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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 8/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 9755 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. PICARDI CATALDO Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. GIROLDI VALERIA e avv. ANDRIULLI CP_1
ANTONIO
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 06/11/2023 parte ricorrente, cittadina rumena, premesso di avere percepito reddito di cittadinanza in virtù di domanda amministrativa da lei proposta nel 2019; che l' , nel 2023, le aveva comunicato dapprima la revoca del CP_1 beneficio e poi chiesto in restituzione la complessiva somma di euro 11.644,36; che, al contrario, ella aveva risieduto nel territorio italiano fin dal giugno 2008, allorquando aveva stipulato un contratto di lavoro quale collaboratrice domestica ed un pressochè coevo contratto di locazione di immobile sito in Martina Franca presso cui aveva stabilito la propria residenza;
tanto in sintesi premesso e dedotto, l'attrice ha concluso per l'accertamento giudiziale del suo diritto di percepire e trattenere l'importo di cui sopra per le causali avanti specificate, vinte spese e compensi di lite, da attribuirsi allo Stato siccome ella ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
, costituitosi, ha chiesto respingersi il ricorso avversario. Depositata note CP_1 difensive scritte attrici, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto. In primo luogo va evidenziato, con effetto assorbente, che con sentenza de 29-7-2024 la Corte di Giustizia della UNIONE
EUROPEA ha sancito l'illegittimità della normativa nazionale subordinante il riconoscimento del beneficio per cui è causa ai soli cittadini extracomunitari titolari di permesso di lungo soggiorno, a patto però che al momento della presentazione della domanda siano stati residenti in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due consecutivamente;
in particolare la sentenza in questione, dotata di efficacia diretta verticale, ha ravvisato contrasto della normativa nazionale (d.l. 4/2019) con la direttiva comunitaria del 2003, contemplante un più breve termine quinquennale di residenza nel territorio nazionale. In secondo luogo, anche se l'attrice risulta per tabulas formalmente residente in Italia solo dal febbraio 2010 (su domanda peraltro del luglio 2008), va evidenziato che la documentazione in atti (contratto di locazione registrato nel luglio 2008) consente (in quanto atto di data certa opponibile ai terzi) di arguire che la residenza nel Comune di Martina Franca fosse effettiva (almeno) fin da tale data, tanto che l'odierna ricorrente è stata anche prosciolta dall'imputazione di false dichiarazioni rese in sede di proposizione del reddito di cittadinanza con sentenza di non luogo a procedere n° 300/2024 dal GIP in sede , sentenza ritualmente prodotta in atti. Ne consegue la statuizione in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vanno liquidate in favore dello CP_1
Stato ex artt. 130 e 133 DPR 115/2002.
P.T.M.
a)- dichiara che la ricorrente ha legittimamente percepito il reddito di cittadinanza in relazione alla domanda del 22-3-2019; Contr b)- per l'effetto dichiara non dovuta la somma chiesta da in restituzione con note del 16/24-9-2023:
c)- condanna a pagare in favore dello Stato la somma di euro 1.000,00 oltre rgs CP_1
Iva e cpa per compensi professionali ex artt. 130 e 133 DPR 115/2002;
d)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 8-1-2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 8/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 9755 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. PICARDI CATALDO Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. GIROLDI VALERIA e avv. ANDRIULLI CP_1
ANTONIO
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 06/11/2023 parte ricorrente, cittadina rumena, premesso di avere percepito reddito di cittadinanza in virtù di domanda amministrativa da lei proposta nel 2019; che l' , nel 2023, le aveva comunicato dapprima la revoca del CP_1 beneficio e poi chiesto in restituzione la complessiva somma di euro 11.644,36; che, al contrario, ella aveva risieduto nel territorio italiano fin dal giugno 2008, allorquando aveva stipulato un contratto di lavoro quale collaboratrice domestica ed un pressochè coevo contratto di locazione di immobile sito in Martina Franca presso cui aveva stabilito la propria residenza;
tanto in sintesi premesso e dedotto, l'attrice ha concluso per l'accertamento giudiziale del suo diritto di percepire e trattenere l'importo di cui sopra per le causali avanti specificate, vinte spese e compensi di lite, da attribuirsi allo Stato siccome ella ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
, costituitosi, ha chiesto respingersi il ricorso avversario. Depositata note CP_1 difensive scritte attrici, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto. In primo luogo va evidenziato, con effetto assorbente, che con sentenza de 29-7-2024 la Corte di Giustizia della UNIONE
EUROPEA ha sancito l'illegittimità della normativa nazionale subordinante il riconoscimento del beneficio per cui è causa ai soli cittadini extracomunitari titolari di permesso di lungo soggiorno, a patto però che al momento della presentazione della domanda siano stati residenti in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due consecutivamente;
in particolare la sentenza in questione, dotata di efficacia diretta verticale, ha ravvisato contrasto della normativa nazionale (d.l. 4/2019) con la direttiva comunitaria del 2003, contemplante un più breve termine quinquennale di residenza nel territorio nazionale. In secondo luogo, anche se l'attrice risulta per tabulas formalmente residente in Italia solo dal febbraio 2010 (su domanda peraltro del luglio 2008), va evidenziato che la documentazione in atti (contratto di locazione registrato nel luglio 2008) consente (in quanto atto di data certa opponibile ai terzi) di arguire che la residenza nel Comune di Martina Franca fosse effettiva (almeno) fin da tale data, tanto che l'odierna ricorrente è stata anche prosciolta dall'imputazione di false dichiarazioni rese in sede di proposizione del reddito di cittadinanza con sentenza di non luogo a procedere n° 300/2024 dal GIP in sede , sentenza ritualmente prodotta in atti. Ne consegue la statuizione in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vanno liquidate in favore dello CP_1
Stato ex artt. 130 e 133 DPR 115/2002.
P.T.M.
a)- dichiara che la ricorrente ha legittimamente percepito il reddito di cittadinanza in relazione alla domanda del 22-3-2019; Contr b)- per l'effetto dichiara non dovuta la somma chiesta da in restituzione con note del 16/24-9-2023:
c)- condanna a pagare in favore dello Stato la somma di euro 1.000,00 oltre rgs CP_1
Iva e cpa per compensi professionali ex artt. 130 e 133 DPR 115/2002;
d)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 8-1-2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo