cambiali del valore di euro 10.000,00 ciascuna, con scadenza mensile a partire dal mese di maggio
3 2016. Le stesse venivano avallate personalmente dai due soci, CP_4
ed . Tuttavia, alla scadenza della prima cambiale,
[...] Persona_1 debitamente passata all'incasso, nulla veniva corrisposto: pertanto, la CP_1
si attivava al fine di ottenere la levata del protesto e allo stesso modo
[...] provvedeva per i successivi titoli cambiari scaduti. Gli atti dismissivi del patrimonio di , quindi, si erano rivelati, in Persona_1 ragione dei tempi e delle modalità, volti a distogliere il suo patrimonio dalla garanzia del credito lasciando configurare tutti i presupposti dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.. In particolare, la “scientia damni” era ravvisabile nella circostanza che la debitrice, , era ben Persona_1 consapevole del pregiudizio che gli atti arrecavano alle ragioni del creditore in virtù della posizione rivestita all'interno de “Le Primizie s.r.l.”. Di tale pregiudizio, inoltre, erano consapevoli anche i terzi acquirenti, tutti rientranti nella cerchia familiare di . L'attuale appellata, pertanto, Persona_1 chiedeva di accogliere la domanda di revocatoria e dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei propri confronti degli atti di compravendita citati, con vittoria di spese e competenze di lite. Si costituivano in giudizio , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice in quanto Parte_4 infondate in fatto e in diritto. Nel corso della prima udienza di comparizione, parte attrice, nel rappresentare l'intervenuto decesso , chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a Persona_1 chiamare in causa i suoi eredi con conseguente differimento dell'udienza di comparizione al 4.5.2018. Il contraddittorio veniva così esteso nei confronti di
, e i quali, Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 stante la mancata costituzione in giudizio, venivano dichiarati contumaci. Espletata la CTU, la causa veniva decisa all'udienza del 12.5.2023 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Con sentenza n. 4937/2023, notificata in data 18.5.2023, il Tribunale di Napoli, II sez. civile così statuiva: “a) accoglie la domanda di revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti de la , Parte_5 del seguente atto: - atto di compravendita del 29.2.2016 (rep. 6827, racc. n. 5127) redatto in Cercola in Viale Giotto n. 1 dinanzi al Notaio avv. Per_3
, prima compravendita tra e avente ad
[...] Persona_1 CP_6 oggetto 1) appartamento in via E. Montale n. 21 riportato al catasto fabbricati sez. PON foglio 9, p.lla 1615, sub. 3; 2) locale deposito in via E. Montale n. 31 riportato nel catasto fabbricati alla sez. PON, foglio 9, p.lla 1615 sub 8 (ex sub 2); 3) quota di comproprietà pari a 500/1000 del locale deposito in via E. Montale n. 31 riportato al catasto fabbricati, sez. PON, foglio 9, p.lla 1615, sub 7 (ex sub 2); b) atto di compravendita del 29.2.2016 (repertorio n. 6827, racc. n. 5127) redatto in Cercola in viale Giotto n. 1, dinanzi al Notaio avv. Per_3
, seconda compravendita tra , ,
[...] Persona_1 Parte_1 Pt_2
e , avente ad oggetto: appartamento posto in via E.
[...] Parte_4
4 Montale n. 31 riportato al catasto fabbricati sez. PON foglio 9, p.lla 1615 sub 5; c) atto di compravendita del 29.2.2016 (repertorio 6827, raccolta n. 5127) redatto in Cercola in viale Giotto n. 1 dinanzi al notaio avv. , terza Persona_4 compravendita tra e , avente ad oggetto piena Persona_1 Parte_3 ed esclusiva proprietà dell'appartamento in via E. Montale n. 31 riportato nel catasto fabbricati sez. PON, foglio 9, p.lla 1615, sub 6, quota di comproprietà pari a 500/1000 del locale in via E. Montale n. 31, riportato al catasto fabbricati sez PON, foglio 9, p.lla 1615, sub 7 ex sub 2; b) condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 600,00 per esborsi ed € 7500,00 per compensi oltre cpa e iva come per legge, con attribuzione all'avv. A. Faiello;
c) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto del 30.6.2020 a carico dei convenuti, in solido tra loro.”. Avverso tale sentenza, con citazione del 14.6.2023, , Parte_1 Pt_2
, e proponevano appello sulla base dei
[...] Parte_3 Parte_4 seguenti motivi: I- Omissione di ogni valutazione sulla perpetrata e reiterata violazione del contraddittorio. Premesso che nei giudizi in tema di azione revocatoria sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario fra debitore e terzo acquirente, secondo gli appellanti, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non rilevare l'insanabile tardività e, quindi, la nullità delle rinotifiche eseguite nei confronti degli eredi dell'originaria convenuta. Alla violazione dei termini perentori, pertanto, sarebbe dovuta conseguire la declaratoria di estinzione del giudizio. Precisamente, nel corso della prima udienza di comparizione del 20.6.2017, la società attrice otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa gli eredi di
[...]
con differimento dell'udienza al 4.5.2018. Per_1
La richiesta di notifica esibita da parte attrice, tuttavia, riportava la data del 23.1.2018, ben sette mesi dopo l'udienza in cui era stata concessa l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio. Peraltro, la notifica si perfezionava per la sola mentre per gli altri tre eredi si Controparte_5 rendeva necessaria, in data 21.3.2018, un'ulteriore notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che si perfezionava per la sola in data 22.3.2018, Controparte_3 con la conseguente inosservanza del termine libero minimo a comparire (novanta giorni secondo la formulazione vigente all'epoca dell'art. 163 bis cpc); non era possibile, invece, comprendere l'esito del procedimento notificatorio per gli altri due eredi, e . In seguito, il giudice CP_2 Controparte_4 autorizzava, con ordinanza, la società attrice alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
rinviando a tal fine all'udienza del 19.2.2019, all'esito della Controparte_4 quale, i quattro eredi venivano dichiarati contumaci. II- Insussistenza dei presupposti della proposta azione revocatoria.
5 Secondo gli appellanti, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente attribuito la titolarità de “Le Primizie S.r.l.” a che, al contrario, è Persona_1 semplicemente socia della stessa;
peraltro, le poche cambiali protestate (le uniche aventi data certa) riportavano la sola firma “per avallo” della convenuta. Il giudice di prime cure, inoltre, avrebbe dovuto escludere la sussistenza dell'“eventus damni” e della “scientia damni”. Il primo presupposto richiederebbe una precisa quantificazione del credito vantato posto che esso ricorre laddove l'atto dispositivo determini una variazione quantitativa del patrimonio tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Il secondo, invece, richiederebbe quantomeno l'individuazione degli indizi da cui desumere la consapevolezza, da parte dei terzi acquirenti, del pregiudizio alle ragioni del creditore: tali indizi non sarebbero stati affatto individuati nella motivazione della sentenza impugnata la quale, peraltro, non ha neppure tenuto conto dell'intervenuta mediazione immobiliare e dell'avvenuto pagamento del compenso provvigionale. III- Risultanze dell'espletata consulenza. Gli appellanti, con l'ultimo motivo di impugnazione, chiedono la rinnovazione della consulenza tecnica espletata in ragione dell'asserita evidente contraddittorietà delle conclusioni a cui è giunta senza, peraltro, che siano state prese in considerazione le osservazioni critiche del CTP. Pertanto, concludevano, chiedendo di: “in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello – ammissibile e fondato- e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n°4937/2023 emessa –nella controversia portante RG 4809/2017- dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in persona del GOP Avv. Scalzone in data 12-15/05/2023 notificata –ai fini del decorso del termine breve (Cassazione 19/09/20147 n°19743) - esclusivamente agli odierni appellanti in data 18/05/2023 (doc.all.n°1 della odierna produzione) dichiarare l'estinzione dell'instaurato giudizio stante la mancata osservanza del basilare principio del contraddittorio;
in via gradata: respingere l'iniziale domanda finalizzata all'accoglimento della proposta domanda revocatoria ex art. 2901 cod.civ. avverso l'atto di compravendita del 29/02/2016 per Notaio repertorio 6827 raccolta 5127 relativamente Per_2 agli immobili siti in Napoli alla Via Eugenio Montale n°31 stante la pacifica insussistenza nella vicenda in esame dei presupposti della proposta “actio revocatoria”; in via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni che precedono ed alla luce delle documentate e determinanti omissioni in cui è incorsa l'espletata consulenza tecnica, si chiede espressamente disporsene la rinnovazione per la quantificazione dell'effettivo valore degli immobili oggetto della citata compravendita del 29/02/2016 stante le pacifiche e incontestate circostanze che uno degli immobili costituenti il richiamato atto (e più precisamente l'appartamento posto al piano terra
6 contraddistinto dall'interno 2) risultava essere di proprietà di , Persona_5 soggetto del tutto estraneo alla fantasiosa pretesa creditoria vantata dall'odierna appellata oltre ad essere condotto in locazione da un terzo soggetto mentre l'appartamento ubicato al primo piano distinto dall'interno 3 risultava essere occupato sine titulo con contestuale impegno al rilascio entro una determinata data;
- il tutto con vittoria di esborsi e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi sulla base del vigente DM n° 147/2022.”. Si costituiva il 31.10.2023 (udienza fissata in citazione per il 30.11.2023), la la quale chiedeva alla Corte di rigettare l'appello in quanto Controparte_1 inammissibile ed infondato, integralmente confermando la sentenza n. 4937/2023 del Tribunale di Napoli, oltre alla condanna degli appellanti al risarcimento del danno non patrimoniale per l'affermazione “in perfetta malafede” contenuta nell'atto di appello. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si costituiva, altresì, il 7.11.2023 (udienza fissata in citazione per il 30.11.2023), la quale chiedeva alla Corte di dichiarare la Controparte_5 propria carenza di legittimazione passiva per effetto dell'intervenuta rinuncia all'eredità e, quindi, di riformare il capo relativo al regime delle spese della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e competenze di giudizio. Le altre parti restavano contumaci. La causa veniva rinviata all'udienza di remissione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 31.10.2025, sostituita dallo stesso termine ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti costituite hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. formulata dall'appellata. Infatti, l'impugnazione proposta non risulta carente dell'enunciazione specifica dei motivi di appello né delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sorreggono. Peraltro, come chiarito dalla Corte di cassazione (Cass. civ. sez. II, 23/06/2023, n.18023), “L'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può inoltre limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado, non essendo, altresì, necessario che l'impugnazione contenga una puntuale critica di tutte le valutazioni e conclusioni formulate nella sentenza.”. Passando all'esame dei motivi di impugnazione dell'appello principale, il primo non può essere accolto in quanto infondato. In primo luogo, non è possibile muovere alcun addebito alla difesa della società appellata per aver atteso sette mesi prima di procedere alle notifiche necessarie per l'integrazione del contraddittorio poiché, alla data del
7 23.1.2018, sussistevano ampiamente i termini a comparire. Ciononostante, per e , la notifica non veniva effettuata nel rispetto del CP_3 Controparte_4 suddetto termine (rispettivamente, il 22.03.2018 ed il 26.03.2018) mentre risultava trasferito come emerso dalla relata del 22.03.2018. Controparte_2
L'esito negativo delle notifiche, pertanto, non era imputabile alla parte attrice che, tempestivamente, si riattivava per la rinotifica;
di conseguenza, conformemente agli orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. III, 23/02/2024, n.4931), il giudice di prime cure la rimetteva nei termini rinviando alla successiva udienza del 19.02.2019, rispetto alla quale tutte le notifiche si perfezionavano nel rispetto dei termini a comparire. Né è possibile contestare la qualità di eredi di , e CP_5 CP_2 CP_3
. Innanzitutto, proprio nell'ordinanza con cui il giudice di Controparte_4 primo grado ha autorizzato la difesa di parte attrice alla rinotifica, si fa espresso riferimento al certificato di stato di famiglia prodotto dalla stessa. Tant'è che, dalla suddetta ordinanza, emerge che gli odierni appellanti avrebbero contestato addirittura che i fratelli fossero gli unici eredi, CP_2 lamentando l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali successibili ex lege. In generale, poi, occorre osservare che gli appellanti non hanno mai negato la qualità di eredi dei fratelli CP_2 limitandosi, genericamente, ad affermare che la società creditrice non avrebbe assolto l'onere probatorio su di lei gravante. Soprattutto, non ha mai negato la propria qualità di successibile ex lege, né l'esistenza di rapporti di parentela con e , l'appellata costituitasi nel presente CP_2 CP_3 Controparte_4 giudizio, . Al contrario, proprio la rinuncia all'eredità di Controparte_5 [...]
prodotta dalla stessa dimostra appieno l'infondatezza del motivo di Per_1 censura. Seguendo l'ordine logico delle questioni, giova a questo punto soffermarsi sull'appello incidentale proposto da . Controparte_5
Quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, chiedeva che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della rinuncia all'eredità da lei prodotta, con conseguente riforma del capo sulle spese della sentenza impugnata. Il motivo di censura non può essere accolto. L'orientamento costante della giurisprudenza, infatti, è nel senso che spetti al chiamato all'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, costituirsi in giudizio ed allegare di non aver accettato l'eredità contestando, così, l'effettiva assunzione di tale qualità. “Diversamente, qualora la parte convenuta neghi espressamente la propria qualità di erede e, di conseguenza, la titolarità del rapporto giuridico oggetto di controversia, e lo faccia tempestivamente, rispettando i limiti imposti dalle preclusioni processuali, che si consolidano con la definizione del thema decidendum, al termine della fase di trattazione, potrà
8 evitare la prosecuzione del giudizio nei propri confronti in quella qualità.” (Cfr. Cass. Civ. sez. III, n.14668 del 2025). Poiché nel giudizio di primo grado ha scelto di restare Controparte_5 contumace, non può in questa sede far valere il proprio difetto di legittimazione passiva al fine di ottenere la riforma del capo sulle spese.Né è pertinente la pronuncia richiamata dall'appellante incidentale nella comparsa di risposta (Cass. civ. n. 21006 del 21 luglio 2021) poiché non si tratta di affermare la responsabilità del rinunciante per i debiti ereditari nel periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia ma, unicamente, di confermare la condanna alle spese di lite pronunciata in base al criterio della soccombenza. L'appello incidentale deve, pertanto, essere rigettato. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione dell'appello principale. Innanzitutto, a nulla rileva la considerazione che fosse Persona_1 semplicemente socia e non titolare de “Le Primizie s.r.l.” poiché la stessa non è stata convenuta in giudizio in tale qualità ma in quanto avallante delle cambiali sottoscritte in favore della società creditrice. Come è noto, l'avallo costituisce una garanzia personale prevista dall'art. 35 della legge cambiaria con cui l'avallante garantisce, appunto, l'obbligazione cambiaria dell'avallato di modo che, nei rapporti esterni, il garante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato (art. 37, comma 1, legge cambiaria). In secondo luogo, non è possibile escludere la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria. Quanto al credito, non può dirsi che lo stesso non esista o che non sia esattamente quantificato stante la sottoscrizione delle cambiali. Anche a voler considerare la circostanza che alcune di esse siano prive della data di emissione e, quindi, invalide, il titolo cambiario ha comunque l'efficacia probatoria di una promessa unilaterale di pagamento per cui, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava sul debitore l'onere di provare l'inesistenza del rapporto sottostante ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. 28.11.1984, n. 6184). Quanto all'eventus damni, come è noto, esso è ravvisabile qualora l'atto di disposizione abbia determinato maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione coattiva del credito. A tal fine, al creditore spetta la prova della variazione patrimoniale e al debitore la dimostrazione che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle pretese creditorie (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/09/2025, n.25451). Ebbene, la società creditrice ha allegato e provato gli atti dispositivi dei beni di cui l'avallante, , era titolare;
la CTU espletata in primo grado ha Persona_1 statuito che i prezzi convenuti tra le parti erano nettamente inferiori ai valori di mercato degli stessi;
tenuto conto, altresì, che non vi è neppure prova che le
9 somme concordate siano state effettivamente corrisposte alla debitrice, non può dubitarsi della configurabilità dell'eventus damni. Con riguardo alla scientia fraudis, infine, essendo stata la maggioranza dei titoli cambiari sottoscritta circa un mese prima che fossero compiuti gli atti dispositivi dei beni, è sufficiente l'accertamento della consapevolezza da parte della debitrice e dei terzi del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, non essendo necessaria la dolosa preordinazione. La prova di tale elemento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni. Per la Incarnato, la scientia fraudis può essere desunta dalla circostanza che la stessa fosse avallante delle cambiali sottoscritte dalla società di cui era socia al 50%, oltre che dalla dismissione della quasi totalità del suo patrimonio appena un mese dopo la sottoscrizione delle predette cambiali. Per i terzi acquirenti, invece, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alla creditrice può essere desunta dai loro rapporti personali con e, soprattutto, dall'aver Persona_1 convenuto un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato degli immobili acquistati. Né depongono in senso contrario la rinuncia dell'attrice alla prova per testi da lei richiesta o il pagamento del compenso provvigionale, da parte degli appellanti, per la mediazione immobiliare. Quanto alla prima è ben immaginabile che, alla luce dell'esito della CTU, la società creditrice abbia ritenuto superfluo procedere all'escussione dei testimoni risultando già pienamente provati tutti i requisiti della domanda attorea;
quanto al secondo, esso non dimostra l'effettiva corresponsione alla debitrice del prezzo concordato per la vendita e, comunque, non elide la circostanza che esso sia inferiore ai valori di mercato. In definitiva, non vi è alcun “vuoto probatorio” lamentato dagli appellanti. Neppure merita accoglimento l'ultimo motivo di impugnazione in relazione al quale ci si limita ad osservare che gli esiti dell'espletata CTU non risultano affatto contraddittori, che le risposte alle osservazioni del CTP sono puntualmente riportate a pagina 24 e seguenti dell'elaborato peritale, che, in ogni caso, l'eventuale mancata considerazione delle stesse avrebbe dovuto essere censurata tempestivamente, invocando la nullità relativa della consulenza espletata. Cosa che nel caso di specie non è avvenuta. Né l'attendibilità della CTU è sconfessata dalle considerazioni relative all'immobile sito in Ponticelli alla Via Eugenio Montale n°31, posto al piano terra e contraddistinto dall'interno 2), di proprietà di , trattandosi Persona_5 di un bene oggetto di un atto dispositivo estraneo al presente giudizio. Non può essere accolta, infine, la richiesta della di condanna Controparte_1 degli appellanti al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per l'affermazione “in perfetta mala fede” contenuta nell'atto di appello non essendo la stessa avulsa dall'oggetto della lite (cfr. art 89 c.p.c.). Le spese del giudizio di appello, nella misura liquidata in dispositivo secondo i
10 parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile e di media complessità, seguono la soccombenza degli appellanti e dell'appellante incidentale e vanno distratte in favore degli avv.ti Andrea e Francesco Gaetano Faiello che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto , Parte_1
, , avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3 Parte_4
4937/2023 del Tribunale di Napoli, II sez. civile, così provvede: a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_5 Controparte_1 delle spese e competenze del giudizio di appello che liquida in € 12.156 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore degli avv.ti Andrea e Francesco Gaetano Faiello;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti e dell'appellante incidentale a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e l'appello incidentale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02. Così deciso in Napoli, il 17.11.2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore Dott. Alessandro Cocchiara
Dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Documento firmato digitalmente
All'integrale redazione della sentenza ha contribuito la m.o.t. dr. Anna Iadicicco
11