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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6453/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
07/11/2024 da:
Parte_1
con l'avv. MENEGUZ DANIELA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MENEGUZ DANIELA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/05/1971 da Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] Parte_2
D'ALPAGO (BL) il 22/03/1947), trascritto al n. 76, Parte II, Serie A, Anno 1971 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO alle seguenti condizioni:
1) La casa ex-coniugale, sita in Vittorio Veneto, via U. Foscolo, 35 Int. 2, di proprietà esclusiva della signora Parte_2
continua a restare alla stessa assegnata con gli arredi e corredi in essa esistenti, anch' essi di sua proprietà esclusiva.
[...]
2) Il sig. verserà alla signora , a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 15 di ogni Parte_1 Parte_2
mese e a mezzo bonifico bancario, la somma di € 500,00 (cinquecento/00) al mese, rivalutabile ISTAT ad anno.
3) I coniugi riconoscono e dichiarano di avere definitivamente regolato tutti i loro rapporti economico-patrimoniali, compresi quelli derivanti dalla convivenza matrimoniale, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall' altro non sussistendo tra loro alcuna ragione di debito/credito reciproca ad alcun titolo, tranne quanto previsto al precedente punto 2).
2 4) I coniugi riconoscono e dichiarano che tutte le pattuizioni di cui sopra sono funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale in sede di divorzio e alla composizione consensuale dello stesso.
5) Le spese legali della presente procedura restano compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/12/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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