Versione
3 maggio 1968
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Versione
18 novembre 1988
18 novembre 1988
Art. 1.
A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, e' istituita una indennita' di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile di lire 30.000. ((1)) Tale indennita', per i tecnici radiologi dipendenti da amministrazioni dello Stato, non e' cumulabile con altre eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo e rischioso o per profilassi.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 ottobre 1988, n. 460 (con l'art. 1, comma 2 ) ha disposto che "Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , l'indennita' mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416 , e' aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988".
A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, e' istituita una indennita' di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile di lire 30.000. ((1)) Tale indennita', per i tecnici radiologi dipendenti da amministrazioni dello Stato, non e' cumulabile con altre eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo e rischioso o per profilassi.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 ottobre 1988, n. 460 (con l'art. 1, comma 2 ) ha disposto che "Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , l'indennita' mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416 , e' aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988".
Commentari • 2
- 1. Cassazione: lavoratori esposti a rischio di radiazioni ionizzanti, indennità e congedo straordinarioAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 21 marzo 2010 · 5.255936
[…] L'indennità venne introdotta con l'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 416, che così si esprime: "A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile di lire 30.000". […]
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Giurisprudenza • 57
- 1. Trib. Avellino, sentenza 15/02/2024, n. 195Provvedimento: […] Nel merito, l'art.1 Legge 416/1968 prevede che “A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di "rischio da radiazione”...; l'art. 5 co.3 delLeggi di più...
- zona controllata·
- interessi su somme rivalutate·
- art. 5 CCNL 2000-2001·
- d.lgs. n. 230/1995·
- indennità di rischio radiologico·
- prescrizione·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- art. 1 Legge 416/1968·
- onere della prova·
- esposizione qualificata