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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 215/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ), nato a [...] il [...], attualmente Parte_1 C.F._1
domiciliato per motivi di salute presso la RSA Longcare Cirene a Torri in Sabina, rappresentato dal sig. attuale suo Amministratore di Sostegno che interviene in virtù di Controparte_1
autorizzazione del Giudice Tutelare di Rieti del 22 maggio 2024 che si allega, difeso e rappresentato dall'Avv. Anna Di Loreto, in virtù di delega in calce al ricorso
E
(c.f.: ), attualmente ospitata presso la RSA di San CP_2 C.F._2
Feliciano (RM), elettivamente domiciliata in Roma, via Appiano 33 presso lo studio dell' Avv.
Ermanno Pica, il quale la rappresenta e difende in virtù della delega presente in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio a Roma il 10.1.1965, trascritto nei Parte_1 CP_2
registri degli atti di matrimonio del detto Comune (atto n. 00044, parte II, serie A08) optando per il regime di comunione legale dei beni.
Dalla unione coniugale non sono nati figli.
Dall'anno 2022, anche in relazione alle loro precarie condizioni di salute, i coniugi vivono separati e gli stessi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.
1 Il Giudice Tutelare di Rieti, in data 22 maggio 2024, ha autorizzato nella qualità Controparte_1
di Amministratore di sostegno di , a sottoscrivere ricorso congiunto per separazione Parte_1
e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 10.02.2025 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
La casa coniugale sita in Roma in via Zinasco n.5 in comproprietà tra i due coniugi ha un valore stimato in € 140.000,00, come da perizia giurata che si allega.
I coniugi comproprietari concordano di porre in vendita l'immobile inizialmente ad un valore non inferiore ad € 160.000,00, con una ripartizione del ricavato al 50% e, a tal fine, sottoscrivono, contestualmente alla firma del ricorso congiunto, mandato ad una locale agenzia immobiliare, che verrà individuata consensualmente dalle parti, per la durata di mesi sei rinnovabili.
Le spese di gestione, ivi compreso oneri condominiali e TARI, della casa coniugale di via Zinasco.
n.5, fino ad oggi sostenute unicamente dal sig. saranno sostenute dalle parti al 50% Parte_1
dalla data della sottoscrizione del presente ricorso fino alla vendita dell'immobile.
La signora in esecuzione dell'ordinanza resa dal Tribunale di Roma numero 5626/23 del CP_2
7.3.2023, contestualmente alla firma del ricorso, verserà con assegno circolare intestato a
[...]
la somma di euro 62.392,00 comprensiva delle spese legali come liquidate dal Giudice;
Pt_1
Il sig. contestualmente alla firma del ricorso verserà con assegno circolare intestato Parte_1
alla sig.ra la somma 5.723,76 pari al 50% del valore di riscatto della polizza vita CP_2
CNP Vita n. 7861435 a suo nome.
All'esito dell'udienza del 06.03.2025, svolta mediante deposito di note scritte, la decisione è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c,
***
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale. Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti prendendosi atto delle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione.
2 Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e coniugi per matrimonio Parte_1 CP_2
contratto a Roma il 10.1.1965, trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune (atto numero
00044, parte II, serie A08, anno 1965);
- dà atto delle condizioni di cui al ricorso.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ), nato a [...] il [...], attualmente Parte_1 C.F._1
domiciliato per motivi di salute presso la RSA Longcare Cirene a Torri in Sabina, rappresentato dal sig. attuale suo Amministratore di Sostegno che interviene in virtù di Controparte_1
autorizzazione del Giudice Tutelare di Rieti del 22 maggio 2024 che si allega, difeso e rappresentato dall'Avv. Anna Di Loreto, in virtù di delega in calce al ricorso
E
(c.f.: ), attualmente ospitata presso la RSA di San CP_2 C.F._2
Feliciano (RM), elettivamente domiciliata in Roma, via Appiano 33 presso lo studio dell' Avv.
Ermanno Pica, il quale la rappresenta e difende in virtù della delega presente in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio a Roma il 10.1.1965, trascritto nei Parte_1 CP_2
registri degli atti di matrimonio del detto Comune (atto n. 00044, parte II, serie A08) optando per il regime di comunione legale dei beni.
Dalla unione coniugale non sono nati figli.
Dall'anno 2022, anche in relazione alle loro precarie condizioni di salute, i coniugi vivono separati e gli stessi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.
1 Il Giudice Tutelare di Rieti, in data 22 maggio 2024, ha autorizzato nella qualità Controparte_1
di Amministratore di sostegno di , a sottoscrivere ricorso congiunto per separazione Parte_1
e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 10.02.2025 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
La casa coniugale sita in Roma in via Zinasco n.5 in comproprietà tra i due coniugi ha un valore stimato in € 140.000,00, come da perizia giurata che si allega.
I coniugi comproprietari concordano di porre in vendita l'immobile inizialmente ad un valore non inferiore ad € 160.000,00, con una ripartizione del ricavato al 50% e, a tal fine, sottoscrivono, contestualmente alla firma del ricorso congiunto, mandato ad una locale agenzia immobiliare, che verrà individuata consensualmente dalle parti, per la durata di mesi sei rinnovabili.
Le spese di gestione, ivi compreso oneri condominiali e TARI, della casa coniugale di via Zinasco.
n.5, fino ad oggi sostenute unicamente dal sig. saranno sostenute dalle parti al 50% Parte_1
dalla data della sottoscrizione del presente ricorso fino alla vendita dell'immobile.
La signora in esecuzione dell'ordinanza resa dal Tribunale di Roma numero 5626/23 del CP_2
7.3.2023, contestualmente alla firma del ricorso, verserà con assegno circolare intestato a
[...]
la somma di euro 62.392,00 comprensiva delle spese legali come liquidate dal Giudice;
Pt_1
Il sig. contestualmente alla firma del ricorso verserà con assegno circolare intestato Parte_1
alla sig.ra la somma 5.723,76 pari al 50% del valore di riscatto della polizza vita CP_2
CNP Vita n. 7861435 a suo nome.
All'esito dell'udienza del 06.03.2025, svolta mediante deposito di note scritte, la decisione è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c,
***
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale. Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti prendendosi atto delle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione.
2 Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e coniugi per matrimonio Parte_1 CP_2
contratto a Roma il 10.1.1965, trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune (atto numero
00044, parte II, serie A08, anno 1965);
- dà atto delle condizioni di cui al ricorso.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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