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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena
Giudice del Lavoro
Il giudice designato dottor Alessandro Maria Solivetti Flacchi all'udienza del 7/4/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 537/2024: tra
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1 ta V omiciliato presso lo studio del primo in Terni (TR)-Via C. Goldoni n. 41;
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 ettore P.IVA_1 P.IVA_2
Regionale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Baronti, iscritto all'Ordine degli Avvocati Albo Speciale di Firenze ed elettivamente domiciliato, nel Circondario del Foro di Siena, ivi in Via Federigo Tozzi n. 7
Parte resistente
Ha pronunciato la seguente sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe rubricata, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento del ricorso presentato, accerta e dichiara che il ricorrente, in relazione alla patologia “ernia discale posteriore con impronta del sacco durale in L5-S1” da cui è affetto, ha subito malattia professionale con postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 7% e pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità aggiornata sotto forma di rendita e/o capitale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione delle somme CP_1 sia in termini di rendita, che in termini di indennizzo, tenuto conto delle riconosciute preesistenze del 23%, per il danno biologico permanente nella misura del 28%, nonché di aggiornamento e ricalcolo della indennità temporanea assoluta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Condanna altresì l' al pagamento delle spese e degli onorari di lite che si liquidano CP_1 in € 4.638,00 per oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da liquidarsi in favore dell'avvocato Baratta dichiaratosi antistatario, oltre alle spese di CTU determinate come da separato decreto.
Visto l'art. 429 c.p.c. viene indicato in giorni 60 il maggior termine per il deposito della motivazione.
Siena, 7/4/2025
Il giudice
Alessandro Maria Solivetti Flacchi