Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 10/10/2025, n. 17471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17471 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17471/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03120/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3120 del 2025, proposto da Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Mantini e Fabrizio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro Studio in Milano, alla Via Morigi, n. 2A;
contro
Grandi Stazioni Rail S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Marcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, piazza dell'Orologio n. 7;
per l'annullamento
- della nota del 23.12.2024 P.G. n. 00009187/2024, avente ad “oggetto: Contratto n. 1000000144 per l’espletamento del Servizio ambientale integrato presso i complessi immobiliari della Grandi Stazioni Ferroviarie Italiane - Lotto 2 - riscontro Vs nota del 21 novembre 2024”, notificata il 23.12.2024, con cui è stata rigettata l’istanza di revisione prezzi dell’appalto;
- ove occorrer possa, della nota P.G. n. 00008406-2023 dello scorso 13.11.2023;
- in parte qua del contratto n. 1000000144 e, segnatamente, dell’articolo 8 in cui si disciplina la “invariabilità dei prezzi” e dell’articolo 35 rubricato “documenti facenti parte del Contratto”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e/o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Grandi Stazioni Rail S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il dott. ER BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato la nota, dagli estremi indicati in epigrafe, con la quale la resistente ha negato la revisione prezzi dell’appalto, richiesta avanzata sulla base delle previsioni del capitolato tecnico e dei relativi allegati, costituenti parte integrante del contratto e regolanti il meccanismo revisionale;
- il diniego si fonda sull’art. 8 del contratto d’appalto, il quale prevede espressamente che “ È esclusa la revisione prezzi ”;
- costituendosi in giudizio, la resistente ha eccepito, in rito, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione delle precedenti note di analogo contenuto; nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso;
- all’udienza pubblica del 7 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- è fondata l’eccezione di carenza di giurisdizione di questo giudice in ordine alla presente controversia;
- in materia di revisione prezzi, ad onta della devoluzione della materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la cognizione di quest’ultimo sussiste soltanto allorché sia ravvisabile, nella vicenda controversa, una contestazione dell’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione in ordine all’ an della revisione;
- “ Nelle controversie in materia di revisione prezzi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all'articolo 133, comma 1, lettera e), n. 2), c.p.a. sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo all'Amministrazione committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione; mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria ” (Cons. St., sez. V, n. 489/25; giurisprudenza consolidata);
- nella vicenda in esame, il capitolato tecnico prevede (impregiudicata ogni valutazione sulla sua cogenza) un adeguamento automatico annuale rapportato agli indici ISTAT, sicché non residua alcuno spazio valutativo per la stazione appaltante;
- ne deriva la necessità di sciogliere l’alternativa tra l’invariabilità dei prezzi (tesi della resistente) e l’applicazione del meccanismo revisionale automatico rispetto al quale sussiste un diritto soggettivo (tesi della ricorrente), che dipende esclusivamente dall’interpretazione dei documenti che definiscono il regolamento contrattuale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario;
- in ragione della particolarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA CO, Presidente
ER BE, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER BE | TA CO |
IL SEGRETARIO