TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5137 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, di rito lavoro, iscritta al n° 5137/2022 R.G. promossa da:
– C.F. – C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, – C.F. , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
– C.F. , –
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5
, rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Ubaldi per procura posta in calce al ricorso per
[...] riassunzione di giudizio interrotto,
RICORRENTI,
nei confronti di
– C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_6 Vito Imbrogiano per procura posta in allegato alla memoria difensiva,
RESISTENTE,
avente ad oggetto: comodato - occupazione senza titolo - simulazione.
Conclusioni delle parti: come da verbale e da propri atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, deduceva: Parte_6 di essere proprietario dell'immobile sito in Zagarolo, via Beethoven n° 27; di aver concesso detto immobile in comodato gratuito alla resistente con contratto registrato il 15.9.2014; di aver chiesto invano la restituzione del bene con r/ar del 13.9.2022.
Su tali basi, chiedeva l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto, con condanna della resistente al rilascio ed al pagamento di indennità di occupazione nella misura indicata.
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio la quale: Controparte_1 contestava la domanda;
deduceva come il contratto di comodato dissimulasse un contratto di locazione.
Su tali basi, chiedeva il rigetto della domanda dello l'accertamento della simulazione Pt_1 del comodato e dell'esistenza di contratto di locazione.
Il giudizio veniva interrotto per il decesso del ricorrente e riassunto dai suoi eredi come in epigrafe indicati.
Nel mese di maggio 2024 l'immobile veniva rilasciato.
Rileva il Tribunale.
La domanda è procedibile essendosi svolta, senza esito positivo, la mediazione.
Nel merito.
I ricorrenti, ottenuto il rilascio del bene, hanno espressamente rinunciato alla domanda di riconsegna sulla quale va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Residua la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione per occupazione senza titolo.
In tema di configurabilità di un danno “in re ipsa” nel caso di occupazione sine titulo di bene Co immobile da parte di un terzo, la (CassSU 33645/2022) ha affermato che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, diretto o indiretto, che è andata perduta. Qualora il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal Giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Peraltro, la SC ha statuito altresì che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno risiede nello specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Ebbene, nel caso in esame la parte ricorrente non ha neanche allegato questi fatti, né di questa esigenza vi è traccia nella lettera del 13.9.2022 con la quale lo aveva richiesto la Pt_1 restituzione del bene, né la stessa ha formato oggetto di prova orale, neanche formulata e richiesta.
Pertanto, deve essere avvalorata tale carenza probatoria, e ciò a prescindere dal riconoscimento o meno dell'occupazione senza titolo.
La domanda di pagamento deve dunque essere respinta.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Marco Piovano, definitivamente pronunciando sulla domanda originariamente avanzata da (cui sono subentrati gli Parte_6 eredi , , , e con ricorso ritualmente depositato e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 notificato a , così provvede: Controparte_1
1) Accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile indicato in atti;
2) Respinge ogni altra domanda;
3) Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Tivoli, 26.11.2025
Il Giudice
dott. Marco Piovano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, di rito lavoro, iscritta al n° 5137/2022 R.G. promossa da:
– C.F. – C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, – C.F. , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
– C.F. , –
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5
, rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Ubaldi per procura posta in calce al ricorso per
[...] riassunzione di giudizio interrotto,
RICORRENTI,
nei confronti di
– C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_6 Vito Imbrogiano per procura posta in allegato alla memoria difensiva,
RESISTENTE,
avente ad oggetto: comodato - occupazione senza titolo - simulazione.
Conclusioni delle parti: come da verbale e da propri atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, deduceva: Parte_6 di essere proprietario dell'immobile sito in Zagarolo, via Beethoven n° 27; di aver concesso detto immobile in comodato gratuito alla resistente con contratto registrato il 15.9.2014; di aver chiesto invano la restituzione del bene con r/ar del 13.9.2022.
Su tali basi, chiedeva l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto, con condanna della resistente al rilascio ed al pagamento di indennità di occupazione nella misura indicata.
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio la quale: Controparte_1 contestava la domanda;
deduceva come il contratto di comodato dissimulasse un contratto di locazione.
Su tali basi, chiedeva il rigetto della domanda dello l'accertamento della simulazione Pt_1 del comodato e dell'esistenza di contratto di locazione.
Il giudizio veniva interrotto per il decesso del ricorrente e riassunto dai suoi eredi come in epigrafe indicati.
Nel mese di maggio 2024 l'immobile veniva rilasciato.
Rileva il Tribunale.
La domanda è procedibile essendosi svolta, senza esito positivo, la mediazione.
Nel merito.
I ricorrenti, ottenuto il rilascio del bene, hanno espressamente rinunciato alla domanda di riconsegna sulla quale va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Residua la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione per occupazione senza titolo.
In tema di configurabilità di un danno “in re ipsa” nel caso di occupazione sine titulo di bene Co immobile da parte di un terzo, la (CassSU 33645/2022) ha affermato che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, diretto o indiretto, che è andata perduta. Qualora il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal Giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Peraltro, la SC ha statuito altresì che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno risiede nello specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Ebbene, nel caso in esame la parte ricorrente non ha neanche allegato questi fatti, né di questa esigenza vi è traccia nella lettera del 13.9.2022 con la quale lo aveva richiesto la Pt_1 restituzione del bene, né la stessa ha formato oggetto di prova orale, neanche formulata e richiesta.
Pertanto, deve essere avvalorata tale carenza probatoria, e ciò a prescindere dal riconoscimento o meno dell'occupazione senza titolo.
La domanda di pagamento deve dunque essere respinta.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Marco Piovano, definitivamente pronunciando sulla domanda originariamente avanzata da (cui sono subentrati gli Parte_6 eredi , , , e con ricorso ritualmente depositato e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 notificato a , così provvede: Controparte_1
1) Accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile indicato in atti;
2) Respinge ogni altra domanda;
3) Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Tivoli, 26.11.2025
Il Giudice
dott. Marco Piovano