Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
409/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel.-
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 409 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Mariacristina Romano presso la quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla
Via Dalbono, Parco Punzo n. 13/15,
E
, nato a San Giorgio a [...] il [...], C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Anna C.F._2
Romano presso la quale elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano (NA) alla
Via E.A. Mario, n. 9,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.01.2025, e , Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 05.10.2022 e che dalla loro
1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolto il parere favorevole del PM del 21.01.2025, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. essi continueranno a vivere separatamente in domicili e residenze che ognuno liberamente sceglierà, con obbligo reciproco di comunicarsene eventuali variazioni;
2. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla
a pretendere l'uno dall'altro;
3. con riferimento all'abitazione familiare sita in Napoli (Na) al Corso Sirena n. 97 riportata al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli (Na) al foglio 13, Particella n.
92, Sub. 8, r.c. 9, Cat. A/4, classe 4, vani 2,5, R.C. 108,46, Corso Sirena n. 97 Piano
Primo, acquistata da entrambi i coniugi mediante sottoscrizione di un contratto di vendita stipulato il giorno 13 Ottobre 2014 con atto recante numero di Repetorio n.
2834 (Raccolta n. 2348), i coniugi si impegnano entro e non oltre il giorno 30 Giugno
2025 a conferire incarico ad intermediatore immobiliare per la vendita del suindicato cespite compresi mobili ed arredi ibi ubicati, ed a dividere il ricavato nella misura del
50% ciascuno”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 409/2025 vg
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 166, p. II, s. A, sez. K, reg. Atti Matrimonio anno 2022); Parte_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/2/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott.ssa Valeria Rosetti
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