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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 432/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di RE, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 432/2022 promossa da:
(c.f. in qualità di impresa territorialmente Parte_1 P.IVA_1
designata al Fondo di Garanzia Vittime della strada, con il patrocinio dell'avv.
ROVINI KATY, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
CRISCI ADRIANA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 2298/2021 del Tribunale di RE pubblicata in data 10.9. 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 14.1.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare l'effettiva interruzione/sospensione del termine di prescrizione e condannare il sig. ai sensi dell'art. 292 D. Lvo 209/05 CP_1
alla restituzione in favore della della somma di €. 180.286.24.= oltre ad interessi CP_2
legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi.”
Per parte appellata: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
FIRENZE Reiectis adversis;
rigettare nel merito o comunque dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla in accoglimento delle argomentazioni di cui alla comparsa di Parte_2
costituzione; confermare la sentenza del Tribunale di RE n. 2298/2021; in via subordinata, si chiede l'esame della querela di falso proposta in primo grado;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da distrarsi in favore del difensore che le ha anticipate e non le ha ricevute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato la quale impresa Parte_1
nata dalla fusione per incorporazione de ha proposto Parte_3
appello avverso la sentenza 2298/2021 con cui il Tribunale di RE ha dichiarato prescritta l'azione di rivalsa ex artt. 292 e 283 comma primo lett. b) del D. Lgs
209/2005 da essa esercitata in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. nei confronti di , dichiarando compensate le spese di lite. CP_1 A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che la nella Controparte_3
qualità di impresa designata per il F.G.V.S. dalla Regione Sicilia, ha assunto la gestione del sinistro, avvenuto in data 03/07/2003, alle ore 18.00 circa, in Palermo, lungo Via Casalini all'altezza del civico n. 178 tra il motociclo Piaggio Liberty tg.
BC38232 di proprietà e condotto dal sig. e l'autocarro Moto Controparte_4
Ape Piaggio tg. EN15408 (privo di copertura assicurativa) di proprietà di
[...]
e condotto dal sig. , il quale circolando con CP_1 Persona_1
andatura ondeggiante collideva con il citato motociclo. Il danneggiato, Parte_4
ha proposto domanda di risarcimento del danno dinanzi al Tribunale di Palermo nei confronti del predetti soggetti e della giudizio definito con Parte_3
sentenza n. 3899/2006 di condanna dei convenuti in solido ( all.to 6) , in esecuzione della quale l'impresa designata ha corrisposto la complessiva somma di
€. 180.286.24, di cui €. 170.786.24 in favore del sig. ed €.
9.500.00 in CP_4
favore dell comprensiva delle spese legali (cfr. all. n. 7-10), intimando con CP_5
raccomandata a.r. dell' 1.10.2007 il rimborso ex art. 292 comma primo D.Lgs
209/2005 ai responsabili non assicurati del sinistro. Il sig. ha interposto CP_4
appello avverso la citata sentenza, appello incidentale, entrambi respinti CP_6
dalla Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 1585/2011confermativa della pronuncia di primo grado (cfr. all. 12-14); avverso tale decisione il solo ha CP_6
proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione, definito con la sentenza di rigetto n. 3281/2015 (cfr. all. n. 15-16).
Sulla scorta di siffatte allegazione l'attrice ha quindi chiesto la condanna di CP_6
ex art. 292 comma D.Lgs 209/2005 alla restituzione delle somme da essa corrisposta al danneggiato dal sinistro, all e per spese di lite. CP_5
Il convenuto nel costituirsi ha contestato in via preliminare la competenza territoriale del Tribunale di RE, sollevato eccezione di giudicato e di conseguente inammissibilità dell'azione, sul presupposto che l'attrice avesse già ottenuto, nei propri confronti un titolo esecutivo ed inoppugnabile, costituito dal D.I. N. 3390/2008, emesso dal Tribunale di RE e depositato il 27.5.2008, avverso il quale aveva proposto rituale opposizione, giudizio estinto a seguito di transazione intervenuta fra le parti;
nel merito ha eccepito la prescrizione del diritto di rivalsa.
All'esito di istruzione documentale, il Tribunale di RE con la sentenza n.
2298/2021 :
- ha preso atto della rinuncia del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale;
-ha rigettato l'eccezione di giudicato così motivando “emerge per tabulas che, il
5.2.2009, con apposita scrittura privata, l'Avv. Katy Rovini – in nome e per conto della
– e l'Avv. Fabio Valguarnera – in nome e per conto del signor – Parte_3 CP_1
convenivano che rinunciasse, con riferimento alla posizione dell'ingiunto Parte_3 CP_1
al D.I. N. 3390/2008; - dal canto suo, si impegnasse ad abbandonare la causa di CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo, non comparendo alla successiva udienza. In tal modo, le parti si son fatte reciproche concessioni, concludendo un accordo che ha il contenuto tipico di una transazione. Da una parte, infatti, rinunciava a far valere il titolo monitorio nei Parte_3
confronti di e, dall'altra, quest'ultimo si impegnava ad abbandonare il giudizio di CP_1
opposizione, cosa che effettivamente faceva, tant'è che quel procedimento si estingueva. Occorre rilevare che – contrariamente a quanto ha osservato il convenuto – rinunciava, Parte_3
efficacemente e validamente, a far valere il provvedimento monitorio nei confronti del poiché CP_1
la procura alle liti prevedeva tanto la possibilità di transigere quanto la facoltà di rinunciare “al giudizio” (vd. doc. allegato con il N. 2 alla comparsa di costituzione del convenuto). Di conseguenza, qualora l'odierna attrice avesse deciso di far valere, comunque, il suddetto provvedimento monitorio nei confronti di questi avrebbe potuto legittimamente CP_1
paralizzare l'iniziativa di , opponendo per l'appunto la transazione del 5.2.2009.” Parte_3
- ha dichiarato prescritto il diritto di rivalsa della compagnia attrice;
in particolare dopo aver inquadrato la natura dell'azione di regresso proposta dalla compagnia nell'alveo dell' art. 292 comma 1 D.Lgs 209/2005 soggetta a prescrizione decennale, ha individuato il dies a quo “nel novembre del 2006 e, precisamente, tra il 3 ed il
7 novembre 2006 (come indicato dalla stessa attrice a pag. 9 della comparsa conclusionale del
19.4.2021)” ovvero quando la ha dato esecuzione alla sentenza del Parte_3
Tribunale di Palermo , ha rilevato poi come la prescrizione sia stata interrotta “in data 1/4.10.2007, per effetto di una lettera di messa in mora inviata al convenuto e dallo stesso ricevuta (vd. all. N. 11 di parte attrice, richiamato a pag. 9 della conclusionale del 19.4.2021); dopo di che, non v'è stata altra interruzione, per cui la prescrizione è maturata nell'ottobre del
2017, due anni prima che fosse instaurato questo giudizio. “;
-con riferimento alla eccezione in senso lato di interruzione della prescrizione per effetto e per tutta la durata del Giudizio di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Palermo e di quello per Cassazione - quest'ultimo promosso dal solo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo- sollevata dalla CP_1
compagnia attrice nella comparsa conclusionale, il primo giudice l'ha ritenuta infondata così motivando: “ innanzitutto, è agevole e dirimente rilevare che, alla luce della giurisprudenza ampiamente richiamata, il diritto dell'impresa designata è autonomo rispetto al diritto del danneggiato e la stessa azione recuperatoria è accordata dalla legge in via autonoma rispetto al giudizio di risarcimento danni da circolazione stradale. Peraltro, non si vede come il termine di prescrizione dell'azione recuperatoria si sia potuto interrompere con la proposizione del giudizio di appello e con il ricorso dinanzi alla Suprema Corte, se è vero, com'è vero, che né l'atto di appello né il ricorso per cassazione sono stati proposti da : risulta dagli atti che Parte_3
l'appello è stato proposto in via principale dal danneggiato ed in via incidentale dal CP_4
mentre il ricorso per cassazione è stato proposto da quest'ultimo. Non resta che concludere, CP_1
pertanto, che il diritto recuperatorio dell'odierna attrice si è prescritto nell'anno 2017.”
Avverso siffatta decisione la ha interposto appello fondato su un unico Parte_1
motivo, con cui lamenta che il Tribunale non abbia rilevato d'ufficio che prima della definizione del giudizio di Cassazione promosso da , la CP_1
Compagnia non avrebbe potuto agire nei suoi confronti, non essendo ancora passato in giudicato l'accertamento della sua responsabilità in qualità di proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, avendo questi sempre contestato la propria legittimazione passiva nel giudizio risarcitorio intentato dal danneggiato configurandosi dunque una ipotesi di sospensione della prescrizione. CP_4
Ritualmente costituitosi, l'appellato ha chiesto la reiezione dell'impugnazione in quanto infondata con integrale conferma della sentenza del Tribunale di RE.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 14.1.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 10 aprile 2025, dopo la scadenza dei concessi termini ex art. 190 c.p.c .
2. L'appello
Con l'unico motivo di appello sollevato la lamenta che il Tribunale non Parte_1
abbia rilevato d'ufficio l'operatività di una causa di sospensione della prescrizione, riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 2941 n. 8 c.c., pervenendo così all'erronea affermazione dell'intervenuta prescrizione decennale dell'azione di rivalsa da essa esercitata ai sensi degli artt. 292 e 283 comma primo lett.b) D.Lgs
209/2005 nei confronti di quale proprietario del veicolo non CP_1
assicurato coinvolto nel sinistro avvenuto in Palermo in data 3.7.2003.
Dai documenti di causa prodotti dalla stessa attrice nel giudizio di primo grado ( all.to 7 fascicolo appellante) risulta che danneggiato a seguito Parte_4
dell'incidente stradale verificatosi il 3.7.2003 conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Palermo, quale conducente del veicolo Persona_1
antagonista, in qualità di proprietario dello stesso e la CP_1 CP_3
quale impesa designata per il F.G.V.S. in quanto il mezzo era privo di copertura assicurativa. La compagnia non ha prodotto la propria comparsa di costituzione in quel giudizio, tuttavia dalla lettura sentenza del Tribunale di Palermo n. 3899/2006 pubblicata il 9.10.2006 emerge che la in quel giudizio ha proposto Parte_3
domanda di rivalsa nei confronti degli altri convenuti ai sensi dell'art. 29 della L.
1990/1969, la quale è stata accolta con condanna di e , CP_1 CP_7 ritenuto unico responsabile del sinistro, a restituire alla in qualità di Parte_3
impresa designata dal F.V.G.S. le somme da questa dovute in favore del danneggiato a titolo di risarcimento del danno nell'importo liquidato in Parte_4
sentenza oltre spese di lite. Tale pronuncia è stata interamente confermata dalla
Corte di Appello di Palermo con sentenza 1763/2011 depositata il 4.11.2011 e passata in giudicato per effetto della pronuncia della Corte di Cassazione n.
3281/15 depositata il 18.2.2015 che ha respinto il ricorso proposto da
[...]
. CP_1
La Corte deve dunque rilevare d'ufficio l'esistenza del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Palermo che ha accolto la medesima domanda di rivalsa che la , successore a titolo universale della Parte_1 Parte_3
per effetto di atto di fusione per incorporazione, ha proposto dinanzi al
[...]
Tribunale di RE e dichiarata prescritta con la sentenza impugnata.
L'esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce infatti oggetto di eccezione in senso tecnico;
al contrario, poiché il giudicato risponde alla finalità
d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo ((cfr. Cassazione civile sez. VI, 07/01/2021, n.48; Cass. 16589/2021; Cass. 16695/2022).
Si osserva poi come la previsione contenuta nell'art. 29 L. 1990/1969 vigente all'epoca dell'introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo disciplinava l'azione di rivalsa dell'impresa designata per il F prevedendo testualmente : CP_8
L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19 lettere a) e b) ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese. Nel caso previsto alla lettera c) del primo comma dell'articolo 19, l'impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.”. L'art. 19 richiamato stabiliva “ È costituito presso ((la
) un " Controparte_9 [...]
", per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei Controparte_10
veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
((c) il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.))
Nell'ipotesi di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto europee di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose.
La liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata a norma del successivo articolo 20 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto. (5)
L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa.”
Tali previsioni normative, per quanto qui interessa, sono state trasposte negli artt.
292 e 283 comma primo lett.b) e comma secondo del D.Lgs 209/2005 che ha abrogato la Legge n.1990/1969, pertanto l'azione esercitata all'epoca dalla dinanzi al Tribunale di Palermo anche nei confronti dell'odierno Parte_3
appellato e accolta con decisione passata in giudicato, è la medesima per causa petendi e petitum di quella proposta dalla quale impresa nata dalla Parte_1
fusione per incorporazione de per atto a rogito notaio Parte_3
Dott. in data 31.12.2013, dinanzi al Tribunale di RE nel Persona_2
pregresso grado di giudizio, nei cui confronti il giudicato de quo fa stato ad ogni effetto ai sensi dell'art. 2909 c.c., atteso che la fusione tra società, anche nella forma dell'incorporazione, dà luogo ad una vicenda estintivo-successoria simile alla successione "mortis causa" a titolo universale tra persone fisiche ( cfr da ultimo
Cass. 13685/2023).
La odierna appellante evidentemente non si è neanche avveduta di aver già un titolo esecutivo per ottenere dal la restituzione in rivalsa delle somme CP_1
corrisposte nel novembre del 2006 dalla al danneggiato in Parte_3 Parte_5
esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo e neppure il primo giudice nonostante l'esistenza del giudicato esterno risultasse dalla documentazione versati in atti e fosse anteriore all'instaurazione del giudizio.
La domanda va dunque dichiarata inammissibile per violazione del Parte_1
principio del ne bis in idem e l'appello respinto.
3. Le spese di lite
Va confermata la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio contenuta nella sentenza impugnata, fondata su una valutazione di reciproca soccombenza delle parti , peraltro non impugnata da , e condivisibile CP_11
considerato le eccezioni ivi proposte dal convenuto e respinte.
Le spese del presente giudizio, vanno poste a carico di parte appellante, in quanto soccombente e si liquidano ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 127/2024 in base al valore della controversia ( scaglione ricompreso fra € 52.001 ed €
260.000) in € 4.997,00 per compensi professionali , considerato un impegno difensivo minimo per le fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione delle scarne argomentazioni difensive contenute nella comparsa di costituzione dell'appellato, interamente riproposte negli scritti conclusionali, e con esclusione della fase di trattazione e istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 2298/2021 del Tribunale di Parte_1
RE , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda ex art. 292 D.Lgs 209/2005 della CP_12
e per l'effetto respinge l'appello;
[...]
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, per entrambi i giudizi;
3) confermala la regolamentazione delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale contenuta nella sentenza impugnata.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in RE, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025 .
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Giulia Conte
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di RE, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 432/2022 promossa da:
(c.f. in qualità di impresa territorialmente Parte_1 P.IVA_1
designata al Fondo di Garanzia Vittime della strada, con il patrocinio dell'avv.
ROVINI KATY, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
CRISCI ADRIANA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 2298/2021 del Tribunale di RE pubblicata in data 10.9. 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 14.1.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare l'effettiva interruzione/sospensione del termine di prescrizione e condannare il sig. ai sensi dell'art. 292 D. Lvo 209/05 CP_1
alla restituzione in favore della della somma di €. 180.286.24.= oltre ad interessi CP_2
legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi.”
Per parte appellata: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
FIRENZE Reiectis adversis;
rigettare nel merito o comunque dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla in accoglimento delle argomentazioni di cui alla comparsa di Parte_2
costituzione; confermare la sentenza del Tribunale di RE n. 2298/2021; in via subordinata, si chiede l'esame della querela di falso proposta in primo grado;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da distrarsi in favore del difensore che le ha anticipate e non le ha ricevute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato la quale impresa Parte_1
nata dalla fusione per incorporazione de ha proposto Parte_3
appello avverso la sentenza 2298/2021 con cui il Tribunale di RE ha dichiarato prescritta l'azione di rivalsa ex artt. 292 e 283 comma primo lett. b) del D. Lgs
209/2005 da essa esercitata in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. nei confronti di , dichiarando compensate le spese di lite. CP_1 A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che la nella Controparte_3
qualità di impresa designata per il F.G.V.S. dalla Regione Sicilia, ha assunto la gestione del sinistro, avvenuto in data 03/07/2003, alle ore 18.00 circa, in Palermo, lungo Via Casalini all'altezza del civico n. 178 tra il motociclo Piaggio Liberty tg.
BC38232 di proprietà e condotto dal sig. e l'autocarro Moto Controparte_4
Ape Piaggio tg. EN15408 (privo di copertura assicurativa) di proprietà di
[...]
e condotto dal sig. , il quale circolando con CP_1 Persona_1
andatura ondeggiante collideva con il citato motociclo. Il danneggiato, Parte_4
ha proposto domanda di risarcimento del danno dinanzi al Tribunale di Palermo nei confronti del predetti soggetti e della giudizio definito con Parte_3
sentenza n. 3899/2006 di condanna dei convenuti in solido ( all.to 6) , in esecuzione della quale l'impresa designata ha corrisposto la complessiva somma di
€. 180.286.24, di cui €. 170.786.24 in favore del sig. ed €.
9.500.00 in CP_4
favore dell comprensiva delle spese legali (cfr. all. n. 7-10), intimando con CP_5
raccomandata a.r. dell' 1.10.2007 il rimborso ex art. 292 comma primo D.Lgs
209/2005 ai responsabili non assicurati del sinistro. Il sig. ha interposto CP_4
appello avverso la citata sentenza, appello incidentale, entrambi respinti CP_6
dalla Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 1585/2011confermativa della pronuncia di primo grado (cfr. all. 12-14); avverso tale decisione il solo ha CP_6
proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione, definito con la sentenza di rigetto n. 3281/2015 (cfr. all. n. 15-16).
Sulla scorta di siffatte allegazione l'attrice ha quindi chiesto la condanna di CP_6
ex art. 292 comma D.Lgs 209/2005 alla restituzione delle somme da essa corrisposta al danneggiato dal sinistro, all e per spese di lite. CP_5
Il convenuto nel costituirsi ha contestato in via preliminare la competenza territoriale del Tribunale di RE, sollevato eccezione di giudicato e di conseguente inammissibilità dell'azione, sul presupposto che l'attrice avesse già ottenuto, nei propri confronti un titolo esecutivo ed inoppugnabile, costituito dal D.I. N. 3390/2008, emesso dal Tribunale di RE e depositato il 27.5.2008, avverso il quale aveva proposto rituale opposizione, giudizio estinto a seguito di transazione intervenuta fra le parti;
nel merito ha eccepito la prescrizione del diritto di rivalsa.
All'esito di istruzione documentale, il Tribunale di RE con la sentenza n.
2298/2021 :
- ha preso atto della rinuncia del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale;
-ha rigettato l'eccezione di giudicato così motivando “emerge per tabulas che, il
5.2.2009, con apposita scrittura privata, l'Avv. Katy Rovini – in nome e per conto della
– e l'Avv. Fabio Valguarnera – in nome e per conto del signor – Parte_3 CP_1
convenivano che rinunciasse, con riferimento alla posizione dell'ingiunto Parte_3 CP_1
al D.I. N. 3390/2008; - dal canto suo, si impegnasse ad abbandonare la causa di CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo, non comparendo alla successiva udienza. In tal modo, le parti si son fatte reciproche concessioni, concludendo un accordo che ha il contenuto tipico di una transazione. Da una parte, infatti, rinunciava a far valere il titolo monitorio nei Parte_3
confronti di e, dall'altra, quest'ultimo si impegnava ad abbandonare il giudizio di CP_1
opposizione, cosa che effettivamente faceva, tant'è che quel procedimento si estingueva. Occorre rilevare che – contrariamente a quanto ha osservato il convenuto – rinunciava, Parte_3
efficacemente e validamente, a far valere il provvedimento monitorio nei confronti del poiché CP_1
la procura alle liti prevedeva tanto la possibilità di transigere quanto la facoltà di rinunciare “al giudizio” (vd. doc. allegato con il N. 2 alla comparsa di costituzione del convenuto). Di conseguenza, qualora l'odierna attrice avesse deciso di far valere, comunque, il suddetto provvedimento monitorio nei confronti di questi avrebbe potuto legittimamente CP_1
paralizzare l'iniziativa di , opponendo per l'appunto la transazione del 5.2.2009.” Parte_3
- ha dichiarato prescritto il diritto di rivalsa della compagnia attrice;
in particolare dopo aver inquadrato la natura dell'azione di regresso proposta dalla compagnia nell'alveo dell' art. 292 comma 1 D.Lgs 209/2005 soggetta a prescrizione decennale, ha individuato il dies a quo “nel novembre del 2006 e, precisamente, tra il 3 ed il
7 novembre 2006 (come indicato dalla stessa attrice a pag. 9 della comparsa conclusionale del
19.4.2021)” ovvero quando la ha dato esecuzione alla sentenza del Parte_3
Tribunale di Palermo , ha rilevato poi come la prescrizione sia stata interrotta “in data 1/4.10.2007, per effetto di una lettera di messa in mora inviata al convenuto e dallo stesso ricevuta (vd. all. N. 11 di parte attrice, richiamato a pag. 9 della conclusionale del 19.4.2021); dopo di che, non v'è stata altra interruzione, per cui la prescrizione è maturata nell'ottobre del
2017, due anni prima che fosse instaurato questo giudizio. “;
-con riferimento alla eccezione in senso lato di interruzione della prescrizione per effetto e per tutta la durata del Giudizio di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Palermo e di quello per Cassazione - quest'ultimo promosso dal solo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo- sollevata dalla CP_1
compagnia attrice nella comparsa conclusionale, il primo giudice l'ha ritenuta infondata così motivando: “ innanzitutto, è agevole e dirimente rilevare che, alla luce della giurisprudenza ampiamente richiamata, il diritto dell'impresa designata è autonomo rispetto al diritto del danneggiato e la stessa azione recuperatoria è accordata dalla legge in via autonoma rispetto al giudizio di risarcimento danni da circolazione stradale. Peraltro, non si vede come il termine di prescrizione dell'azione recuperatoria si sia potuto interrompere con la proposizione del giudizio di appello e con il ricorso dinanzi alla Suprema Corte, se è vero, com'è vero, che né l'atto di appello né il ricorso per cassazione sono stati proposti da : risulta dagli atti che Parte_3
l'appello è stato proposto in via principale dal danneggiato ed in via incidentale dal CP_4
mentre il ricorso per cassazione è stato proposto da quest'ultimo. Non resta che concludere, CP_1
pertanto, che il diritto recuperatorio dell'odierna attrice si è prescritto nell'anno 2017.”
Avverso siffatta decisione la ha interposto appello fondato su un unico Parte_1
motivo, con cui lamenta che il Tribunale non abbia rilevato d'ufficio che prima della definizione del giudizio di Cassazione promosso da , la CP_1
Compagnia non avrebbe potuto agire nei suoi confronti, non essendo ancora passato in giudicato l'accertamento della sua responsabilità in qualità di proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, avendo questi sempre contestato la propria legittimazione passiva nel giudizio risarcitorio intentato dal danneggiato configurandosi dunque una ipotesi di sospensione della prescrizione. CP_4
Ritualmente costituitosi, l'appellato ha chiesto la reiezione dell'impugnazione in quanto infondata con integrale conferma della sentenza del Tribunale di RE.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 14.1.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 10 aprile 2025, dopo la scadenza dei concessi termini ex art. 190 c.p.c .
2. L'appello
Con l'unico motivo di appello sollevato la lamenta che il Tribunale non Parte_1
abbia rilevato d'ufficio l'operatività di una causa di sospensione della prescrizione, riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 2941 n. 8 c.c., pervenendo così all'erronea affermazione dell'intervenuta prescrizione decennale dell'azione di rivalsa da essa esercitata ai sensi degli artt. 292 e 283 comma primo lett.b) D.Lgs
209/2005 nei confronti di quale proprietario del veicolo non CP_1
assicurato coinvolto nel sinistro avvenuto in Palermo in data 3.7.2003.
Dai documenti di causa prodotti dalla stessa attrice nel giudizio di primo grado ( all.to 7 fascicolo appellante) risulta che danneggiato a seguito Parte_4
dell'incidente stradale verificatosi il 3.7.2003 conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Palermo, quale conducente del veicolo Persona_1
antagonista, in qualità di proprietario dello stesso e la CP_1 CP_3
quale impesa designata per il F.G.V.S. in quanto il mezzo era privo di copertura assicurativa. La compagnia non ha prodotto la propria comparsa di costituzione in quel giudizio, tuttavia dalla lettura sentenza del Tribunale di Palermo n. 3899/2006 pubblicata il 9.10.2006 emerge che la in quel giudizio ha proposto Parte_3
domanda di rivalsa nei confronti degli altri convenuti ai sensi dell'art. 29 della L.
1990/1969, la quale è stata accolta con condanna di e , CP_1 CP_7 ritenuto unico responsabile del sinistro, a restituire alla in qualità di Parte_3
impresa designata dal F.V.G.S. le somme da questa dovute in favore del danneggiato a titolo di risarcimento del danno nell'importo liquidato in Parte_4
sentenza oltre spese di lite. Tale pronuncia è stata interamente confermata dalla
Corte di Appello di Palermo con sentenza 1763/2011 depositata il 4.11.2011 e passata in giudicato per effetto della pronuncia della Corte di Cassazione n.
3281/15 depositata il 18.2.2015 che ha respinto il ricorso proposto da
[...]
. CP_1
La Corte deve dunque rilevare d'ufficio l'esistenza del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Palermo che ha accolto la medesima domanda di rivalsa che la , successore a titolo universale della Parte_1 Parte_3
per effetto di atto di fusione per incorporazione, ha proposto dinanzi al
[...]
Tribunale di RE e dichiarata prescritta con la sentenza impugnata.
L'esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce infatti oggetto di eccezione in senso tecnico;
al contrario, poiché il giudicato risponde alla finalità
d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo ((cfr. Cassazione civile sez. VI, 07/01/2021, n.48; Cass. 16589/2021; Cass. 16695/2022).
Si osserva poi come la previsione contenuta nell'art. 29 L. 1990/1969 vigente all'epoca dell'introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo disciplinava l'azione di rivalsa dell'impresa designata per il F prevedendo testualmente : CP_8
L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19 lettere a) e b) ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese. Nel caso previsto alla lettera c) del primo comma dell'articolo 19, l'impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.”. L'art. 19 richiamato stabiliva “ È costituito presso ((la
) un " Controparte_9 [...]
", per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei Controparte_10
veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
((c) il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.))
Nell'ipotesi di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto europee di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose.
La liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata a norma del successivo articolo 20 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto. (5)
L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa.”
Tali previsioni normative, per quanto qui interessa, sono state trasposte negli artt.
292 e 283 comma primo lett.b) e comma secondo del D.Lgs 209/2005 che ha abrogato la Legge n.1990/1969, pertanto l'azione esercitata all'epoca dalla dinanzi al Tribunale di Palermo anche nei confronti dell'odierno Parte_3
appellato e accolta con decisione passata in giudicato, è la medesima per causa petendi e petitum di quella proposta dalla quale impresa nata dalla Parte_1
fusione per incorporazione de per atto a rogito notaio Parte_3
Dott. in data 31.12.2013, dinanzi al Tribunale di RE nel Persona_2
pregresso grado di giudizio, nei cui confronti il giudicato de quo fa stato ad ogni effetto ai sensi dell'art. 2909 c.c., atteso che la fusione tra società, anche nella forma dell'incorporazione, dà luogo ad una vicenda estintivo-successoria simile alla successione "mortis causa" a titolo universale tra persone fisiche ( cfr da ultimo
Cass. 13685/2023).
La odierna appellante evidentemente non si è neanche avveduta di aver già un titolo esecutivo per ottenere dal la restituzione in rivalsa delle somme CP_1
corrisposte nel novembre del 2006 dalla al danneggiato in Parte_3 Parte_5
esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo e neppure il primo giudice nonostante l'esistenza del giudicato esterno risultasse dalla documentazione versati in atti e fosse anteriore all'instaurazione del giudizio.
La domanda va dunque dichiarata inammissibile per violazione del Parte_1
principio del ne bis in idem e l'appello respinto.
3. Le spese di lite
Va confermata la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio contenuta nella sentenza impugnata, fondata su una valutazione di reciproca soccombenza delle parti , peraltro non impugnata da , e condivisibile CP_11
considerato le eccezioni ivi proposte dal convenuto e respinte.
Le spese del presente giudizio, vanno poste a carico di parte appellante, in quanto soccombente e si liquidano ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 127/2024 in base al valore della controversia ( scaglione ricompreso fra € 52.001 ed €
260.000) in € 4.997,00 per compensi professionali , considerato un impegno difensivo minimo per le fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione delle scarne argomentazioni difensive contenute nella comparsa di costituzione dell'appellato, interamente riproposte negli scritti conclusionali, e con esclusione della fase di trattazione e istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 2298/2021 del Tribunale di Parte_1
RE , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda ex art. 292 D.Lgs 209/2005 della CP_12
e per l'effetto respinge l'appello;
[...]
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, per entrambi i giudizi;
3) confermala la regolamentazione delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale contenuta nella sentenza impugnata.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in RE, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025 .
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Giulia Conte
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.